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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa CA OL - Presidente -
- dr. LO CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Onoraria di Pace Maila Casale, in data 9/10 aprile 2019 e contraddistinta dal n. 659/2019, iscritto al n. 4962/2019 del ruolo generale degli affari con- tenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 1° luglio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Milano, alla Via Alberico Parte_1 P.IVA_1
Albricci n. 10, costituitasi per mezzo del dr. nato a [...] il [...] Controparte_1
(codice fiscale non indicato), che la rappresenta in forza della procura conferitagli con scrittura privata autenticata dalla dr.ssa , Notaio in Monza, il 23 novembre 2016, n. rep. Persona_1
26831, n. racc. 12025, e tecnicamente rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe De
VE (codice fiscale , RE RA (codice fiscale C.F._1
e RI AU IP (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellante -
E il (codice fiscale , con sede in AG PI (AV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Roma n. 19, costituitosi in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv.
TE Di Capua, e rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Santis (codice fiscale
- appellato - C.F._4
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. 2i . Pag. 1 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 19 ottobre 2016, la conveniva in Parte_1
giudizio il innanzi al Tribunale di Avellino esponendo, in sintesi: Controparte_2
1) che, con un contratto (n. rep. 2412) concluso il 14 giugno 2001, il predetto Comune aveva affidato in concessione esclusiva alla Erogasud S.p.A., per la durata di 12 anni a decorrere dal 1° giugno 2001, la distribuzione di gas metano per mezzo della rete urbana comunale;
2) che, il 18 ottobre 2001, la Erogasud S.p.A. s'era fusa nella Enel Distribuzione Gas
S.p.A.;
3) che, durante la concessione, in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 23 maggio
2000, n. 164, le società che svolgevano l'attività di distribuzione del gas naturale avevano do- vuto separare da tale attività e dismettere l'attività di vendita del gas naturale, che, a partire dal
1° gennaio 2003, era stata liberalizzata;
4) che, il 16 dicembre 2004, la Enel Distribuzione Gas S.p.A. era stata incorporata dalla che, ridenominata il 10 marzo 2014, era stata, il 16 Controparte_3 Parte_1
dicembre 2014, incorporata nella F2i Reti Italia Gas S.R.L., la quale era stata contestualmente trasformata in una società a responsabilità limitata denominata Parte_1
5) che, con lo spirare del 31 maggio 2013, la predetta concessione era giunta alla sua naturale scadenza;
6) che, né prima, né dopo, tale scadenza, il Comune di aveva provveduto CP_2
ad indire una gara per un nuovo affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, sebbene fosse obbligato a farlo in forza di quanto previsto dall'art. 4 del suddetto contratto e dal settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 164/2000;
7) che pertanto, in ossequio a quanto imposto dallo stesso settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 164/2000, essa aveva proseguito nella gestione del servizio affidatole in concessione, limitatamente all'ordinaria amministrazione;
8) che tuttavia ciò era avvenuto in osservanza di un preciso obbligo legale e non già di una proroga legale della concessione scaduta, sicché essa non poteva essere più considerata obbligata a corrispondere al il canone di concessione previsto dall'art. Controparte_2
6 del suddetto contratto, non più efficace dal 1° giugno 2013;
9) che, in subordine, tale canone doveva essere ridotto in misura tale da ricondurlo ad
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. c. Comune Pag. 2 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
equità, tenuto conto dell'alterazione in suo danno dell'equilibrio contrattuale causata dalla mo- difica dei presupposti sulla base dei quali detto canone era stato pattuito.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di voler:
«- nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e infondatezza del diritto del a percepire, nel periodo di prosecuzione obbligata nella ge- Controparte_2
stione del servizio ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e sino al nuovo affidamento, il canone concessorio di cui all'art. 6 del previgente contratto di concessione rep. n. 2412 del
14.6.2001, giunto a naturale scadenza;
- per gli effetti in via principale, accertare e dichiarare la non debenza delle somme già versate dalla Società a far data dall'1.6.2013 e di quelle che la stessa, su richiesta del mede- simo Comune, dovesse essere medio tempore essere costretta a versare a titolo di canone con- cessorio con conseguente condanna dell'Ente locale alla restituzione di quanto incamerato ol- tre interessi di legge;
- nel merito in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla percezione di un canone di concessione, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inferiore entità del credito per le ragioni esposte in narrativa condan- nando, per gli effetti, l'Ente locale alla restituzione delle somme che, anche in tale caso, doves- sero risultare versate in eccedenza a far data dalla scadenza della concessione».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 9 gennaio 2017, il contestava Controparte_2
la fondatezza delle avverse domande, delle quali chiedeva pertanto il rigetto, e, in via riconven- zionale, chiedeva la condanna della società attrice a pagargli la somma di 60.780,02 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, quale parte variabile relativa all'anno 2016 e quella di 35.963,10
€ quale parte fissa relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 del canone di concessione previsto dal suddetto contratto o la diversa e maggior somma che fosse stato accertato in corso di causa ad esso dovuta a tale titolo, compresa quella nel frattempo maturata, facendo, tra l'altro, pre- sente che la norma di interpretazione autentica dell'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000 introdotta dall'art. 1, co. 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aveva chiarito che, durante il periodo dell'obbligatoria prosecuzione dell'attività di gestione del servizio di distribuzione del gas natu- rale «il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto».
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. 2i . Comune di Pag. 3 di 14 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.3. Proprio in considerazione di questa norma e giudicando infondate le eccezioni sol- levate invocandone la contrarietà alla Costituzione e al diritto comunitario dalla società attrice nel prosieguo del processo di primo grado, il Tribunale di Avellino, con la sua sentenza n.
659/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, rigettava le domande della società attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale del e, per l'effetto, condannava la società Controparte_2
attrice a pagare al la complessiva somma di 88.863,10 €, «oltre IVA e interessi ex D. CP_2
lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo», compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese processuali, essendo la suddetta norma di interpretazione autentica intervenuta in corso di causa.
I.2.1. Con una citazione notificata al l'11 novembre 2019, la Controparte_2
ppellava quindi tempestivamente (posto che il 10 novembre 2019 cadeva di Parte_3
domenica) a questa Corte per ottenere, per le ragioni di cui si dirà appresso, che, in riforma della sentenza appellata le proprie domande fossero accolte chiedendole, precisamente, di voler:
«- in via pregiudiziale, accertare il contrasto tra l'art. 1, comma 453, della legge n.
232/2016, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con
l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea e dei principi di cui alla direttiva n. 73/2009 (in particolare, art. 3, par. 1) e per l'effetto, disapplicare la norma interna onde consentire la piena
e uniforme applicazione del diritto comunitario;
qualora invece codesta Ecc.ma Corte non in- tendesse accogliere l'interpretazione fornita procedendo alla disapplicazione della norma in questione, vista la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio, voglia, previa sospensione dello stesso, rimettere in via pregiudiziale in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione de qua alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei termini indicati nel primo punto del presente atto;
- ancora in via pregiudiziale, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 453, della legge n. 232/2016 in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costitu- zione, in considerazione degli elementi di fondatezza indicati e vista la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio;
- nel merito revocare e/o annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge per i gravi e fondati motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede, ed in particolare:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del preteso
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
diritto dell'ente locale a percepire nel periodo di prosecuzione obbligata nella gestione ordinaria del servizio ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e sino al nuovo affidamento il ca- none concessorio pattuito nel previgente contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas, giunto a naturale scadenza, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate, oltre a quelle che nelle more la Società dovesse essere costretta a versare a tale titolo;
- in via subordinata e nella ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla percezione di un canone di concessione anche nella fase di prosecuzione obbligata nella gestione del ser- vizio, accertare e dichiarare l'inferiore entità del credito sotteso nella misura ritenuta di giustizia secondo quanto accertato in corso di causa e/o nella misura di cui all'art. 46 bis, comma 4, del
d.l. n. 159/2007 e/o dall'art. 8 del D.M. n. 226/2011;
- in via di ulteriore estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover confermare le statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata, riconoscere l'ap- plicabilità degli interessi a tasso legale a fronte dei ritardati pagamenti che si dovessero ritenere dovuti al con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla restituzione e/o compen- CP_2
sazione delle somme già versate a tale titolo.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio».
I.2.2. Il , dal suo canto, costituendosi nel processo d'appello, Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione e dunque la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Le questioni sollevate dalla società appellante contestando la conformità al di- ritto comunitario (o, se si preferisce, unionale) e alla Costituzione italiana dell'art. 1, co. 453, della legge 232/2016 sono in definitiva le stesse affrontate e condivisibilmente risolte in senso sfavorevole a detta società da diverse sentenze della Corte di Cassazione (tra cui le nn.
14351/2023, 21921/2023, 22260/2023, 2345/2024 e 2352/2024), che, sulla scia di quanto af- fermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021, hanno, in sintesi, «escluso che la scelta del legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
453, della l. n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità del pagamento del canone di
P N. 4962/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurounitari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assi- curando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal contratto, garan- tendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagire tanto all'inerzia dell'ammi- nistrazione nel provvedere all'indizione delle gare, quanto per neutralizzare, sotto forma di risar- cimento del danno derivante da tale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conse- guenti alla mancata attualizzazione delle condizioni del rapporto contrattuale» (così la mas- sima ufficiale di Cass. 2345/2024).
In relazione alle suddette questioni, la Corte di Cassazione ha infatti, per quel che qui rileva, affermato quanto segue:
«La Consulta, con la citata sentenza n. 239 del 9.11.2021 […], ha dichiarato inammissi- bile la questione di legittimità costituzionale, che era stata proposta, al pari di quella prospettata dalla parte ricorrente, senza considerare gli strumenti di tutela che l'ordinamento appresta in favore del concessionario nel caso di specie. La pretesa di negare allo ius superveniens valore di norma di interpretazione autentica […] è smentita dalla condivisibile ricostruzione del quadro normativo effettuata dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, da intendersi per brevità integralmente richiamata […].
[…] La Corte Costituzionale ha, innanzitutto, rilevato che la disposizione interpretativa di cui alla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 453, in tal senso, si è allineata al parere dell'
[...]
indipendente, pur riconoscendo che dalla descritta ricostruzione normativa emergesse CP_4
senz'altro un'anomalia nell'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribu- zione del gas, con un percorso di riforma ancora non attuato a più di quindici anni dalla sua en- trata in vigore e a dieci dall'adozione dei provvedimenti attuativi. Operata tale premessa, la
Corte ha proceduto allo scrutinio di costituzionalità del predetto art. 1, comma 453, della legge
n. 232 del 2016, limitato secondo consolidata giurisprudenza alle sole questioni oggetto dell'or- dinanza di rimessione, che ipotizzava unicamente violazione dei limiti costituzionali alla retroat- tività della legge, oltre che del principio di buon andamento dell'amministrazione […]. Sono, dunque, rimaste estranee al perimetro della decisione della Corte le censure (sollevate anche nel presente giudizio) di contrasto della disposizione impugnata con le norme poste a tutela
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della libertà d'impresa dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dalla Carta dei di- ritti fondamentali dell'Unione Europea oltre che dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché di lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, garantiti, sia dal diritto euro- peo - in particolare in virtù dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea - sia dagli artt. 3 e 41 Cost..
In particolare la Corte Costituzionale, sia pur al fine di motivare la dichiarazione di inammissibi- lità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, non ha escluso che la proroga ex lege, risultante dal combinato disposto dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del
2016 e dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 264 del 2000, ricorrendo determinate circostanze, potesse effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali, ma ha constatato che «per ovviare a tali possibili conseguenze negative l'ordinamento prevede appositi strumenti, generali e specifici». La Consulta, a tale proposito, si è riferita ai «poteri so- stitutivi, già previsti dal D. Lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, e successivamente riformulati dal D.L. n. 159 del 2007, art. 46-bis», nonché ai «rimedi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ex artt.
30 e 31», da utilizzare avverso il silenzio e l'inerzia della pubblica amministrazione e suscettibili di portare anche a una condanna della stessa e al risarcimento del danno patito dal concessio- nario, non escludendo che sia proprio in tale sede che debba trovare tutela la pretesa del con- cessionario.
La Corte costituzionale ha inoltre osservato: (a) che le concessioni per la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi, definite dal d.lgs. 18.4.2016, n. 50, art. 3, comma
1, lett. vv), (Codice dei contratti pubblici) come contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura
e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, disciplinate nello specifico ai successivi artt. da 164 a 178; (b) che in base all'art. 165, comma 1, cod. contratti pubblici, pur trasferen- dosi in capo al concessionario il rischio operativo, deve pur sempre essere salvaguardato l'e- quilibrio economico-finanziario nel rapporto regolato dalla concessione (ossia la contempora- nea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria); (c) che a tal fine, il comma 6 del citato art.165 prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al con- cessionario incidenti sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua re- visione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
(d) che la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle
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condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto;
(e) che in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal con- tratto. Di conseguenza, la proroga del rapporto limitatamente all'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'obbligazione di pagamento del canone concessorio previsto dal contratto, non esclude la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compati- bilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affi- damento, che resterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui al d.lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, avuto riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano econo- mico finanziario di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici.
[…] In altri termini e in definitiva, si può giungere alla conclusione, sulla traccia delle con- siderazioni espresse dal Giudice delle leggi, che l'ordinamento non solo contempla già un rime- dio per consentire, alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas, di rinegoziarne le condizioni, assicurando persino la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine, ma riconosce pure al concessionario del servizio, che non intenda perseguire tale via, strumenti tanto per reagire all'inerzia dell'amministrazione nel prov- vedere all'indizione delle gare (o all'esercizio dei poteri sostitutivi), quanto per neutralizzare- sotto forma di risarcimento del danno derivante tale inerzia - l'eventuale minore redditività, o addirittura la perdita, conseguente alla “sclerotizzazione” del rapporto contrattuale. Si può così escludere che la scelta del legislatore-interprete del 2016 di confermare la necessità del paga- mento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto presenti una por- tata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto, alla luce del diritto euro-unitario e ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost..
[…] Appare, inoltre, rilevante nella prospettiva di escludere che la normativa in esame finisca, in spregio al diritto dell'Unione Europea, con l'incoraggiare un assetto anticoncorren- ziale del mercato della distribuzione del gas, la previsione sia di poteri sostitutivi, rispetto a quelli demandati ai Comuni, sia di misure per contrastare l'inerzia dei soggetti pubblici e, so- prattutto, per farne valere la responsabilità risarcitoria. La tesi che la perdurante percezione del canone, corrisposto dal concessionario uscente al finirebbe con il disincentivare l'in- CP_2
teresse dello stesso a procedere ad una nuova aggiudicazione, si scontra con la possibilità per
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l'Ente pubblico di essere chiamato in futuro a rispondere – sul piano risarcitorio – della propria inerzia che vale, quantomeno, a controbilanciare la tentazione di prorogare sine die e a propria discrezione il rapporto già esistente.
[…] Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nel senso di attribuire rilievo agli stru- menti di tutela che competono al concessionario esposto alla protrazione del servizio e all'ob- bligazione di pagamento del canone, possiede una innegabile valenza estensiva e consente di fugare i dubbi relativi a tutti i profili di illegittimità costituzionale, inclusi quelli rimasti estranei allo scrutinio dell'ordinanza della Consulta n. 239/2021 (tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà) e di contrarietà all'ordina- mento dell'Unione Europea della legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 453, […]. In particolare,
l'esistenza degli strumenti di tutela sopra ricordati consente di prevenire il rischio di una rile- vante discriminazione di trattamento fra le imprese, come pure il timore di una lesione del valore di certezza del diritto e del principio di legittimo affidamento, in qualche misura governabili e correggibili d'impulso dell'impresa interessata.
Del pari, il ricorso ai citati strumenti esclude il pericolo di attitudine confiscatoria delle disponibilità economiche di un soggetto agitato della parte ricorrente. Va pertanto ribadito che
l'esistenza degli strumenti di tutela di cui sopra scongiura i rischi di illegittimità costituzionale della disciplina censurata non solo con riferimento ai profili già scrutinati dalla Consulta ma an- che con riferimento a quelli allora non denunciati (libertà d'impresa, certezza del diritto, legit- timo affidamento), per cui valgono le stesse considerazioni.
Non appaiono, infine, convincenti le considerazioni esposte dalla società ricorrente nella sua memoria per negare l'efficacia degli strumenti e quindi dei rimedi indicati dalla Corte
Costituzionale. E ciò non solo per l'evidente contrasto di tali considerazioni con le valutazioni giuridiche espresse dal Giudice delle leggi, ma anche per il loro fondamento su assunti generici.
Non convincente è pure l'assunto della ricorrente, ricavato in modo non inequivoco da un pas- saggio della sentenza della Corte Costituzionale, circa la non esperibilità del recesso in caso di ingiustificato rifiuto di revisione della concessione da parte dell'Ente locale, che scaturirebbe dal vincolo di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che resterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000; tesi questa, per vero, che non coordina il vincolo con l'art.165, comma 6, d.lgs.50 del 2016. In
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ogni caso la Corte Costituzionale ha affermato chiaramente che ove sia dimostrato dal conces- sionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, sarebbe legittima una richiesta di revisione dello stesso piano, che, in caso di mancata o negativa risposta dell'amministrazione, potrebbe anche essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali, sicché, ai fini che qui interes- sano, è sufficiente, in modo dirimente per quanto si è detto, l'esistenza di un rimedio efficace nel sistema, e in tale ottica non rileva quale esso sia (recesso o intervento correttivo del giudice competente)» (così la motivazione di Cass. 2345/2024).
II.1.2. Ma v'è di più.
Nel caso di specie, il contratto di concessione concluso tra le parti venne stipulato il 14 giugno 2001 all'esito di una procedura avviata con la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 80 del 29 novembre 2000 e il suo art. 4, intitolato «Garanzia per la continuità CP_2
del servizio», prevede che: «Non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento […], il
Concedente avvierà una nuova procedura di gara in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo af- fidamento».
Posto che tale articolo riproduce integralmente, con i soli adattamenti in concreto ne- cessari, il testo del primo periodo del settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n.
164 («Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'af- fidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordi- naria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento»), è dunque evidente che le parti, al momento della conclusione di detto contratto, erano ben consapevoli delle di- sposizioni dettate dal predetto decreto legislativo e, per quel che qui specialmente rileva, che la concessionaria ben sapeva di essere obbligata a proseguire nella gestione del servizio di di- stribuzione del gas naturale, sia pur limitatamente all'ordinaria amministrazione, anche dopo la scadenza del 31 maggio 2013, per un indeterminato periodo ed evidentemente, in mancanza di pattuizioni di diverso segno, alle condizioni previste dal contratto, compresa quella relativa al suo obbligo di pagare al concedente il canone di concessione pattuito. CP_2
Ne consegue che le questioni concernenti la legittimità comunitaria e costituzionale
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dell'art. 1, co. 453, della legge 231/2016 sollevate dalla società ora appellante vanno giudicate nella specie addirittura irrilevanti, giacché l'obbligo di detta società di continuare a corrispon- dere al Comune concedente il canone di concessione per tutto il periodo dell'eventuale ultrat- tività del contratto rinviene il suo fondamento, non già nella suddetta norma, bensì nell'art. 14, co. 7, p. 1, del d.lgs. 164/2000 e nelle pattuizioni contrattuali che ne recepiscono il contenuto.
I.1.3. Il primo Giudice pertanto non ha errato nel rigettare la domanda formulata in via principale dalla società ora appellante, cioè quella volta ad ottenere la declaratoria dell'insus- sistenza del diritto del alla percezione del canone di concessione per Controparte_2
il periodo dell'obbligatoria prosecuzione da parte della prima nella gestione del servizio pub- blico affidatole.
