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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2101/2024
promossa congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Volpiano (TO), Via Brandizzo n.82,
e
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Volpiano (TO), Via G. Raimondo n.19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonietta Maggisano che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la
Sig.ra ed il Sig. in Volpiano (TO) in data 28/05/2005, Parte_1 Parte_2
ed ivi trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune (atto n.13, parte II, serie A),
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza ed eseguire le annotazioni ed incombenze di legge.
2. I figli e sono affidati con modalità esclusiva cd. “rafforzata” alla madre, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la medesima. La madre potrà adottare in autonomia
- senza la previa consultazione con il padre e anche senza il consenso del padre - tutte le decisioni
che riguardano i minori, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relativamente
all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, tenuto conto dei loro bisogni, capacità
ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. I figli continueranno a vivere unitamente alla madre, nella casa coniugale di esclusiva
proprietà della medesima.
4. Il padre presta il consenso ed autorizza il rilascio ed il rinnovo dei documenti di
riconoscimento, del passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio.
5. Il padre potrà incontrare e frequentare i figli secondo accordo tra i genitori e progetto
demandato ai Servizi Sociali competenti, da comunicarsi previamente, tenuto conto delle
esigenze e delle volontà dei figli, nonché delle esigenze lavorative delle parti.
6. Il Sig. si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_2
somma di € 300,00 mensili complessive (€ 150,00 cad.), da corrispondere alla madre entro il
giorno 20 di ogni mese con bonifico bancario e soggetta a rivalutazione Istat annuale.
7. Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN,
previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie
obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici
indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, andranno
divise al 50% ciascuno, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Ivrea ed
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016.
8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100 % dalla Sig.ra Pt_1
9. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto
rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento.
10. La Sig.ra ed il Sig. dichiarano che con il presente accordo di cessazione Pt_1 Parte_2
degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza
economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro.”
Il P.M. con provvedimento del 12/11/2024 ha così concluso: “Visto, pronunciarsi il
provvedimento come da richiesta congiunta.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.09.2024, Parte_1
e , premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.05.2005 in Volpiano
(TO), trascritto al n. 13 parte 2 serie A - anno 2005 dei registri dello Stato Civile del
Volpiano (TO);
- i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 20.05.2021 e le loro condizioni di separazione venivano disposte con sentenza n. 1181/23 del 05.12.2023, passata in giudicato il
04.03.24 come da attestazione in atti;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 08.05.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non si è proceduto all'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c., ritenuto superfluo (e nemmeno richiesto dai ricorrenti) alla luce della concorde opzione per l'affido esclusivo rafforzato alla madre, come del resto stabilito nell'interesse superiore dei minori nella sentenza di separazione passata in giudicato.
Con provvedimento del 12/11/2024 ha così concluso: “Visto, pronunciarsi il
provvedimento come da richiesta congiunta”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 20.05.2021 e le loro condizioni di separazione venivano disposte con sentenza n. 1181/23 del 05.12.2023,
passata in giudicato il 04.03.24 come da attestazione in atti;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento (esclusivo rafforzato in favore della madre, a conferma di quanto stabilito con sentenza di separazione passata in giudicato) ed il mantenimento della prole, nonché, i loro rapporti derivanti dal matrimonio. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole
(cui comunque viene garantito accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto e nelle note, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Volpiano (TO) il 28.05.2005 tra e Parte_1 [...]
, trascritto il 30.05.25 nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
medesimo Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2005;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. dispone l'affidamento dei figli e , con modalità esclusiva cd. Per_1 Per_2
“rafforzata”, alla madre, con collocazione prevalente e residenza presso la medesima.
La madre potrà adottare in autonomia - senza la previa consultazione con il padre e anche senza il consenso del padre - tutte le decisioni che riguardano i minori, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione,
all'istruzione, alla salute, alla residenza, tenuto conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. dispone che i figli continueranno a vivere unitamente alla madre, nella casa coniugale di esclusiva proprietà della medesima;
4. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il padre presta il consenso ed autorizza il rilascio ed il rinnovo dei documenti di riconoscimento, del passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio;
5. dispone che il padre potrà incontrare e frequentare i figli secondo accordo tra i genitori e progetto demandato ai Servizi Sociali competenti, da comunicarsi previamente, tenuto conto delle esigenze e delle volontà dei figli, nonché delle esigenze lavorative delle parti;
6. dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili complessive (€ 150,00 cad.), da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese con bonifico bancario e soggetta a rivalutazione Istat annuale;
7. dispone che le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, andranno divise al 50% ciascuno, secondo il
Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016;
8. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico venga percepito al 100 % dalla madre.
9. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento;
10. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro;
11. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 3 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori
(art. 52 codice privacy)