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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1077/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1077/2025R.G. promossa da:
(c.f. nata a [...] I GE (Albania) il 22.08.1996 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Giovenco Giuseppe
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
VO (AT) con il patrocinio dell'avv. Tregnago Vittorina
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] I GE (Albania) il Parte_1
22.8.1996, residente in [...], C.F. , e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
; C.F._2
2) affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori, con stabile residenza degli stessi Per_1 Per_2 presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale al resistente;
la ricorrente provvederà ad asportare i propri effetti personali e quelli dei figli;
4) il padre potrà tenere con se i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica alle 18,30; il padre potrà altresì tenere con sé i figli il mercoledì dalle 18,30 con pernottamento e successivo ingresso a scuola la mattina successiva (in caso di problemi di orario lavorativo, la madre è disponibile ad accompagnarli lei a scuola la mattina del giovedì) e altro giorno infrasettimanale a sua scelta dall'uscita dalla scuola alle 21,30;
5) durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro.
Durante le festività natalizie, da intendersi coincidenti con le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di una settimana;
i minori trascorreranno le festività (Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Pasquetta, Capodanno) ad anni alterni presso i genitori;
6) l'obbligo di contribuzione, a carico del sig. , tenuto conto del collocamento presso la Controparte_1 sig.ra , venga fissato per ciascun figlio in Euro 250,00 e così in totale complessivi € Parte_1
500,00;
7) assegno unico a favore della madre al 100%;
8) le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite come da protocollo del.
Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
Parte resistente:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
- assegnare al marito il diritto di abitazione della casa coniugale,
pagina 2 di 9 - affidare i figli minori in modo congiunto ai genitori e fissare la loro abitazione principale presso la casa del padre,
- disporre che la madre possa vedere e tenere i figli con sé: il lunedì dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola la mattina successiva;
tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 19; a settimane alterne dal sabato mattina sino al rientro a scuola il successivo martedì mattina nel caso in cui non svolga attività lavorativa, in caso contrario nelle ore del mattino e del pomeriggio libere dal lavoro;
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio;
metà vacanze natalizie e pasquali curando l'alternanza delle principali festività,
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei figli quando li hanno con sé e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e straordinarie in genere occorrenti per
i figli così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli,
- assegno unico ripartito al 50% fra i genitori,
IN via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i figli vengano collocati presso la madre,
- disporre che il padre possa vedere e tenere i figli con sé due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
17,30 sino al rientro a scuola la mattina successiva, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
17,30 al lunedì al rientro a scuola, 15 giorni durante le vacanze estive, metà vacanze natalizie e pasquali curando l'alternanza delle principali festività.
- prevedere, altresì, che i figli rimangano a casa del padre tutte le sere in cui la madre lavora, nonché il sabato e la domenica durante l'orario di lavoro della medesima.
- determinare nell'importo di € 200,00 mensili l'assegno a carico del padre per i due figli, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie,
- assegno unico ripartito al 50% fra i genitori.
Con vittoria di spese e onorari di lite, ivi compresi spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 28.10.2014. Parte_1 Controparte_1
Dall'unione sono nati i figli minori (il 10.1.2015 in Kavaje) e (il Persona_3 Persona_4
17.11.2016 in Durazzo).
pagina 3 di 9 Depositati i rispettivi atti introduttivi, le parti sono comparse all'udienza del 5.11.2025, ove, stante l'impossibilità di trovare un accordo su tutti i punti della controversia, la causa, di natura documentale,
è stata immediatamente discussa e trattenuta a decisione. Su invito del Giudice relatore le parti hanno precisato le conclusioni sopra indicate mediante il deposito di note scritte autorizzate.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
La causa presenta profili di internazionalità in quanto non risulta che le parti e i figli minori abbiano la cittadinanza italiana.
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora le parti.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, quando lo stesso risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 9 LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 del suddetto regolamento.
In particolare, l'art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che “(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevede criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione “o in mancanza”, con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è, quanto al vincolo, pacificamente, quella italiana.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non hanno nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia.
Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt.
5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni “alimentari” viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
pagina 5 di 9 Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Quanto all'affidamento dei due figli minori devono essere accolte le conclusioni, conformi, rassegnate da entrambe le parti, in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole non rende necessaria l'audizione diretta.
