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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Mennoia e Ilaria Vigorosi ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20121 Milano (MI), via del Lauro, 9;
APPELLANTE
CONTRO
in qualità di Rappresentante per la gestione dei Controparte_1 sinistri in Italia di Admiral Europe Compania de Seguros S.p.A. e titolare del marchio ConTe.it, (C.F.
n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mandelli ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio sito in Cornate d'Adda, via Volta, 6;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
: Email_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata e premesse tutte le declaratorie del caso nonché con rigetto di tutto quanto dedotto argomentato eccepito dalla convenuta in appello nella propria comparsa di costituzione e risposta:
- accogliere l'appello proposto dal Sig. tutti i motivi illustrati nell'atto di appello in riforma Parte_1 della sentenza n. 3397/2024 del Tribunale di Milano, G.O.P. Dott.ssa Alessandra Caiazzo, pubblicata in data 26 marzo 2024, e per l'effetto, in via principale - accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 10000003684578 sottoscritta con rispetto ai sinistri occorsi in data 9 aprile Controparte_1
2022 e 16 luglio 2022 al Sig. , in qualità di assicurato utilizzatore dell'autovettura Parte_1
pagina 1 di 7 tg. GC930YF, e - per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore del Sig. della somma di euro 36.555,79, iva inclusa, o di quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
in subordine - per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere operante la limitazione a n. 2 (due) sinistri all'anno della copertura assicurativa di cui alla suddetta polizza e comunque valida ed efficace la clausola di cui all'art. 35 della Sezione III del Set Informativo, accertare il diritto del Sig. di Pt_1 individuare i due sinistri rispetto ai quali ottenere la liquidazione dell'indennizzo e, - per l'effetto, condannare
al pagamento in favore del Sig. della somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.404,79, iva inclusa, a titolo di indennizzo per il sinistro occorso il 9 aprile 2022 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, contrariis rejectis, così pronunciare e provvedere: Nel merito, in via principale:
Confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 3397/2024 e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti dell'appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione svolta dal sig.
, contenere l'indennizzo dovuto entro i limiti di quanto strettamente provato in corso di Parte_1 causa. In ogni caso:Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, conveniva in giudizio la società Parte_1
( in avanti , chiedendo l'accertamento dell'operatività Controparte_1 CP_1 della polizza assicurativa n. 10000003684578 e la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo di euro 36.555,79 per i danni subiti dalla propria autovettura Lamborghini Urus a seguito del sinistro avvenuto il 9 aprile 2022.
L'attore sosteneva di avere sottoscritto una polizza kasko con la convenuta, di avere ricevuto il rifiuto all'indennizzo a fronte della copertura applicabile nei limiti di due sinistri per annualità, sulla scorta di una clausola contenuta nel set informativo che non gli era mai stato trasmesso e che in ogni caso la suddetta clausola sarebbe stata vessatoria ex art. 33 D. Lgs. 206/2005 ( cd. “Codice del Consumo”) nonché ex artt. 1341 e 1342 c.c.; avendo subito un ulteriore sinistro16 luglio 2022 chiedeva accertarsi e dichiarare l'operatività della polizza rispetto ai sinistri occorsi in data 9 aprile 2022 e 16 luglio 2022 con conseguente condanna di al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 Pt_1
36.555,79, iva inclusa, o di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
in subordine,ove ritenuta valida ed efficace la clausola di cui all'art. 35 della Sezione III del Set Informativo, accertare il diritto di di individuare i due sinistri rispetto ai quali ottenere la liquidazione dell'indennizzo Pt_1 nella annualità e per l'effetto, condannare Admiral al pagamento della somma di Euro 25.404,79, iva inclusa, a titolo di indennizzo per il sinistro occorso il 9 aprile 2022.
