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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5789/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De CA Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
1) Parte_1
Nato in Argentina il 26.04.1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso di Porta Romana n. 121 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San OL (Brasile) il 18.10.2014, trascritto nei registri dello stato civile di Arese
(anno 2019 atto n. 24 parte 2 serie C)
In comunione legale dei beni. con il seguente figlio: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare attualmente sita in Arese (MI), via Sant'Anna n. 33. A partire dal 15.6.2025 la signora d'intesa col sig. si Pt_2 Parte_1 trasferirà in un nuovo appartamento sito in Milano, via Washington n. 98 col figlio, il quale sarà quindi collocato a partire dal 15.6.2025 presso la madre nella nuova residenza di Milano;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) salvo miglior accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze del figlio minore, il sig. potrà vedere e tenere con sé CA dal Parte_1 giovedì sera dopo cena alla domenica sera prima di cena, a settimane alterne con la madre.
Inoltre, e comunque sia salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue necessità del minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà tenere con sé il figlio CA:
- durante le vacanze scolastiche estive, nelle prime due settimane consecutive del mese di luglio e nelle ultime due settimane, sempre consecutive, del mese di agosto, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per un periodo di 10 giorni consecutivi nel quale sarà compreso il giorno di Natale o di Capodanno, alternandosi di anno in anno con la madre, a cominciare nel 2025 dal periodo di Natale;
- durante le vacanze previste dalla scuola internazionale frequentata da CA nel mese di febbraio, per l'intero periodo di vacanza ad anni alterni con la madre;
lo stesso varrà per le vacanze del mese di ottobre che, per l'anno in corso, il figlio trascorrerà con il padre;
- durante le due settimane di vacanze pasquali previste dalla scuola internazionale, nella seconda settimana.
Quanto alle ulteriori festività e relativi ponti infrasettimanali, i genitori si accorderanno di anno in anno, cercando di rispettare il principio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze di CA e i rispettivi impegni familiari e lavorativi. Inoltre, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno del rispettivo compleanno, con la possibilità di festeggiarlo nel fine settimana successivo qualora il compleanno cada in un giorno feriale;
infine,
CA trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre o con la madre, ad anni alterni.
5) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio e sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, la somma mensile di
€ 3.120,00 (tremilacentoventi/00) entro il 10 di ogni mese, che sarà rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dalla pronuncia della separazione.
Il suddetto assegno di mantenimento è comprensivo del canone di locazione nonché delle spese ordinarie, delle utenze e della Tari dell'attuale casa familiare sita in Arese nonché della nuova casa sita in Milano, via Washinton n. 98, in cui si trasferirà la sig.ra col figlio a far data dal Pt_2
15.6.2025, il cui contratto di locazione sarà intestato al sig. Parte_1
Inoltre, il padre verserà direttamente al figlio CA l'importo mensile di € 250,00 quale ulteriore contributo al mantenimento ordinario;
6) quanto alle spese straordinarie per il figlio, il sig. si farà carico integrale delle spese Parte_1 relative alla scuola internazionale frequentata da CA (tuition, fee, gite scolastiche), alle sedute con lo psicologo, all'attività sportiva (padel), alle cure dentistiche, alle spese di trasporto pubblico (metropolitana) e fino ad un importo di € 500,00 per la festa di compleanno, provvedendo direttamente al versamento delle stesse, per un totale mensile di circa € 2.730,00.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle restanti spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, le quali saranno individuate in conformità alle Linee guida adottate dal
Tribunale di Milano e successive integrazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ogni caso l'entità della spesa dovrà essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti;
7) la casa sita in Arese (MI), via Sant'Anna n. 33 e, a partire dal 15.6.2025, la nuova casa sita in
Milano, via Washinton n. 98 sarà assegnata con tutti gli arredi alla signora Parte_2 quale genitore collocatario, sino alla piena indipendenza economica del figlio CA;