In particolare, i figli minori e vengono affidati in via condivisa ai genitori, con esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto alla collocazione prevalente e alla residenza anagrafica dei minori, su cui le parti sono in contrasto, si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, come detto, non è in discussione la tipologia dell'affido, e si tratta esclusivamente di valutare quale tipo di collocamento sia più funzionale all'interesse della prole, per quanto alcune opzioni ineluttabilmente incidano in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
pagina 6 di 9 Il Collegio ritiene che vi siano elementi che inducano a privilegiare il collocamento dei minori presso la madre, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur contestualmente armonizzato con i fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
La madre è infatti il soggetto che -pacificamente- si è occupata da sempre dei minori con maggior continuità (la coppia si è trasferita da soli tre anni in Italia, ove la ricorrente ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa). Oltre a ciò, anche dall'interrogatorio delle parti all'udienza è emersa una maggior flessibilità dell'occupazione materna per la gestione dei minori: il lavoro attualmente svolto - mansioni di cameriera di ristorante su turno diurno e svolgimento di attività di colf non regolarizzata, il tutto in VO o nelle immediate vicinanze- consentono alla ricorrente di disporre di maggior tempo libero e di avere minori vincoli per potersi maggiormente dedicare ai figli, specialmente nelle occasioni in cui questi, vuoi per ragioni di salute o per altri accadimenti imprevedibili, non possano frequentare la scuola e il dopo scuola. Si ritiene infatti di valorizzare in questa sede l'impegno della ricorrente, verbalizzato anche in udienza, a rinunciare al turno serale di lavoro presso il ristorante, limitandolo alle sole sere in cui figli sono presso il padre. Diversamente l'attività del padre (operaio edile) seppur svolta su orario diurno pressoché fisso, risulta maggiormente assorbente e meno flessibile in caso di imprevisti che attengono alla gestione dei bambini (per esigenze di cantiere possono essere impegnati dei sabati o ci può essere necessità di trasferte).
Il diritto del padre di coltivare un legame di affetto e un rapporto stabile ben può essere soddisfatto prevedendo già fin da ora ampi tempi di permanenza, resi possibili anche dal fatto che entrambe le parti vivranno in VO, la ricorrente in nuova abitazione condotta in locazione e già disponibile (cfr. doc. 8 parte ricorrente, contratto di locazione già registrato) e il convenuto nella casa precedentemente adibita ad abitazione familiare.
I minori staranno con il padre secondo il seguente calendario, da osservarsi in assenza di accordi migliorativi: due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,30 sino al rientro a scuola la mattina successiva, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17,30 al lunedì al rientro a scuola, 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà vacanze natalizie e pasquali, con alternanza delle principali festività. Laddove le parti disattendano al calendario per ragioni lavorative o per altri pagina 7 di 9 impedimenti, si prevede che i figli minori siano affidati in via prioritaria alle cure dell'altro genitore, e a soggetti terzi solo in caso di impedimento di entrambi.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come da ciascuno allegata e non contestata, risulta che il resistente (genitore non collocatario e, pertanto, destinatario del mantenimento indiretto) svolge l'attività lavorativa di operaio edile e percepisce un salario medio mensile di circa euro 2.000 euro (cfr. doc. 4 parte convenuta e dichiarazioni dello stesso rese all'udienza -cfr. proc. verbale udienza del 5.11.2025-).
La ricorrente percepisce un salario medio mensile di 700 euro, cui si sommano euro 150 a settimana per l'attività di colf.
Entrambi sostengono spese di locazione (circa euro 300 mensili).
Sulla base di ciò, tenuto conto dell'ampio tempo trascorso dai minori presso il padre, oltre che delle rispettive condizioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo porre a carico del padre convenuto, a titolo di contributo di mantenimento indiretto, il versamento in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 150 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico familiare (di circa 400 euro) potrà essere richiesto e integralmente trattenuto dalla ricorrente, in quanto collocataria prevalente.
SPESE PROCESSUALI
La tipologia della decisione, che non fa registrare la soccombenza prevalente di una parte, induce a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1077/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 28.10.2014 in Synej, Kavaje. CP_1
2. DISPONE che i figli minori e siano affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in VO, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori secondo il calendario indicato in parte motiva.
4. DISPONE che il padre, , versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat-FOI; oltre alla metà delle spese straordinarie dei figli minori secondo le condizioni, i termini e le modalità previste nel Protocollo d'intesa in uso presso del Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico familiare potrà essere richiesto e integralmente trattenuto dalla ricorrente.
