Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3541 del Ruolo Generale per l'anno 2017
promosso da
(CF ) - provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.01996/2017 del 27.3.2017 -, elettivamente domiciliato in Carbonia presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Martina Tidu per procura speciale in calce all'atto di citazione attore
contro
(CF , elettivamente domiciliato in Carbonia presso lo studio CP_1 C.F._2
degli avv.ti Gianfranco Trullu e Giaime Peddoni, dai quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto
Oggetto: accertamento confini.
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da atto di citazione) voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria pagina 1 di 9
2) per l'effetto, ristabilire i termini tra le due porzioni del fabbricato di rispettiva proprietà degli attori e del convenuto sito in Portoscuso alla via Giulio Cesare
n.35/37 e contraddistinto al foglio 3, mapp.172 sub.2; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse del convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta) voglia il Tribunale,
“contrariis reiectis”, previe le declaratorie del caso: 1) rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione per regolamento di confine o apposizione di termine” notificato nell'aprile del
2017 ha convenuto in giudizio per concludere come sopra indicato Parte_1 CP_1
dopo aver dedotto che:
con atto a rogito notaio del 2 agosto 1964 rep.5360/2013 (non prodotto) , padre Persona_1
deceduto dell'odierno attore, e il fratello hanno diviso in due porzioni equivalenti il CP_1
fabbricato in Portoscuso, via Giulio Cesare 35/37, contraddistinto in catasto al foglio 3, mapp.172
sub.2, previa rinuncia all'usufrutto della di loro madre;
per quanto sopra gli eredi di sono attualmente proprietari della porzione del suddetto Persona_1
fabbricato avente accesso dalla via Giulio Cesare 35/37, mentre è proprietario della CP_1
porzione confinante, con ingresso nella medesima via al civico 33;
ha edificato un locale mansardato che occupa anche una porzione del lastrico solare di CP_1
proprietà dei ricorrenti (rectius: in comproprietà dell'attore), ciò che risulta affermato dalla stessa controparte nel ricorso introduttivo del procedimento n.2060/2016 RG (non prodotto);
nel medesimo locale sopradescritto il convenuto ha inoltre aperto una finestra con veduta diretta ed obliqua sulla proprietà dell'attore, senza rispettare quanto indicato dagli artt.903 e 906 cc;
nell'anno 2015 e (cioè gli eredi di ) avevano Persona_2 Pt_1 Per_3 Persona_1
edificato sul suddetto lastrico solare di copertura del fabbricato, in corrispondenza della esatta linea pagina 2 di 9 di confine tra le due proprietà, un muro in blocchetti di cemento alto 2 mt e largo 12 cm;
, nonostante fosse stato il primo a edificare non rispettando le distanze ed aprendo la CP_1
descritta veduta, a partire dall'inizio dei lavori del muretto aveva diffidato i ricorrenti (rectius: gli eredi ) dalla realizzazione dello stesso, in quanto riteneva non rispettato il limite di tre metri CP_1
dalla veduta;
a seguito di ordinanza n.7330/2016 del 21.06.2016 (non prodotta) i signori e hanno CP_1 Per_3
ripristinato lo stato dei luoghi demolendo il muro divisorio da essi edificato;
considerato che i confini tra i fondi in oggetto sono quelli emergenti dalle risultanze catastali, non riveste importanza il fatto che la costruzione del convenuto sia rimasta in vita dagli anni '70 ad oggi,
poiché trattasi sempre di una porzione posseduta in eccedenza rispetto alle previsioni catastali;
alla luce di quanto esposto, a seguito della ordinata demolizione del muro delimitatorio sopra descritto parrebbe sussistere incertezza sulla estensione e confinazione del fabbricato in questione, ciò che è
foriero di continui alterchi tra le parti;
di fronte a tale situazione di fatto, che determina una obiettiva incertezza circa la sua rispondenza alla realtà giuridica, è pertanto necessario esperire la presente azione, finalizzata all'accertamento del confine reale tra i fondi in questione, avendo avuto esito negativo anche il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 (verbale 23.11.2016 in atti).
