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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. MAZZONI MAURO, NI LUCIANO GIORGIO,
NI EO e NI OS, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Mistrali, 4, Parma;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ZIVERI FILIPPO e
ZIVERI MARCELLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE MARIOTTI 1 43100 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni
“pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa, occorrendo, l'integrazione del contraddittorio con l'INPS;
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del licenziamento e dell'esclusione per cui è causa;
Quanto all'esclusione dalla società: dichiarare il relativo provvedimento inefficace ed inoperante, siccome non comunicato nei modi stabiliti dallo Statuto sociale ovvero per ogni altra ragione meglio vista dal Giudice;
in subordine dichiararlo nullo o quantomeno invalido per l'insussistenza di valide ragioni dello stesso, ricostituendo il rapporto societario ad ogni effetto.
Quanto al licenziamento: dichiarare lo stesso nullo, inefficace o comunque invalido, applicando la tutela di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 (previo, occorrendo, l'accertamento, espressamente richiesto, dell'inesistenza di alcuna valida ragione di recesso) e, quindi, condannare a reintegrare in servizio la sig.ra ed a regolarizzare la sua posizione CP_1 Pt_1 previdenziale, nonché a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantele fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà della ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso.
In altra ipotesi: alla declaratoria di nullità o comunque invalidità del licenziamento facendo conseguire la condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente (ove del caso, in via risarcitoria) somma pari alle retribuzioni percipiende dal 18.6.2024 alla riammissione in servizio,
Pag. 2 di 12 con obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni stesse;
ove tanto non sia possibile, con condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
In subordine: assumere ogni altra minore determinazione del caso, derivante dall'invalidazione dell'esclusione e del licenziamento di cui si tratta
In ulteriore subordine: accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettantele ex CCNL Cooperative sociali pari a 30 giorni di retribuzione globale di fatto (ovvero nell'altra misura meglio vista dal Giudice), nonché della relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita CTU o meglio vista.
Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis del D.M.
n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
nel merito respingere integralmente, siccome improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio, le domande tutte proposte dalla ricorrente nei confronti della convenuta
Controparte_2
Col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% IVA e CPA».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare la nullità e l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro Controparte_1 in data 18.6.2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua
[...]
Pag. 3 di 12 reintegrazione in servizio e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento dell'inefficacia della delibera di esclusione dalla cooperativa e, per l'effetto, la ricostituzione del rapporto sociale.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità o illegittimità del licenziamento a motivo della mancata affissione sul posto di lavoro del codice disciplinare.
8. L'eccezione è infondata: in proposito, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non è necessaria, ai fini della validità del licenziamento, la previa affissione del codice disciplinare in presenza di violazione di norme di legge o comunque di doveri fondamentali del lavoratore (Cass. 19 agosto 2004, n. 16291; Cass. 20 marzo 2018, n. 6893).
9. Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo, la condotta contestata alla lavoratrice costituisce indubitabilmente una immediata e palese violazione del c.d.
“minimo etico” del comportamento civile da tenere sul luogo di lavoro, consistendo in un'inaccettabile aggressione verbale e fisica di un'ospite della struttura sottoposta alle sue cure.
10. Non si è quindi reso necessario disporre ulteriore attività istruttoria in merito all'allegazione di parte convenuta di avere comunque affisso il codice disciplinare presso la sede di lavoro della ricorrente.
Pag. 4 di 12 11. Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
12. La contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per cui è causa è del seguente tenore:
«In data 6 giugno u.s., Lei si trovava presso la Casa Residenza Anziani "San Leonardo", sita in Parma, via Ravenna n. 4, per lo svolgimento del turno di servizio M1D (dalle ore
5.45 alle ore 13.45) a Lei assegnato.
Alle ore 10.15 circa, Lei ha effettuato l'igiene della signora Ospite della Struttura, cui Pt_2 in precedenza era stato applicato un clisma e che, in conseguenza dell'intervento dei
Sanitari, aveva evacuato abbondantemente.
Per quanto riferito dall'Ospite, Lei, nel corso della manovra di igiene intima (e, nello specifico, nell'effettuare, come da procedura, la pulizia delle grandi labbra), avrebbe inserito nella vagina della signora le Sue dita, profferendo nel contempo frasi del Pt_2 seguente tenore: “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quanto tuo marito ti metteva il dito nella fica?"
