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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.268 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, codice fiscale , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/01/1975, elettivamente domiciliata in VIA ORISTANO N.121, fraz. DONIGALA FENUGHEDU in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, C.F.: nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BA), il 23/11/1970, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI n. 42 in ORISTANO, presso lo studio degli Avv.ti DE SENEEN VALENTINA e SPIGA DAVIDE, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“l'ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi accogliendo le seguenti conclusioni:
Pagina 1 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 disponendone l'annotazione nei registri dello stato civile del comune di Grumo Appula (BA) ove è stato celebrato il matrimonio concordatario in data 26.08.1995 in regime di comunione legale dei beni (Anno 1995 Numero 48 Parte II A).
2) Assegnare la casa coniugale in Marrubiu via Lamarmora 6 censita nel catasto fabbricati al foglio
25 mappale 3511 sub.3 cat.A/, classe 4, vani 8,5 e Rendita euro 526,79 piano terreno e primo, di proprietà dei coniugi in regime di comunione legale dei beni alla SI.ra , la quale Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie , ed ove le figlie avranno la Per_1 Per_2 Per_3 residenza;
3) Disporre l'affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la IG minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il SI. potrà vedere e stare con la IG (ancora minore) tutte le volte che questi lo CP_1 Per_3 desideri, previo accordo telefonico con la madre di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni scolastico ed extrascolastici della stessa e con gli impegni lavorativi del ricorrente e comunque non meno di due pomeriggi infrasettimanali dalle 13.30 dall'uscita della scuola fino alle 21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa nonché i fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa.
Le figlie maggiorenni e potranno vedere e stare con il padre ogni volta che lo Per_1 Per_2 desiderano.
Disporre, altresì, che il compleanno e le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) vengano trascorse alternativamente, di anno in anno, con l'uno o con l'altro dei genitori, in modo che se la Vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore, il Natale sarà trascorso con l'altro così come se la vigilia di Capodanno sarà trascorsa con un genitore il Capodanno sarà trascorso con l'altro, se la Pasqua sarà trascorsa con un genitore il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con l'altro.
Durante le vacanze estive la IG potrà stare con il padre per più giorni consecutivi previo Per_3 accordo con la madre.
5) Disporre a carico del SI. entro il 5 di ogni mese un assegno complessivo per Controparte_1 il contributo del mantenimento delle figlie ed della somma di euro 400,00 (euro 200 Per_2 Per_3 per ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Pagina 2 Relativamente alla IG il mantenimento verrà corrisposto da entrambi genitori direttamente Per_1 alla IG nella somma di euro 400,00 (50% ciascun genitore).
6) Disporre che l'assegno unico universale per le tre figlie venga percepito per intero dalla SI
. Pt_1
7) Porre a carico di entrambi i coniugi (50% ciascuno) le spese straordinarie per tutte le figlie, quali: le spese mediche non coperte dal SSN. Le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa fuori sede), ludiche, viaggi e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate.
Le spese straordinarie ove non necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate con i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee giuda del protocollo pubblicato dal
Cnf in data 29.11.2017.
8) Disporre che nessun assegno di mantenimento è dovuto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autonomi ed indipendenti.
9) Spese del giudizio compensate.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito . Controparte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Grumo Appula (BA) in data 26.08.1995, in regime di comunione legale dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del Comune di Grumo Appula ( Anno 1995 Numero 48 Parte II A).
Dalla loro unione sono nate in Oristano le figlie: nata il [...] (anni 20), Persona_4 Per_5
nata il [...] (anni 18) e nata il [...] (anni 9).
[...] Persona_6
La SI.ra ha allegato il proprio diritto al mantenimento quale coniuge economicamente Pt_1
più debole, in un contesto in cui entrambi i coniugi avevano concordemente deciso che la moglie rimanesse a casa per accudire le tre figlie facilitando così la carriera lavorativa del marito, brigadiere dei Carabinieri. Ella ha anche allegato di essere stata assunta dal 15/11/2023 con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2023 prorogato fino al 31 marzo 2024, come bracciante agricola presso la
Società Agricola Agroalimentari SRL di Terralba.
