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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/10/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3138/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. TURINELLI Parte_1 C.F._1
UC e , elettivamente domiciliato in CORSO PESCHIERA 191 10141 TORINO, presso il difensore avv. TURINELLI UC
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASOM Parte_2 P.IVA_1
CI e elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. RASOM CI
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLIN CP_1 C.F._2
AN e elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 322 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. CARLIN AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 RICORRENTE: Nel merito: 1) accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile, dovuti a difetto di costruzione e realizzazione dell'edificio di proprietà della ricorrente, come in atti riportato;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di Parte_2
e di e, conseguentemente, condannarli, per quanto di ragione ed in solido tra
[...] Controparte_2 loro, a corrispondere alla sig.ra anche a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma necessaria all'eliminazione dei vizi nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi, per la complessiva somma di € 59.127,73, o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, se del caso anche in via equitativa. Con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre
IVA e C.N.P.A. come per legge.
In via istruttoria: I) Si richiama a tutti i documenti da n. 1) a n. 21) depositati con il ricorso introduttivo dd. 07.12.2023 e con la memoria difensiva dd. 18.03.2024; II) Si chiede altresì di essere ammessi a provare mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_2 nonché dell'arch. e per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova: 1. “Vero CP_2 che nel giugno 2011 la sig.ra affidava alla ditta Parte_1 Parte_2
l'appalto per i lavori di fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile ad alte prestazioni energetiche”; 2. “Vero che il progetto architettonico relativo alle opere da realizzarsi veniva elaborato dall'Arch. di Rovereto” 3. “Vero che la progettazione esecutiva della struttura in legno CP_2 veniva elaborata a cura e spese della e da questa affidata allo studio Parte_2
Tecnico Croce Ing. di Moena (TN), così come la direzione dei lavori delle opere in legno”; 4. Per_1
“Vero che nel corso dei lavori le parti stabilivano che pavimentazione, scala interna d'arredo, tinteggiatura, rubinetteria e sanitari bagni, porte interne, serramenti, sarebbero state realizzate in autonomia da parte della committente”; 5. “Vero che RA W.T. provvedeva alla realizzazione di tutta la struttura dell'immobile, del tetto comprese lattonerie, dell'impianto idraulico e di riscaldamento, della fornitura e posa di pannelli solari, delle pareti interne e dei solai”; 6. “Vero che i lavori affidati alla RA W.T. terminavano a maggio 2013”; 7. “Vero che nell'estate 2013 si rompevano i rivetti delle lattonerie in alluminio realizzate sul tetto a causa della dilatazione del metallo,
e la RA W.T. provvedeva in garanzia alla sostituzione degli stessi”; 8. “Vero che la famiglia della sig.ra si trasferiva presso la nuova abitazione nel novembre 2015, al termine della Parte_1 realizzazione delle finiture interne”; 9. “Vero che nell'agosto 2018 si verificavano infiltrazioni dalla porzione di tetto piano realizzato da parte della segnalate negli stessi giorni Parte_2 dalla sig.ra ; 10. “Vero che nell'agosto 2018, a seguito della segnalazione di Parte_1 infiltrazioni dalla porzione di tetto piano effettuata dalla ricorrente, la società RA W.T. incaricava la pagina 2 di 13 ditta di intervenire”; 11. “Vero che la ditta nelle circostanze di cui al Controparte_3 Controparte_3 capitolo che precede, si limitava alla mera siliconatura delle giunzioni del canale di gronda”; 12. “Vero che la sig.ra ad aprile 2021 contattava la RA W.T. per denunciare la presenza di
Parte_1 infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà”; 13. “Vero che la sig.ra ad aprile 2021
Parte_1 contattava l'Arch. dello per denunciare la presenza di infiltrazioni CP_2 CP_4 nell'immobile di sua proprietà”; 14. “Vero che ad aprile 2021 la sig.ra concordava con lo
Parte_1 studio la trasmissione di formale denuncia dei vizi alla;
15. “Vero CP_4 Parte_2 che in data 19.04.2021 la sig.ra inviava alla RA W.T. raccomandata A/R per denunciare
Parte_1 la presenza di infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà”; 16. “Vero che a seguito della denuncia dei vizi effettuata dalla sig.ra alla ditta RA W.T. ad aprile 2021, la RA W.T. incaricava
Parte_1 la ditta D.L. Lattoneria di Bagolino (BS) di effettuare un sopralluogo presso l'immobile di proprietà della sig.ra 17. “Vero che la ditta D. L. Lattoneria effettuava sopralluogo presso
Parte_1
l'abitazione della sig.ra nell'agosto 2021” 18. “Vero che le infiltrazioni segnalate Parte_1 dalla sig.ra nell'aprile 2021 venivano accertate dalla ditta di lattoneria inviata da Parte_1
RA W.T., ovvero la DL Lattoneria di Bagolino (BS)” 19. “Vero che in occasione del sopralluogo effettuato dalla DL Lattoneria di Bagolino (BS) il titolare sig. telefonava alla Parte_3 [...]
evidenziando la necessità di un intervento strutturale” 20. “Vero che la ditta RA Parte_2
W.T. rifiutava un'analisi completa delle cause del problema segnalato dalla sig.ra Parte_1 nell'aprile 2021” 21. “Vero che a seguito delle infiltrazioni segnalate ad aprile 2021 la RA W.T. offriva la sostituzione di un giunto del canale di gronda sul lato posteriore del tetto piano” 22. “Dica il teste se la sig.ra e/o il di lei marito sig. hanno eseguito Parte_1 Parte_4 direttamente lo svuotamento dell'impianto dei pannelli solari salendo sul tetto nel periodo intercorrente tra la loro installazione e l'aprile 2022” Si indicano quali testi i signori: - residente in Testimone_1
Storo (TN); - , c/o DL Lattoneria di Bagolino (BS); - – commerciale Parte_3 Tes_2
RA WO Technlogy;
- residente in [...]; - residente in [...]Testimone_3 Testimone_4
(TN); - , legale rappresentante della III) Si oppone sin d'ora all'ammissione CP_5 Controparte_3 delle istanze istruttorie formulate da RA W.T. in quanto inammissibili. In subordine e in caso di ammissione si chiede ammettersi prova contraria a mezzo gli stessi testi indicati per la prova diretta
- respingere tutte le eccezioni e tutte le domande formulate nei confronti di Parte_2 [...]
e, in via subordinata e in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità di Parte_2 per l'inconveniente lamentato dalla ricorrente, determinare il grado di Parte_2 colpa attribuibile all'appaltatrice e dichiararla tenuta al ristoro del danno effettivamente occorso e riferibile alla propria condotta, senza vincolo di solidarietà e, in ogni caso, riducendo a giustizia il pagina 3 di 13 quantum richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione dell'eventuale condotta di quest'ultima ex art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, in caso di ritenuta solidarietà con altro corresponsabile, condannare quest'ultimo a rimborsare a quanto questa Parte_2 avesse a pagare o comunque avesse pagato alla ricorrente in misura superiore alla somma dovuta in base al ritenuto suo grado di concorso;
- con rifusione delle spese di lite, comprese le spese tecniche e legali di accertamento tecnico preventivo sub R.G. 932/2022.