pagina 2 di 7 L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio, e, eccepita l'inoperatività della polizza, contraddette le avverse pretese, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 3397/2024, pubblicata il 26 marzo 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda attorea condannando alla rifusione delle spese di lite. In particolare il tribunale ha ritenuto Pt_1 che la compagnia avesse correttamente adempiuto ai propri oneri informativi, e avesse Pt_1 provveduto a prendere visione della documentazione inviata dalla compagnia ed accessibile online a corredo della polizza perfezionata, con esclusione di ogni contestazione relativa alla mancata ricezione della documentazione e presa visione. Inoltre la professione di avvocato esercitata dall'attore, indicata nella sezione "dettagli contraente" della polizza, faceva presumere che egli potesse adottare una particolare diligenza e attenzione nella sottoscrizione del contratto in questione. Escludeva la vessatorietà della clausola, dovendosi qualificare la stessa come limitazione della copertura assicurativa, idoneamente conforme i requisiti di cui all'art 166 co.1 e 2 Codice delle Assicurazioni. Riteneva non sussistente la facoltà di scelta del sinistro rientrante nella copertura in mancanza di espressa previsione contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando tre motivi di gravame che possono Pt_1 essere riportati nei seguenti termini:
I)”Primo motivo di appello.La totale assenza di informativa da parte della Compagnia": l'appellante deduce la violazione degli obblighi informativi da parte della Compagnia di assicurazione, sostenendo che quest'ultima non abbia fornito un'adeguata informativa in merito alla polizza sottoscritta, in quanto il Regolamento IVASS del 2 agosto 2018, n. 41, stabilisce che il "set informativo" deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto, non essendo sufficiente che sia semplicemente pubblicato sul sito web della Compagnia;
la polizza RC Auto sottoscritta non prevedeva limitazioni per la garanzia "Kasko", tant'è che in corrispondenza della previsione era richiamato solo lo scoperto del 10% e la franchigia mentre la restrizione a soli due sinistri annui era contenuta esclusivamente nel "Set informativo", documento che non era mai stato trasmesso né prima né in occasione della conclusione del contratto;
in buona fede aveva fatto affidamento su quanto Pt_1 riportato nel contratto di polizza che non rimandava al set per quanto riguarda la polizza kasko, a differenza di quanto previsto per altre garanzie di tipo opzionale;
non sarebbe pertinente il richiamo alla professione di avvocato del contraente in quanto nella specie avrebbe assunto la qualifica Pt_1 di consumatore;
II)”Secondo motivo di appello.La errata qualificazione della clausola di cui all'articolo 35 del Set Informativo come non vessatoria”: l'appellante contesta l'errata qualificazione della clausola di cui all'articolo 35 del Set Informativo come non vessatoria in quanto la clausola rappresenta una vera e propria limitazione della operatività della garanzia e della responsabilità della compagnia che si troverebbe ad essere esonerata da rispondere se non nei limiti di due sinistri per una intera annualità; vertendosi in tema di clausola vessatoria è mancata la richiesta duplice sottoscrizione in quanto, anche avuto riguardo alla accettazione delle clausole richiamate come rilevanti ex artt. 1341 e 1342 c.c. si sarebbe trattato di un mero richiamo cumulativo;
la clausola non sarebbe in ogni caso chiara e comprensibile, essendo inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte senza essere corredate di particolare evidenza, non bastando l'uso del grassetto se non accompagnato da una chiara individuazione, in violazione di obblighi di buona fede anche in sede precontrattuale;
pagina 3 di 7 III) “Terzo motivo di appello.L'errata esclusione della possibilità dell'Assicurato di individuare i sinistri di cui ottenere l'indennizzo”: anche se la limitazione a due sinistri fosse valida, durante il periodo di copertura della polizza l'assicurato ha subito cinque sinistri, accettando solo l'indennizzo di uno e né la documentazione contrattuale né il Set Informativo impediscono all'assicurato di scegliere quali sinistri indennizzare;
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, CP_1 contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, di limitare l'indennizzo ai soli importi strettamente provati.
All'udienza del 06 febbraio 2025, seguita ad un primo rinvio ex art. 348 c.p.c., il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 10 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di appello è infondato. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare l'assunto secondo cui ha ricevuto il Pt_1 set informativo sulla scorta del quale ha perfezionato on line il contratto di assicurazione.
In particolare non è stato contraddetto che per il perfezionamento del contratto di polizza è stata richiesta la apposizione di plurime sottoscrizioni a conferma delle garanzie attivate e delle relative condizioni di polizza sicchè ha dichiarato, apponendo la propria firma, “di aver ricevuto, di approvare e di Pt_1 sottoscrivere integralmente tutte le norme, comprese le definizioni contrattuali, della seguente documentazione: Informativa precontrattualistica prevista dalla normativa vigente: allegato 3, 4 e 4 ter di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 ogni singolo documento contenuto nel Set Informativo
Octo, valido dal 01.01.2017”.
Non è pertanto stato provato che il set informativo non sia stato consegnato e che , anzi è Pt_1 provato che ne abbia preso visione e conoscenza legale.
