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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/11/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4571/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice RI AN
OL, nella causa civile n. 4571/2023 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avv. FABIANI FRANCO P.IVA_1
- attrice -
E
), con l'avv. SORGATO Controparte_1 P.IVA_2
DANIELA, con domicilio in GALLERIA DEI BORROMEO N. 3 35100 PADOVA
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per la parte Attrice:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente azionato per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994 al 09 maggio 2005 superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e spese;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente azionato e per il periodo di cui è causa la somma di € 106.766,12 o la maggiore
o minor somma emergente in esito di istruttoria oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 106.766,12 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo
3) accertare e dichiarare la nullità per difetto di causa o l'annullamento per errore del piano di rientro dell'importo di €. 60.000,00= di cui alla lettera del 05.04.2017;
4) condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 5.907,22 a titolo di ripetizione dei costi, in termini di interessi, commissioni e spese, applicati al ricordato piano di rientro.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Per la parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare di merito
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese relative ad addebiti effettuati in presenza di un saldo attivo o seguiti da rimesse solutorie in data antecedente al 13.02.2009, secondo quanto esposto in atti.
Nel merito, in via principale
- Rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per i motivi e le eccezioni di cui in atti.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 24.07.2023 l' Parte_1
(da ora in avanti, in breve, solo “ ) si è rivolta al Tribunale
[...] Parte_1 di Padova, chiedendo di condannare (da ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr solo ovvero la “banca”) alla restituzione dell'importo complessivo di € 112.673,34, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti contestati, effettuati a vario titolo da parte della banca.
2 L'attrice ha dedotto in particolare di aver acceso il rapporto di conto corrente ordinario n. 17577
(successivamente rinumerato n. 1757D, in seguito n. 1757.29 e poi ancora n. 1757.10), estinto il
6.02.2023, all'interno del quale era stato concesso un “fido di cassa”; dalla documentazione relativa ai rapporti bancari ex art. 119 TUB, richiesta dall'attrice alla banca in data 13.02.2019, è emerso che l'istituto di credito avrebbe commesso le seguenti irregolarità:
- addebito illegittimo di € 35.915,78 a titolo di interessi anatocistici;
- addebito illegittimo di interessi passivi ad un tasso non pattuito se non dal 10.05.2005 e comunque su montanti composti da voci passive: la differenza tra l'importo addebitato dalla banca e quello derivante dall'applicazione del tasso sostitutivo sarebbe pari ad €
32.061,07;
- addebito illegittimo di complessivi € 8.743,55 a titolo di spese di tenuta conto e spese per penale sconfinamento conto non pattuite e applicate in assenza dei relativi presupposti, essendo il conto affidato, e, con l'epurazione degli addebiti illegittimi, in assenza di sconfinamento;
- addebito illegittimo di complessivi € 30.045,72 a titolo di commissioni di massimo scoperto (da ora in avanti per brevità solo “CMS”), commissioni istruttoria veloce (“CIV”) e commissioni disponibilità fondi (“CDF”) non pattuite se non a decorrere dal
10.05.2005 e indeterminate, poiché indicate solo nel valore percentuale, nonché nulle per difetto di causa;
- erronea applicazione di interessi attivi: gli stessi andrebbero ricalcolati ai sensi dell'art. 1282 c.c. al tasso legale fino al 31.12.1993 e dall'1.01.1994 al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
- ius variandi illegittimo in assenza di specifica approvazione sino al 10.05.2005.
Tanto esposto, l'attrice ha dedotto altresì la nullità dell'atto di ricognizione del debito con proposta di moratoria datato 5.04.2017 consegnato dalla banca, in quanto, epurando il conto dagli addebiti illegittimi, lungi dall'essere passivo, il saldo del conto corrente sarebbe stato in realtà attivo al momento dell'accordo e quindi l'operazione di rientro non necessaria;
tale atto sarebbe in subordine annullabile per errore;
in ogni caso, ricorrerebbe l'illegittimo addebito di costi a titolo di interessi, commissioni e spese relativi all'apertura di credito sul conto corrente n. 12960.62 e il conseguente diritto attoreo alla ripetizione anche di tali somme.
Evidenziato inoltre l'esito negativo della procedura obbligatoria di mediazione, l'attrice ha quindi concluso chiedendo la condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo complessivo
3 di € 112.673,34, di cui € 106.766,12 per gli illegittimi addebiti in conto corrente ed € 5.907,22 quale somma illegittimamente versata da in esecuzione del piano di rientro contestato, Parte_1 concordato in assenza di un debito effettivo in capo all'attrice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in Contr giudizio contestando le pretese attoree e deducendo specificamente che:
- è maturata la prescrizione delle pretese restitutorie di controparte in relazione agli addebiti registrati in conto in presenza di saldo attivo o in presenza di rimesse solutorie anteriori al 13.02.2009 (data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla diffida e messa in mora del 13.02.2019): il conto corrente n. 17577 non era assistito da affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 10.05.2005, quindi fino a tale data tutte le rimesse in presenza di saldo passivo sono da qualificare come solutorie, mentre successivamente a tale data devono comunque qualificarsi tali le rimesse affluite in conto in presenza di saldo passivo eccedente i limiti dell'affidamento;
- il credito di controparte non è stato provato, non avendo l'attrice documentato l'integrale andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali mancano dal 1978 al 1980 e in relazione all'anno 1987: l'eventuale rideterminazione del saldo del conto potrà quindi essere disposta solo a partire dal 1988, in ragione delle evidenziate lacune documentali;
- è infondata la censura di nullità del contratto di conto corrente per mancata pattuizione delle condizioni economiche, in quanto le stesse sono esposte nel dettaglio nei documenti negoziali in atti: quanto al conto n. 17577, il contratto di affidamento del 10.05.2005 prevede nella sezione denominata “Tassi e condizioni” l'indicazione del tasso pattuito (“tasso
8,500% - 8,775% su base annua”), oltre alla periodicità della capitalizzazione degli interessi
(“Trimestrale”); con riferimento al conto corrente n. 12960.62 il contratto prevede l'applicazione di un “Tasso nominale annuo 5,750%” e di un “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 5,750%”;
- la CMS e le successive CIV e CDF sono state legittimamente pattuite e applicate: il contratto di apertura di credito del 10.05.2005 indica il valore percentuale della CMS in 0,250, la periodicità di applicazione trimestrale e la base di calcolo;
la CDF, che ha sostituito la CMS dal 30.09.2009, è stata applicata solo successivamente a tale momento ed è stata introdotta ai sensi dell'art. 118 TUB;
lo stesso vale per la CIV, istituita ex art. 117 bis comma 2
TUB. Quanto al c/c n. 12960.62, il contratto del 5.04.2017 disciplina espressamente l'applicazione della CIV in misura fissa;
- non vi è stata illegittima capitalizzazione di interessi passivi: il contratto di conto corrente n. 17577 (successivamente rinumerato n. 1757D e in seguito n. 1757.29
4 e poi ancora n. 1757.10) risale al 18.02.1974 ed è quindi antecedente alla Delibera CICR del 2000 a seguito della cui entrata in vigore la Banca, adeguandosi a quanto previsto dall'art. 7, ha informato la cliente della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi con tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, con il contratto di apertura di credito del 10.05.2005 la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualizzata. Le pretese attoree in punto di capitalizzazione trimestrale illegittima sono poi infondate successivamente al
2013, in mancanza di una normativa di dettaglio recettiva del divieto introdotto dal legislatore;
- lo ius variandi è stato legittimamente esercitato dalla banca: il contratto di conto corrente del 18.02.1974 prevede espressamente all'art. 15 la facoltà della CP_1 di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, così come l'art. 4 del contratto di apertura di credito del 10.05.2005;
- non vi è nullità per difetto di causa del piano di rientro sottoscritto in data 5.04.2017 al fine di ripianare il saldo debitore del conto corrente n. 17577 (già n.
1757.10): il debito della correntista sussisteva e l'accredito dell'importo di € 60.000 sul conto corrente n. 1757.10 in data 5.04.2017 ha consentito all'attrice di abbattere l'esposizione di tale conto, che avrebbe altrimenti continuato a generare interessi e competenze. Non è possibile caducare l'accordo di rientro e i pagamenti effettuati in esecuzione dello stesso sul conto 12960.62 mantenendo l'accredito di € 60.000 sul conto 1757.10, perché altrimenti vi sarebbe una duplicazione restitutoria in favore dell'attrice. L'accordo non sarebbe nemmeno annullabile per mancanza di riconoscibilità dell'errore.
Tanto esposto, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando altresì la debenza degli interessi al saggio di cui all'art. 1284/IV c.c.
3. Nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. le parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive difese originarie contenute negli atti introduttivi, precisando in particolare l'attrice che l'assenza degli estratti conto, limitata a 4 anni su 48 di rapporto, non incide sulla fondatezza della domanda attorea, dal momento che non è stata chiesta la ripetizione per illegittimi addebiti relativi ai periodi non documentati;
peraltro, dalla visura della Centrale dei Rischi emerge che il conto godeva di affidamento anche prima del 2005, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della banca. La capitalizzazione trimestrale non è legittima, non essendo mai stata approvata dalla correntista la relativa clausola: con il contratto del
10.05.2005 le parti hanno convenuto soltanto la misura degli interessi passivi. Non vi sarebbe inoltre nessuna duplicazione restitutoria all'attrice conseguente alla nullità del piano di rimborso,
5 poiché la correntista ha chiesto la restituzione, con riferimento a detto piano, solo dell'importo di €
5.907,22 per gli addebiti a titolo di interessi e spese corrisposti.
Nella propria memoria n. 2 la banca ha invece precisato che la documentazione contabile di parte attrice è inidonea a fondare l'azione di ripetizione esperita, in quanto lacunosa non solo per l'assenza di documenti per interi anni di rapporto, ma poiché per i periodi documentati sono stati prodotti i soli scalari e/o i fogli per il calcolo delle competenze;
non è stata poi provata dall'attrice la natura affidata del conto prima del 2005, essendo necessaria la prova mediante contratto avente forma scritta e in quanto i prospetti della Centrale Rischi non contengono alcun riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto.
4. All'udienza del 31.01.2024 parte attrice ha evidenziato la disponibilità ad una conciliazione della lite a fronte del pagamento da parte della banca di € 75.000 in linea capitale omnicomprensivi e un contributo spese di € 10.000: fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione l'8.10.2024 sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
5. Il Tribunale, con ordinanza del 8.11.24, ritenuto che l'atto di ricognizione di debito intervenuto tra le parti in data 5.04.2017 non abbia natura né transattiva né novativa, bensì costituisca un mero piano di rientro, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e lo svolgimento di CT contabile, incaricando allo scopo il dott. sul quesito di cui alla citata ordinanza Persona_1 dell'8.11.24, come integrata dal provvedimento del Tribunale in data 21.11.24.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale in data 06.05.2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 16.10.2025.
