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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2254/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Teresa Caprio, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata (protrusioni discali ampie da L3 a S1) e l'attività lavorativa svolta;
dichiarare il diritto alla tutela assicurativa per la menomazione dell'integrità psicofisica e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la relativa CP_1 prestazione economica ex D. Lgs. 38/2000, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione al saldo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: respingere il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.8.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1
1 lavorato, in qualità di operaio disossatore, presso il salumificio Sam Meridionale S.p.a. di Nusco (AV), dal 19.7.1993 al 25.7.2018, con mansioni di addetto alla cottura dei prosciutti ed al sollevamento di contenitori pesanti contenenti salumi.
Rappresentava che dette mansioni avevano interessato sempre i medesimi distretti anatomici e determinato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: “ernie discali lombari multiple e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla sx”.
Riferiva di aver presentato all' due denunce di malattia professionale CP_1 tabellata: la prima, in data 2.8.2017 (pratica n. 510755179), per essere affetto da “ernia discale”; la seconda, invece, in data 5.6.2017 (pratica n. 510755037), per essere affetto da “tendinite delle cuffie dei rotatori della spalla sx”; il tutto, come da certificazione medica, al fine di vedersi accertata una menomazione dell'integrità psicofisica, valutabile nella misura del 15%, con indennizzo del danno biologico.
Precisava che l' aveva rigettato le domande ritenendo insufficiente la CP_1 documentazione ai fini del giudizio medico-legale.
Aggiungeva, quindi, di aver invano presentato ricorso amministrativo addì 1.6.2020 e
26.8.2020.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva, preliminarmente, che, nelle conclusioni del ricorso, il lavoratore aveva richiesto il solo riconoscimento delle protrusioni discali da L3 a S1, omettendo l'ulteriore patologia della tendinite, dovendo quest'ultima essere esclusa dalla domanda giudiziaria.
Rappresentava che il ricorrente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze del
Salumificio Meridionale S.p.a. di Nusco (AV), ma disconosceva lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dallo stesso.
Affermava che, in qualità di operaio disossatore, il ricorrente non avrebbe potuto movimentare carichi pesanti, specialmente utilizzando una sola spalla, atteso che la lamentata tendinite era limitata alla sola spalla sinistra.
Riferiva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale, per la mancanza di prova circa l'attività lavorativa effettivamente espletata e circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causare le malattie denunciate.
2 Precisava che il ricorrente si era limitato a produrre la certificazione medica sulla diagnosi della malattia, senza dimostrare la genesi della stessa.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini del riconoscimento della malattia professionale, è richiesta la sussistenza di un rapporto causale tra i fattori di rischio lavorativi e la patologia contratta.
Come noto, la natura tabellare di una determinata infermità può non essere sufficiente onde considerarla quale tecnopatia ed accordare al lavoratore le tutele previdenziali, e ciò proprio quando il nesso di causalità, in ragione delle caratteristiche intrinseche della patologia, non possa essere oggetto di presunzione.
In generale, si osserva che, a seguito dell'introduzione del c.d. “sistema misto” (C. Cost.
n. 179/1988 e 206/1988), le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate (ossia elencate nelle tabelle annesse al
D.P.R. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M.
9.4.2008) e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle oppure contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge e contratte in lavorazioni tabellate, ma insorte oltre i periodi prestabiliti a decorrere dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
Appunto in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto iuris tantum, dovendo, pertanto, l' dimostrare una diversa CP_1 eziologia della malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore dimostrare l'eziologia tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
3 Va, altresì, precisato che, nelle patologie ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta risalire a molteplici cause, anche diverse dall'attività di lavoro, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione da parte del lavoratore, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, e la valutazione deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
(Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le CP_1 malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947:
“Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso …”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione civile, sez. lav., 4.2.2020, n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di CP_1 fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il
4 principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore CP_1 patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio, anche sub specie di movimentazione di carichi pesanti, sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare la malattia stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2018, n. 12808:
“Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”;
Cassazione civile, sez. lav., n. 23653 del 21/11/2016 (Rv. 641713 - 01): “Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato
l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_1
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e
5 persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti,
l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Della Rossa, sentenza n.
5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
2. Ciò chiarito, nella fattispecie concreta in controversia, il ricorrente ha lamentato che, nello svolgimento delle dedotte mansioni, il sollevamento di prosciutti o di contenitori pesanti contenenti salumi aveva determinato l'insorgenza delle patologie lamentate, ovvero ernia discale e tendinite della spalla sinistra, per le quali originariamente aveva richiesto l'indennizzo, sebbene abbia poi delimitato la domanda giudiziaria alla sola ernia discale, come da conclusioni del ricorso.
L' pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e CP_1 la società, nella propria memoria di costituzione ha però contestato l'effettività del contenuto concreto delle mansioni indicate in ricorso, sostenendo che non ne sia stata fornita alcuna prova, neppure documentale, non essendo stata esibita alcuna busta paga.
A tal fine, l' ha evidenziato che, nel ricorso introduttivo, non vi era alcuna CP_1 descrizione del fatto, né allegazioni e richieste probatorie inerenti alla dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività lavorativa.
L' ha eccepito, inoltre, l'insussistenza di nesso causale tra le mansioni e le CP_2 patologie, ritenendo l'attività lavorativa inidonea ad ingenerare la lamentata tecnopatia e, in specie, a costituirne fattore causale esclusivo o concorrente, tale da poter essere riconosciuta come malattia professionale meritevole di indennizzo, e ciò alla luce della scarna documentazione prodotta.
6 Ebbene, reputa il giudicante che, a fronte di tali contestazioni, il ricorrente, vieppiù in assenza di qualsivoglia istanza istruttoria orale, non abbia fornito elementi di prova idonei a suffragare la fondatezza della propria tesi e, in particolare, a dimostrare che la lesione lamentata si è prodotta per effetto dell'attività di lavoro, anche se in concorso con altri fattori.
Difatti, in forza dei condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e sopra menzionati, nella presente fattispecie non può operare alcuna presunzione dell'eziopatogenesi professionale, in quanto entrambe le patologie denunciate, ossia la tendinite delle cuffie dei rotatori della spalla sinistra e le ernie discale, hanno natura multifattoriale, giacché la loro insorgenza può essere determinata in via esclusiva anche da fattori extralavorativi, come lo stile di vita del lavoratore, la pratica sportiva, la postura a riposo o anche la fisiologica degenerazione dell'apparato osteoarticolare legata all'età anagrafica (Cassazione civile, sez. lav., n. 8884 del 04/06/2003 (Rv.
563867 - 01): “In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico (nella specie, con riguardo all'attività di aiuto macchinista e di impiegato amministrativo, svolta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ai fini del riconoscimento da causa di servizio di un'ernia iatale e di una gastroduodenite erosiva), non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità della esposizione a rischio, il cui onere grava sul lavoratore, il quale non può invocare a proprio favore presunzioni …”).
Oltre all'assenza in ricorso di una compiuta descrizione dei fatti, sia rispetto alla tipologia di attività lavorativa svolta, sia quanto al movimento o all'operazione che, a seguito di innumerevoli ripetizioni, avrebbe provocato la protrusione discale o la patologia tendinea, deve osservarsi che le denunce di malattia, anche quando provenienti dal datore di lavoro, non possono dirsi munite di valenza probatoria nei confronti dell' circa la ricorrenza di un rischio lavorativo specificamente CP_1 connesso alle condizioni menomanti.
Esclusa la natura confessoria (ex artt. 2730 e 2735 c.c.) della denuncia datoriale ex art. 53 D.P.R. 1124/1965 (Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2018, n. 24121), neppure se ne può ravvisare, nei confronti dell' una valenza probatoria se non indiziaria CP_1
(Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2018, n. 24121: “In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo ( ), ai sensi dell' art. 2735 c.c. , CP_1
7 comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi”; nello stesso senso:
Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2013, n. 8611)
Ebbene, nel caso di specie, neppure vi è prova di una denuncia datoriale, non essendo dimostrato un riscontro della suindicata società rispetto all'apposito invito dell'Istituto, datato 16.9.2020 (in atti).
3. Si aggiunga, poi, che il ricorso difetta, come segnalato dall'Istituto, di una compiuta descrizione dei fatti, tra cui, ad esempio, l'indicazione delle dimensioni e del peso dei prodotti sollevati, le modalità di lavorazione, l'utilizzo o l'assenza di un mezzo meccanico per la movimentazione, la presenza nel reparto di colleghi intenti (o meno)
a coadiuvare il sig. nella movimentazione, ecc. Pt_1
Peraltro, la movimentazione dei salumi o dei contenitori contenenti gli stessi prodotti non può dirsi automaticamente ricompresa nelle mansioni di disossatore, che, secondo la comune esperienza, si espletano al banco, spostando le carni da carrelli o altri supporti usati, invece, per il trasferimento del semilavorato tra i vari reparti aziendali.
Infatti, non necessariamente è il disossatore a provvedere al trasferimento dei prodotti presso il proprio reparto ed a caricarli sul proprio banco di lavoro, ben potendo tale attività essere compiuta da altri colleghi.
Tale elemento rivesti significativa importanza nel contesto delle prove che il ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrare di aver effettivamente svolto sforzi fisici muniti di potenziale efficienza (almeno) concausale rispetto alle malattie lamentate.
Come si vede, gli aspetti concreti dell'attività lavorativa risultano dirimenti per accertarne la natura di fonte delle patologie, sebbene in concorso con altri elementi pur ignoti.
Anche per tale ragione, di norma, nei giudizi avverso l'Istituto assicurativo, si rivelano determinanti gli esiti delle prove orali offerte dalle parti, prove che, però, nel presente giudizio, non sono state richieste.
Pertanto, è risultato superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio: non essendo stati espletati mezzi di prova orale, gli unici elementi utilizzabili a tal fine dovrebbero provenire dalla documentazione prodotta agli atti, da cui, però, non emerge prova né in ordine alle mansioni, né in ordine al nesso eziologico.
La documentazione medica prodotta è priva di valore probatorio dell'effettiva esistenza del nesso causale tra le mansioni e le patologie lamentate, giacché attesta unicamente la sussistenza delle problematiche fisiche sofferte dal sig. , senza che da ciò possa Pt_1
8 trarsi alcun argomento di prova in ordine ai movimenti corporei compiuti durante il lavoro ed alla loro rischiosità rispetto alla potenziale insorgenza delle due patologie denunciate dall'odierno ricorrente, nei necessari termini di probabile efficienza concausale.
Non essendovi prova dei fatti indicati in ricorso e, soprattutto, delle loro modalità di verificazione, non può ritenersi dimostrata la sussumibilità della patologia discale nella fattispecie astratta della tecnopatia assicurata dall' CP_1
Tale prova, come detto, avrebbe potuto essere raggiunta con dichiarazioni testimoniali provenienti da colleghi di lavoro del ricorrente, i quali avrebbero potuto descrivere, anche se indicativamente, le modalità ordinarie e le tempistiche di espletamento delle mansioni da parte del ricorrente.
Solo in tal modo, si sarebbero potuti formare elementi di prova idonei a superare le contestazioni specificamente sollevate dall'Istituto assicurativo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.; tuttavia, non vi è agli atti la dichiarazione sostitutiva prescritta da tale norma, sicché la disposizione non è applicabile.
Ciò nonostante, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito del presente giudizio, devono reputarsi gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente spese di lite.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2254/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Teresa Caprio, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata (protrusioni discali ampie da L3 a S1) e l'attività lavorativa svolta;
dichiarare il diritto alla tutela assicurativa per la menomazione dell'integrità psicofisica e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la relativa CP_1 prestazione economica ex D. Lgs. 38/2000, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione al saldo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: respingere il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.8.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1
1 lavorato, in qualità di operaio disossatore, presso il salumificio Sam Meridionale S.p.a. di Nusco (AV), dal 19.7.1993 al 25.7.2018, con mansioni di addetto alla cottura dei prosciutti ed al sollevamento di contenitori pesanti contenenti salumi.
Rappresentava che dette mansioni avevano interessato sempre i medesimi distretti anatomici e determinato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: “ernie discali lombari multiple e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla sx”.
Riferiva di aver presentato all' due denunce di malattia professionale CP_1 tabellata: la prima, in data 2.8.2017 (pratica n. 510755179), per essere affetto da “ernia discale”; la seconda, invece, in data 5.6.2017 (pratica n. 510755037), per essere affetto da “tendinite delle cuffie dei rotatori della spalla sx”; il tutto, come da certificazione medica, al fine di vedersi accertata una menomazione dell'integrità psicofisica, valutabile nella misura del 15%, con indennizzo del danno biologico.
Precisava che l' aveva rigettato le domande ritenendo insufficiente la CP_1 documentazione ai fini del giudizio medico-legale.
Aggiungeva, quindi, di aver invano presentato ricorso amministrativo addì 1.6.2020 e
26.8.2020.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva, preliminarmente, che, nelle conclusioni del ricorso, il lavoratore aveva richiesto il solo riconoscimento delle protrusioni discali da L3 a S1, omettendo l'ulteriore patologia della tendinite, dovendo quest'ultima essere esclusa dalla domanda giudiziaria.
Rappresentava che il ricorrente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze del
Salumificio Meridionale S.p.a. di Nusco (AV), ma disconosceva lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dallo stesso.
Affermava che, in qualità di operaio disossatore, il ricorrente non avrebbe potuto movimentare carichi pesanti, specialmente utilizzando una sola spalla, atteso che la lamentata tendinite era limitata alla sola spalla sinistra.
Riferiva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale, per la mancanza di prova circa l'attività lavorativa effettivamente espletata e circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causare le malattie denunciate.