Il predetto documento, all'art. 35, indica espressamente che la garanzia è prestata entro il limite massimo di n. 2 sinistri per ciascuna annualità, senza ombra di equivocità. Né giova all'appellante invocare la qualifica di consumatore, in quanto nel caso di specie non viene in rilievo una particolare difficoltà nella comprensione della clausola di cui all'art. 35 delle condizioni generali.
E' pur vero che il documento “contratto di polizza-parte generale” (doc. 2 fasc. I grado ) Pt_1 rimanda al set informatico in relazione al “servizio carrozzerie convenzionale”,” Protezione satellitare” e “Tutela legale” in termini espressi, mentre in relazione a “kasko” riporta “scoperto 10% - minimo 500”, ma tale dato non consente di superare l'accertamento della intervenuta presa di conoscenza e sottoscrizione della polizza così come oggetto di proposta. Infatti l'appellante, al di là dell'invocare la propria buona fede, non ha dedotto specificatamente un errore in cui sarebbe stato indotto. pagina 4 di 7 Infine, una volta provato che il set informativo è stato trasmesso dalla compagnia in sede di sottoscrizione e che ne ha avuto piena conoscenza, come dimostrato dalla apposizione di Pt_1 firme via via apposte nel procedere alla formalizzazione del contratto on line, non ha presa l'argomento inerente un preteso difetto informativo da parte della compagnia..
2.Il secondo motivo di appello è infondato.
La clausola del cui carattere vessatorio si discute ha ad oggetto la limitazione dell'indennizzo “ fino ad un massimo di 2 interventi durante l'anno assicurativo”.
E' costante nella giurisprudenza il richiamo al principio secondo cui nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità e, quindi, vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito, attengono all'oggetto del contratto e non sono assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta norma.
Il criterio distintivo è da individuare nella circostanza che le clausole delimitative dell'oggetto del contratto definiscono il contenuto delle obbligazioni che il contratto pone a carico delle parti, per cui il loro oggetto rappresenta (sotto il profilo logico, giuridico ed anche temporale) un prius rispetto a quello delle clausole che invece prevedono «limitazioni di responsabilita'» a favore del predisponente ed alle quali fanno riferimento tanto l'art. 1229 c.c., quanto l'art. 1341 c.c.Le clausole limitative dell'oggetto selezionano pertanto gli eventi dannosi ricompresi nella garanzia da quelli che non vi rientrano sulla base di elementi di fatto inerenti il fatto dannoso stesso. Individuate le concrete modalità di accadimento del sinistro le parti individuano nella complessa fattispecie dell'evento dannoso assicurato uno o più elementi dell'evento stesso la cui ricorrenza esclude l'obbligo dell'assicuratore ad eseguire la prestazione indennitaria. Le clausole suddette servono pertanto ad escludere dalla garanzia una componente della fattispecie che integra il sinistro nella sua componente materiale, eleggendola a ratio excludendi, così restringendo l'oggetto dell'obbligazione. La funzione di escludere dal rischio garantito gli eventi dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie è attuata selezionando gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono per essere accompagnati da una componente fattuale individuata a priori ed eletta a criterio di esclusione del rischio assicurato.Tale componente fattuale predeterminata dell'evento dannoso può consistere variamente in un elemento spaziale, temporale, soggettivo, causale o in una modalita'di accadimento dell'evento. Si è affermato in proposito che “ la delimitazione contrattuale del rischio (o alea) riguarda il luogo, il tempo, le cose o le parti del corpo umano, contemplati nella comune volontà negoziale, quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno” ( Cass Sentenza 11 gennaio 2007, n. 395). Su un diverso ambito si pongono le clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore che fanno riferimento ad elementi estranei all'evento dannoso che integra il sinistro, e temporalmente successivi al suo avverarsi. Infatti tali clausole di esclusione, a differenza di quelle imitative dell'oggetto, non si fondano su un fatto che costituisce il presupposto della prestazione e che ne condiziona l'insorgere, avendo contribuito alla definizione del contenuto del contratto, ma riguardano la fase della esecuzione del rapporto. Verificatosi il sinistro in termini aderenti all'individuato rischio assicurato, sinistro che rientra quindi nel perimetro della fattispecie fattuale preordinatamente tenuta presente dalle parti, la clausola di limitazione della responsabilità mira a delimitare l'obbligo di risarcimento già sorto. Sono pertanto da ritenersi clausole limitative di responsabilità pagina 5 di 7 dell'assicuratore quelle che, non avendo ad oggetto alcun segmento fattuale del danno- evento, incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità riducendo il rischio tipico del contratto di assicurazione.