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 5.11.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1077/2025R.G. promossa da:
(c.f. nata a [...] I GE (Albania) il 22.08.1996 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Giovenco Giuseppe
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
VO (AT) con il patrocinio dell'avv. Tregnago Vittorina
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] I GE (Albania) il Parte_1
22.8.1996, residente in [...], C.F. , e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
; C.F._2
2) affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori, con stabile residenza degli stessi Per_1 Per_2 presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale al resistente;
la ricorrente provvederà ad asportare i propri effetti personali e quelli dei figli;
4) il padre potrà tenere con se i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica alle 18,30; il padre potrà altresì tenere con sé i figli il mercoledì dalle 18,30 con pernottamento e successivo ingresso a scuola la mattina successiva (in caso di problemi di orario lavorativo, la madre è disponibile ad accompagnarli lei a scuola la mattina del giovedì) e altro giorno infrasettimanale a sua scelta dall'uscita dalla scuola alle 21,30;
5) durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro.
Durante le festività natalizie, da intendersi coincidenti con le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di una settimana;
i minori trascorreranno le festività (Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Pasquetta, Capodanno) ad anni alterni presso i genitori;
6) l'obbligo di contribuzione, a carico del sig. , tenuto conto del collocamento presso la Controparte_1 sig.ra , venga fissato per ciascun figlio in Euro 250,00 e così in totale complessivi € Parte_1
500,00;
7) assegno unico a favore della madre al 100%;
8) le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite come da protocollo del.
Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
Parte resistente:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
- assegnare al marito il diritto di abitazione della casa coniugale,
pagina 2 di 9 - affidare i figli minori in modo congiunto ai genitori e fissare la loro abitazione principale presso la casa del padre,
- disporre che la madre possa vedere e tenere i figli con sé: il lunedì dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola la mattina successiva;
tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 19; a settimane alterne dal sabato mattina sino al rientro a scuola il successivo martedì mattina nel caso in cui non svolga attività lavorativa, in caso contrario nelle ore del mattino e del pomeriggio libere dal lavoro;
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio;
metà vacanze natalizie e pasquali curando l'alternanza delle principali festività,
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei figli quando li hanno con sé e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e straordinarie in genere occorrenti per
i figli così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli,
- assegno unico ripartito al 50% fra i genitori,
IN via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i figli vengano collocati presso la madre,
- disporre che il padre possa vedere e tenere i figli con sé due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
17,30 sino al rientro a scuola la mattina successiva, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
17,30 al lunedì al rientro a scuola, 15 giorni durante le vacanze estive, metà vacanze natalizie e pasquali curando l'alternanza delle principali festività.
- prevedere, altresì, che i figli rimangano a casa del padre tutte le sere in cui la madre lavora, nonché il sabato e la domenica durante l'orario di lavoro della medesima.
- determinare nell'importo di € 200,00 mensili l'assegno a carico del padre per i due figli, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie,
- assegno unico ripartito al 50% fra i genitori.
Con vittoria di spese e onorari di lite, ivi compresi spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 28.10.2014. Parte_1 Controparte_1
Dall'unione sono nati i figli minori (il 10.1.2015 in Kavaje) e (il Persona_3 Persona_4
17.11.2016 in Durazzo).
pagina 3 di 9 Depositati i rispettivi atti introduttivi, le parti sono comparse all'udienza del 5.11.2025, ove, stante l'impossibilità di trovare un accordo su tutti i punti della controversia, la causa, di natura documentale,
è stata immediatamente discussa e trattenuta a decisione. Su invito del Giudice relatore le parti hanno precisato le conclusioni sopra indicate mediante il deposito di note scritte autorizzate.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
La causa presenta profili di internazionalità in quanto non risulta che le parti e i figli minori abbiano la cittadinanza italiana.
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora le parti.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, quando lo stesso risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 9 LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 del suddetto regolamento.
In particolare, l'art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che “(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevede criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione “o in mancanza”, con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è, quanto al vincolo, pacificamente, quella italiana.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non hanno nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia.
Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt.
5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni “alimentari” viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
pagina 5 di 9 Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Quanto all'affidamento dei due figli minori devono essere accolte le conclusioni, conformi, rassegnate da entrambe le parti, in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole non rende necessaria l'audizione diretta.