***
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
6.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alla domanda restitutoria proposta dalla società attrice, pur senza analitica elencazione delle rimesse solutorie, risulta ammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 15895/2019, a mente della quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Dedotto il decorso del tempo, attesa la complessità e tecnicità della materia, è sufficiente che la parte che solleva l'eccezione fornisca gli elementi necessari per la ricostruzione dei versamenti solutori attraverso una ctu percipiente.
6 Nel merito, è innanzitutto pacifico tra le parti che il relativo termine sia stato interrotto ad opera di parte attrice in data 13.02.2019, da cui calcolare a ritroso il termine di prescrizione decennale.
Risulta altresì prodotto dalla società attrice un contratto di apertura di credito in conto corrente in data 10.05.2005 (cfr. doc. 6 attrice), alla luce del quale il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia impone di distinguere le rimesse di carattere ripristinatorio, per le quali la decorrenza della prescrizione della relativa pretesa restitutoria va calcolata dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente, dalle rimesse di carattere solutorio, per le quali invece il decorso inizia contestualmente all'operazione.
Il Tribunale condivide infatti il costante orientamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n.
24418/2010) per cui l'azione di ripetizione dell'indebito proposta da un cliente di una banca, che lamenti l'illegittima applicazione di voci non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento e, come tale, si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (banca). Ne consegue che i versamenti eseguiti dal cliente sul proprio conto corrente possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto corrente in passivo (o meglio "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr. Cass.
S.U. 15895/19).
Con riferimento poi all'onere della prova, se il cliente che agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente, la dazione e la mancanza di una causa che la giustifichi o il venir meno di questa, la banca, nell'eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine di prescrizione decennale, ha l'onere di allegare il tempo del pagamento, l'inerzia ed il tipo di prescrizione invocata. A questo punto, ove il tempo trascorso dai versamenti aventi natura solutoria integri effettivamente il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene nuovamente onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che consenta di qualificare quei versamenti come mero ripristino della disponibilità
7 accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto
(cfr. Cass. n. 31666/2019, Cass. S.U. n. 15895/2019).
Ebbene, posti tali dati, deve rilevarsi la prescrizione delle pretese di parte attrice aventi titolo in asseriti addebiti illegittimi effettuati in data anteriore al 10.05.2005. Anteriormente a tale data, infatti, non vi è prova che fosse stato stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito in conto corrente, relativamente al quale siano concepibili rimesse di carattere ripristinatorio: sino alla data del 10.05.2005, dunque, tutte le rimesse affluite in conto corrente in presenza di un saldo passivo sono da considerarsi di carattere solutorio.
Non convince infatti la difesa attorea per cui il conto sarebbe stato affidato anche in data anteriore rispetto alla conclusione del contratto di apertura di credito del 10.5.2005.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti come ripristinatori ricorre solo in presenza di una vera e propria apertura di credito: solo in tal caso, infatti, la facilitazione è idonea a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nei limiti della soglia concordata. Al contrario, l'affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che il correntista avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi gli vengono anticipati soldi suoi e non gli vengono invece “prestati” soldi della banca. Solo nell'apertura di credito il versamento può pertanto assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui il correntista può attingere nel tempo, impedendo così l'operare della prescrizione.
Quanto poi alla dimostrazione dell'esistenza del contratto di apertura di credito deve sottolinearsi che, poiché l'art. 117/I TUB, laddove impone la forma scritta ai contratti bancari, va letto come norma a protezione del cliente e non a suo danno (art. 127 TUB), il correntista che invochi l'affidamento del conto ben può dimostrare per presunzioni l'esistenza del relativo accordo contrattuale, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Cosicché, quello che viene impropriamente ma efficacemente definito quale “fido di fatto” configura in realtà un vero e proprio contratto di apertura di credito, di cui si fornisce prova per presunzioni invece che con forma scritta.
Anche la Suprema Corte ha ormai sposato detta ricostruzione, affermando che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del
1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima
8 disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. n.
34997/2023).
Deve pertanto verificarsi se nel caso di specie ricorrano i necessari elementi gravi, precisi e concordanti.
Ebbene, gli elementi dedotti da parte attrice non risultano sufficienti a ritenere provata la stipula di contratti di apertura di credito in conto corrente in periodo anteriore al 10.05.2005 (data di stipula del primo contratto di apertura di credito documentato, citato doc. 6 attrice): sul punto, la visura della Centrale dei Rischi non assume valore univoco circa la sussistenza dei suddetti contratti di apertura di credito, posto che la voce “crediti per cassa”, quand'anche non riferita alla mera facilitazione per cassa (o su portafoglio) – come sostiene parte attrice da ultimo in conclusionale – comunque viene collegata ad una “forma di disponibilità in conto corrente in lire su cui l'affidato opera normalmente mediante assegni bancari” (pag. 14 conclusionale) che non appare coerente tecnicamente con l'apertura di credito, che non contempla alcuna modalità specifica nell'utilizzo della disponibilità. Inoltre, neppure gli ulteriori elementi dedotti da parte attrice, ovvero l'asserito addebito in conto di CMS, l'assenza di richieste di rientro della banca a fronte di saldo passivo, la mancanza di voluntas solvendi ad opera del correntista, assumono valenza univoca, atteso che si tratta di circostanze ben compatibili con altre forme di facilitazione creditizia diverse dall'apertura di credito.
Concludendo sul punto, la domanda restitutoria risulta prescritta con riferimento agli addebiti anteriori al 10.5.2005; con riferimento al periodo tra il 10.05.2005 (data di stipula del primo contratto di apertura di credito presente in atti) ed il 13.02.2009 (data risultante dal computo a ritroso del termine decennale di prescrizione dalla data di interruzione della prescrizione del
13.02.2019) è necessario verificare quali rimesse abbiano assunto natura solutoria e quali natura ripristinatoria, perché solo per queste ultime il termine prescrizionale non è decorso sin dalla data dell'operazione e quindi non è certamente maturato al 2019: la questione è stata rimessa al CT in sede di istruttoria contabile.
NEL MERITO: IL CONTO N. 17577
La capitalizzazione degli interessi debitori
7. Preliminarmente, con riferimento alle pretese avanzate da parte attrice, si osserva come agli atti consti la stipula tra le parti dei seguenti contratti:
- un contratto di conto corrente ordinario n. 17577 (successivamente rinumerato n. 1757D, in seguito n. 1757.29 e poi ancora n. 1757.10), risalente al 18.02.1974 (doc. 5 attrice);
9 - tre contratti di apertura di credito in conto corrente, rispettivamente datati 10.05.2005 (doc. 6 attrice), 15.12.2006 (doc. 7 attrice), 18.05.2007 (doc. 8 attrice) e 8.09.2008 (doc. 9 attrice), tutti collegati al conto corrente ordinario summenzionato n. 17577;
- un contratto di conto corrente n. 12960.62, aperto in data 05.04.2017;
- un contratto di apertura di credito del 05.04.17, appoggiato al conto n. 12960.62 di cui sopra.
8. Quanto al rapporto di conto corrente n. 17577, parte attrice ha dedotto innanzitutto Contr l'applicazione, da parte di di una illegittima pratica anatocistica nel corso dell'intero rapporto contrattuale.
Le censure mosse da parte attrice sul punto risultano fondate.
Quanto alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, va evidenziato in via generale che per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la pratica dell'anatocismo posta in essere dagli istituti di credito deve ritenersi illegittima, in quanto non basata su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999, che ha affermato la natura negoziale e non normativa dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile il requisito della opinio iuris ac necessitatis). In conseguenza dell'illegittimità dell'anatocismo applicato dagli istituti di credito prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, gli interessi a debito debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Corte di Cassazione SSUU n.24418/2010:).
La banca sostiene che la capitalizzazione sarebbe legittima quanto meno per effetto dell'adeguamento unilaterale della clausola contrattuale alla delibera CICR 9 febbraio 2000 con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la difesa non convince.
Il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma stabilisce la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.
10 La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al
22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.
Sennonché, l'art. 25, terzo comma, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.
Se ne deve trarre la conseguenza che, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.
Non appare neppure condivisibile la tesi per cui l'intervento del Giudice delle Leggi non avrebbe riguardato la seconda norma oggetto dell'art. 25, co 3, lasciando impregiudicata l'operatività del meccanismo di adeguamento che consente di applicare ai contratti in essere le nuove norme dettate dal CICR per il tempo successivo alla loro entrata in vigore (in tal senso Cass. n. 6987/2019).
La sentenza della Suprema Corte non appare condivisibile.
L'art. 25/III del d.lgs 342/1999 recita(va): “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi
11 dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”.
Ebbene, la sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, al di là del tenore della motivazione, si conclude in dispositivo con la seguente pronuncia: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma
3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”. Il terzo comma, quindi, è stato dichiarato illegittimo integralmente: quand'anche la motivazione riguardi solo una parte della norma, la stessa è stata dichiarata incostituzionale – e quindi eliminata dall'ordinamento – nella sua integralità.
Deve quindi concludersi nel senso che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente alla capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi: nel caso di specie infatti non è intervenuta con la correntista alcuna nuova pattuizione successiva al 2000 relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi secondo la nuova disposizione dell'art. 120 T.U.B.
Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi nuovamente operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento: infatti, la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Per il periodo successivo all'1 ottobre 2016 - data di entrata in vigore della delibera CICR 3 agosto
2016, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dalla l. 49/2016 - la
12 pratica anatocistica risulta nuovamente legittima, sebbene soltanto in presenza della autorizzazione, anche preventiva, del cliente e sempre che sia rispettata la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Tornando quindi al caso di specie, la capitalizzazione degli interessi posta in essere dalla banca deve quindi ritenersi illegittima per tutto l'arco del rapporto, in quanto:
- per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio del 2000, in forza delle ragioni poc'anzi esposte;
- per il periodo successivo al 2000 e sino al 31.12.2013, in ragione della mancanza in atti di una nuova e specifica pattuizione scritta della clausola anatocistica;
la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi inserita nell'ambito del contratto di apertura di credito del 10.05.2005, d'altronde, non può soddisfare il requisito di pari periodicità nella liquidazione di interessi attivi e passivi richiesto dalla legge, posto che il contratto di apertura di credito non contiene per sua natura (e così infatti anche nel caso in esame) la previsione di interessi attivi di cui non fa alcuna menzione: cosicché non vi è nessun elemento che consenta di ricondurre l'espressione “Periodicità liquidazione interessi: trimestrale” anche agli interessi creditori;
- in ragione del divieto di anatocismo bancario a far data dall'1 gennaio 2014 e della mancanza di espressa autorizzazione del cliente in ordine alla capitalizzazione applicata dopo l'1 ottobre 2016.