Fatta tale premessa, la fattispecie data sottopone alla attenzione dell'interprete la previsione negoziale della limitazione dell'indennizzo previsto contrattualmente ad un numero di sinistri nella annualità di riferimento, nella spece due, con l'ulteriore previsto limite che “la somma degli importi corrisposti all'assicurato per gli eventi Kasko avvenuti nello stesso anno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento dell'accadimanto”. Emerge pertanto che la limitazione operata dall'art. 35 attiene la perimetrazione dell'indennizzo in relazione ad una componente fattuale individuata a priori ed eletta a criterio di esclusione del rischio assicurato, consistente nell'avere indicato il numero di sinistri coperti dalla obbligazione assunta dalla compagnia nella annualità.
E' indubbio che tale clausola espone il contraente ad una mancata copertura Kasko per tutti gli eventi che possono realizzarsi dopo il perfezionarsi di due sinistri e, in ipotesi, temporalmente in un arco di tempo che può coprire anche la più parte dell'annualità, ma tale previsione non si espone neppure a rilievi di irrazionalità. Trattasi all'evidenza di una previsione congegnata al fine di rendere avvisato l'assicurato per consentirgli di orientare la propria condotta in termini da non fare ricadere sulla impresa assicuratrice un rischio maggiore di quello che è stato assicurato, e che ha costituito oggetto dell'ulteriore pagamento convenuto con la clausola accessoria apposta al contratto. Nel caso di specie la polizza kasko, che copre i danni subiti dal veicolo anche se il guidatore è responsabile del sinistro, è stata quindi costruita escludendo una illimitata e incondizionata copertura per ogni sinistro occorso per responsabilità del guidatore. La circostanza fattuale che abbia eroso la copertura al Pt_1 perfezionarsi del secondo sinistro, con esclusione del terzo sinistro del 9.4.2022 è pertanto una evenienza in fatto che non sposta i termini della questione, e non consente di trasformare la delimitazione dell'oggetto del rischio assicurato con una limitazione della responsabilità della impresa assicuratrice.
L'impossibilità di qualificare la clausola come limitativa della responsabilità assorbe la questione inerente l'assenza dei requisiti formali previsti dall'art.1341 c.c., che pure riguarda altre previsioni contrattuali richiamate in sede di sottoscrizione.
Quanto al richiamo alla operatività dell'art 166 Codice delle assicurazioni, premesso come sopra esposto che l'accesso e la completa disamina delle clausole è stata nella disponibilità di , deve Pt_1 prendersi atto che la disposizione contenuta all'art. 35 (contenuta a p. 24 del set- corrispondente a p.44 del documento informatico allegato quale doc. 6 fasc.I grado ), è evidenziata con un carattere Pt_1 in grassetto che tende ad evidenziare la disposizione oggetto della controversia. La disposizione richiamata dell'art. 166 Codice delle Assicurazioni non individua in termini specifici e tassativi i requisiti formali idonei ad integrare il suo rispetto, sicchè “particolare evidenza” non può intendersi necessariamente come una articolazione negoziale diversa o come caratteri, dimensioni, formato diversi dalla grafica utilizzata nella modulistica.
3.Anche il terzo motivo è infondato.
La stessa parte appellante non ha dedotto sulla scorta di quale ricostruzione interpretativa sia possibile inferire che le parti abbiano voluto assegnare al danneggiato la possibilità di optare i due sinistri da liquidarsi nella annualità,individuando per quali potere chiedere l'indennizzo, in termini tali da ricostruire un “ diritto di specificare il sinistro rispetto al quale ottenere la liquidazione”. pagina 6 di 7 L'appellante, piuttosto, ha fatto leva su circostanze in fatto, il non avere accettato l'offerta di indennizzo del secondo sinistro, che, secondo la prospettiva proposta, darebbe spazio alla liquidazione del terzo sinistro in luogo di quello che cronologicamente si è verificato per secondo. Trattasi di prospettazione avente fondamento in una convenienza economica che nulla ha che fare con la ricostruzione in termini giuridici.
Non si tratta pertanto di individuare la previsione che impedirebbe a di individuare i sinistri Pt_1 oggetto di indennizzo, bensì di individuare la clausola che consentirebbe a di operare una Pt_1 scelta sulla allocazione del rischio in termini non obiettivi, quali il cronologico perfezionarsi dei sinistri, ma sulla scorta di una valutazione personale.
4.Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza deve essere confermata.
