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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2024, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10 settembre 2024, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo, Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 152/2021 del 1.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.1.2018, ha proposto opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 397 2017 00227469 26 000 notificatogli l'8.1.2018, con il quale l' gli ha Pt_1
intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.161,04, a titolo di contributi dovuti per l'anno
2010 alla Gestione AT di cui all'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, oltre sanzioni per evasione, interessi di mora, spese e oneri di riscossione.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto in fatto: di essere iscritto all'albo degli CP_1
avvocati di Civitavecchia dal gennaio 2009 e di non aver conseguito redditi di natura diversa da quelli scaturenti dall'esercizio dell'attività professionale, svolta in via esclusiva;
di non essere mai stato iscritto alla Gestione AT e di essersi iscritto alla a far data dal gennaio 2011, CP_2
avendo superato solo nel 2011 i limiti reddituali minimi;
di essere tenuto per l'anno 2010 al versamento del solo “contributo integrativo” nei confronti della quale ente CP_2
previdenziale di riferimento della categoria professionale di appartenenza.
1 Ha pertanto lamentato in diritto: l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
AT, tenuto conto della norma di interpretazione autentica – dunque, munita di efficacia retroattiva – di cui all'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011; l'intervenuta prescrizione del diritto, essendogli stata notificata la prima richiesta di pagamento solo il 6.7.2015 (rectius, il 6.7.2016), oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9, l. n. 335/1995, decorrente dalla scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da individuarsi per l'anno 2010 nella data del 16.6.2011 ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 435/2001 e s.m.; l'illegittima applicazione delle sanzioni previste dall'art. 116, co. 8, l. n. 388/2000 per l'ipotesi di evasione contributiva, nel caso di specie non ricorrente.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
A tal fine ha dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo individuarsi il dies
a quo di decorrenza nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato, ovverosia il 21.9.2011 – data nella quale l'obbligo contributivo è divenuto conoscibile e azionabile da parte dell' – ed essendo stata la prescrizione interrotta con comunicazione del 22.6.2016, Pt_1
notificata il 6.7.2016; in ogni caso, l'intervenuta sospensione della prescrizione ex art. 2941, co. 1, n.
8) c.c., avendo l'opponente dolosamente occultato il proprio reddito mediante omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi;
nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, essendo stato chiarito con Circolare n. 99/2011 e con Messaggio n. 709/2012, che coloro i quali Pt_1
– pur essendo iscritti in albi professionali – non versano il contributo soggettivo presso le Casse previdenziali di appartenenza, sono destinatari dell'obbligo contributivo nei confronti della Gestione
AT, cui devono essere iscritti – se del caso d'ufficio – giacché i redditi da essi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
La causa è stata definita con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Civitavecchia, ritenendo maturata la prescrizione dei crediti contributivi in quanto decorrente ai sensi dell'art. 8, co.
4, d. lgs. n. 241/1997 dal 16.6.2011 (termine fissato per il versamento del saldo IRPEF relativo ai redditi percepiti nell'anno 2010), ha annullato l'avviso di addebito n. 397 2017 00227469 26 000 e condannato l' alle spese. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' , chiedendone l'integrale riforma e Pt_1
lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, da fissarsi invece nel caso di specie al 21.9.2011, data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011; in subordine, ha rappresentato che, anche volendo individuarsi il dies
a quo nel termine per il versamento di contributi ed IRPEF, tale termine nel caso di specie andrebbe individuato nel 6.7.2011 o nel 5.8.2011, come da proroga – rispettivamente con e senza sovrattassa – di cui al d.P.C.M. 12.5.2011; di tal ché, in ogni caso, la comunicazione notificata il 6.7.2016 avrebbe
2 utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale. L' ha in ogni caso ribadito tutte CP_3
le difese svolte nel merito durante il giudizio di primo grado.
Ha resistito il chiedendo la conferma della sentenza impugnata, reiterando a sua volta CP_1
le difese già articolate con il ricorso introduttivo, ed eccependo altresì l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla proroga dei termini per il pagamento di cui al d.P.C.M. 12.5.2011, giacché sollevata per la prima volta solo in appello e comunque non provata, in difetto di produzione del decreto richiamato.
All'udienza del 10.9.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, appare prioritaria sotto il profilo logico-giuridico la questione relativa alla ricorrenza o meno, in capo all'odierno appellato, dell'obbligo di iscriversi alla Gestione AT di cui Pt_1 all'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 e di versare ad essa i contributi relativi all'attività professionale da lui svolta in via esclusiva, questione su cui il ha reiterato in appello le difese già articolate nel CP_1
giudizio di primo grado.
Egli in sostanza deduce che, in virtù di una corretta lettura della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), l'attività professionale di avvocato non potrebbe comunque essere assoggettata ad iscrizione nella Gestione AT ed alla relativa contribuzione, in quanto a tali obblighi sarebbero soggette solo eventuali attività di lavoro autonomo diverse da quelle per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale, deducendo quindi di aver già adempiuto ad ogni obbligo contributivo mediante versamento del contributo integrativo alla CP_2
Ebbene, sul punto deve rammentarsi che la Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2022 – intervenuta nelle more del giudizio - ha chiarito che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall' art. 18, comma
12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, censurato per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell Controparte_4
a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense
[...]
per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 l. 20 settembre 1980, n. 576. Il meccanismo posto in essere dalla norma censurata non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l'operatività al fine dell'attuazione di una più ampia finalità mutualistica. Il sistema della previdenza forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico ed è tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà — e più recentemente l'automaticità ex lege — dell'iscrizione alla e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e CP_2
3 segnatamente agli obblighi contributivi. Il regime speciale categoriale risulta coerentemente integrato — nella misura in cui in concreto, prima della riforma del 2012 dell'ordinamento della professione forense, non raggiungeva ancora una piena estensione della tutela assicurativa — con l'operatività, in funzione complementare, della Gestione separata secondo un principio di gradualità. Né vi è alcuna duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata. Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo
(sent. n. 67 del 2018)”.
