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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 981/2015 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. VALENTE ARTURO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
OPPONENTE nei confronti di di seguito (C.F. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
ACINAPURA ANTONIO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2015 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 12.06.2015
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 233/2015, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva alla società di pagare alla società Controparte_1 [...]
di seguito anche la somma di € 78.163,61, Controparte_2 CP_3 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento di canoni per l'occupazione dell'immobile antistante l'ex piazzale ferroviario della stazione di Lagonegro.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 15.06.2015, la CP_1 proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
03.07.2015, iscrivendo la causa a ruolo il successivo 07.07.2015, e conveniva la dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_3 fondamento dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la nullità del decreto monitorio per mancata apposizione della firma digitale e violazione delle norme attinenti alla notifica degli atti in proprio dell'avvocato in via telematica nonché il difetto di legittimazione a ricorrere dell'opposta in quanto non aveva dato prova di essere proprietaria degli immobili locati;
nel merito, lamentava la nullità del ricorso per mancata allegazione probatoria del credito, basandosi su fatture, quali atti unilaterali e proveniente dalla stessa parte;
l'inesattezza dell'importo ingiunto, evidenziando che l'opponente aveva già versato somme a titolo di acconto ancor prima dell'ingiunzione e, da ultimo, la responsabilità in capo all'opposta ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria con la conseguente richiesta di risarcimento danni
3. Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Controparte_1
“in via preliminare, revocare, con dichiarazione di nullità, il decreto ingiuntivo
n. 233/2015, emesso in favore della società , Controparte_2
pagina 2 di 10 notificato, irregolarmente, all'odierno opponente, in data 15.06.2015; nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi l'on. Giudicante non revochi il decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute alla opposta società con le somme da quest'ultima ricevute, a titolo di acconto, dalla società pari all'importo di Euro 44.208,08 o di quello che Controparte_1 verrà accertato in corso di causa;
condannare parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con risarcimento in favore della società opponente, il cui importo è da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c.”.
4. L'opposta si costituiva il 03.12.2015, in vista dell'udienza di CP_3 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 23.12.2015 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente, sosteneva che la notifica a mezzo pec era pienamente valida in quanto debitamente firmata digitalmente come previsto dall'art. 3 bis della legge 53/1994; che non vi era difetto di legittimazione processuale dell'opposta in quanto, oltre ad aver la piena disponibilità dell'area, l'art. 3 della legge 385/1990 autorizzava la stessa alla gestione degli immobili;
sempre in via preliminare, osservava la nullità ed illegittimità della comunicazione di avvio di mediazione;
nel merito, contestava la ricostruzione prospettata dall'opponente, evidenziando di aver dato piena prova del credito azionato, sottolineando che era la stessa opposta ad aver riconosciuto di dover corrispondere le somme meglio specificate nel contratto di concessione in uso aree aziendale stipulato in data 22.11.2012 e, da ultimo, ravvisava la fondatezza della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “in via CP_3 preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione
pagina 3 di 10 del decreto ingiuntivo n. 233/2015, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'avvio della procedura di mediazione del 11.08.2015, inviato a mezzo pec, alla società e per l'effetto Controparte_2 dichiarare nullo e/o comunque inefficace il verbale di mediazione redatto in data 28.08.2015, con manleva della società da Controparte_2 ogni responsabilità; nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito accertare e dichiarare che la società a tutt'oggi, va creditrice nei confronti CP_3 della società della complessiva somma di Euro 84.327,33 (iva Controparte_1 compresa) e per l'effetto condannarla al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare comunque l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali (12,5%) CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.''
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 23.02.2016, il Giudice, con ordinanza del
12.04.2016, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
7. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., e subentrato solo in data 18/11/2020 lo scrivente, la causa veniva quindi istruita attraverso una consulenza tecnica disposta con successiva ordinanza del 22.04.2024 e poi riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è parzialmente fondata.
2. Sull'eccezioni preliminari, peraltro non riproposte in sede di comparsa conclusionale, può confermarsi quanto già esplicitato dal g.i. in punto di pagina 4 di 10 sanatoria per raggiungimento dello scopo in relaziona alla nullità/inesistenza dell'atto per mancata apposizione della firma digitale e delle norme in materia di notifiche telematiche e di riconoscimento del credito.
