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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini Presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 628/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Momaroni, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Cesare Balbo 26, attrice appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata il di lui studio in
Perugia, Piazza Italia 9, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 983/2021, pronunciata nel giudizio 5126/2012 dal Tribunale di
Perugia, in persona del Giudice Dr. Ombretta Paini, pubblicata il 2.7.2021, notificata il
6.7.2021, la quale ha respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dell' . Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, anche in accoglimento delle già precisate conclusioni in primo grado e dei motivi di gravame, riformare radicalmente la sentenza gravata, n. 983/2021 del 30.6.2021/2.7.2021, notificata il 6.7.2021, e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare che la procura al difensore, che si assume come originariamente rilasciata da controparte, e come all'epoca depositata, non è stata apposta in calce alla “Risposta” del giudizio di primo grado, non ha riferimenti univoci al giudizio, non
1 riporta la data del rilascio né quella dell'autentica; e per l'effetto - accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'avversa costituzione in primo grado e quindi della comparsa di costituzione e risposta, per nullità della procura come depositata, per tutte le ragioni già ripetutamente esposte e richiamate;
-dare atto che, all'atto della notifica della sentenza, la stessa è stata fatta da parte appellata, richiamando l'originaria procura del primo grado, peraltro contraddittoria (in cui figurava l'elezione di domicilio presso cui è stata effettuata
l'originaria notifica duplice dell'appello); - dare atto che parte appellata non ha impugnato il provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte adita 21.9.2021, autorizzativo del rinnovo della notifica dell'atto di appello. -darsi atto che nonostante le spese di CTU fossero a carico solidale delle parti, solo parte attrice ha provveduto al pagamento per l'intero (dato che non vi ha provveduto in alcun modo o misura l' ) Controparte_1
NEL MERITO: - accertare, riconoscere e dichiarare che la “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, non è stata correttamente Parte_1
trattata e controllata, secondo scienza ed esperienza, dai medici dell' Controparte_1
, e quindi, accertare, riconoscere e dichiarare la natura gravemente colposa e/o
[...] negligente della condotta tenuta dai medici dell' nel trattare e Controparte_1 controllare la frattura in questione;
- accertare, riconoscere e dichiarare la conseguente responsabilità contrattuale dell' (in persona del Suo l.r.p.t. e del Controparte_1
Commissario Straordinario ora Direttore Generale f.f. e l.r.p.t.), per fatto colposo del proprio personale medico dipendente (ex art. 1228 c.c. ovvero in forza del principio di immedesimazione organica) che non ha correttamente/diligentemente operato, trattato e controllato la “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 Parte_1 ottobre 2007; - accertare, riconoscere e dichiarare che per il non corretto/diligente operato, trattamento e controllo, da parte dei medici dell , della Controparte_1
“Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, Parte_1
all'attrice sono conseguiti gravi danni biologici, patrimoniali (sia sotto forma di danno emergente che sotto forma di lucro cessante) e non patrimoniali;
- accertare, riconoscere e dichiarare che il non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' , della “Frattura di Colles a sinistra” Controparte_1
diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, ha causato all'attrice un Parte_1 danno biologico quantificabile, quantomeno, in misura dell'11% e un'invalidità temporanea, conseguente alla malattia traumatica, pari, quantomeno, a 700 giorni, di cui 200 di I.T.T.
2 (inabilità temporanea totale) e i rimanenti 500 di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) valutabili al 50%;
- accertare, riconoscere e dichiarare che il non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' , della “Frattura di Colles a sinistra” Controparte_1
diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, ha comportato per l'attrice Parte_1
l'esborso, per spese mediche e perizie, quanto meno fino ad ottobre 2012 (epoca di redazione della citazione), di € 3.297,34;
- accertare, riconoscere e dichiarare che l'attrice, medio tempore, ha dovuto essere sottoposta ad ulteriore intervento operatorio in data 11.9.2012 (intervento di tenolisi+artrosinoviectomia artroscopica) eziologicamente riconducibile all'originario non corretto trattamento e controllo della “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre Parte_1
2007; ed - accertare, riconoscere e dichiarare che l'attrice, alla luce delle odierne conoscenze, è da ritenere che debba essere sottoposta ad ulteriori interventi operatori;
- condannare
l' (in persona del Suo l.r.p.t.), al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi dall'attrice (biologici, patrimoniali e non patrimoniali) per effetto del non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' stessa, Controparte_1 della “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre Parte_1
2007; danni da liquidarsi eventualmente in via equitativa.
Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo saldo.
- Rigettare ogni avversa prospettazione, eccezione e richiesta in quanto integralmente non rispondenti all'effettivo svolgersi dei fatti, da inquadrare diversamente in diritto e comunque infondate sia in fatto che in diritto e non provate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi il rinnovo della CTU, in via alternativa o assegnando nuovo termine per la richiesta di integrazione avente ad oggetto l'acquisizione delle immagini strumentali, o sostituendo il CTU già nominati con altri CTU che dovranno rispondere al quesito già formulato ed assegnato da parte di codesta Ecc.Ma Corte nei termini che verranno lo assegnati. In ogni caso ammettersi le prove testimoniali articolate da parte attrice (insistendo, per queste ultime, qualora quanto riportato e già presente in atti non sia considerato idoneo e sufficiente a comprovare compiutamente quanto lamentato e quindi domandato da parte attrice).
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf., IVA, CAP del doppio grado di giudizio”..
3 Parte appellata: conclude come alla comparsa di costituzione del 18.01.2022, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate da parte appellante, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed eventuale successiva replica.
Nella comparsa costitutiva aveva concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Perugia adita, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. 983/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia nel procedimento civile n. 5126/2012 R. G. perché notificato oltre i termini di legge, per quanto esposto al punto I del presente atto di costituzione;
- IN VIA
SUBORDINATA: confermare integralmente la sentenza n. 983/2021 emessa dal Tribunale di
Perugia nel procedimento civile n. 5126/2012 R. G. n. 1595/2017 del Tribunale di Perugia ed ex adverso gravata, rigettando integralmente tutte le domande risarcitorie formulate dall'appellante nei confronti della stessa esponente in quanto infondate per i motivi CP_1
esposti nel presente atto;
- IN VIA ISTRUTTORIA: respingere integralmente l'avversa richiesta di rinnovazione della CTU e di ammissione delle prove orali articolate nel corso del giudizio di primo grado, perché detta richiesta è palesemente priva delle condizioni per il suo accoglimento.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni, ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Tribunale Parte_1 di Perugia l' . Controparte_1
Esponeva che il 23/10/07, a seguito di una caduta accidentale da un olivo, aveva riportato un violento trauma a carico del polso sinistro.
All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia le era stata diagnosticata una “frattura di Colles a sinistra” (frattura metaepifisaria distale e distacco della stiloide ulnare), trattata con applicazione di gesso brachio-metacarpale.
A seguito di un cedimento della riduzione, il 13/11/07 era stata sottoposta presso la medesima struttura dal Dr. a un intervento chirurgico di ”osteosintesi con placca volare CP_2 radiale e viti” sul radio, senza trattare l'ulteriore problema del “distacco della stiloide ulnare”.
Persistendo il dolore al polso, nell'estate 2008 si era rivolta ad Prof. dell'Ospedale di Per_1
Terni, il quale l'aveva sottoposta a esame ecografico, dal quale emergeva un ematoma
4 sottostante il muscolo flessore ulnare del carpo, e una irregolarità nel profilo corticale a livello dell'apofisi stiloide ulnare. Il 29.10.2008 il prof. procedeva quindi a intervento di Per_1 rimozione della placca e di decompressione del nervo mediano a sinistra.
Allegava che successivamente, nell'aprile 2009, il Prof. avendo constatato la Persona_2
degenerazione del legamento triangolare e l'instabilità della radio ulnare distale, non disponendo dell'attrezzatura necessaria, aveva consigliato la paziente di rivolgersi al dr. della Casa di Cura Villa Maria, Centro di chirurgia della mano di Rimini. Controparte_3
Nel maggio del 2009 quest'ultimo aveva effettuato la resezione wafer della testa dell'ulna e una artroscopia diagnostica, che confermava la degenerazione della fibrocatilagine triangolare,
e il 9/9/09 ricostruiva il legamento triangolare con autotrapianto di tendine.
Non essendo scomparso il dolore, il 19.4.2010 il dr. aveva effettuato due ulteriori CP_3
interventi, di epicondilectomia ed artrolisi artroscopica di polso, volti a risolvere l'epicondilite e l'artrosinovite del gomito sinistro, provocati dalla prolungata immobilizzazione del braccio nel corso dei due anni e mezzo per via dei vari interventi.
L'attrice lamentava quindi che l' non era intervenuta sul Controparte_1 distacco della stiloide ulnare e non aveva diagnosticato la instabilità della radio ulnare distale e la degenerazione del legamento triangolare.
Ciò aveva comportato un ritardo della guarigione della frattura, determinato l'aggravarsi della degenerazione del legamento triangolare, e reso necessari tutti gli interventi successivi a quello di osteosintesi effettuato dall' . Controparte_1
Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità del e condannarsi la ASL al CP_2
risarcimento dei danni subiti, biologici (con riconoscimento di un'invalidità permanente pari al
11%, di un'invalidità temporanea totale pari a 200 giorni e di un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a 500 giorni) patrimoniali e morali, da liquidarsi anche in via equitativa.
