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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BE UD PE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/01/2025 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giorgio Vianello Accorretti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/01/2025, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 05/12/2023, con la quale - per quanto qui rileva - BE UD PE era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 416 cod. pen., a lui ascritto quale promotore, capo e organizzatore (capo 0), nonché dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi A (da Al a A8) e Cl della rubrica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1083 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/10/2025 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di associazione per delinquere. Si censura la sentenza per aver sostanzialmente ignorato, o ritenuto irrilevanti, gli argomenti difensivi svolti in ordine all'assenza di un programma comune, alla mancata conoscenza di molti dei presunti sodali, all'insussistenza di contatti tra il ricorrente e gli amministratori delle varie società coinvolte. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ruolo apicale attribuito al BE. Si censura la motivazione sul punto, imperniata solo sugli esiti delle risultanze captative di altro procedimento, in parte privi di certezza come riconosciuto dalla stessa sentenza. Si lamenta il carattere apodittico delle argomentazioni, a fronte di motivi di appello che evidenziavano l'incertezza temporale della presunta adesione (con il subentro a TH ER), e la mancanza di indicazione sull'incameramento del profitto. Si censura inoltre il riferimento alla "verosimiglianza" della spiegazione alla mancanza di rapporti con RI CA. 2.3. Vizio di motivazione per travisamento, in relazione a quanto affermato in sentenza circa la riconducibilità al BE delle società 2WAY TRADING BV e ACLM TECH BV, asseritamente utilizzate per le frodi carosello. Si lamenta la mancata valorizzazione di quanto dedotto in appello sia a proposito delle dichiarazioni liberatorie della RI e di ER AN, sia al servizio di o.c.p. del 24/03/2022, nel quale gli operanti avrebbero ascoltato il BE rivendicare espressamente a sè la 2WAY: a tale ultimo riguardo, si censura la sentenza per aver ignorato che ciò non era stato riportato nell'annotazione di P.G. redatta in quella data, che perciò sconfessava la successiva annotazione (11/05/2022) valorizzata in sentenza. Si censura altresì la motivazione addotta a proposito delle censure svolte con i motivi di appello circa la mancanza di documentazione riguardante la fatturazione intercorsa tra fornitore estero e l'acquisto operato dalla prima società italiana. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato sub A7). Si censura il silenzio della Corte sul fatto che il cessionario della merce venduta dalla IAN non era - come ipotizzato nel capo di accusa - la società estera ACLM, ma la EXPORT HOLLAND, riconducibile a un soggetto (MENNO) facente parte alla diversa filiera facente capo al coimputato FALAVIGNA. Si evidenzia poi la mancata considerazione dei rilievi imperniati sul fatto che, per le contestazioni diverse dal capo A2), era stata indicata la tipologia di prodotto e gli importi globali ma non anche i corrispettivi unitari concordati per le singole transazioni tra i missing trader e le società filtro, con conseguente impossibilità di risalire all'IVA e alle singole fatture. Con riferimento ai capi A3) e A4), si evidenzia che il mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado non era idoneo a sanare le lacune motivazionali in ordine alla ritenuta identità delle merci nella prima e nell'ultima transazione. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per le condotte di cui al capo C1). Si censura la ritenuta possibilità di affermare la responsabilità del BE per le condotte del 2021, pur in assenza di prove, sulla sola base del fatto che il flusso cartolare in uscita dall'Italia accertato in quell'anno, proveniente dalla IAN s.r.l. verso le società estere attribuite al ricorrente, aveva connotazioni di evasione dell'IVA analoghe a quanto verificato nel 2022 (con gli altri capi di imputazione). Si contesta l'assunto per cui la responsabilità per un fatto-reato possa automaticamente determinare la responsabilità per un'altra condotta, in assenza di prove specifiche sul punto. 2.6. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio. Si censura il riferimento della Corte territoriale all'assenza di elementi nuovi, e la mancata risposta al motivo in cui si lamentava il difetto di motivazione sugli aumenti per i reati-satellite. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura il mancato apprezzamento della ricostruzione difensiva offerta, anche con motivi nuovi, in ordine alla determinazione del profitto confiscabile, non potendo ritenersi adeguata una motivazione consistita nella mera adesione alla quantificazione del profitto operata dal primo giudice. Si censura infine il ricorso al principio di solidarietà tra gli associati, in contrasto con il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la "doppia conforme" adeguatamente motivata sotto tutti i profili censurati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative all'affermazione di penale responsabilità per il capo Cl, mentre le censure concernenti gli altri capi di imputazione devono essere rigettate. 2. L'odierna impugnazione ha ad oggetto la "doppia conforme" di condanna a carico di BE UD PE, ritenuto responsabile dai giudici di merito milanesi sia del reato associativo di cui al capo 0, a lui ascritto in posizione apicale, sia dei reati-fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti, meglio descritti ai capi da Al a A8 e al capo Cl della rubrica. 3 2.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, il sodalizio in questione era dedito alla commissione di una serie indeterminata di "frodi intracomunitarie carosello", di carattere "chiuso" o "aperto", poste in essere a fini di evasione dell'IVA attraverso il sistematico ricorso ad un articolato meccanismo illecito, consistente in plurime cessioni di prodotti tecnologici, da parte di società aventi sede all'interno della UE, a società "cartiere" (o missing trader) e poi a società filtro, di primo o secondo livello: prodotti poi riacquistati al termine del "ciclo di lavaggio dell'IVA" da società broker italiane, generando una percentuale di profitto per tutti i soggetti coinvolti. "In tale sistema dunque i prodotti tecnologici, acquistati all'estero, vengono fatti transitare in Italia al solo fine di effettuare il cd. salto dell'IVA attraverso società cartiere e ulteriormente ceduti a società buffer (di I e II livello, alcune delle quali realmente operative nel settore), così da schermare la provenienza, e poi ulteriormente ceduti, a questo punto sottocosto, su mercati europei (carosello cd. "aperto") ovvero fatti tornare alla società di origine per poi ricominciare il circuito (carosello cd. "chiuso")" (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). La concreta applicazione di tale complesso meccanismo alla fattispecie in esame, desunta dalla compiuta ricostruzione delle condotte illecite dei vari soggetti coinvolti nei fatti di cui al capo A2, e ritenuta esser stata "replicata" nelle altre frodi carosello in contestazione, è stata affermata dal primo giudice in questi termini, espressamente richiamati dalla Corte territoriale (pag. 22): "i prodotti elettronici venivano ceduti in Italia da società estere gestite dal BE: tra queste la 2 WAY TRADING B.V., la ALL TRADING SPOLKA Z.o.o., la NO Z.o.o., ecc.; gli acquisti in Italia venivano effettuati per il tramite delle società missing trader PIEFFE, DEA SOLUTIONS, ECO PUNKT s.r.I., e della società filtro BDM s.r.I., sotto la gestione operativa di RI e ER;
successivamente, le missing trader vendevano sottocosto praticando il saldo di imposta, ovvero non pagando VIVA;
a quel punto, RI canalizzava il flusso dei prodotti verso la società di II livello SCM, con la complicità del gestore di fatto CHIRICO, che poi rivendeva il tutto alla società filtro IAN;
altri acquisti venivano fatti confluire su società gestite da SC che forniva altri clienti ancora da individuare;
alcune missing trader peraltro, quali la PIEFFE s.r.l.s., risultavano utilizzate anche dallo SC e dunque venivano utilizzate per alimentare entrambe le filiere;
come da iniziali indicazioni fornite da BE e RI, i medesimi prodotti venivano poi rivenduti dalla società broker IAN s.r.l. (lo stesso avveniva attraverso la filiera gestita da SC attraverso altre società broker) a società estere rientranti anch'esse nella sua gestione: tra queste la NA B.V., la M- B.V., e la stessa 2 WAY TRADING B.V.; IAN s.r.l. rivendeva con un congruo margine di ricarico, non inferiore all'i% dell'imponibile; per effetto del salto d'imposta praticato dalle missing trader, la merce veniva riacquistata dalle società del BE poste alla base della catena a un prezzo inferiore rispetto a quello di ingresso in Italia". 2.2. Come si è già evidenziato nell'esposizione introduttiva, i difensori del BE hanno censurato la conferma della decisione di condanna sia quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo e della posizione apicale attribuita al ricorrente, sia quanto ad alcuni tra i reati fine (capi A7, A3, A4, C1). I paragrafi successivi saranno dedicati alla disamina di tali doglianze. È peraltro opportuno formulare sin d'ora, al riguardo, due rilievi di fondo. Da un lato, i motivi di ricorso presentano (salvo quanto si dirà per il capo Cl.: cfr. infra, § 7) - connotazioni reiterative di censure esaminate e compiutamente disattese dalla Corte territoriale, con cui si finisce per sollecitare - inammissibilmente, in questa sede - una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella motivatamente accolta dalle sentenze di primo e di secondo grado (da valutare come un complesso argomentativo unitario, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). D'altro lato, le censure proposte appaiono, per alcuni aspetti, prive della necessaria specificità, in quanto evitano di confrontarsi con elementi risultati di centrale rilievo, nella complessiva struttura motivazionale sviluppata dai giudici di merito. Si allude, per un verso, alle copiose dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato RI, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, nelle quali egli non solo illustra nel dettaglio il meccanismo fraudolento (pag. 94 sent. G.i.p.), ma ricostruisce anche l'origine dei propri rapporti con il BE e l'accettazione della proposta di quest'ultimo di "lavorare" svolgendo le mansioni precedentemente svolte dal deceduto TH ER (cfr. pag. 92 seg. della predetta sentenza). Per altro verso, si fa riferimento all'assenza di effettivo confronto con le condotte illecite di cui al capo A2, ricostruite compiutamente anche dal punto di vista documentale, nel senso che le conversazioni tra il BE e gli altri indagati risultano pienamente riscontrate dalla catena di fatturazioni prodotta dai diversi passaggi conseguenti alla importazione dalla 2WAY alla missing trader PIEFFE: si tratta delle successive cessioni effettuate dalla cartiera (esponendo VIVA senza versarla), e da questa alla BDM, poi alla SCM e infine alla IAN s.r.I., società "che li riesporta nuovamente a beneficio di altre due società conduit del BE (la NA BV e la M- BV)" (cfr. pag. 9 segg. della sentenza di primo grado, pag. 5 della sentenza impugnata). È superfluo sottolineare che, nell'apprezzamento degli elementi a carico concernenti gli altri reati-satellite, ed in particolare nel riscontro - emergente dalle risultanze dichiarative e captative - del medesimo modus operandi già scrutinato a proposito del capo A2, i giudici di 5 merito hanno tutt'altro che illogicamente valorizzato la compiuta ricostruzione relativa a tale capo di accusa, rimasta priva di confutazione da parte della difesa ricorrente. 3. Il motivo volto a contestare la sussistenza di un'associazione per delinquere, finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi carosello, è privo di fondamento. Nel condividere integralmente l'iter motivazionale della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello (pag. 69 seg.) ha posto in evidenza le risultanze comprovanti gli elementi strutturali del reato associativo, valorizzando: la funzionalizzazione dell'intera attività criminosa alle frodi carosello, attraverso la reiterazione indefinita del relativo schema;
la disponibilità di numerose società strumentali per i vari passaggi, e di consistenti somme di danaro a disposizione del ricorrente;
la ripartizione di ruoli tra gli associati (con il BE in grado di utilizzare società a lui riferibili sia per l'importazione alle missing trader, sia per il riacquisto finale, relazionandosi, si volta in volta, con gli altri associati coinvolti nell'amministrazione delle cartiere, della società broker, ecc.). Le conclusioni della Corte territoriale appaiono perfettamente in linea con quelle raggiunte dal giudice di primo grado, all'esito di un percorso argomentativo compiuto (cfr. pag. 61 segg., alle quali si rimanda anche per lo schema riassuntivo del modus operandi e per i profitti generati dal cd. salto dell'IVA, in grado di remunerare tutti i soggetti coinvolti attraverso la percentuale di ricarico stabilita per ogni passaggio). A fronte di tali concordi valutazioni, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dele risultanze acquisite, imperniata sull'emersione anche di altri soggetti non ancora compiutamente identificati al momento della sentenza di primo grado, e sulla asserita assenza di contatti tra il BE ed alcuni associati. Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni del tutto prive di rilevanza decisiva, come correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 69-70), e che in alcuni casi - come si vedrà ad es. quanto ai rapporti con RI CA, amministratrice della broker - appaiono anche privi di adeguato confronto con le risultanze dichiarative e captative acquisite. 4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda i rilievi volti a contestare il ruolo apicale attribuito al BE nel sodalizio di cui al capo 0: rilievi che appaiono anche in questo caso reiterativi e non corredati da adeguato confronto con le risultanze captative e dichiarative acquisite. La Corte territoriale ha diffusamente affrontato la questione, valorizzando (pag. 70 seg.) le conversazioni in cui il BE era emerso come il "mandante" delle retrodatazioni di danaro, ovvero come il regista delle transazioni (per via delle indicazioni date ai correi RI e SC sul prezzo da 6 calcolare in vista delle offerte), e disattendendo i rilievi difensivi imperniati sulla "comparsa" sulla scena del ricorrente solo dopo il decesso di TH ER, e alla mancanza di contatti con la RI, amministratrice della broker IAN s.r.l. In particolare, la Corte ha osservato, rispettivamente, che la preesistenza del meccanismo all'ingresso del BE costituiva aspetto irrilevante (ben potendo egli essersi inserito in un sistema fraudolento già operativo, assumendone la guida), e che proprio la sua posizione sovraordinata gli consentiva di avvalersi sistematicamente dell'opera del RI, incaricato della organizzazione a livello interno delle catene di acquisti e vendite, e perciò in grado di interfacciarsi con la RI e gli altri soggetti sulla base delle direttive fornite dal BE. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale devono essere apprezzate unitamente alla più diffusa trattazione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 65 e poi 67 segg.), in cui era stata presa in considerazione non solo l'attività di importazione svolta dal BE tramite le società estere, ma anche le indicazioni fornite ai correi per l'individuazione delle compagini sociali (anch'esse nella disponibilità del ricorrente) destinatarie della merce rivenduta dalla broker IAN, ovvero per il dirottamento della merce medesima in favore di società spagnole (pag. 68). In tale prospettiva, il G.i.p. aveva richiamato sia le riunioni tenute dal BE con i coimputati RI e SC in varie località (pag. 69 seg.), sia le numerosissime conversazioni pienamente idonee a riscontrare l'ipotesi accusatoria (cfr. per tutte pag. 82, in cui il BE indica al RI le specifiche offerte da formulare alle società NA e ACLM). Si tratta di un compendio argomentativo che appare immune da rilievi di contraddittorietà o manifesta illogicità, e che risulta ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni del RI, il quale aveva tra l'altro precisato di aver accettato la proposta del BE di svolgere il lavoro svolto dal TH prima di morire (pag. 92), e di aver costantemente ricevuto dall'odierno ricorrente, attraverso la messaggistica istantanea, indicazioni sulle offerte di prodotti da società estere "per far partire il carosello" (pag. 94, cui si rimanda anche per le ulteriori precisazioni del RI relative alle indicazioni del BE sulle percentuali di ricarico). Come già accennato, il fondamentale contributo dichiarativo offerto dal RI non è stato oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa, così come l'ulteriore osservazione del G.i.p. (pag. 108) secondo cui anche il BE e lo SC, sia pure con minor precisione rispetto al RI, avevano ammesso la propria partecipazione al meccanismo illecito. 5. Le doglianze veicolate con il terzo motivo, volte a contestare la riferibilità al BE di alcune società coinvolte nelle frodi carosello, presentano 7 connotazioni palesemente reiterative, e non corredate da adeguato confronto con quanto esposto dai giudici di merito. La Corte territoriale ha conferito decisiva rilevanza, quanto alla riferibilità della 2WAY al ricorrente, alla conversazione in cui quest'ultimo chiedeva che i pagamenti relativi agli acquisti effettuati da tale società gli fossero previamente comunicati dal soggetto incaricato di effettuare i bonifici, in modo da consentirgli di dare indicazioni su dove far confluire le somme (cfr. pag. 72 della sentenza impugnata e pag. 26 della sentenza di primo grado, da cui emerge chiaramente la lamentela di BE con RI per l'inottemperanza a tale genere di istruzioni). Si tratta, all'evidenza, di una conversazione del tutto univoca, che la difesa ha ritenuto di poter confutare sulla base delle dichiarazioni della RI (secondo cui i titolari della società sarebbero soggetti olandesi) e sulla mancata riproduzione, nell'informativa del maggio 2022, di quanto riportato in un'annotazione del precedente mese di marzo circa una riunione avente ad oggetto tale società. Al riguardo, deve osservarsi che - anche a voler prescindere dalla ovvia considerazione per cui l'assenza di riferimenti in una informativa di P.G. non comporta, di per sé, l'erroneità di quanto riportato in una precedente annotazione - la discrasia evidenziata risulta palesemente inidonea a privare di rilievo la dirompente valenza della conversazione cui si è accennato, avvenuta nel precedente mese di gennaio, mentre - quanto alle dichiarazioni della RI - risulta immune da censure l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui l'attribuzione a soggetti olandesi non escludeva certo la titolarità di fatto, in capo al BE, della compagine sociale. Inoltre, ed anzi soprattutto, occorre evidenziare che la difesa evita di confrontarsi non solo con ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il RI comprovanti il pieno coinvolgimento della 2 WAY nelle operazioni fraudolente (cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado, in cui il BE dà all'altro istruzioni sulla divisione degli importi: "ok questi 20 mila poi andranno tutti a 2WAY"), ma anche - come già in precedenza ricordato (cfr. supra, § 2.2) - con le schiaccianti risultanze emerse con riferimento al capo A2. Si allude a due ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il RI, relative al predetto capo e aventi ad oggetto l'offerta per il riacquisto finale di 1500 airpods alla società NA e di 1000 alla ACLM: nella prima, i due discutono sul prezzo conseguente alla offerta di 170,11, con il BE che richiama il prezzo fatto con la 2WAY ("mi sembra 186"); nella seconda, avvenuta poche ore dopo, il ricorrente conferma al RI i versamenti relativi alla merce predetta ("Perfetto...io domani mattina pagherò i 1500 Airpods di NA e dopo domani pagherò i 1000 di ACLM...e domani comincio a mandare altre offerte"). Appare superfluo evidenziare quanto tale conversazione, rimasta priva di qualsiasi confutazione da parte della difesa, evidenzi l'indiscusso controllo del BE sulle varie società evocate. Ma quel che occorre adeguatamente sottolineare è il fatto che il BE ha cura di precisare al RI che l'offerta in questione è a lui arrivata "da CA": circostanza che all'evidenza dimostra il diretto rapporto esistente - proprio per l'organizzazione e l'esecuzione delle condotte fraudolente - tra il ricorrente e la RI, negato dalla difesa ma senza il minimo confronto con gli elementi posti a sostegno del capo A2. In tale complessivo contesto, del tutto univoco, risulta immune da censure la conclusiva affermazione della Corte territoriale, secondo cui alle carenze documentali relative alle altre fattispecie è stato possibile ovviare attraverso il lavoro ricostruttivo degli inquirenti, dimostrativo della inesistenza delle operazioni sottese ai flussi di fatturazione, e alle dichiarazioni confessorie dei coimputati (cfr. pag. 73 della sentenza impugnata). 