3. Parimenti infondata è l'eccezione preliminare, pure non riproposta, di difetto di legittimazione considerato che l'art. 3 della Legge 385/1990 e ss. mm. ha stabilito che “gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. i proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
4. Va infine osservata la rinuncia all'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'avvio della procedura di mediazione del 11.08.2015 ed alla conseguente eccezione di nullità e/o comunque inefficacia del verbale di mediazione redatto in data 28.08.2015, come da memoria di replica del
22/5/25.
5. Giova poi precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
6. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a pagina 5 di 10 contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
7. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando pagina 6 di 10 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
8. Ancora sul debitore opponente, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
9. Nel caso in esame, essendo il credito fondato su riconoscimento del debito (cfr. transazioni e piani di rientro, nonché Contratto di Concessione in uso di aree aziendali site in Lagonegro – All. c) all c.t., e ulteriore documentazione in atti), nel merito vanno solo analizzati i pagamenti successivamente intervenuti al fine di quantificare il concreto quantum dovuto, come dedotto dall'opponente, ed evidenziati in dettaglio:
1- Assegno del 28.11.2012 € 24.271,38 (allegato n° 1);
2- Bonifico del 29.11.2012 €
2.875,10 (allegato n° 2);
3- Bonifico del 10.01.2013 € 6.139,54 (allegato n°
3);
4- Bonifico del 02.07.2013 € 500,00 (allegato n° 4);
5- Bonifico del
08.07.2013 € 500,00 (allegato n° 5);
6- Bonifico del 16.07.2013 € 500,00
(allegato n° 6);
7- Bonifico del 23.07.2013 € 500,00 (allegato n° 7); 8-
Bonifico del 30.07.2013 € 500,00 (allegato n° 8);
9- Bonifico del 06.08.2013
€ 500,00 (allegato n° 9); 10-Bonifico del 13.08.2013 € 500,00 (allegato n°
10); 11-Bonifico del 20.08.2013 € 500,00 (allegato n° 11); 12-Bonifico del
27.08.2013 € 500,00 (allegato n° 12); 13-Bonifico del 04.09.2013 € 500,00
(allegato n° 13); 14-Bonifico del 24.09.2013 € 500,00 (allegato n° 14); 15-
Bonifico del 03.11.2014 € 500,00 (allegato n° 15); 16-Bonifico del
24.11.2014 € 500,00 (allegato n° 16); 17-Bonifico del 01.12.2014 € 500,00
(allegato n°17); 18-Bonifico del 09.12.2014 € 500,00 (allegato n° 18); 19-
Bonifico del 23.12.2014 € 500,00 (allegato n° 19); 20-Bonifico del
05.01.2015 € 500,00 (allegato n° 20); 21-Bonifico del 12.01.2015 € 500,00
pagina 7 di 10 (allegato n° 21); 22-Bonifico del 02.02.2015 € 500,00 (allegato n° 22); 23-
Bonifico del 16.02.2015 € 500,00 (allegato n° 23) 24-Bonifico del
07.04.2015 € 922,06 (allegato n° 24) per un totale di € 44.208,08 (Euro
QuarantaQuattromilaDuecentoOtto/08), calcoli per cui si è reso necessaria una quantificazione a mezzo c.t.u.
10. L'istruttoria svolta, segnatamente la CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici, ha accertato a favore dell'opposta un saldo pari ad € 73.114,33.
11. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
12. In ogni caso correttamente il consulente ha escluso le somme di euro 4.312,66 (Fatt.n. 4/2013), pur se riportata nel “registro delle fatture di vendita” autenticato dal notaio nelle forme di legge, e quella di € 9.740,20 per i canoni periodo febbraio-novembre 2015, in quanto esulanti in base al principio della domanda dalla richiesta monitoria.
pagina 8 di 10 13. L'accoglimento solo parziale e la sussistenza del credito (Corte di
Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854), unitamente al comportamento delle parti (adesione alla proposta conciliativa del consulente da parte dell'opponente e rifiuto da parte dell'opposta), giustificano la compensazione delle spese.
14. Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 23/1/25, devono essere parimenti definitivamente poste a carico delle parti in solido.
15. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n.
19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio
2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017), oltre ad essere il credito per quanto detto in parte fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pagina 9 di 10 pronunciando,
I. accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto opposto;
II. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di € 73.114,33, oltre interessi legali dalla domanda.
