Ordinanza collegiale 15 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2024, proposto da AG ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Passalacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NA ON e LE TA, non costituiti in giudizio;
di UG UC AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli ed Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di LE NA ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Messina e Maurizio Gaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera n. 958 del 09/08/2023 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, avente ad oggetto l’approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito, relativi a “ Avviso pubblico straordinario per la formulazione di una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato del profilo di Conduttore Mezzo Nautico (Area degli Operatori) ”, nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio di 38,76, inferiore a quello effettivamente spettante;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 21.07.23;
- ove occorra, dell’avviso pubblico straordinario del 15.06.23, con riguardo all’art. 3;
- della nota dell’ASP n. 121137 del 25.10.2023;
- della nota dell’ASP n. 145352 del 24.11.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dei controinteressati UG UC AN e LE NA ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. AN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente AG ON ha partecipato – inviando l’apposita domanda in formato telematico - alla selezione indetta in data 15.06.2023 dall’ASP di Trapani con Avviso pubblico straordinario per la formulazione di una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato del profilo di Conduttore Mezzo Nautico (Area degli Operatori) e si è collocato al 5° posto con complessivi punti 38,76 (38 per la prova tecnico-pratica; 0,76 per i titoli).
Con il ricorso in epigrafe – proveniente da trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - contestando la legittimità della graduatoria, e a monte, dei verbali di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione, il sig. AG ha reclamato l’attribuzione di 1,12 punti aggiuntivi, così suddivisi:
- 1 punto, per il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado dell’Istituto Tecnico Commerciale “Europa”, costituente titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo (diploma di licenza media);
- 0,06 punti per curriculum formativo e professionale , e segnatamente per i seguenti titoli: Attestato di Operatore Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza ; Attestato di Operatore di Soccorso Emergenza in Ambulanza ; Attestato di partecipazione al corso Vigilatori e custodi degli stabilimenti militari di pena ;
- 0,6 punti per titoli di carriera ; e segnatamente, per il servizio svolto dal 23.01.2023 al 31.07.2023 con la qualifica di “ autista soccorritore emergenza e urgenza 118 ” alle dipendenze della “P.A. Paceco soccorso ODV”, associazione convenzionata con l’ASP di Trapani per la gestione del servizio di ambulanze attraverso il 118 sull’isola di Favignana.
Mercè il riconoscimento di tali titoli, il ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 39,88 collocandosi al 2° posto in graduatoria.
In aggiunta, il ricorrente sostiene che sarebbe addirittura asceso al 1° posto (con punti 46,36) in ipotesi di riconoscimento di ulteriori 6 punti per titoli di carriera connessi al servizio svolto a titolo di “autista soccorritore”, dal 1997 al 2002, quale volontario presso l’Associazione di volontariato pubblica assistenza “ Il Soccorso” onlus ”, associazione convenzionata con l’ASP di Trapani per la gestione del servizio di ambulanze attraverso il 118.
In sintesi, il ricorrente denuncia:
1.- la violazione dell’art. 6 dell’avviso di selezione, nella parte in cui prevede:
a) l’attribuzione di 1 punto per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo;
b) l’attribuzione di 0,02 punti per <Attività di studio e formazione nella disciplina>, costituenti parte della voce “Curriculum Formativo e Professionale”;
c) l’attribuzione di 1,2 punti per ogni anno di servizio prestato nel profilo a selezione presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o I.R.R.C.S. pubbliche;
2.- omessa attivazione del soccorso istruttorio.
Si sono costituiti in giudizio l’ASP di Trapani e due dei controinteressati evocati in giudizio: ER LE NA e AN UG UC. Quest’ultimo ha anche proposto impugnazione incidentale sostenendo, da una parte, che l’ASP avrebbe omesso di valutare alcuni suoi titoli posseduti e dichiarati (Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, valevole 1 punto; attività professionali e di studio/formazione dichiarate nel curriculum facente parte integrante della domanda di partecipazione, valevoli 2,79 punti); dall’altra parte, che sarebbero stati illegittimamente attribuiti al ricorrente principale AG 0,04 punti per asseriti titoli che, invece, costituiscono solo requisiti di partecipazione.
Con ordinanza istruttoria n. 1266/24 la Sezione ha ritenuto utile “ ai fini della decisione, accertare se il titolo di studio di cui il ricorrente pretende la valutazione (Diploma dell’Istituto Tecnico Commerciale Europa) sia stato – oltre che dichiarato nella domanda nel “campo” non specifico – comunque prodotto come allegato alla domanda insieme agli altri titoli; ” assegnando di conseguenza “ ad entrambe le parti il termine di giorni venti – decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza – per produrre documentati chiarimenti sulla citata circostanza di fatto; ”.