Pagina 3 La ricorrente ha chiesto anche l'assegnazione della casa coniugale a sé, per continuare a convivervi con le figlie, l'affidamento condiviso della minore con regolamentazione dei tempi di visita del padre come descritti in ricorso, nonché la previsione di un assegno a carico del resistente quale contributo per il mantenimento delle figlie più piccole di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna) e di un assegno di euro 300,00 in proprio favore. Quanto alla IG è stato richiesto di disporre che il Per_1
mantenimento verrà corrisposto da entrambi i genitori direttamente alla IG nella somma di euro
400,00 (50% ciascun genitore). Infine, la ricorrente ha chiesto l'integrale percezione dell'assegno unico e la ripartizione delle spese straordinarie per le figlie al 50%.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha formulato le medesime richieste della ricorrente quanto all'affidamento condiviso della minore, alla percezione dell'assegno unico e alla ripartizione delle spese straordinarie;
ha, invece, chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, formulato richiesta di collocazione paritaria e domandato che, in ossequio all'invocato modello di affidamento, ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto delle figlie nei rispettivi tempi di permanenza.
Il ha allegato di abitare in locazione con canone di per euro 400,00 mensili per potervi CP_1
accogliere le figlie, eccependo altresì di non aver mai concordato con la ricorrente in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di quest'ultima: difatti, ha affermato di aver sempre richiesto alla coniuge di reperire un'attività lavorativa quanto meno part – time al fine di portare un altro introito al nucleo familiare sgravandolo anche dalla necessità di prestare servizio in orario straordinario per non far mancare le risorse economiche per sostentare la famiglia e fare in modo che la stessa non si indebitasse contraendo mutui o prestiti.
Il resistente ha anche eccepito che la resistente ancora svolgeva l'attività lavorativa che avrebbe dovuto scadere a marzo 2024 e ha fatto presente di intendere regolamentare il collocamento delle figlie in maniera paritaria, volendo dedicare più tempo alle medesime;
quanto alla propria attività lavorativa, ha dedotto di essere vicebrigadiere con stipendio di euro 2.100,00 mensili.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.9.2024; a seguito dell'audizione, il resistente ha affermato di essere disponibile a conciliare l'odierna causa mediante il riconoscimento di un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi euro
600,00 (euro 200,00 per ciascuna IG), il proprio impegno a riconoscere che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla controparte e l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , con spese compensate. Quanto all'affidamento condiviso della IG minore, ha Pt_1
proposto – a differenza di quanto indicato in ricorso – tempi di permanenza presso il padre stabiliti in due pomeriggi a settimana individuati nel martedì e nel giovedì oltre a weekend alternati.
Pagina 4 La SI.ra ha dichiarato di intendere accettare la suddetta proposta. Pt_1
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Pertanto, a seguito di un rinvio per la precisazione dell'accordo, richiesto dalle parti, e la rimessione della causa in decisione, essa è stata trattenuta in decisione il 31.10.2024, con riserva di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, la richiesta di affidamento condiviso della IG minore è senz'altro idonea a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, a entrambi i genitori di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, così garantendo che lee decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Non
è certamente emerso alcun elemento che consenta di ritenere tale regime di affidamento pregiudizievole per la minore.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza alla IG anche da parte del padre, stante la possibilità di tenerla con sé liberamente, o quantomeno nei tempi indicati in subordine, da ritenersi adeguati per frequenza e durata a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale nonché, per la minore, di giovare della presenza del genitore non collocatario in maniera continuativa e soddisfacente.
Pagina 5 Tale soluzione, peraltro, è coerente con la situazione di fatto, avendo le parti concordemente riferito che le figlie (a eccezione di , che vive a Torino per studi universitari) frequentano liberamente Per_1
il padre in maniera pressoché quotidiana.
La soluzione prescelta dalle parti è adeguata al caso di specie, in quanto sebbene il padre avesse inizialmente proposto un collocamento paritario, corrisponde alle abitudini delle figlie, che vivono stabilmente presso la madre e frequentano il padre con le modalità anzidette.