6. Per ciò che riguarda le doglianze proposte avverso i soli reati satellite rubricati ai capi A7, A3 e A4, si tratta di rilievi che attengono al merito delle valutazioni espresse dai giudici di merito, senza adeguato confronto con i percorsi argomentativi esposti da questi ultimi (da valutare congiuntamente, nella più volte richiamata prospettiva della "doppia conforme"). 6.1. In relazione al capo A7, i rilievi difensivi sulle considerazioni svolte dalla Corte territoriale (in base agli esiti investigativi della Guarda di Finanza sulla canalizzazione delle false fatture: cfr. pag. 74) risultano del tutto inidonei a privare di valenza accusatoria quanto dettagliatamente esposto, nella sentenza di primo grado, in ordine alla fraudolenta operazione descritta nel predetto capo (fornitura di 5400 hard-disks Toshiba): in quella sede, erano state infatti valorizzate le intercettazioni comprovanti l'attuazione del consueto modus operandi e i servizi di o.p.g. con cui erano stati "catturati", attraverso telecamere, gli appunti redatti da RI all'interno della propria auto (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). Un compendio argomentativo tutt'altro che illogico, rimasto privo di confutazione da parte della difesa ricorrente. È qui sufficiente richiamare, a tal proposito, la conversazione tra il RI e la RI ("t'è arrivata l'offerta di cinquemila e quattro Toshiba per ACLM?") e quella successiva tra il BE e RI, nella quale - anche stavolta - quest'ultimo chiede al ricorrente indicazioni su come effettuare il versamento di 258mi1a Euro a NO (nuova società riferibile al BENICVENG0): si chiarisce, da parte del G.i.p., che la riferibilità di tale versamento all'operazione del capo A7 è stata desunta dalla osservazione degli appunti presi dal RI (cfr. pag. 45). 6.3. Per ciò che riguarda il capo A3, deve osservarsi che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha condiviso la 9 valorizzazione operata dal G.i.p. delle risultanze captative, univoche nel ricondurre la frode carosello di tipo "chiuso" al BE, emerso nelle conversazioni sia quale fornitore estero della società PF, sia quale destinatario finale delle cessioni effettuate dalla IAN s.r.l. alla NA B.V. Si tratta di indicazioni pienamente coerenti con quanto esposto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 26 segg.), in cui sono esposte le conversazioni comprovanti non solo il "duplice" ruolo al solito svolto dal BE, ma anche la necessità di controllare i "seriali" della merce compravenduta, onde evitare duplicazioni di transazione sullo stesso materiale (cfr. le conversazioni, coinvolgenti anche la RI, esposte a pag. 30 segg. della sentenza di primo grado). 6.3. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al capo A4. Le sintetiche osservazioni svolte dalla Corte territoriale, a sostegno della riferibilità al BE della società ACLM, devono essere apprezzate congiuntamente a quanto esposto - e non adeguatamente confutato dalla difesa ricorrente - nella sentenza di primo grado (pag. 33 seg.), con particolare riguardo alle conversazioni in cui, da un lato, il BE annuncia al RI, al solito, l'arrivo di una fornitura di prodotti informatici pregandolo di "farli offrire" alla società ACLM, e precisando che quest'ultima avrà i soldi per pagare solo il successivo mercoledì; nonché - d'altro lato - alle conversazioni in cui il RI, sollecitato dal BE, precisa che il materiale informatico sarebbe giunto alla ACLM privo dei numeri seriali, essendo stato accertato, con la RI, che 250 pezzi erano già transitati dalla IAN s.r.l. (cfr. pag. 37 seg.). Appare superfluo sottolineare la perfetta omogeneità dell'operazione, desunta da tali conversazioni, rispetto all'ipotesi accusatoria, anche quanto al ruolo dominante svolto dal BE. 7. Ritiene invece il Collegio che le censure difensive, svolte a proposito del capo Cl, colgano nel segno. Si tratta di operazioni risalenti ad epoca anteriore all'avvio delle indagini e dell'attività captativa, in relazione alle quali il G.i.p. aveva affermato la responsabilità del ricorrente sulla sola scorta del flusso cartolare accertato, con riferimento a quel periodo, dalla IAN s.r.l. verso alcune delle società olandesi che sarebbero risultate, grazie alle investigazioni svolte nel periodo successivo, riferibili al BE (cfr. pag. 51 della sentenza di primo grado). Il motivo di appello volto a contestare la condanna per il capo C1, in quanto motivata senza alcun supporto probatorio circa il concreto contributo dato dal BE alle transazioni rilevate nel periodo precedente, è stato disatteso dalla Corte d'Appello osservando che "pure in mancanza di conversazioni 10 intercettate tra gli imputati, le indagini di P.G. hanno provato il flusso cartolare in uscita dall'Italia operato da IAN s.r.l. nell'anno 2021, verso società conduit olandesi riconducibili al BE, secondo lo stesso schema delittuoso di evasione dell'IVA adoperato per i delitti commessi nel 2022" (cfr. pag. 75 della sentenza impugnata). Ad avviso del Collegio, si tratta di un passaggio motivazionale apodittico, perché imperniato esclusivamente su una sorta di automatica trasposizione, nel periodo che rileva per le condotte sub C1, delle argomentazioni che sono state svolte a proposito degli altri capi di accusa, sulla base di convergenti risultanze dichiarative, captative ed in parte anche documentali cui si è in precedenza accennato. Una trasposizione che, al contrario, non risulta corredata da alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare la centralità del ruolo del BE anche nelle precedenti vicende, nei termini emersi dalle inequivocabili intercettazioni cui si è fatto riferimento anche in questa sede. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna per il capo C1, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio (trattandosi del reato ritenuto più grave) e della confisca. Conseguentemente, devono ritenersi assorbite, in questa sede, le censure proposte dalla difesa del BE, in ordine a tali due ultimi profili, con il sesto ed il settimo motivo di ricorso. Nel resto, alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, il ricorso deve essere invece rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C1 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Assorbiti il sesto ed il settimo motivo, rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigli tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giorgio Vianello Accorretti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/01/2025, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 05/12/2023, con la quale - per quanto qui rileva - BE UD PE era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 416 cod. pen., a lui ascritto quale promotore, capo e organizzatore (capo 0), nonché dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi A (da Al a A8) e Cl della rubrica. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1083 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/10/2025 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di associazione per delinquere. Si censura la sentenza per aver sostanzialmente ignorato, o ritenuto irrilevanti, gli argomenti difensivi svolti in ordine all'assenza di un programma comune, alla mancata conoscenza di molti dei presunti sodali, all'insussistenza di contatti tra il ricorrente e gli amministratori delle varie società coinvolte. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ruolo apicale attribuito al BE. Si censura la motivazione sul punto, imperniata solo sugli esiti delle risultanze captative di altro procedimento, in parte privi di certezza come riconosciuto dalla stessa sentenza. Si lamenta il carattere apodittico delle argomentazioni, a fronte di motivi di appello che evidenziavano l'incertezza temporale della presunta adesione (con il subentro a TH ER), e la mancanza di indicazione sull'incameramento del profitto. Si censura inoltre il riferimento alla "verosimiglianza" della spiegazione alla mancanza di rapporti con RI CA. 2.3. Vizio di motivazione per travisamento, in relazione a quanto affermato in sentenza circa la riconducibilità al BE delle società 2WAY TRADING BV e ACLM TECH BV, asseritamente utilizzate per le frodi carosello. Si lamenta la mancata valorizzazione di quanto dedotto in appello sia a proposito delle dichiarazioni liberatorie della RI e di ER AN, sia al servizio di o.c.p. del 24/03/2022, nel quale gli operanti avrebbero ascoltato il BE rivendicare espressamente a sè la 2WAY: a tale ultimo riguardo, si censura la sentenza per aver ignorato che ciò non era stato riportato nell'annotazione di P.G. redatta in quella data, che perciò sconfessava la successiva annotazione (11/05/2022) valorizzata in sentenza. Si censura altresì la motivazione addotta a proposito delle censure svolte con i motivi di appello circa la mancanza di documentazione riguardante la fatturazione intercorsa tra fornitore estero e l'acquisto operato dalla prima società italiana. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato sub A7). Si censura il silenzio della Corte sul fatto che il cessionario della merce venduta dalla IAN non era - come ipotizzato nel capo di accusa - la società estera ACLM, ma la EXPORT HOLLAND, riconducibile a un soggetto (MENNO) facente parte alla diversa filiera facente capo al coimputato FALAVIGNA. Si evidenzia poi la mancata considerazione dei rilievi imperniati sul fatto che, per le contestazioni diverse dal capo A2), era stata indicata la tipologia di prodotto e gli importi globali ma non anche i corrispettivi unitari concordati per le singole transazioni tra i missing trader e le società filtro, con conseguente impossibilità di risalire all'IVA e alle singole fatture. Con riferimento ai capi A3) e A4), si evidenzia che il mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado non era idoneo a sanare le lacune motivazionali in ordine alla ritenuta identità delle merci nella prima e nell'ultima transazione. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per le condotte di cui al capo C1). Si censura la ritenuta possibilità di affermare la responsabilità del BE per le condotte del 2021, pur in assenza di prove, sulla sola base del fatto che il flusso cartolare in uscita dall'Italia accertato in quell'anno, proveniente dalla IAN s.r.l. verso le società estere attribuite al ricorrente, aveva connotazioni di evasione dell'IVA analoghe a quanto verificato nel 2022 (con gli altri capi di imputazione). Si contesta l'assunto per cui la responsabilità per un fatto-reato possa automaticamente determinare la responsabilità per un'altra condotta, in assenza di prove specifiche sul punto. 2.6. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio. Si censura il riferimento della Corte territoriale all'assenza di elementi nuovi, e la mancata risposta al motivo in cui si lamentava il difetto di motivazione sugli aumenti per i reati-satellite. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura il mancato apprezzamento della ricostruzione difensiva offerta, anche con motivi nuovi, in ordine alla determinazione del profitto confiscabile, non potendo ritenersi adeguata una motivazione consistita nella mera adesione alla quantificazione del profitto operata dal primo giudice. Si censura infine il ricorso al principio di solidarietà tra gli associati, in contrasto con il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la "doppia conforme" adeguatamente motivata sotto tutti i profili censurati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative all'affermazione di penale responsabilità per il capo Cl, mentre le censure concernenti gli altri capi di imputazione devono essere rigettate. 2. L'odierna impugnazione ha ad oggetto la "doppia conforme" di condanna a carico di BE UD PE, ritenuto responsabile dai giudici di merito milanesi sia del reato associativo di cui al capo 0, a lui ascritto in posizione apicale, sia dei reati-fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti, meglio descritti ai capi da Al a A8 e al capo Cl della rubrica. 3 2.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, il sodalizio in questione era dedito alla commissione di una serie indeterminata di "frodi intracomunitarie carosello", di carattere "chiuso" o "aperto", poste in essere a fini di evasione dell'IVA attraverso il sistematico ricorso ad un articolato meccanismo illecito, consistente in plurime cessioni di prodotti tecnologici, da parte di società aventi sede all'interno della UE, a società "cartiere" (o missing trader) e poi a società filtro, di primo o secondo livello: prodotti poi riacquistati al termine del "ciclo di lavaggio dell'IVA" da società broker italiane, generando una percentuale di profitto per tutti i soggetti coinvolti. "In tale sistema dunque i prodotti tecnologici, acquistati all'estero, vengono fatti transitare in Italia al solo fine di effettuare il cd. salto dell'IVA attraverso società cartiere e ulteriormente ceduti a società buffer (di I e II livello, alcune delle quali realmente operative nel settore), così da schermare la provenienza, e poi ulteriormente ceduti, a questo punto sottocosto, su mercati europei (carosello cd. "aperto") ovvero fatti tornare alla società di origine per poi ricominciare il circuito (carosello cd. "chiuso")" (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). La concreta applicazione di tale complesso meccanismo alla fattispecie in esame, desunta dalla compiuta ricostruzione delle condotte illecite dei vari soggetti coinvolti nei fatti di cui al capo A2, e ritenuta esser stata "replicata" nelle altre frodi carosello in contestazione, è stata affermata dal primo giudice in questi termini, espressamente richiamati dalla Corte territoriale (pag. 22): "i prodotti elettronici venivano ceduti in Italia da società estere gestite dal BE: tra queste la 2 WAY TRADING B.V., la ALL TRADING SPOLKA Z.o.o., la NO Z.o.o., ecc.; gli acquisti in Italia venivano effettuati per il tramite delle società missing trader PIEFFE, DEA SOLUTIONS, ECO PUNKT s.r.I., e della società filtro BDM s.r.I., sotto la gestione operativa di RI e ER;