- in via istruttoria, si chiede disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio a mezzo di altro consulente di comprovata esperienza in materia di costruzioni civili;
. ammettere prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui capitoli non ammessi con l'ordinanza istruttoria dd. 06.05.2024, come formulati nella memoria di data 18.03.2024.
ARCH. nel merito In via principale: - per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi in quanto CP_2 infondata in fatto e diritto la domanda di risarcimento avanzata dalla signora nei Parte_1 confronti dell'Arch. e ogni domanda da chiunque proposta e/o proponenda nei CP_2 confronti dello stesso;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Arch. in CP_2 concorso con le altre parti in causa, gradui il Giudice la quota di corresponsabilità interna di ciascun responsabile, diminuendo per l'effetto proporzionalmente l'eventuale risarcimento del danno dovuto dall'Arch. oppure condanni le altre parti responsabili a rimborsare al medesimo quanto CP_2 in ipotesi avesse a risarcire in misura superiore al dovuto, riducendo in ogni caso a giustizia ed alle emergenze processuali il quantum reclamato con esclusione delle appostazioni infondate, non provate e inammissibili. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.12.23 ha asserito di essere proprietaria della p.ed. 1738 Parte_1
C.C. Storo e che in data 21.6.2011 aveva stipulato con la un contratto di Parte_2 appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile, sulla base del progetto elaborato con l'arch. il quale era stato incaricato anche della direzione lavori. CP_2
Ha precisato che i lavori – in corso di causa modificati - erano terminati a maggio 2013 e che la ricorrente aveva corrisposto il prezzo richiesto e pari ad € 203.500,00.
Ha affermato che nell'estate 2014 si erano strappati i rivetti sugli angoli verticali del tetto e che la
RA W.T. aveva provveduto alla riparazione;
ha precisato che a novembre 2015 si era trasferita nella nuova abitazione e che nell'agosto 2018 si erano verificate delle infiltrazioni dalla porzione di tetto realizzato dalla RA, la quale era intervenuta per risolvere tale problematica. pagina 4 di 13 Ha precisato che, tuttavia, tali infiltrazioni erano ricomparse nel mese di aprile 2021. Ha affermato di aver prontamente denunciato i vizi, ma che controparte non si era resa disponibile alla riparazione. Ha asserito di aver promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Ha asserito che i difetti nella impermeabilizzazione e nella realizzazione della lattoneria avevano cagionato i danni e che l'acqua si era infiltrata, andando ad intaccare la struttura lignea.
Ha affermato che sussisteva la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice e del direttore lavori ed ha chiesto che gli stessi fossero condannati a risarcire i danni, pari alle spese necessarie per le riparazioni, al costo di un alloggio per quattro persone e le spese tecniche.
Con comparsa dd. 14.2.2024 si è costituita la eccependo la prescrizione e Parte_2 la decadenza.
Ha affermato che la consulenza svolta nel giudizio di atp era nulla in quanto il ctu aveva acconsentito al fatto che le opere di rimozione di parti della copertura fossero eseguite senza la presenza dei consulenti delle parti convenute. Ha asserito che il ctu non aveva accertato se la foratura della guaina potesse essere addebitabile ad altre cause.
Ha affermato che per il canale di gronda aveva proposto la posa della lamiera, ma l'alluminio era stato richiesto dalla direzione lavori, ha contestato l'entità dei danni esposti, asserendo che non era necessaria la sostituzione dell'intera copertura.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta o quantomeno ridotta;
ha chiesto che, ove fosse ritenuta corresponsabile, l'altro convenuto fosse condannato a pagare quanto corrisposto alla ricorrente.
Con comparsa dd. 14.2.2024 si è costituito l'arch. asserendo che la progettazione CP_2 esecutiva era stata elaborata dalla che si era avvalsa dello studio tecnico Parte_2
Croce ing. , al quale era stata affidata anche la direzione lavori delle opere in legno. Ha precisato CP_2 di essersi limitato a siglare tale progetto “per approvazione” al solo fine di attestare che il nuovo progetto non presentava incongruenza rispetto al progetto presentato ed assentito dal Comune per l'ottenimento della concessione.
Ha precisato di aver svolto la direzione lavori generali e delle opere di cemento armato.
Ha eccepito la decadenza e prescrizione della domanda attorea.
Ha asserito che era riferibile all'appaltatrice la scelta di non eseguire la guaina sotto il canale in quanto la tenuta progettualmente doveva essere garantita dallo stesso canale di gronda.
Ha precisato di non poter essere responsabile delle scelte tecniche contenute nel progetto esecutivo redatto da altri e di non aver svolto la direzione lavori con riferimento alle opere in legno.
pagina 5 di 13 Ha asserito che il danno avrebbe potuto essere inferiore ove la appaltatrice avesse sostituito nel 2013 il canale di gronda.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda nei suoi confronti fosse respinta.; in via subordinata ha chiesto che la RA fosse condannata a rimborsargli le somme, sulla base delle rispettiva responsabilità.
***
La ricorrente ha promosso la domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti sulla base dell'art. 1669
c.c..
La giurisprudenza, al riguardo, ha statuito (sentenza n. 29251 del 13/11/2024 ) che “la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili” (sentenza n. 17874 del 23/07/2013).
La ctu assunta in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente sono dovute ad una carente impermeabilizzazione della copertura dell'edificio attoreo:
“Il CTU conferma la presenza della rottura della rivettatura sul giunto della lamiera del canale a monte e la presenza delle infiltrazioni d'acqua, in prossimità dello stesso, anche sulla struttura in legno sottostante… Tali infiltrazioni hanno completamente compromesso tutto il canale a monte e tutta la parte ad esso perpendicolare… Nella sua relazione l'ing. descrive dettagliatamente i vizi Tes_5 riscontrati e li attribuisce alla mancanza del manto impermeabile lungo la gronda sotto il rivestimento in alluminio. Questa causa era sicuramente la più probabile dopo aver visionato i dettagli costruttivi e le foto di cantiere a supporto del particolare. Era infatti certamente possibile che l'acqua piovana si fosse infiltrata sotto la lamiera nei punti di giunzione mal eseguiti della gronda e che avesse bagnato in primis, la struttura della stessa e poi anche il pacchetto della copertura. In data 03 aprile 2023 però, sono stati eseguiti dei sondaggi sul canale, riscontrando la presenza di uno strato di barriera al vapore MEGABLU sotto la lamiera. E' possibile che tale strato, non previsto in progetto, fosse probabilmente in esubero durante la realizzazione della copertura e quindi fosse stato utilizzato anche sul canale senza che DL e ditta RA fossero informati. Il CTU infatti fa presente che né la Direzione
Lavori né la ditta RA era a conoscenza che esistesse sulla gronda questo strato di barriera.
Durante il sopralluogo, la lamiera della gronda è stata sollevata in prossimità della zona con maggiori infiltrazioni e si è potuto riscontrare quanto segue: -) la parte di barriera al vapore posizionata orizzontalmente era completamente bagnata pur essendo protetta dalla lamiera (fig 1.01). La lamiera non era dunque stagna;
-) il sondaggio dove si è riscontrato il maggior deterioramento del pacchetto copertura e della gronda è posizionato vicino al giunto che ha avuto problemi di rifollamento dei rivetti e che è stato siliconato in un secondo momento per sicurezza (fig. 01.02 – 01.03); -) sebbene pagina 6 di 13 fosse presente la barriera, i rivetti della lamiera hanno forato la stessa in più punti verticalmente come si nota chiaramente nella fig.01.04 e come si può vedere, almeno in un punto anche orizzontalmente.
Anche ipotizzando che gli stessi siano stagni, perdono tale proprietà nel momento in cui si ha il fenomeno di rifollamento con ovalizzazione dei fori;
-) verticalmente sempre in questa zona sembra che
i rivetti siano stati eseguiti senza adeguata distanza dal bordo della lamiera (fig.01.04); -) la struttura del canale appare in uno stato di maggior degrado rispetto al resto della copertura tanto da far presupporre che in essa sia localizzata l'origine dell'infiltrazione. Tutte queste osservazioni fanno dedurre che anche se il canale di gronda è stato impermeabilizzato con una barriera al vapore (non guaina impermeabile), l'acqua piovana aveva la possibilità di entrare in più punti attraverso il giunto della lamiera e poteva poi infiltrarsi liberamente nel resto della copertura”.
Infiltrazioni sono presenti anche nella zona di copertura piana destinata ai pannelli solari (“Dal sondaggio effettuato in loco, oltre al pannello Osb, è risultato inoltre che molte travi di legno a sostegno dell'isolazione e dell'areazione sono completamente compromesse in una vasta zona della copertura, così come gli strati isolanti (pacchetto copertura). E' apparso sicuramente danneggiato almeno un pannello portante LIGNATUR che presentava segni evidenti di umidità anche al suo interno”).
Infine il consulente ha verificato che vi è un rilascio a lungo termine dell'acqua accumulata nei materiali isolanti del pacchetto con evidente alterazione delle caratteristiche di prestazione termo- igrometriche del pacchetto copertura (“La conformazione del pacchetto di copertura comporta un libero passaggio d'aria su tutta la superficie. Tale pacchetto non ha areazione. Ne consegue che se una vasta zona della copertura è fortemente imbibita d'acqua, la concentrazione d'umidità all'interno del pacchetto è notevolmente superiore a quella di progetto e le caratteristiche prestazionali termoigrometriche dei materiali ne risultano modificate. Sono stati eseguiti altri due sondaggi sulla copertura. In uno di questi, distante qualche metro dai precedenti (fig.01), si nota che l'isolante è completamente coperto da uno strato di umidità”).
L'ing. ha concluso in via riassuntiva: “Rispetto al particolare esecutivo del canale proposto Pt_5 dalla ditta RASOM, è stata inserita una barriera al vapore sotto la lamiera ma né la DL né la ditta appaltatrice ne era a conoscenza;
-) la barriera al vapore è stata forata in più punti dai rivetti che saldano la lamiera della gronda in prossimità dei giunti e in particolare anche in quello a monte dove la rivettatura è saldata e c'è stata
l'ovalizzazione dei fori;
-) il canale in prossimità del giunto dove si era presentato il fenomeno di rifollamento, era la zona con la struttura in legno maggiormente deteriorata dalle infiltrazioni. Ne consegue dunque che sia la pagina 7 di 13 società appaltatrice RA che la DL avevano scelto di lasciare alla sola lamiera della gronda
l'impermeabilizzazione della stessa ma non hanno tenuto conto che questa non era un elemento a sè stante ma confinava e si appoggiava sullo stesso pannello Lignatur che costituiva la copertura”.
Va, inoltre, evidenziato che non sussiste alcuna nullità della consulenza (come, al contrario, lamentato dalla convenuta); invero, già il ctu, nelle osservazioni e contestazioni sollevate dal ctp di parte convenuta al riguardo, aveva adeguatamente risposto (“il CTU aveva fissato l'appuntamento per il sopralluogo con la ditta il 03 aprile alle ore 10.00 (si allega la mail che è stata inviata come conferma) ma alla ricezione di questa mail il CTP Arch. ha chiamato chiedendo di spostare al pomeriggio. Per_2
Il CTU si chiede ora se non fosse strumentale questa richiesta. Il CTU aveva comunque dato disposizioni alla ditta su come procedere.
2. La guaina, il telo di tessuto non tessuto, la zona ove insistevano le zavorre del solare termico erano stati tutti visionati nel sopralluogo precedente;
3. Al nostro arrivo la ditta aveva praticato un sondaggio in un punto e il CTU si domanda perché il CTP omette di dire che in nostra presenza sono stati eseguiti altri due sondaggi in punti diversi e soprattutto ha completamente rimosso che in nostra presenza il 03 aprile è stato aperto il canale di gronda per prenderne visione. Le foto che il CTU ha allegato in relazione sono state eseguite in presenza di tutti i
CTP, anche dell'ARCH. Non solo il CTU ha riportato le foto da lei scattate in data 03 aprile Per_3
2023 durante lo smontaggio del canale di gronda avvenuto in presenza di tutti i CTP ma allega anche la foto seguente dove si può notare la mano dell'ARCH. che tiene il suo cellulare per eseguire Per_2 lui stesso le foto del canale aperto in quel momento. E in questa stessa foto si può chiaramente notare che con una mano l'arch. faceva la foto e con l'altra teneva la barriera al vapore di colore Per_2 azzurro proprio in prossimità dei fori prodotti dai rivetti”).
Sussiste, quindi, una responsabilità della appaltatrice per i vizi costruttivi della copertura dell'edificio
(derivanti sia da un errore nella progettazione, sia da vizi di carattere esecutivo); va, inoltre, affermata una responsabilità anche dell'arch. CP_2
Invero, lo stesso ha svolto le funzioni di direttore lavori;
è, al riguardo, irrilevante il fatto che il progetto esecutivo del tetto sia stato predisposto dalla società RA (tramite lo studio Croce).
In primo luogo, tale progetto reca la sottoscrizione dell'arch. (per approvazione doc. 5), il CP_2 quale, pertanto, ha avuto modo di prenderne compiuta conoscenza.
Inoltre, rientrava nei compiti del convenuto, in qualità di direttore lavori, verificare la correttezza di tale progetto alle corrette regole della tecnica al fine di garantire che l'edificio venisse realizzato senza difetti costruttivi;
così come vigilare sulla corretta esecuzione delle opere appaltate (ordinanza n. 16987 del 24/06/2025: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e pagina 8 di 13 non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”).
Le considerazioni sopra riportate ed esposte dal convenuto, se non sono idonee a escluderne la responsabilità, possono tuttavia, essere considerate nei rapporti interni tra coobbligati;
in modo tale che le rispettive quote di responsabilità vanno determinate nella misura del 60 % per quanto riguarda la
RA (in considerazione del ruolo di maggior rilevanza assunto nella vicenda e nella conseguente determinazione del danno) e del 40 % per quanto riguarda il direttore lavori.
I convenuti hanno eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea.
L'art. 1669 c.c. prescrive che la denuncia dei vizi deve avvenire a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta e che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia. In particolare,
(sentenza n.14561 del 30/07/2004 ) “in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore
- costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere”.
Va precisato che, per uniforme giurisprudenza, ai fini della valutazione dell'osservanza dell'inizio del decorso di detto termine annuale per la denuncia dei gravi difetti che afferiscono l'opera appaltata, non può ritenersi esigibile che il committente abbia acquisito tale univoca certezza, ma solo un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, di detti difetti oltre che della presumibile loro incidenza sulla statica e sulla possibilità di lunga durata, nonché sulla loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata. pagina 9 di 13 Dalle prove assunte è emerso che alcune infiltrazioni si sono manifestate, per la prima volta, nel 2018
e che la ricorrente ha denunciato tali vizi alla RA (la quale aveva, altresì, assunto l'impegno di eliminare le problematiche).
In quell'epoca, tuttavia, sembrava che le problematiche (in quel momento ancora di limitata entità) fossero imputabili ad un piccolo difetto presente nella lattoneria, facilmente eliminabile con un intervento di sigillatura ( : “i miei genitori si erano attivati con la ditta RA che aveva Testimone_3 costruito la casa: hanno lamentato la presenza delle infiltrazioni di acqua di cui ho parlato. cap.10: ricordo che era passato, successivamente a tale denuncia, un operaio per controllare la situazione e le cause delle infiltrazioni. ADR penso che fosse un operaio della ricordo che era stato incaricato CP_3 di venire a controllare la problematica delle infiltrazioni da chi aveva costruito la casa”; : CP_5
“Non mi ricordo chi vi fosse in casa. sono salito sul tetto e mi sono accorto che un giunto delle lattonerie aveva ceduto. Si trovava sul tetto, ma sulla parte che dà sul retro della casa. Ho sigillato questa lamiera ed ho poi telefonato alla RA per informarla della causa delle infiltrazioni e del fatto che avevo riparato tale giunto”).
Una piena conoscenza dei vizi e della gravità degli stessi, può dirsi acquisita solo nell'aprile 2021, allorquando la problematica delle infiltrazioni – che inizialmente sembrava essere stata risolta - si è ripresentata in modo eclatante.
Invero, nella lettera dd. 19.4.2021 spedita alla RA (doc.6), inviata anche allo studio associato
, di cui faceva parte l'arch. direttore dei lavori (doc.19 e 20), era stata CP_4 CP_2 individuata con esattezza la problematica, riconducibile ad una difettosa impermeabilizzazione del canale di gronda (del resto il convenuto non ha contestato il capitolo 13 della memoria attorea dd.
18.3.2024).
Ne consegue che è stato rispettato il termine di un anno per la denuncia, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza.
Un successivo atto interruttivo della prescrizione è ravvisabile nella raccomandata inviata alla RA in data 28.9.2021 (doc.7) e nel successivo ricorso per accertamento tecnico preventivo dd. 12.4.2022
(doc.8). La consulenza, inoltre, è stata depositata il 25.8.2023 (ordinanza n.8637 del 07/05/2020:
“l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943
c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato”). pagina 10 di 13 Il ricorso del presente giudizio risulta, infine, essere stato depositato il 7.12.2023.
Ne consegue che sono stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione;
si evidenzia, inoltre, che ex art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto anche nei confronti dei condebitori solidali (ordinanza n.8208 del 28/03/2025 : “ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale”).
Ne consegue che i convenuti devono essere condannati a risarcire i danni, pari alle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi.
L'ing. ha precisato che i lavori necessari comprendono “la sostituzione di almeno un intero Pt_5 pannello LIGNATUR, la sostituzione di diverse travi che compongono lo strato di finitura del pacchetto così come degli strati isolanti, oltre a tutte le opere necessarie per il ripristino della copertura sia esternamente che internamente. Inoltre però dovrà essere considerato la sostituzione di nuovo strato di osb con il conseguente posizionamento di due strati di impermeabilizzazione, il lavoro per togliere e riposare lo strato di ghiaia con tessuto non tessuto, smontare e rimontare i pannelli solari e la linea vita, creare un camminamento per le opere di manutenzione e una struttura in legno a supporto delle zavorre dei pannelli”.
Il ctu ha determinato in € 32.342,93 il costo dei lavori, in € 1.220,00 il costo delle spese tecniche ed in
€ 5.677,88 i costi per la direzione lavori e la sicurezza.
A tale importo può essere aggiunta la somma di € 3.050,00 per i costi del sondaggio commissionato alla BI HO (doc.14).
Non risulta, invece, fornita di prova la somma indicata in € 1.600,00 per un alloggio (non essendo provato che la famiglia debba trasferirsi e debba sostenere tale esborso;
determinato senza la produzione di alcuna documentazione).
I danni complessivi, pertanto, ammontano ad € 42.290,81; trattandosi di un debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal
7.12.2023 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 42.290,81 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti i soli interessi legali.
Le convenute hanno svolto, reciprocamente, delle domande di regresso.
pagina 11 di 13 Tale istanze vanno accolte;
pertanto, ove la provvedesse a pagare alla Parte_2 ricorrente un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 60 %) condanna l'arch. a rimborsare alla convenuta una somma pari all'eccedenza rispetto alla quota CP_2 di responsabilità sopra indicata.
Parimenti, ove l'arch. provvedesse a pagare alla ricorrente un importo superiore alla propria CP_2 quota di responsabilità (determinata nella misura del 40 %) condanna la a Parte_2 rimborsare al convenuto una somma pari all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata.
Le spese della fase del giudizio di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico della
[...]
e vanno così liquidate: Parte_2 fase studio: € 992,00; fase introduttiva: € 788,00; fase istruttoria: € 1.276,00; totale compensi € 3.056,00 ed € 286,00 per spese ed € 4.948,32 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ricorrente e relative al presente giudizio sono poste a carico dei convenuti e vanno così liquidate:
fase studio: € 1.701,00;
fase introduttiva: € 1.204,00;
fase istruttoria: € 1.806,00;
fase decisionale: € 2.905,00; totale compensi € 7.616,00 ed € 786,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu assunta in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della Pt_2
[...
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la e l'arch. a corrispondere a Parte_2 CP_2
, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 42.290,81, oltre alla Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 42.290,81 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Accerta che, nei rapporti interni, sussiste una responsabilità per la quota del 60 % attribuibile pagina 12 di 13 alla e per la quota del 40 % attribuibile all'arch. Parte_2 CP_2
3. ove la provvedesse a pagare – in forza del punto 1 del dispositivo Parte_2
- alla ricorrente un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 60 %) condanna l'arch. a rimborsare alla convenuta una somma pari CP_2 all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata;
4. ove l'arch. provvedesse a pagare – in forza del punto 1 del dispositivo - alla ricorrente CP_2 un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 40 %) condanna la a rimborsare al convenuto una somma pari Parte_2 all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata;
5. condanna la a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di Parte_2 accertamento tecnico preventivo che liquida in € 3.056,00 per compensi, € 286,00 per spese ed
€ 4.948,32 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
6. condanna la e l'arch. a rimborsare alla ricorrente Parte_2 CP_2 le spese del presente giudizio che liquida € 7.616,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. pone definitivamente a carico della le spese della ctu assunta nel Parte_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in data 16/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3138/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. TURINELLI Parte_1 C.F._1
UC e , elettivamente domiciliato in CORSO PESCHIERA 191 10141 TORINO, presso il difensore avv. TURINELLI UC
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASOM Parte_2 P.IVA_1
CI e elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. RASOM CI
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLIN CP_1 C.F._2
AN e elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 322 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. CARLIN AN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 RICORRENTE: Nel merito: 1) accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile, dovuti a difetto di costruzione e realizzazione dell'edificio di proprietà della ricorrente, come in atti riportato;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di Parte_2
e di e, conseguentemente, condannarli, per quanto di ragione ed in solido tra
[...] Controparte_2 loro, a corrispondere alla sig.ra anche a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma necessaria all'eliminazione dei vizi nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi, per la complessiva somma di € 59.127,73, o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, se del caso anche in via equitativa. Con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre
IVA e C.N.P.A. come per legge.
In via istruttoria: I) Si richiama a tutti i documenti da n. 1) a n. 21) depositati con il ricorso introduttivo dd. 07.12.2023 e con la memoria difensiva dd. 18.03.2024; II) Si chiede altresì di essere ammessi a provare mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_2 nonché dell'arch. e per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova: 1. “Vero CP_2 che nel giugno 2011 la sig.ra affidava alla ditta Parte_1 Parte_2
l'appalto per i lavori di fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile ad alte prestazioni energetiche”; 2. “Vero che il progetto architettonico relativo alle opere da realizzarsi veniva elaborato dall'Arch. di Rovereto” 3. “Vero che la progettazione esecutiva della struttura in legno CP_2 veniva elaborata a cura e spese della e da questa affidata allo studio Parte_2
Tecnico Croce Ing. di Moena (TN), così come la direzione dei lavori delle opere in legno”; 4. Per_1
“Vero che nel corso dei lavori le parti stabilivano che pavimentazione, scala interna d'arredo, tinteggiatura, rubinetteria e sanitari bagni, porte interne, serramenti, sarebbero state realizzate in autonomia da parte della committente”; 5. “Vero che RA W.T. provvedeva alla realizzazione di tutta la struttura dell'immobile, del tetto comprese lattonerie, dell'impianto idraulico e di riscaldamento, della fornitura e posa di pannelli solari, delle pareti interne e dei solai”; 6. “Vero che i lavori affidati alla RA W.T. terminavano a maggio 2013”; 7. “Vero che nell'estate 2013 si rompevano i rivetti delle lattonerie in alluminio realizzate sul tetto a causa della dilatazione del metallo,
e la RA W.T. provvedeva in garanzia alla sostituzione degli stessi”; 8. “Vero che la famiglia della sig.ra si trasferiva presso la nuova abitazione nel novembre 2015, al termine della Parte_1 realizzazione delle finiture interne”; 9. “Vero che nell'agosto 2018 si verificavano infiltrazioni dalla porzione di tetto piano realizzato da parte della segnalate negli stessi giorni Parte_2 dalla sig.ra ; 10. “Vero che nell'agosto 2018, a seguito della segnalazione di Parte_1 infiltrazioni dalla porzione di tetto piano effettuata dalla ricorrente, la società RA W.T. incaricava la pagina 2 di 13 ditta di intervenire”; 11. “Vero che la ditta nelle circostanze di cui al Controparte_3 Controparte_3 capitolo che precede, si limitava alla mera siliconatura delle giunzioni del canale di gronda”; 12. “Vero che la sig.ra ad aprile 2021 contattava la RA W.T. per denunciare la presenza di
Parte_1 infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà”; 13. “Vero che la sig.ra ad aprile 2021
Parte_1 contattava l'Arch. dello per denunciare la presenza di infiltrazioni CP_2 CP_4 nell'immobile di sua proprietà”; 14. “Vero che ad aprile 2021 la sig.ra concordava con lo
Parte_1 studio la trasmissione di formale denuncia dei vizi alla;
15. “Vero CP_4 Parte_2 che in data 19.04.2021 la sig.ra inviava alla RA W.T. raccomandata A/R per denunciare
Parte_1 la presenza di infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà”; 16. “Vero che a seguito della denuncia dei vizi effettuata dalla sig.ra alla ditta RA W.T. ad aprile 2021, la RA W.T. incaricava
Parte_1 la ditta D.L. Lattoneria di Bagolino (BS) di effettuare un sopralluogo presso l'immobile di proprietà della sig.ra 17. “Vero che la ditta D. L. Lattoneria effettuava sopralluogo presso
Parte_1
l'abitazione della sig.ra nell'agosto 2021” 18. “Vero che le infiltrazioni segnalate Parte_1 dalla sig.ra nell'aprile 2021 venivano accertate dalla ditta di lattoneria inviata da Parte_1
RA W.T., ovvero la DL Lattoneria di Bagolino (BS)” 19. “Vero che in occasione del sopralluogo effettuato dalla DL Lattoneria di Bagolino (BS) il titolare sig. telefonava alla Parte_3 [...]
evidenziando la necessità di un intervento strutturale” 20. “Vero che la ditta RA Parte_2
W.T. rifiutava un'analisi completa delle cause del problema segnalato dalla sig.ra Parte_1 nell'aprile 2021” 21. “Vero che a seguito delle infiltrazioni segnalate ad aprile 2021 la RA W.T. offriva la sostituzione di un giunto del canale di gronda sul lato posteriore del tetto piano” 22. “Dica il teste se la sig.ra e/o il di lei marito sig. hanno eseguito Parte_1 Parte_4 direttamente lo svuotamento dell'impianto dei pannelli solari salendo sul tetto nel periodo intercorrente tra la loro installazione e l'aprile 2022” Si indicano quali testi i signori: - residente in Testimone_1
Storo (TN); - , c/o DL Lattoneria di Bagolino (BS); - – commerciale Parte_3 Tes_2
RA WO Technlogy;
- residente in [...]; - residente in [...]Testimone_3 Testimone_4
(TN); - , legale rappresentante della III) Si oppone sin d'ora all'ammissione CP_5 Controparte_3 delle istanze istruttorie formulate da RA W.T. in quanto inammissibili. In subordine e in caso di ammissione si chiede ammettersi prova contraria a mezzo gli stessi testi indicati per la prova diretta
- respingere tutte le eccezioni e tutte le domande formulate nei confronti di Parte_2 [...]
e, in via subordinata e in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità di Parte_2 per l'inconveniente lamentato dalla ricorrente, determinare il grado di Parte_2 colpa attribuibile all'appaltatrice e dichiararla tenuta al ristoro del danno effettivamente occorso e riferibile alla propria condotta, senza vincolo di solidarietà e, in ogni caso, riducendo a giustizia il pagina 3 di 13 quantum richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione dell'eventuale condotta di quest'ultima ex art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, in caso di ritenuta solidarietà con altro corresponsabile, condannare quest'ultimo a rimborsare a quanto questa Parte_2 avesse a pagare o comunque avesse pagato alla ricorrente in misura superiore alla somma dovuta in base al ritenuto suo grado di concorso;
- con rifusione delle spese di lite, comprese le spese tecniche e legali di accertamento tecnico preventivo sub R.G. 932/2022.