Il convenuto si è tempestivamente costituito per concludere come sopra dopo aver dedotto ed eccepito che:
la domanda è infondata, poiché per quanto segue manca il presupposto dell'incertezza del confine;
è proprietario della porzione del descritto fabbricato distinta in catasto al foglio 3, CP_1
mapp.172 sub.
1 - avente accesso dal civico 33 di via Giulio Cesare -, che si sviluppa al piano terra e al piano primo, con sovrastante porzione di lastrico solare su cui insiste un locale mansardato adibito a deposito;
l'unità immobiliare del convenuto è unita ad altra analoga e speculare - avente accesso dalla stessa pagina 3 di 9 via ai civici 35/37 - già di proprietà del fratello e attualmente dei suoi eredi Persona_1 Per_3
e ; Persona_2 Parte_1
come dedotto in citazione, le rispettive proprietà derivano dall'atto pubblico del 2 agosto 1964,
rep.5360/1213, col quale i fratelli e , previa rinuncia all'usufrutto da parte della CP_1 Per_1
madre , si divisero in due porzioni equivalenti il fabbricato ereditato dal padre;
Parte_2
da allora il confine tra le due unità immobiliari, mai contestato da alcuno e quindi pacifico tra le parti,
è sempre stato rappresentato dalla linea dividente le due porzioni di fabbricato e, sul lastrico, dalla sua ideale prosecuzione;
il locale mansardato indicato in citazione - costruito da nella seconda metà degli anni CP_1
'70 sulla base di licenza di costruzione in variante del 6 ottobre 1976 - insiste effettivamente, per una porzione, sull'adiacente proprietà di lastrico già di proprietà di : ciò, peraltro, fu fatto Persona_1
sulla base di un accordo tra i due proprietari, come compensazione in favore di poiché CP_1 Per_1
aveva a sua volta edificato a suo uso esclusivo sopra il garage, che spettava per metà a ciascuno
[...]
dei fratelli;
CP_1
nella parte del suddetto locale ricadente oltre la linea di confine esiste anche, sin dall'edificazione, la finestra avente le caratteristiche di veduta diretta e obliqua;
nell'autunno del 2015 e hanno edificato il muro in Per_3 Persona_2 Parte_1
blocchetti descritto in citazione perpendicolarmente alla parete finestrata del locale mansardato dell'esponente e senza rispettare la distanza prevista dall'art.907 cc: per tale ragione il 26 febbraio
2016 ha depositato un ricorso per la manutenzione del possesso della servitù di veduta CP_1
sulla proprietà degli eredi di (doc. A), che è stato accolto dal Tribunale con ordinanza Persona_1
del 21 giugno 2016 (doc. C);
contrariamente a quanto affermato dall'attore, a seguito della suddetta ordinanza il muro non è stato demolito integralmente ma soltanto “abbassato” fino a rispettare la distanza legale dalla veduta, così
che esso è anche attualmente esistente;
pagina 4 di 9 da quanto esposto emerge con chiarezza come sia del tutto assente il presupposto dell'incertezza del confine, atteso che: non vi è incertezza oggettiva, perché esso era ed è delimitato dal muro descritto;
non vi è incertezza soggettiva, perché non vi sono mai state divergenze tra le parti circa il fatto che il predetto muro demarcasse esattamente la linea di confine, come emerge inequivocabilmente dalle allegazioni e difese svolte dagli stessi eredi di nel su menzionato procedimento Persona_1
possessorio (memoria difensiva del 23/3/16: doc. B);
l'intento dell'attore, dunque, non è quello di conseguire la determinazione giudiziale del confine, che non è mai stato in contestazione né incerto, ma quello di “recuperare” la porzione di lastrico solare sulla quale da oltre quarant'anni insiste una parte del locale mansardato edificato dal convenuto
(anche se l'attore non ha formulato apposite conclusioni sul punto, infatti, l'effetto recuperatorio è da ritenersi implicito nell'azione di regolamento di confini: cfr. Cass. 30 marzo 2016, n.6148);
è quindi interesse del convenuto, allo scopo di paralizzare ogni effetto recuperatorio e/o ripristinatorio della domanda attorea, eccepire l'intervenuta usucapione a suo favore del diritto di proprietà sulla porzione di lastrico occupata dalla propria mansarda oltre la (incontestata e certissima) linea di confine, nonché del diritto di servitù di veduta sul fondo altrui;