Deve pertanto concludersi sul punto che l'effetto della capitalizzazione degli interessi debitori va eliminato nella ricostruzione del rapporto per l'intera durata oggetto di analisi.
L'addebito di interessi debitori ultralegali
8.1. Quanto alla dedotta applicazione, da parte della banca, di interessi passivi in misura ultralegale, in assenza di specifica pattuizione scritta sul punto sino alla data del 10.05.2005, anche tale censura
è fondata e merita di essere accolta.
Come allegato da parte attrice, la prima valida pattuizione tra le parti di interessi debitori ultralegali
è contenuta nel contratto di apertura di credito del 10.05.2005, posto che nell'originario contratto di conto corrente (risalente al 18.02.1974, cfr. doc. 5 attrice) non vi è alcuna specifica pattuizione sul punto.
Nel contratto di conto corrente n. 17577, infatti, si fa genericamente rinvio ai c.d. “usi piazza”: l'art. 7 del contratto di conto corrente in questione prevede la determinazione degli interessi dovuti dal correntista “alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza” (cfr. doc. 5 attrice).
Tale clausola è pacificamente considerata nulla, perché in contrasto con l'art. 1284, comma 3, c.c. atteso che una convenzione relativa al tasso di interesse in tanto può ritenersi validamente pattuita
13 in quanto abbia un contenuto assolutamente univoco e contenga la puntuale specificazione del tasso di interesse;
conclusione, questa, coerente col pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24048/2019; n. 4095/2005; n.
4094/2005).
Con riferimento poi al contratto di apertura di credito del 10.05.2005 (cfr. doc. 6 attrice) nonché ai tre contratti di apertura di credito successivi (cfr. doc. 7 8, 9), i medesimi indicano unicamente gli interessi debitori ultralegali entro fido, omettendo di indicare viceversa gli interessi debitori extrafido.
Pertanto, per i periodi in relazione ai quali risulta mancante una valida pattuizione scritta del tasso di interesse passivo ultralegale, il CT è stato incaricato di rideterminare gli interessi sugli addebiti come segue:
- fino al 10.05.2005, applicando il tasso legale fino all'entrata in vigore della L. 154/92, applicando il tasso ex art. 5 successivamente all'entrata in vigore di detta ultima legge e fino al T.U.B. ed infine il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. per il periodo successivo, nella interpretazione più favorevole al cliente che considera “operazioni attive” quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca: con riferimento quindi al tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
va peraltro dato atto del fatto che questa prima parte del quesito non è stata poi sviluppata dal CT, giacché, una volta affermata la prescrizione della domanda restitutoria con riferimento agli addebiti anteriori al 10.5.2005, non vi erano operazioni da riesaminare anteriormente a detta data;
- a partire dal 10.05.2005, invece, sui numeri entro fido gli interessi debitori sono stati ricalcolati al tasso contrattualmente pattuito (corrispondente al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre), tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nel corso del rapporto;
sui numeri extrafido, invece, gli interessi sono stati ricalcolati applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7, TUB.
L'addebito di commissioni
14 8.2. Quanto alla dedotta illegittima applicazione di addebiti per CMS, CIV e CDF, anche tale censura di parte attrice risulta fondata.
Partendo dalla CMS, la stessa, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo con particolare riguardo al montante sia la periodicità di tale calcolo;
in caso contrario, la CMS deve ritenersi nulla per indeterminatezza, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, le censure degli attori in ordine alla nullità della CMS per indeterminatezza risultano fondate, in quanto nel contratto di apertura del conto corrente non vi è alcun riferimento alla suddetta CMS, mentre nel contratto di apertura di credito del 10.05.2005 (come nei successivi contratti di apertura di credito) la commissione di massimo scoperto risulta indicata soltanto in misura percentuale, senza indicazione né della somma da utilizzare a base di calcolo né della periodicità di addebito: “CMS 0,250%” (doc. n. 6 citato). Gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo devono dunque ritenersi illegittimi per tutta la durata del rapporto.
Altrettanto può dirsi con riferimento alla CDF, che di fatto è andata a sostituire la CMS a decorrere dal terzo trimestre del 2009 (cfr. all. 4 alla relazione peritale). Tale commissione è stata introdotta dall'art. 2bis del d.l. n. 185/2008 (convertito in l. 2/2009) e consiste nel corrispettivo onnicomprensivo dovuto alla banca per la messa a disposizione del correntista di un determinato importo, a prescindere dall'utilizzo di tale importo.
È bensì vero che, in base all'art. 2 bis l. 2/09, la medesima CDF poteva essere introdotta con modifica unilaterale della banca ex art. 118 TUB senza la necessità di una nuova pattuizione ad hoc, ma è altrettanto vero che tale ius variandi può considerarsi legittimo unicamente ove il medesimo vada a modificare una clausola che fosse in origine valida. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, posto che la CMS, originariamente pattuita nel contratto di apertura di credito del
10.05.2005, era nulla per le ragioni di cui sopra.
In ogni caso, non vi è prova che sussistano i requisiti di legittimità previsti dal citato art. 2 bis l.
2/09 per la clausola in questione (ossia che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifico rendiconto al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo) né che la comunicazione di variazione al cliente ex art. 118 TUB sia effettivamente avvenuta.
15 Venendo ora alla CIV, non risulta che la medesima sia mai stata pattuita con riferimento al conto corrente principale n. 17577 e alle relative aperture di credito sul medesimo poggianti. La stessa banca convenuta, del resto, ne indica la pattuizione solo con riferimento all'ultimo contratto di apertura di credito, in data 5.04.2017 (doc. n. 10 attoreo), appoggiato tuttavia sul distinto conto n.
12960.62, relativamente al quale non è stato necessario operare alcun ricalcolo, per le ragioni di cui al successivo punto 9.
In ogni caso, anche la CIV contenuta nel citato contratto di apertura di credito del 5.04.2017 risulta illegittima, posto che essa non indica il periodo temporale con riferimento al quale la medesima viene applicata.
Anche gli addebiti operati dalla banca a titolo di CDF e CIV, dunque, devono essere eliminati nella ricostruzione del conto in quanto illegittimamente addebitati alla correntista.
Quanto alle ulteriori spese addebitate dalla banca all'attrice, il CT è stato incaricato di scomputare nella ricostruzione del conto quelle che non trovino conferma nei documenti contrattuali e quindi non risultino espressamente convenute tra le parti, con eliminazione dal saldo dovuto da parte attrice dei relativi addebiti.
Ricalcolo degli interessi creditori
8.3. Quanto ai maggiori interessi attivi che sarebbero maturati ove la banca non avesse addebitato le poste illegittime di cui ai punti che precedono, il CT, in assenza di previsione contrattuale nel contratto di conto corrente, è stato incaricato di provvedere al ricalcolo applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, nella interpretazione più favorevole al cliente, che considera
“operazioni attive” quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca, con riferimento quindi al tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto.
IL CONTO N. 12960
9. Quanto alle domande volte all'accertamento della nullità per difetto di causa e all'annullamento per errore del piano di rientro dell'importo di €. 60.000,00= di cui alla lettera del 05.04.2017 (cfr. doc. 10 attrice), avanzate da parte attrice, le medesime devono essere rigettate.
Preliminarmente occorre rilevare che il summenzionato atto, qui oggetto di contestazione, non può considerarsi un contratto avente carattere transattivo/novativo, come sostiene la banca convenuta, bensì un mero piano di rientro, con natura di riconoscimento di debito, per le ragioni già indicate nell'ordinanza in data 8.11.24, cui può farsi rinvio per brevità di esposizione.
Parte attrice ha lamentato la nullità per mancanza di causa del suddetto piano di rientro nonché la sua annullabilità per errore, sul presupposto che il medesimo piano sarebbe stato stipulato da nell'erronea convinzione di essere debitrice nei confronti della banca in virtù del Parte_1
16 saldo debitorio passivo del conto corrente principale n. 17577: proprio al fine di ridurre il debito su detto ultimo conto, la società aveva infatti stipulato il piano di rientro qui impugnato e, come ivi previsto, acceso un'apertura di credito poggiata sul distinto rapporto 12960.62. Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, il saldo del conto corrente n 17577, alla data della stipula del suddetto piano di rientro (ossia il 05.04.2017), ove correttamente depurato dagli illegittimi addebiti posti in essere dalla banca, sarebbe risultato non già negativo, bensì positivo. Con la conseguenza che il piano di rientro concluso tra le parti risulterebbe nullo per mancanza di causa o, comunque, annullabile per errore.
Ebbene, l'assunto posto a base delle domande di nullità e di annullamento, secondo il quale alla data del 5.04.2017 il saldo del conto 17577, depurato degli illegittimi addebiti, sarebbe risultato positivo, è tuttavia sconfessato dalle risultanze della CT, che ha chiaramente evidenziato che, alla data della stipula del piano di rientro, il saldo del conto n. 17577 – pure depurato delle poste illegittimamente addebitate – era a debito del correntista;
e ciò in entrambe le ipotesi ricostruttive effettuate dal CT (nella prima ipotesi, il saldo negativo ammontava ad euro 31.677,21; nella seconda ipotesi, ad euro 22.930.88: cfr. ag. 12 e 17 dell'elaborato peritale).
Le domande di nullità e di annullamento del piano di rientro del 5.04.2017 devono dunque essere rigettate.
10. Quanto alla domanda restitutoria relativa al secondo conto corrente, n. 12960.62, parte attrice contesta l'applicazione a proprio carico di costi (interessi passivi, commissioni e spese) illegittimi, per un ammontare totale di euro 5.907,22, sul medesimo presupposto posto a fondamento delle domande di nullità e di annullamento di cui al punto che precede: il piano di rientro concordato con la banca in data 05.04.2017 – dal quale è derivata l'apertura di credito sul citato conto 12960.62 – sarebbe stato concluso dall'attrice nell'erronea convinzione di essere debitrice della banca, in virtù del saldo negativo del conto corrente n. 17577, il quale, ove depurato delle pretese illegittime di cui ai punti che precedono, avrebbe viceversa presentato saldo creditorio a favore dell'attrice; cosicché sarebbero illegittimi tutti gli addebiti (commissioni, interessi e spese) operati dalla banca sul citato conto 12960.62 in dipendenza della stipula del piano di rientro (nonché dell'apertura di credito ivi appoggiata).
