Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1083
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Configurabilità del reato associativo

    La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato associativo, valorizzando la funzionalizzazione dell'attività criminosa alle frodi carosello, la disponibilità di società strumentali e somme di denaro, e la ripartizione di ruoli tra gli associati, con il BE in posizione apicale.

  • Rigettato
    Ruolo di promotore, capo e organizzatore

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo apicale del BE, valorizzando le conversazioni in cui emergeva come 'mandante' o 'regista' delle transazioni, e disattendendo i rilievi difensivi sulla preesistenza del meccanismo e sulla mancanza di contatti con RI. Il ruolo sovraordinato gli consentiva di avvalersi sistematicamente del RI.

  • Rigettato
    Riferibilità delle società 2WAY TRADING BV e ACLM TECH BV

    La Corte ha ritenuto provata la riferibilità delle società, valorizzando conversazioni univoche in cui il BE chiedeva comunicazioni sui pagamenti per dare indicazioni su dove far confluire le somme, e confermando il controllo del BE sulle varie società evocate, anche attraverso il rapporto con RI.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato sub A7

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità per il capo A7, valorizzando le intercettazioni comprovanti l'attuazione del modus operandi e appunti presi dal RI. La riferibilità del versamento all'operazione è stata desunta dall'osservazione degli appunti del RI.

  • Rigettato
    Responsabilità per i capi A3 e A4

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità per i capi A3 e A4, valorizzando le risultanze captative che ricondussero la frode carosello al BE, emerso come fornitore estero e destinatario finale delle cessioni. Sono state considerate le conversazioni che comprovavano il ruolo del BE e la necessità di controllare i seriali della merce.

  • Accolto
    Conferma della condanna per le condotte di cui al capo C1

    La Corte ha ritenuto che il passaggio motivazionale fosse apodittico, basato su un'automatica trasposizione delle argomentazioni relative agli altri capi, senza ulteriori elementi probatori sul ruolo del BE nelle vicende precedenti.

  • Rigettato
    Rigetto del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio

    Le censure proposte in ordine al trattamento sanzionatorio sono state ritenute assorbite dalla parziale annullamento della sentenza per il capo C1.

  • Rigettato
    Mancato apprezzamento della ricostruzione difensiva sul profitto confiscabile

    Le censure proposte in ordine alla confisca sono state ritenute assorbite dalla parziale annullamento della sentenza per il capo C1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1083
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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