II.2. Nemmeno può ritenersi poi che – come sostenuto dalla con il Parte_1
terzo motivo del suo appello – il Giudice di prime cure abbia del tutto omesso di prendere in considerazione la domanda dalla formulata dalla società ora appellante in via subordinata, cioè quella volta alla riduzione dell'importo contrattualmente pattuito del canone di concessione da essa dovuto al Comune di per il suddetto periodo. CP_2
Dall'esame della sentenza si desume infatti chiaramente che il primo Giudice ha riget- tato «le domande attoree», come può leggersi nella sua parte dispositiva, e dunque anche quella avanzata dalla società attrice in via subordinata, poiché ha ritenuto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000, come interpretato dall'art. 1, co. 453, della legge 232/2016, l'efficacia del contratto stipulato tra le parti fosse stata prorogata ex lege con la conseguente permanenza dell'obbligo della concessionaria di corrispondere all'ente concedente l'importo pattuito a titolo di canone di concessione.
Né, comunque, può ritenersi che il Giudice di prime cure abbia errato nel rigettare la do- manda avanzata dalla in via subordinata. Parte_1
Per quel che s'è detto in precedenza, è invero evidente che l'eventualità che l'efficacia del contratto stipulato tra le parti e di tutte le sue pattuizioni, compresa quelle relative all'im- porto del canone di concessione, fosse prorogata oltre la data del 31 maggio 2013, sia pur nei limiti dell'ordinaria amministrazione del servizio pubblico affidato alla concessionaria, era stata certamente prevista dalle parti, le quali, ciò nondimeno, si limitarono, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del medesimo contratto, ad impegnarsi «a modificare e/o integrare le clausole del
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. 2i . Comune di Pag. 11 di 14 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
presente atto in conformità del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164», senza nulla stabilire per il caso in cui taluna di esse non avesse rispettato tale impegno.
Il che esclude che, in questo caso, il giudice possa intervenire sul contenuto del con- tratto limitandosi a ridurre l'importo del canone di concessione dovuto dalla concessionaria (o ad escludere del tutto l'obbligo di quest'ultimo di pagarlo) in conformità con quanto previsto dal suddetto contratto tipo.
D'altronde, nemmeno la società appellante ha saputo indicare sulla base di quale norma o principio generale il giudice (ordinario o amministrativo) potrebbe esercitare un siffatto potere in mancanza di una domanda volta ad ottenere, in forza dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica dell'obbligo di cui all'art. 26 del suddetto contratto o, in forza dell'art. 19, co. 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (nella specie in astratto applicabile ratione temporis), una revisione del complesso delle condizioni contrattuali in guisa finalizzata ad assicurare il mante- nimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti di detta società.
II.3. In definitiva fondato è invece l'articolato quarto motivo dell'appello della
[...]
con il quale questa sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel condannarla Parte_1
a pagare (anche) gli «interessi ex D. lgs. 231/2002» al , posto che (a) Controparte_2
quest'ultimo aveva chiesto che essa fosse condannata a pagargli (anche) gli «interessi» senza ulteriori specificazioni e (b) che la disciplina dettata dal predetto decreto legislativo si applica soltanto ai pagamenti dovuti dal committente o dall'acquirente a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, per tale dovendo intendersi qualsiasi contratto tra imprese o tra im- prese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di un servizio contro il pagamento di un prezzo, mentre nella specie l'ob- bligo di pagamento del canone concessorio in questione non si fonda su un contratto, ma sull'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000, e non grava sulla pubblica amministrazione committente, ma sulla sua controparte.
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, per quanto s'è detto in precedenza,
l'obbligo della di pagare al il canone concessorio Parte_1 Controparte_2
anche nel periodo successivo alla data del 31 maggio 2013 ha pur sempre la sua fonte in un
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contratto, che però è stato stipulato in data anteriore all'8 agosto 2002, sicché, ai sensi dell'art. 11, co. 1, del d.lgs. 231/2002, non è soggetto alle disposizioni dettate da questo decreto legi- slativo.
II.4. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello in esame e in par- ziale riforma della sentenza appellata, il tasso degli interessi che la doveva e Parte_1
deve essere condannata a pagare al va individuato in quello degli in- Controparte_2
teressi «legali» previsti, in linea generale, per il caso in cui il debitore sia in mora nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, dal comb. disp. degli artt. 1224, co. 1, e 1284, co. 1, c.c., piuttosto che in quello degli interessi moratori ccdd. commerciali o comunitari cui fa riferimento il d.lgs.
231/2002 e, in particolare, il suo art. 5.
II.5. In considerazione del complessivo esito della controversia, la parte in definitiva maggiormente soccombente va indubbiamente individuata nella Parte_1
Tuttavia, poiché l'obiettiva incertezza in ordine alla soluzione delle complesse questioni sollevate da detta società e rilevanti nella specie s'è progressivamente in gran parte dissipata soltanto in corso di causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021 e delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione a partire dal 2023 cui s'è fatto in precedenza riferimento, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come ri- sultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti le spese di rappresentanza e di- fesa dei due gradi del processo nella misura di 7/8, sette su otto essendo le fasi dei due gradi del processo interamente svoltesi prima del 2023.
Sicché la società appellante va condannata a rifondere alla controparte solo la restante parte di dette spese, che, in mancanza della relativa notula, va liquidata d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri e gli importi stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e di rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi ordinari di co- gnizione dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,01
€, e applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del predetto de- creto ministeriale.
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La richiesta dell'avv. Giovanna De Santis, che ha patrocinato le ragioni del
[...]
in entrambi i gradi del processo, volta ad ottenere la distrazione in proprio favore CP_2
di tali spese va però accolta solo in relazione alle spese del processo d'appello, essendo stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale del secondo grado del processo
(cfr. Cass. 16244/2019).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 659/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, proposto da Parte_1
contro il l'11 novembre 2019: Controparte_2
A) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata nella sola parte relativa al tasso degli interessi che la è stata condannata a pagare al Parte_1 [...]
, sostituendo a quello di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, quello di Controparte_2
cui all'art. 1284, co. 1, c.c.;
B) compensa tra le parti nella misura di 7/8 le spese dei due gradi del processo e con- danna la a rifonderne al il restante ottavo, che li- Parte_1 Controparte_2
quida nel complessivo importo di 4.321,13 €, di cui 2.100,00 € per il totale dei compensi, 315,00
€ per il rimborso forfettario delle spese generali e 94,88 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e 1.575,00 € per il totale dei compensi e 236,25 € per il rimborso for- fettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e di- strae in favore dell'avv. Giovanna De Santis limitatamente agli importi relativi al processo d'ap- pello.