L' ospedaliera si costituiva in giudizio contestando gli addebiti. Sulla assenza CP_1 CP_1
di trattamento del distacco dello stiloide dell'ulna, rilevava che tale trattamento non era necessario. Circa la lesione del legamento triangolare del polso sinistro evidenziava che secondo quanto riferito non si trattava di una lesione, ma di una degenerazione comune considerata l'età della ricorrente. La ASL contestava anche il quantum, ritenuto eccessivo e avulso da concreti parametri di valutazione. Concludeva per il rigetto della domanda.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la Sig.ra eccepiva la nullità della procura alle liti Parte_1
della ASL al difensore, contenuta su foglio separato dalla comparsa costitutiva;
tale eccezione
5 veniva rigettata con ordinanza del 2/4/15, con cui veniva disposta una CTU medico-legale sull'operato dei sanitari dell'ospedale di Perugia.
Ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti sulle osservazioni all'elaborato peritale;
la causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 17/9/20.
La sentenza di rigetto del Tribunale argomentava che:
-) il Dr. aveva trattato “in modo ottimale, ovvero in modo stabile con placca e con CP_2
buona riduzione dei frammenti ossei” (pag. 20 della CTU) la frattura del radio, aggiungendo che i postumi presenti erano compatibili con l'esito fisiologico del trattamento chirurgico con placca di una frattura della metaepifisi distale del radio.
-) ne consegue che la cautela di approccio al movimento del braccio della paziente era compatibile con un intervento chirurgico comunque correttamente eseguito.
-) circa la sintesi del distacco della stiloide ulnare il CTU aveva allegato pubblicazioni (pagg. 22
e 23 della CTU) da cui si evinceva che nei pazienti con frattura della epifisi distale del radio i trattamenti di sintesi della stiloide ulnare danno di norma risultati uguali a quelli effettuati senza sintesi della stiloide ulnare. Tanto è che anche il Prof. non era intervenuto Per_1 specificamente sul distacco della stiloide ulnare, avendo rimosso i mezzi di sintesi presenti nel braccio e decompresso il nervo mediano a sinistra.
-) non era chiaro per quale motivo la imputasse la omissione di tale trattamento Parte_1
esclusivamente al Dr. , e non anche al prof. che aveva accertato il distacco CP_2 Per_1
della stiloide senza intervenire su di esso.
-) non era dimostrato che la ragione per la quale il Prof. avrebbe inviato la al Per_1 Parte_1
Dr. era l'assenza presso l'Ospedale di Terni di attrezzature idonee a trattarre la CP_3 instabilità ulnoradiale e la degenerazione (o lesione) e della fibrocartilagine triangolare.
-) era condivisibile la conclusione del CTU, secondo cui, sulla base della RNM del 18.2.09, il Dr. aveva trattato non una lesione, ma una “degenerazione” della cartilagine triangolare, CP_3
priva di fessurazioni, compatibile con l'età della (52 anni) all'epoca dei fatti. Non era Parte_1
quindi certo nè probabile che una tempestiva riparazione del legamento avrebbe migliorato la stabilità della articolazione ulnoradiale.
Notificata la sentenza il 6.7.2021, la notificazione dell'atto di appello richiesta il 6.9.2021, ha avuto esito negativo per irreperibilità del destinatario. Pertanto, con provvedimento del
21.09.2021, la Corte di Appello ha autorizzato il rinnovo della notificazione entro il 10.12.2021, mantenendo ferma la prima udienza del 10.02.2022.
6 L'atto di appello ha censurato la sentenza per le seguenti ragioni: a) nullità della procura alle liti;
b) incongruenza delle risposte del CTU in ordine al mancato trattamento della frattura della stiloide ulnare e della intempestiva diagnosi della lesione della fibrocartilagine triangolare;
c) erroneità del diniego di ammissione dei mezzi istruttori, che sono stati riproposti.
L' si è costituita in giudizio, concludendo per la inammissibilità Controparte_1
dell'appello in quanto tardivo, e per il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 13.07.2023 le parti hanno precisato le conclusioni. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, con ordinanza del 28.03.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e disposto procedersi a nuova CTU, al fine di accertare la causa della degenerazione della fibrocartilagine triangolare del polso ed eventuali errori diagnostici e di trattamento da parte dei sanitari dell' . Controparte_1
Depositata la relazione del collegio peritale, all'udienza del 16.12.2024, di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La riserva è sciolta con il presente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Sulla ammissibilità dell'atto di appello.
In via preliminare deve essere respinta, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notificazione.
1.1 Dal fascicolo di primo grado risulta infatti quanto segue:
-) il testo della procura speciale spillata nella seconda pagina di copertina del fascicolo d'ufficio, redatto a seguito della delibera n. 1474 del 10 dicembre 2012 dell'
[...]
, in persona del Dott. indica quale domicilio il C.so Controparte_1 CP_4
Vittorio Emanuele 13 Città di Castello;
-) la comparsa di costituzione di primo grado dell' contiene Controparte_1
invece l'elezione del domicilio in Città di Castello, Via Scipione Lapi 2h.
-) il testo della procura speciale posto su foglio aggiunto alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado indica quale domicilio, manoscritto, Via Scipione Lapi 2/H Città di
Castello (senza data).
-) la sentenza n. 983/2021 del Tribunale di Perugia indica quale domicilio eletto Città di
Castello, Via Scipione dei Lapi 2h.
7 Durante il giudizio di primo grado, prima della pronuncia della sentenza e all'atto della notificazione (via pec ai sensi della L. 53/1994) della sentenza, il procuratore dell'
[...]
non ha mai comunicato la variazione/cambio dell'indirizzo del domicilio eletto. CP_1
Nella relata di notificazione della sentenza è infatti dato leggere “Io sottoscritto avv. Mario
Mattei (C.F. , in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive C.F._1
modifiche, difensore dell' (C.F. e P.iva ) in virtù Controparte_1 P.IVA_1
della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. HO NOTIFICATO ….”
La difesa dell'appellante ha quindi chiesto correttamente la notifica dell'appello entro i termini di decorrenza dalla notificazione del 6.7.2021 a entrambi i domicili eletti dal difensore, Via
Scipione Lapi 2 h (dove il destinatario è risultato sconosciuto), e Corso Vittorio Emanuele 13
(dove il destinatario è risultato irreperibile), per poi chiedere e ottenere di essere rimessa in termini.
1.2 Tanto premesso non è condivisibile l'assunto della convenuta appellata, secondo cui la variazione di studio, avvenuta in corso di causa, era facilmente conoscibile.
In tema di notificazioni, al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, l'atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa anche in difetto di indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo (Cass. Civ. n.
15564 del 16/05/2022).
1.3 La S. C. ha poi ribadito che la scusabilità dell'errore della notificazione dell'atto di impugnazione sussiste nel concorso di due elementi, riscontrabili nel caso che occupa:
a) un evento oggettivo, che può anche essere integrato da un comportamento sleale, o semplicemente malaccorto, della parte avversa, idoneo a ingenerare confusione o dubbi, e che nella specie deve ravvisarsi nella duplicità del domicilio eletto e nella assenza di comunicazione della variazione dello studio professionale, che non era stata comunicata, tanto che la sentenza riporta l'indirizzo contenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
La parte è per contro tenuta a comunicare le variazioni del domicilio eletto in primo grado, ai fini delle successive notificazioni. La comunicazione è efficace pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest'ultima la variazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017, Rv. 645094; conf. Cass. Sez. 1,
8 Sentenza n. 807 del 19/01/2016, Rv. 638495 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 10/05/2000,
Rv. 536326).
b) un elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta della parte notificante, che deve comunque fare tutto quanto possibile per assicurare il buon esito dell'incombente. In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
(C. Sez. U. n. 14594 del 15/07/2016; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017,
Rv. 645352; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482; Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022; Cass. Sez. L. n. 17577 del 21/08/2020, Rv.
658886).
Da quanto sinora detto deriva la ammissibilità dell'atto di appello, giacché l'esito negativo della prima notificazione è imputabile comunque alla condotta della convenuta appellata, la quale, oltre a indicare due domicili eletti nel corso del giudizio di primo grado, ha omesso di comunicare la variazione del domicilio eletto nel corso del procedimento.
2. Sulla nullità della costituzione in giudizio dell' per nullità Controparte_1
della procura alle liti.
Il primo motivo lamenta che il Tribunale, con l'ordinanza del 2.4.2015, ha respinto la eccezione di nullità della procura alle liti.
Diversamente da quanto enunciato nella comparsa, la procura al difensore della
[...]
non risulterebbe apposta in calce alla stessa, ma su foglio separato e Controparte_1
aggiunto all'atto con semplice spillatura, ma non con altri elementi di congiunzione che possano dare luogo ad un continuum.
La separazione della procura dall'atto di parte sarebbe confermata dal fatto che prima della redazione della comparsa costitutiva di primo grado l' aveva depositato Controparte_1
copia della stessa procura in Tribunale, per ottenere copia dei documenti versati dall'attrice, senza alcun riferimento al giudizio che occupa.
L'aggiunta successiva della procura alla comparsa costitutiva si porrebbe in contrasto con l'art. 83 comma 3, c.p.c..
9 Inoltre la procura non fa alcuna menzione: a) delle parti;
b) dell'Autorità Giudiziaria adita;
c) dell'oggetto del giudizio…e non riporta…d) data del mandato;
e) data dell'autentica di firma, dunque non è riferibile con certezza alla domanda attrice.
Ne seguirebbe il difetto di jus postulandi, e la nullità della costituzione in giudizio.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
2.1 La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, ed implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Civ. n. 24973 del 06/12/2016,
Cass. Civ. n. 24092 del 13/11/2009) in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l'assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (Sentenza n. 15515 del 14/09/2012).
La collocazione della procura su foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione e risposta risulta espressamente prevista dall'art. 83 comma 3 c.p.c, secondo il quale essa può essere rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce, in quanto è l'unione con tale atto che consente di riferire la procura alle liti a quel determinato giudizio.
2.2 Né assume rilievo la circostanza che la medesima procura sia stata utilizzata sia per esaminare il fascicolo di causa in primo grado. La procura alle liti può essere utilizzata prima della costituzione nel giudizio per cui è conferita, per accedere al fascicolo di causa ed estrarre copia dei documenti. A questo proposito in materia di ricorso per cassazione gli arresti più recenti escludono la necessità di contestualità di data tra il rilascio e la redazione dell'atto, essendosi affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Civ. S. U. n. 2075 del 19/01/2024).
10 Circa l'assenza di data, proprio il deposito della procura ai fini dell'accesso al fascicolo di ufficio e al fascicolo di parte di , avvalora con certezza la anteriorità del rilascio Parte_1 della procura alle liti rispetto alla redazione della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
3. Sulla responsabilità della . Le valutazioni delle CTU medico- Controparte_1
legali in merito alla omissione di intervento di osteosintesi dello stiloide ulnare e della diagnosi del distacco della fibocartilagine triangolare dalla fovea.
Parte appellante, muovendo da una articolata critica alla consulenza medico legale, critica la esclusione da parte del Tribunale della responsabilità della , la Controparte_1
cui diligenza viene censurata sia per la assenza di intervento di osteosintesi dello stiloide dell'ulna, sia per la assenza di diagnosi della lesione della fibrocartilagine triangolare del polso
(anche TFC), che aveva provocato la instabilità della articolazione del polso.
3.1 Se era pacifica la presenza di distacco dello stiloide ulnare, diagnosticato dall'
[...]
che tuttavia non aveva ritenuto di intervenire su di esso, per l'omessa diagnosi CP_1 della degenerazione della TFC l'appellante ha richiamato quanto scritto dal consulente di parte
Dott. nella perizia del 22.3.2011 (doc. 37 all, fascicolo di primo grado , Parte_2 Parte_1
secondo cui a) la degenerazione della TFCC era riconducibile al trauma del 23.10.2017. b) le fratture del radio distale generano di frequente lesioni dei legamenti interossei carpali (scafo- lunato e luno-piramidale) e della TFC c) di conseguenza i medici dell'Azienda ospedaliera di
Perugia erano tenuti ad accertare le lesioni della fibrocartilagine triangolare.
L' , violando il dovere di diligenza professionale, non aveva Controparte_1 prescritto gli esami finalizzati a accertare la lesione, causa di instabilità della articolazione radio ulnare.
Solo il prof. dell'Ospedale di Terni avrebbe per la prima volta prescritto il 01.09.2008 Per_1
una ecografia al polso sinistro, che acclarava l'ematoma sotto il muscolo flessore ulnare del carpo e la irregolarità del profilo corticale dell'ulna. Inoltre, durante l'intervento del
29.10.2008 avrebbe accertato la instabilità della articolazione e la degenerazione della TFCC.
La diagnosi di instabilità radio ulnare conseguente alla lesione della TFC sarebbe state confermate dal Dr. di Rimini. Costui aveva infatti diagnosticato la lesione Controparte_3 della TFC e la instabilità articolare il 15.4.2009 con RMN e il 26.5.2009 con la artroscopia diagnostica durante l'intervento di wafer resection della testa dell'ulna. Il 10.09.2009 avrebbe Par quindi ricostruito la con trapianto da tendine.
11 Ne segue che la frattura di Colles del 23 ottobre 2007 non sarebbe stata correttamente trattata e controllata dai medici di Perugia, come dimostra il fatto che dopo l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti del 13.11.2007 (eseguito dal Dott. ) e CP_2 le sei visite di controllo successive, parte appellante è stata costretta a subire (in 2 anni e mezzo) altri 4 interventi, per rimediare agli errori dei sanitari dell' Controparte_1
.
[...]
In conclusione, dalla violazione del dovere di diligenza specifica sarebbe disceso l'eventus damni, costituito dal ritardo della guarigione e dalla ulteriore degenerazione del complesso triangolare cartilagineo.
I profili in cui si snoda il motivo sono privi di fondamento.
3.3 E' opportuno premettere che secondo la S. C., ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute è onere del creditore allegare e provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (materiale) fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario. E' invece onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 28991/2019). Sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Civ. n. 27142 del 21/10/2024). Pertanto, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. n. 29315 del 07/12/2017).
Ne discende che se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione. Se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
E' inoltre noto che, a differenza che nel processo penale, ove vige il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel sistema civile il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del
12 fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del “più probabile che non” (Cass. Civ.
10978 del 26.4.2023). Pertanto il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso
(Cass. Civ. n. 24073 del 13/10/2017).
Si è altresì affermato che una volta provata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, il giudice ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso (Cass. Civ. n. 24073 del 13/10/2017).
3.4 Come evidenziato condivisibilmente dai CTU dei due gradi, l'assenza delle immagini degli esami radiologici, di risonanza magnetica nucleare e della ecografia, preclude l'accertamento delle condizioni dell'articolazione del polso precedenti e successive agli interventi dei sanitari delle strutture ospedaliere di Perugia e di Terni, così da accertare la evoluzione delle condizioni della articolazione e la correlazione tra l'omissione di osteosintesi dello stiloide ulnare,
l'omessa diagnosi della degenerazione della TFC e gli eventi dannosi del ritardo di guarigione e del danno iatrogeno di aggravamento della lesione della TFC.
Ne segue che non risulta fornita la prova della riconducibilità causale dell'allungamento dei termini di guarigione e e dell'aggravamento della degenerazione della TFC alla negligenza professionale dei medici dell'Ospedale di Perugia.
Nello specifico le immagini strumentali avrebbero consentito di accertare:
a) la posizione dello stiloide ulnare distaccato all'interno dell'articolazione, e quindi un eventuale conflitto ulno carpale o altre tipologie di danno, consentendo di acclarare se l'intervento di osteosintesi dello stiloide avrebbe evitato tali esiti;
b) per quanto riguarda la instabilità della articolazione, la effettiva esistenza della degenerazione della cartilagine fibrotriangolare, di quale entità, e se essa fosse compatibile con l'età della paziente o con il presunto distacco della TFC dalla fovea o al conflitto dello stiloide ulnare.
In particolare, poiché menzionate in atti, avrebbero assunto rilevanza:
- cinque radiografie svolte il 7.11.2007 (in gesso), 28.11.2007 (in gesso), 19.12.2007 (in gesso),
23.1.2008 (in gesso) e 9.4.2008 (in gesso), delle quali l'appellante ha versato solo i referti. Il
13 controllo delle immagini radiologiche avrebbe consentito di esaminare l'esito degli interventi dell'Ospedale di Perugia e verificare la correttezza del referto dei medici dopo l'intervento di osteosintesi della metaepifisi distale del radio del 13.11.2007.
- l'ecografia del 1.8.2008, prescritta dal Prof. e menzionata dal Fisiatra Dr. Per_1 Per_3
nella propria relazione (doc. 15 , la quale, per quanto non accurata come la
[...] Parte_1
RMN, era comunque da considerare al fine di accertare la presenza del presunto ematoma, che non risulta rimosso dal Prof. Per_1
- la RMN del 18.2.2009, menzionata dal CTP Dr. (pag. 3 Relazione CTP), Parte_2
- l'ecografia indicata nella cartella clinica dell'Ospedale di Terni alla data del 4.09.2009;
- le radiografie prescritte il 6.2.2009 dal Prof. Persona_2
- la RMN del 15.4.2009, effettuata dal Dr. Controparte_3
Al contrario, delle radiografie sono stati prodotti solo i referti, mentre la ecografia e le due
RMN risultano esclusivamente oggetto di menzione.
E' il caso di soggiungere che parte appellante ha omesso, senza darne conto, la produzione dei Parte DVD e delle nonostante l'autorizzazione del Tribunale e l'invito formulato dal CTU (pag. 9 relazione Dr. , che aveva ravvisato la necessità di accedere a tali immagini. Persona_4
Nel presente grado i Ctu Dr. e hanno rimarcato la impossibilità di un Per_5 Persona_6
accertamento etiologico senza immagini strumentali, specificando quanto segue: a) L'esistenza in atti dei soli referti degli esami strumentali effettuati sull'Attrice non ci consente di poter esprimere con certezza scientifica una incontrovertibile valutazione circa a) la reale situazione anatomica delle lesioni da cui era affetta la b) quindi la effettiva correttezza Parte_1
dell'indicazione clinico-specialistica (ortopedica in questo caso) dei trattamenti chirurgici posti in essere rispetto alle lesioni stesse, c) né e conseguentemente, la correttezza dei trattamenti successivi […] Nello specifico tale mancanza di immagini non ci consente di poter fornire una corretta valutazione anche in ordine alla guarigione ossea per quanto riguarda le fratture del radio e dell'ulna, ma soprattutto non ci consente di definire se ci fosse una reale indicazione clinica per una osteosintesi della stiloide ulnare, alla luce del fatto che la localizzazione della lesione, secondo la letteratura dell'epoca e quella successiva, dimostra un differente risultato Co clinico/funzionale (vedasi ad esempio: et Results of Non-treated Ulnar Styloid CP_5
Fractures Complicated with Fractures of Distal End of Radius, & 49 CP_7 CP_8
Co (2), 2000, 481 et ssgg;
et The Effect of Ulnar Styloid Fractures on Controparte_9
Patient-Reported Outcomes After Surgically Treated Distal Radial Fractures, JBJS 7(3), e 22,
2022.
14 3.5 Più nel dettaglio, circa l'omesso trattamento della frattura della stiloide ulnare non è dimostrata la correlazione tra l'omesso trattamento di osteosintesi e il ritardo della guarigione o altri eventi di danno, quali ad esempio la instabilità della articolazione della TFC.
A parte la assenza di immagini strumentali, i risultati dei controlli in follow up riportati nella letteratura medica richiamata da entrambi i CTU non evidenziano sostanziali differenze nel decorso della guarigione tra i pazienti con frattura del radio e dello stiloide ulnare trattati
(anche) con osteosintesi dello stiloide e quelli sottoposti a trattamento conservativo.
Tali evidenze scientifiche emergono a pag. da 22 a 24 della relazione del CTU Dr. il quale Per_4 ha menzionato studi del periodo 2011-2014, secondo i quali: per 62 pazienti, seguiti nel 2011, nei pazienti con frattura della epifisi distale del radio trattati con placca non vi fosse differenza significativa nel risultato clinico tra quelli che avevano e non avevano una frattura dello stiloide ulnare;
per 362 pazienti, seguiti nel 2014, non vi era relazione tra la non unione della frattura della stiloide ulnare e la funzionalità del polso nei pazienti con frattura delle pifisi distale del radio;
per 480 pazienti, seguiti nel 2011, la sintesi di una frattura della stiloide ulnare non è necessaria se la frattura della epifisi distale è stata fatta in modo anatomico e stabile.
L'omogeneità di risultati tra il trattamento di osteosintesi e quello conservativo emerge anche in due articoli del 2014 e del 2017, riportati nella relazione dei CTU del presente grado
[...]
Ulnar styloid processnonunion and outcome in patients with a distal radius, CP_10
fracture: A meta-analysis of comparative clinical trials, Injury, 2014 (45), 1889 et ssgg;
Per_7
et Al.: Does concomitant ulnar styloid fracture and distal radius fracture portend poorer
[...]
outcomes? A meta-analysis of comparative studies, Injury. 2017 Nov;
48(11):2575-2) […]
La validità di entrambi i protocolli trova conferma del resto nel fatto che, dopo l'intervento dell'Ospedale di Perugia, anche il Prof. dell' intervenenedo Per_1 Controparte_11 chirurgicamente, si fosse limitato a rimuovere i mezzi di sintesi presenti nel radio e a decomprimere il nervo mediano (cfr. pag. 25 della relazione del CTU), senza tuttavia praticare la osteosintesi della stiloide ulnare non praticata dai sanitari di Perugia.
3.6 Circa l'assenza di diagnosi e di trattamento della instabilità articolare e della lesione (recte, degenerazione, termine usato con maggiore frequenza) della TFC, attribuita a distacco della
TFCC dalla fovea (pag. 6 relazione del Dr. ), non può ritenersi raggiunta la prova a) Parte_2
della presenza di un quadro degenerativo e fessurativo della cartilagine, b) della entità e della riconducibilità dello stesso all'età della Sig.ra ovvero al trauma e in particolare al Parte_1
distacco della TFC dalla fovea;
c) della eventuale correlazione dell'insorgenza di tale
15 degenerazione con errori di trattamento della frattura o di diagnosi da parte dell'Ospedale di
Perugia o dell'Ospedale di Terni.
Queste le ragioni:
a) Diversamente da quanto prospetta il CTP Dr. (Pag. 6 Relazione CTP in Parte_2 Parte_1
assenza delle immagini strumentali, oltre a non essere dimostrato il processo degenerativo o lesivo, non risulta dimostrato il distacco della della fibrocartilagine triangolare dalla fovea, che determinando la instabilità, ne avrebbe innescato o aggravato il logoramento. La artroscopia diagnostica del 26.5.2009 del Dr. che ha diagnosticato per la prima volta una CP_3 degenerazione avanzata, non parla comunque di distacco della TFCC dalla fovea.
b) L'assenza di immagini provenienti dalle strutture di Perugia e Terni non consente di chiarire se i segni della degenerazione della fibrocartilagine fossero presenti prima dell'intervento dei sanitari di Perugia, o siano emersi successivamente, dopo le cure dell'Ospedale di Perugia o di quello di Terni, e la relativa evoluzione.
c) Non solo. Dal 23.10.2007 al 23.4.2008, nel lasso di tempo precedente il transito presso l'Ospedale di Terni, l'Azienda ospedaliera di Perugia ha sottoposto la sig.ra a cinque Parte_1 radiografie, in date 7.11.2007 (in gesso), 28.11.2007 (in gesso), 19.12.2007 (in gesso),
23.1.2008 (in gesso) e 9.4.2008 (in gesso), delle quali l'appellante ha versato solo i referti. Tali documenti, redatti da tre medici diversi (Dottori e Persona_8 Persona_9
, oltre a certificare un monitoraggio costante del decorso dopo Persona_10
l'intervento di osteosintesi, descrivono unicamente il controllo della frattura metaepifisaria distale di radio sinistro, trattata chirurgicamente con placca e viti, con frammenti allineati, e il distacco dello stiloide ulnare.
In assenza delle immagini radiologiche non è possibile accertare se, diversamente dai referti, le radiografie evidenziassero anche un allargamento della RUD tra l'ulna e il radio, che costituisce la prima spia di una lesione della fibrocartilagine triangolare e di un indebolimento del legamento con instabilità dell'articolazione.
L'unico dato inequivoco è quindi che tre diversi medici refertatori dell'Ospedale di Perugia non avevano evidenziato un allargamento della RUD tra l'ulna e il radio, che avrebbe suggerito un approfondimento mediante TAC o RMN al fine di fare chiarezza sulla degenerazione della TFC.
Di conseguenza, durante la cura presso l'Ospedale di Perugia post intervento, è altamente probabile che non siano emersi elementi predittivi di una lesione della TFC, indicativi della necessità di un approfondimento.
16 Non può pertanto rimproverarsi ai sanitari dell' di non avere Controparte_1 immediatamente eseguito una TAC o una RMN del polso, o una artroscopia diagnostica, esami che avrebbero indirizzato verso un intervento chirurgico correttivo. La TC, la RM o la artroscopia diagnostica sono tra l'altro esami strumentali di secondo livello, da espletare in una seconda fase clinica e in presenza di fondati sospetti clinici, e non erano emersi neppure durante la visita e l'intervento del prof. Per_1
d) L'assenza di indici di instabilità della articolazione durante le cure dell'Ospedale di Perugia, trova riscontro nella relazione del Fisiatra Dr. del 17.09.2008 (doc. 15 Persona_3
, nella quale non era emersa alcuna instabilità della RUD, suggestiva di una lesione o Parte_1 degenerazione della TFC, anche all'esito di esame ecografico. La relazione, di poco precedente l'intervento di rimozione della osteosintesi del Prof. dell'Ospedale di Terni, Per_1
diagnosticò una limitazione funzionale dolorosa dei movimenti di flesso estensione e prono supinazione del polso, ma non l'instabilità articolare, suggestiva di lesione della TFC e testabile con il movimento del polso, secondo quanto riferito dal CTU Dr. Per_4
Malgrado l'ecografia offra risultati meno precisi della RMN o della TAC, non può passare inosservato che secondo il Dr. l'ecografia del 1.9.2008, non allegata, aveva Per_3 diagnosticato esclusivamente un ematoma sotto il muscolo flessore ulnare del carpo e irregolarità del profilocorticale a livello dell'apofisi stiloide ulnare. Null'altro.
e) Dopo il Dr. , neppure il Prof. dell'Ospedale di Terni, ha formulato Per_3 Persona_2
una diagnosi di instabilità o degenerazione della TFC. In proposito l'appellante (pag. 3 appello) sostiene che il prof. avrebbe rilevato la instabilità articolare durante l'intervento di Per_1
rimozione dell'osteosintesi del 29.10.2008. E nelle conclusioni della relazione il CTP Dr.
afferma che la RNM (non versata in atti), effettuata il 18.2.2009, dopo quasi quattro Parte_2 mesi dall'intervento del Prof. aveva evidenziato fenomeni degenerativi della TFC, Per_1
senza evidenze di fessurazioni. Tali circostanze non trovano tuttavia riscontro nei documenti versati in atti.
Dalla cartella clinica precedente l'intervento del Prof. presso l'Ospedale di Terni Per_1
emerge che alla visita del 4.09.2008 venne evidenziata la presenza della placca dell'osteosintesi, la possibile presenza di una vite nell'articolazione, dolore ai movimenti, moderata parestesia, tumefazione dolente sede ulnare. Le indicazioni chirurgiche ipotizzate erano state la rimozione della placca, decompressione del tunnel carpale, l'ecografia per ematoma organizzato, e l'eventuale evacuazione.
Non risultano versate in atti né le immagini strumentali, né il referto della ecografia.
17 Nelle visite successive all'intervento della paziente non emerge alcuna diagnosi di instabilità articolare del polso o di degenerazione della cartilagine, che si sarebbe manifestata al chirurgo ortopedico durante l'intervento chirurgico di rimozione.
La lettera di dimissione dopo l'intervento del 29.10.2008 del Prof. diagnostica invece Per_1
postumi frattura radio distale sinistro. Trattamento: Rimozione messo di sintesi e decompressione nervo mediano a sinistra. Ciò corrisponde alla cartella clinica dell' CP_11
che parla di postumi di fratture degli arti superiori e sindrome del tunnel carpale.
[...]
Il successivo 17.11.2008 il sanitario riferiva di una limitazione funzionale della mano sinistra in esito a intervento chirurgico, senza specificare di che natura sia la limitazione e se vi sia instabilità radio ulnare distale.
E il successivo 6.2.2009 il Prof. scrive nel proprio certificato Esiti frattura radio distale Per_1
sin.. Necessita di Rx polso sin., senza aggiungere nulla sulla stabilità articolare.
Anche in questo caso mancano le immagini strumentali degli RX eventualmente effettuati.
3.8 L'assenza, sino questo punto della vicenda, della (prova di) indici della degenerazione della
TFC, porta a ipotizzare che non potrebbe essere esclusa, quale causa alternativa del presunto processo degenerativo, l'intervento chirurgico del Prof. dell'Ospedale di Persona_2
Terni.
La possibile correlazione della degenerazione della cartilagine con l'intervento di rimozione dell'osteosintesi sembrerebbe addirittura emergere dalle considerazioni medico legali (pag. 6 relazione CTP) del Dr. . Costui sostiene infatti che una diagnosi tempestiva della Parte_2
Par lesione della avrebbe evitato la sua degenerazione, in quanto quando passano più di sei mesi dal distacco inserzionale della Tfcc della fovea, il legamento va incontro a una degenerazione che rende sempre più precaria e difficoltosa la la sua eventuale riparazione.
Dando credito a tale assunto, non potrebbe escludersi che la degenerazione sia iniziata dopo la rimozione dell'osteosintesi ulnare da parte del Prof. del 29.10.2008, per essere Per_1
ipotizzata dal Dr. nella visita del 15.4.2009, e quindi diagnosticata il 27.05.2009 con CP_3
l'artroscopia diagnostica, decorsi oltre sei mesi dall'intervento del Prof. Per_1
3.9 In proposito la terminologia del Dr. che per la prima volta ebbe a Controparte_3
diagnosticare la instabilità e la presenza di una degenerazione della TFC, non offre certezza sulle cause della mobilità articolare del polso e sulla riferibilità della degenerazione della TFC al trauma o a errori di intervento del Dr. dell'Ospedale di Perugia, o del Prof. CP_2 Per_1
dell'Ospedale di Terni.
18 Nella diagnosi del 15.4.2009 del Dr. si legge esito di frattura di polso trattata con CP_3 placca di radio distale. Permane a distanza di due anni instabilità fortemente dolente della
CP_1 Parte radio ulnare distale (RUD). ++ per lesione leg TFCC con instabilità della RUD. conferma di lesione del leg. TFCC.
Ma se nessuno prima di allora aveva diagnosticato la instabilità articolare quale causa del dolore, è del tutto inappropriato l'utilizzo del verbo permanere.
Anzi, come evidenzia il CTU in primo grado Dr. (pag. 27 CTU), al fine di dimostrare la Per_4
esistenza della degenerazione della TFC, sarebbe stato opportuno sottoporre la paziente a ulteriori esami di RX dinamica e a una fluoroscopia, che avrebbero dimostrato effettivamente la instabilità articolare.
Nella lettera di dimissioni del 27.05.2009, relativa all'escissione della stiloide ulnare in artroscopia con diagnosi artroscopica del legamento triangolare, il Dr. ha dichiarato E' CP_3
stata sottoposta ad artroscopia diagnostica con wafer resection della testa dell'ulna che ha evidenziato una degenerazione del legamento triangolare non riparabile, affermazione che sembra escludere la presenza di fessurazioni.
3.10 L'ulteriore controipotesi esplicativa della degenerazione cartilaginea da non obliterare è
l'invecchiamento umano.
Come evidenziato dal CTU in primo grado, se dopo i trenta anni inizia il degrado delle cartilagini, dopo la quinta decade compaiono anche fenomeni fessurativi. Senza essere smentito, il CTU di primo grado ha richiamato uno scritto presente nel sito web del Dr.
(pag. 26 e 27 relazione), il quale ha evidenziato che la degenerazione della cartilagine CP_3
è comune in soggetti non più giovani e che “a partire dalla terza decade di vita sono presenti lesioni degenerative che evolvono inevitabilmente verso la perforazione, reperto costante dopo 5 decade”. Ha inoltre rimarcato (pag. 24 relazione) come lo stesso consulente di parte
Dr. , dapprima (pag. 3 relazione CTP) ha affermato che la RNM del 18.2.2009, Parte_2
effettuata su indicazione del Dr. aveva evidenziato una degenerazione della TFC, Per_1
mentre nelle conclusioni afferma che la RNM del 18.2.2009 aveva evidenziato una lesione compatibile con il trauma.
Considerando che la Sig.ra nata il [...], al momento della caduta il 23.10.2007 Parte_1
aveva 55 anni, il CTU ha prospettato, con ragionamento scevro da contraddizioni logiche, che non era provato che la degenerazione dovesse essere ricondotta al trauma, potendo essere causata anche dell'invecchiamento.
19 3.11 Sulla scorta delle considerazioni che precedono risultano prive di pregio le critiche mosse alla CTU del primo e del presente grado, che la Corte condivide in quanto circostanziate e scevre da vizi logico-giuridici.
L'assunto del CTU, secondo cui la necessità dell'intervento di rimozione della placca da parte del Prof. al fine di decomprimere il nervo mediano, poteva derivare da una possibile Per_1
complicanza dell'intervento di sintesi effettuato a Perugia, viene criticato in modo generico.
Del tutto unilaterale è l'affermazione secondo cui il passaggio della paziente dal Dr. al Per_1
Dr. che ha diagnosticato la instabilità ulnoradiale, sarebbe dipeso dalla assenza di CP_3 idonea strumentazione presso l'Ospedale di Terni, che non risulta documentata. In realtà non vi è prova delle ragioni del passaggio della Sig.ra alle cure del Dr. Parte_1 CP_3
Circa l'omessa diagnosi di instabilità della articolazione RUD da parte del Dr. a Per_1
distanza di quasi un anno dall'incidente, l'appellante dissente dal CTU, secondo il quale la instabilità era accertabile manualmente. Da una ricerca del CTP dr. sarebbe infatti Parte_2
emerso che parte dei pazienti (15 su 150) assume un atteggiamento difensivo, che determinando la contrazione della muscolatura, avrebbe stabilizzato l'articolazione evitando la sublussazione dell'ulna.
Tuttavia tale percentuale di pazienti con atteggiamento difensivo (pari al 10 %) risulta estremamente esigua.
E comunque, dato e non concesso che rientrasse in tale percentuale, tale Parte_1
circostanza costituirebbe un ulteriore causa di esonero da responsabilità dei medici dell'Ospedale di Perugia, che non avrebbero potuto diagnosticare la instabilità a causa di tale atteggiamento difensivo della paziente.
3.12 In conclusione le evidenze esclusivamente documentali non consentono di ritenere raggiunta la prova:
a) che il trattamento con osteosintesi dello stiloide ulnare avrebbe reso la guarigione più probabile e più rapida del trattamento conservativo;
pertanto l'omissione di tale trattamento chirurgico, in aggiunta a quello di osteosintesi della metaepifisi distale del radio, non essendo prevista come obbligatoria dai protocolli medici, non contrasta con il parametro della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c. 2 c.c..
b) che il processo degenerativo trattato con ricostruzione della TFCC dal Dr. CP_3 conseguisse al trauma o a un errato trattamento da parte dell' , Controparte_1
che ha omesso di diagnosticarlo.
20 Non essendo dimostrata l'esistenza e la causa del processo degenerativo della fibrocartilagine triangolare, e il momento in cui si sarebbe manifestata, non può ritenersi dimostrato l'errore professionale dei medici dell'Ospedale di Perugia per l'omessa diagnosi della presunta lesione della TFC.
Un giudizio di responsabilità non può essere formulato neppure per presunzioni, ritenendo cioè sussistente la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Perugia sulla base della sola diagnosi del Dr. del 27.5.2009. Controparte_3
Infatti, indipendentemente dal fatto che la degenerazione della TFC è stata diagnosticata per la prima volta dal Dr. in precedenza, dopo l'intervento dei sanitari Controparte_3 dell'Ospedale di Perugia, nessuno dei due medici (Dr. e Prof. Persona_3 Per_2
che avevano visitato la Sig.ra aveva ipotizzato la presenza di tale
[...] Parte_1
processo degenerativo.
Tali dati probatori, precedenti la diagnosi del Dr. non consentono di ritenere Controparte_3
provata la negligenza professionale dei sanitari dell'Ospedale di Perugia.
4. Sulla riproposizione dei mezzi istruttori, sulla richiesta di sostituzione del CTU, e sulla richiesta di acquisizione delle immagini strumentali.
Parte appellante ha riproposto le richieste di ammissione dei mezzi istruttori avanzati nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2) c.p.c., con particolare riferimento alle prove testimoniali e alla rinnovazione della CTU medico legale.
Le istanze di ammissione dei mezzi di prova devono essere respinte, in quanto, anche alla luce dei risultati della nuova CTU medico legale disposta nel presente grado, emerge come la riconducibilità della instabilità della articolazione radio ulnare distale alla lesione traumatica della tfcc doveva essere diagnosticata con esami strumentali, e non può essere demandata a valutazioni contenute in mezzi istruttori orali.
Deve essere respinta la richiesta di concessione di termine per l'acquisizione delle immagini strumentali, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto finalizzata a dimostrare fatti principali e non secondari. In argomento occorre dare seguito al principio espresso dalla S. C. nella Sentenza S. U. n. 3086 del 01/02/2022, secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione
21 che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
5. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. I compensi professionali sono commisurati allo scaglione indeterminato di valore basso.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 983/2021 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Pone definitivamente le spese della CTU del presente grado per intero a carico di parte appellante.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 27 Marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
22
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini Presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 628/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Momaroni, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Cesare Balbo 26, attrice appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata il di lui studio in
Perugia, Piazza Italia 9, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 983/2021, pronunciata nel giudizio 5126/2012 dal Tribunale di
Perugia, in persona del Giudice Dr. Ombretta Paini, pubblicata il 2.7.2021, notificata il
6.7.2021, la quale ha respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dell' . Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, anche in accoglimento delle già precisate conclusioni in primo grado e dei motivi di gravame, riformare radicalmente la sentenza gravata, n. 983/2021 del 30.6.2021/2.7.2021, notificata il 6.7.2021, e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare che la procura al difensore, che si assume come originariamente rilasciata da controparte, e come all'epoca depositata, non è stata apposta in calce alla “Risposta” del giudizio di primo grado, non ha riferimenti univoci al giudizio, non
1 riporta la data del rilascio né quella dell'autentica; e per l'effetto - accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'avversa costituzione in primo grado e quindi della comparsa di costituzione e risposta, per nullità della procura come depositata, per tutte le ragioni già ripetutamente esposte e richiamate;
-dare atto che, all'atto della notifica della sentenza, la stessa è stata fatta da parte appellata, richiamando l'originaria procura del primo grado, peraltro contraddittoria (in cui figurava l'elezione di domicilio presso cui è stata effettuata
l'originaria notifica duplice dell'appello); - dare atto che parte appellata non ha impugnato il provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte adita 21.9.2021, autorizzativo del rinnovo della notifica dell'atto di appello. -darsi atto che nonostante le spese di CTU fossero a carico solidale delle parti, solo parte attrice ha provveduto al pagamento per l'intero (dato che non vi ha provveduto in alcun modo o misura l' ) Controparte_1
NEL MERITO: - accertare, riconoscere e dichiarare che la “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, non è stata correttamente Parte_1
trattata e controllata, secondo scienza ed esperienza, dai medici dell' Controparte_1
, e quindi, accertare, riconoscere e dichiarare la natura gravemente colposa e/o
[...] negligente della condotta tenuta dai medici dell' nel trattare e Controparte_1 controllare la frattura in questione;
- accertare, riconoscere e dichiarare la conseguente responsabilità contrattuale dell' (in persona del Suo l.r.p.t. e del Controparte_1
Commissario Straordinario ora Direttore Generale f.f. e l.r.p.t.), per fatto colposo del proprio personale medico dipendente (ex art. 1228 c.c. ovvero in forza del principio di immedesimazione organica) che non ha correttamente/diligentemente operato, trattato e controllato la “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 Parte_1 ottobre 2007; - accertare, riconoscere e dichiarare che per il non corretto/diligente operato, trattamento e controllo, da parte dei medici dell , della Controparte_1
“Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, Parte_1
all'attrice sono conseguiti gravi danni biologici, patrimoniali (sia sotto forma di danno emergente che sotto forma di lucro cessante) e non patrimoniali;
- accertare, riconoscere e dichiarare che il non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' , della “Frattura di Colles a sinistra” Controparte_1
diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, ha causato all'attrice un Parte_1 danno biologico quantificabile, quantomeno, in misura dell'11% e un'invalidità temporanea, conseguente alla malattia traumatica, pari, quantomeno, a 700 giorni, di cui 200 di I.T.T.
2 (inabilità temporanea totale) e i rimanenti 500 di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) valutabili al 50%;
- accertare, riconoscere e dichiarare che il non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' , della “Frattura di Colles a sinistra” Controparte_1
diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre 2007, ha comportato per l'attrice Parte_1
l'esborso, per spese mediche e perizie, quanto meno fino ad ottobre 2012 (epoca di redazione della citazione), di € 3.297,34;
- accertare, riconoscere e dichiarare che l'attrice, medio tempore, ha dovuto essere sottoposta ad ulteriore intervento operatorio in data 11.9.2012 (intervento di tenolisi+artrosinoviectomia artroscopica) eziologicamente riconducibile all'originario non corretto trattamento e controllo della “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre Parte_1
2007; ed - accertare, riconoscere e dichiarare che l'attrice, alla luce delle odierne conoscenze, è da ritenere che debba essere sottoposta ad ulteriori interventi operatori;
- condannare
l' (in persona del Suo l.r.p.t.), al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi dall'attrice (biologici, patrimoniali e non patrimoniali) per effetto del non corretto/diligente trattamento e controllo, da parte dei medici dell' stessa, Controparte_1 della “Frattura di Colles a sinistra” diagnosticata alla Sig.ra il 23 ottobre Parte_1
2007; danni da liquidarsi eventualmente in via equitativa.
Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo saldo.
- Rigettare ogni avversa prospettazione, eccezione e richiesta in quanto integralmente non rispondenti all'effettivo svolgersi dei fatti, da inquadrare diversamente in diritto e comunque infondate sia in fatto che in diritto e non provate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi il rinnovo della CTU, in via alternativa o assegnando nuovo termine per la richiesta di integrazione avente ad oggetto l'acquisizione delle immagini strumentali, o sostituendo il CTU già nominati con altri CTU che dovranno rispondere al quesito già formulato ed assegnato da parte di codesta Ecc.Ma Corte nei termini che verranno lo assegnati. In ogni caso ammettersi le prove testimoniali articolate da parte attrice (insistendo, per queste ultime, qualora quanto riportato e già presente in atti non sia considerato idoneo e sufficiente a comprovare compiutamente quanto lamentato e quindi domandato da parte attrice).
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf., IVA, CAP del doppio grado di giudizio”..
3 Parte appellata: conclude come alla comparsa di costituzione del 18.01.2022, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate da parte appellante, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed eventuale successiva replica.
Nella comparsa costitutiva aveva concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Perugia adita, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. 983/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia nel procedimento civile n. 5126/2012 R. G. perché notificato oltre i termini di legge, per quanto esposto al punto I del presente atto di costituzione;
- IN VIA
SUBORDINATA: confermare integralmente la sentenza n. 983/2021 emessa dal Tribunale di
Perugia nel procedimento civile n. 5126/2012 R. G. n. 1595/2017 del Tribunale di Perugia ed ex adverso gravata, rigettando integralmente tutte le domande risarcitorie formulate dall'appellante nei confronti della stessa esponente in quanto infondate per i motivi CP_1
esposti nel presente atto;
- IN VIA ISTRUTTORIA: respingere integralmente l'avversa richiesta di rinnovazione della CTU e di ammissione delle prove orali articolate nel corso del giudizio di primo grado, perché detta richiesta è palesemente priva delle condizioni per il suo accoglimento.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni, ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Tribunale Parte_1 di Perugia l' . Controparte_1
Esponeva che il 23/10/07, a seguito di una caduta accidentale da un olivo, aveva riportato un violento trauma a carico del polso sinistro.
All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia le era stata diagnosticata una “frattura di Colles a sinistra” (frattura metaepifisaria distale e distacco della stiloide ulnare), trattata con applicazione di gesso brachio-metacarpale.
A seguito di un cedimento della riduzione, il 13/11/07 era stata sottoposta presso la medesima struttura dal Dr. a un intervento chirurgico di ”osteosintesi con placca volare CP_2 radiale e viti” sul radio, senza trattare l'ulteriore problema del “distacco della stiloide ulnare”.
Persistendo il dolore al polso, nell'estate 2008 si era rivolta ad Prof. dell'Ospedale di Per_1
Terni, il quale l'aveva sottoposta a esame ecografico, dal quale emergeva un ematoma
4 sottostante il muscolo flessore ulnare del carpo, e una irregolarità nel profilo corticale a livello dell'apofisi stiloide ulnare. Il 29.10.2008 il prof. procedeva quindi a intervento di Per_1 rimozione della placca e di decompressione del nervo mediano a sinistra.
Allegava che successivamente, nell'aprile 2009, il Prof. avendo constatato la Persona_2
degenerazione del legamento triangolare e l'instabilità della radio ulnare distale, non disponendo dell'attrezzatura necessaria, aveva consigliato la paziente di rivolgersi al dr. della Casa di Cura Villa Maria, Centro di chirurgia della mano di Rimini. Controparte_3
Nel maggio del 2009 quest'ultimo aveva effettuato la resezione wafer della testa dell'ulna e una artroscopia diagnostica, che confermava la degenerazione della fibrocatilagine triangolare,
e il 9/9/09 ricostruiva il legamento triangolare con autotrapianto di tendine.
Non essendo scomparso il dolore, il 19.4.2010 il dr. aveva effettuato due ulteriori CP_3
interventi, di epicondilectomia ed artrolisi artroscopica di polso, volti a risolvere l'epicondilite e l'artrosinovite del gomito sinistro, provocati dalla prolungata immobilizzazione del braccio nel corso dei due anni e mezzo per via dei vari interventi.