8) i coniugi concordano di chiedere l'estinzione del deposito titoli presso Banco BPM n. 326539
e di suddividere al 50% ciascuno il relativo saldo pari alla data odierna ad € 98.974,88 detratte le spese di estinzione. Quanto al conto corrente cointestato presso Banco BPM n. 13084 con saldo contabile alla data odierna di € 3.924,52, i coniugi concordano di chiedere alla banca che esso venga intestato al solo sig. il quale corrisponderà alla signora il Parte_1 Pt_2
50% del saldo contabile esistente alla data di richiesta congiunta di modifica dell'intestazione del conto corrente;
9) per quanto concerne l'investimento (fondi) nella società statunitense Pathways ODP1 LLC del valore di $ 500.000,00, il sig. verserà alla sig.ra il 50% del valore, al Parte_1 Pt_2 netto delle spese di estinzione, al momento della cessazione dell'investimento;
10) con riferimento al conto corrente n. 03659/1000/00003618 presso Intesa SanOL intestato al sig. quest'ultimo verserà alla signora l'importo di € 3.526,71 pari al 50% Parte_1 Pt_2 del saldo contabile alla data odierna di € 12.325,96 detratto il saldo della carta di credito di €
5.272,53 in corso di addebito;
11) per quanto concerne il deposito titoli n. 05937547 presso Intesa SanOL intestato al sig.
quest'ultimo verserà alla signora l'importo di € 133.137,50 pari al 50% del Parte_1 Pt_2 valore alla data odierna di € 266.275,01; 12) l'autovettura BMW X1 targa FK131VX intestata alla signora viene assegnata a Parte_2 titolo definitivo alla stessa;
13) i coniugi riconoscono che l'immobile sito in Milano, corso di Porta Romana n. 121 è di esclusiva proprietà del sig. e che esso, acquistato in regime di separazione dei beni, Parte_1 non ricade nella comunione legale dei coniugi;
14) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in San OL (Brasile) il 18.10.2014.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo .
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Laura Maria Cosmai. 7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De CA Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
1) Parte_1
Nato in Argentina il 26.04.1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso di Porta Romana n. 121 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San OL (Brasile) il 18.10.2014, trascritto nei registri dello stato civile di Arese
(anno 2019 atto n. 24 parte 2 serie C)
In comunione legale dei beni. con il seguente figlio: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare attualmente sita in Arese (MI), via Sant'Anna n. 33. A partire dal 15.6.2025 la signora d'intesa col sig. si Pt_2 Parte_1 trasferirà in un nuovo appartamento sito in Milano, via Washington n. 98 col figlio, il quale sarà quindi collocato a partire dal 15.6.2025 presso la madre nella nuova residenza di Milano;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) salvo miglior accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze del figlio minore, il sig. potrà vedere e tenere con sé CA dal Parte_1 giovedì sera dopo cena alla domenica sera prima di cena, a settimane alterne con la madre.
Inoltre, e comunque sia salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue necessità del minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà tenere con sé il figlio CA:
- durante le vacanze scolastiche estive, nelle prime due settimane consecutive del mese di luglio e nelle ultime due settimane, sempre consecutive, del mese di agosto, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per un periodo di 10 giorni consecutivi nel quale sarà compreso il giorno di Natale o di Capodanno, alternandosi di anno in anno con la madre, a cominciare nel 2025 dal periodo di Natale;
- durante le vacanze previste dalla scuola internazionale frequentata da CA nel mese di febbraio, per l'intero periodo di vacanza ad anni alterni con la madre;
lo stesso varrà per le vacanze del mese di ottobre che, per l'anno in corso, il figlio trascorrerà con il padre;
- durante le due settimane di vacanze pasquali previste dalla scuola internazionale, nella seconda settimana.
Quanto alle ulteriori festività e relativi ponti infrasettimanali, i genitori si accorderanno di anno in anno, cercando di rispettare il principio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze di CA e i rispettivi impegni familiari e lavorativi. Inoltre, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno del rispettivo compleanno, con la possibilità di festeggiarlo nel fine settimana successivo qualora il compleanno cada in un giorno feriale;
infine,
CA trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre o con la madre, ad anni alterni.
5) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio e sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, la somma mensile di
€ 3.120,00 (tremilacentoventi/00) entro il 10 di ogni mese, che sarà rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dalla pronuncia della separazione.
Il suddetto assegno di mantenimento è comprensivo del canone di locazione nonché delle spese ordinarie, delle utenze e della Tari dell'attuale casa familiare sita in Arese nonché della nuova casa sita in Milano, via Washinton n. 98, in cui si trasferirà la sig.ra col figlio a far data dal Pt_2
15.6.2025, il cui contratto di locazione sarà intestato al sig. Parte_1
Inoltre, il padre verserà direttamente al figlio CA l'importo mensile di € 250,00 quale ulteriore contributo al mantenimento ordinario;
6) quanto alle spese straordinarie per il figlio, il sig. si farà carico integrale delle spese Parte_1 relative alla scuola internazionale frequentata da CA (tuition, fee, gite scolastiche), alle sedute con lo psicologo, all'attività sportiva (padel), alle cure dentistiche, alle spese di trasporto pubblico (metropolitana) e fino ad un importo di € 500,00 per la festa di compleanno, provvedendo direttamente al versamento delle stesse, per un totale mensile di circa € 2.730,00.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle restanti spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, le quali saranno individuate in conformità alle Linee guida adottate dal
Tribunale di Milano e successive integrazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ogni caso l'entità della spesa dovrà essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti;
7) la casa sita in Arese (MI), via Sant'Anna n. 33 e, a partire dal 15.6.2025, la nuova casa sita in
Milano, via Washinton n. 98 sarà assegnata con tutti gli arredi alla signora Parte_2 quale genitore collocatario, sino alla piena indipendenza economica del figlio CA;
8) i coniugi concordano di chiedere l'estinzione del deposito titoli presso Banco BPM n. 326539
e di suddividere al 50% ciascuno il relativo saldo pari alla data odierna ad € 98.974,88 detratte le spese di estinzione. Quanto al conto corrente cointestato presso Banco BPM n. 13084 con saldo contabile alla data odierna di € 3.924,52, i coniugi concordano di chiedere alla banca che esso venga intestato al solo sig. il quale corrisponderà alla signora il Parte_1 Pt_2
50% del saldo contabile esistente alla data di richiesta congiunta di modifica dell'intestazione del conto corrente;
9) per quanto concerne l'investimento (fondi) nella società statunitense Pathways ODP1 LLC del valore di $ 500.000,00, il sig. verserà alla sig.ra il 50% del valore, al Parte_1 Pt_2 netto delle spese di estinzione, al momento della cessazione dell'investimento;
10) con riferimento al conto corrente n. 03659/1000/00003618 presso Intesa SanOL intestato al sig. quest'ultimo verserà alla signora l'importo di € 3.526,71 pari al 50% Parte_1 Pt_2 del saldo contabile alla data odierna di € 12.325,96 detratto il saldo della carta di credito di €
5.272,53 in corso di addebito;
11) per quanto concerne il deposito titoli n. 05937547 presso Intesa SanOL intestato al sig.
quest'ultimo verserà alla signora l'importo di € 133.137,50 pari al 50% del Parte_1 Pt_2 valore alla data odierna di € 266.275,01; 12) l'autovettura BMW X1 targa FK131VX intestata alla signora viene assegnata a Parte_2 titolo definitivo alla stessa;
13) i coniugi riconoscono che l'immobile sito in Milano, corso di Porta Romana n. 121 è di esclusiva proprietà del sig. e che esso, acquistato in regime di separazione dei beni, Parte_1 non ricade nella comunione legale dei coniugi;
14) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in San OL (Brasile) il 18.10.2014.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo .
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Laura Maria Cosmai. 7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG