Articolo 22 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 marzo 1956
Art. 22.
Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Tale designazione potra' essere comunicata entro il venerdi precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956