Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 11.04.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13958/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Trisorio
Liuzzi e Francesco Biga, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Barbara, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3156/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10857/2023 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale dell'udienza del
11.04.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 28.11.2023, la
1
, della somma di € 17.322,49, oltre agli interessi ed alle
[...] spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito la mancata esecuzione, da parte della , dei lavori, Controparte_1 commissionati dalla con contratto di appalto del Parte_1
08.02.2023, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
04.01.2024, si è costituita la la quale, Controparte_1 dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
5-Espletate le prove orali, all'udienza del 11.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che, è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente
2 la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento si rileva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile
3 anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale la ha richiesto alla Controparte_1 Parte_1
il pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito, oltre
[...]
a non essere stata contestata dall'opponente, è provata in via documentale, dalla copia del contratto, sottoscritta dall'opponente, prodotta dall'opposta (doc.1).
II.
7-Tanto precisato, a fondamento dell'opposizione, la ha eccepito l'inadempimento della Parte_1 prestazione, gravante sulla , dolendosi, Controparte_1 in particolare, che quest'ultima non aveva eseguito i lavori, indicati nella fattura monitoria, oggetto del contratto di appalto.
II.
8-L'eccezione è infondata.
II.
9-Deve, in particolare, osservarsi che l'integrale esecuzione delle opere appaltate ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, entrambi ascoltati all'udienza del
11.10.2024, i quali hanno testualmente riferito:
1) (all'epoca dei fatti di causa direttore Controparte_2 dei lavori per conto della stazione appaltante CP_3
):
[...] con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c., depositata il
30.04.2023, di parte opposta: “è vero che la
[...] eseguiva in favore della Controparte_1 [...]
i lavori descritti nella fattura n. 1/14 Parte_1 del 18/05/2023 che Le viene qui esibita e raffigurati nelle
4 n. 32 fotografie a colori che qui Le si mostrano?”, la confermo, preciso che il tracciamento dei lavori che è rappresentato in foto è stato effettuato da me;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria: “è vero che i medesimi lavori venivano conclusi e consegnati in favore della
[...]
, la confermo, in quanto ho redatto il Parte_1 certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2) (all'epoca dei fatti di causa Controparte_4 direttore di cantiere per conto della ): Parte_1 con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c., del 30.04.2023, di parte opposta: “è vero che la Controparte_1
eseguiva in favore della
[...] Parte_1
i lavori descritti nella fattura n. 1/14 del 18/05/2023 che Le viene qui esibita e raffigurati nelle n. 32 fotografie a colori che qui Le si mostrano?”, la confermo, in quanto direttore di cantiere;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria: “è vero che i medesimi lavori venivano conclusi e consegnati in favore della
[...]
”, la confermo. Parte_1
II.10-Deve, inoltre, evidenziarsi che, a fronte delle chiare, univoche e concordanti dichiarazioni, rese dai testi, da ritenersi attendibili, trattandosi del direttore dei lavori della stazione appaltante e del direttore del cantiere della stessa opponente, la nulla ha eccepito, non avendo nemmeno Parte_1 depositato le note conclusive, nel termine assegnato dal Tribunale con decreto del 11.10.2024, né essendo comparsa all'odierna udienza.
II.11-Avendo, pertanto, la Controparte_1 dimostrato l'integrale ed esatta esecuzione dei lavori, commissionati dalla con il citato contratto di Parte_1 appalto, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
5 III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quella determinato dal valore della domanda monitoria, pari ad € 17.322,49.
III.
3-Alla liquidazione degli onorari si procede, in base al seguente prospetto, ridotti del 20% alla luce della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00
Parte_2
[...]
919,00 -20% 735,20
[...]
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Trattazione 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
Totale € 4.061,60
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'opposizione, instaurata,
con finalità meramente dilatorie, al solo scopo di ritardare il soddisfacimento del diritto di credito della controparte, denotando,
quanto meno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, presentata dalla parte opposta ex art. 96
c.p.c., la condanna dell'opponente, a titolo di risarcimento del danno, patito dall'opposta, di un'ulteriore somma, pari ad un quarto delle spese processuali, come liquidate nel prospetto, contenuto al paragrafo III.3.
IV.
2-Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che
il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
6 sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
IV.3-Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale,
Tribunale Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III,
c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare
l'abuso del processo ed a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti.
Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio, l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato Parte_1 il 28.11.2023, nei confronti della Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3156/2023, emesso dal Tribunale di
Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.
10857/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3156/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.10.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10857/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore Parte_1 della , delle spese processuali che Controparte_1
7 liquida in € 4.061,60 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CONDANNA la , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 1.015,40, pari ad un quarto delle spese
[...] processuali, come liquidate nel capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 11.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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