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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1256/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
PARTE RICORRENTE
E
IN PERSONA DE LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTATE LEGALE PRO TEMPORE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DELL' (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA CP_2 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 17/06/2025 ad ore 10.12 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Greta Airoldi in sostituzione dell'avv. SANTILLI STEFANIA mediante collegamento da remoto per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni diversa domanda e eccezione respinta così giudicare: In via preliminare, sospendere gli effetti del provvedimento di richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto per il reddito di emergenza (domanda Prot.
e notificato in data 15 settembre 2023 Nel merito, in via Controparte_4 principale: a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' , CP_1 ordinando pertanto all' di sospendere qualsiasi procedura di riscossione attivata. In ogni CP_1 caso, con vittoria di spese di lite e compenso all'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 140/12 e ss.mm, oltre a rimborso forfettario come da legge, cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende. Ai sensi dell'articolo 83, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, introdotto dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità
2016) si chiede sin d'ora che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, come da apposita nota che sarà prodotta o, in difetto, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del
10 marzo 2014 e da aumentarsi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis al 1 nella misura del 30% per i collegamenti ipertestuali che rendono l'atto navigabile. Si chiede ove venga superato il reddito minimo per il patrocinio a spese dello Stato la condanna delle spese di lite a carico del convenuto.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso e le domande formulate dal ricorrente. Vinte le spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1256/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
PARTE RICORRENTE
E
IN PERSONA DE LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTATE LEGALE PRO TEMPORE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DELL' (c.f. ) con il patrocinio dell'avv.DEMAESTRI MARIA CP_2 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta Parte_1 all'accertamento della illegittimità del provvedimento ad egli notificato in data 15 settembre CP_ 2023 dall' con il quale gli è stata chiesta la restituzione di quanto ad egli corrisposto a titolo di reddito di emergenza nei mesi di novembre e dicembre del 2020. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. In via preliminare si osserva che il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione CP_ del provvedimento notificato dall'
Emerge dal documento (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) la mancata CP_ specificazione del requisito di legge ritenuto mancante dall'
Tuttavia, alla fondatezza della doglianza non corrisponde l'illegittimità della richiesta di ripetizione in quanto con l'odierno giudizio è stato chiesto l'accertamento negativo del CP_ diritto dell' ad ottenere la restituzione del reddito di emergenza a suo tempo erogato;
il giudizio verte, pertanto, sul rapporto creditorio e non sulla legittimità formale del provvedimento.
Ciò chiarito, va evidenziato che il ricorrente ha documentato di aver chiesto in data 23 novembre 2020 il reddito di emergenza dichiarando di possedere i relativi requisiti (cfr. doc.
n. 6 fascicolo parte ricorrente).
Il beneficio richiesto dal ricorrente è quello istituito dall'art. 14 del Decreto Legge n.
137 del 2020 in base al quale “Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del
2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del ((medesimo decreto-legge n. 34 del 2020)).
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile”.
Assume particolare rilievo ai fini di causa la presenza di un reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore all'ammontare di cui all'art. 82 comma 5 del decreto – legge n. 34 del 2020 stabilito in “400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza menzionata era “pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Nel caso di specie, è documentato che il nucleo familiare del richiedente era composto solo dallo stesso, di modo che il limite del reddito percepibile per il mese di settembre del 2020 era pari ad euro 400. CP_
L' costituendosi in giudizio ha documentato che il ricorrente aveva svolto nell'anno 2020 come lavoratore agricolo 47 giornate lavorative, percependo un reddito di
2.266,81 di cui 480 euro nel mese di settembre del 2020 (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte resistente). CP_
Pertanto, sussiste il diritto dell' ad ottenere la restituzione di quanto erogato al ricorrente a titolo di reddito di emergenza per le mensilità di novembre e dicembre 2020 in quanto il requisito di reddito per il mese di settembre del 2020 non era sussistente.
3. Alla soccombenza del ricorrente non consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto la carenza motivazionale del provvedimento di restituzione ha reso necessario il presente giudizio di modo che sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pavia, 17 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
PARTE RICORRENTE
E
IN PERSONA DE LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTATE LEGALE PRO TEMPORE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DELL' (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA CP_2 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 17/06/2025 ad ore 10.12 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Greta Airoldi in sostituzione dell'avv. SANTILLI STEFANIA mediante collegamento da remoto per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni diversa domanda e eccezione respinta così giudicare: In via preliminare, sospendere gli effetti del provvedimento di richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto per il reddito di emergenza (domanda Prot.
e notificato in data 15 settembre 2023 Nel merito, in via Controparte_4 principale: a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' , CP_1 ordinando pertanto all' di sospendere qualsiasi procedura di riscossione attivata. In ogni CP_1 caso, con vittoria di spese di lite e compenso all'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 140/12 e ss.mm, oltre a rimborso forfettario come da legge, cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende. Ai sensi dell'articolo 83, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, introdotto dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità
2016) si chiede sin d'ora che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, come da apposita nota che sarà prodotta o, in difetto, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del
10 marzo 2014 e da aumentarsi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis al 1 nella misura del 30% per i collegamenti ipertestuali che rendono l'atto navigabile. Si chiede ove venga superato il reddito minimo per il patrocinio a spese dello Stato la condanna delle spese di lite a carico del convenuto.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso e le domande formulate dal ricorrente. Vinte le spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1256/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
PARTE RICORRENTE
E
IN PERSONA DE LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTATE LEGALE PRO TEMPORE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DELL' (c.f. ) con il patrocinio dell'avv.DEMAESTRI MARIA CP_2 P.IVA_1
GRAZIA e dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta Parte_1 all'accertamento della illegittimità del provvedimento ad egli notificato in data 15 settembre CP_ 2023 dall' con il quale gli è stata chiesta la restituzione di quanto ad egli corrisposto a titolo di reddito di emergenza nei mesi di novembre e dicembre del 2020. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. In via preliminare si osserva che il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione CP_ del provvedimento notificato dall'
Emerge dal documento (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) la mancata CP_ specificazione del requisito di legge ritenuto mancante dall'
Tuttavia, alla fondatezza della doglianza non corrisponde l'illegittimità della richiesta di ripetizione in quanto con l'odierno giudizio è stato chiesto l'accertamento negativo del CP_ diritto dell' ad ottenere la restituzione del reddito di emergenza a suo tempo erogato;
il giudizio verte, pertanto, sul rapporto creditorio e non sulla legittimità formale del provvedimento.
Ciò chiarito, va evidenziato che il ricorrente ha documentato di aver chiesto in data 23 novembre 2020 il reddito di emergenza dichiarando di possedere i relativi requisiti (cfr. doc.
n. 6 fascicolo parte ricorrente).
Il beneficio richiesto dal ricorrente è quello istituito dall'art. 14 del Decreto Legge n.
137 del 2020 in base al quale “Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del
2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del ((medesimo decreto-legge n. 34 del 2020)).
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile”.
Assume particolare rilievo ai fini di causa la presenza di un reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore all'ammontare di cui all'art. 82 comma 5 del decreto – legge n. 34 del 2020 stabilito in “400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza menzionata era “pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.
Nel caso di specie, è documentato che il nucleo familiare del richiedente era composto solo dallo stesso, di modo che il limite del reddito percepibile per il mese di settembre del 2020 era pari ad euro 400. CP_
L' costituendosi in giudizio ha documentato che il ricorrente aveva svolto nell'anno 2020 come lavoratore agricolo 47 giornate lavorative, percependo un reddito di
2.266,81 di cui 480 euro nel mese di settembre del 2020 (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte resistente). CP_
Pertanto, sussiste il diritto dell' ad ottenere la restituzione di quanto erogato al ricorrente a titolo di reddito di emergenza per le mensilità di novembre e dicembre 2020 in quanto il requisito di reddito per il mese di settembre del 2020 non era sussistente.
3. Alla soccombenza del ricorrente non consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto la carenza motivazionale del provvedimento di restituzione ha reso necessario il presente giudizio di modo che sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pavia, 17 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina