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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 710 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno nucleo familiare”, e vertenteTRA
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Agropoli (SA), alla via Salvo D'Acquisto n. 21, presso lo studio dell'avv. Arianna Mazzone, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
( ) in Controparte_1 P.IVA_1 proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via Barberini, 47, per procura del notaio Dott. Controparte_3 in Roma, Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del 3/7/2014 in Persona_1 persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco CP_3
Pasut, in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015, Rep. 80974, Rogito 21569, per atti Dott. Notaio in Roma fax 0321088008, Persona_2
t.; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 21.01.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.05.2020 la ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1) dichiarare la ricorrente inabile al proficuo lavoro dalla data della proposizione della domanda ( 19.04.2017) e per l'effetto dichiarare che la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare quale vedova inabile, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, a decorrere dalla data della presentazione della domanda( 19.04.2017) o in subordine dalla data che riterrà giusta il CTU;
2) condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo..…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e CP_3 diritto gli avversi assunti, concludendo testualmente …” dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, nonché, se del caso, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza;
nel merito rigettare la domanda del ricorrente, per tutti i motivi sopra dedotti, con ogni conseguenza di legge…” La causa è stata istruita con CTU medico legale nella persona della Dott.ssa Per_3 ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata
[...] decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Orbene, il C.T.U. Dott.ssa nella relazione depositata ha accertato a Persona_3 carico dell'stante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato: “Soggetto inabile al lavoro proficuo” a far data da Novembre 2021...”. In particolare il nominato CTU ha espressamente evidenziato che: “All'esito di una visita ortopedica del 9.11.2021, effettuata come visita di controllo a seguito dell'evento traumatico verificatosi, viene certificato che: “la paziente non riesce a mantenere la statura eretta in maniera autonoma per lunghi tratti, deambula con zoppia e claudicatio e necessita dell'utilizzo di carrozzina pieghevole. Necessita inoltre di aiuto nei passaggi posturale e nel vestirsi.” E' dunque evidente, soprattutto alla luce del recente evento traumatico, che le patologie da cui la ricorrente è affetta evidenziano un netto aggravamento e giustificano senza dubbio “l'inabilità al lavoro proficuo” con diritto al riconoscimento del beneficio economico oggetto del ricorso a decorrere da Novembre 2021.” Ritiene codesto Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali. Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto da parte ricorrente. Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento. Le spese del presente giudizio vengono compensate attesa la data di decorrenza del beneficio richiesto indicato dal consulente tecnico. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico dell' quale parte maggiormente soccombente. CP_3
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 29.05.2020 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_3 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara parte ricorrente “Soggetto inabile al lavoro proficuo” a Parte_1 far data da Novembre 2021” e per l'effetto dichiara la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, di aver diritto alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare quale vedova inabile, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico della resistente le spese di C.T.U. liquidate CP_3 in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 21 gennaio 2025
IL GDL Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 710 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno nucleo familiare”, e vertenteTRA
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Agropoli (SA), alla via Salvo D'Acquisto n. 21, presso lo studio dell'avv. Arianna Mazzone, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
( ) in Controparte_1 P.IVA_1 proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via Barberini, 47, per procura del notaio Dott. Controparte_3 in Roma, Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del 3/7/2014 in Persona_1 persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco CP_3
Pasut, in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015, Rep. 80974, Rogito 21569, per atti Dott. Notaio in Roma fax 0321088008, Persona_2
t.; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 21.01.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.05.2020 la ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1) dichiarare la ricorrente inabile al proficuo lavoro dalla data della proposizione della domanda ( 19.04.2017) e per l'effetto dichiarare che la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare quale vedova inabile, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, a decorrere dalla data della presentazione della domanda( 19.04.2017) o in subordine dalla data che riterrà giusta il CTU;
2) condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo..…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e CP_3 diritto gli avversi assunti, concludendo testualmente …” dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, nonché, se del caso, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza;
nel merito rigettare la domanda del ricorrente, per tutti i motivi sopra dedotti, con ogni conseguenza di legge…” La causa è stata istruita con CTU medico legale nella persona della Dott.ssa Per_3 ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata
[...] decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Orbene, il C.T.U. Dott.ssa nella relazione depositata ha accertato a Persona_3 carico dell'stante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato: “Soggetto inabile al lavoro proficuo” a far data da Novembre 2021...”. In particolare il nominato CTU ha espressamente evidenziato che: “All'esito di una visita ortopedica del 9.11.2021, effettuata come visita di controllo a seguito dell'evento traumatico verificatosi, viene certificato che: “la paziente non riesce a mantenere la statura eretta in maniera autonoma per lunghi tratti, deambula con zoppia e claudicatio e necessita dell'utilizzo di carrozzina pieghevole. Necessita inoltre di aiuto nei passaggi posturale e nel vestirsi.” E' dunque evidente, soprattutto alla luce del recente evento traumatico, che le patologie da cui la ricorrente è affetta evidenziano un netto aggravamento e giustificano senza dubbio “l'inabilità al lavoro proficuo” con diritto al riconoscimento del beneficio economico oggetto del ricorso a decorrere da Novembre 2021.” Ritiene codesto Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali. Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto da parte ricorrente. Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento. Le spese del presente giudizio vengono compensate attesa la data di decorrenza del beneficio richiesto indicato dal consulente tecnico. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico dell' quale parte maggiormente soccombente. CP_3
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 29.05.2020 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_3 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara parte ricorrente “Soggetto inabile al lavoro proficuo” a Parte_1 far data da Novembre 2021” e per l'effetto dichiara la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, di aver diritto alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare quale vedova inabile, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico della resistente le spese di C.T.U. liquidate CP_3 in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 21 gennaio 2025
IL GDL Dott. Mario Miele
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