sul punto si osserva che è documentato e pacifico che la mansarda fu edificata a partire dal 1976 e che da tale data essa sia parte integrante dell'abitazione di e come tale sia stata utilizzata da CP_1
lui e dalla sua famiglia - in maniera pubblica, pacifica esclusiva ed ininterrotta -come disimpegno e ripostiglio;
per quanto precede l'allegata usucapione, maturata già nella seconda metà degli anni '90, ha eliso gli effetti dell'accessione ex art.934 cc: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l'accessione, ma ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto del manufatto e del suolo da parte del costruttore (cfr. Cass. 10 marzo 2011,
n.5739).
Con le prime memorie ex art.183 cpc l'attore ha confermato le proprie conclusioni e ulteriormente pagina 5 di 9 dedotto che:
con riferimento all'avversa tesi circa l'insussistenza dell'incertezza del confine si osserva che l'azione di regolamento dei confini è esperibile anche nell'ipotesi in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stata parte del suo fondo usurpata dal vicino (in tal senso Cass. Civ.,
5.07.2006 n.15304 e 24.02.2016 n.3559, secondo cui “la deduzione di una usurpazione esprime una caratteristica di incertezza soggettiva sul confine”): è di tutta evidenza, quindi, come nel caso sia pienamente sussistente il presupposto della incertezza soggettiva del confine;
si contesta anche l'eccezione di usucapione della costruzione sollevata da parte avversa;
sul punto si deve rammentare che in tema di “accessione” il codice civile è chiaro nello stabilire che
“qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo che vi sia un contratto firmato tra le parti che stabilisca diversamente”:
chi intende avvalersi dell'accessione del possesso ai fini dell'usucapione deve pertanto fornire la prova di aver acquistato un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del bene;
a tal proposito la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso analogo, ha ritenuto che “il convenuto in azione di regolamentazione del confine che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione deve fornire la prova dell'avvenuta “traditio” in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione” (cfr. Cass. Civ. 26.10.2011 n.22348 e 30.01.2017
n.2295);
alla luce di quanto esposto, considerato che parte avversa non ha provato l'avvenuta traditio né ha proposto domanda riconvenzionale in tal senso, è di tutta evidenza come l'eccezione in esame non può
essere accolta;
va poi precisato che se è vero che la costruzione è stata realizzata nel 1976 è altresì pacifico che l'attore, che all'epoca aveva 6 anni, non potesse essere a conoscenza dell'asserito e non provato accordo avvenuto tra fratelli, di cui uno deceduto senza lasciarne traccia scritta;
la famiglia di (AR) ha avuto contezza della propria proprietà solo a seguito del decesso del CP_1
pagina 6 di 9 padre (e marito) e non gli ha fornito alcun titolo da opporre. CP_1
Con le seconde memorie ex art.183 cpc - con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta - il convenuto ha ulteriormente dedotto che:
l'attore continua a sostenere, contrariamente al vero, che il muro divisorio sia stato demolito in esecuzione dell'ordinanza possessoria del 21/6/16, mentre esso come già detto è stato semplicemente abbassato ed è tuttora esistente, a segnare il confine tra le proprietà delle parti;
con riferimento all'eccepita usucapione si rileva come controparte abbia del tutto equivocato le deduzioni difensive del convenuto: il riferimento contenuto nella comparsa di risposta, infatti, era ovviamente all'accessione quale modo di acquisto della proprietà (artt.934 e ss. cc) - i cui effetti sono stati elisi dalla maturata usucapione - e non già all'accessione del possesso (art.1146, 2° co., cc), che è
istituto per nulla pertinente al caso in esame, dato che la mansarda insistente sul lastrico non ha mai avuto altro possessore che CP_1
Dopo il deposito delle terze memorie ex art.183 da parte dell'attore ed il rigetto delle prove per interpello e testi dedotte dalle parti (perché tutte relative a circostanze non contestate e pacifiche) la causa, istruita con soli documenti, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini ex art.190 cpc precedentemente assegnati.
