Ordinanza cautelare 15 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza breve 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 30/04/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02220/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuela Viganò e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 26 aprile 2023, n. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 31 luglio 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno trasmessa dal ricorrente il 2 settembre 2020 con il kit postale -OMISSIS-;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 22 maggio 2024, n. 0233057/2024, notificato mediante posta certificata al legale dell’interessato in data 22 maggio 2024, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha confermato il provvedimento già impugnato n. -OMISSIS-, confermando il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno trasmessa dal ricorrente in data 2 settembre 2020 con il kit postale -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1174/2023 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Vista l’ordinanza n. 783/2024 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 27 ottobre 2023 e depositato il 14 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 26 aprile 2023, n. -OMISSIS-, notificato in data 31 luglio 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno trasmessa da esso ricorrente il 2 settembre 2020 con il kit postale -OMISSIS-.
Il ricorrente, cittadino egiziano, ha fatto ingresso in Italia il 30 aprile 2016 e ha presentato richiesta di protezione internazionale presso la Questura di -OMISSIS-; nelle more del completamento della procedura, il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di richiesta asilo; a seguito della pubblicazione del decreto legge n. 34 del 2020, il ricorrente ha formulato una richiesta di regolarizzazione della propria posizione. Dopo aver reperito un lavoro regolare, lo straniero ha presentato la domanda di conversione del permesso, che tuttavia è stata respinta sul presupposto della mancanza dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento, il ricorrente ne ha domandato l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1174/2023 è stata accolta temporaneamente la domanda di sospensione proposta dal ricorrente, ai fini del riesame dell’atto impugnato, ed è stata altresì fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del presente giudizio.
A seguito del riesame, in data 22 maggio 2024, è stato adottato il provvedimento di conferma del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno trasmessa dal ricorrente in data 2 settembre 2020 con il kit postale -OMISSIS-.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 giugno 2024 e depositato il 15 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato anche il predetto ulteriore diniego.
Con l’ordinanza n. 783/2024 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il citato ricorso per motivi aggiunti ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio.
L’Amministrazione resistente, in data 7 febbraio 2025, ha depositato in giudizio una nota con cui ha segnalato che, all’esito del riesame disposto attraverso l’ordinanza n. 783/2024, il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente si è concluso positivamente, con ciò determinandosi l’improcedibilità dei ricorsi.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, fissata per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa erariale dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi incardinati nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che il ricorrente è stato convocato presso il Commissariato di P.S. Scalo Romana per la riattivazione e la consegna del permesso di soggiorno elettronico (all. dell’Amministrazione depositato il 7 febbraio 2025) –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi indicati in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.