CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GL AZ, Presidente GATTI LAURA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 316/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
La parte presente insiste nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni dei propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato dal sig. Ricorrente_1, avverso un avviso di accertamento, n. T9V01N500721/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 1 agosto 2023 e riferito al recupero di maggior reddito ai fini delle imposte dirette ed IVA, effettuato in capo alla ditta individuale "Società_1 di Ricorrente_1", ditta cessata in data 31 dicembre 2019. Precedentemente era stato inoltrato al Ricorrente_1 un questionario che era stato restituito per compiuta giacenza dovuta ad assenza del contribuente L'accertamento traeva origine dalla presunzione che i sigg. Nominativo_1 , titolari di Ricorrente_1partita IVA, avessero emesso nei confronti del sig. , fatture per prestazioni inesistenti. Eccepisce sul punto parte ricorrente - che operava nel campo della produzione di calzature fatte manualmente – che, nei momenti di maggior lavoro, esternalizzava alcune produzioni, ed in particolare le affidava ai tre sigg. Nominativo_1, che erano congiunti del sig. Nominativo_2 , persona che da tempo collaborava con il ricorrente. Il ricorrente produceva in giudizio prova dei pagamenti delle fatture contestate e evidenziava che le ditte individuali citate risultavano iscritte alla Camera di Commercio. Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Eccepiva che a parte l'iscrizione alla Camera di Commercio non esistono prove che le tre ditte potessero operare realmente essendo prive di sede, personale e attrezzature. Evidenziava altresì che le tre ditte erano da qualificarsi come evasori totali e che le fatture avevano indicazioni generiche. Chiedeva volersi respingere il ricorso con vittoria di spese.
La Corte di Primo Grado di Pavia, ritenute le fatture emesse per prestazioni inesistenti, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di euro 7.255,00 Presenta appello il Ricorrente, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 con sede in Vigevano, il quale, ripercorsi i fatti che hanno dato origine all'accertamento de quo, fa presente che i lavori venivano affidati alla famiglia Nominativo_1 per il tramite del sig. Nominativo_2 che ritirava la merce da lavorare e riconsegnava poi i prodotti finiti. Contesta la sentenza impugnata rilevando che i giudici di prime cure non avrebbero preso in considerazione tutti gli elementi forniti dal Ricorrente. Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto affermato e del fatto che il ricorrente non avesse usato l'ordinaria diligenza. Sottolinea che “la ditta individuale
“Società_2” di Nominativo_1 (p. IVA P.IVA_1) sia stata cancellata dal registro delle imprese solo in data 04.05.2018, e la precisazione di cessazione dell'attività sia stata annotata presso la CCIAA solo in data 02.05.2018: ne consegue che anche laddove l'attività fosse effettivamente cessata, nel 2016- ovvero anteriormente alla cessazione annotata - il Ricorrente non poteva esserne a conoscenza. Ricorda Cassazione conforme alla sua tesi ed in particolare eccepisce che l'Ufficio deve provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta.
Chiede la riforma della sentenza impugnata, con annullamento dell'accertamento impugnato e con vittoria di spese
Si costituisce la parte appellata, Agenzia delle Entrate, e ribadisce che l'atto impugnato è stato emesso sulla base di elementi probatori emersi a seguito di indagini condotte dalla GdF nei confronti delle ditte individuali che emettevano le fatture contabilizzate dall'odierno appellante. Ritiene che gli elementi di prova esibiti in sede accertativa siano certi, concordanti ed atti comprovare la legittimità del recupero a tassazione dei costi chiaramente riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. Ricorda poi che il contribuente non aveva risposto al questionario e che tale comportamento genera le conseguenze dovute. Reitera le considerazioni già svolte in primo grado e ritiene non vi sia “ alcuna necessità, pertanto, di accertare una
“consapevolezza” del contribuente ovvero una sua complicità nella frode ma semplicemente (in termini opposti a quanto deduce il ricorrente) accertare il mancato rispetto di questa diligenza richiesta a un accorto operatore commerciale e, pertanto, la sua “negligenza ”. Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa. Si deve innanzitutto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Suprema Corte, con sentenza 5 aprile 2019, n. 9588, ha precisato che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare: sotto il profilo oggettivo, che il fornitore che compaia sulla fattura sia, in realtà, inesistente;
dal punto di vista soggettivo, che il contribuente abbia consapevolezza del fatto che l'operazione si inserisca in uno schema di evasione IVA.
L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Tali principi riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione (Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272 .G. 6di 11 Est. F. Schoenimport < Mariano Previti, C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, punto 54; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, Mahagében e David, С-80/11 е С/142/11, punto 46; Corte di Giustizia UE;
6 luglio 2006, Kittel .e Recolta Recycling, C- 439/04 е C440/04, punti 45, 46, 56); ragione per cui deve ritenersi esigibile da un accorto operatore commerciale l'adozione di tutte le misure, che gli si possano ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte (Corte di Giustizia UE, 17 dicembre 2020, n. Bakati Plus, C-656/19, punto 80; Corte di Giustizia UE, Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, C-495/17, punto 41; ed altre..). Va ricordata anche la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 2012 che dice : “ spetta all'Amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere” non potendosi “ esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione IVA verifichi che l'emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva.” (Corte di Giustizia UE, Sent. 6 settembre n. 2012, Toth, C-324/2011).
Va a questo proposito esaminato, se, nel caso in esame, l'Amministrazione abbia effettivamente provato la consapevolezza del Ricorrente. Sul punto l'Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere della indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità. E Nominativo_1ricordiamo che la cancellazione della società del risulta successiva all'emissione delle fatture qui in contestazione. I giudici della Corte di Cassazione hanno affermato, con l'ordinanza n. 33620 del 1° dicembre 2023 che, in linea generale, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Sussiste, però, un obbligo di verifica a suo carico se vi sono indici personali o operativi anomali tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione. Controllo effettuato nel caso di specie.
Ancora con l'ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte, , ha ribadito il principio a mente del quale “ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”. (Nel caso di specie, in particolare, i giudici di legittimità hanno escluso la conoscenza/conoscibilità da parte della Ricorrente (e dunque il suo coinvolgimento, seppur indiretto) della frode IVA collocata a monte della catena produttiva in quanto, l'impresa cedente risultava essere iscritta al Registro delle Imprese e non era nelle possibilità dell'impresa cessionaria porre in essere una più approfondita analisi circa la sua (dell'impresa fornitrice) struttura organizzativa, poiché sprovvista dei poteri e degli strumenti di indagine riconosciuti all'Amministrazione finanziaria).
Tutto ciò premesso, ed analizzate le prove indicate e fornite dalla parte e quanto invece affermato dall'Ufficio, non può che accogliersi l'eccezione sollevata dalla parte sulla sua mancata partecipazione alla frode ai fini IVA. Il Ricorrente aveva effettuato i controlli a lui consentiti sul Registro delle Imprese- la cancellazione della società dei Nominativo_1 risulta successiva all'emissione delle fatture qui in contestazione- , in ragione della sua diligenza professionale, non disponendo di altri strumenti di indagine.
Tutto ciò premesso l'appello del sig. Ricorrente_1 va accolto. Quanto alle spese tenuto conto dello svolgersi della vicenda vanno dichiarate compensate e
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di entrambi i gradi compensate.
Milano 13 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UR TT AZ EN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GL AZ, Presidente GATTI LAURA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 316/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01N500721/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
La parte presente insiste nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni dei propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato dal sig. Ricorrente_1, avverso un avviso di accertamento, n. T9V01N500721/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 1 agosto 2023 e riferito al recupero di maggior reddito ai fini delle imposte dirette ed IVA, effettuato in capo alla ditta individuale "Società_1 di Ricorrente_1", ditta cessata in data 31 dicembre 2019. Precedentemente era stato inoltrato al Ricorrente_1 un questionario che era stato restituito per compiuta giacenza dovuta ad assenza del contribuente L'accertamento traeva origine dalla presunzione che i sigg. Nominativo_1 , titolari di Ricorrente_1partita IVA, avessero emesso nei confronti del sig. , fatture per prestazioni inesistenti. Eccepisce sul punto parte ricorrente - che operava nel campo della produzione di calzature fatte manualmente – che, nei momenti di maggior lavoro, esternalizzava alcune produzioni, ed in particolare le affidava ai tre sigg. Nominativo_1, che erano congiunti del sig. Nominativo_2 , persona che da tempo collaborava con il ricorrente. Il ricorrente produceva in giudizio prova dei pagamenti delle fatture contestate e evidenziava che le ditte individuali citate risultavano iscritte alla Camera di Commercio. Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Eccepiva che a parte l'iscrizione alla Camera di Commercio non esistono prove che le tre ditte potessero operare realmente essendo prive di sede, personale e attrezzature. Evidenziava altresì che le tre ditte erano da qualificarsi come evasori totali e che le fatture avevano indicazioni generiche. Chiedeva volersi respingere il ricorso con vittoria di spese.
La Corte di Primo Grado di Pavia, ritenute le fatture emesse per prestazioni inesistenti, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di euro 7.255,00 Presenta appello il Ricorrente, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 con sede in Vigevano, il quale, ripercorsi i fatti che hanno dato origine all'accertamento de quo, fa presente che i lavori venivano affidati alla famiglia Nominativo_1 per il tramite del sig. Nominativo_2 che ritirava la merce da lavorare e riconsegnava poi i prodotti finiti. Contesta la sentenza impugnata rilevando che i giudici di prime cure non avrebbero preso in considerazione tutti gli elementi forniti dal Ricorrente. Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto affermato e del fatto che il ricorrente non avesse usato l'ordinaria diligenza. Sottolinea che “la ditta individuale
“Società_2” di Nominativo_1 (p. IVA P.IVA_1) sia stata cancellata dal registro delle imprese solo in data 04.05.2018, e la precisazione di cessazione dell'attività sia stata annotata presso la CCIAA solo in data 02.05.2018: ne consegue che anche laddove l'attività fosse effettivamente cessata, nel 2016- ovvero anteriormente alla cessazione annotata - il Ricorrente non poteva esserne a conoscenza. Ricorda Cassazione conforme alla sua tesi ed in particolare eccepisce che l'Ufficio deve provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta.