Sulla scorta di tali allegazioni attoree, il Tribunale ha conferito incarico al CT di ricostruire gli oneri pagati dal correntista sul suddetto conto n. 12960.62 unicamente nel caso in cui la ricostruzione relativa al primo conto (n. 17577) portasse a ribaltarne, in seguito ai ricalcoli effettuati, il saldo da attivo a passivo.
Come già argomentato al punto che precede, il CT ha rilevato come, alla data del 05.04.17 (data di stipula del piano di rientro), il saldo del conto corrente principale n. 17577, come ricalcolato
17 tramite l'espunzione delle poste illegittimamente addebitate, sia comunque rimasto a debito del correntista, e ciò in entrambe le ipotesi ricostruttive effettuate. Con la conseguenza che nessun ricalcolo deve essere effettuato con riferimento al conto corrente n. 12960.62: la domanda attorea di condanna della banca alla ripetizione dei costi applicati in dipendenza del suddetto piano di rientro
(e dell'apertura di credito conseguente) deve essere quindi rigettata.
CONCLUSIONI
11. Poste tali coordinate, vanno recepiti integralmente gli esiti della CT espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo dei principi sinora espressi in punto di anatocismo, commissioni e spese, interessi attivi e passivi.
La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal CT alle osservazioni del consulente di parte attrice (non avendo il
CTP di parte convenuta formulato alcuna censura), ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi. Rappresenta del resto principio consolidato quello secondo cui,
“ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr., ex multis, Cass. n. 5229/2011).
Quanto poi alle critiche sollevate dalla banca convenuta circa l'utilizzo del metodo c.d. “sintetico” nel ricalcolo del saldo di conto corrente - attesa la produzione agli atti dei soli estratti conto scalari -
, deve osservarsi che la documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito al CT di effettuare un attendibile ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati, come lo stesso ha confermato. D'altra parte, se la convenuta ha contestato soltanto in modo generico la metodologia utilizzata del perito, senza allegare in modo specifico la differenza
(favorevole alla Banca) che una differente metodologia avrebbe comportato in suo vantaggio, il
CT dal canto suo ha comunque ribadito di avere condotto una analitica ricostruzione del conto, rispetto alla quale non è stata mossa alcuna specifica contestazione (pag. 14 elaborato peritale).
Non è infatti condivisibile la tesi per cui gli estratti scalari consentirebbero una ricostruzione solo sintetica del rapporto, mentre gli estratti conto ed il dettaglio delle competenze sarebbero sempre e comunque indispensabili per qualsiasi accertamento contabile voglia condursi. Gli estratti conto scalari infatti sono documenti adeguati per ricostruire in modo analitico gli effetti dell'anatocismo, eliminandolo nella ricostruzione, e per consentire il ricalcolo degli interessi attivi e passivi: che infatti sono le verifiche che è stato chiesto al ctu di condurre oltre all'eliminazione delle poste non pattuite validamente;
al contrario gli scalari non sono sufficienti per la verifica del superamento
18 della soglia usuraria o della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, che infatti il CT ha chiarito sin dall'inizio di non essere in grado di condurre. Infine, gli scalari non sono documento idoneo per consentire l'eliminazione degli effetti dello jus variandi peggiorativo operato dalla banca, che infatti il perito non è stato incaricato di ricostruire nonostante la domanda attorea.
L'eccepita mancata produzione degli estratti conto scalari con riferimento a due trimestri, nel momento in cui i periodi siano neutralizzati nella ricostruzione, non alterano l'attendibilità del conteggio.
Le conclusioni della CT vanno, quindi, confermate anche sotto tale profilo.
Preme una precisazione con riguardo alle conclusioni peritali prima di giungere alle conclusioni.
L'incarico al CT prevedeva la formulazione di un doppio conteggio sotto il profilo temporale: in una prima ipotesi, il conto principale è stato ricostruito a decorrere dal saldo contabile risultante alla data del 13.02.2009, sul presupposto che tutte le pretese restitutorie aventi fonte in addebiti antecedenti a tale data fossero prescritte, ed in una seconda ricostruzione a decorrere dal 10.05.2005 sul presupposto che i versamenti su conto affidato interventi tra il 2005 ed il 2009 fossero sfuggiti alla scure della prescrizione in considerazione della loro natura ripristinatoria e non solutoria;
le due alternative hanno condotto a ricostruire un saldo finale diverso a credito della correntista: euro
36.715,70 nella prima ipotesi ed euro 45.913,07 nella seconda.
Ebbene, nel caso di specie, la disponibilità dei soli scalari di conto corrente non ha consentito una attendibile distinzione delle rimesse in termini solutori o ripristinatori nell'arco temporale intercorrente tra il 10.05.2005 e il 13.02.2009. Infatti, i c.d. riassunti scalari – dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per “data valuta” – sono insufficienti a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa a ridurre o estinguere tale scoperto, essendo piuttosto necessario l'esame delle movimentazioni risultanti dagli estratti conto analitici, ove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta.
Tale questione era del resto già stata sollevata dal CT dott. all'udienza del Persona_1
21.11.24, ove il medesimo aveva evidenziato che “da una prima analisi del corredo documentale emerge che, avendo la correntista depositato per il conto principale solo gli scalari e non gli estratti conto, non è possibile condurre alcuna verifica in ordine alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, mentre con metodo analitico è possibile effettuare le ulteriori analisi demandate”.
Alla luce di ciò, occorre allora interrogarsi su quale sia la parte su cui ricada l'onere della prova circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, ai fini della valutazione del momento di decorrenza del termine prescrizionale, in presenza di un conto corrente affidato.
19 Va preliminarmente rilevato che, in accordo con il dictum delle Sezioni Unite (cfr. S.U. 15895/19),
l'onere di allegazione e l'onere della prova a carico delle parti costituiscono concetti distinti: se da un lato la banca, che eccepisca la prescrizione, non ha l'onere di allegazione di specifiche rimesse solutorie, essendo il medesimo soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare (come già detto sopra), dall'altro lato la medesima non è esonerata dall'onere della prova dell'eccezione sollevata (par. 7 motivazione: “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”): ovvero, l'affermazione dell'inerzia è elemento sufficiente per chiarire l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, ma non risolve il problema dell'onere della prova (citata pronuncia, par. 7).
Ove parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente (ovvero abbia dimostrato, a fronte di una domanda ex art. 2033 c.c. di ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'annotazione di poste passive sul suo conto corrente, la dazione e la mancanza di una causa che la giustifichi o il venir meno di questa nonché, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, l'esistenza di un contratto di apertura di credito), è onere della banca convenuta provare la natura solutoria delle relative rimesse, posta a fondamento della propria eccezione di prescrizione: a fronte della documentata sussistenza di un contratto di apertura di credito ed in assenza di elementi presuntivi che conducano alla qualificazione dei versamenti come solutori, che il creditore neppure deduce, è onere quindi dell'istituto offrire in giudizio quella documentazione che, attraverso la ctu percipiente, consenta di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie (cfr. sul punto, Trib. Milano 6084/25 e
Corte d'Appello Milano 2058/20 e 1097/24).
La conclusione tratta risulta del resto coerente con la regola generale in tema di oneri probatori inerenti agli elementi costitutivi dell'eccezione propria sollevata dalla parte: se in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile si è affermato che “il convenuto che eccepisce
l'incompetenza ha l'onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l'individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell'eccezione”
(Cass. n. 16096/2006), in tema proprio di eccezione di prescrizione e diritto alla rendita per inabilità permanente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a
20 carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico” (Cass. n. 9563/2001, Cass. n. 9827/1998).
Per completezza, nessun ausilio viene alla soluzione della questione dalle pronunce giurisprudenziali invocate dalla convenuta negli scritti conclusivi (pag. 6 memoria di replica): Cass.
n. 11379/2024 ancora una volta richiama solo l'onere di allegazione in capo alla banca che sollevi l'eccezione di prescrizione, ma non risolve il problema dell'onere probatorio, di cui si discute nel presente giudizio;
Cass. n. 4372/2018 parte dal presupposto che per gli accertamenti contabili sarebbe necessario il deposito degli estratti conto integrali, premessa che si è già detto tecnicamente errata.
Alla luce di quanto sopra, posto che la banca convenuta non ha prodotto gli estratti conto analitici relativi al periodo 10.05.2005-13.02.2009, che avrebbero eventualmente permesso di qualificare con certezza le rimesse effettuate come solutorie, deve essere accolta la tesi n. 2 proposta dal CT, con ricalcolo del saldo a partire dal 10.05.2005, sino alla chiusura del conto in data 6.2.2023.
Alla luce di quanto sopra, parte attrice risulta dunque creditrice nei confronti della banca convenuta della somma di euro 45.913,07, pari al saldo attivo del conto come ricostruito al momento della sua chiusura: la banca va dunque condannata a restituire all'attrice la suddetta somma, maggiorata degli interessi ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dalla domanda (notifica della citazione: 24.7.2023) e fino al saldo, non ricorrendo elementi per affermare la mala fede dell'istituto di credito secondo la previsione dell'art. 2033 c.c.
12. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, soccombente in giudizio in modo sostanzialmente integrale.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, per tutte le fasi processuali: vanno altresì rimborsati gli oneri di CTP, con riconoscimento di una soma di € 3.000 oltre accessori, leggermente inferiore alla richiesta, in proporzione a quanto liquidato al CT, che ha redatto la perizia, rispondendo alle osservazioni;
con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Franco Fabiani, come da richiesta di parte attrice.
Per le stesse ragioni gli oneri di ctu vanno posti in via definitiva a carico di parte convenuta,
13. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecuzione della decisione.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4571/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 17577 (poi n. 1757.10) intestato a
(già Parte_1 Parte_1
) presso Banca Popolare di Padova e Treviso S.c.p.a. (oggi
[...] Controparte_1
ammonta alla data di chiusura del 6.2.2023 ad euro 45.913,07 a favore della
[...] correntista;
- CONDANNA, per l'effetto, alla restituzione in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 45.913,07 oltre Parte_1 agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 24.7.2023 al saldo.
- RIGETTA la domanda di nullità e di annullamento per errore del piano di rientro di cui alla lettera del 05.04.2017.
- RIGETTA la domanda attorea con riferimento al conto corrente, n. 12960.62.
- CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che si liquidano in: euro Parte_1
786,00 per spese specifiche ed euro 3.000 oltre accessori per CTP;
euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al 15% dei compensi come liquidati;
infine IVA e cpa come dovuti per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Franco Fabiani.
- PONE definitivamente a carico di le spese di CT, già Controparte_1 liquidate con decreto del 3.06.2025.