Le spese sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €26.001, 00 a €52.000,00
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
3397/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% da liquidarsi in favore dell'avv. Luca Mandelli dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Mennoia e Ilaria Vigorosi ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20121 Milano (MI), via del Lauro, 9;
APPELLANTE
CONTRO
in qualità di Rappresentante per la gestione dei Controparte_1 sinistri in Italia di Admiral Europe Compania de Seguros S.p.A. e titolare del marchio ConTe.it, (C.F.
n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mandelli ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio sito in Cornate d'Adda, via Volta, 6;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
: Email_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata e premesse tutte le declaratorie del caso nonché con rigetto di tutto quanto dedotto argomentato eccepito dalla convenuta in appello nella propria comparsa di costituzione e risposta:
- accogliere l'appello proposto dal Sig. tutti i motivi illustrati nell'atto di appello in riforma Parte_1 della sentenza n. 3397/2024 del Tribunale di Milano, G.O.P. Dott.ssa Alessandra Caiazzo, pubblicata in data 26 marzo 2024, e per l'effetto, in via principale - accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 10000003684578 sottoscritta con rispetto ai sinistri occorsi in data 9 aprile Controparte_1
2022 e 16 luglio 2022 al Sig. , in qualità di assicurato utilizzatore dell'autovettura Parte_1
pagina 1 di 7 tg. GC930YF, e - per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore del Sig. della somma di euro 36.555,79, iva inclusa, o di quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
in subordine - per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere operante la limitazione a n. 2 (due) sinistri all'anno della copertura assicurativa di cui alla suddetta polizza e comunque valida ed efficace la clausola di cui all'art. 35 della Sezione III del Set Informativo, accertare il diritto del Sig. di Pt_1 individuare i due sinistri rispetto ai quali ottenere la liquidazione dell'indennizzo e, - per l'effetto, condannare
al pagamento in favore del Sig. della somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.404,79, iva inclusa, a titolo di indennizzo per il sinistro occorso il 9 aprile 2022 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, contrariis rejectis, così pronunciare e provvedere: Nel merito, in via principale:
Confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 3397/2024 e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti dell'appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione svolta dal sig.
, contenere l'indennizzo dovuto entro i limiti di quanto strettamente provato in corso di Parte_1 causa. In ogni caso:Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, conveniva in giudizio la società Parte_1
( in avanti , chiedendo l'accertamento dell'operatività Controparte_1 CP_1 della polizza assicurativa n. 10000003684578 e la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo di euro 36.555,79 per i danni subiti dalla propria autovettura Lamborghini Urus a seguito del sinistro avvenuto il 9 aprile 2022.
L'attore sosteneva di avere sottoscritto una polizza kasko con la convenuta, di avere ricevuto il rifiuto all'indennizzo a fronte della copertura applicabile nei limiti di due sinistri per annualità, sulla scorta di una clausola contenuta nel set informativo che non gli era mai stato trasmesso e che in ogni caso la suddetta clausola sarebbe stata vessatoria ex art. 33 D. Lgs. 206/2005 ( cd. “Codice del Consumo”) nonché ex artt. 1341 e 1342 c.c.; avendo subito un ulteriore sinistro16 luglio 2022 chiedeva accertarsi e dichiarare l'operatività della polizza rispetto ai sinistri occorsi in data 9 aprile 2022 e 16 luglio 2022 con conseguente condanna di al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 Pt_1
36.555,79, iva inclusa, o di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
in subordine,ove ritenuta valida ed efficace la clausola di cui all'art. 35 della Sezione III del Set Informativo, accertare il diritto di di individuare i due sinistri rispetto ai quali ottenere la liquidazione dell'indennizzo Pt_1 nella annualità e per l'effetto, condannare Admiral al pagamento della somma di Euro 25.404,79, iva inclusa, a titolo di indennizzo per il sinistro occorso il 9 aprile 2022.
