TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5961/2023 R.G., promossa
DA
(codice fiscale - partita , Parte_1 C.F._1 PartitaIVA_1 elettivamente domiciliato in C.so G.Mazzini, 170, presso l'Avv. Francesco Tardella che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
dott.ssa (c.f. ), in qualità di commissario liquidatore p.t. della CP_1 C.F._2
con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - Controparte_2
p. iva , a ciò autorizzata con decreto del G.D. dott. E. Pannaggi del 15/04/2024 (doc. 01), P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avv. Gerardo Pizzirusso ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come da procura acclusa all'atto di costituzione e risposta Email_1
CONVENUTO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - p. iva P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE pagina 1 di 10 oggetto: domanda di accertamento e condanna al pagamento di credito prededucibile e privilegiato, conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 04.11.2025: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il Dott. ha diritto a Parte_1 percepire dalla in via di prededuzione Controparte_2 privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c. ovvero, in subordine, in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., a fronte delle prestazioni professionali descritte in narrativa, oggetto della
“lettera di incarico professionale” sottoscritta in Ancona in data 24 novembre 2011, la complessiva somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed
€ 11.440,00 per 22% IVA), oltre interessi legali maturati dal 18 giugno 2012 sino all'effettivo saldo, e per l'effetto, condannare la Dott.ssa nella sua qualità di Commissario Liquidatore della CP_1
e/o la Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via alternativa o
[...] solidale fra loro, a versare al Dott. , in via di prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis, Parte_1 comma 1, n. 2, c.c. ovvero, in subordine,in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., la predetta complessiva somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, €
2.000,00 per 4% CPNADC ed € 11.440,00 per 22% IVA), oltre interessi legali maturati dal 18 giugno
2012 sino all'effettivo saldo, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti. Con vittoria di spese e di compensi professionali”. per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso stante la clausola di cui all'art. 11 della lettera di incarico del 24/11/2011 che devolve all'Organismo di Conciliazione e camera arbitrale con sede in Ancona la preventiva soluzione di ogni controversia;
CP_3
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Trib. Ancona per essere competente, alla luce degli artt. 19 e 20 c.p.c. ed in relazione all'art. 1182 ultimo comma c.c., il Trib. Macerata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza a seguito di mancato reclamo del piano di riparto depositato il 07/11/2022 e reso esecutivo il 20/03/2023 e comunicato il
25/03/2023;
2. nel merito,
- rigettare il ricorso avversario, per tutti motivi esposti in narrativa, poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perchè non provato;
pagina 2 di 10
3. in subordine,
- rigettare il ricorso avversario quanto al regime della prededuzione, in quanto non spettante e non applicabile per le ragioni esposte in narrativa, ferma l'inapplicabilità dell'iva.
Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori”.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto
1. Il Dott. ha convenuto in giudizio il Commissario Liquidatore della Parte_1 [...]
Dott.ssa nonché la Controparte_4 CP_1 Controparte_4 per vedere accertato il proprio credito, pari a complessivi € 63.440,00, in via di
[...] prededuzione privilegiata ex art. 111 L.F. e 2751 bis c.1 n.2 c.c. o, in subordine, in via meramente privilegiata, oltre agli interessi legali maturati dal 18.6.2012 sino al saldo, con richiesta di condanna del
Commissario Liquidatore e della al pagamento Controparte_4 del dovuto. Con Trattasi di credito professionale consacrato con contratto del 24.11.2011, siglato con la società per la predisposizione di ricorso per l'ammissione Controparte_4 della società al concordato preventivo di cui agli artt. 161 e ss. L.F., per la cui attività era stato convenuto un compenso di € 50.000,00, oltre contributo previdenziale CNPADC e IVA (cfr. art. 3 della succitata “lettera di incarico professionale”: doc. 1), attività regolarmente espletata dal ricorrente con deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di
Macerata in data 18 giugno 2012 (doc. 2).
Precisava il ricorrente che nel piano concordatario il debito contratto nei suoi confronti, in relazione al predetto incarico professionale, era stato inserito tra i costi del concordato per un valore di € 52.000,00
(e cioè € 50.000,00 per sorte capitale ed € 2.000,00 per contributo previdenziale CNPADC, allegato 1.5 alla domanda di concordato preventivo: doc. 3) senza esposizione dell'IVA in quanto non aveva ancora emesso fattura per la prestazione effettuata (riservandosi di assolvere a tale adempimento una volta ricevuto il pagamento dovutogli).
Ancora precisava che la nella propria Controparte_2 domanda di concordato preventivo (doc. 2), aveva espressamente precisato: “(i) che per le “spese per i professionisti che hanno prestato la loro consulenza alla società per l'accesso alla procedura e che assisteranno la società in tutto il corso della stessa”, spese tutte indicate nell'allegato 1.5, “è previsto
l'integrale pagamento del credito per sorte, ed accessori e dell'IVA di rivalsa” (cfr. pag. 11) e (ii) che, per quanto occorrer possa, i creditori privilegiati (come lui) avrebbero avuto soddisfazione in ragione del 100% del loro credito “per sorte, contributo rivalsa per la relativa cassa di previdenza ed IVA se dovuta, sia nei casi in cui la fattura sia stata già emessa, sia per quelli in cui verrà emessa pagina 3 di 10 successivamente (dipendenti, professionisti, agenti, artigiani, Erario, INPS, INAIL, IVA e tributi locali” (doc.