- in via istruttoria, si chiede disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio a mezzo di altro consulente di comprovata esperienza in materia di costruzioni civili;
. ammettere prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui capitoli non ammessi con l'ordinanza istruttoria dd. 06.05.2024, come formulati nella memoria di data 18.03.2024.
ARCH. nel merito In via principale: - per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi in quanto CP_2 infondata in fatto e diritto la domanda di risarcimento avanzata dalla signora nei Parte_1 confronti dell'Arch. e ogni domanda da chiunque proposta e/o proponenda nei CP_2 confronti dello stesso;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Arch. in CP_2 concorso con le altre parti in causa, gradui il Giudice la quota di corresponsabilità interna di ciascun responsabile, diminuendo per l'effetto proporzionalmente l'eventuale risarcimento del danno dovuto dall'Arch. oppure condanni le altre parti responsabili a rimborsare al medesimo quanto CP_2 in ipotesi avesse a risarcire in misura superiore al dovuto, riducendo in ogni caso a giustizia ed alle emergenze processuali il quantum reclamato con esclusione delle appostazioni infondate, non provate e inammissibili. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.12.23 ha asserito di essere proprietaria della p.ed. 1738 Parte_1
C.C. Storo e che in data 21.6.2011 aveva stipulato con la un contratto di Parte_2 appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile, sulla base del progetto elaborato con l'arch. il quale era stato incaricato anche della direzione lavori. CP_2
Ha precisato che i lavori – in corso di causa modificati - erano terminati a maggio 2013 e che la ricorrente aveva corrisposto il prezzo richiesto e pari ad € 203.500,00.
Ha affermato che nell'estate 2014 si erano strappati i rivetti sugli angoli verticali del tetto e che la
RA W.T. aveva provveduto alla riparazione;
ha precisato che a novembre 2015 si era trasferita nella nuova abitazione e che nell'agosto 2018 si erano verificate delle infiltrazioni dalla porzione di tetto realizzato dalla RA, la quale era intervenuta per risolvere tale problematica. pagina 4 di 13 Ha precisato che, tuttavia, tali infiltrazioni erano ricomparse nel mese di aprile 2021. Ha affermato di aver prontamente denunciato i vizi, ma che controparte non si era resa disponibile alla riparazione. Ha asserito di aver promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Ha asserito che i difetti nella impermeabilizzazione e nella realizzazione della lattoneria avevano cagionato i danni e che l'acqua si era infiltrata, andando ad intaccare la struttura lignea.
Ha affermato che sussisteva la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice e del direttore lavori ed ha chiesto che gli stessi fossero condannati a risarcire i danni, pari alle spese necessarie per le riparazioni, al costo di un alloggio per quattro persone e le spese tecniche.
Con comparsa dd. 14.2.2024 si è costituita la eccependo la prescrizione e Parte_2 la decadenza.
Ha affermato che la consulenza svolta nel giudizio di atp era nulla in quanto il ctu aveva acconsentito al fatto che le opere di rimozione di parti della copertura fossero eseguite senza la presenza dei consulenti delle parti convenute. Ha asserito che il ctu non aveva accertato se la foratura della guaina potesse essere addebitabile ad altre cause.
Ha affermato che per il canale di gronda aveva proposto la posa della lamiera, ma l'alluminio era stato richiesto dalla direzione lavori, ha contestato l'entità dei danni esposti, asserendo che non era necessaria la sostituzione dell'intera copertura.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta o quantomeno ridotta;
ha chiesto che, ove fosse ritenuta corresponsabile, l'altro convenuto fosse condannato a pagare quanto corrisposto alla ricorrente.
Con comparsa dd. 14.2.2024 si è costituito l'arch. asserendo che la progettazione CP_2 esecutiva era stata elaborata dalla che si era avvalsa dello studio tecnico Parte_2
Croce ing. , al quale era stata affidata anche la direzione lavori delle opere in legno. Ha precisato CP_2 di essersi limitato a siglare tale progetto “per approvazione” al solo fine di attestare che il nuovo progetto non presentava incongruenza rispetto al progetto presentato ed assentito dal Comune per l'ottenimento della concessione.
Ha precisato di aver svolto la direzione lavori generali e delle opere di cemento armato.
Ha eccepito la decadenza e prescrizione della domanda attorea.
Ha asserito che era riferibile all'appaltatrice la scelta di non eseguire la guaina sotto il canale in quanto la tenuta progettualmente doveva essere garantita dallo stesso canale di gronda.
Ha precisato di non poter essere responsabile delle scelte tecniche contenute nel progetto esecutivo redatto da altri e di non aver svolto la direzione lavori con riferimento alle opere in legno.
pagina 5 di 13 Ha asserito che il danno avrebbe potuto essere inferiore ove la appaltatrice avesse sostituito nel 2013 il canale di gronda.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda nei suoi confronti fosse respinta.; in via subordinata ha chiesto che la RA fosse condannata a rimborsargli le somme, sulla base delle rispettiva responsabilità.
***
La ricorrente ha promosso la domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti sulla base dell'art. 1669
c.c..
La giurisprudenza, al riguardo, ha statuito (sentenza n. 29251 del 13/11/2024 ) che “la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili” (sentenza n. 17874 del 23/07/2013).
La ctu assunta in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente sono dovute ad una carente impermeabilizzazione della copertura dell'edificio attoreo:
“Il CTU conferma la presenza della rottura della rivettatura sul giunto della lamiera del canale a monte e la presenza delle infiltrazioni d'acqua, in prossimità dello stesso, anche sulla struttura in legno sottostante… Tali infiltrazioni hanno completamente compromesso tutto il canale a monte e tutta la parte ad esso perpendicolare… Nella sua relazione l'ing. descrive dettagliatamente i vizi Tes_5 riscontrati e li attribuisce alla mancanza del manto impermeabile lungo la gronda sotto il rivestimento in alluminio. Questa causa era sicuramente la più probabile dopo aver visionato i dettagli costruttivi e le foto di cantiere a supporto del particolare. Era infatti certamente possibile che l'acqua piovana si fosse infiltrata sotto la lamiera nei punti di giunzione mal eseguiti della gronda e che avesse bagnato in primis, la struttura della stessa e poi anche il pacchetto della copertura. In data 03 aprile 2023 però, sono stati eseguiti dei sondaggi sul canale, riscontrando la presenza di uno strato di barriera al vapore MEGABLU sotto la lamiera. E' possibile che tale strato, non previsto in progetto, fosse probabilmente in esubero durante la realizzazione della copertura e quindi fosse stato utilizzato anche sul canale senza che DL e ditta RA fossero informati. Il CTU infatti fa presente che né la Direzione
Lavori né la ditta RA era a conoscenza che esistesse sulla gronda questo strato di barriera.
Durante il sopralluogo, la lamiera della gronda è stata sollevata in prossimità della zona con maggiori infiltrazioni e si è potuto riscontrare quanto segue: -) la parte di barriera al vapore posizionata orizzontalmente era completamente bagnata pur essendo protetta dalla lamiera (fig 1.01). La lamiera non era dunque stagna;
-) il sondaggio dove si è riscontrato il maggior deterioramento del pacchetto copertura e della gronda è posizionato vicino al giunto che ha avuto problemi di rifollamento dei rivetti e che è stato siliconato in un secondo momento per sicurezza (fig. 01.02 – 01.03); -) sebbene pagina 6 di 13 fosse presente la barriera, i rivetti della lamiera hanno forato la stessa in più punti verticalmente come si nota chiaramente nella fig.01.04 e come si può vedere, almeno in un punto anche orizzontalmente.