2 Precisava che il ricorrente si era limitato a produrre la certificazione medica sulla diagnosi della malattia, senza dimostrare la genesi della stessa.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini del riconoscimento della malattia professionale, è richiesta la sussistenza di un rapporto causale tra i fattori di rischio lavorativi e la patologia contratta.
Come noto, la natura tabellare di una determinata infermità può non essere sufficiente onde considerarla quale tecnopatia ed accordare al lavoratore le tutele previdenziali, e ciò proprio quando il nesso di causalità, in ragione delle caratteristiche intrinseche della patologia, non possa essere oggetto di presunzione.
In generale, si osserva che, a seguito dell'introduzione del c.d. “sistema misto” (C. Cost.
n. 179/1988 e 206/1988), le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate (ossia elencate nelle tabelle annesse al
D.P.R. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M.
9.4.2008) e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle oppure contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge e contratte in lavorazioni tabellate, ma insorte oltre i periodi prestabiliti a decorrere dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
Appunto in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto iuris tantum, dovendo, pertanto, l' dimostrare una diversa CP_1 eziologia della malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore dimostrare l'eziologia tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
3 Va, altresì, precisato che, nelle patologie ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta risalire a molteplici cause, anche diverse dall'attività di lavoro, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione da parte del lavoratore, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, e la valutazione deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
(Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le CP_1 malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947:
“Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso …”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione civile, sez. lav., 4.2.2020, n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di CP_1 fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il
4 principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore CP_1 patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio, anche sub specie di movimentazione di carichi pesanti, sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare la malattia stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2018, n. 12808:
“Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”;
Cassazione civile, sez. lav., n. 23653 del 21/11/2016 (Rv. 641713 - 01): “Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato
l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_1
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e
5 persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti,
l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Della Rossa, sentenza n.
5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
2. Ciò chiarito, nella fattispecie concreta in controversia, il ricorrente ha lamentato che, nello svolgimento delle dedotte mansioni, il sollevamento di prosciutti o di contenitori pesanti contenenti salumi aveva determinato l'insorgenza delle patologie lamentate, ovvero ernia discale e tendinite della spalla sinistra, per le quali originariamente aveva richiesto l'indennizzo, sebbene abbia poi delimitato la domanda giudiziaria alla sola ernia discale, come da conclusioni del ricorso.
L' pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e CP_1 la società, nella propria memoria di costituzione ha però contestato l'effettività del contenuto concreto delle mansioni indicate in ricorso, sostenendo che non ne sia stata fornita alcuna prova, neppure documentale, non essendo stata esibita alcuna busta paga.
A tal fine, l' ha evidenziato che, nel ricorso introduttivo, non vi era alcuna CP_1 descrizione del fatto, né allegazioni e richieste probatorie inerenti alla dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività lavorativa.
L' ha eccepito, inoltre, l'insussistenza di nesso causale tra le mansioni e le CP_2 patologie, ritenendo l'attività lavorativa inidonea ad ingenerare la lamentata tecnopatia e, in specie, a costituirne fattore causale esclusivo o concorrente, tale da poter essere riconosciuta come malattia professionale meritevole di indennizzo, e ciò alla luce della scarna documentazione prodotta.
6 Ebbene, reputa il giudicante che, a fronte di tali contestazioni, il ricorrente, vieppiù in assenza di qualsivoglia istanza istruttoria orale, non abbia fornito elementi di prova idonei a suffragare la fondatezza della propria tesi e, in particolare, a dimostrare che la lesione lamentata si è prodotta per effetto dell'attività di lavoro, anche se in concorso con altri fattori.
Difatti, in forza dei condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e sopra menzionati, nella presente fattispecie non può operare alcuna presunzione dell'eziopatogenesi professionale, in quanto entrambe le patologie denunciate, ossia la tendinite delle cuffie dei rotatori della spalla sinistra e le ernie discale, hanno natura multifattoriale, giacché la loro insorgenza può essere determinata in via esclusiva anche da fattori extralavorativi, come lo stile di vita del lavoratore, la pratica sportiva, la postura a riposo o anche la fisiologica degenerazione dell'apparato osteoarticolare legata all'età anagrafica (Cassazione civile, sez. lav., n. 8884 del 04/06/2003 (Rv.
563867 - 01): “In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico (nella specie, con riguardo all'attività di aiuto macchinista e di impiegato amministrativo, svolta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ai fini del riconoscimento da causa di servizio di un'ernia iatale e di una gastroduodenite erosiva), non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità della esposizione a rischio, il cui onere grava sul lavoratore, il quale non può invocare a proprio favore presunzioni …”).