2 - pagg. 47 e 48)”, volendo con ciò significare che il credito professionale avrebbe dovuto essere assistito da somma aggiuntiva a titolo di IVA, posto che l'imposta, così come il contributo previdenziale, costituiscono oneri accessori dovuti per legge.
2. Si costituiva il Commissario Liquidatore nella persona della dott.ssa mentre restava CP_1
Con contumace la (d'ora in avanti, . Controparte_2
Il C.L. sollevava talune questioni pregiudiziali (improcedibilità, incompetenza territoriale ed inammissibilità) e contestava il credito, sia quanto all'importo, sia quanto alla sua natura.
In particolare, quanto all'importo, il C.L. escludeva che fosse dovuta l'IVA, così restringendo il credito del Dott. a soli € 52.000,00 (comprensivi del solo contributo previdenziale al 4%), quanto alla Pt_1 natura, ne contestava il rango di credito prededucibile ex art. 111 L.F.: esponeva che il credito de quo era stato trattato e gestito nell'ambito della procedura come privilegiato ex art. 2751 bis c.c. e chiedeva comunque il rigetto della domanda od, in subordine, il rigetto della pretesa IVA e della natura prededucibile del credito.
3. la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
4. Occorre dirimere in via pregiudiziale le eccezioni formulate da parte convenuta.
4.1 Quanto alla dedotta improcedibilità del presente procedimento a fronte di clausola di conciliazione inserita nel contratto del 24.11.2011, va preliminarmente rilevato che la predetta pattuizione è inserita Con all'interno di negozio sottoscritto tra la ed il Dott. e che pertanto non produce effetti nei Pt_1 confronti di terzi non partecipanti alla stipula, vale a dire nei confronti del Commissario Liquidatore.
In aggiunta vale osservare che le condizioni di procedibilità ostative alla invocazione della tutela giurisdizionale sono tipizzate, costituendo esse una deroga all'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di agire in giudizio, ed in esse non rientra la clausola in questione che prevede l'esperimento di un tentativo di conciliazione: “il patto che preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, per cui soltanto il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile, ove non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia all'azione stessa, e imporre condizioni di procedibilità. Ne consegue che l'inosservanza di una clausola contrattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l'azione giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unicamente conseguenze di natura sostanziale, come l'obbligazione di risarcimento del danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, pagina 4 di 10 neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato all'obbligo menzionato, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giurisdizionale” (Cass. 28 novembre 2008, n. 28402
e Trib. Torre Annunziata 30 maggio 2013).
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
4.2 Altresì è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale atteso che le domande proposte dal creditore concordatario nell'ambito di una procedura di concordato preventivo al fine di far accertare i propri diritti non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato ma seguono la regola generale che, per le obbligazioni, individua i fori alternativi previsti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cpc ( Cass. 4 novembre 2021, n. 31659).
Atteso che la Snc ha conferito incarico al Dott. con contratto del 24.11.2011 sottoscritto Parte_1 in Ancona e trattasi di obbligazione pecuniaria da adempiere ai sensi dell'art. 1183 c.3 cc al domicilio del creditore (Ancona), sussistono entrambi i criteri facoltativi previsti dall'art. 20 cpc, che vedono ambedue competente questo ufficio giudiziario.
L'eccezione deve essere rigettata.
4.3 Da ultimo deve osservarsi come risulti infondata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata a fronte dell'omesso reclamo ex artt. 26 e 36 l.f. avverso il piano di riparto nonché del susseguente decreto di approvazione del G.D..
La disciplina che regola la procedura di concordato preventivo non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo previste in ambito fallimentare stante il mancato, e voluto, rinvio ad esse, posto che ai sensi dell'art. 176 l.f. nel concordato non vi è verifica dei crediti funzionale alla ripartizione dell'attivo ma una mera ricognizione della platea dei creditori: “Le disposizioni degli artt. 110 e 117
l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi;
ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 19602 del 15/07/2025, Cass. settembre 2023, n.
26786 e Cass. 14 gennaio 2019, n. 641).
pagina 5 di 10 Ne consegue che i provvedimenti interinali emessi nell'ambito della procedura concordataria ed aventi ad oggetto i creditori ammessi al voto non possono essere oggetto di reclamo, essendo devoluta tutta la materia relativa alla valutazione del credito alla giurisdizione del giudice della cognizione.
Priva di fondamento è pertanto l'eccezione formulata che deve essere respinta.
4.4. Quanto al merito della vertenza occorre principiare dai dati incontestati e dunque pacifici, vale a dire l'adempimento dell'incarico professionale da parte del ricorrente avvenuto con deposito della domanda di concordato in data 8.6.2012 nonché la pattuizione tra lui e la Snc di un compenso pari ad €
50.000,00 oltre IVA e Contributo previdenziale.