Chiede la riforma della sentenza impugnata, con annullamento dell'accertamento impugnato e con vittoria di spese
Si costituisce la parte appellata, Agenzia delle Entrate, e ribadisce che l'atto impugnato è stato emesso sulla base di elementi probatori emersi a seguito di indagini condotte dalla GdF nei confronti delle ditte individuali che emettevano le fatture contabilizzate dall'odierno appellante. Ritiene che gli elementi di prova esibiti in sede accertativa siano certi, concordanti ed atti comprovare la legittimità del recupero a tassazione dei costi chiaramente riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. Ricorda poi che il contribuente non aveva risposto al questionario e che tale comportamento genera le conseguenze dovute. Reitera le considerazioni già svolte in primo grado e ritiene non vi sia “ alcuna necessità, pertanto, di accertare una
“consapevolezza” del contribuente ovvero una sua complicità nella frode ma semplicemente (in termini opposti a quanto deduce il ricorrente) accertare il mancato rispetto di questa diligenza richiesta a un accorto operatore commerciale e, pertanto, la sua “negligenza ”. Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa. Si deve innanzitutto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Suprema Corte, con sentenza 5 aprile 2019, n. 9588, ha precisato che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare: sotto il profilo oggettivo, che il fornitore che compaia sulla fattura sia, in realtà, inesistente;
dal punto di vista soggettivo, che il contribuente abbia consapevolezza del fatto che l'operazione si inserisca in uno schema di evasione IVA.
L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Tali principi riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione (Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272 .G. 6di 11 Est. F. Schoenimport < Mariano Previti, C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, punto 54; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, Mahagében e David, С-80/11 е С/142/11, punto 46; Corte di Giustizia UE;
6 luglio 2006, Kittel .e Recolta Recycling, C- 439/04 е C440/04, punti 45, 46, 56); ragione per cui deve ritenersi esigibile da un accorto operatore commerciale l'adozione di tutte le misure, che gli si possano ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte (Corte di Giustizia UE, 17 dicembre 2020, n. Bakati Plus, C-656/19, punto 80; Corte di Giustizia UE, Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, C-495/17, punto 41; ed altre..). Va ricordata anche la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 2012 che dice : “ spetta all'Amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere” non potendosi “ esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione IVA verifichi che l'emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva.” (Corte di Giustizia UE, Sent. 6 settembre n. 2012, Toth, C-324/2011).
Va a questo proposito esaminato, se, nel caso in esame, l'Amministrazione abbia effettivamente provato la consapevolezza del Ricorrente. Sul punto l'Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere della indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità. E Nominativo_1ricordiamo che la cancellazione della società del risulta successiva all'emissione delle fatture qui in contestazione. I giudici della Corte di Cassazione hanno affermato, con l'ordinanza n. 33620 del 1° dicembre 2023 che, in linea generale, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Sussiste, però, un obbligo di verifica a suo carico se vi sono indici personali o operativi anomali tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione. Controllo effettuato nel caso di specie.
Ancora con l'ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte, , ha ribadito il principio a mente del quale “ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”. (Nel caso di specie, in particolare, i giudici di legittimità hanno escluso la conoscenza/conoscibilità da parte della Ricorrente (e dunque il suo coinvolgimento, seppur indiretto) della frode IVA collocata a monte della catena produttiva in quanto, l'impresa cedente risultava essere iscritta al Registro delle Imprese e non era nelle possibilità dell'impresa cessionaria porre in essere una più approfondita analisi circa la sua (dell'impresa fornitrice) struttura organizzativa, poiché sprovvista dei poteri e degli strumenti di indagine riconosciuti all'Amministrazione finanziaria).
Tutto ciò premesso, ed analizzate le prove indicate e fornite dalla parte e quanto invece affermato dall'Ufficio, non può che accogliersi l'eccezione sollevata dalla parte sulla sua mancata partecipazione alla frode ai fini IVA. Il Ricorrente aveva effettuato i controlli a lui consentiti sul Registro delle Imprese- la cancellazione della società dei Nominativo_1 risulta successiva all'emissione delle fatture qui in contestazione- , in ragione della sua diligenza professionale, non disponendo di altri strumenti di indagine.
Tutto ciò premesso l'appello del sig. Ricorrente_1 va accolto. Quanto alle spese tenuto conto dello svolgersi della vicenda vanno dichiarate compensate e
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di entrambi i gradi compensate.
Milano 13 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UR TT AZ EN