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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 20 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 666, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. SPATAFORA SABRINA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni
1 di cui alle pagg.
2-3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- accertare e dichiarare, in relazione all'infortunio del 07.02.2022, il diritto di parte ricorrente alla liquidazione da parte dell' dell'indennizzo ai sensi del Dlgs CP_1
38/2000 nella misura pari all'8%, ovvero ad altra percentuale comunque indennizzabile che sarà accertata dal C.T.U.;
- condannare di conseguenza l' alla liquidazione dell'indennizzo con decorrenza ed CP_1 interessi di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta CTU medico legale.
La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto va ricordato che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in
2 misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”.
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro
3 verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
In punto di fatto va invece evidenziato che, in sede amministrativa, la parte convenuta aveva già riconosciuto, in capo alla parte ricorrente, l'esistenza
4 di un danno biologico permanente derivato dall'infortunio sul lavoro subito dalla medesima parte ricorrente in data 7.02.2022, quantificato nella misura del
4%.
All'esito della CTU disposta nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto che la valutazione effettuata in sede amministrativa da non CP_1 corrisponda alle effettive condizioni di salute della parte ricorrente derivate dall'infortunio sul lavoro di cui sopra e che a quest'ultima debba essere riconosciuto un danno biologico (menomazione permanente all'integrità psicofisica) pari al 6%, con decorrenza di legge rispetto alla fine del periodo di riconosciuta inabilità temporanea al lavoro (11.02.2022 - 18.03.2022).
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte integralmente proprie da questo giudice.
Pertanto va riconosciuto alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del
D. Lgs. n. 38/2000 e per effetto dell'infortunio sul lavoro del 7.02.2022 – un danno biologico complessivamente pari al 6%, con la decorrenza suindicata.
* * *
Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.400,00 oltre accessori di legge.
Tuttavia le spese di cui sopra devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/2, in ragione della soccombenza parziale reciproca, avendo la parte ricorrente originariamente dedotto, nel ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio, l'esistenza di un danno biologico pari all'8%.
Le spese di CTU seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di maggiori postumi permanenti riportati dalla parte
5 ricorrente per effetto dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data
7.02.2022 e accertata l'esistenza di un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 6%, condanna la parte convenuta alla conseguente integrazione dell'indennizzo, secondo i criteri indicati in motivazione, e al pagamento dei relativi ratei e arretrati in favore della parte ricorrente, con decorrenza di legge rispetto alla cessazione del periodo di riconosciuta inabilità temporanea al lavoro, parimenti indicato in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.700,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e
CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 20 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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