L'attrice lamentava quindi che l' non era intervenuta sul Controparte_1 distacco della stiloide ulnare e non aveva diagnosticato la instabilità della radio ulnare distale e la degenerazione del legamento triangolare.
Ciò aveva comportato un ritardo della guarigione della frattura, determinato l'aggravarsi della degenerazione del legamento triangolare, e reso necessari tutti gli interventi successivi a quello di osteosintesi effettuato dall' . Controparte_1
Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità del e condannarsi la ASL al CP_2
risarcimento dei danni subiti, biologici (con riconoscimento di un'invalidità permanente pari al
11%, di un'invalidità temporanea totale pari a 200 giorni e di un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a 500 giorni) patrimoniali e morali, da liquidarsi anche in via equitativa.
L' ospedaliera si costituiva in giudizio contestando gli addebiti. Sulla assenza CP_1 CP_1
di trattamento del distacco dello stiloide dell'ulna, rilevava che tale trattamento non era necessario. Circa la lesione del legamento triangolare del polso sinistro evidenziava che secondo quanto riferito non si trattava di una lesione, ma di una degenerazione comune considerata l'età della ricorrente. La ASL contestava anche il quantum, ritenuto eccessivo e avulso da concreti parametri di valutazione. Concludeva per il rigetto della domanda.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la Sig.ra eccepiva la nullità della procura alle liti Parte_1
della ASL al difensore, contenuta su foglio separato dalla comparsa costitutiva;
tale eccezione
5 veniva rigettata con ordinanza del 2/4/15, con cui veniva disposta una CTU medico-legale sull'operato dei sanitari dell'ospedale di Perugia.
Ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti sulle osservazioni all'elaborato peritale;
la causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 17/9/20.
La sentenza di rigetto del Tribunale argomentava che:
-) il Dr. aveva trattato “in modo ottimale, ovvero in modo stabile con placca e con CP_2
buona riduzione dei frammenti ossei” (pag. 20 della CTU) la frattura del radio, aggiungendo che i postumi presenti erano compatibili con l'esito fisiologico del trattamento chirurgico con placca di una frattura della metaepifisi distale del radio.
-) ne consegue che la cautela di approccio al movimento del braccio della paziente era compatibile con un intervento chirurgico comunque correttamente eseguito.
-) circa la sintesi del distacco della stiloide ulnare il CTU aveva allegato pubblicazioni (pagg. 22
e 23 della CTU) da cui si evinceva che nei pazienti con frattura della epifisi distale del radio i trattamenti di sintesi della stiloide ulnare danno di norma risultati uguali a quelli effettuati senza sintesi della stiloide ulnare. Tanto è che anche il Prof. non era intervenuto Per_1 specificamente sul distacco della stiloide ulnare, avendo rimosso i mezzi di sintesi presenti nel braccio e decompresso il nervo mediano a sinistra.
-) non era chiaro per quale motivo la imputasse la omissione di tale trattamento Parte_1
esclusivamente al Dr. , e non anche al prof. che aveva accertato il distacco CP_2 Per_1
della stiloide senza intervenire su di esso.
-) non era dimostrato che la ragione per la quale il Prof. avrebbe inviato la al Per_1 Parte_1
Dr. era l'assenza presso l'Ospedale di Terni di attrezzature idonee a trattarre la CP_3 instabilità ulnoradiale e la degenerazione (o lesione) e della fibrocartilagine triangolare.
-) era condivisibile la conclusione del CTU, secondo cui, sulla base della RNM del 18.2.09, il Dr. aveva trattato non una lesione, ma una “degenerazione” della cartilagine triangolare, CP_3
priva di fessurazioni, compatibile con l'età della (52 anni) all'epoca dei fatti. Non era Parte_1
quindi certo nè probabile che una tempestiva riparazione del legamento avrebbe migliorato la stabilità della articolazione ulnoradiale.
Notificata la sentenza il 6.7.2021, la notificazione dell'atto di appello richiesta il 6.9.2021, ha avuto esito negativo per irreperibilità del destinatario. Pertanto, con provvedimento del
21.09.2021, la Corte di Appello ha autorizzato il rinnovo della notificazione entro il 10.12.2021, mantenendo ferma la prima udienza del 10.02.2022.
6 L'atto di appello ha censurato la sentenza per le seguenti ragioni: a) nullità della procura alle liti;
b) incongruenza delle risposte del CTU in ordine al mancato trattamento della frattura della stiloide ulnare e della intempestiva diagnosi della lesione della fibrocartilagine triangolare;
c) erroneità del diniego di ammissione dei mezzi istruttori, che sono stati riproposti.
L' si è costituita in giudizio, concludendo per la inammissibilità Controparte_1
dell'appello in quanto tardivo, e per il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 13.07.2023 le parti hanno precisato le conclusioni. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, con ordinanza del 28.03.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e disposto procedersi a nuova CTU, al fine di accertare la causa della degenerazione della fibrocartilagine triangolare del polso ed eventuali errori diagnostici e di trattamento da parte dei sanitari dell' . Controparte_1
Depositata la relazione del collegio peritale, all'udienza del 16.12.2024, di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La riserva è sciolta con il presente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Sulla ammissibilità dell'atto di appello.
In via preliminare deve essere respinta, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notificazione.
1.1 Dal fascicolo di primo grado risulta infatti quanto segue:
-) il testo della procura speciale spillata nella seconda pagina di copertina del fascicolo d'ufficio, redatto a seguito della delibera n. 1474 del 10 dicembre 2012 dell'
[...]
, in persona del Dott. indica quale domicilio il C.so Controparte_1 CP_4
Vittorio Emanuele 13 Città di Castello;
-) la comparsa di costituzione di primo grado dell' contiene Controparte_1
invece l'elezione del domicilio in Città di Castello, Via Scipione Lapi 2h.
-) il testo della procura speciale posto su foglio aggiunto alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado indica quale domicilio, manoscritto, Via Scipione Lapi 2/H Città di
Castello (senza data).
-) la sentenza n. 983/2021 del Tribunale di Perugia indica quale domicilio eletto Città di
Castello, Via Scipione dei Lapi 2h.
7 Durante il giudizio di primo grado, prima della pronuncia della sentenza e all'atto della notificazione (via pec ai sensi della L. 53/1994) della sentenza, il procuratore dell'
[...]
non ha mai comunicato la variazione/cambio dell'indirizzo del domicilio eletto. CP_1
Nella relata di notificazione della sentenza è infatti dato leggere “Io sottoscritto avv. Mario
Mattei (C.F. , in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive C.F._1
modifiche, difensore dell' (C.F. e P.iva ) in virtù Controparte_1 P.IVA_1
della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. HO NOTIFICATO ….”
La difesa dell'appellante ha quindi chiesto correttamente la notifica dell'appello entro i termini di decorrenza dalla notificazione del 6.7.2021 a entrambi i domicili eletti dal difensore, Via
Scipione Lapi 2 h (dove il destinatario è risultato sconosciuto), e Corso Vittorio Emanuele 13
(dove il destinatario è risultato irreperibile), per poi chiedere e ottenere di essere rimessa in termini.
1.2 Tanto premesso non è condivisibile l'assunto della convenuta appellata, secondo cui la variazione di studio, avvenuta in corso di causa, era facilmente conoscibile.
In tema di notificazioni, al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, l'atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa anche in difetto di indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo (Cass. Civ. n.
15564 del 16/05/2022).
1.3 La S. C. ha poi ribadito che la scusabilità dell'errore della notificazione dell'atto di impugnazione sussiste nel concorso di due elementi, riscontrabili nel caso che occupa:
a) un evento oggettivo, che può anche essere integrato da un comportamento sleale, o semplicemente malaccorto, della parte avversa, idoneo a ingenerare confusione o dubbi, e che nella specie deve ravvisarsi nella duplicità del domicilio eletto e nella assenza di comunicazione della variazione dello studio professionale, che non era stata comunicata, tanto che la sentenza riporta l'indirizzo contenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
La parte è per contro tenuta a comunicare le variazioni del domicilio eletto in primo grado, ai fini delle successive notificazioni. La comunicazione è efficace pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest'ultima la variazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017, Rv. 645094; conf. Cass. Sez. 1,
8 Sentenza n. 807 del 19/01/2016, Rv. 638495 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 10/05/2000,
Rv. 536326).
b) un elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta della parte notificante, che deve comunque fare tutto quanto possibile per assicurare il buon esito dell'incombente. In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
(C. Sez. U. n. 14594 del 15/07/2016; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017,
Rv. 645352; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482; Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022; Cass. Sez. L. n. 17577 del 21/08/2020, Rv.
658886).
Da quanto sinora detto deriva la ammissibilità dell'atto di appello, giacché l'esito negativo della prima notificazione è imputabile comunque alla condotta della convenuta appellata, la quale, oltre a indicare due domicili eletti nel corso del giudizio di primo grado, ha omesso di comunicare la variazione del domicilio eletto nel corso del procedimento.
2. Sulla nullità della costituzione in giudizio dell' per nullità Controparte_1
della procura alle liti.
Il primo motivo lamenta che il Tribunale, con l'ordinanza del 2.4.2015, ha respinto la eccezione di nullità della procura alle liti.