Tale Suo comportamento appare gravemente lesivo della dignità della persona e, nello specifico, dell'Ospite della Casa Residenza Anziani "San Leonardo" affidata alle Sue cure.
Esso rappresenta, altresì, una gravissima violazione delle norme di legge e contrattuali che disciplinano il di Lei rapporto di lavoro e, insieme, una grave violazione dei principi e delle norme consacrati nel Regolamento interno e nello Statuto della scrivente
Cooperativa».
13. Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento.
14. Deve pertanto procedersi alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale per determinare se tale prova sia stata raggiunta.
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta dal 14.7.2023 al 14.7.2024. Pt_3
Non ricordo con certezza se la sig. soffrisse di un blocco intestinale nei giorni Pt_4 precedenti al 6.6.2024. Non ricordo se le fu somministrato un clisma.
Pag. 5 di 12 Confermo che il 6.6.2024 sono entrato nella stanza della sig. insieme alla ricorrente Pt_4 per provvedere alla sua igiene. La signora stava guardando la tv. Confermo che io sostenevo l'ospite mentre la ricorrente provvedeva alle operazioni di igiene.
Non ricordo se la signora avesse evacuato abbondantemente.
Posso dire che la sig. aveva avuto un atteggiamento brusco nei confronti Pt_1 dell'ospite: la aveva minacciata di non darle da mangiare e di non portarla in Francia. La sig. si è alterata e ha detto che lo diceva ai responsabili;
la sig. rispose che se Pt_4 Pt_1 anche lo diceva ai responsabili, questi non le avrebbero fatto niente.
Confermo che mentre stava pulendo la regione genitale della sig. la ricorrente le ha Pt_4 infilato un dito nella vagina. Confermo che la ricorrente ha pronunciato le parole “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando tuo marito ti metteva il dito nella fica”. L'ospite si arrabbiò e rispose che non doveva dire queste cose brutte, visto che suo marito la picchiava solo.
ADR io non avevo mai assistito a questo atteggiamento nella mia vita lavorativa: sono rimasto pietrificato lì per lì. Successivamente l'ho riferito alla coordinatrice sig. Per_1 che oggi ho visto chiamata a testimoniare come me.
ADR non ricordo che durante questo evento io fossi al telefono.
ADR per pulire la regione genitale è necessario inserire il dito nella vagina per pulire le grandi labbra, ma non in maniera così profonda come ho visto fare alla sig. . Pt_1
16. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro presso la convenuta dal 2007, attualmente sono coordinatrice della struttura
Centro . Ho questo ruolo dall'1.11.2023. Parte_5
Non ricordo se la sig. avesse sofferto di un blocco intestinale nei giorni antecedenti Pt_4 al 6.6.2024 o se le fosse stato somministrato un clisma.
Con riferimento all'evento del 6.6.2024, posso dire che alla fine del suo turno, l'OSS
è venuto da me a riferirmi che aveva praticato l'igiene della sig. Tes_1 Pt_4 insieme alla ricorrente. si occupava di fare l'”operatore pulito”, ossia usava il Tes_1 secchio e applica il pannolone pulito, mentre faceva l'”operatore sporco”, ossia Pt_1 puliva le feci e rimuoveva il pannolone sporco. Mi ha riferito che la sig. aveva Pt_4 evacuato abbondantemente e che, durante le manovre di igiene, la ricorrente aveva detto la frase “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando Tuo marito ti metteva il dito nella fica”, e che la sig. aveva risposto che Pt_4 prendeva solo botte da suo marito. mi aveva riferito che la ricorrente durante Tes_1
Pag. 6 di 12 l'igiene mentre diceva questa frase e mentre stava pulendo le feci aveva inserito un dito nella vagina della sig. in profondità. Pt_4
ADR dopo il colloquio con DI sono salita dalla sig. a chiederle come Pt_4 stesse;
lei mi ha detto che la ricorrente non la aveva trattata bene. Era agitata e mi ha parlato del ricordo negativo del rapporto con il marito che le era stato suscitato dall'evento. Mi ha confermato che la ricorrente aveva detto le espressioni che mi aveva riferito;
non ricordo se mi avesse anche detto dell'inserimento del dito nella Tes_1 vagina.
ADR la sig. aveva un catetere;
lo ricordo perché ogni tanto facevo il turno di Pt_4 emergenza da infermiera e avevo osservato che la sig. aveva piaghe da decubito Pt_4 nella regione sacrale».
17. La teste ha riferito quanto segue: Pt_4
«Confermo che il 6.6.2024 la ricorrente, mentre mi stavo pulendo, pronunciò le parole “ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito, ti piace? Ti piaceva quando tuo marito ti metteva il dito nella fica”. Poi mi non mi voleva dare da mangiare e mi diceva che se mi puliva lei mi avrebbe buttato tutta l'acqua addosso.
Confermo che durante la pulizia la ricorrente infilò le dita in profondità nella mia vagina.
Confermo che era presente un altro ragazzo, non ricordo come si chiama. Non ricordo se questa persona fosse al telefono.
Poi finita la pulizia la signora se ne è andata. Mi ha detto anche “tu sei una puttana”.
ADR confermo che avevo un catetere permanente.
ADR nego di avere chiesto di essere pulita dalla ricorrente il giorno successivo, avevo l'incubo di questa donna.
ADR il giorno dopo riferii questo evento alla responsabile.
ADR non ho presentato denunce-querele per questo fatto».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
Part «Lavoro presso la Casa Residenza Anziani San Leonardo. Sono
Confermo che la sig. è sovrappeso e pesa più di 100 kg, è allettata e indossava Pt_4 sempre un pannolone;
quando era ospite della struttura aveva un catetere permanente.
Non ricordo uno specifico episodio in cui io e la ricorrente siamo andati dalla sig. Pt_4 per la pulizia.
Pag. 7 di 12 Non so della vicenda della pulizia della sig. da parte della ricorrente e del sig. Pt_4
. Tes_1
Non so se la sig. soffra di disturbi psichiatrici. Pt_4
ADR la sig. era pulita a rotazione da tutti gli OSS;
preciso che all'epoca c'erano Pt_4
circa 15 OSS».
19. Dalle deposizioni testimoniali è emersa la conferma del fatto contestato alla ricorrente, ossia che, durante le operazioni di pulizia intima della sig. Pt_4 ospite della struttura, la lavoratrice abbia:
- infilato in profondità le dita nella vagina dell'ospite, in modo nettamente più invasivo di quanto necessario a espletare le operazioni di pulizia;
- rivolto all'ospite le seguenti frasi scurrili: «Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando Tuo marito ti metteva il dito nella fica».
20. Le circostanze sono state innanzitutto confermate dalla diretta interessata, la quale ha invero riferito anche di un ulteriore insulto che avrebbe ricevuto dalla ricorrente («Sei una puttana»); tale frase non può essere direttamente valutata ai fini del licenziamento, non essendo stata oggetto di contestazione disciplinare, ma fornisce senz'altro un riscontro al contegno del tutto irrispettoso tenuto nei confronti dell'ospite.
21. La difesa di parte ricorrente ha sollevato dubbi sull'attendibilità della testimonianza resa dalla sig. in ragione dei supposti disturbi psichici da cui Pt_4 la stessa sarebbe affetta. In merito, deve sottolinearsi che non sussiste alcuna prova agli atti della incapacità naturale della teste, essendo al contrario stato documentato dalla cooperativa che l'ospite era stata sottoposta, pochi giorni prima dei fatti per cui è causa, a un test cognitivo, riportando il positivo punteggio di 25/30 (doc. 3 convenuta).
22. In ogni caso, poi, la testimonianza di è stata pienamente riscontrata da Pt_4
quella dell'altra persona presente al momento dell'evento, ossia il collega
, che ha pure confermato la penetrazione digitale e la pronuncia delle Tes_1
Pag. 8 di 12 frasi sopra riportate. Si tratta di un avallo della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non essendo stato allegata né tantomeno provata l'esistenza di qualsivoglia ragione di astio o di animosità del teste nei confronti della ricorrente.
23. Ulteriore riscontro, seppure indiretto, si ha poi dalla testimonianza della coordinatrice della struttura la quale ha riferito che il fatto era stato Per_1 riportato dall'ospite negli stessi termini anche nell'immediatezza dell'evento.
24. La difesa della parte ricorrente ha altresì sostenuto che la dinamica descritta dai testi sarebbe inverosimile in ragione del fatto che la sig. aveva un catetere Pt_4 permanente: sul punto, ci si limita a osservare che il catetere è inserito nell'uretra e che pertanto non impedisce la penetrazione della vagina.
25. Devono quindi ritenersi accertati i fatti storici addebitati esposti nella contestazione disciplinare.
26. In merito all'idoneità degli stessi a integrare la giusta causa di licenziamento, non si ritiene necessario spendere troppe parole: si tratta di condotte di patente e preclara violazione dei più basilari principi di rispetto e dignità che devono certamente essere osservati nel rapporto con l'utenza, specie se si considera la particolare vulnerabilità e fragilità degli anziani ospiti di una struttura di cura e accoglienza.
27. Non è revocabile in dubbio che il gesto e le parole rivolte dalla ricorrente all'ospite, per la loro cruda e brutale volgarità, costituiscano «gravi comportamenti lesivi della dignità della persona», che, ai sensi dell'art. 42 del
CCNL Cooperative Sociali, applicato al rapporto de quo, giustificano la sanzione espulsiva;
e ciò a prescindere dalla questione se nella fattispecie siano o meno integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 609 bis c.p.
(valutazione che, all'evidenza, esula dai fini del presente giudizio e che in ogni caso non compete allo scrivente giudice).
28. Non è irrilevante osservare anche che il richiamo alle pratiche sessuali praticate dal marito, già osceno e inappropriato di per sé, ha il potenziale di essere particolarmente traumatico per una paziente che sia stata vittima di una relazione
Pag. 9 di 12 coniugale abusiva, come è proprio il caso della sig. sulla base di quanto Pt_4 riferito dalla stessa.
29. Le condotte della ricorrente, ponendosi in aperta negazione dei canoni di professionalità, attenzione e gentilezza che devono supportare il rapporto di cura tra operatore sanitario e paziente, sono di tale gravità da incrinare irrimediabilmente la imprescindibile relazione fiduciaria tra datore e prestatore di lavoro, risultando quindi legittimo il provvedimento del recesso datoriale per giusta causa.
30. È altresì infondata la domanda di accertamento dell'invalidità della delibera di esclusione dalla cooperativa per omessa comunicazione della delibera stessa alla lavoratrice, in supposta violazione dell'art. 15 co. 1 dello Statuto sociale;
domanda che viene esaminata in questa sede, contestualmente a quella di impugnazione del licenziamento, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 441 ter c.p.c.
31. Non è infatti imposto da alcuna norma che sia trasmesso al socio lavoratore il testo originale o la copia della delibera di esclusione in quanto tale, essendo invece necessario e sufficiente che sia comunicata al socio l'avvenuta adozione del provvedimento espulsivo.
32. Nel caso di specie, la comunicazione è stata compiutamente effettuata nell'ambito della lettera di licenziamento, ove si legge testualmente (doc. 8 convenuta):
«Nel contempo le comunichiamo, altresì, che in pari data, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha conseguentemente deliberato la Sua esclusione da Socia di CP_1 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa».
[...]
33. Non è contestato ed è comunque documentale (doc. 9 convenuta) che la lettera sia stata regolarmente inviata e ricevuta dalla ricorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, come richiesto dalla disposizione statutaria sopra richiamata.
34. La lavoratrice è stata quindi adeguatamente informata dell'avvenuta esclusione e delle sue ragioni, che sono identificate nelle stesse che hanno giustificato il licenziamento.
Pag. 10 di 12 35. Ciò rende inconferente la giurisprudenza di merito citata da parte ricorrente, che si riferisce al diverso caso in cui il licenziamento sia stato basato esclusivamente, come consentito dall'art. 5 co. 2 l. 142/2001, sulla precedente adozione di un provvedimento sociale di esclusione del socio lavoratore: ne consegue che, qualora non siano comunicate le ragioni della delibera di esclusione, deve valutarsi autonomamente se sussistano le cause che giustificherebbero il licenziamento anche nell'ambito di ordinari rapporti di lavoro non inseriti nel contesto di una cooperativa sociale (cfr. App. Milano 17 settembre 2021, n.
1018).
36. Se invece, come nel caso di specie, lo stesso fatto storico è addotto tanto come giusta causa di licenziamento quanto come motivo di esclusione del socio, la comunicazione al socio lavoratore di entrambi i provvedimenti in un unico atto non comporta alcuna lesione del diritto di difesa di quest'ultimo.
37. Né possono ritenersi sussistenti dubbi sul fatto che le condotte contestate alla ricorrente, di cui si è già rimarcata l'idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, rappresentino altresì «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico» e giustifichino quindi la sua esclusione ai sensi dell'art. 2533, co. 1,
n. 2) c.c.