Oltre all'assenza in ricorso di una compiuta descrizione dei fatti, sia rispetto alla tipologia di attività lavorativa svolta, sia quanto al movimento o all'operazione che, a seguito di innumerevoli ripetizioni, avrebbe provocato la protrusione discale o la patologia tendinea, deve osservarsi che le denunce di malattia, anche quando provenienti dal datore di lavoro, non possono dirsi munite di valenza probatoria nei confronti dell' circa la ricorrenza di un rischio lavorativo specificamente CP_1 connesso alle condizioni menomanti.
Esclusa la natura confessoria (ex artt. 2730 e 2735 c.c.) della denuncia datoriale ex art. 53 D.P.R. 1124/1965 (Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2018, n. 24121), neppure se ne può ravvisare, nei confronti dell' una valenza probatoria se non indiziaria CP_1
(Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2018, n. 24121: “In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo ( ), ai sensi dell' art. 2735 c.c. , CP_1
7 comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi”; nello stesso senso:
Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2013, n. 8611)
Ebbene, nel caso di specie, neppure vi è prova di una denuncia datoriale, non essendo dimostrato un riscontro della suindicata società rispetto all'apposito invito dell'Istituto, datato 16.9.2020 (in atti).
3. Si aggiunga, poi, che il ricorso difetta, come segnalato dall'Istituto, di una compiuta descrizione dei fatti, tra cui, ad esempio, l'indicazione delle dimensioni e del peso dei prodotti sollevati, le modalità di lavorazione, l'utilizzo o l'assenza di un mezzo meccanico per la movimentazione, la presenza nel reparto di colleghi intenti (o meno)
a coadiuvare il sig. nella movimentazione, ecc. Pt_1
Peraltro, la movimentazione dei salumi o dei contenitori contenenti gli stessi prodotti non può dirsi automaticamente ricompresa nelle mansioni di disossatore, che, secondo la comune esperienza, si espletano al banco, spostando le carni da carrelli o altri supporti usati, invece, per il trasferimento del semilavorato tra i vari reparti aziendali.
Infatti, non necessariamente è il disossatore a provvedere al trasferimento dei prodotti presso il proprio reparto ed a caricarli sul proprio banco di lavoro, ben potendo tale attività essere compiuta da altri colleghi.
Tale elemento rivesti significativa importanza nel contesto delle prove che il ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrare di aver effettivamente svolto sforzi fisici muniti di potenziale efficienza (almeno) concausale rispetto alle malattie lamentate.
Come si vede, gli aspetti concreti dell'attività lavorativa risultano dirimenti per accertarne la natura di fonte delle patologie, sebbene in concorso con altri elementi pur ignoti.
Anche per tale ragione, di norma, nei giudizi avverso l'Istituto assicurativo, si rivelano determinanti gli esiti delle prove orali offerte dalle parti, prove che, però, nel presente giudizio, non sono state richieste.
Pertanto, è risultato superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio: non essendo stati espletati mezzi di prova orale, gli unici elementi utilizzabili a tal fine dovrebbero provenire dalla documentazione prodotta agli atti, da cui, però, non emerge prova né in ordine alle mansioni, né in ordine al nesso eziologico.
La documentazione medica prodotta è priva di valore probatorio dell'effettiva esistenza del nesso causale tra le mansioni e le patologie lamentate, giacché attesta unicamente la sussistenza delle problematiche fisiche sofferte dal sig. , senza che da ciò possa Pt_1
8 trarsi alcun argomento di prova in ordine ai movimenti corporei compiuti durante il lavoro ed alla loro rischiosità rispetto alla potenziale insorgenza delle due patologie denunciate dall'odierno ricorrente, nei necessari termini di probabile efficienza concausale.
Non essendovi prova dei fatti indicati in ricorso e, soprattutto, delle loro modalità di verificazione, non può ritenersi dimostrata la sussumibilità della patologia discale nella fattispecie astratta della tecnopatia assicurata dall' CP_1
Tale prova, come detto, avrebbe potuto essere raggiunta con dichiarazioni testimoniali provenienti da colleghi di lavoro del ricorrente, i quali avrebbero potuto descrivere, anche se indicativamente, le modalità ordinarie e le tempistiche di espletamento delle mansioni da parte del ricorrente.
Solo in tal modo, si sarebbero potuti formare elementi di prova idonei a superare le contestazioni specificamente sollevate dall'Istituto assicurativo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.; tuttavia, non vi è agli atti la dichiarazione sostitutiva prescritta da tale norma, sicché la disposizione non è applicabile.
Ciò nonostante, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito del presente giudizio, devono reputarsi gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente spese di lite.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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