Alcuna digressione occorrerà compiere in punto di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posto che difetta la relativa eccezione, mentre, per quanto attiene al suo importo ed alla questione se esso sia comprensivo o meno di Iva, deve aversi preliminarmente riguardo al fatto che nell'ambito del concordato preventivo non sussiste una procedura di verificazione concorsuale dei crediti ed i rilievi del Commissario Giudiziale sono finalizzati a comporre l'elenco dei creditori ammessi a partecipare alle operazioni di voto, senza esprimere alcuna influenza sulla loro effettiva sussistenza e consistenza, che è invece rimessa al giudice della cognizione.
Sul punto la S.C. oramai consolidata così si esprime: “la sentenza (oggi, decreto) di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche del procedimento che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati nella procedura. Essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica giudiziale avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta (artt. 176 e 180 L.F.), e non esclude, quindi, la possibilità di promuovere un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste” (cfr. Cass. 11 marzo 2022, n. 8007, Cass. 16 gennaio 2023, n. 1099), escludendo, peraltro ed in aggiunta, una competenza funzionale in capo al giudice delegato ed al tribunale fallimentare in merito alle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva e successiva al decreto di omologazione (cfr. Cass. 4 novembre 2021, n. 31659; v. anche, nello stesso senso, Cass. 18 agosto 1998, n. 8116; Cass. 17 giugno 1995, n. 6859).
Tanto premesso dunque il credito deve essere accertato in base agli ordinari parametri, senza che possano trarsi delle limitazioni dagli atti procedurali, che, come detto, non afferiscono all'accertamento del dovuto (nell'importo e nel rango) bensì al diverso aspetto della partecipazione dei titolari di diritti di credito alla procedura concordataria. pagina 6 di 10 Dato da cui partire è certamente quello pattizio, che conveniva tra le parti un importo comprensivo di
IVA e contributo previdenziale, importo mai rettificato e/o modificato in peius successivamente alla stipula del negozio del 2011.
Correttamente nella domanda di concordato, compilata dal ricorrente, il proprio credito è stato inserito senza l'aggiunta dell'importo a titolo di Iva, in considerazione del fatto che non era stata emessa la relativa fattura, né il professionista era tenuto ad emetterla prima dell'effettiva riscossione del dovuto;
il credito iscritto reca soltanto l'aggiunta del quantum previsto per il contributo previdenziale del 4%
(pari ad 2.000,00) che, infatti e per l'appunto, è stato calcolato sulla sorte capitale di € 50.000,00.
Da ciò è derivata a catena la filiera degli atti endoprocedurali che hanno, tutti, visto tale importo e lo hanno indicato come credito privilegiato ex art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. (aggiornamento del piano concordatario del 10.10.12, piano di riparto parziale del 7.11.2022, relazione ex art. 172 l.f. del C.G., relazione del C.G. del 29.3.2013, decreto di omologa del Tribunale di Macerata del 10.4.2013,).
Non colgono nel segno le osservazioni mosse dalla convenuta al comportamento del ricorrente, osservato con la lente critica di chi ne intravede un contegno inerte e dunque supinamente volto ad accettare una riduzione del proprio credito nella misura menzionata da tali atti endo-procedimentali.
Né infatti alcun reclamo avrebbe dovuto o potuto essere avanzato dal ricorrente posta l'impraticabilità di tale rimedio nella procedura concordataria, si veda supra, in unione al fatto che il piano di riparto predisposto dal C.L. prevedeva comunque un accantonamento e non era esplicitata alcuna sua posizione avversativa in punto di entità e rango del credito, avendo anzi precisato che ogni decisione sulla sorte del credito non era di sua competenza (ma del giudice della cognizione ordinaria).
Né alcuna rinuncia all'interezza del credito (ndr. comprendente anche l'IVA) può desumersi dalla dinamica dei rapporti intercorsi, sia perché, come correttamente osservato da parte ricorrente, non può conferirsi significato abdicativo, e dunque immanentemente negoziale, a comportamenti in sé neutri che non possono essere valutati come portatori di una volontà dismissiva del diritto, sia perché, ed in aggiunta, il dott. , per il tramite del suo legale, inviava alla del 20.7.23 con cui Pt_1 Pt_2 Pt_3 chiedeva chiarimenti in merito alla valutazione globale del proprio credito, considerata la poca chiarezza sussistente a seguito delle comunicazioni pervenutegli, lettera che non sortiva effetto essendo seguita da nuovo ed inutile sollecito (doc.ti 12 e 13), con ciò dando mostra evidente di un contegno tutt'altro che remissivo e/o rinunciatario.