Da tanto discende dunque la correttezza dell'iscrizione d'ufficio del alla Gestione CP_1
AT , essendo pacifico che egli, pur essendo iscritto all'albo professionale, abbia versato Pt_1
alla esclusivamente il contributo integrativo. CP_2
3. Accertato, dunque, l'obbligo di iscrizione e versamento contributivo alla Gestione AT, va a questo punto verificato se tale obbligo sia o meno prescritto, considerato che i contributi per cui
è causa riguardano l'anno 2010 e che il ha ricevuto la prima diffida ad adempiere in data CP_1
6.7.2016 e il successivo avviso di addebito in data 8.1.2018.
3.1. Ebbene, quanto al dies a quo della prescrizione, nella giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione
AT decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950/2018, n. 19403/2019 e n. 1557/2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali – che è mera dichiarazione di scienza – non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n.
1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono a decorrere “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene, quindi, in rilievo l'art. 18, co. 4, d.lgs. n.
241/1997, a mente del quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in
4 base alla dichiarazione dei redditi” (Cass. n. 29836/2022).
Per quanto riguarda il caso di specie, attinente a redditi prodotti nel 2010, deve infine rammentarsi che il d.P.C.M. 12.5.2011 – decreto soggetto al principio iura novit curia in quanto fonte normativa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25611/2023) – ha prorogato la scadenza dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2011, inizialmente fissata al 16.6.2011, alla data del 6.7.2011 senza alcuna maggiorazione (art. 1, co. 1, lett. a), e alla data del 5.8.2011 con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 1, co. 1, lett. b), in relazione ai contribuenti persone fisiche.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, non ha rilievo – ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione – la disposizione normativa di cui alla lett. b) cit.: la previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo palesa infatti l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (Cass. n. 10273/2021). Ed infatti, la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (Cass. n. 21472/2020, n. 12779/2019, n. 23040/2019).
Da ciò consegue, alla luce dei principi innanzi richiamati, che nel caso in esame il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale per i contributi da versarsi alla Gestione AT per l'anno 2010 va fissato nella data del 6.7.2011, non rilevando né il momento della dichiarazione dei redditi resa dall'appellante (come sostenuto dall' ) né il secondo termine fissato dal d.P.C.M. per Pt_1
il versamento dei contributi con maggiorazione dello 0,40%.
3.2. Ciò posto, va dunque verificato se il termine di prescrizione quinquennale sia stato utilmente interrotto o sospeso.
Ebbene, sotto il primo profilo, l' correttamente deduce e dimostra di aver interrotto per la Pt_1
prima volta la prescrizione con la comunicazione del 22.6.2016, notificata il 6.7.2016, in data dunque utile perché coincidente esattamente con il quinquennio dal dies a quo come sopra individuato.
Se ne deve dunque concludere che – irrilevante ed assorbita, nel caso di specie, ogni valutazione circa l'eventuale sospensione del termine quinquennale – alla data dell'8.1.2018, di notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, la prescrizione non era ancora maturata, con l'ulteriore conseguenza che l'opposizione medesima sotto tale profilo va respinta, con accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado.
4. Vanno a questo punto esaminate le eccezioni relative alle sanzioni, che l'appellato ritiene
5 non dovute e lamenta essere state calcolate in modo erroneo nella misura massima prevista dall'art. 116, co. 8, l. n. 388/2000.
Ebbene, in proposito deve rammentarsi che la già citata sentenza n. 104/2022 della Corte
Costituzionale, pubblicata il 22.4.2022 nelle more del presente giudizio – pur avendo dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 – ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 18, co. 12 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume CP_2
di affari di cui all'art. 22, l. n. 576/1980, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Secondo la Corte Costituzionale: “Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante
l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente Pt_1
al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa”.
Alla luce di tale pronuncia, in fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha osservato: “Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento
6 delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' siano esonerati dal Pt_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla
è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente” (così testualmente Cass. n. 17970/2022).
Tali condivisibili principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, trattandosi – esattamente fino al 6.7.2011 – di contribuzioni relative al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
Ne consegue che l'opposizione ad avviso di addebito – da respingersi per il resto – va accolta con esclusivo riferimento alle sanzioni civili, nei limiti appena evidenziati, fermo restando che per le sanzioni dovute il calcolo andrà effettuato ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b), l. n. 388/2000.
5. Da ultimo, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa, considerato l'esito complessivo della lite, con accoglimento parziale dell'opposizione ad avviso di addebito limitatamente alle sanzioni civili applicate per il periodo anteriore al 6.7.2011, in virtù della sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale sopravvenuta nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità dell'avviso di addebito limitatamente alle sanzioni civili applicate per il periodo anteriore al 6.7.2011;
2. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 10.09.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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