In particolare, i figli minori e vengono affidati in via condivisa ai genitori, con esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto alla collocazione prevalente e alla residenza anagrafica dei minori, su cui le parti sono in contrasto, si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, come detto, non è in discussione la tipologia dell'affido, e si tratta esclusivamente di valutare quale tipo di collocamento sia più funzionale all'interesse della prole, per quanto alcune opzioni ineluttabilmente incidano in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
pagina 6 di 9 Il Collegio ritiene che vi siano elementi che inducano a privilegiare il collocamento dei minori presso la madre, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur contestualmente armonizzato con i fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
La madre è infatti il soggetto che -pacificamente- si è occupata da sempre dei minori con maggior continuità (la coppia si è trasferita da soli tre anni in Italia, ove la ricorrente ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa). Oltre a ciò, anche dall'interrogatorio delle parti all'udienza è emersa una maggior flessibilità dell'occupazione materna per la gestione dei minori: il lavoro attualmente svolto - mansioni di cameriera di ristorante su turno diurno e svolgimento di attività di colf non regolarizzata, il tutto in VO o nelle immediate vicinanze- consentono alla ricorrente di disporre di maggior tempo libero e di avere minori vincoli per potersi maggiormente dedicare ai figli, specialmente nelle occasioni in cui questi, vuoi per ragioni di salute o per altri accadimenti imprevedibili, non possano frequentare la scuola e il dopo scuola. Si ritiene infatti di valorizzare in questa sede l'impegno della ricorrente, verbalizzato anche in udienza, a rinunciare al turno serale di lavoro presso il ristorante, limitandolo alle sole sere in cui figli sono presso il padre. Diversamente l'attività del padre (operaio edile) seppur svolta su orario diurno pressoché fisso, risulta maggiormente assorbente e meno flessibile in caso di imprevisti che attengono alla gestione dei bambini (per esigenze di cantiere possono essere impegnati dei sabati o ci può essere necessità di trasferte).
Il diritto del padre di coltivare un legame di affetto e un rapporto stabile ben può essere soddisfatto prevedendo già fin da ora ampi tempi di permanenza, resi possibili anche dal fatto che entrambe le parti vivranno in VO, la ricorrente in nuova abitazione condotta in locazione e già disponibile (cfr. doc. 8 parte ricorrente, contratto di locazione già registrato) e il convenuto nella casa precedentemente adibita ad abitazione familiare.
I minori staranno con il padre secondo il seguente calendario, da osservarsi in assenza di accordi migliorativi: due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,30 sino al rientro a scuola la mattina successiva, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17,30 al lunedì al rientro a scuola, 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà vacanze natalizie e pasquali, con alternanza delle principali festività. Laddove le parti disattendano al calendario per ragioni lavorative o per altri pagina 7 di 9 impedimenti, si prevede che i figli minori siano affidati in via prioritaria alle cure dell'altro genitore, e a soggetti terzi solo in caso di impedimento di entrambi.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come da ciascuno allegata e non contestata, risulta che il resistente (genitore non collocatario e, pertanto, destinatario del mantenimento indiretto) svolge l'attività lavorativa di operaio edile e percepisce un salario medio mensile di circa euro 2.000 euro (cfr. doc. 4 parte convenuta e dichiarazioni dello stesso rese all'udienza -cfr. proc. verbale udienza del 5.11.2025-).
La ricorrente percepisce un salario medio mensile di 700 euro, cui si sommano euro 150 a settimana per l'attività di colf.
Entrambi sostengono spese di locazione (circa euro 300 mensili).
Sulla base di ciò, tenuto conto dell'ampio tempo trascorso dai minori presso il padre, oltre che delle rispettive condizioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo porre a carico del padre convenuto, a titolo di contributo di mantenimento indiretto, il versamento in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 150 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico familiare (di circa 400 euro) potrà essere richiesto e integralmente trattenuto dalla ricorrente, in quanto collocataria prevalente.
SPESE PROCESSUALI
La tipologia della decisione, che non fa registrare la soccombenza prevalente di una parte, induce a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1077/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 28.10.2014 in Synej, Kavaje. CP_1
2. DISPONE che i figli minori e siano affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in VO, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori secondo il calendario indicato in parte motiva.
4. DISPONE che il padre, , versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat-FOI; oltre alla metà delle spese straordinarie dei figli minori secondo le condizioni, i termini e le modalità previste nel Protocollo d'intesa in uso presso del Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico familiare potrà essere richiesto e integralmente trattenuto dalla ricorrente.
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 5.11.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
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