38.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
39. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
Pag. 11 di 12 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/10/2025
Il giudice
Matteo NN MO
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. MAZZONI MAURO, NI LUCIANO GIORGIO,
NI EO e NI OS, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Mistrali, 4, Parma;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ZIVERI FILIPPO e
ZIVERI MARCELLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE MARIOTTI 1 43100 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni
“pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa, occorrendo, l'integrazione del contraddittorio con l'INPS;
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del licenziamento e dell'esclusione per cui è causa;
Quanto all'esclusione dalla società: dichiarare il relativo provvedimento inefficace ed inoperante, siccome non comunicato nei modi stabiliti dallo Statuto sociale ovvero per ogni altra ragione meglio vista dal Giudice;
in subordine dichiararlo nullo o quantomeno invalido per l'insussistenza di valide ragioni dello stesso, ricostituendo il rapporto societario ad ogni effetto.
Quanto al licenziamento: dichiarare lo stesso nullo, inefficace o comunque invalido, applicando la tutela di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 (previo, occorrendo, l'accertamento, espressamente richiesto, dell'inesistenza di alcuna valida ragione di recesso) e, quindi, condannare a reintegrare in servizio la sig.ra ed a regolarizzare la sua posizione CP_1 Pt_1 previdenziale, nonché a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantele fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà della ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso.
In altra ipotesi: alla declaratoria di nullità o comunque invalidità del licenziamento facendo conseguire la condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente (ove del caso, in via risarcitoria) somma pari alle retribuzioni percipiende dal 18.6.2024 alla riammissione in servizio,
Pag. 2 di 12 con obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni stesse;
ove tanto non sia possibile, con condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
In subordine: assumere ogni altra minore determinazione del caso, derivante dall'invalidazione dell'esclusione e del licenziamento di cui si tratta
In ulteriore subordine: accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettantele ex CCNL Cooperative sociali pari a 30 giorni di retribuzione globale di fatto (ovvero nell'altra misura meglio vista dal Giudice), nonché della relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita CTU o meglio vista.
Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis del D.M.
n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
nel merito respingere integralmente, siccome improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio, le domande tutte proposte dalla ricorrente nei confronti della convenuta
Controparte_2
Col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% IVA e CPA».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare la nullità e l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro Controparte_1 in data 18.6.2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua
[...]
Pag. 3 di 12 reintegrazione in servizio e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento dell'inefficacia della delibera di esclusione dalla cooperativa e, per l'effetto, la ricostituzione del rapporto sociale.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità o illegittimità del licenziamento a motivo della mancata affissione sul posto di lavoro del codice disciplinare.
8. L'eccezione è infondata: in proposito, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non è necessaria, ai fini della validità del licenziamento, la previa affissione del codice disciplinare in presenza di violazione di norme di legge o comunque di doveri fondamentali del lavoratore (Cass. 19 agosto 2004, n. 16291; Cass. 20 marzo 2018, n. 6893).
9. Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo, la condotta contestata alla lavoratrice costituisce indubitabilmente una immediata e palese violazione del c.d.
“minimo etico” del comportamento civile da tenere sul luogo di lavoro, consistendo in un'inaccettabile aggressione verbale e fisica di un'ospite della struttura sottoposta alle sue cure.
10. Non si è quindi reso necessario disporre ulteriore attività istruttoria in merito all'allegazione di parte convenuta di avere comunque affisso il codice disciplinare presso la sede di lavoro della ricorrente.
Pag. 4 di 12 11. Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
12. La contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per cui è causa è del seguente tenore:
«In data 6 giugno u.s., Lei si trovava presso la Casa Residenza Anziani "San Leonardo", sita in Parma, via Ravenna n. 4, per lo svolgimento del turno di servizio M1D (dalle ore
5.45 alle ore 13.45) a Lei assegnato.
Alle ore 10.15 circa, Lei ha effettuato l'igiene della signora Ospite della Struttura, cui Pt_2 in precedenza era stato applicato un clisma e che, in conseguenza dell'intervento dei
Sanitari, aveva evacuato abbondantemente.
Per quanto riferito dall'Ospite, Lei, nel corso della manovra di igiene intima (e, nello specifico, nell'effettuare, come da procedura, la pulizia delle grandi labbra), avrebbe inserito nella vagina della signora le Sue dita, profferendo nel contempo frasi del Pt_2 seguente tenore: “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quanto tuo marito ti metteva il dito nella fica?"
Tale Suo comportamento appare gravemente lesivo della dignità della persona e, nello specifico, dell'Ospite della Casa Residenza Anziani "San Leonardo" affidata alle Sue cure.
Esso rappresenta, altresì, una gravissima violazione delle norme di legge e contrattuali che disciplinano il di Lei rapporto di lavoro e, insieme, una grave violazione dei principi e delle norme consacrati nel Regolamento interno e nello Statuto della scrivente
Cooperativa».
13. Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento.
14. Deve pertanto procedersi alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale per determinare se tale prova sia stata raggiunta.
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta dal 14.7.2023 al 14.7.2024. Pt_3
Non ricordo con certezza se la sig. soffrisse di un blocco intestinale nei giorni Pt_4 precedenti al 6.6.2024. Non ricordo se le fu somministrato un clisma.
Pag. 5 di 12 Confermo che il 6.6.2024 sono entrato nella stanza della sig. insieme alla ricorrente Pt_4 per provvedere alla sua igiene. La signora stava guardando la tv. Confermo che io sostenevo l'ospite mentre la ricorrente provvedeva alle operazioni di igiene.
Non ricordo se la signora avesse evacuato abbondantemente.
Posso dire che la sig. aveva avuto un atteggiamento brusco nei confronti Pt_1 dell'ospite: la aveva minacciata di non darle da mangiare e di non portarla in Francia. La sig. si è alterata e ha detto che lo diceva ai responsabili;
la sig. rispose che se Pt_4 Pt_1 anche lo diceva ai responsabili, questi non le avrebbero fatto niente.
Confermo che mentre stava pulendo la regione genitale della sig. la ricorrente le ha Pt_4 infilato un dito nella vagina. Confermo che la ricorrente ha pronunciato le parole “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando tuo marito ti metteva il dito nella fica”. L'ospite si arrabbiò e rispose che non doveva dire queste cose brutte, visto che suo marito la picchiava solo.
ADR io non avevo mai assistito a questo atteggiamento nella mia vita lavorativa: sono rimasto pietrificato lì per lì. Successivamente l'ho riferito alla coordinatrice sig. Per_1 che oggi ho visto chiamata a testimoniare come me.
ADR non ricordo che durante questo evento io fossi al telefono.
ADR per pulire la regione genitale è necessario inserire il dito nella vagina per pulire le grandi labbra, ma non in maniera così profonda come ho visto fare alla sig. . Pt_1
16. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro presso la convenuta dal 2007, attualmente sono coordinatrice della struttura
Centro . Ho questo ruolo dall'1.11.2023. Parte_5
Non ricordo se la sig. avesse sofferto di un blocco intestinale nei giorni antecedenti Pt_4 al 6.6.2024 o se le fosse stato somministrato un clisma.
Con riferimento all'evento del 6.6.2024, posso dire che alla fine del suo turno, l'OSS
è venuto da me a riferirmi che aveva praticato l'igiene della sig. Tes_1 Pt_4 insieme alla ricorrente. si occupava di fare l'”operatore pulito”, ossia usava il Tes_1 secchio e applica il pannolone pulito, mentre faceva l'”operatore sporco”, ossia Pt_1 puliva le feci e rimuoveva il pannolone sporco. Mi ha riferito che la sig. aveva Pt_4 evacuato abbondantemente e che, durante le manovre di igiene, la ricorrente aveva detto la frase “Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando Tuo marito ti metteva il dito nella fica”, e che la sig. aveva risposto che Pt_4 prendeva solo botte da suo marito. mi aveva riferito che la ricorrente durante Tes_1
Pag. 6 di 12 l'igiene mentre diceva questa frase e mentre stava pulendo le feci aveva inserito un dito nella vagina della sig. in profondità. Pt_4
ADR dopo il colloquio con DI sono salita dalla sig. a chiederle come Pt_4 stesse;
lei mi ha detto che la ricorrente non la aveva trattata bene. Era agitata e mi ha parlato del ricordo negativo del rapporto con il marito che le era stato suscitato dall'evento. Mi ha confermato che la ricorrente aveva detto le espressioni che mi aveva riferito;
non ricordo se mi avesse anche detto dell'inserimento del dito nella Tes_1 vagina.
ADR la sig. aveva un catetere;
lo ricordo perché ogni tanto facevo il turno di Pt_4 emergenza da infermiera e avevo osservato che la sig. aveva piaghe da decubito Pt_4 nella regione sacrale».
17. La teste ha riferito quanto segue: Pt_4
«Confermo che il 6.6.2024 la ricorrente, mentre mi stavo pulendo, pronunciò le parole “ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito, ti piace? Ti piaceva quando tuo marito ti metteva il dito nella fica”. Poi mi non mi voleva dare da mangiare e mi diceva che se mi puliva lei mi avrebbe buttato tutta l'acqua addosso.
Confermo che durante la pulizia la ricorrente infilò le dita in profondità nella mia vagina.
Confermo che era presente un altro ragazzo, non ricordo come si chiama. Non ricordo se questa persona fosse al telefono.
Poi finita la pulizia la signora se ne è andata. Mi ha detto anche “tu sei una puttana”.
ADR confermo che avevo un catetere permanente.
ADR nego di avere chiesto di essere pulita dalla ricorrente il giorno successivo, avevo l'incubo di questa donna.
ADR il giorno dopo riferii questo evento alla responsabile.
ADR non ho presentato denunce-querele per questo fatto».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
Part «Lavoro presso la Casa Residenza Anziani San Leonardo. Sono
Confermo che la sig. è sovrappeso e pesa più di 100 kg, è allettata e indossava Pt_4 sempre un pannolone;
quando era ospite della struttura aveva un catetere permanente.
Non ricordo uno specifico episodio in cui io e la ricorrente siamo andati dalla sig. Pt_4 per la pulizia.
Pag. 7 di 12 Non so della vicenda della pulizia della sig. da parte della ricorrente e del sig. Pt_4
. Tes_1
Non so se la sig. soffra di disturbi psichiatrici. Pt_4
ADR la sig. era pulita a rotazione da tutti gli OSS;
preciso che all'epoca c'erano Pt_4
circa 15 OSS».
19. Dalle deposizioni testimoniali è emersa la conferma del fatto contestato alla ricorrente, ossia che, durante le operazioni di pulizia intima della sig. Pt_4 ospite della struttura, la lavoratrice abbia:
- infilato in profondità le dita nella vagina dell'ospite, in modo nettamente più invasivo di quanto necessario a espletare le operazioni di pulizia;
- rivolto all'ospite le seguenti frasi scurrili: «Ti devo pulire la fica, questo è come il cazzo di tuo marito. Ti piace? Ti piaceva quando Tuo marito ti metteva il dito nella fica».
20. Le circostanze sono state innanzitutto confermate dalla diretta interessata, la quale ha invero riferito anche di un ulteriore insulto che avrebbe ricevuto dalla ricorrente («Sei una puttana»); tale frase non può essere direttamente valutata ai fini del licenziamento, non essendo stata oggetto di contestazione disciplinare, ma fornisce senz'altro un riscontro al contegno del tutto irrispettoso tenuto nei confronti dell'ospite.
21. La difesa di parte ricorrente ha sollevato dubbi sull'attendibilità della testimonianza resa dalla sig. in ragione dei supposti disturbi psichici da cui Pt_4 la stessa sarebbe affetta. In merito, deve sottolinearsi che non sussiste alcuna prova agli atti della incapacità naturale della teste, essendo al contrario stato documentato dalla cooperativa che l'ospite era stata sottoposta, pochi giorni prima dei fatti per cui è causa, a un test cognitivo, riportando il positivo punteggio di 25/30 (doc. 3 convenuta).
22. In ogni caso, poi, la testimonianza di è stata pienamente riscontrata da Pt_4
quella dell'altra persona presente al momento dell'evento, ossia il collega
, che ha pure confermato la penetrazione digitale e la pronuncia delle Tes_1
Pag. 8 di 12 frasi sopra riportate. Si tratta di un avallo della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non essendo stato allegata né tantomeno provata l'esistenza di qualsivoglia ragione di astio o di animosità del teste nei confronti della ricorrente.
23. Ulteriore riscontro, seppure indiretto, si ha poi dalla testimonianza della coordinatrice della struttura la quale ha riferito che il fatto era stato Per_1 riportato dall'ospite negli stessi termini anche nell'immediatezza dell'evento.
24. La difesa della parte ricorrente ha altresì sostenuto che la dinamica descritta dai testi sarebbe inverosimile in ragione del fatto che la sig. aveva un catetere Pt_4 permanente: sul punto, ci si limita a osservare che il catetere è inserito nell'uretra e che pertanto non impedisce la penetrazione della vagina.
25. Devono quindi ritenersi accertati i fatti storici addebitati esposti nella contestazione disciplinare.
26. In merito all'idoneità degli stessi a integrare la giusta causa di licenziamento, non si ritiene necessario spendere troppe parole: si tratta di condotte di patente e preclara violazione dei più basilari principi di rispetto e dignità che devono certamente essere osservati nel rapporto con l'utenza, specie se si considera la particolare vulnerabilità e fragilità degli anziani ospiti di una struttura di cura e accoglienza.
27. Non è revocabile in dubbio che il gesto e le parole rivolte dalla ricorrente all'ospite, per la loro cruda e brutale volgarità, costituiscano «gravi comportamenti lesivi della dignità della persona», che, ai sensi dell'art. 42 del
CCNL Cooperative Sociali, applicato al rapporto de quo, giustificano la sanzione espulsiva;
e ciò a prescindere dalla questione se nella fattispecie siano o meno integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 609 bis c.p.
(valutazione che, all'evidenza, esula dai fini del presente giudizio e che in ogni caso non compete allo scrivente giudice).
28. Non è irrilevante osservare anche che il richiamo alle pratiche sessuali praticate dal marito, già osceno e inappropriato di per sé, ha il potenziale di essere particolarmente traumatico per una paziente che sia stata vittima di una relazione
Pag. 9 di 12 coniugale abusiva, come è proprio il caso della sig. sulla base di quanto Pt_4 riferito dalla stessa.
29. Le condotte della ricorrente, ponendosi in aperta negazione dei canoni di professionalità, attenzione e gentilezza che devono supportare il rapporto di cura tra operatore sanitario e paziente, sono di tale gravità da incrinare irrimediabilmente la imprescindibile relazione fiduciaria tra datore e prestatore di lavoro, risultando quindi legittimo il provvedimento del recesso datoriale per giusta causa.
30. È altresì infondata la domanda di accertamento dell'invalidità della delibera di esclusione dalla cooperativa per omessa comunicazione della delibera stessa alla lavoratrice, in supposta violazione dell'art. 15 co. 1 dello Statuto sociale;
domanda che viene esaminata in questa sede, contestualmente a quella di impugnazione del licenziamento, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 441 ter c.p.c.
31. Non è infatti imposto da alcuna norma che sia trasmesso al socio lavoratore il testo originale o la copia della delibera di esclusione in quanto tale, essendo invece necessario e sufficiente che sia comunicata al socio l'avvenuta adozione del provvedimento espulsivo.
32. Nel caso di specie, la comunicazione è stata compiutamente effettuata nell'ambito della lettera di licenziamento, ove si legge testualmente (doc. 8 convenuta):
«Nel contempo le comunichiamo, altresì, che in pari data, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha conseguentemente deliberato la Sua esclusione da Socia di CP_1 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa».
[...]
33. Non è contestato ed è comunque documentale (doc. 9 convenuta) che la lettera sia stata regolarmente inviata e ricevuta dalla ricorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, come richiesto dalla disposizione statutaria sopra richiamata.
34. La lavoratrice è stata quindi adeguatamente informata dell'avvenuta esclusione e delle sue ragioni, che sono identificate nelle stesse che hanno giustificato il licenziamento.
Pag. 10 di 12 35. Ciò rende inconferente la giurisprudenza di merito citata da parte ricorrente, che si riferisce al diverso caso in cui il licenziamento sia stato basato esclusivamente, come consentito dall'art. 5 co. 2 l. 142/2001, sulla precedente adozione di un provvedimento sociale di esclusione del socio lavoratore: ne consegue che, qualora non siano comunicate le ragioni della delibera di esclusione, deve valutarsi autonomamente se sussistano le cause che giustificherebbero il licenziamento anche nell'ambito di ordinari rapporti di lavoro non inseriti nel contesto di una cooperativa sociale (cfr. App. Milano 17 settembre 2021, n.
1018).
36. Se invece, come nel caso di specie, lo stesso fatto storico è addotto tanto come giusta causa di licenziamento quanto come motivo di esclusione del socio, la comunicazione al socio lavoratore di entrambi i provvedimenti in un unico atto non comporta alcuna lesione del diritto di difesa di quest'ultimo.
37. Né possono ritenersi sussistenti dubbi sul fatto che le condotte contestate alla ricorrente, di cui si è già rimarcata l'idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, rappresentino altresì «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico» e giustifichino quindi la sua esclusione ai sensi dell'art. 2533, co. 1,
n. 2) c.c.
38.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
39. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
Pag. 11 di 12 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/10/2025
Il giudice
Matteo NN MO
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