TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1322/2023 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Stefano e IO IE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9.3.23, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 6.926,00, a titolo di tfr e ultime tre mensilità dovutegli dal proprio datore di lavoro Parte_2
Deduceva al riguardo di aver ottenuto accertamento giudiziale dei propri crediti per differenze retributive e tfr con sentenza n. 1256/19 del Tribunale di Nola;
di aver invano avviato procedure esecutive (pignoramenti) tutte con esito negativo;
di aver inoltrato istanza di fallimento, poi respinta;
di aver, pertanto, in data 17.5.21 CP_ presentato domanda di intervento del fondo di garanzia presso l' per il pagamento del tfr e ultime mensilità ma l' non aveva provveduto alla relativa erogazione. Concludeva per l'accoglimento della CP_1 domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in proprio favore degli importi specificati in CP_1 ricorso, oltre interessi e spese. CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo che era in corso un riesame della pratica amministrativa chiedendo all'uopo rinvio al fine di verificarne l'esito.
CP_ Per l' odierna udienza, l' produceva (in allegato alle note del 28.11.25) provvedimento di liquidazione della somma complessiva di €. 2459,26 a titolo di tfr ed € 2720,20 a titolo di ultime mensilità, ovvero nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/92 ai sensi del quale “Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Chiedeva, perciò, dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte istante, al riguardo, con note del 15.12.25, pur confermando la correttezza dell'importo liquidato dal a titolo di tfr, insisteva per l'accoglimento integrale della domanda afferente CP_2 alle ultime tre mensilità, ovvero nella misura giudizialmente accertata di €. 4.469,55, a dispetto di CP_ quanto liquidato dall' (€. 2.720,00). Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne il tfr. Parte resistente ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute per legge (tfr). L'avvenuta liquidazione rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In ordine ai crediti diversi dal tfr, a dispetto di quanto osservato da parte istante nelle note depositate per l'odierna udienza, appare corretto l'operato dell' atteso che la liquidazione è CP_1 avvenuta nei limiti di cui all'art. 2 d.lgs. 80/92 ai sensi del quale: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. 2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.”. Ne consegue che la domanda formulata in ricorso (e reiterata nelle note di udienza del 15.12.25) per la parte eccedente i suddetti limiti debba essere respinta.
Quanto alle spese, la circostanza che parte resistente abbia liquidato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, considerato il comportamento di parte resistente che ha provveduto alla liquidazione solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, e tenuto altresì conto, d'altra parte, che la originaria domanda, come quantificata in ricorso, andava solo parzialmente accolta tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 co. 2 d. lgs 80/92, sussistono gravi ragioni per compensare per metà le spese di lite, ponendosi il residuo, come liquidato in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al tfr e i crediti diversi liquidati nei limiti di cui all'art. 2 co. 2 d. lgs. N. 80/1992;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 1.348,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 16.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1322/2023 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Stefano e IO IE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9.3.23, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 6.926,00, a titolo di tfr e ultime tre mensilità dovutegli dal proprio datore di lavoro Parte_2
Deduceva al riguardo di aver ottenuto accertamento giudiziale dei propri crediti per differenze retributive e tfr con sentenza n. 1256/19 del Tribunale di Nola;
di aver invano avviato procedure esecutive (pignoramenti) tutte con esito negativo;
di aver inoltrato istanza di fallimento, poi respinta;
di aver, pertanto, in data 17.5.21 CP_ presentato domanda di intervento del fondo di garanzia presso l' per il pagamento del tfr e ultime mensilità ma l' non aveva provveduto alla relativa erogazione. Concludeva per l'accoglimento della CP_1 domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in proprio favore degli importi specificati in CP_1 ricorso, oltre interessi e spese. CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo che era in corso un riesame della pratica amministrativa chiedendo all'uopo rinvio al fine di verificarne l'esito.
CP_ Per l' odierna udienza, l' produceva (in allegato alle note del 28.11.25) provvedimento di liquidazione della somma complessiva di €. 2459,26 a titolo di tfr ed € 2720,20 a titolo di ultime mensilità, ovvero nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/92 ai sensi del quale “Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Chiedeva, perciò, dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte istante, al riguardo, con note del 15.12.25, pur confermando la correttezza dell'importo liquidato dal a titolo di tfr, insisteva per l'accoglimento integrale della domanda afferente CP_2 alle ultime tre mensilità, ovvero nella misura giudizialmente accertata di €. 4.469,55, a dispetto di CP_ quanto liquidato dall' (€. 2.720,00). Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne il tfr. Parte resistente ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute per legge (tfr). L'avvenuta liquidazione rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In ordine ai crediti diversi dal tfr, a dispetto di quanto osservato da parte istante nelle note depositate per l'odierna udienza, appare corretto l'operato dell' atteso che la liquidazione è CP_1 avvenuta nei limiti di cui all'art. 2 d.lgs. 80/92 ai sensi del quale: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. 2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.”. Ne consegue che la domanda formulata in ricorso (e reiterata nelle note di udienza del 15.12.25) per la parte eccedente i suddetti limiti debba essere respinta.
Quanto alle spese, la circostanza che parte resistente abbia liquidato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, considerato il comportamento di parte resistente che ha provveduto alla liquidazione solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, e tenuto altresì conto, d'altra parte, che la originaria domanda, come quantificata in ricorso, andava solo parzialmente accolta tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 co. 2 d. lgs 80/92, sussistono gravi ragioni per compensare per metà le spese di lite, ponendosi il residuo, come liquidato in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al tfr e i crediti diversi liquidati nei limiti di cui all'art. 2 co. 2 d. lgs. N. 80/1992;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 1.348,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 16.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)