Anche ipotizzando che gli stessi siano stagni, perdono tale proprietà nel momento in cui si ha il fenomeno di rifollamento con ovalizzazione dei fori;
-) verticalmente sempre in questa zona sembra che
i rivetti siano stati eseguiti senza adeguata distanza dal bordo della lamiera (fig.01.04); -) la struttura del canale appare in uno stato di maggior degrado rispetto al resto della copertura tanto da far presupporre che in essa sia localizzata l'origine dell'infiltrazione. Tutte queste osservazioni fanno dedurre che anche se il canale di gronda è stato impermeabilizzato con una barriera al vapore (non guaina impermeabile), l'acqua piovana aveva la possibilità di entrare in più punti attraverso il giunto della lamiera e poteva poi infiltrarsi liberamente nel resto della copertura”.
Infiltrazioni sono presenti anche nella zona di copertura piana destinata ai pannelli solari (“Dal sondaggio effettuato in loco, oltre al pannello Osb, è risultato inoltre che molte travi di legno a sostegno dell'isolazione e dell'areazione sono completamente compromesse in una vasta zona della copertura, così come gli strati isolanti (pacchetto copertura). E' apparso sicuramente danneggiato almeno un pannello portante LIGNATUR che presentava segni evidenti di umidità anche al suo interno”).
Infine il consulente ha verificato che vi è un rilascio a lungo termine dell'acqua accumulata nei materiali isolanti del pacchetto con evidente alterazione delle caratteristiche di prestazione termo- igrometriche del pacchetto copertura (“La conformazione del pacchetto di copertura comporta un libero passaggio d'aria su tutta la superficie. Tale pacchetto non ha areazione. Ne consegue che se una vasta zona della copertura è fortemente imbibita d'acqua, la concentrazione d'umidità all'interno del pacchetto è notevolmente superiore a quella di progetto e le caratteristiche prestazionali termoigrometriche dei materiali ne risultano modificate. Sono stati eseguiti altri due sondaggi sulla copertura. In uno di questi, distante qualche metro dai precedenti (fig.01), si nota che l'isolante è completamente coperto da uno strato di umidità”).
L'ing. ha concluso in via riassuntiva: “Rispetto al particolare esecutivo del canale proposto Pt_5 dalla ditta RASOM, è stata inserita una barriera al vapore sotto la lamiera ma né la DL né la ditta appaltatrice ne era a conoscenza;
-) la barriera al vapore è stata forata in più punti dai rivetti che saldano la lamiera della gronda in prossimità dei giunti e in particolare anche in quello a monte dove la rivettatura è saldata e c'è stata
l'ovalizzazione dei fori;
-) il canale in prossimità del giunto dove si era presentato il fenomeno di rifollamento, era la zona con la struttura in legno maggiormente deteriorata dalle infiltrazioni. Ne consegue dunque che sia la pagina 7 di 13 società appaltatrice RA che la DL avevano scelto di lasciare alla sola lamiera della gronda
l'impermeabilizzazione della stessa ma non hanno tenuto conto che questa non era un elemento a sè stante ma confinava e si appoggiava sullo stesso pannello Lignatur che costituiva la copertura”.
Va, inoltre, evidenziato che non sussiste alcuna nullità della consulenza (come, al contrario, lamentato dalla convenuta); invero, già il ctu, nelle osservazioni e contestazioni sollevate dal ctp di parte convenuta al riguardo, aveva adeguatamente risposto (“il CTU aveva fissato l'appuntamento per il sopralluogo con la ditta il 03 aprile alle ore 10.00 (si allega la mail che è stata inviata come conferma) ma alla ricezione di questa mail il CTP Arch. ha chiamato chiedendo di spostare al pomeriggio. Per_2
Il CTU si chiede ora se non fosse strumentale questa richiesta. Il CTU aveva comunque dato disposizioni alla ditta su come procedere.
2. La guaina, il telo di tessuto non tessuto, la zona ove insistevano le zavorre del solare termico erano stati tutti visionati nel sopralluogo precedente;
3. Al nostro arrivo la ditta aveva praticato un sondaggio in un punto e il CTU si domanda perché il CTP omette di dire che in nostra presenza sono stati eseguiti altri due sondaggi in punti diversi e soprattutto ha completamente rimosso che in nostra presenza il 03 aprile è stato aperto il canale di gronda per prenderne visione. Le foto che il CTU ha allegato in relazione sono state eseguite in presenza di tutti i
CTP, anche dell'ARCH. Non solo il CTU ha riportato le foto da lei scattate in data 03 aprile Per_3
2023 durante lo smontaggio del canale di gronda avvenuto in presenza di tutti i CTP ma allega anche la foto seguente dove si può notare la mano dell'ARCH. che tiene il suo cellulare per eseguire Per_2 lui stesso le foto del canale aperto in quel momento. E in questa stessa foto si può chiaramente notare che con una mano l'arch. faceva la foto e con l'altra teneva la barriera al vapore di colore Per_2 azzurro proprio in prossimità dei fori prodotti dai rivetti”).
Sussiste, quindi, una responsabilità della appaltatrice per i vizi costruttivi della copertura dell'edificio
(derivanti sia da un errore nella progettazione, sia da vizi di carattere esecutivo); va, inoltre, affermata una responsabilità anche dell'arch. CP_2
Invero, lo stesso ha svolto le funzioni di direttore lavori;
è, al riguardo, irrilevante il fatto che il progetto esecutivo del tetto sia stato predisposto dalla società RA (tramite lo studio Croce).
In primo luogo, tale progetto reca la sottoscrizione dell'arch. (per approvazione doc. 5), il CP_2 quale, pertanto, ha avuto modo di prenderne compiuta conoscenza.
Inoltre, rientrava nei compiti del convenuto, in qualità di direttore lavori, verificare la correttezza di tale progetto alle corrette regole della tecnica al fine di garantire che l'edificio venisse realizzato senza difetti costruttivi;
così come vigilare sulla corretta esecuzione delle opere appaltate (ordinanza n. 16987 del 24/06/2025: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e pagina 8 di 13 non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”).
Le considerazioni sopra riportate ed esposte dal convenuto, se non sono idonee a escluderne la responsabilità, possono tuttavia, essere considerate nei rapporti interni tra coobbligati;
in modo tale che le rispettive quote di responsabilità vanno determinate nella misura del 60 % per quanto riguarda la
RA (in considerazione del ruolo di maggior rilevanza assunto nella vicenda e nella conseguente determinazione del danno) e del 40 % per quanto riguarda il direttore lavori.
I convenuti hanno eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea.
L'art. 1669 c.c. prescrive che la denuncia dei vizi deve avvenire a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta e che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia. In particolare,
(sentenza n.14561 del 30/07/2004 ) “in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore
- costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere”.