***
La domanda dell'attore diretta alla regolamentazione del confine secondo le risultanze delle mappe catastali è infondata.
Premesso che l'art.950 cc autorizza il ricorso alle risultanze delle mappe catastali solo qualora l'esatto confine tra i fondi non sia determinabile sulla base di “altri elementi” (consentendo a tal fine il ricorso ad “ogni mezzo di prova”), si osserva innanzitutto che deve nel caso escludersi la stessa esistenza del presupposto costituito dall'incertezza del confine.
È infatti documentato e pacifico, risultando dalle stesse allegazioni dell'attore, che il locale mansardato pagina 7 di 9 realizzato dal convenuto esista dalla seconda metà degli anni '70 del secolo scorso e che il muro in blocchetti realizzato nel 2015 dagli stessi eredi di sia posto “in corrispondenza della Persona_1
(esatta) linea di confine” (cfr. capo 5 citazione), ciò che non può che portare a concludere nel senso che tra le parti (e i loro danti causa) non vi sia mai stata alcuna incertezza sulla delimitazione delle rispettive proprietà (e, in particolare, sul fatto che quella del convenuto, a prescindere dalle mappe catastali, includesse l'intera area di sedime del locale mansardato realizzato oltre 40 anni prima dell'introduzione della presente causa).
A quanto sopra, da ritenersi già ampiamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di regolamentazione del confine e di apposizione di termine, può aggiungersi che per quanto indicato in premessa il ricorso alle mappe catastali sarebbe stato nel caso impedito dalla documentata presenza in loco delle materiali delimitazioni sopra descritte (pareti del locale mansardato e muro).
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la porzione di lastrico occupata dal locale mansardato che secondo le mappe catastali (e secondo quanto ammesso dallo stesso convenuto) è inclusa nell'unità
immobiliare degli eredi - che lo stesso attore sembra individuare come il petitum Persona_1
sostanziale della presente causa - può infine rilevarsi che essa sarebbe stata meritevole di rigetto anche in accoglimento dell'eccezione di usucapione formulata dal convenuto, che appare fondata per le medesime ragioni di fatto sopra indicate, ovvero per essere pacifico che detto locale mansardato esista da oltre 40 anni prima dell'introduzione della presente causa e sia sempre rimasto nell'ininterrotto ed esclusivo possesso di (essendo da allora incorporato al resto della sua abitazione): è CP_1
infatti evidente come detta attività di godimento, per le sue caratteristiche, ampiezza e durata nel tempo
- oltre che per la mancanza di documentate contestazioni al suo costante esercizio - sia pienamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (oltre che del diritto di servitù di veduta sul fondo altrui) e che gli stessi elementi non possano che condurre (ex art.2729 cc) nel senso che essa sia stata costantemente sorretta dall'atteggiamento psicologico tipico del proprietario (e del titolare del diritto di servitù di veduta).
pagina 8 di 9 L'attore, vista la soccombenza, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle professionali riferite ai procedimenti di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna delle fasi processuali importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande formulate da e lo Parte_1
condanna a rifondere al convenuto le spese del presente procedimento, che si liquidano CP_1
in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 16 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 9 di 9