L’Azienda resistente, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, ha depositato copia della domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente, nella quale non figura tra gli allegati il diploma di scuola secondaria di cui è stata pretesa la valutazione.
La difesa dell’ASP, evidenziando tale circostanza, unita al fatto che il possesso del diploma non è stato nemmeno indicato nell’apposito campo della domanda a ciò deputato, ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Di seguito, con ordinanza n. 242/2024 è stata respinta la domanda cautelare formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione:
“ Considerato che, in base ad una prima valutazione, il ricorso risulta non sorretto dal necessario fumus boni iuris, e ciò in quanto:
il ricorrente – diversamente da quanto rappresentato a pag. 10 del ricorso - non ha prodotto agli atti della procedura concorsuale il diploma di scuola secondaria di cui pretende la valutazione con attribuzione di 1 punto (cfr. in proposito quanto documentato dall’amministrazione a seguito dell’esecuzione dell’O.C.I.);
il ricorrente non ha contestato la lex specialis (art. 4), nella parte in cui prescrive la non valutabilità dei titoli indicati in campi della domanda diversi da quelli specificamente previsti;
su quest’ultimo aspetto (e su altri presenti nell’odierno contenzioso) la Sezione si è recentemente pronunciata con sentenza n. 1480/2024, relativa alla medesima procedura concorsuale;
gli ulteriori titoli pretesi dal ricorrente, anche ad ammetterne in via ipotetica la pertinenza, risultano irrilevanti ai fini del superamento della cd. “prova di resistenza”;
i servizi di autista di ambulanza svolti in passato dal ricorrente non sembrano assimilabili a quello messo a concorso; ”.
L’ordinanza cautelare non è stata gravata da appello.
In vista dell’udienza, l’ASP di Trapani ha chiesto il rigetto per infondatezza di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale); preliminarmente ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale, in quanto tardivamente notificato il 17 maggio 2024 in violazione del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 42 c.p.a.; ciò, sia nell’ipotesi in cui si voglia considerare quale dies a quo la data di notifica del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (poi trasposto in questa sede), sia nell’ipotesi in cui il termine per agire in via incidentale si voglia far coincidere col momento della trasposizione del ricorso straordinario innanzi al Tar.
Il controinteressato AN ha invece insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale, difendendone in rito l’ammissibilità ( sub specie di tempestiva proposizione).
All’udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
1. In via prioritaria, viene esaminato il ricorso principale proposto dal sig. AG. Questo, come già anticipato in sede cautelare, risulta inammissibile ed infondato. Infatti, il ricorrente aveva omesso di produrre agli atti della procedura concorsuale il diploma di scuola secondaria di cui in questa sede pretende la valutazione (con attribuzione di 1 punto) e si era limitato a menzionarlo in una “sezione” impropria del modulo di domanda: quella dedicata ai “requisiti specifici”, non quella relativa ai “titoli accademici e di studio” lasciata invece in bianco. Chiarita tale circostanza, va anche detto che il ricorrente non ha nemmeno contestato l’art. 4 dell’avviso di selezione, nella parte in cui prescrive la non valutabilità dei titoli indicati in campi della domanda diversi da quelli specificamente previsti nel modulo digitale, con conseguente infondatezza della censura con la quale viene dedotta l’illegittima omessa valutazione del titolo.
Su quest’ultimo punto – in relazione alla medesima procedura selettiva – questa Sezione (cfr. sentenza n. 1480/2024) ha già affermato che “ rileva la mancata impugnativa dell’art. 4 dell’avviso pubblico nella parte in cui ha previsto che: “non saranno altresì presi in considerazione, e quindi valutati, le esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento o le pubblicazioni eccetera inseriti in campi diversi da quelli di riferimento ”; ha poi precisato che “ il motivo in scrutinio è infondato in quanto l’avviso pubblico ha espressamente escluso la valutazione dei certificati dei corsi di formazione inseriti “alla rinfusa”, richiedendo che essi fossero inseriti singolarmente sulla piattaforma dedicata, facendo uso degli appositi campi di riferimento ”; ha infine aggiunto “ In ogni caso, nelle condizioni date, non è predicabile l’attivazione del soccorso istruttorio, e ciò sulla base della condivisibile giurisprudenza amministrativa che sul punto ha affermato che: “Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità), con l'effetto che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.” (Cons. Stato Sez. V, 23/11/2022, n. 10325; T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 05/05/2023, n. 7630; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 07/06/2023, n. 3521) ”.
