Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome EL Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice EL lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive ELl'udienza ELl'11.02.2025 disposte ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 8963/2024 EL ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno sociale;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TO EL RE (NA) alla via Alcide de Gasperi n. 135/A, presso lo studio ELl'avv. Emanuele
Improta che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona EL legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento EL diritto a percepire la giusta misura Parte_1 ELl'assegno sociale decurtata EL solo importo mensile percepito a titolo di mantenimento con CP_ decorrenza da giugno 2023, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, quantificati da giugno a dicembre 2023 oltre 13° mensilità in € 2.719,96; nonché da gennaio a dicembre oltre
13° mensilità ELl'anno 2024 in € 3.362,45; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
con vittoria ELle spese di lite, con attribuzione. 1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.04.2024, esponeva di essere Parte_1 titolare, a far data dall'aprile 2012, ELl'assegno sociale, nonché ELla relativa maggiorazione ex art. 38 ELla legge n. 448/2001. CP_ Precisava di aver presentato all' in data 21.07.2023, domanda di ricostituzione reddituale a seguito ELla modifica in pejus dei patti di separazione, in cui era stata prevista la diminuzione ELl'assegno di mantenimento versato in suo favore dall'ex coniuge da € 250,00 mensili ad € 100,00.
Lamentava di non aver ricevuto alcuna risposta nei successivi 120 giorni dall'invio ELla domanda amministrativa di ricostituzione, né tantomeno al ricorso amministrativo EL
14.12.2023 rimasto anch'esso privo di riscontro. CP_ Tanto premesso, conveniva l' in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice EL lavoro, chiedendo il riconoscimento EL diritto a percepire la giusta misura ELl'assegno sociale, con decorrenza da giugno 2023, tenendo conto che ha percepito un reddito mensile non più di € 250,00 mensili, ma di € 92,00 mensili (visto che l'assegno di mantenimento
è rapportato a 12 mensilità mentre l'assegno sociale è erogato per 13 mensilità). Per l'effetto, CP_ domandava la condanna ELl' al pagamento dei ratei maturati nel periodo da giugno 2023 ad aprile 2024 pari ad € 4.076,56, ovvero ELla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria ELle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_ l' deducendo di aver provveduto a riliquidare i ratei maturati in favore ELla ricorrente con il cedolino di giugno 2024 (per complessivi € 403,88). CP_ Evidenziava che la domanda amministrativa era stata presentata ad una agenzia non competente- Inps Costiero Vesuviana- per cui non era stata tempestivamente esaminata.
Concludeva per sentire dichiarata cessata materia EL contendere con compensazione ELle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza ELl'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Non può essere dichiarata la cessazione ELla materia EL contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza ELla Cassazione ha definito i confini.
2 La cessazione ELla materia EL contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale EL mutamento ELla situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere ELla lite, a causa ELla sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione ELla domanda si giustifica alla luce EL principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione ELla materia EL contendere viene considerata come l'antitesi ELl'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso ELla lite - che costituendo una condizione ELl'azione deve sussistere fino al momento ELla decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia EL giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione ELla materia EL contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione ELla domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione ELla materia ELla lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica ELle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007
n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina ELle impugnazioni.
CP_ Ciò detto, nella specie, pur avendo l' provveduto nelle more EL giudizio alla ricostituzione ELla prestazione assistenziale (cfr. pensione giugno 2024 allegata in atti), non vi
è stato l'integrale riconoscimento EL diritto azionato;
e non è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nel caso in esame sono pacifici (e documentati) i redditi percepiti dalla ricorrente a seguito ELla modifica degli accordi con l'ex coniuge, sig. , risultanti dalla sentenza emessa Persona_1 dal Tribunale civile di Napoli in data 14.7.2023. 3 In particolare, dovendosi prendere in considerazione in sede giudiziale l'anno corrispondente a quello ELla prestazione assistenziale, il reddito ELla ricorrente utile ai fini EL calcolo per l'assegno sociale spettante per l'anno 2023 è stato di € 1.950,00 e per l'anno 2024 di € 1.200,00.
E la ricorrente ha dimostrato di aver diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L.
448/2001 sia per il 2023 che per il 2024.
Al fine di quantificare il credito maturato a titolo di assegno sociale e maggiorazione sociale vanno condivisi i calcoli allegati alle note autorizzate di parte ricorrente.
In particolare, per l'anno 2023 l'importo mensile integrale ELl'assegno sociale è pari ad €
507,03, oltre la maggiorazione sociale di € 197,35, per complessivi € 704,38.
Detraendo da tale importo € 92,00 mensili, a decorrere da giugno 2023, l'istante avrebbe dovuto percepire un assegno complessivo di € 612,38 mensili (di cui €415,03 a titolo di assegno sociale ed € 197,35 a titolo di maggiorazione), mentre ha percepito € 272,51 mensili, importo CP_ immutato anche a seguito ELla riliquidazione operata dall' in corso di causa.
Pertanto, per le 7 mensilità più la tredicesima da giugno a dicembre 2023, l'istante ha maturato un importo arretrato pari ad € 2.718,96.
Per l'anno 2024 l'importo mensile integrale ELl'assegno sociale è pari ad € 534,41 e quello ELla maggiorazione sociale è di € 200,64, per la complessiva somma mensile di €735,05.
Detraendo da tale importo quello di € 92,00 mensili, l'istante avrebbe dovuto percepire un assegno complessivo di € 643,05 mensili (di cui € 442,41 a titolo di assegno sociale ed €200,64
a titolo di relativa maggiorazione). CP_ Ebbene, dopo la riliquidazione l' ha riconosciuto un importo mensile di € 384,40 (cfr. prospetto contenuto alla pagina n.8 EL Te08 di riliquidazione EL 30.04.2024).
Di conseguenza, tenuto conto ELla differenza mensile tra quanto doveva percepire (€
643,05) e quanto percepito (€ 384,40), moltiplicata tale somma (€ 258,65) per le 4 mensilità oggetto EL presente ricorso (come detto depositato il 13.4.2024), non potendo il giudicante pronunciarsi con riferimento ad un periodo successivo alla presentazione ELla domanda,
l'istante ha maturato un importo arretrato da gennaio ad aprile 2024 pari ad € 1.034,60.
CP_ Alla stregua ELle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento EL ricorso, l' va condannato al pagamento in favore di ELla somma di € 3.753,56, maturata Parte_1 per il periodo giugno 2023 - aprile 2024, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione ELla domanda amministrativa di ricostituzione e fino al soddisfo.
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria.
CP_
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico ELl' e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi EL D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n.
147/2022, tenuto conto EL valore ELla controversia e ELl'attività difensiva svolta;
liquidazione effettuata in misura minima vista l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, ma con
4 maggiorazione EL 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, con attribuzione in favore ELl'avv. Emanuele Improta antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice EL lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_
in accoglimento EL ricorso, condanna l' al pagamento in favore ELla ricorrente a titolo di assegno sociale e relativa maggiorazione ELla somma di € 3.753,56, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione ELla domanda amministrativa e fino al soddisfo;
CP_
condanna l' al pagamento ELle spese di lite, che si liquidano in € 1.705,60, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025. Il Giudice EL lavoro
dott. Roberto De Matteis
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