Padova, 30 ottobre 2025
La Giudice
RI AN OL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice RI AN
OL, nella causa civile n. 4571/2023 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avv. FABIANI FRANCO P.IVA_1
- attrice -
E
), con l'avv. SORGATO Controparte_1 P.IVA_2
DANIELA, con domicilio in GALLERIA DEI BORROMEO N. 3 35100 PADOVA
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per la parte Attrice:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente azionato per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994 al 09 maggio 2005 superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e spese;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente azionato e per il periodo di cui è causa la somma di € 106.766,12 o la maggiore
o minor somma emergente in esito di istruttoria oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 106.766,12 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo
3) accertare e dichiarare la nullità per difetto di causa o l'annullamento per errore del piano di rientro dell'importo di €. 60.000,00= di cui alla lettera del 05.04.2017;
4) condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 5.907,22 a titolo di ripetizione dei costi, in termini di interessi, commissioni e spese, applicati al ricordato piano di rientro.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Per la parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare di merito
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese relative ad addebiti effettuati in presenza di un saldo attivo o seguiti da rimesse solutorie in data antecedente al 13.02.2009, secondo quanto esposto in atti.
Nel merito, in via principale
- Rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per i motivi e le eccezioni di cui in atti.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 24.07.2023 l' Parte_1
(da ora in avanti, in breve, solo “ ) si è rivolta al Tribunale
[...] Parte_1 di Padova, chiedendo di condannare (da ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr solo ovvero la “banca”) alla restituzione dell'importo complessivo di € 112.673,34, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti contestati, effettuati a vario titolo da parte della banca.
2 L'attrice ha dedotto in particolare di aver acceso il rapporto di conto corrente ordinario n. 17577
(successivamente rinumerato n. 1757D, in seguito n. 1757.29 e poi ancora n. 1757.10), estinto il
6.02.2023, all'interno del quale era stato concesso un “fido di cassa”; dalla documentazione relativa ai rapporti bancari ex art. 119 TUB, richiesta dall'attrice alla banca in data 13.02.2019, è emerso che l'istituto di credito avrebbe commesso le seguenti irregolarità:
- addebito illegittimo di € 35.915,78 a titolo di interessi anatocistici;
- addebito illegittimo di interessi passivi ad un tasso non pattuito se non dal 10.05.2005 e comunque su montanti composti da voci passive: la differenza tra l'importo addebitato dalla banca e quello derivante dall'applicazione del tasso sostitutivo sarebbe pari ad €
32.061,07;
- addebito illegittimo di complessivi € 8.743,55 a titolo di spese di tenuta conto e spese per penale sconfinamento conto non pattuite e applicate in assenza dei relativi presupposti, essendo il conto affidato, e, con l'epurazione degli addebiti illegittimi, in assenza di sconfinamento;
- addebito illegittimo di complessivi € 30.045,72 a titolo di commissioni di massimo scoperto (da ora in avanti per brevità solo “CMS”), commissioni istruttoria veloce (“CIV”) e commissioni disponibilità fondi (“CDF”) non pattuite se non a decorrere dal
10.05.2005 e indeterminate, poiché indicate solo nel valore percentuale, nonché nulle per difetto di causa;
- erronea applicazione di interessi attivi: gli stessi andrebbero ricalcolati ai sensi dell'art. 1282 c.c. al tasso legale fino al 31.12.1993 e dall'1.01.1994 al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
- ius variandi illegittimo in assenza di specifica approvazione sino al 10.05.2005.
Tanto esposto, l'attrice ha dedotto altresì la nullità dell'atto di ricognizione del debito con proposta di moratoria datato 5.04.2017 consegnato dalla banca, in quanto, epurando il conto dagli addebiti illegittimi, lungi dall'essere passivo, il saldo del conto corrente sarebbe stato in realtà attivo al momento dell'accordo e quindi l'operazione di rientro non necessaria;
tale atto sarebbe in subordine annullabile per errore;
in ogni caso, ricorrerebbe l'illegittimo addebito di costi a titolo di interessi, commissioni e spese relativi all'apertura di credito sul conto corrente n. 12960.62 e il conseguente diritto attoreo alla ripetizione anche di tali somme.
Evidenziato inoltre l'esito negativo della procedura obbligatoria di mediazione, l'attrice ha quindi concluso chiedendo la condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo complessivo
3 di € 112.673,34, di cui € 106.766,12 per gli illegittimi addebiti in conto corrente ed € 5.907,22 quale somma illegittimamente versata da in esecuzione del piano di rientro contestato, Parte_1 concordato in assenza di un debito effettivo in capo all'attrice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in Contr giudizio contestando le pretese attoree e deducendo specificamente che:
- è maturata la prescrizione delle pretese restitutorie di controparte in relazione agli addebiti registrati in conto in presenza di saldo attivo o in presenza di rimesse solutorie anteriori al 13.02.2009 (data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla diffida e messa in mora del 13.02.2019): il conto corrente n. 17577 non era assistito da affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 10.05.2005, quindi fino a tale data tutte le rimesse in presenza di saldo passivo sono da qualificare come solutorie, mentre successivamente a tale data devono comunque qualificarsi tali le rimesse affluite in conto in presenza di saldo passivo eccedente i limiti dell'affidamento;
- il credito di controparte non è stato provato, non avendo l'attrice documentato l'integrale andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali mancano dal 1978 al 1980 e in relazione all'anno 1987: l'eventuale rideterminazione del saldo del conto potrà quindi essere disposta solo a partire dal 1988, in ragione delle evidenziate lacune documentali;
- è infondata la censura di nullità del contratto di conto corrente per mancata pattuizione delle condizioni economiche, in quanto le stesse sono esposte nel dettaglio nei documenti negoziali in atti: quanto al conto n. 17577, il contratto di affidamento del 10.05.2005 prevede nella sezione denominata “Tassi e condizioni” l'indicazione del tasso pattuito (“tasso
8,500% - 8,775% su base annua”), oltre alla periodicità della capitalizzazione degli interessi
(“Trimestrale”); con riferimento al conto corrente n. 12960.62 il contratto prevede l'applicazione di un “Tasso nominale annuo 5,750%” e di un “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 5,750%”;
- la CMS e le successive CIV e CDF sono state legittimamente pattuite e applicate: il contratto di apertura di credito del 10.05.2005 indica il valore percentuale della CMS in 0,250, la periodicità di applicazione trimestrale e la base di calcolo;
la CDF, che ha sostituito la CMS dal 30.09.2009, è stata applicata solo successivamente a tale momento ed è stata introdotta ai sensi dell'art. 118 TUB;
lo stesso vale per la CIV, istituita ex art. 117 bis comma 2
TUB. Quanto al c/c n. 12960.62, il contratto del 5.04.2017 disciplina espressamente l'applicazione della CIV in misura fissa;
- non vi è stata illegittima capitalizzazione di interessi passivi: il contratto di conto corrente n. 17577 (successivamente rinumerato n. 1757D e in seguito n. 1757.29
4 e poi ancora n. 1757.10) risale al 18.02.1974 ed è quindi antecedente alla Delibera CICR del 2000 a seguito della cui entrata in vigore la Banca, adeguandosi a quanto previsto dall'art. 7, ha informato la cliente della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi con tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, con il contratto di apertura di credito del 10.05.2005 la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualizzata. Le pretese attoree in punto di capitalizzazione trimestrale illegittima sono poi infondate successivamente al
2013, in mancanza di una normativa di dettaglio recettiva del divieto introdotto dal legislatore;
- lo ius variandi è stato legittimamente esercitato dalla banca: il contratto di conto corrente del 18.02.1974 prevede espressamente all'art. 15 la facoltà della CP_1 di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, così come l'art. 4 del contratto di apertura di credito del 10.05.2005;
- non vi è nullità per difetto di causa del piano di rientro sottoscritto in data 5.04.2017 al fine di ripianare il saldo debitore del conto corrente n. 17577 (già n.
1757.10): il debito della correntista sussisteva e l'accredito dell'importo di € 60.000 sul conto corrente n. 1757.10 in data 5.04.2017 ha consentito all'attrice di abbattere l'esposizione di tale conto, che avrebbe altrimenti continuato a generare interessi e competenze. Non è possibile caducare l'accordo di rientro e i pagamenti effettuati in esecuzione dello stesso sul conto 12960.62 mantenendo l'accredito di € 60.000 sul conto 1757.10, perché altrimenti vi sarebbe una duplicazione restitutoria in favore dell'attrice. L'accordo non sarebbe nemmeno annullabile per mancanza di riconoscibilità dell'errore.
Tanto esposto, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando altresì la debenza degli interessi al saggio di cui all'art. 1284/IV c.c.
3. Nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. le parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive difese originarie contenute negli atti introduttivi, precisando in particolare l'attrice che l'assenza degli estratti conto, limitata a 4 anni su 48 di rapporto, non incide sulla fondatezza della domanda attorea, dal momento che non è stata chiesta la ripetizione per illegittimi addebiti relativi ai periodi non documentati;
peraltro, dalla visura della Centrale dei Rischi emerge che il conto godeva di affidamento anche prima del 2005, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della banca. La capitalizzazione trimestrale non è legittima, non essendo mai stata approvata dalla correntista la relativa clausola: con il contratto del
10.05.2005 le parti hanno convenuto soltanto la misura degli interessi passivi. Non vi sarebbe inoltre nessuna duplicazione restitutoria all'attrice conseguente alla nullità del piano di rimborso,
5 poiché la correntista ha chiesto la restituzione, con riferimento a detto piano, solo dell'importo di €
5.907,22 per gli addebiti a titolo di interessi e spese corrisposti.
Nella propria memoria n. 2 la banca ha invece precisato che la documentazione contabile di parte attrice è inidonea a fondare l'azione di ripetizione esperita, in quanto lacunosa non solo per l'assenza di documenti per interi anni di rapporto, ma poiché per i periodi documentati sono stati prodotti i soli scalari e/o i fogli per il calcolo delle competenze;
non è stata poi provata dall'attrice la natura affidata del conto prima del 2005, essendo necessaria la prova mediante contratto avente forma scritta e in quanto i prospetti della Centrale Rischi non contengono alcun riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto.
4. All'udienza del 31.01.2024 parte attrice ha evidenziato la disponibilità ad una conciliazione della lite a fronte del pagamento da parte della banca di € 75.000 in linea capitale omnicomprensivi e un contributo spese di € 10.000: fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione l'8.10.2024 sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
5. Il Tribunale, con ordinanza del 8.11.24, ritenuto che l'atto di ricognizione di debito intervenuto tra le parti in data 5.04.2017 non abbia natura né transattiva né novativa, bensì costituisca un mero piano di rientro, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e lo svolgimento di CT contabile, incaricando allo scopo il dott. sul quesito di cui alla citata ordinanza Persona_1 dell'8.11.24, come integrata dal provvedimento del Tribunale in data 21.11.24.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale in data 06.05.2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 16.10.2025.