III. compensa integralmente le spese di lite.
IV. pone le spese di c.t.u come liquidate il 23/1/25 definitivamente a carico delle parti in solido.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 981/2015 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. VALENTE ARTURO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
OPPONENTE nei confronti di di seguito (C.F. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
ACINAPURA ANTONIO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2015 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 12.06.2015
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 233/2015, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva alla società di pagare alla società Controparte_1 [...]
di seguito anche la somma di € 78.163,61, Controparte_2 CP_3 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento di canoni per l'occupazione dell'immobile antistante l'ex piazzale ferroviario della stazione di Lagonegro.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 15.06.2015, la CP_1 proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
03.07.2015, iscrivendo la causa a ruolo il successivo 07.07.2015, e conveniva la dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_3 fondamento dell'opposizione, in via preliminare, eccepiva la nullità del decreto monitorio per mancata apposizione della firma digitale e violazione delle norme attinenti alla notifica degli atti in proprio dell'avvocato in via telematica nonché il difetto di legittimazione a ricorrere dell'opposta in quanto non aveva dato prova di essere proprietaria degli immobili locati;
nel merito, lamentava la nullità del ricorso per mancata allegazione probatoria del credito, basandosi su fatture, quali atti unilaterali e proveniente dalla stessa parte;
l'inesattezza dell'importo ingiunto, evidenziando che l'opponente aveva già versato somme a titolo di acconto ancor prima dell'ingiunzione e, da ultimo, la responsabilità in capo all'opposta ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria con la conseguente richiesta di risarcimento danni
3. Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Controparte_1
“in via preliminare, revocare, con dichiarazione di nullità, il decreto ingiuntivo
n. 233/2015, emesso in favore della società , Controparte_2
pagina 2 di 10 notificato, irregolarmente, all'odierno opponente, in data 15.06.2015; nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi l'on. Giudicante non revochi il decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute alla opposta società con le somme da quest'ultima ricevute, a titolo di acconto, dalla società pari all'importo di Euro 44.208,08 o di quello che Controparte_1 verrà accertato in corso di causa;
condannare parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con risarcimento in favore della società opponente, il cui importo è da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c.”.
4. L'opposta si costituiva il 03.12.2015, in vista dell'udienza di CP_3 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 23.12.2015 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente, sosteneva che la notifica a mezzo pec era pienamente valida in quanto debitamente firmata digitalmente come previsto dall'art. 3 bis della legge 53/1994; che non vi era difetto di legittimazione processuale dell'opposta in quanto, oltre ad aver la piena disponibilità dell'area, l'art. 3 della legge 385/1990 autorizzava la stessa alla gestione degli immobili;
sempre in via preliminare, osservava la nullità ed illegittimità della comunicazione di avvio di mediazione;
nel merito, contestava la ricostruzione prospettata dall'opponente, evidenziando di aver dato piena prova del credito azionato, sottolineando che era la stessa opposta ad aver riconosciuto di dover corrispondere le somme meglio specificate nel contratto di concessione in uso aree aziendale stipulato in data 22.11.2012 e, da ultimo, ravvisava la fondatezza della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “in via CP_3 preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione
pagina 3 di 10 del decreto ingiuntivo n. 233/2015, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'avvio della procedura di mediazione del 11.08.2015, inviato a mezzo pec, alla società e per l'effetto Controparte_2 dichiarare nullo e/o comunque inefficace il verbale di mediazione redatto in data 28.08.2015, con manleva della società da Controparte_2 ogni responsabilità; nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito accertare e dichiarare che la società a tutt'oggi, va creditrice nei confronti CP_3 della società della complessiva somma di Euro 84.327,33 (iva Controparte_1 compresa) e per l'effetto condannarla al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare comunque l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali (12,5%) CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.''
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 23.02.2016, il Giudice, con ordinanza del
12.04.2016, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
7. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., e subentrato solo in data 18/11/2020 lo scrivente, la causa veniva quindi istruita attraverso una consulenza tecnica disposta con successiva ordinanza del 22.04.2024 e poi riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è parzialmente fondata.
2. Sull'eccezioni preliminari, peraltro non riproposte in sede di comparsa conclusionale, può confermarsi quanto già esplicitato dal g.i. in punto di pagina 4 di 10 sanatoria per raggiungimento dello scopo in relaziona alla nullità/inesistenza dell'atto per mancata apposizione della firma digitale e delle norme in materia di notifiche telematiche e di riconoscimento del credito.