Ciò posto, in considerazione dell'obbligo accessorio di fonte legale da individuarsi nell'Iva, gravante sul compenso di € 50.000,00, su tale importo deve calcolarsi la relativa imposta, che non può, al contrario, essere considerata in esso inclusa altrimenti comportando una inevitabile riduzione della sorte capitale a circa 41.000,00 €, e così del compenso del ricorrente. pagina 7 di 10 Tale speculazione condurrebbe peraltro a conclusione illogica ed inconciliante con il fatto che per calcolare altrettanto obbligo accessorio di fonte legale, il contributo previdenziale, è stata considerata esattamente la cifra di € 50.000,00 - tanto che il contributo calcolato al 4% e pari ad € 2.000,00 conduce esattamente alla cifra di € 52.000,00 indicata nella domanda di concordato e successivi atti procedurali -; in altri termini non è possibile assumere che il compenso professionale del Dott. Pt_1 fluttuasse negli importi tanto da essere pari ad € 50.000,00 ai fini del calcolo previdenziale e ad €
41.000,00 circa ai fini del calcolo dell'Iva.
Ancor più ed a maggior ragione non è possibile sostenere che possa trarsi una rinuncia al credito di rivalsa dato dall'Iva posto che giammai si sono registrati comportamenti di tal segno posti in essere dal ricorrente, quanto, al contrario, comportamenti tutti univocamente diretti a considerare che la percentuale impositiva dell'Iva andasse calcolata sul compenso pattuito di € 50.000, indicato in tale misura sulla domanda di concordato (€ 50.000) e richiesto in questa sede (€ 50.000).
Il predetto credito è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. derivando esso da prestazione professionale ed, ancor più, gli deve essere riconosciuta natura di credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f., avendo esso genesi nella attività prestata dal Dott. per il preliminare studio Pt_1 inerente l'istituto giuridico del concordato preventivo e la possibilità di accesso al medesimo nonché per la compilazione della domanda stessa di concordato, in base al disposto di cui all'art. 111 L.F., già vigente all'epoca del deposito della domanda di concordato che così recita: “Art. 111
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili (1);
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge;
tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (2)”.
Ragione per la quale questo Tribunale reputa che il credito de quo rientra a pieno titolo nell'esplicita disposizione normativa di cui all'art. 111 l.f. conformemente a quanto risulta oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, pagina 8 di 10 comma 2, L.Fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento” (per tutte Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 14/03/2017, n. 6517 e da ultimo Cass. 2020 /220).
Indubbio altresì che la natura di credito prededucibile e privilegiato ex art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. assegni al suo titolare il diritto al riconoscimento degli interessi legali maturati e maturandi, concordati pattiziamente (contratto 24.11.2011) e normativamente riconosciuti dagli artt. 55 e 169 L.F. nonché dall'art. 111 bis L.F..
In conclusione reputa il Tribunale che il credito vantato dal dott. ammonta a complessivi € Pt_1
63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed €
11.440,00 per 22% IVA), credito da considerare prededucibile ex art. 111 L. fall. e privilegiato ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., e sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal
18.6.2012, epoca in cui venne espletata la prestazione professionale con il deposito della domanda di concordato (dato incontestato), sino all'effettivo saldo.
Considerato che sia il commissario liquidatore sia l'imprenditore sottoposto a concordato preventivo sono legittimati passivi nella presente azione, il primo, in quanto: “in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea a influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario” (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11460; v. anche Cass. 29 aprile 1999, n. 4301; Cass. 26 luglio 2001, n. 10250; Cass. 5 aprile 2001, n. 5055; Cass. 27 luglio 2006, n. 17159, Cass. 30 luglio
2009, n. 17748) ed, il secondo, in quanto prosegue nell'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura di concordato (Cass. 23520/2019), su entrambi, pur nella rispettiva veste di commissario liquidatore e di imprenditore in concordato, grava l'obbligo di pagamento della somma indicata in favore del ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del d.m. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai valori medi ed al valore della causa (scaglione da 52.001 a 260.000) ed in base alle attività effettivamente svolte, dovendosi pertanto escludere quelle relative alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5912/2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1- Accoglie il ricorso, dichiarando che il credito vantato da (codice fiscale Parte_1
- partita nei confronti di C.F._1 PartitaIVA_1 [...]
(p. iva ) e, per essa, del Commissario Controparte_4 P.IVA_2
pagina 9 di 10 Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), ammonta a complessivi € CP_1 C.F._2
63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed €
11.440,00 per 22% IVA), credito da considerare prededucibile ex art. 111 L. fall. e privilegiato ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., e sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal 18.6.2012 all'effettivo saldo,
2- Condanna la (p. iva ) e, Controparte_4 P.IVA_2 per essa, il Commissario Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), al CP_1 C.F._2 pagamento in favore del (codice fiscale - Parte_1 C.F._1 partita , della somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso PartitaIVA_1 professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed € 11.440,00 per 22% IVA) oltre interessi legali maturati e maturandi dal 18.6.2012 all'effettivo saldo;
3- Condanna la (p. iva ) e, Controparte_4 P.IVA_2 per essa, il Commissario Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), al CP_1 C.F._2 pagamento al pagamento in favore di (codice fiscale Parte_1
- partita delle spese di lite del presente giudizio, che C.F._1 PartitaIVA_1 si liquidano in €. 11.268,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
Ancona, 09.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5961/2023 R.G., promossa
DA
(codice fiscale - partita , Parte_1 C.F._1 PartitaIVA_1 elettivamente domiciliato in C.so G.Mazzini, 170, presso l'Avv. Francesco Tardella che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
dott.ssa (c.f. ), in qualità di commissario liquidatore p.t. della CP_1 C.F._2
con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - Controparte_2
p. iva , a ciò autorizzata con decreto del G.D. dott. E. Pannaggi del 15/04/2024 (doc. 01), P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avv. Gerardo Pizzirusso ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come da procura acclusa all'atto di costituzione e risposta Email_1
CONVENUTO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - p. iva P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE pagina 1 di 10 oggetto: domanda di accertamento e condanna al pagamento di credito prededucibile e privilegiato, conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 04.11.2025: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il Dott. ha diritto a Parte_1 percepire dalla in via di prededuzione Controparte_2 privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c. ovvero, in subordine, in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., a fronte delle prestazioni professionali descritte in narrativa, oggetto della
“lettera di incarico professionale” sottoscritta in Ancona in data 24 novembre 2011, la complessiva somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed
€ 11.440,00 per 22% IVA), oltre interessi legali maturati dal 18 giugno 2012 sino all'effettivo saldo, e per l'effetto, condannare la Dott.ssa nella sua qualità di Commissario Liquidatore della CP_1
e/o la Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via alternativa o
[...] solidale fra loro, a versare al Dott. , in via di prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis, Parte_1 comma 1, n. 2, c.c. ovvero, in subordine,in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., la predetta complessiva somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, €
2.000,00 per 4% CPNADC ed € 11.440,00 per 22% IVA), oltre interessi legali maturati dal 18 giugno
2012 sino all'effettivo saldo, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti. Con vittoria di spese e di compensi professionali”. per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso stante la clausola di cui all'art. 11 della lettera di incarico del 24/11/2011 che devolve all'Organismo di Conciliazione e camera arbitrale con sede in Ancona la preventiva soluzione di ogni controversia;
CP_3
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Trib. Ancona per essere competente, alla luce degli artt. 19 e 20 c.p.c. ed in relazione all'art. 1182 ultimo comma c.c., il Trib. Macerata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza a seguito di mancato reclamo del piano di riparto depositato il 07/11/2022 e reso esecutivo il 20/03/2023 e comunicato il
25/03/2023;
2. nel merito,
- rigettare il ricorso avversario, per tutti motivi esposti in narrativa, poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perchè non provato;
pagina 2 di 10
3. in subordine,
- rigettare il ricorso avversario quanto al regime della prededuzione, in quanto non spettante e non applicabile per le ragioni esposte in narrativa, ferma l'inapplicabilità dell'iva.
Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori”.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto
1. Il Dott. ha convenuto in giudizio il Commissario Liquidatore della Parte_1 [...]
Dott.ssa nonché la Controparte_4 CP_1 Controparte_4 per vedere accertato il proprio credito, pari a complessivi € 63.440,00, in via di
[...] prededuzione privilegiata ex art. 111 L.F. e 2751 bis c.1 n.2 c.c. o, in subordine, in via meramente privilegiata, oltre agli interessi legali maturati dal 18.6.2012 sino al saldo, con richiesta di condanna del
Commissario Liquidatore e della al pagamento Controparte_4 del dovuto. Con Trattasi di credito professionale consacrato con contratto del 24.11.2011, siglato con la società per la predisposizione di ricorso per l'ammissione Controparte_4 della società al concordato preventivo di cui agli artt. 161 e ss. L.F., per la cui attività era stato convenuto un compenso di € 50.000,00, oltre contributo previdenziale CNPADC e IVA (cfr. art. 3 della succitata “lettera di incarico professionale”: doc. 1), attività regolarmente espletata dal ricorrente con deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di
Macerata in data 18 giugno 2012 (doc. 2).
Precisava il ricorrente che nel piano concordatario il debito contratto nei suoi confronti, in relazione al predetto incarico professionale, era stato inserito tra i costi del concordato per un valore di € 52.000,00
(e cioè € 50.000,00 per sorte capitale ed € 2.000,00 per contributo previdenziale CNPADC, allegato 1.5 alla domanda di concordato preventivo: doc. 3) senza esposizione dell'IVA in quanto non aveva ancora emesso fattura per la prestazione effettuata (riservandosi di assolvere a tale adempimento una volta ricevuto il pagamento dovutogli).
Ancora precisava che la nella propria Controparte_2 domanda di concordato preventivo (doc. 2), aveva espressamente precisato: “(i) che per le “spese per i professionisti che hanno prestato la loro consulenza alla società per l'accesso alla procedura e che assisteranno la società in tutto il corso della stessa”, spese tutte indicate nell'allegato 1.5, “è previsto
l'integrale pagamento del credito per sorte, ed accessori e dell'IVA di rivalsa” (cfr. pag. 11) e (ii) che, per quanto occorrer possa, i creditori privilegiati (come lui) avrebbero avuto soddisfazione in ragione del 100% del loro credito “per sorte, contributo rivalsa per la relativa cassa di previdenza ed IVA se dovuta, sia nei casi in cui la fattura sia stata già emessa, sia per quelli in cui verrà emessa pagina 3 di 10 successivamente (dipendenti, professionisti, agenti, artigiani, Erario, INPS, INAIL, IVA e tributi locali” (doc.
2 - pagg. 47 e 48)”, volendo con ciò significare che il credito professionale avrebbe dovuto essere assistito da somma aggiuntiva a titolo di IVA, posto che l'imposta, così come il contributo previdenziale, costituiscono oneri accessori dovuti per legge.
2. Si costituiva il Commissario Liquidatore nella persona della dott.ssa mentre restava CP_1
Con contumace la (d'ora in avanti, . Controparte_2
Il C.L. sollevava talune questioni pregiudiziali (improcedibilità, incompetenza territoriale ed inammissibilità) e contestava il credito, sia quanto all'importo, sia quanto alla sua natura.
In particolare, quanto all'importo, il C.L. escludeva che fosse dovuta l'IVA, così restringendo il credito del Dott. a soli € 52.000,00 (comprensivi del solo contributo previdenziale al 4%), quanto alla Pt_1 natura, ne contestava il rango di credito prededucibile ex art. 111 L.F.: esponeva che il credito de quo era stato trattato e gestito nell'ambito della procedura come privilegiato ex art. 2751 bis c.c. e chiedeva comunque il rigetto della domanda od, in subordine, il rigetto della pretesa IVA e della natura prededucibile del credito.
3. la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
4. Occorre dirimere in via pregiudiziale le eccezioni formulate da parte convenuta.
4.1 Quanto alla dedotta improcedibilità del presente procedimento a fronte di clausola di conciliazione inserita nel contratto del 24.11.2011, va preliminarmente rilevato che la predetta pattuizione è inserita Con all'interno di negozio sottoscritto tra la ed il Dott. e che pertanto non produce effetti nei Pt_1 confronti di terzi non partecipanti alla stipula, vale a dire nei confronti del Commissario Liquidatore.
In aggiunta vale osservare che le condizioni di procedibilità ostative alla invocazione della tutela giurisdizionale sono tipizzate, costituendo esse una deroga all'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di agire in giudizio, ed in esse non rientra la clausola in questione che prevede l'esperimento di un tentativo di conciliazione: “il patto che preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, per cui soltanto il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile, ove non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia all'azione stessa, e imporre condizioni di procedibilità. Ne consegue che l'inosservanza di una clausola contrattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l'azione giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unicamente conseguenze di natura sostanziale, come l'obbligazione di risarcimento del danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, pagina 4 di 10 neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato all'obbligo menzionato, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giurisdizionale” (Cass. 28 novembre 2008, n. 28402
e Trib. Torre Annunziata 30 maggio 2013).
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
4.2 Altresì è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale atteso che le domande proposte dal creditore concordatario nell'ambito di una procedura di concordato preventivo al fine di far accertare i propri diritti non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato ma seguono la regola generale che, per le obbligazioni, individua i fori alternativi previsti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cpc ( Cass. 4 novembre 2021, n. 31659).
Atteso che la Snc ha conferito incarico al Dott. con contratto del 24.11.2011 sottoscritto Parte_1 in Ancona e trattasi di obbligazione pecuniaria da adempiere ai sensi dell'art. 1183 c.3 cc al domicilio del creditore (Ancona), sussistono entrambi i criteri facoltativi previsti dall'art. 20 cpc, che vedono ambedue competente questo ufficio giudiziario.
L'eccezione deve essere rigettata.
4.3 Da ultimo deve osservarsi come risulti infondata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata a fronte dell'omesso reclamo ex artt. 26 e 36 l.f. avverso il piano di riparto nonché del susseguente decreto di approvazione del G.D..
La disciplina che regola la procedura di concordato preventivo non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo previste in ambito fallimentare stante il mancato, e voluto, rinvio ad esse, posto che ai sensi dell'art. 176 l.f. nel concordato non vi è verifica dei crediti funzionale alla ripartizione dell'attivo ma una mera ricognizione della platea dei creditori: “Le disposizioni degli artt. 110 e 117
l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi;
ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 19602 del 15/07/2025, Cass. settembre 2023, n.
26786 e Cass. 14 gennaio 2019, n. 641).
pagina 5 di 10 Ne consegue che i provvedimenti interinali emessi nell'ambito della procedura concordataria ed aventi ad oggetto i creditori ammessi al voto non possono essere oggetto di reclamo, essendo devoluta tutta la materia relativa alla valutazione del credito alla giurisdizione del giudice della cognizione.
Priva di fondamento è pertanto l'eccezione formulata che deve essere respinta.
4.4. Quanto al merito della vertenza occorre principiare dai dati incontestati e dunque pacifici, vale a dire l'adempimento dell'incarico professionale da parte del ricorrente avvenuto con deposito della domanda di concordato in data 8.6.2012 nonché la pattuizione tra lui e la Snc di un compenso pari ad €
50.000,00 oltre IVA e Contributo previdenziale.
Alcuna digressione occorrerà compiere in punto di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posto che difetta la relativa eccezione, mentre, per quanto attiene al suo importo ed alla questione se esso sia comprensivo o meno di Iva, deve aversi preliminarmente riguardo al fatto che nell'ambito del concordato preventivo non sussiste una procedura di verificazione concorsuale dei crediti ed i rilievi del Commissario Giudiziale sono finalizzati a comporre l'elenco dei creditori ammessi a partecipare alle operazioni di voto, senza esprimere alcuna influenza sulla loro effettiva sussistenza e consistenza, che è invece rimessa al giudice della cognizione.
Sul punto la S.C. oramai consolidata così si esprime: “la sentenza (oggi, decreto) di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche del procedimento che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati nella procedura. Essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica giudiziale avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta (artt. 176 e 180 L.F.), e non esclude, quindi, la possibilità di promuovere un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste” (cfr. Cass. 11 marzo 2022, n. 8007, Cass. 16 gennaio 2023, n. 1099), escludendo, peraltro ed in aggiunta, una competenza funzionale in capo al giudice delegato ed al tribunale fallimentare in merito alle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva e successiva al decreto di omologazione (cfr. Cass. 4 novembre 2021, n. 31659; v. anche, nello stesso senso, Cass. 18 agosto 1998, n. 8116; Cass. 17 giugno 1995, n. 6859).
Tanto premesso dunque il credito deve essere accertato in base agli ordinari parametri, senza che possano trarsi delle limitazioni dagli atti procedurali, che, come detto, non afferiscono all'accertamento del dovuto (nell'importo e nel rango) bensì al diverso aspetto della partecipazione dei titolari di diritti di credito alla procedura concordataria. pagina 6 di 10 Dato da cui partire è certamente quello pattizio, che conveniva tra le parti un importo comprensivo di
IVA e contributo previdenziale, importo mai rettificato e/o modificato in peius successivamente alla stipula del negozio del 2011.
Correttamente nella domanda di concordato, compilata dal ricorrente, il proprio credito è stato inserito senza l'aggiunta dell'importo a titolo di Iva, in considerazione del fatto che non era stata emessa la relativa fattura, né il professionista era tenuto ad emetterla prima dell'effettiva riscossione del dovuto;
il credito iscritto reca soltanto l'aggiunta del quantum previsto per il contributo previdenziale del 4%
(pari ad 2.000,00) che, infatti e per l'appunto, è stato calcolato sulla sorte capitale di € 50.000,00.
Da ciò è derivata a catena la filiera degli atti endoprocedurali che hanno, tutti, visto tale importo e lo hanno indicato come credito privilegiato ex art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. (aggiornamento del piano concordatario del 10.10.12, piano di riparto parziale del 7.11.2022, relazione ex art. 172 l.f. del C.G., relazione del C.G. del 29.3.2013, decreto di omologa del Tribunale di Macerata del 10.4.2013,).
Non colgono nel segno le osservazioni mosse dalla convenuta al comportamento del ricorrente, osservato con la lente critica di chi ne intravede un contegno inerte e dunque supinamente volto ad accettare una riduzione del proprio credito nella misura menzionata da tali atti endo-procedimentali.
Né infatti alcun reclamo avrebbe dovuto o potuto essere avanzato dal ricorrente posta l'impraticabilità di tale rimedio nella procedura concordataria, si veda supra, in unione al fatto che il piano di riparto predisposto dal C.L. prevedeva comunque un accantonamento e non era esplicitata alcuna sua posizione avversativa in punto di entità e rango del credito, avendo anzi precisato che ogni decisione sulla sorte del credito non era di sua competenza (ma del giudice della cognizione ordinaria).
Né alcuna rinuncia all'interezza del credito (ndr. comprendente anche l'IVA) può desumersi dalla dinamica dei rapporti intercorsi, sia perché, come correttamente osservato da parte ricorrente, non può conferirsi significato abdicativo, e dunque immanentemente negoziale, a comportamenti in sé neutri che non possono essere valutati come portatori di una volontà dismissiva del diritto, sia perché, ed in aggiunta, il dott. , per il tramite del suo legale, inviava alla del 20.7.23 con cui Pt_1 Pt_2 Pt_3 chiedeva chiarimenti in merito alla valutazione globale del proprio credito, considerata la poca chiarezza sussistente a seguito delle comunicazioni pervenutegli, lettera che non sortiva effetto essendo seguita da nuovo ed inutile sollecito (doc.ti 12 e 13), con ciò dando mostra evidente di un contegno tutt'altro che remissivo e/o rinunciatario.
Ciò posto, in considerazione dell'obbligo accessorio di fonte legale da individuarsi nell'Iva, gravante sul compenso di € 50.000,00, su tale importo deve calcolarsi la relativa imposta, che non può, al contrario, essere considerata in esso inclusa altrimenti comportando una inevitabile riduzione della sorte capitale a circa 41.000,00 €, e così del compenso del ricorrente. pagina 7 di 10 Tale speculazione condurrebbe peraltro a conclusione illogica ed inconciliante con il fatto che per calcolare altrettanto obbligo accessorio di fonte legale, il contributo previdenziale, è stata considerata esattamente la cifra di € 50.000,00 - tanto che il contributo calcolato al 4% e pari ad € 2.000,00 conduce esattamente alla cifra di € 52.000,00 indicata nella domanda di concordato e successivi atti procedurali -; in altri termini non è possibile assumere che il compenso professionale del Dott. Pt_1 fluttuasse negli importi tanto da essere pari ad € 50.000,00 ai fini del calcolo previdenziale e ad €
41.000,00 circa ai fini del calcolo dell'Iva.