Così deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO CE CA OL
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- dr.ssa CA OL - Presidente -
- dr. LO CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Onoraria di Pace Maila Casale, in data 9/10 aprile 2019 e contraddistinta dal n. 659/2019, iscritto al n. 4962/2019 del ruolo generale degli affari con- tenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 1° luglio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Milano, alla Via Alberico Parte_1 P.IVA_1
Albricci n. 10, costituitasi per mezzo del dr. nato a [...] il [...] Controparte_1
(codice fiscale non indicato), che la rappresenta in forza della procura conferitagli con scrittura privata autenticata dalla dr.ssa , Notaio in Monza, il 23 novembre 2016, n. rep. Persona_1
26831, n. racc. 12025, e tecnicamente rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe De
VE (codice fiscale , RE RA (codice fiscale C.F._1
e RI AU IP (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellante -
E il (codice fiscale , con sede in AG PI (AV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Roma n. 19, costituitosi in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv.
TE Di Capua, e rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Santis (codice fiscale
- appellato - C.F._4
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I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 19 ottobre 2016, la conveniva in Parte_1
giudizio il innanzi al Tribunale di Avellino esponendo, in sintesi: Controparte_2
1) che, con un contratto (n. rep. 2412) concluso il 14 giugno 2001, il predetto Comune aveva affidato in concessione esclusiva alla Erogasud S.p.A., per la durata di 12 anni a decorrere dal 1° giugno 2001, la distribuzione di gas metano per mezzo della rete urbana comunale;
2) che, il 18 ottobre 2001, la Erogasud S.p.A. s'era fusa nella Enel Distribuzione Gas
S.p.A.;
3) che, durante la concessione, in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 23 maggio
2000, n. 164, le società che svolgevano l'attività di distribuzione del gas naturale avevano do- vuto separare da tale attività e dismettere l'attività di vendita del gas naturale, che, a partire dal
1° gennaio 2003, era stata liberalizzata;
4) che, il 16 dicembre 2004, la Enel Distribuzione Gas S.p.A. era stata incorporata dalla che, ridenominata il 10 marzo 2014, era stata, il 16 Controparte_3 Parte_1
dicembre 2014, incorporata nella F2i Reti Italia Gas S.R.L., la quale era stata contestualmente trasformata in una società a responsabilità limitata denominata Parte_1
5) che, con lo spirare del 31 maggio 2013, la predetta concessione era giunta alla sua naturale scadenza;
6) che, né prima, né dopo, tale scadenza, il Comune di aveva provveduto CP_2
ad indire una gara per un nuovo affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, sebbene fosse obbligato a farlo in forza di quanto previsto dall'art. 4 del suddetto contratto e dal settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 164/2000;
7) che pertanto, in ossequio a quanto imposto dallo stesso settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 164/2000, essa aveva proseguito nella gestione del servizio affidatole in concessione, limitatamente all'ordinaria amministrazione;
8) che tuttavia ciò era avvenuto in osservanza di un preciso obbligo legale e non già di una proroga legale della concessione scaduta, sicché essa non poteva essere più considerata obbligata a corrispondere al il canone di concessione previsto dall'art. Controparte_2
6 del suddetto contratto, non più efficace dal 1° giugno 2013;
9) che, in subordine, tale canone doveva essere ridotto in misura tale da ricondurlo ad
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. c. Comune Pag. 2 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
equità, tenuto conto dell'alterazione in suo danno dell'equilibrio contrattuale causata dalla mo- difica dei presupposti sulla base dei quali detto canone era stato pattuito.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di voler:
«- nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e infondatezza del diritto del a percepire, nel periodo di prosecuzione obbligata nella ge- Controparte_2
stione del servizio ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e sino al nuovo affidamento, il canone concessorio di cui all'art. 6 del previgente contratto di concessione rep. n. 2412 del
14.6.2001, giunto a naturale scadenza;
- per gli effetti in via principale, accertare e dichiarare la non debenza delle somme già versate dalla Società a far data dall'1.6.2013 e di quelle che la stessa, su richiesta del mede- simo Comune, dovesse essere medio tempore essere costretta a versare a titolo di canone con- cessorio con conseguente condanna dell'Ente locale alla restituzione di quanto incamerato ol- tre interessi di legge;
- nel merito in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla percezione di un canone di concessione, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inferiore entità del credito per le ragioni esposte in narrativa condan- nando, per gli effetti, l'Ente locale alla restituzione delle somme che, anche in tale caso, doves- sero risultare versate in eccedenza a far data dalla scadenza della concessione».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 9 gennaio 2017, il contestava Controparte_2
la fondatezza delle avverse domande, delle quali chiedeva pertanto il rigetto, e, in via riconven- zionale, chiedeva la condanna della società attrice a pagargli la somma di 60.780,02 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, quale parte variabile relativa all'anno 2016 e quella di 35.963,10
€ quale parte fissa relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 del canone di concessione previsto dal suddetto contratto o la diversa e maggior somma che fosse stato accertato in corso di causa ad esso dovuta a tale titolo, compresa quella nel frattempo maturata, facendo, tra l'altro, pre- sente che la norma di interpretazione autentica dell'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000 introdotta dall'art. 1, co. 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aveva chiarito che, durante il periodo dell'obbligatoria prosecuzione dell'attività di gestione del servizio di distribuzione del gas natu- rale «il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto».
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. 2i . Comune di Pag. 3 di 14 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.3. Proprio in considerazione di questa norma e giudicando infondate le eccezioni sol- levate invocandone la contrarietà alla Costituzione e al diritto comunitario dalla società attrice nel prosieguo del processo di primo grado, il Tribunale di Avellino, con la sua sentenza n.
659/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, rigettava le domande della società attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale del e, per l'effetto, condannava la società Controparte_2
attrice a pagare al la complessiva somma di 88.863,10 €, «oltre IVA e interessi ex D. CP_2
lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo», compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese processuali, essendo la suddetta norma di interpretazione autentica intervenuta in corso di causa.
I.2.1. Con una citazione notificata al l'11 novembre 2019, la Controparte_2
ppellava quindi tempestivamente (posto che il 10 novembre 2019 cadeva di Parte_3
domenica) a questa Corte per ottenere, per le ragioni di cui si dirà appresso, che, in riforma della sentenza appellata le proprie domande fossero accolte chiedendole, precisamente, di voler:
«- in via pregiudiziale, accertare il contrasto tra l'art. 1, comma 453, della legge n.
