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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3967 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MEI FRANCESCO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto di aver presentato, in data
17.04.2024, domanda di ricostituzione reddituale sulla prestazione pensionistica di cui era già titolare (pensione ai superstiti n.
20040271), al fine di ottenere la maggiorazione sociale (cfr. doc.
1 del ricorso). La sua richiesta è rimasta inevasa, nonostante il successivo deposito del ricorso amministrativo (cfr. doc. 2).
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto ad ottenere la ricostituzione sulla prestazione previdenziale n. 20040271 cat.
Pensione ai superstiti e, conseguentemente, di condannare
1 l' ad erogare il beneficio previdenziale richiesto con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver riconosciuto CP_1
e liquidato quanto richiesto, come da provvedimento allegato (cfr. doc. 1 della memoria). Ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 25 febbraio 2025, parte ricorrente ha confermato di aver ottenuto la liquidazione della prestazione richiesta. Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”
(Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
2 Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 932,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 25/02/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Stefania Rescigno
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MEI FRANCESCO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto di aver presentato, in data
17.04.2024, domanda di ricostituzione reddituale sulla prestazione pensionistica di cui era già titolare (pensione ai superstiti n.
20040271), al fine di ottenere la maggiorazione sociale (cfr. doc.
1 del ricorso). La sua richiesta è rimasta inevasa, nonostante il successivo deposito del ricorso amministrativo (cfr. doc. 2).
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto ad ottenere la ricostituzione sulla prestazione previdenziale n. 20040271 cat.
Pensione ai superstiti e, conseguentemente, di condannare
1 l' ad erogare il beneficio previdenziale richiesto con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver riconosciuto CP_1
e liquidato quanto richiesto, come da provvedimento allegato (cfr. doc. 1 della memoria). Ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 25 febbraio 2025, parte ricorrente ha confermato di aver ottenuto la liquidazione della prestazione richiesta. Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”
(Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
2 Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 932,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 25/02/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Stefania Rescigno
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