Anche l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente è logica conseguenza di quanto sopra, essendo tale provvedimento necessario a tutelare le figlie minorenni e maggiorenni ma non indipendenti, così da consentirle di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciute.
L'assegno previsto quale contributo al mantenimento delle figlie (sia la minorenne che le maggiorenni non indipendenti) è congruo con le capacità economiche manifestate dalle parti: la madre collocataria, infatti, ha dato atto di guadagnare da contratto 1.200,00 euro mensili (1.400,00 in caso di estensione delle ore) mentre il padre 1.900,00 euro (oppure 2.200 in caso di straordinari).
Ciò anche tenuto conto che il padre, come anticipato, vede le figlie in maniera costante e spesso esse si trattengono anche a dormire da lui. Si consideri, altresì, che il padre ha rinunciato alla propria quota di assegno unico.
Quanto a considerata la sua situazione di studentessa fuori sede e la sua età più avanzata, Per_1
merita recepimento la prassi consolidata delle parti di corrispondere ciascuna 200,00 euro mensili direttamente alla IG maggiore.
In merito all'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge, trattasi di diritto disponibile di talché
l'accordo delle parti di non prevederlo non può essere contestato.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TO), il 14/01/1975 e , nato a [...], il Controparte_1
23/11/1970, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Anno 1995 Numero 48 Parte II A - Comune di GRUMO APPULA).
Sull'accordo delle parti:
2. Assegna la casa coniugale in Marrubiu via Lamarmora 6 censita nel catasto fabbricati al foglio
Pagina 6 25 mappale 3511 sub.3 cat.A/, classe 4, vani 8,5 e Rendita euro 526,79 piano terreno e primo, di proprietà dei coniugi in regime di comunione legale dei beni alla SI.ra , la quale Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie , ed ove le figlie avranno la Per_1 Per_2 Per_3 residenza;
3. Dispone l'affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la IG minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Dispone che il SI. potrà vedere e stare con la IG (ancora minore) tutte le volte CP_1 Per_3 che questi lo desideri, previo accordo telefonico con la madre di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni scolastico ed extrascolastici della stessa e con gli impegni lavorativi del ricorrente e comunque non meno di due pomeriggi infrasettimanali dalle 13.30 dall'uscita della scuola fino alle
21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa nonché i fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa.
Le figlie maggiorenni e potranno vedere e stare con il padre ogni volta che lo Per_1 Per_2 desiderano.
Dispone, altresì, che il compleanno e le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) vengano trascorse alternativamente, di anno in anno, con l'uno o con l'altro dei genitori, in modo che se la Vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore, il Natale sarà trascorso con l'altro così come se la vigilia di Capodanno sarà trascorsa con un genitore il Capodanno sarà trascorso con l'altro, se la Pasqua sarà trascorsa con un genitore il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con l'altro. Durante le vacanze estive la IG potrà stare con il padre per più giorni Per_3 consecutivi previo accordo con la madre.
5. Dispone a carico del SI. entro il 5 di ogni mese un assegno complessivo per il Controparte_1 contributo del mantenimento delle figlie ed della somma di euro 400,00 (euro 200 per Per_2 Per_3 ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Relativamente alla IG il mantenimento verrà corrisposto da entrambi genitori direttamente Per_1 alla IG nella somma di euro 400,00 (50% ciascun genitore).
6. Prende atto che l'assegno unico universale per le tre figlie verrà percepito per intero dalla SI
. Pt_1
7. Pone a carico di entrambi i coniugi (50% ciascuno) le spese straordinarie per tutte le figlie, quali: le spese mediche non coperte dal SSN. Le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa
Pagina 7 fuori sede), ludiche, viaggi e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate.
Le spese straordinarie ove non necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate con i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee giuda del protocollo pubblicato dal
Cnf in data 29.11.2017.
8. Prende atto che i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti, di talché non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento fra loro.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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