232/2016, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con
l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea e dei principi di cui alla direttiva n. 73/2009 (in particolare, art. 3, par. 1) e per l'effetto, disapplicare la norma interna onde consentire la piena
e uniforme applicazione del diritto comunitario;
qualora invece codesta Ecc.ma Corte non in- tendesse accogliere l'interpretazione fornita procedendo alla disapplicazione della norma in questione, vista la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio, voglia, previa sospensione dello stesso, rimettere in via pregiudiziale in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione de qua alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei termini indicati nel primo punto del presente atto;
- ancora in via pregiudiziale, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 453, della legge n. 232/2016 in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costitu- zione, in considerazione degli elementi di fondatezza indicati e vista la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio;
- nel merito revocare e/o annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge per i gravi e fondati motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede, ed in particolare:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del preteso
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
diritto dell'ente locale a percepire nel periodo di prosecuzione obbligata nella gestione ordinaria del servizio ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e sino al nuovo affidamento il ca- none concessorio pattuito nel previgente contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas, giunto a naturale scadenza, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate, oltre a quelle che nelle more la Società dovesse essere costretta a versare a tale titolo;
- in via subordinata e nella ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla percezione di un canone di concessione anche nella fase di prosecuzione obbligata nella gestione del ser- vizio, accertare e dichiarare l'inferiore entità del credito sotteso nella misura ritenuta di giustizia secondo quanto accertato in corso di causa e/o nella misura di cui all'art. 46 bis, comma 4, del
d.l. n. 159/2007 e/o dall'art. 8 del D.M. n. 226/2011;
- in via di ulteriore estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover confermare le statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata, riconoscere l'ap- plicabilità degli interessi a tasso legale a fronte dei ritardati pagamenti che si dovessero ritenere dovuti al con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla restituzione e/o compen- CP_2
sazione delle somme già versate a tale titolo.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio».
I.2.2. Il , dal suo canto, costituendosi nel processo d'appello, Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione e dunque la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Le questioni sollevate dalla società appellante contestando la conformità al di- ritto comunitario (o, se si preferisce, unionale) e alla Costituzione italiana dell'art. 1, co. 453, della legge 232/2016 sono in definitiva le stesse affrontate e condivisibilmente risolte in senso sfavorevole a detta società da diverse sentenze della Corte di Cassazione (tra cui le nn.
14351/2023, 21921/2023, 22260/2023, 2345/2024 e 2352/2024), che, sulla scia di quanto af- fermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021, hanno, in sintesi, «escluso che la scelta del legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
453, della l. n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità del pagamento del canone di
P N. 4962/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurounitari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assi- curando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal contratto, garan- tendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagire tanto all'inerzia dell'ammi- nistrazione nel provvedere all'indizione delle gare, quanto per neutralizzare, sotto forma di risar- cimento del danno derivante da tale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conse- guenti alla mancata attualizzazione delle condizioni del rapporto contrattuale» (così la mas- sima ufficiale di Cass. 2345/2024).
In relazione alle suddette questioni, la Corte di Cassazione ha infatti, per quel che qui rileva, affermato quanto segue:
«La Consulta, con la citata sentenza n. 239 del 9.11.2021 […], ha dichiarato inammissi- bile la questione di legittimità costituzionale, che era stata proposta, al pari di quella prospettata dalla parte ricorrente, senza considerare gli strumenti di tutela che l'ordinamento appresta in favore del concessionario nel caso di specie. La pretesa di negare allo ius superveniens valore di norma di interpretazione autentica […] è smentita dalla condivisibile ricostruzione del quadro normativo effettuata dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, da intendersi per brevità integralmente richiamata […].
[…] La Corte Costituzionale ha, innanzitutto, rilevato che la disposizione interpretativa di cui alla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 453, in tal senso, si è allineata al parere dell'
[...]
indipendente, pur riconoscendo che dalla descritta ricostruzione normativa emergesse CP_4
senz'altro un'anomalia nell'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribu- zione del gas, con un percorso di riforma ancora non attuato a più di quindici anni dalla sua en- trata in vigore e a dieci dall'adozione dei provvedimenti attuativi. Operata tale premessa, la
Corte ha proceduto allo scrutinio di costituzionalità del predetto art. 1, comma 453, della legge
n. 232 del 2016, limitato secondo consolidata giurisprudenza alle sole questioni oggetto dell'or- dinanza di rimessione, che ipotizzava unicamente violazione dei limiti costituzionali alla retroat- tività della legge, oltre che del principio di buon andamento dell'amministrazione […]. Sono, dunque, rimaste estranee al perimetro della decisione della Corte le censure (sollevate anche nel presente giudizio) di contrasto della disposizione impugnata con le norme poste a tutela
N. 4962/2019 r.g.aa.cc. 2i . Pag. 6 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della libertà d'impresa dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dalla Carta dei di- ritti fondamentali dell'Unione Europea oltre che dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché di lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, garantiti, sia dal diritto euro- peo - in particolare in virtù dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea - sia dagli artt. 3 e 41 Cost..
In particolare la Corte Costituzionale, sia pur al fine di motivare la dichiarazione di inammissibi- lità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, non ha escluso che la proroga ex lege, risultante dal combinato disposto dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del
2016 e dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 264 del 2000, ricorrendo determinate circostanze, potesse effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali, ma ha constatato che «per ovviare a tali possibili conseguenze negative l'ordinamento prevede appositi strumenti, generali e specifici». La Consulta, a tale proposito, si è riferita ai «poteri so- stitutivi, già previsti dal D. Lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, e successivamente riformulati dal D.L. n. 159 del 2007, art. 46-bis», nonché ai «rimedi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ex artt.
30 e 31», da utilizzare avverso il silenzio e l'inerzia della pubblica amministrazione e suscettibili di portare anche a una condanna della stessa e al risarcimento del danno patito dal concessio- nario, non escludendo che sia proprio in tale sede che debba trovare tutela la pretesa del con- cessionario.
La Corte costituzionale ha inoltre osservato: (a) che le concessioni per la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi, definite dal d.lgs. 18.4.2016, n. 50, art. 3, comma
1, lett. vv), (Codice dei contratti pubblici) come contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura
e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, disciplinate nello specifico ai successivi artt. da 164 a 178; (b) che in base all'art. 165, comma 1, cod. contratti pubblici, pur trasferen- dosi in capo al concessionario il rischio operativo, deve pur sempre essere salvaguardato l'e- quilibrio economico-finanziario nel rapporto regolato dalla concessione (ossia la contempora- nea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria); (c) che a tal fine, il comma 6 del citato art.165 prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al con- cessionario incidenti sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua re- visione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
(d) che la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle
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condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto;
(e) che in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal con- tratto. Di conseguenza, la proroga del rapporto limitatamente all'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'obbligazione di pagamento del canone concessorio previsto dal contratto, non esclude la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compati- bilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affi- damento, che resterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui al d.lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, avuto riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano econo- mico finanziario di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici.