***
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
6.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alla domanda restitutoria proposta dalla società attrice, pur senza analitica elencazione delle rimesse solutorie, risulta ammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 15895/2019, a mente della quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Dedotto il decorso del tempo, attesa la complessità e tecnicità della materia, è sufficiente che la parte che solleva l'eccezione fornisca gli elementi necessari per la ricostruzione dei versamenti solutori attraverso una ctu percipiente.
6 Nel merito, è innanzitutto pacifico tra le parti che il relativo termine sia stato interrotto ad opera di parte attrice in data 13.02.2019, da cui calcolare a ritroso il termine di prescrizione decennale.
Risulta altresì prodotto dalla società attrice un contratto di apertura di credito in conto corrente in data 10.05.2005 (cfr. doc. 6 attrice), alla luce del quale il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia impone di distinguere le rimesse di carattere ripristinatorio, per le quali la decorrenza della prescrizione della relativa pretesa restitutoria va calcolata dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente, dalle rimesse di carattere solutorio, per le quali invece il decorso inizia contestualmente all'operazione.
Il Tribunale condivide infatti il costante orientamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n.
24418/2010) per cui l'azione di ripetizione dell'indebito proposta da un cliente di una banca, che lamenti l'illegittima applicazione di voci non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento e, come tale, si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (banca). Ne consegue che i versamenti eseguiti dal cliente sul proprio conto corrente possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto corrente in passivo (o meglio "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr. Cass.
S.U. 15895/19).
Con riferimento poi all'onere della prova, se il cliente che agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente, la dazione e la mancanza di una causa che la giustifichi o il venir meno di questa, la banca, nell'eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine di prescrizione decennale, ha l'onere di allegare il tempo del pagamento, l'inerzia ed il tipo di prescrizione invocata. A questo punto, ove il tempo trascorso dai versamenti aventi natura solutoria integri effettivamente il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene nuovamente onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che consenta di qualificare quei versamenti come mero ripristino della disponibilità
7 accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto
(cfr. Cass. n. 31666/2019, Cass. S.U. n. 15895/2019).
Ebbene, posti tali dati, deve rilevarsi la prescrizione delle pretese di parte attrice aventi titolo in asseriti addebiti illegittimi effettuati in data anteriore al 10.05.2005. Anteriormente a tale data, infatti, non vi è prova che fosse stato stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito in conto corrente, relativamente al quale siano concepibili rimesse di carattere ripristinatorio: sino alla data del 10.05.2005, dunque, tutte le rimesse affluite in conto corrente in presenza di un saldo passivo sono da considerarsi di carattere solutorio.
Non convince infatti la difesa attorea per cui il conto sarebbe stato affidato anche in data anteriore rispetto alla conclusione del contratto di apertura di credito del 10.5.2005.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti come ripristinatori ricorre solo in presenza di una vera e propria apertura di credito: solo in tal caso, infatti, la facilitazione è idonea a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nei limiti della soglia concordata. Al contrario, l'affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che il correntista avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi gli vengono anticipati soldi suoi e non gli vengono invece “prestati” soldi della banca. Solo nell'apertura di credito il versamento può pertanto assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui il correntista può attingere nel tempo, impedendo così l'operare della prescrizione.
Quanto poi alla dimostrazione dell'esistenza del contratto di apertura di credito deve sottolinearsi che, poiché l'art. 117/I TUB, laddove impone la forma scritta ai contratti bancari, va letto come norma a protezione del cliente e non a suo danno (art. 127 TUB), il correntista che invochi l'affidamento del conto ben può dimostrare per presunzioni l'esistenza del relativo accordo contrattuale, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Cosicché, quello che viene impropriamente ma efficacemente definito quale “fido di fatto” configura in realtà un vero e proprio contratto di apertura di credito, di cui si fornisce prova per presunzioni invece che con forma scritta.
Anche la Suprema Corte ha ormai sposato detta ricostruzione, affermando che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del
1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima
8 disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. n.
34997/2023).
Deve pertanto verificarsi se nel caso di specie ricorrano i necessari elementi gravi, precisi e concordanti.
Ebbene, gli elementi dedotti da parte attrice non risultano sufficienti a ritenere provata la stipula di contratti di apertura di credito in conto corrente in periodo anteriore al 10.05.2005 (data di stipula del primo contratto di apertura di credito documentato, citato doc. 6 attrice): sul punto, la visura della Centrale dei Rischi non assume valore univoco circa la sussistenza dei suddetti contratti di apertura di credito, posto che la voce “crediti per cassa”, quand'anche non riferita alla mera facilitazione per cassa (o su portafoglio) – come sostiene parte attrice da ultimo in conclusionale – comunque viene collegata ad una “forma di disponibilità in conto corrente in lire su cui l'affidato opera normalmente mediante assegni bancari” (pag. 14 conclusionale) che non appare coerente tecnicamente con l'apertura di credito, che non contempla alcuna modalità specifica nell'utilizzo della disponibilità. Inoltre, neppure gli ulteriori elementi dedotti da parte attrice, ovvero l'asserito addebito in conto di CMS, l'assenza di richieste di rientro della banca a fronte di saldo passivo, la mancanza di voluntas solvendi ad opera del correntista, assumono valenza univoca, atteso che si tratta di circostanze ben compatibili con altre forme di facilitazione creditizia diverse dall'apertura di credito.
Concludendo sul punto, la domanda restitutoria risulta prescritta con riferimento agli addebiti anteriori al 10.5.2005; con riferimento al periodo tra il 10.05.2005 (data di stipula del primo contratto di apertura di credito presente in atti) ed il 13.02.2009 (data risultante dal computo a ritroso del termine decennale di prescrizione dalla data di interruzione della prescrizione del
13.02.2019) è necessario verificare quali rimesse abbiano assunto natura solutoria e quali natura ripristinatoria, perché solo per queste ultime il termine prescrizionale non è decorso sin dalla data dell'operazione e quindi non è certamente maturato al 2019: la questione è stata rimessa al CT in sede di istruttoria contabile.
NEL MERITO: IL CONTO N. 17577
La capitalizzazione degli interessi debitori
7. Preliminarmente, con riferimento alle pretese avanzate da parte attrice, si osserva come agli atti consti la stipula tra le parti dei seguenti contratti:
- un contratto di conto corrente ordinario n. 17577 (successivamente rinumerato n. 1757D, in seguito n. 1757.29 e poi ancora n. 1757.10), risalente al 18.02.1974 (doc. 5 attrice);
9 - tre contratti di apertura di credito in conto corrente, rispettivamente datati 10.05.2005 (doc. 6 attrice), 15.12.2006 (doc. 7 attrice), 18.05.2007 (doc. 8 attrice) e 8.09.2008 (doc. 9 attrice), tutti collegati al conto corrente ordinario summenzionato n. 17577;
- un contratto di conto corrente n. 12960.62, aperto in data 05.04.2017;
- un contratto di apertura di credito del 05.04.17, appoggiato al conto n. 12960.62 di cui sopra.
8. Quanto al rapporto di conto corrente n. 17577, parte attrice ha dedotto innanzitutto Contr l'applicazione, da parte di di una illegittima pratica anatocistica nel corso dell'intero rapporto contrattuale.
Le censure mosse da parte attrice sul punto risultano fondate.
Quanto alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, va evidenziato in via generale che per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la pratica dell'anatocismo posta in essere dagli istituti di credito deve ritenersi illegittima, in quanto non basata su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999, che ha affermato la natura negoziale e non normativa dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile il requisito della opinio iuris ac necessitatis). In conseguenza dell'illegittimità dell'anatocismo applicato dagli istituti di credito prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, gli interessi a debito debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Corte di Cassazione SSUU n.24418/2010:).
La banca sostiene che la capitalizzazione sarebbe legittima quanto meno per effetto dell'adeguamento unilaterale della clausola contrattuale alla delibera CICR 9 febbraio 2000 con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la difesa non convince.
Il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma stabilisce la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.
10 La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al
22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.
Sennonché, l'art. 25, terzo comma, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.
Se ne deve trarre la conseguenza che, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.
Non appare neppure condivisibile la tesi per cui l'intervento del Giudice delle Leggi non avrebbe riguardato la seconda norma oggetto dell'art. 25, co 3, lasciando impregiudicata l'operatività del meccanismo di adeguamento che consente di applicare ai contratti in essere le nuove norme dettate dal CICR per il tempo successivo alla loro entrata in vigore (in tal senso Cass. n. 6987/2019).
La sentenza della Suprema Corte non appare condivisibile.
L'art. 25/III del d.lgs 342/1999 recita(va): “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi
11 dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”.
Ebbene, la sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, al di là del tenore della motivazione, si conclude in dispositivo con la seguente pronuncia: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma
3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”. Il terzo comma, quindi, è stato dichiarato illegittimo integralmente: quand'anche la motivazione riguardi solo una parte della norma, la stessa è stata dichiarata incostituzionale – e quindi eliminata dall'ordinamento – nella sua integralità.
Deve quindi concludersi nel senso che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente alla capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi: nel caso di specie infatti non è intervenuta con la correntista alcuna nuova pattuizione successiva al 2000 relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi secondo la nuova disposizione dell'art. 120 T.U.B.
Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi nuovamente operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento: infatti, la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Per il periodo successivo all'1 ottobre 2016 - data di entrata in vigore della delibera CICR 3 agosto
2016, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dalla l. 49/2016 - la
12 pratica anatocistica risulta nuovamente legittima, sebbene soltanto in presenza della autorizzazione, anche preventiva, del cliente e sempre che sia rispettata la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Tornando quindi al caso di specie, la capitalizzazione degli interessi posta in essere dalla banca deve quindi ritenersi illegittima per tutto l'arco del rapporto, in quanto:
- per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio del 2000, in forza delle ragioni poc'anzi esposte;
- per il periodo successivo al 2000 e sino al 31.12.2013, in ragione della mancanza in atti di una nuova e specifica pattuizione scritta della clausola anatocistica;
la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi inserita nell'ambito del contratto di apertura di credito del 10.05.2005, d'altronde, non può soddisfare il requisito di pari periodicità nella liquidazione di interessi attivi e passivi richiesto dalla legge, posto che il contratto di apertura di credito non contiene per sua natura (e così infatti anche nel caso in esame) la previsione di interessi attivi di cui non fa alcuna menzione: cosicché non vi è nessun elemento che consenta di ricondurre l'espressione “Periodicità liquidazione interessi: trimestrale” anche agli interessi creditori;
- in ragione del divieto di anatocismo bancario a far data dall'1 gennaio 2014 e della mancanza di espressa autorizzazione del cliente in ordine alla capitalizzazione applicata dopo l'1 ottobre 2016.