Va precisato che, per uniforme giurisprudenza, ai fini della valutazione dell'osservanza dell'inizio del decorso di detto termine annuale per la denuncia dei gravi difetti che afferiscono l'opera appaltata, non può ritenersi esigibile che il committente abbia acquisito tale univoca certezza, ma solo un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, di detti difetti oltre che della presumibile loro incidenza sulla statica e sulla possibilità di lunga durata, nonché sulla loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata. pagina 9 di 13 Dalle prove assunte è emerso che alcune infiltrazioni si sono manifestate, per la prima volta, nel 2018
e che la ricorrente ha denunciato tali vizi alla RA (la quale aveva, altresì, assunto l'impegno di eliminare le problematiche).
In quell'epoca, tuttavia, sembrava che le problematiche (in quel momento ancora di limitata entità) fossero imputabili ad un piccolo difetto presente nella lattoneria, facilmente eliminabile con un intervento di sigillatura ( : “i miei genitori si erano attivati con la ditta RA che aveva Testimone_3 costruito la casa: hanno lamentato la presenza delle infiltrazioni di acqua di cui ho parlato. cap.10: ricordo che era passato, successivamente a tale denuncia, un operaio per controllare la situazione e le cause delle infiltrazioni. ADR penso che fosse un operaio della ricordo che era stato incaricato CP_3 di venire a controllare la problematica delle infiltrazioni da chi aveva costruito la casa”; : CP_5
“Non mi ricordo chi vi fosse in casa. sono salito sul tetto e mi sono accorto che un giunto delle lattonerie aveva ceduto. Si trovava sul tetto, ma sulla parte che dà sul retro della casa. Ho sigillato questa lamiera ed ho poi telefonato alla RA per informarla della causa delle infiltrazioni e del fatto che avevo riparato tale giunto”).
Una piena conoscenza dei vizi e della gravità degli stessi, può dirsi acquisita solo nell'aprile 2021, allorquando la problematica delle infiltrazioni – che inizialmente sembrava essere stata risolta - si è ripresentata in modo eclatante.
Invero, nella lettera dd. 19.4.2021 spedita alla RA (doc.6), inviata anche allo studio associato
, di cui faceva parte l'arch. direttore dei lavori (doc.19 e 20), era stata CP_4 CP_2 individuata con esattezza la problematica, riconducibile ad una difettosa impermeabilizzazione del canale di gronda (del resto il convenuto non ha contestato il capitolo 13 della memoria attorea dd.
18.3.2024).
Ne consegue che è stato rispettato il termine di un anno per la denuncia, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza.
Un successivo atto interruttivo della prescrizione è ravvisabile nella raccomandata inviata alla RA in data 28.9.2021 (doc.7) e nel successivo ricorso per accertamento tecnico preventivo dd. 12.4.2022
(doc.8). La consulenza, inoltre, è stata depositata il 25.8.2023 (ordinanza n.8637 del 07/05/2020:
“l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943
c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato”). pagina 10 di 13 Il ricorso del presente giudizio risulta, infine, essere stato depositato il 7.12.2023.
Ne consegue che sono stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione;
si evidenzia, inoltre, che ex art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto anche nei confronti dei condebitori solidali (ordinanza n.8208 del 28/03/2025 : “ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale”).
Ne consegue che i convenuti devono essere condannati a risarcire i danni, pari alle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi.
L'ing. ha precisato che i lavori necessari comprendono “la sostituzione di almeno un intero Pt_5 pannello LIGNATUR, la sostituzione di diverse travi che compongono lo strato di finitura del pacchetto così come degli strati isolanti, oltre a tutte le opere necessarie per il ripristino della copertura sia esternamente che internamente. Inoltre però dovrà essere considerato la sostituzione di nuovo strato di osb con il conseguente posizionamento di due strati di impermeabilizzazione, il lavoro per togliere e riposare lo strato di ghiaia con tessuto non tessuto, smontare e rimontare i pannelli solari e la linea vita, creare un camminamento per le opere di manutenzione e una struttura in legno a supporto delle zavorre dei pannelli”.
Il ctu ha determinato in € 32.342,93 il costo dei lavori, in € 1.220,00 il costo delle spese tecniche ed in
€ 5.677,88 i costi per la direzione lavori e la sicurezza.
A tale importo può essere aggiunta la somma di € 3.050,00 per i costi del sondaggio commissionato alla BI HO (doc.14).
Non risulta, invece, fornita di prova la somma indicata in € 1.600,00 per un alloggio (non essendo provato che la famiglia debba trasferirsi e debba sostenere tale esborso;
determinato senza la produzione di alcuna documentazione).
I danni complessivi, pertanto, ammontano ad € 42.290,81; trattandosi di un debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal
7.12.2023 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 42.290,81 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti i soli interessi legali.
Le convenute hanno svolto, reciprocamente, delle domande di regresso.
pagina 11 di 13 Tale istanze vanno accolte;
pertanto, ove la provvedesse a pagare alla Parte_2 ricorrente un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 60 %) condanna l'arch. a rimborsare alla convenuta una somma pari all'eccedenza rispetto alla quota CP_2 di responsabilità sopra indicata.
Parimenti, ove l'arch. provvedesse a pagare alla ricorrente un importo superiore alla propria CP_2 quota di responsabilità (determinata nella misura del 40 %) condanna la a Parte_2 rimborsare al convenuto una somma pari all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata.
Le spese della fase del giudizio di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico della
[...]
e vanno così liquidate: Parte_2 fase studio: € 992,00; fase introduttiva: € 788,00; fase istruttoria: € 1.276,00; totale compensi € 3.056,00 ed € 286,00 per spese ed € 4.948,32 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ricorrente e relative al presente giudizio sono poste a carico dei convenuti e vanno così liquidate:
fase studio: € 1.701,00;
fase introduttiva: € 1.204,00;
fase istruttoria: € 1.806,00;
fase decisionale: € 2.905,00; totale compensi € 7.616,00 ed € 786,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu assunta in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della Pt_2
[...
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la e l'arch. a corrispondere a Parte_2 CP_2
, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 42.290,81, oltre alla Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 42.290,81 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 7.12.2023 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Accerta che, nei rapporti interni, sussiste una responsabilità per la quota del 60 % attribuibile pagina 12 di 13 alla e per la quota del 40 % attribuibile all'arch. Parte_2 CP_2
3. ove la provvedesse a pagare – in forza del punto 1 del dispositivo Parte_2
- alla ricorrente un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 60 %) condanna l'arch. a rimborsare alla convenuta una somma pari CP_2 all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata;
4. ove l'arch. provvedesse a pagare – in forza del punto 1 del dispositivo - alla ricorrente CP_2 un importo superiore alla propria quota di responsabilità (determinata nella misura del 40 %) condanna la a rimborsare al convenuto una somma pari Parte_2 all'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità sopra indicata;
5. condanna la a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di Parte_2 accertamento tecnico preventivo che liquida in € 3.056,00 per compensi, € 286,00 per spese ed
€ 4.948,32 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
6. condanna la e l'arch. a rimborsare alla ricorrente Parte_2 CP_2 le spese del presente giudizio che liquida € 7.616,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. pone definitivamente a carico della le spese della ctu assunta nel Parte_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in data 16/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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