In conclusione, deve affermarsi che legittimamente la Commissione ha non valutato il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado dell’Istituto Tecnico Commerciale “Europa” vantato dal ricorrente, ma non prodotto, ed altrettanto legittimamente ha omesso di avviare una attività di soccorso istruttorio. Tra l’altro, in relazione a quest’ultimo aspetto, va anche detto che la censura si rivela incomprensibile, atteso che parte ricorrente non ha spiegato in quale direzione e scopo avrebbe dovuto essere orientata la postulata attività istruttoria della Commissione.
Con riferimento ai servizi prestati quale “autista soccorritore” nel periodo 1997/2002 a supporto dell’Associazione di volontariato pubblica assistenza “ Il Soccorso” onlus ”, il Collegio ritiene che non potesse farsi luogo ad una positiva valutazione perché si tratta di esperienze non sussumibili fra quelle indicate nella lex specialis . Infatti, l’art. 6 dell’avviso conferisce rilevanza: ai periodi di servizio prestati “ nel profilo a selezione ” presso Aziende sanitarie e/o Ospedaliere e/o I.R.R.C.S., da valutare “ secondo quanto stabilito dall’art. 11 punti a) e b) del DPR 220/2001 ”; all’< attività libero professionale nella disciplina di interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedali >.
Premesso ciò, nessuno dei servizi svolti dal ricorrente quale autista di ambulanza può valere nella selezione de qua in quanto tesa ad individuare operatori conduttori di mezzo nautico (non di autoambulanze). Già questo aspetto risulta dirimente per escludere la rilevanza dei servizi invocati dal ricorrente, che appunto non rientrano nel “ profilo a selezione ” (conduttore di imbarcazione) ricercato dall’Azienda. Per comprendere ciò è sufficiente rimarcare la profonda differenza che separa l’attività di soccorso resa dall’autista di un’ambulanza rispetto alla guida di un mezzo nautico, che si connota per sue specifiche competenze tecniche e che non richiede affatto alcuna abilità nell’ambito del soccorso. Prova ne sia il fatto che l’avviso di selezione richiede, quali requisiti del profilo, il possesso della patente nautica che abilita alla conduzione ed al comando delle unità da diporto entro le dodici miglia marine, il possesso del certificato limitato di radiotelefonista per navi.
In secondo luogo, risultano essere stati svolti a beneficio di associazione di volontariato e non di Aziende sanitarie e/o Ospedaliere e/o I.R.R.C.S. come richiesto dal bando.
A fronte di tale preciso dato letterale rinvenibile nell’avviso, è necessario richiamare la giurisprudenza amministrativa secondo la quale i bandi concorsuali vanno interpretati secondo il loro tenore letterale: “ Una corretta interpretazione delle disposizioni del bando di un concorso va effettuata alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c., e dunque privilegiando il suo tenore letterale. Pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti .” ( ex multis : Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 3 marzo 2020, n. 1537).
Chiarito ciò - ed esclusa dunque la rilevanza dei titoli dotati di peso ponderale più rilevante nell’ambito della selezione in esame - il Collegio ritiene di non dover procedere allo scrutinio circa la rilevanza ed il computo degli altri asseriti titoli pretesi dal ricorrente per “ Curriculum Formativo e Professionale ” in quanto essi ammonterebbero complessivamente a soli 0,12 punti, e risulterebbero quindi, a tutto voler concedere (come già osservato in fase cautelare), insufficienti a superare la cd. “prova di resistenza”. Infatti, il candidato che precede in graduatoria il ricorrente, collocato al 4° posto, è titolare di un punteggio parti a 38,90; di guisa che i punti 0,12 pretesi dal ricorrente in aggiunta ai 38,76 attribuitigli dalla Commissione non sarebbero bastevoli a determinare un suo diverso e migliore posizionamento in graduatoria.
Alla luce di quanto fin qui rassegnato il ricorso principale risulta infondato e va respinto.
Ne consegue l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, in quanto il concorrente AN UG UC – collocato al 4° posto della graduatoria – non subisce all’esito del presente contenzioso alcuna modifica della propria posizione in graduatoria, e di conseguenza ha perso interesse a coltivare un’azione incidentale indirizzata ad ottenere un incremento del proprio punteggio, o la riduzione di quello assegnato al ricorrente AG.
Le spese del giudizio vengono poste a carico del ricorrente principale, e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando rigetta il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna parte resistente e controinteressata costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RU, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
AN NE, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RU |
IL SEGRETARIO