Deve pertanto concludersi sul punto che l'effetto della capitalizzazione degli interessi debitori va eliminato nella ricostruzione del rapporto per l'intera durata oggetto di analisi.
L'addebito di interessi debitori ultralegali
8.1. Quanto alla dedotta applicazione, da parte della banca, di interessi passivi in misura ultralegale, in assenza di specifica pattuizione scritta sul punto sino alla data del 10.05.2005, anche tale censura
è fondata e merita di essere accolta.
Come allegato da parte attrice, la prima valida pattuizione tra le parti di interessi debitori ultralegali
è contenuta nel contratto di apertura di credito del 10.05.2005, posto che nell'originario contratto di conto corrente (risalente al 18.02.1974, cfr. doc. 5 attrice) non vi è alcuna specifica pattuizione sul punto.
Nel contratto di conto corrente n. 17577, infatti, si fa genericamente rinvio ai c.d. “usi piazza”: l'art. 7 del contratto di conto corrente in questione prevede la determinazione degli interessi dovuti dal correntista “alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza” (cfr. doc. 5 attrice).
Tale clausola è pacificamente considerata nulla, perché in contrasto con l'art. 1284, comma 3, c.c. atteso che una convenzione relativa al tasso di interesse in tanto può ritenersi validamente pattuita
13 in quanto abbia un contenuto assolutamente univoco e contenga la puntuale specificazione del tasso di interesse;
conclusione, questa, coerente col pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24048/2019; n. 4095/2005; n.
4094/2005).
Con riferimento poi al contratto di apertura di credito del 10.05.2005 (cfr. doc. 6 attrice) nonché ai tre contratti di apertura di credito successivi (cfr. doc. 7 8, 9), i medesimi indicano unicamente gli interessi debitori ultralegali entro fido, omettendo di indicare viceversa gli interessi debitori extrafido.
Pertanto, per i periodi in relazione ai quali risulta mancante una valida pattuizione scritta del tasso di interesse passivo ultralegale, il CT è stato incaricato di rideterminare gli interessi sugli addebiti come segue:
- fino al 10.05.2005, applicando il tasso legale fino all'entrata in vigore della L. 154/92, applicando il tasso ex art. 5 successivamente all'entrata in vigore di detta ultima legge e fino al T.U.B. ed infine il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. per il periodo successivo, nella interpretazione più favorevole al cliente che considera “operazioni attive” quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca: con riferimento quindi al tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
va peraltro dato atto del fatto che questa prima parte del quesito non è stata poi sviluppata dal CT, giacché, una volta affermata la prescrizione della domanda restitutoria con riferimento agli addebiti anteriori al 10.5.2005, non vi erano operazioni da riesaminare anteriormente a detta data;
- a partire dal 10.05.2005, invece, sui numeri entro fido gli interessi debitori sono stati ricalcolati al tasso contrattualmente pattuito (corrispondente al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre), tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nel corso del rapporto;
sui numeri extrafido, invece, gli interessi sono stati ricalcolati applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7, TUB.
L'addebito di commissioni
14 8.2. Quanto alla dedotta illegittima applicazione di addebiti per CMS, CIV e CDF, anche tale censura di parte attrice risulta fondata.
Partendo dalla CMS, la stessa, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo con particolare riguardo al montante sia la periodicità di tale calcolo;
in caso contrario, la CMS deve ritenersi nulla per indeterminatezza, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, le censure degli attori in ordine alla nullità della CMS per indeterminatezza risultano fondate, in quanto nel contratto di apertura del conto corrente non vi è alcun riferimento alla suddetta CMS, mentre nel contratto di apertura di credito del 10.05.2005 (come nei successivi contratti di apertura di credito) la commissione di massimo scoperto risulta indicata soltanto in misura percentuale, senza indicazione né della somma da utilizzare a base di calcolo né della periodicità di addebito: “CMS 0,250%” (doc. n. 6 citato). Gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo devono dunque ritenersi illegittimi per tutta la durata del rapporto.
Altrettanto può dirsi con riferimento alla CDF, che di fatto è andata a sostituire la CMS a decorrere dal terzo trimestre del 2009 (cfr. all. 4 alla relazione peritale). Tale commissione è stata introdotta dall'art. 2bis del d.l. n. 185/2008 (convertito in l. 2/2009) e consiste nel corrispettivo onnicomprensivo dovuto alla banca per la messa a disposizione del correntista di un determinato importo, a prescindere dall'utilizzo di tale importo.
È bensì vero che, in base all'art. 2 bis l. 2/09, la medesima CDF poteva essere introdotta con modifica unilaterale della banca ex art. 118 TUB senza la necessità di una nuova pattuizione ad hoc, ma è altrettanto vero che tale ius variandi può considerarsi legittimo unicamente ove il medesimo vada a modificare una clausola che fosse in origine valida. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, posto che la CMS, originariamente pattuita nel contratto di apertura di credito del
10.05.2005, era nulla per le ragioni di cui sopra.
In ogni caso, non vi è prova che sussistano i requisiti di legittimità previsti dal citato art. 2 bis l.
2/09 per la clausola in questione (ossia che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifico rendiconto al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo) né che la comunicazione di variazione al cliente ex art. 118 TUB sia effettivamente avvenuta.
15 Venendo ora alla CIV, non risulta che la medesima sia mai stata pattuita con riferimento al conto corrente principale n. 17577 e alle relative aperture di credito sul medesimo poggianti. La stessa banca convenuta, del resto, ne indica la pattuizione solo con riferimento all'ultimo contratto di apertura di credito, in data 5.04.2017 (doc. n. 10 attoreo), appoggiato tuttavia sul distinto conto n.
12960.62, relativamente al quale non è stato necessario operare alcun ricalcolo, per le ragioni di cui al successivo punto 9.
In ogni caso, anche la CIV contenuta nel citato contratto di apertura di credito del 5.04.2017 risulta illegittima, posto che essa non indica il periodo temporale con riferimento al quale la medesima viene applicata.
Anche gli addebiti operati dalla banca a titolo di CDF e CIV, dunque, devono essere eliminati nella ricostruzione del conto in quanto illegittimamente addebitati alla correntista.
Quanto alle ulteriori spese addebitate dalla banca all'attrice, il CT è stato incaricato di scomputare nella ricostruzione del conto quelle che non trovino conferma nei documenti contrattuali e quindi non risultino espressamente convenute tra le parti, con eliminazione dal saldo dovuto da parte attrice dei relativi addebiti.
Ricalcolo degli interessi creditori
8.3. Quanto ai maggiori interessi attivi che sarebbero maturati ove la banca non avesse addebitato le poste illegittime di cui ai punti che precedono, il CT, in assenza di previsione contrattuale nel contratto di conto corrente, è stato incaricato di provvedere al ricalcolo applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, nella interpretazione più favorevole al cliente, che considera
“operazioni attive” quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca, con riferimento quindi al tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto.
IL CONTO N. 12960
9. Quanto alle domande volte all'accertamento della nullità per difetto di causa e all'annullamento per errore del piano di rientro dell'importo di €. 60.000,00= di cui alla lettera del 05.04.2017 (cfr. doc. 10 attrice), avanzate da parte attrice, le medesime devono essere rigettate.
Preliminarmente occorre rilevare che il summenzionato atto, qui oggetto di contestazione, non può considerarsi un contratto avente carattere transattivo/novativo, come sostiene la banca convenuta, bensì un mero piano di rientro, con natura di riconoscimento di debito, per le ragioni già indicate nell'ordinanza in data 8.11.24, cui può farsi rinvio per brevità di esposizione.
Parte attrice ha lamentato la nullità per mancanza di causa del suddetto piano di rientro nonché la sua annullabilità per errore, sul presupposto che il medesimo piano sarebbe stato stipulato da nell'erronea convinzione di essere debitrice nei confronti della banca in virtù del Parte_1
16 saldo debitorio passivo del conto corrente principale n. 17577: proprio al fine di ridurre il debito su detto ultimo conto, la società aveva infatti stipulato il piano di rientro qui impugnato e, come ivi previsto, acceso un'apertura di credito poggiata sul distinto rapporto 12960.62. Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, il saldo del conto corrente n 17577, alla data della stipula del suddetto piano di rientro (ossia il 05.04.2017), ove correttamente depurato dagli illegittimi addebiti posti in essere dalla banca, sarebbe risultato non già negativo, bensì positivo. Con la conseguenza che il piano di rientro concluso tra le parti risulterebbe nullo per mancanza di causa o, comunque, annullabile per errore.
Ebbene, l'assunto posto a base delle domande di nullità e di annullamento, secondo il quale alla data del 5.04.2017 il saldo del conto 17577, depurato degli illegittimi addebiti, sarebbe risultato positivo, è tuttavia sconfessato dalle risultanze della CT, che ha chiaramente evidenziato che, alla data della stipula del piano di rientro, il saldo del conto n. 17577 – pure depurato delle poste illegittimamente addebitate – era a debito del correntista;
e ciò in entrambe le ipotesi ricostruttive effettuate dal CT (nella prima ipotesi, il saldo negativo ammontava ad euro 31.677,21; nella seconda ipotesi, ad euro 22.930.88: cfr. ag. 12 e 17 dell'elaborato peritale).
Le domande di nullità e di annullamento del piano di rientro del 5.04.2017 devono dunque essere rigettate.
10. Quanto alla domanda restitutoria relativa al secondo conto corrente, n. 12960.62, parte attrice contesta l'applicazione a proprio carico di costi (interessi passivi, commissioni e spese) illegittimi, per un ammontare totale di euro 5.907,22, sul medesimo presupposto posto a fondamento delle domande di nullità e di annullamento di cui al punto che precede: il piano di rientro concordato con la banca in data 05.04.2017 – dal quale è derivata l'apertura di credito sul citato conto 12960.62 – sarebbe stato concluso dall'attrice nell'erronea convinzione di essere debitrice della banca, in virtù del saldo negativo del conto corrente n. 17577, il quale, ove depurato delle pretese illegittime di cui ai punti che precedono, avrebbe viceversa presentato saldo creditorio a favore dell'attrice; cosicché sarebbero illegittimi tutti gli addebiti (commissioni, interessi e spese) operati dalla banca sul citato conto 12960.62 in dipendenza della stipula del piano di rientro (nonché dell'apertura di credito ivi appoggiata).
