Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da
AR AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Regionale Lazio – Uff. VIII Ambito Terr. per la Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Latina n. 941/2024 pubbl. il 17/09/2024 RG n. 3764/2023 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Uff. Scolastico Regionale Lazio – Uff. VIII Ambito Terr. per la Provincia di Latina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 17 giugno 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 941/2024 pubblicata il 17 settembre 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 3764/2023, notificata in data 15 ottobre 2024.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dall’odierna parte ricorrente, ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ad usufruire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015, condannando il Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.500,00 oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. La stessa, come documentato in atti, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 15 ottobre 2024, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dal Tribunale di Latina.
4. Parte ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della stessa da parte dell’Amministrazione, chiede, quindi, che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di prestare esatta ottemperanza alla sentenza, condannandolo al pagamento delle somme ad essa dovute in relazione alla Carta del docente prevista dall'art. 1, co. 121 della citata L. 107/2015, per gli anni sopra indicati e, quindi, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre alla nomina, per il caso di perdurante inadempimento, di un commissario ad acta ed al pagamento delle spese del giudizio.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma e non ha svolto difese.
6. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in continuità con quanto affermato da questa Sezione staccata in recenti precedenti (sez. II, 29 maggio 2025 n. 498, sez. I, 17 marzo 2025, n. 225, e 19 dicembre 2024, n. 842) aventi ad oggetto casi del tutto analoghi a quello in trattazione.
8. È documentalmente provato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione e che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo all’Amministrazione debitrice, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, con la precisazione che, alla luce della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, così che il termine in questione decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva (in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096).
9. Né l’Amministrazione, nonostante gliene incombesse l’onere, ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente.
10. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, della somma di euro 1.000,00, per la causale indicata.
11. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
12. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; le stesse sono distratte in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi indicate in favore della parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o suo delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, nei termini parimenti indicati in motivazione; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 500,00, oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EL TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TR | DO SC |
IL SEGRETARIO