Ancor più ed a maggior ragione non è possibile sostenere che possa trarsi una rinuncia al credito di rivalsa dato dall'Iva posto che giammai si sono registrati comportamenti di tal segno posti in essere dal ricorrente, quanto, al contrario, comportamenti tutti univocamente diretti a considerare che la percentuale impositiva dell'Iva andasse calcolata sul compenso pattuito di € 50.000, indicato in tale misura sulla domanda di concordato (€ 50.000) e richiesto in questa sede (€ 50.000).
Il predetto credito è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. derivando esso da prestazione professionale ed, ancor più, gli deve essere riconosciuta natura di credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f., avendo esso genesi nella attività prestata dal Dott. per il preliminare studio Pt_1 inerente l'istituto giuridico del concordato preventivo e la possibilità di accesso al medesimo nonché per la compilazione della domanda stessa di concordato, in base al disposto di cui all'art. 111 L.F., già vigente all'epoca del deposito della domanda di concordato che così recita: “Art. 111
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili (1);
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge;
tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (2)”.
Ragione per la quale questo Tribunale reputa che il credito de quo rientra a pieno titolo nell'esplicita disposizione normativa di cui all'art. 111 l.f. conformemente a quanto risulta oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, pagina 8 di 10 comma 2, L.Fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento” (per tutte Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 14/03/2017, n. 6517 e da ultimo Cass. 2020 /220).
Indubbio altresì che la natura di credito prededucibile e privilegiato ex art. 2751 bis c.1 n.2 c.c. assegni al suo titolare il diritto al riconoscimento degli interessi legali maturati e maturandi, concordati pattiziamente (contratto 24.11.2011) e normativamente riconosciuti dagli artt. 55 e 169 L.F. nonché dall'art. 111 bis L.F..
In conclusione reputa il Tribunale che il credito vantato dal dott. ammonta a complessivi € Pt_1
63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed €
11.440,00 per 22% IVA), credito da considerare prededucibile ex art. 111 L. fall. e privilegiato ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., e sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal
18.6.2012, epoca in cui venne espletata la prestazione professionale con il deposito della domanda di concordato (dato incontestato), sino all'effettivo saldo.
Considerato che sia il commissario liquidatore sia l'imprenditore sottoposto a concordato preventivo sono legittimati passivi nella presente azione, il primo, in quanto: “in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea a influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario” (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11460; v. anche Cass. 29 aprile 1999, n. 4301; Cass. 26 luglio 2001, n. 10250; Cass. 5 aprile 2001, n. 5055; Cass. 27 luglio 2006, n. 17159, Cass. 30 luglio
2009, n. 17748) ed, il secondo, in quanto prosegue nell'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura di concordato (Cass. 23520/2019), su entrambi, pur nella rispettiva veste di commissario liquidatore e di imprenditore in concordato, grava l'obbligo di pagamento della somma indicata in favore del ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del d.m. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai valori medi ed al valore della causa (scaglione da 52.001 a 260.000) ed in base alle attività effettivamente svolte, dovendosi pertanto escludere quelle relative alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5912/2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1- Accoglie il ricorso, dichiarando che il credito vantato da (codice fiscale Parte_1
- partita nei confronti di C.F._1 PartitaIVA_1 [...]
(p. iva ) e, per essa, del Commissario Controparte_4 P.IVA_2
pagina 9 di 10 Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), ammonta a complessivi € CP_1 C.F._2
63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed €
11.440,00 per 22% IVA), credito da considerare prededucibile ex art. 111 L. fall. e privilegiato ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c., e sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali maturati e maturandi dal 18.6.2012 all'effettivo saldo,
2- Condanna la (p. iva ) e, Controparte_4 P.IVA_2 per essa, il Commissario Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), al CP_1 C.F._2 pagamento in favore del (codice fiscale - Parte_1 C.F._1 partita , della somma di € 63.440,00 (di cui € 50.000,00 per compenso PartitaIVA_1 professionale, € 2.000,00 per 4% CPNADC ed € 11.440,00 per 22% IVA) oltre interessi legali maturati e maturandi dal 18.6.2012 all'effettivo saldo;
3- Condanna la (p. iva ) e, Controparte_4 P.IVA_2 per essa, il Commissario Liquidatore Dott.ssa (c.f. ), al CP_1 C.F._2 pagamento al pagamento in favore di (codice fiscale Parte_1
- partita delle spese di lite del presente giudizio, che C.F._1 PartitaIVA_1 si liquidano in €. 11.268,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
Ancona, 09.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 10 di 10