successivamente, le missing trader vendevano sottocosto praticando il saldo di imposta, ovvero non pagando VIVA;
a quel punto, RI canalizzava il flusso dei prodotti verso la società di II livello SCM, con la complicità del gestore di fatto CHIRICO, che poi rivendeva il tutto alla società filtro IAN;
altri acquisti venivano fatti confluire su società gestite da SC che forniva altri clienti ancora da individuare;
alcune missing trader peraltro, quali la PIEFFE s.r.l.s., risultavano utilizzate anche dallo SC e dunque venivano utilizzate per alimentare entrambe le filiere;
come da iniziali indicazioni fornite da BE e RI, i medesimi prodotti venivano poi rivenduti dalla società broker IAN s.r.l. (lo stesso avveniva attraverso la filiera gestita da SC attraverso altre società broker) a società estere rientranti anch'esse nella sua gestione: tra queste la NA B.V., la M- B.V., e la stessa 2 WAY TRADING B.V.; IAN s.r.l. rivendeva con un congruo margine di ricarico, non inferiore all'i% dell'imponibile; per effetto del salto d'imposta praticato dalle missing trader, la merce veniva riacquistata dalle società del BE poste alla base della catena a un prezzo inferiore rispetto a quello di ingresso in Italia". 2.2. Come si è già evidenziato nell'esposizione introduttiva, i difensori del BE hanno censurato la conferma della decisione di condanna sia quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo e della posizione apicale attribuita al ricorrente, sia quanto ad alcuni tra i reati fine (capi A7, A3, A4, C1). I paragrafi successivi saranno dedicati alla disamina di tali doglianze. È peraltro opportuno formulare sin d'ora, al riguardo, due rilievi di fondo. Da un lato, i motivi di ricorso presentano (salvo quanto si dirà per il capo Cl.: cfr. infra, § 7) - connotazioni reiterative di censure esaminate e compiutamente disattese dalla Corte territoriale, con cui si finisce per sollecitare - inammissibilmente, in questa sede - una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella motivatamente accolta dalle sentenze di primo e di secondo grado (da valutare come un complesso argomentativo unitario, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). D'altro lato, le censure proposte appaiono, per alcuni aspetti, prive della necessaria specificità, in quanto evitano di confrontarsi con elementi risultati di centrale rilievo, nella complessiva struttura motivazionale sviluppata dai giudici di merito. Si allude, per un verso, alle copiose dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato RI, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, nelle quali egli non solo illustra nel dettaglio il meccanismo fraudolento (pag. 94 sent. G.i.p.), ma ricostruisce anche l'origine dei propri rapporti con il BE e l'accettazione della proposta di quest'ultimo di "lavorare" svolgendo le mansioni precedentemente svolte dal deceduto TH ER (cfr. pag. 92 seg. della predetta sentenza). Per altro verso, si fa riferimento all'assenza di effettivo confronto con le condotte illecite di cui al capo A2, ricostruite compiutamente anche dal punto di vista documentale, nel senso che le conversazioni tra il BE e gli altri indagati risultano pienamente riscontrate dalla catena di fatturazioni prodotta dai diversi passaggi conseguenti alla importazione dalla 2WAY alla missing trader PIEFFE: si tratta delle successive cessioni effettuate dalla cartiera (esponendo VIVA senza versarla), e da questa alla BDM, poi alla SCM e infine alla IAN s.r.I., società "che li riesporta nuovamente a beneficio di altre due società conduit del BE (la NA BV e la M- BV)" (cfr. pag. 9 segg. della sentenza di primo grado, pag. 5 della sentenza impugnata). È superfluo sottolineare che, nell'apprezzamento degli elementi a carico concernenti gli altri reati-satellite, ed in particolare nel riscontro - emergente dalle risultanze dichiarative e captative - del medesimo modus operandi già scrutinato a proposito del capo A2, i giudici di 5 merito hanno tutt'altro che illogicamente valorizzato la compiuta ricostruzione relativa a tale capo di accusa, rimasta priva di confutazione da parte della difesa ricorrente. 3. Il motivo volto a contestare la sussistenza di un'associazione per delinquere, finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi carosello, è privo di fondamento. Nel condividere integralmente l'iter motivazionale della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello (pag. 69 seg.) ha posto in evidenza le risultanze comprovanti gli elementi strutturali del reato associativo, valorizzando: la funzionalizzazione dell'intera attività criminosa alle frodi carosello, attraverso la reiterazione indefinita del relativo schema;
la disponibilità di numerose società strumentali per i vari passaggi, e di consistenti somme di danaro a disposizione del ricorrente;
la ripartizione di ruoli tra gli associati (con il BE in grado di utilizzare società a lui riferibili sia per l'importazione alle missing trader, sia per il riacquisto finale, relazionandosi, si volta in volta, con gli altri associati coinvolti nell'amministrazione delle cartiere, della società broker, ecc.). Le conclusioni della Corte territoriale appaiono perfettamente in linea con quelle raggiunte dal giudice di primo grado, all'esito di un percorso argomentativo compiuto (cfr. pag. 61 segg., alle quali si rimanda anche per lo schema riassuntivo del modus operandi e per i profitti generati dal cd. salto dell'IVA, in grado di remunerare tutti i soggetti coinvolti attraverso la percentuale di ricarico stabilita per ogni passaggio). A fronte di tali concordi valutazioni, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dele risultanze acquisite, imperniata sull'emersione anche di altri soggetti non ancora compiutamente identificati al momento della sentenza di primo grado, e sulla asserita assenza di contatti tra il BE ed alcuni associati. Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni del tutto prive di rilevanza decisiva, come correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 69-70), e che in alcuni casi - come si vedrà ad es. quanto ai rapporti con RI CA, amministratrice della broker - appaiono anche privi di adeguato confronto con le risultanze dichiarative e captative acquisite. 4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda i rilievi volti a contestare il ruolo apicale attribuito al BE nel sodalizio di cui al capo 0: rilievi che appaiono anche in questo caso reiterativi e non corredati da adeguato confronto con le risultanze captative e dichiarative acquisite. La Corte territoriale ha diffusamente affrontato la questione, valorizzando (pag. 70 seg.) le conversazioni in cui il BE era emerso come il "mandante" delle retrodatazioni di danaro, ovvero come il regista delle transazioni (per via delle indicazioni date ai correi RI e SC sul prezzo da 6 calcolare in vista delle offerte), e disattendendo i rilievi difensivi imperniati sulla "comparsa" sulla scena del ricorrente solo dopo il decesso di TH ER, e alla mancanza di contatti con la RI, amministratrice della broker IAN s.r.l. In particolare, la Corte ha osservato, rispettivamente, che la preesistenza del meccanismo all'ingresso del BE costituiva aspetto irrilevante (ben potendo egli essersi inserito in un sistema fraudolento già operativo, assumendone la guida), e che proprio la sua posizione sovraordinata gli consentiva di avvalersi sistematicamente dell'opera del RI, incaricato della organizzazione a livello interno delle catene di acquisti e vendite, e perciò in grado di interfacciarsi con la RI e gli altri soggetti sulla base delle direttive fornite dal BE. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale devono essere apprezzate unitamente alla più diffusa trattazione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 65 e poi 67 segg.), in cui era stata presa in considerazione non solo l'attività di importazione svolta dal BE tramite le società estere, ma anche le indicazioni fornite ai correi per l'individuazione delle compagini sociali (anch'esse nella disponibilità del ricorrente) destinatarie della merce rivenduta dalla broker IAN, ovvero per il dirottamento della merce medesima in favore di società spagnole (pag. 68). In tale prospettiva, il G.i.p. aveva richiamato sia le riunioni tenute dal BE con i coimputati RI e SC in varie località (pag. 69 seg.), sia le numerosissime conversazioni pienamente idonee a riscontrare l'ipotesi accusatoria (cfr. per tutte pag. 82, in cui il BE indica al RI le specifiche offerte da formulare alle società NA e ACLM). Si tratta di un compendio argomentativo che appare immune da rilievi di contraddittorietà o manifesta illogicità, e che risulta ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni del RI, il quale aveva tra l'altro precisato di aver accettato la proposta del BE di svolgere il lavoro svolto dal TH prima di morire (pag. 92), e di aver costantemente ricevuto dall'odierno ricorrente, attraverso la messaggistica istantanea, indicazioni sulle offerte di prodotti da società estere "per far partire il carosello" (pag. 94, cui si rimanda anche per le ulteriori precisazioni del RI relative alle indicazioni del BE sulle percentuali di ricarico). Come già accennato, il fondamentale contributo dichiarativo offerto dal RI non è stato oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa, così come l'ulteriore osservazione del G.i.p. (pag. 108) secondo cui anche il BE e lo SC, sia pure con minor precisione rispetto al RI, avevano ammesso la propria partecipazione al meccanismo illecito. 5. Le doglianze veicolate con il terzo motivo, volte a contestare la riferibilità al BE di alcune società coinvolte nelle frodi carosello, presentano 7 connotazioni palesemente reiterative, e non corredate da adeguato confronto con quanto esposto dai giudici di merito. La Corte territoriale ha conferito decisiva rilevanza, quanto alla riferibilità della 2WAY al ricorrente, alla conversazione in cui quest'ultimo chiedeva che i pagamenti relativi agli acquisti effettuati da tale società gli fossero previamente comunicati dal soggetto incaricato di effettuare i bonifici, in modo da consentirgli di dare indicazioni su dove far confluire le somme (cfr. pag. 72 della sentenza impugnata e pag. 26 della sentenza di primo grado, da cui emerge chiaramente la lamentela di BE con RI per l'inottemperanza a tale genere di istruzioni). Si tratta, all'evidenza, di una conversazione del tutto univoca, che la difesa ha ritenuto di poter confutare sulla base delle dichiarazioni della RI (secondo cui i titolari della società sarebbero soggetti olandesi) e sulla mancata riproduzione, nell'informativa del maggio 2022, di quanto riportato in un'annotazione del precedente mese di marzo circa una riunione avente ad oggetto tale società. Al riguardo, deve osservarsi che - anche a voler prescindere dalla ovvia considerazione per cui l'assenza di riferimenti in una informativa di P.G. non comporta, di per sé, l'erroneità di quanto riportato in una precedente annotazione - la discrasia evidenziata risulta palesemente inidonea a privare di rilievo la dirompente valenza della conversazione cui si è accennato, avvenuta nel precedente mese di gennaio, mentre - quanto alle dichiarazioni della RI - risulta immune da censure l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui l'attribuzione a soggetti olandesi non escludeva certo la titolarità di fatto, in capo al BE, della compagine sociale. Inoltre, ed anzi soprattutto, occorre evidenziare che la difesa evita di confrontarsi non solo con ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il RI comprovanti il pieno coinvolgimento della 2 WAY nelle operazioni fraudolente (cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado, in cui il BE dà all'altro istruzioni sulla divisione degli importi: "ok questi 20 mila poi andranno tutti a 2WAY"), ma anche - come già in precedenza ricordato (cfr. supra, § 2.2) - con le schiaccianti risultanze emerse con riferimento al capo A2. Si allude a due ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il RI, relative al predetto capo e aventi ad oggetto l'offerta per il riacquisto finale di 1500 airpods alla società NA e di 1000 alla ACLM: nella prima, i due discutono sul prezzo conseguente alla offerta di 170,11, con il BE che richiama il prezzo fatto con la 2WAY ("mi sembra 186"); nella seconda, avvenuta poche ore dopo, il ricorrente conferma al RI i versamenti relativi alla merce predetta ("Perfetto...io domani mattina pagherò i 1500 Airpods di NA e dopo domani pagherò i 1000 di ACLM...e domani comincio a mandare altre offerte"). Appare superfluo evidenziare quanto tale conversazione, rimasta priva di qualsiasi confutazione da parte della difesa, evidenzi l'indiscusso controllo del BE sulle varie società evocate. Ma quel che occorre adeguatamente sottolineare è il fatto che il BE ha cura di precisare al RI che l'offerta in questione è a lui arrivata "da CA": circostanza che all'evidenza dimostra il diretto rapporto esistente - proprio per l'organizzazione e l'esecuzione delle condotte fraudolente - tra il ricorrente e la RI, negato dalla difesa ma senza il minimo confronto con gli elementi posti a sostegno del capo A2. In tale complessivo contesto, del tutto univoco, risulta immune da censure la conclusiva affermazione della Corte territoriale, secondo cui alle carenze documentali relative alle altre fattispecie è stato possibile ovviare attraverso il lavoro ricostruttivo degli inquirenti, dimostrativo della inesistenza delle operazioni sottese ai flussi di fatturazione, e alle dichiarazioni confessorie dei coimputati (cfr. pag. 73 della sentenza impugnata). 6. Per ciò che riguarda le doglianze proposte avverso i soli reati satellite rubricati ai capi A7, A3 e A4, si tratta di rilievi che attengono al merito delle valutazioni espresse dai giudici di merito, senza adeguato confronto con i percorsi argomentativi esposti da questi ultimi (da valutare congiuntamente, nella più volte richiamata prospettiva della "doppia conforme"). 6.1. In relazione al capo A7, i rilievi difensivi sulle considerazioni svolte dalla Corte territoriale (in base agli esiti investigativi della Guarda di Finanza sulla canalizzazione delle false fatture: cfr. pag. 74) risultano del tutto inidonei a privare di valenza accusatoria quanto dettagliatamente esposto, nella sentenza di primo grado, in ordine alla fraudolenta operazione descritta nel predetto capo (fornitura di 5400 hard-disks Toshiba): in quella sede, erano state infatti valorizzate le intercettazioni comprovanti l'attuazione del consueto modus operandi e i servizi di o.p.g. con cui erano stati "catturati", attraverso telecamere, gli appunti redatti da RI all'interno della propria auto (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). Un compendio argomentativo tutt'altro che illogico, rimasto privo di confutazione da parte della difesa ricorrente. È qui sufficiente richiamare, a tal proposito, la conversazione tra il RI e la RI ("t'è arrivata l'offerta di cinquemila e quattro Toshiba per ACLM?") e quella successiva tra il BE e RI, nella quale - anche stavolta - quest'ultimo chiede al ricorrente indicazioni su come effettuare il versamento di 258mi1a Euro a NO (nuova società riferibile al BENICVENG0): si chiarisce, da parte del G.i.p., che la riferibilità di tale versamento all'operazione del capo A7 è stata desunta dalla osservazione degli appunti presi dal RI (cfr. pag. 45). 6.3. Per ciò che riguarda il capo A3, deve osservarsi che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha condiviso la 9 valorizzazione operata dal G.i.p. delle risultanze captative, univoche nel ricondurre la frode carosello di tipo "chiuso" al BE, emerso nelle conversazioni sia quale fornitore estero della società PF, sia quale destinatario finale delle cessioni effettuate dalla IAN s.r.l. alla NA B.V. Si tratta di indicazioni pienamente coerenti con quanto esposto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 26 segg.), in cui sono esposte le conversazioni comprovanti non solo il "duplice" ruolo al solito svolto dal BE, ma anche la necessità di controllare i "seriali" della merce compravenduta, onde evitare duplicazioni di transazione sullo stesso materiale (cfr. le conversazioni, coinvolgenti anche la RI, esposte a pag. 30 segg. della sentenza di primo grado). 6.3. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al capo A4. Le sintetiche osservazioni svolte dalla Corte territoriale, a sostegno della riferibilità al BE della società ACLM, devono essere apprezzate congiuntamente a quanto esposto - e non adeguatamente confutato dalla difesa ricorrente - nella sentenza di primo grado (pag. 33 seg.), con particolare riguardo alle conversazioni in cui, da un lato, il BE annuncia al RI, al solito, l'arrivo di una fornitura di prodotti informatici pregandolo di "farli offrire" alla società ACLM, e precisando che quest'ultima avrà i soldi per pagare solo il successivo mercoledì; nonché - d'altro lato - alle conversazioni in cui il RI, sollecitato dal BE, precisa che il materiale informatico sarebbe giunto alla ACLM privo dei numeri seriali, essendo stato accertato, con la RI, che 250 pezzi erano già transitati dalla IAN s.r.l. (cfr. pag. 37 seg.). Appare superfluo sottolineare la perfetta omogeneità dell'operazione, desunta da tali conversazioni, rispetto all'ipotesi accusatoria, anche quanto al ruolo dominante svolto dal BE. 7. Ritiene invece il Collegio che le censure difensive, svolte a proposito del capo Cl, colgano nel segno. Si tratta di operazioni risalenti ad epoca anteriore all'avvio delle indagini e dell'attività captativa, in relazione alle quali il G.i.p. aveva affermato la responsabilità del ricorrente sulla sola scorta del flusso cartolare accertato, con riferimento a quel periodo, dalla IAN s.r.l. verso alcune delle società olandesi che sarebbero risultate, grazie alle investigazioni svolte nel periodo successivo, riferibili al BE (cfr. pag. 51 della sentenza di primo grado). Il motivo di appello volto a contestare la condanna per il capo C1, in quanto motivata senza alcun supporto probatorio circa il concreto contributo dato dal BE alle transazioni rilevate nel periodo precedente, è stato disatteso dalla Corte d'Appello osservando che "pure in mancanza di conversazioni 10 intercettate tra gli imputati, le indagini di P.G. hanno provato il flusso cartolare in uscita dall'Italia operato da IAN s.r.l. nell'anno 2021, verso società conduit olandesi riconducibili al BE, secondo lo stesso schema delittuoso di evasione dell'IVA adoperato per i delitti commessi nel 2022" (cfr. pag. 75 della sentenza impugnata). Ad avviso del Collegio, si tratta di un passaggio motivazionale apodittico, perché imperniato esclusivamente su una sorta di automatica trasposizione, nel periodo che rileva per le condotte sub C1, delle argomentazioni che sono state svolte a proposito degli altri capi di accusa, sulla base di convergenti risultanze dichiarative, captative ed in parte anche documentali cui si è in precedenza accennato. Una trasposizione che, al contrario, non risulta corredata da alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare la centralità del ruolo del BE anche nelle precedenti vicende, nei termini emersi dalle inequivocabili intercettazioni cui si è fatto riferimento anche in questa sede. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna per il capo C1, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio (trattandosi del reato ritenuto più grave) e della confisca. Conseguentemente, devono ritenersi assorbite, in questa sede, le censure proposte dalla difesa del BE, in ordine a tali due ultimi profili, con il sesto ed il settimo motivo di ricorso. Nel resto, alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, il ricorso deve essere invece rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C1 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Assorbiti il sesto ed il settimo motivo, rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigli tensore Il Presidente