pagina 2 di 7 L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio, e, eccepita l'inoperatività della polizza, contraddette le avverse pretese, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 3397/2024, pubblicata il 26 marzo 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda attorea condannando alla rifusione delle spese di lite. In particolare il tribunale ha ritenuto Pt_1 che la compagnia avesse correttamente adempiuto ai propri oneri informativi, e avesse Pt_1 provveduto a prendere visione della documentazione inviata dalla compagnia ed accessibile online a corredo della polizza perfezionata, con esclusione di ogni contestazione relativa alla mancata ricezione della documentazione e presa visione. Inoltre la professione di avvocato esercitata dall'attore, indicata nella sezione "dettagli contraente" della polizza, faceva presumere che egli potesse adottare una particolare diligenza e attenzione nella sottoscrizione del contratto in questione. Escludeva la vessatorietà della clausola, dovendosi qualificare la stessa come limitazione della copertura assicurativa, idoneamente conforme i requisiti di cui all'art 166 co.1 e 2 Codice delle Assicurazioni. Riteneva non sussistente la facoltà di scelta del sinistro rientrante nella copertura in mancanza di espressa previsione contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando tre motivi di gravame che possono Pt_1 essere riportati nei seguenti termini:
I)”Primo motivo di appello.La totale assenza di informativa da parte della Compagnia": l'appellante deduce la violazione degli obblighi informativi da parte della Compagnia di assicurazione, sostenendo che quest'ultima non abbia fornito un'adeguata informativa in merito alla polizza sottoscritta, in quanto il Regolamento IVASS del 2 agosto 2018, n. 41, stabilisce che il "set informativo" deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto, non essendo sufficiente che sia semplicemente pubblicato sul sito web della Compagnia;
la polizza RC Auto sottoscritta non prevedeva limitazioni per la garanzia "Kasko", tant'è che in corrispondenza della previsione era richiamato solo lo scoperto del 10% e la franchigia mentre la restrizione a soli due sinistri annui era contenuta esclusivamente nel "Set informativo", documento che non era mai stato trasmesso né prima né in occasione della conclusione del contratto;
in buona fede aveva fatto affidamento su quanto Pt_1 riportato nel contratto di polizza che non rimandava al set per quanto riguarda la polizza kasko, a differenza di quanto previsto per altre garanzie di tipo opzionale;
non sarebbe pertinente il richiamo alla professione di avvocato del contraente in quanto nella specie avrebbe assunto la qualifica Pt_1 di consumatore;
II)”Secondo motivo di appello.La errata qualificazione della clausola di cui all'articolo 35 del Set Informativo come non vessatoria”: l'appellante contesta l'errata qualificazione della clausola di cui all'articolo 35 del Set Informativo come non vessatoria in quanto la clausola rappresenta una vera e propria limitazione della operatività della garanzia e della responsabilità della compagnia che si troverebbe ad essere esonerata da rispondere se non nei limiti di due sinistri per una intera annualità; vertendosi in tema di clausola vessatoria è mancata la richiesta duplice sottoscrizione in quanto, anche avuto riguardo alla accettazione delle clausole richiamate come rilevanti ex artt. 1341 e 1342 c.c. si sarebbe trattato di un mero richiamo cumulativo;
la clausola non sarebbe in ogni caso chiara e comprensibile, essendo inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte senza essere corredate di particolare evidenza, non bastando l'uso del grassetto se non accompagnato da una chiara individuazione, in violazione di obblighi di buona fede anche in sede precontrattuale;
pagina 3 di 7 III) “Terzo motivo di appello.L'errata esclusione della possibilità dell'Assicurato di individuare i sinistri di cui ottenere l'indennizzo”: anche se la limitazione a due sinistri fosse valida, durante il periodo di copertura della polizza l'assicurato ha subito cinque sinistri, accettando solo l'indennizzo di uno e né la documentazione contrattuale né il Set Informativo impediscono all'assicurato di scegliere quali sinistri indennizzare;
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, CP_1 contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, di limitare l'indennizzo ai soli importi strettamente provati.
All'udienza del 06 febbraio 2025, seguita ad un primo rinvio ex art. 348 c.p.c., il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 10 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di appello è infondato. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare l'assunto secondo cui ha ricevuto il Pt_1 set informativo sulla scorta del quale ha perfezionato on line il contratto di assicurazione.
In particolare non è stato contraddetto che per il perfezionamento del contratto di polizza è stata richiesta la apposizione di plurime sottoscrizioni a conferma delle garanzie attivate e delle relative condizioni di polizza sicchè ha dichiarato, apponendo la propria firma, “di aver ricevuto, di approvare e di Pt_1 sottoscrivere integralmente tutte le norme, comprese le definizioni contrattuali, della seguente documentazione: Informativa precontrattualistica prevista dalla normativa vigente: allegato 3, 4 e 4 ter di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 ogni singolo documento contenuto nel Set Informativo
Octo, valido dal 01.01.2017”.
Non è pertanto stato provato che il set informativo non sia stato consegnato e che , anzi è Pt_1 provato che ne abbia preso visione e conoscenza legale.