[…] In altri termini e in definitiva, si può giungere alla conclusione, sulla traccia delle con- siderazioni espresse dal Giudice delle leggi, che l'ordinamento non solo contempla già un rime- dio per consentire, alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas, di rinegoziarne le condizioni, assicurando persino la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine, ma riconosce pure al concessionario del servizio, che non intenda perseguire tale via, strumenti tanto per reagire all'inerzia dell'amministrazione nel prov- vedere all'indizione delle gare (o all'esercizio dei poteri sostitutivi), quanto per neutralizzare- sotto forma di risarcimento del danno derivante tale inerzia - l'eventuale minore redditività, o addirittura la perdita, conseguente alla “sclerotizzazione” del rapporto contrattuale. Si può così escludere che la scelta del legislatore-interprete del 2016 di confermare la necessità del paga- mento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto presenti una por- tata confiscatoria delle disponibilità economiche di ogni bene/valore che rientra nella proprietà di un soggetto, alla luce del diritto euro-unitario e ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost..
[…] Appare, inoltre, rilevante nella prospettiva di escludere che la normativa in esame finisca, in spregio al diritto dell'Unione Europea, con l'incoraggiare un assetto anticoncorren- ziale del mercato della distribuzione del gas, la previsione sia di poteri sostitutivi, rispetto a quelli demandati ai Comuni, sia di misure per contrastare l'inerzia dei soggetti pubblici e, so- prattutto, per farne valere la responsabilità risarcitoria. La tesi che la perdurante percezione del canone, corrisposto dal concessionario uscente al finirebbe con il disincentivare l'in- CP_2
teresse dello stesso a procedere ad una nuova aggiudicazione, si scontra con la possibilità per
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l'Ente pubblico di essere chiamato in futuro a rispondere – sul piano risarcitorio – della propria inerzia che vale, quantomeno, a controbilanciare la tentazione di prorogare sine die e a propria discrezione il rapporto già esistente.
[…] Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nel senso di attribuire rilievo agli stru- menti di tutela che competono al concessionario esposto alla protrazione del servizio e all'ob- bligazione di pagamento del canone, possiede una innegabile valenza estensiva e consente di fugare i dubbi relativi a tutti i profili di illegittimità costituzionale, inclusi quelli rimasti estranei allo scrutinio dell'ordinanza della Consulta n. 239/2021 (tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà) e di contrarietà all'ordina- mento dell'Unione Europea della legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 453, […]. In particolare,
l'esistenza degli strumenti di tutela sopra ricordati consente di prevenire il rischio di una rile- vante discriminazione di trattamento fra le imprese, come pure il timore di una lesione del valore di certezza del diritto e del principio di legittimo affidamento, in qualche misura governabili e correggibili d'impulso dell'impresa interessata.
Del pari, il ricorso ai citati strumenti esclude il pericolo di attitudine confiscatoria delle disponibilità economiche di un soggetto agitato della parte ricorrente. Va pertanto ribadito che
l'esistenza degli strumenti di tutela di cui sopra scongiura i rischi di illegittimità costituzionale della disciplina censurata non solo con riferimento ai profili già scrutinati dalla Consulta ma an- che con riferimento a quelli allora non denunciati (libertà d'impresa, certezza del diritto, legit- timo affidamento), per cui valgono le stesse considerazioni.
Non appaiono, infine, convincenti le considerazioni esposte dalla società ricorrente nella sua memoria per negare l'efficacia degli strumenti e quindi dei rimedi indicati dalla Corte
Costituzionale. E ciò non solo per l'evidente contrasto di tali considerazioni con le valutazioni giuridiche espresse dal Giudice delle leggi, ma anche per il loro fondamento su assunti generici.
Non convincente è pure l'assunto della ricorrente, ricavato in modo non inequivoco da un pas- saggio della sentenza della Corte Costituzionale, circa la non esperibilità del recesso in caso di ingiustificato rifiuto di revisione della concessione da parte dell'Ente locale, che scaturirebbe dal vincolo di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che resterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000; tesi questa, per vero, che non coordina il vincolo con l'art.165, comma 6, d.lgs.50 del 2016. In
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ogni caso la Corte Costituzionale ha affermato chiaramente che ove sia dimostrato dal conces- sionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, sarebbe legittima una richiesta di revisione dello stesso piano, che, in caso di mancata o negativa risposta dell'amministrazione, potrebbe anche essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali, sicché, ai fini che qui interes- sano, è sufficiente, in modo dirimente per quanto si è detto, l'esistenza di un rimedio efficace nel sistema, e in tale ottica non rileva quale esso sia (recesso o intervento correttivo del giudice competente)» (così la motivazione di Cass. 2345/2024).
II.1.2. Ma v'è di più.
Nel caso di specie, il contratto di concessione concluso tra le parti venne stipulato il 14 giugno 2001 all'esito di una procedura avviata con la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 80 del 29 novembre 2000 e il suo art. 4, intitolato «Garanzia per la continuità CP_2
del servizio», prevede che: «Non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento […], il
Concedente avvierà una nuova procedura di gara in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo af- fidamento».
Posto che tale articolo riproduce integralmente, con i soli adattamenti in concreto ne- cessari, il testo del primo periodo del settimo comma dell'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n.
164 («Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'af- fidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordi- naria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento»), è dunque evidente che le parti, al momento della conclusione di detto contratto, erano ben consapevoli delle di- sposizioni dettate dal predetto decreto legislativo e, per quel che qui specialmente rileva, che la concessionaria ben sapeva di essere obbligata a proseguire nella gestione del servizio di di- stribuzione del gas naturale, sia pur limitatamente all'ordinaria amministrazione, anche dopo la scadenza del 31 maggio 2013, per un indeterminato periodo ed evidentemente, in mancanza di pattuizioni di diverso segno, alle condizioni previste dal contratto, compresa quella relativa al suo obbligo di pagare al concedente il canone di concessione pattuito. CP_2
Ne consegue che le questioni concernenti la legittimità comunitaria e costituzionale
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dell'art. 1, co. 453, della legge 231/2016 sollevate dalla società ora appellante vanno giudicate nella specie addirittura irrilevanti, giacché l'obbligo di detta società di continuare a corrispon- dere al Comune concedente il canone di concessione per tutto il periodo dell'eventuale ultrat- tività del contratto rinviene il suo fondamento, non già nella suddetta norma, bensì nell'art. 14, co. 7, p. 1, del d.lgs. 164/2000 e nelle pattuizioni contrattuali che ne recepiscono il contenuto.
I.1.3. Il primo Giudice pertanto non ha errato nel rigettare la domanda formulata in via principale dalla società ora appellante, cioè quella volta ad ottenere la declaratoria dell'insus- sistenza del diritto del alla percezione del canone di concessione per Controparte_2
il periodo dell'obbligatoria prosecuzione da parte della prima nella gestione del servizio pub- blico affidatole.
II.2. Nemmeno può ritenersi poi che – come sostenuto dalla con il Parte_1
terzo motivo del suo appello – il Giudice di prime cure abbia del tutto omesso di prendere in considerazione la domanda dalla formulata dalla società ora appellante in via subordinata, cioè quella volta alla riduzione dell'importo contrattualmente pattuito del canone di concessione da essa dovuto al Comune di per il suddetto periodo. CP_2
Dall'esame della sentenza si desume infatti chiaramente che il primo Giudice ha riget- tato «le domande attoree», come può leggersi nella sua parte dispositiva, e dunque anche quella avanzata dalla società attrice in via subordinata, poiché ha ritenuto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000, come interpretato dall'art. 1, co. 453, della legge 232/2016, l'efficacia del contratto stipulato tra le parti fosse stata prorogata ex lege con la conseguente permanenza dell'obbligo della concessionaria di corrispondere all'ente concedente l'importo pattuito a titolo di canone di concessione.
Né, comunque, può ritenersi che il Giudice di prime cure abbia errato nel rigettare la do- manda avanzata dalla in via subordinata. Parte_1
Per quel che s'è detto in precedenza, è invero evidente che l'eventualità che l'efficacia del contratto stipulato tra le parti e di tutte le sue pattuizioni, compresa quelle relative all'im- porto del canone di concessione, fosse prorogata oltre la data del 31 maggio 2013, sia pur nei limiti dell'ordinaria amministrazione del servizio pubblico affidato alla concessionaria, era stata certamente prevista dalle parti, le quali, ciò nondimeno, si limitarono, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del medesimo contratto, ad impegnarsi «a modificare e/o integrare le clausole del
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presente atto in conformità del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164», senza nulla stabilire per il caso in cui taluna di esse non avesse rispettato tale impegno.
Il che esclude che, in questo caso, il giudice possa intervenire sul contenuto del con- tratto limitandosi a ridurre l'importo del canone di concessione dovuto dalla concessionaria (o ad escludere del tutto l'obbligo di quest'ultimo di pagarlo) in conformità con quanto previsto dal suddetto contratto tipo.
D'altronde, nemmeno la società appellante ha saputo indicare sulla base di quale norma o principio generale il giudice (ordinario o amministrativo) potrebbe esercitare un siffatto potere in mancanza di una domanda volta ad ottenere, in forza dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica dell'obbligo di cui all'art. 26 del suddetto contratto o, in forza dell'art. 19, co. 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (nella specie in astratto applicabile ratione temporis), una revisione del complesso delle condizioni contrattuali in guisa finalizzata ad assicurare il mante- nimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti di detta società.
II.3. In definitiva fondato è invece l'articolato quarto motivo dell'appello della
[...]
con il quale questa sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel condannarla Parte_1
a pagare (anche) gli «interessi ex D. lgs. 231/2002» al , posto che (a) Controparte_2
quest'ultimo aveva chiesto che essa fosse condannata a pagargli (anche) gli «interessi» senza ulteriori specificazioni e (b) che la disciplina dettata dal predetto decreto legislativo si applica soltanto ai pagamenti dovuti dal committente o dall'acquirente a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, per tale dovendo intendersi qualsiasi contratto tra imprese o tra im- prese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di un servizio contro il pagamento di un prezzo, mentre nella specie l'ob- bligo di pagamento del canone concessorio in questione non si fonda su un contratto, ma sull'art. 14, co. 7, del d.lgs. 164/2000, e non grava sulla pubblica amministrazione committente, ma sulla sua controparte.
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, per quanto s'è detto in precedenza,
l'obbligo della di pagare al il canone concessorio Parte_1 Controparte_2
anche nel periodo successivo alla data del 31 maggio 2013 ha pur sempre la sua fonte in un
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contratto, che però è stato stipulato in data anteriore all'8 agosto 2002, sicché, ai sensi dell'art. 11, co. 1, del d.lgs. 231/2002, non è soggetto alle disposizioni dettate da questo decreto legi- slativo.
II.4. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello in esame e in par- ziale riforma della sentenza appellata, il tasso degli interessi che la doveva e Parte_1
deve essere condannata a pagare al va individuato in quello degli in- Controparte_2
teressi «legali» previsti, in linea generale, per il caso in cui il debitore sia in mora nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, dal comb. disp. degli artt. 1224, co. 1, e 1284, co. 1, c.c., piuttosto che in quello degli interessi moratori ccdd. commerciali o comunitari cui fa riferimento il d.lgs.
231/2002 e, in particolare, il suo art. 5.
II.5. In considerazione del complessivo esito della controversia, la parte in definitiva maggiormente soccombente va indubbiamente individuata nella Parte_1
Tuttavia, poiché l'obiettiva incertezza in ordine alla soluzione delle complesse questioni sollevate da detta società e rilevanti nella specie s'è progressivamente in gran parte dissipata soltanto in corso di causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021 e delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione a partire dal 2023 cui s'è fatto in precedenza riferimento, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come ri- sultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti le spese di rappresentanza e di- fesa dei due gradi del processo nella misura di 7/8, sette su otto essendo le fasi dei due gradi del processo interamente svoltesi prima del 2023.
Sicché la società appellante va condannata a rifondere alla controparte solo la restante parte di dette spese, che, in mancanza della relativa notula, va liquidata d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri e gli importi stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e di rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi ordinari di co- gnizione dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,01
€, e applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del predetto de- creto ministeriale.
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La richiesta dell'avv. Giovanna De Santis, che ha patrocinato le ragioni del
[...]
in entrambi i gradi del processo, volta ad ottenere la distrazione in proprio favore CP_2
di tali spese va però accolta solo in relazione alle spese del processo d'appello, essendo stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale del secondo grado del processo
(cfr. Cass. 16244/2019).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 659/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, proposto da Parte_1
contro il l'11 novembre 2019: Controparte_2
A) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata nella sola parte relativa al tasso degli interessi che la è stata condannata a pagare al Parte_1 [...]
, sostituendo a quello di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, quello di Controparte_2
cui all'art. 1284, co. 1, c.c.;
B) compensa tra le parti nella misura di 7/8 le spese dei due gradi del processo e con- danna la a rifonderne al il restante ottavo, che li- Parte_1 Controparte_2
quida nel complessivo importo di 4.321,13 €, di cui 2.100,00 € per il totale dei compensi, 315,00
€ per il rimborso forfettario delle spese generali e 94,88 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e 1.575,00 € per il totale dei compensi e 236,25 € per il rimborso for- fettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e di- strae in favore dell'avv. Giovanna De Santis limitatamente agli importi relativi al processo d'ap- pello.
Così deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO CE CA OL
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