3. Parimenti infondata è l'eccezione preliminare, pure non riproposta, di difetto di legittimazione considerato che l'art. 3 della Legge 385/1990 e ss. mm. ha stabilito che “gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. i proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
4. Va infine osservata la rinuncia all'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'avvio della procedura di mediazione del 11.08.2015 ed alla conseguente eccezione di nullità e/o comunque inefficacia del verbale di mediazione redatto in data 28.08.2015, come da memoria di replica del
22/5/25.
5. Giova poi precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
6. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a pagina 5 di 10 contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
7. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando pagina 6 di 10 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
8. Ancora sul debitore opponente, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
9. Nel caso in esame, essendo il credito fondato su riconoscimento del debito (cfr. transazioni e piani di rientro, nonché Contratto di Concessione in uso di aree aziendali site in Lagonegro – All. c) all c.t., e ulteriore documentazione in atti), nel merito vanno solo analizzati i pagamenti successivamente intervenuti al fine di quantificare il concreto quantum dovuto, come dedotto dall'opponente, ed evidenziati in dettaglio:
1- Assegno del 28.11.2012 € 24.271,38 (allegato n° 1);
2- Bonifico del 29.11.2012 €
2.875,10 (allegato n° 2);
3- Bonifico del 10.01.2013 € 6.139,54 (allegato n°
3);
4- Bonifico del 02.07.2013 € 500,00 (allegato n° 4);
5- Bonifico del
08.07.2013 € 500,00 (allegato n° 5);
6- Bonifico del 16.07.2013 € 500,00
(allegato n° 6);
7- Bonifico del 23.07.2013 € 500,00 (allegato n° 7); 8-
Bonifico del 30.07.2013 € 500,00 (allegato n° 8);
9- Bonifico del 06.08.2013
€ 500,00 (allegato n° 9); 10-Bonifico del 13.08.2013 € 500,00 (allegato n°
10); 11-Bonifico del 20.08.2013 € 500,00 (allegato n° 11); 12-Bonifico del
27.08.2013 € 500,00 (allegato n° 12); 13-Bonifico del 04.09.2013 € 500,00
(allegato n° 13); 14-Bonifico del 24.09.2013 € 500,00 (allegato n° 14); 15-
Bonifico del 03.11.2014 € 500,00 (allegato n° 15); 16-Bonifico del
24.11.2014 € 500,00 (allegato n° 16); 17-Bonifico del 01.12.2014 € 500,00
(allegato n°17); 18-Bonifico del 09.12.2014 € 500,00 (allegato n° 18); 19-
Bonifico del 23.12.2014 € 500,00 (allegato n° 19); 20-Bonifico del
05.01.2015 € 500,00 (allegato n° 20); 21-Bonifico del 12.01.2015 € 500,00
pagina 7 di 10 (allegato n° 21); 22-Bonifico del 02.02.2015 € 500,00 (allegato n° 22); 23-
Bonifico del 16.02.2015 € 500,00 (allegato n° 23) 24-Bonifico del
07.04.2015 € 922,06 (allegato n° 24) per un totale di € 44.208,08 (Euro
QuarantaQuattromilaDuecentoOtto/08), calcoli per cui si è reso necessaria una quantificazione a mezzo c.t.u.
10. L'istruttoria svolta, segnatamente la CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici, ha accertato a favore dell'opposta un saldo pari ad € 73.114,33.
11. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
12. In ogni caso correttamente il consulente ha escluso le somme di euro 4.312,66 (Fatt.n. 4/2013), pur se riportata nel “registro delle fatture di vendita” autenticato dal notaio nelle forme di legge, e quella di € 9.740,20 per i canoni periodo febbraio-novembre 2015, in quanto esulanti in base al principio della domanda dalla richiesta monitoria.
pagina 8 di 10 13. L'accoglimento solo parziale e la sussistenza del credito (Corte di
Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854), unitamente al comportamento delle parti (adesione alla proposta conciliativa del consulente da parte dell'opponente e rifiuto da parte dell'opposta), giustificano la compensazione delle spese.
14. Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 23/1/25, devono essere parimenti definitivamente poste a carico delle parti in solido.
15. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n.
19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio
2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017), oltre ad essere il credito per quanto detto in parte fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pagina 9 di 10 pronunciando,
I. accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto opposto;
II. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di € 73.114,33, oltre interessi legali dalla domanda.
III. compensa integralmente le spese di lite.
IV. pone le spese di c.t.u come liquidate il 23/1/25 definitivamente a carico delle parti in solido.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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