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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3381/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11261/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9320 - 1.375 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20859/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento Prot. n. 9320 del 27/02/2025 – Provvedimento n. 1.375, notificato il 19/03/2025, relativo alla TASI anno 2019, con il quale il Comune di Forio disconosceva l'esenzione per abitazione principale e richiedeva il pagamento di euro
225,00 per omesso/parziale versamento.
L'immobile oggetto di accertamento è sito in Forio (NA), Indirizzo_1, foglio 27, sub 10, categoria A/3, rendita catastale euro 907,41, di cui la ricorrente è usufruttuaria al 100%.
Il Comune fondava l'accertamento sugli esiti delle verifiche istruttorie effettuate mediante consultazione delle banche dati catastali e dei consumi delle utenze elettriche e idriche, rilevando per l'anno 2019 consumi elettrici pari a 110 kWh e consumi idrici pari a 2 mc, ritenuti incompatibili con una stabile dimora abituale.
La ricorrente deduceva di risiedere anagraficamente nell'immobile dal 10/08/2017 e sosteneva che i bassi consumi sarebbero dipesi dall'utilizzo di utenze intestate alla società venditrice dell'immobile e da particolari circostanze personali.
Si costituiva il Comune di Forio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai fini dell'esenzione IMU/TASI per abitazione principale non è sufficiente la sola residenza anagrafica, occorrendo anche la dimora abituale nell'immobile, intesa quale stabile e continuativa presenza idonea a radicare il centro degli interessi personali e familiari.
Nel caso di specie, a fronte della residenza anagrafica della ricorrente nell'immobile, i consumi elettrici e idrici rilevati per l'anno 2019 risultano estremamente esigui e non compatibili con un utilizzo abitativo ordinario e continuativo.
Le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine all'utilizzo di utenze intestate a terzi non risultano adeguatamente comprovate e non superano il quadro presuntivo grave, preciso e concordante desumibile dai dati oggettivi acquisiti dall'Ente.
Per analoghe annualità precedenti (anno 2018) questa Corte si è già pronunciata in senso sfavorevole alla contribuente con riferimento al medesimo immobile, orientamento che il Collegio ritiene di condividere.
L'avviso impugnato risulta pertanto legittimamente motivato e fondato su adeguata istruttoria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11261/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9320 - 1.375 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20859/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento Prot. n. 9320 del 27/02/2025 – Provvedimento n. 1.375, notificato il 19/03/2025, relativo alla TASI anno 2019, con il quale il Comune di Forio disconosceva l'esenzione per abitazione principale e richiedeva il pagamento di euro
225,00 per omesso/parziale versamento.
L'immobile oggetto di accertamento è sito in Forio (NA), Indirizzo_1, foglio 27, sub 10, categoria A/3, rendita catastale euro 907,41, di cui la ricorrente è usufruttuaria al 100%.
Il Comune fondava l'accertamento sugli esiti delle verifiche istruttorie effettuate mediante consultazione delle banche dati catastali e dei consumi delle utenze elettriche e idriche, rilevando per l'anno 2019 consumi elettrici pari a 110 kWh e consumi idrici pari a 2 mc, ritenuti incompatibili con una stabile dimora abituale.
La ricorrente deduceva di risiedere anagraficamente nell'immobile dal 10/08/2017 e sosteneva che i bassi consumi sarebbero dipesi dall'utilizzo di utenze intestate alla società venditrice dell'immobile e da particolari circostanze personali.
Si costituiva il Comune di Forio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai fini dell'esenzione IMU/TASI per abitazione principale non è sufficiente la sola residenza anagrafica, occorrendo anche la dimora abituale nell'immobile, intesa quale stabile e continuativa presenza idonea a radicare il centro degli interessi personali e familiari.
Nel caso di specie, a fronte della residenza anagrafica della ricorrente nell'immobile, i consumi elettrici e idrici rilevati per l'anno 2019 risultano estremamente esigui e non compatibili con un utilizzo abitativo ordinario e continuativo.
Le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine all'utilizzo di utenze intestate a terzi non risultano adeguatamente comprovate e non superano il quadro presuntivo grave, preciso e concordante desumibile dai dati oggettivi acquisiti dall'Ente.
Per analoghe annualità precedenti (anno 2018) questa Corte si è già pronunciata in senso sfavorevole alla contribuente con riferimento al medesimo immobile, orientamento che il Collegio ritiene di condividere.
L'avviso impugnato risulta pertanto legittimamente motivato e fondato su adeguata istruttoria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.