Sulla scorta di tali allegazioni attoree, il Tribunale ha conferito incarico al CT di ricostruire gli oneri pagati dal correntista sul suddetto conto n. 12960.62 unicamente nel caso in cui la ricostruzione relativa al primo conto (n. 17577) portasse a ribaltarne, in seguito ai ricalcoli effettuati, il saldo da attivo a passivo.
Come già argomentato al punto che precede, il CT ha rilevato come, alla data del 05.04.17 (data di stipula del piano di rientro), il saldo del conto corrente principale n. 17577, come ricalcolato
17 tramite l'espunzione delle poste illegittimamente addebitate, sia comunque rimasto a debito del correntista, e ciò in entrambe le ipotesi ricostruttive effettuate. Con la conseguenza che nessun ricalcolo deve essere effettuato con riferimento al conto corrente n. 12960.62: la domanda attorea di condanna della banca alla ripetizione dei costi applicati in dipendenza del suddetto piano di rientro
(e dell'apertura di credito conseguente) deve essere quindi rigettata.
CONCLUSIONI
11. Poste tali coordinate, vanno recepiti integralmente gli esiti della CT espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo dei principi sinora espressi in punto di anatocismo, commissioni e spese, interessi attivi e passivi.
La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal CT alle osservazioni del consulente di parte attrice (non avendo il
CTP di parte convenuta formulato alcuna censura), ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi. Rappresenta del resto principio consolidato quello secondo cui,
“ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr., ex multis, Cass. n. 5229/2011).
Quanto poi alle critiche sollevate dalla banca convenuta circa l'utilizzo del metodo c.d. “sintetico” nel ricalcolo del saldo di conto corrente - attesa la produzione agli atti dei soli estratti conto scalari -
, deve osservarsi che la documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito al CT di effettuare un attendibile ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati, come lo stesso ha confermato. D'altra parte, se la convenuta ha contestato soltanto in modo generico la metodologia utilizzata del perito, senza allegare in modo specifico la differenza
(favorevole alla Banca) che una differente metodologia avrebbe comportato in suo vantaggio, il
CT dal canto suo ha comunque ribadito di avere condotto una analitica ricostruzione del conto, rispetto alla quale non è stata mossa alcuna specifica contestazione (pag. 14 elaborato peritale).
Non è infatti condivisibile la tesi per cui gli estratti scalari consentirebbero una ricostruzione solo sintetica del rapporto, mentre gli estratti conto ed il dettaglio delle competenze sarebbero sempre e comunque indispensabili per qualsiasi accertamento contabile voglia condursi. Gli estratti conto scalari infatti sono documenti adeguati per ricostruire in modo analitico gli effetti dell'anatocismo, eliminandolo nella ricostruzione, e per consentire il ricalcolo degli interessi attivi e passivi: che infatti sono le verifiche che è stato chiesto al ctu di condurre oltre all'eliminazione delle poste non pattuite validamente;
al contrario gli scalari non sono sufficienti per la verifica del superamento
18 della soglia usuraria o della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, che infatti il CT ha chiarito sin dall'inizio di non essere in grado di condurre. Infine, gli scalari non sono documento idoneo per consentire l'eliminazione degli effetti dello jus variandi peggiorativo operato dalla banca, che infatti il perito non è stato incaricato di ricostruire nonostante la domanda attorea.
L'eccepita mancata produzione degli estratti conto scalari con riferimento a due trimestri, nel momento in cui i periodi siano neutralizzati nella ricostruzione, non alterano l'attendibilità del conteggio.
Le conclusioni della CT vanno, quindi, confermate anche sotto tale profilo.
Preme una precisazione con riguardo alle conclusioni peritali prima di giungere alle conclusioni.
L'incarico al CT prevedeva la formulazione di un doppio conteggio sotto il profilo temporale: in una prima ipotesi, il conto principale è stato ricostruito a decorrere dal saldo contabile risultante alla data del 13.02.2009, sul presupposto che tutte le pretese restitutorie aventi fonte in addebiti antecedenti a tale data fossero prescritte, ed in una seconda ricostruzione a decorrere dal 10.05.2005 sul presupposto che i versamenti su conto affidato interventi tra il 2005 ed il 2009 fossero sfuggiti alla scure della prescrizione in considerazione della loro natura ripristinatoria e non solutoria;
le due alternative hanno condotto a ricostruire un saldo finale diverso a credito della correntista: euro
36.715,70 nella prima ipotesi ed euro 45.913,07 nella seconda.
Ebbene, nel caso di specie, la disponibilità dei soli scalari di conto corrente non ha consentito una attendibile distinzione delle rimesse in termini solutori o ripristinatori nell'arco temporale intercorrente tra il 10.05.2005 e il 13.02.2009. Infatti, i c.d. riassunti scalari – dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per “data valuta” – sono insufficienti a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa a ridurre o estinguere tale scoperto, essendo piuttosto necessario l'esame delle movimentazioni risultanti dagli estratti conto analitici, ove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta.
Tale questione era del resto già stata sollevata dal CT dott. all'udienza del Persona_1
21.11.24, ove il medesimo aveva evidenziato che “da una prima analisi del corredo documentale emerge che, avendo la correntista depositato per il conto principale solo gli scalari e non gli estratti conto, non è possibile condurre alcuna verifica in ordine alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, mentre con metodo analitico è possibile effettuare le ulteriori analisi demandate”.
Alla luce di ciò, occorre allora interrogarsi su quale sia la parte su cui ricada l'onere della prova circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, ai fini della valutazione del momento di decorrenza del termine prescrizionale, in presenza di un conto corrente affidato.
19 Va preliminarmente rilevato che, in accordo con il dictum delle Sezioni Unite (cfr. S.U. 15895/19),
l'onere di allegazione e l'onere della prova a carico delle parti costituiscono concetti distinti: se da un lato la banca, che eccepisca la prescrizione, non ha l'onere di allegazione di specifiche rimesse solutorie, essendo il medesimo soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare (come già detto sopra), dall'altro lato la medesima non è esonerata dall'onere della prova dell'eccezione sollevata (par. 7 motivazione: “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”): ovvero, l'affermazione dell'inerzia è elemento sufficiente per chiarire l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, ma non risolve il problema dell'onere della prova (citata pronuncia, par. 7).
Ove parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente (ovvero abbia dimostrato, a fronte di una domanda ex art. 2033 c.c. di ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'annotazione di poste passive sul suo conto corrente, la dazione e la mancanza di una causa che la giustifichi o il venir meno di questa nonché, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, l'esistenza di un contratto di apertura di credito), è onere della banca convenuta provare la natura solutoria delle relative rimesse, posta a fondamento della propria eccezione di prescrizione: a fronte della documentata sussistenza di un contratto di apertura di credito ed in assenza di elementi presuntivi che conducano alla qualificazione dei versamenti come solutori, che il creditore neppure deduce, è onere quindi dell'istituto offrire in giudizio quella documentazione che, attraverso la ctu percipiente, consenta di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie (cfr. sul punto, Trib. Milano 6084/25 e
Corte d'Appello Milano 2058/20 e 1097/24).
La conclusione tratta risulta del resto coerente con la regola generale in tema di oneri probatori inerenti agli elementi costitutivi dell'eccezione propria sollevata dalla parte: se in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile si è affermato che “il convenuto che eccepisce
l'incompetenza ha l'onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l'individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell'eccezione”
(Cass. n. 16096/2006), in tema proprio di eccezione di prescrizione e diritto alla rendita per inabilità permanente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a
20 carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico” (Cass. n. 9563/2001, Cass. n. 9827/1998).
Per completezza, nessun ausilio viene alla soluzione della questione dalle pronunce giurisprudenziali invocate dalla convenuta negli scritti conclusivi (pag. 6 memoria di replica): Cass.
n. 11379/2024 ancora una volta richiama solo l'onere di allegazione in capo alla banca che sollevi l'eccezione di prescrizione, ma non risolve il problema dell'onere probatorio, di cui si discute nel presente giudizio;
Cass. n. 4372/2018 parte dal presupposto che per gli accertamenti contabili sarebbe necessario il deposito degli estratti conto integrali, premessa che si è già detto tecnicamente errata.
Alla luce di quanto sopra, posto che la banca convenuta non ha prodotto gli estratti conto analitici relativi al periodo 10.05.2005-13.02.2009, che avrebbero eventualmente permesso di qualificare con certezza le rimesse effettuate come solutorie, deve essere accolta la tesi n. 2 proposta dal CT, con ricalcolo del saldo a partire dal 10.05.2005, sino alla chiusura del conto in data 6.2.2023.
Alla luce di quanto sopra, parte attrice risulta dunque creditrice nei confronti della banca convenuta della somma di euro 45.913,07, pari al saldo attivo del conto come ricostruito al momento della sua chiusura: la banca va dunque condannata a restituire all'attrice la suddetta somma, maggiorata degli interessi ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dalla domanda (notifica della citazione: 24.7.2023) e fino al saldo, non ricorrendo elementi per affermare la mala fede dell'istituto di credito secondo la previsione dell'art. 2033 c.c.
12. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, soccombente in giudizio in modo sostanzialmente integrale.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, per tutte le fasi processuali: vanno altresì rimborsati gli oneri di CTP, con riconoscimento di una soma di € 3.000 oltre accessori, leggermente inferiore alla richiesta, in proporzione a quanto liquidato al CT, che ha redatto la perizia, rispondendo alle osservazioni;
con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Franco Fabiani, come da richiesta di parte attrice.
Per le stesse ragioni gli oneri di ctu vanno posti in via definitiva a carico di parte convenuta,
13. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecuzione della decisione.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4571/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 17577 (poi n. 1757.10) intestato a
(già Parte_1 Parte_1
) presso Banca Popolare di Padova e Treviso S.c.p.a. (oggi
[...] Controparte_1
ammonta alla data di chiusura del 6.2.2023 ad euro 45.913,07 a favore della
[...] correntista;
- CONDANNA, per l'effetto, alla restituzione in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 45.913,07 oltre Parte_1 agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 24.7.2023 al saldo.
- RIGETTA la domanda di nullità e di annullamento per errore del piano di rientro di cui alla lettera del 05.04.2017.
- RIGETTA la domanda attorea con riferimento al conto corrente, n. 12960.62.
- CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che si liquidano in: euro Parte_1
786,00 per spese specifiche ed euro 3.000 oltre accessori per CTP;
euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al 15% dei compensi come liquidati;
infine IVA e cpa come dovuti per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Franco Fabiani.
- PONE definitivamente a carico di le spese di CT, già Controparte_1 liquidate con decreto del 3.06.2025.
Padova, 30 ottobre 2025
La Giudice
RI AN OL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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