Il predetto documento, all'art. 35, indica espressamente che la garanzia è prestata entro il limite massimo di n. 2 sinistri per ciascuna annualità, senza ombra di equivocità. Né giova all'appellante invocare la qualifica di consumatore, in quanto nel caso di specie non viene in rilievo una particolare difficoltà nella comprensione della clausola di cui all'art. 35 delle condizioni generali.
E' pur vero che il documento “contratto di polizza-parte generale” (doc. 2 fasc. I grado ) Pt_1 rimanda al set informatico in relazione al “servizio carrozzerie convenzionale”,” Protezione satellitare” e “Tutela legale” in termini espressi, mentre in relazione a “kasko” riporta “scoperto 10% - minimo 500”, ma tale dato non consente di superare l'accertamento della intervenuta presa di conoscenza e sottoscrizione della polizza così come oggetto di proposta. Infatti l'appellante, al di là dell'invocare la propria buona fede, non ha dedotto specificatamente un errore in cui sarebbe stato indotto. pagina 4 di 7 Infine, una volta provato che il set informativo è stato trasmesso dalla compagnia in sede di sottoscrizione e che ne ha avuto piena conoscenza, come dimostrato dalla apposizione di Pt_1 firme via via apposte nel procedere alla formalizzazione del contratto on line, non ha presa l'argomento inerente un preteso difetto informativo da parte della compagnia..
2.Il secondo motivo di appello è infondato.
La clausola del cui carattere vessatorio si discute ha ad oggetto la limitazione dell'indennizzo “ fino ad un massimo di 2 interventi durante l'anno assicurativo”.
E' costante nella giurisprudenza il richiamo al principio secondo cui nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità e, quindi, vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito, attengono all'oggetto del contratto e non sono assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta norma.
Il criterio distintivo è da individuare nella circostanza che le clausole delimitative dell'oggetto del contratto definiscono il contenuto delle obbligazioni che il contratto pone a carico delle parti, per cui il loro oggetto rappresenta (sotto il profilo logico, giuridico ed anche temporale) un prius rispetto a quello delle clausole che invece prevedono «limitazioni di responsabilita'» a favore del predisponente ed alle quali fanno riferimento tanto l'art. 1229 c.c., quanto l'art. 1341 c.c.Le clausole limitative dell'oggetto selezionano pertanto gli eventi dannosi ricompresi nella garanzia da quelli che non vi rientrano sulla base di elementi di fatto inerenti il fatto dannoso stesso. Individuate le concrete modalità di accadimento del sinistro le parti individuano nella complessa fattispecie dell'evento dannoso assicurato uno o più elementi dell'evento stesso la cui ricorrenza esclude l'obbligo dell'assicuratore ad eseguire la prestazione indennitaria. Le clausole suddette servono pertanto ad escludere dalla garanzia una componente della fattispecie che integra il sinistro nella sua componente materiale, eleggendola a ratio excludendi, così restringendo l'oggetto dell'obbligazione. La funzione di escludere dal rischio garantito gli eventi dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie è attuata selezionando gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono per essere accompagnati da una componente fattuale individuata a priori ed eletta a criterio di esclusione del rischio assicurato.Tale componente fattuale predeterminata dell'evento dannoso può consistere variamente in un elemento spaziale, temporale, soggettivo, causale o in una modalita'di accadimento dell'evento. Si è affermato in proposito che “ la delimitazione contrattuale del rischio (o alea) riguarda il luogo, il tempo, le cose o le parti del corpo umano, contemplati nella comune volontà negoziale, quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno” ( Cass Sentenza 11 gennaio 2007, n. 395). Su un diverso ambito si pongono le clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore che fanno riferimento ad elementi estranei all'evento dannoso che integra il sinistro, e temporalmente successivi al suo avverarsi. Infatti tali clausole di esclusione, a differenza di quelle imitative dell'oggetto, non si fondano su un fatto che costituisce il presupposto della prestazione e che ne condiziona l'insorgere, avendo contribuito alla definizione del contenuto del contratto, ma riguardano la fase della esecuzione del rapporto. Verificatosi il sinistro in termini aderenti all'individuato rischio assicurato, sinistro che rientra quindi nel perimetro della fattispecie fattuale preordinatamente tenuta presente dalle parti, la clausola di limitazione della responsabilità mira a delimitare l'obbligo di risarcimento già sorto. Sono pertanto da ritenersi clausole limitative di responsabilità pagina 5 di 7 dell'assicuratore quelle che, non avendo ad oggetto alcun segmento fattuale del danno- evento, incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità riducendo il rischio tipico del contratto di assicurazione.
Fatta tale premessa, la fattispecie data sottopone alla attenzione dell'interprete la previsione negoziale della limitazione dell'indennizzo previsto contrattualmente ad un numero di sinistri nella annualità di riferimento, nella spece due, con l'ulteriore previsto limite che “la somma degli importi corrisposti all'assicurato per gli eventi Kasko avvenuti nello stesso anno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento dell'accadimanto”. Emerge pertanto che la limitazione operata dall'art. 35 attiene la perimetrazione dell'indennizzo in relazione ad una componente fattuale individuata a priori ed eletta a criterio di esclusione del rischio assicurato, consistente nell'avere indicato il numero di sinistri coperti dalla obbligazione assunta dalla compagnia nella annualità.
E' indubbio che tale clausola espone il contraente ad una mancata copertura Kasko per tutti gli eventi che possono realizzarsi dopo il perfezionarsi di due sinistri e, in ipotesi, temporalmente in un arco di tempo che può coprire anche la più parte dell'annualità, ma tale previsione non si espone neppure a rilievi di irrazionalità. Trattasi all'evidenza di una previsione congegnata al fine di rendere avvisato l'assicurato per consentirgli di orientare la propria condotta in termini da non fare ricadere sulla impresa assicuratrice un rischio maggiore di quello che è stato assicurato, e che ha costituito oggetto dell'ulteriore pagamento convenuto con la clausola accessoria apposta al contratto. Nel caso di specie la polizza kasko, che copre i danni subiti dal veicolo anche se il guidatore è responsabile del sinistro, è stata quindi costruita escludendo una illimitata e incondizionata copertura per ogni sinistro occorso per responsabilità del guidatore. La circostanza fattuale che abbia eroso la copertura al Pt_1 perfezionarsi del secondo sinistro, con esclusione del terzo sinistro del 9.4.2022 è pertanto una evenienza in fatto che non sposta i termini della questione, e non consente di trasformare la delimitazione dell'oggetto del rischio assicurato con una limitazione della responsabilità della impresa assicuratrice.
L'impossibilità di qualificare la clausola come limitativa della responsabilità assorbe la questione inerente l'assenza dei requisiti formali previsti dall'art.1341 c.c., che pure riguarda altre previsioni contrattuali richiamate in sede di sottoscrizione.
Quanto al richiamo alla operatività dell'art 166 Codice delle assicurazioni, premesso come sopra esposto che l'accesso e la completa disamina delle clausole è stata nella disponibilità di , deve Pt_1 prendersi atto che la disposizione contenuta all'art. 35 (contenuta a p. 24 del set- corrispondente a p.44 del documento informatico allegato quale doc. 6 fasc.I grado ), è evidenziata con un carattere Pt_1 in grassetto che tende ad evidenziare la disposizione oggetto della controversia. La disposizione richiamata dell'art. 166 Codice delle Assicurazioni non individua in termini specifici e tassativi i requisiti formali idonei ad integrare il suo rispetto, sicchè “particolare evidenza” non può intendersi necessariamente come una articolazione negoziale diversa o come caratteri, dimensioni, formato diversi dalla grafica utilizzata nella modulistica.
3.Anche il terzo motivo è infondato.
La stessa parte appellante non ha dedotto sulla scorta di quale ricostruzione interpretativa sia possibile inferire che le parti abbiano voluto assegnare al danneggiato la possibilità di optare i due sinistri da liquidarsi nella annualità,individuando per quali potere chiedere l'indennizzo, in termini tali da ricostruire un “ diritto di specificare il sinistro rispetto al quale ottenere la liquidazione”. pagina 6 di 7 L'appellante, piuttosto, ha fatto leva su circostanze in fatto, il non avere accettato l'offerta di indennizzo del secondo sinistro, che, secondo la prospettiva proposta, darebbe spazio alla liquidazione del terzo sinistro in luogo di quello che cronologicamente si è verificato per secondo. Trattasi di prospettazione avente fondamento in una convenienza economica che nulla ha che fare con la ricostruzione in termini giuridici.
Non si tratta pertanto di individuare la previsione che impedirebbe a di individuare i sinistri Pt_1 oggetto di indennizzo, bensì di individuare la clausola che consentirebbe a di operare una Pt_1 scelta sulla allocazione del rischio in termini non obiettivi, quali il cronologico perfezionarsi dei sinistri, ma sulla scorta di una valutazione personale.
4.Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza deve essere confermata.
Le spese sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €26.001, 00 a €52.000,00
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
3397/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% da liquidarsi in favore dell'avv. Luca Mandelli dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
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