Diversamente da quanto enunciato nella comparsa, la procura al difensore della
[...]
non risulterebbe apposta in calce alla stessa, ma su foglio separato e Controparte_1
aggiunto all'atto con semplice spillatura, ma non con altri elementi di congiunzione che possano dare luogo ad un continuum.
La separazione della procura dall'atto di parte sarebbe confermata dal fatto che prima della redazione della comparsa costitutiva di primo grado l' aveva depositato Controparte_1
copia della stessa procura in Tribunale, per ottenere copia dei documenti versati dall'attrice, senza alcun riferimento al giudizio che occupa.
L'aggiunta successiva della procura alla comparsa costitutiva si porrebbe in contrasto con l'art. 83 comma 3, c.p.c..
9 Inoltre la procura non fa alcuna menzione: a) delle parti;
b) dell'Autorità Giudiziaria adita;
c) dell'oggetto del giudizio…e non riporta…d) data del mandato;
e) data dell'autentica di firma, dunque non è riferibile con certezza alla domanda attrice.
Ne seguirebbe il difetto di jus postulandi, e la nullità della costituzione in giudizio.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
2.1 La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, ed implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Civ. n. 24973 del 06/12/2016,
Cass. Civ. n. 24092 del 13/11/2009) in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l'assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (Sentenza n. 15515 del 14/09/2012).
La collocazione della procura su foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione e risposta risulta espressamente prevista dall'art. 83 comma 3 c.p.c, secondo il quale essa può essere rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce, in quanto è l'unione con tale atto che consente di riferire la procura alle liti a quel determinato giudizio.
2.2 Né assume rilievo la circostanza che la medesima procura sia stata utilizzata sia per esaminare il fascicolo di causa in primo grado. La procura alle liti può essere utilizzata prima della costituzione nel giudizio per cui è conferita, per accedere al fascicolo di causa ed estrarre copia dei documenti. A questo proposito in materia di ricorso per cassazione gli arresti più recenti escludono la necessità di contestualità di data tra il rilascio e la redazione dell'atto, essendosi affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Civ. S. U. n. 2075 del 19/01/2024).
10 Circa l'assenza di data, proprio il deposito della procura ai fini dell'accesso al fascicolo di ufficio e al fascicolo di parte di , avvalora con certezza la anteriorità del rilascio Parte_1 della procura alle liti rispetto alla redazione della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
3. Sulla responsabilità della . Le valutazioni delle CTU medico- Controparte_1
legali in merito alla omissione di intervento di osteosintesi dello stiloide ulnare e della diagnosi del distacco della fibocartilagine triangolare dalla fovea.
Parte appellante, muovendo da una articolata critica alla consulenza medico legale, critica la esclusione da parte del Tribunale della responsabilità della , la Controparte_1
cui diligenza viene censurata sia per la assenza di intervento di osteosintesi dello stiloide dell'ulna, sia per la assenza di diagnosi della lesione della fibrocartilagine triangolare del polso
(anche TFC), che aveva provocato la instabilità della articolazione del polso.
3.1 Se era pacifica la presenza di distacco dello stiloide ulnare, diagnosticato dall'
[...]
che tuttavia non aveva ritenuto di intervenire su di esso, per l'omessa diagnosi CP_1 della degenerazione della TFC l'appellante ha richiamato quanto scritto dal consulente di parte
Dott. nella perizia del 22.3.2011 (doc. 37 all, fascicolo di primo grado , Parte_2 Parte_1
secondo cui a) la degenerazione della TFCC era riconducibile al trauma del 23.10.2017. b) le fratture del radio distale generano di frequente lesioni dei legamenti interossei carpali (scafo- lunato e luno-piramidale) e della TFC c) di conseguenza i medici dell'Azienda ospedaliera di
Perugia erano tenuti ad accertare le lesioni della fibrocartilagine triangolare.
L' , violando il dovere di diligenza professionale, non aveva Controparte_1 prescritto gli esami finalizzati a accertare la lesione, causa di instabilità della articolazione radio ulnare.
Solo il prof. dell'Ospedale di Terni avrebbe per la prima volta prescritto il 01.09.2008 Per_1
una ecografia al polso sinistro, che acclarava l'ematoma sotto il muscolo flessore ulnare del carpo e la irregolarità del profilo corticale dell'ulna. Inoltre, durante l'intervento del
29.10.2008 avrebbe accertato la instabilità della articolazione e la degenerazione della TFCC.
La diagnosi di instabilità radio ulnare conseguente alla lesione della TFC sarebbe state confermate dal Dr. di Rimini. Costui aveva infatti diagnosticato la lesione Controparte_3 della TFC e la instabilità articolare il 15.4.2009 con RMN e il 26.5.2009 con la artroscopia diagnostica durante l'intervento di wafer resection della testa dell'ulna. Il 10.09.2009 avrebbe Par quindi ricostruito la con trapianto da tendine.
11 Ne segue che la frattura di Colles del 23 ottobre 2007 non sarebbe stata correttamente trattata e controllata dai medici di Perugia, come dimostra il fatto che dopo l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti del 13.11.2007 (eseguito dal Dott. ) e CP_2 le sei visite di controllo successive, parte appellante è stata costretta a subire (in 2 anni e mezzo) altri 4 interventi, per rimediare agli errori dei sanitari dell' Controparte_1
.
[...]
In conclusione, dalla violazione del dovere di diligenza specifica sarebbe disceso l'eventus damni, costituito dal ritardo della guarigione e dalla ulteriore degenerazione del complesso triangolare cartilagineo.
I profili in cui si snoda il motivo sono privi di fondamento.
3.3 E' opportuno premettere che secondo la S. C., ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute è onere del creditore allegare e provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (materiale) fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario. E' invece onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 28991/2019). Sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Civ. n. 27142 del 21/10/2024). Pertanto, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. n. 29315 del 07/12/2017).
Ne discende che se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione. Se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
E' inoltre noto che, a differenza che nel processo penale, ove vige il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel sistema civile il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del
12 fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del “più probabile che non” (Cass. Civ.
10978 del 26.4.2023). Pertanto il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso
(Cass. Civ. n. 24073 del 13/10/2017).
Si è altresì affermato che una volta provata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, il giudice ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso (Cass. Civ. n. 24073 del 13/10/2017).
3.4 Come evidenziato condivisibilmente dai CTU dei due gradi, l'assenza delle immagini degli esami radiologici, di risonanza magnetica nucleare e della ecografia, preclude l'accertamento delle condizioni dell'articolazione del polso precedenti e successive agli interventi dei sanitari delle strutture ospedaliere di Perugia e di Terni, così da accertare la evoluzione delle condizioni della articolazione e la correlazione tra l'omissione di osteosintesi dello stiloide ulnare,
l'omessa diagnosi della degenerazione della TFC e gli eventi dannosi del ritardo di guarigione e del danno iatrogeno di aggravamento della lesione della TFC.
Ne segue che non risulta fornita la prova della riconducibilità causale dell'allungamento dei termini di guarigione e e dell'aggravamento della degenerazione della TFC alla negligenza professionale dei medici dell'Ospedale di Perugia.
Nello specifico le immagini strumentali avrebbero consentito di accertare:
a) la posizione dello stiloide ulnare distaccato all'interno dell'articolazione, e quindi un eventuale conflitto ulno carpale o altre tipologie di danno, consentendo di acclarare se l'intervento di osteosintesi dello stiloide avrebbe evitato tali esiti;
b) per quanto riguarda la instabilità della articolazione, la effettiva esistenza della degenerazione della cartilagine fibrotriangolare, di quale entità, e se essa fosse compatibile con l'età della paziente o con il presunto distacco della TFC dalla fovea o al conflitto dello stiloide ulnare.
In particolare, poiché menzionate in atti, avrebbero assunto rilevanza:
- cinque radiografie svolte il 7.11.2007 (in gesso), 28.11.2007 (in gesso), 19.12.2007 (in gesso),
23.1.2008 (in gesso) e 9.4.2008 (in gesso), delle quali l'appellante ha versato solo i referti. Il
13 controllo delle immagini radiologiche avrebbe consentito di esaminare l'esito degli interventi dell'Ospedale di Perugia e verificare la correttezza del referto dei medici dopo l'intervento di osteosintesi della metaepifisi distale del radio del 13.11.2007.
- l'ecografia del 1.8.2008, prescritta dal Prof. e menzionata dal Fisiatra Dr. Per_1 Per_3
nella propria relazione (doc. 15 , la quale, per quanto non accurata come la
[...] Parte_1
RMN, era comunque da considerare al fine di accertare la presenza del presunto ematoma, che non risulta rimosso dal Prof. Per_1
- la RMN del 18.2.2009, menzionata dal CTP Dr. (pag. 3 Relazione CTP), Parte_2
- l'ecografia indicata nella cartella clinica dell'Ospedale di Terni alla data del 4.09.2009;
- le radiografie prescritte il 6.2.2009 dal Prof. Persona_2
- la RMN del 15.4.2009, effettuata dal Dr. Controparte_3
Al contrario, delle radiografie sono stati prodotti solo i referti, mentre la ecografia e le due
RMN risultano esclusivamente oggetto di menzione.
E' il caso di soggiungere che parte appellante ha omesso, senza darne conto, la produzione dei Parte DVD e delle nonostante l'autorizzazione del Tribunale e l'invito formulato dal CTU (pag. 9 relazione Dr. , che aveva ravvisato la necessità di accedere a tali immagini. Persona_4
Nel presente grado i Ctu Dr. e hanno rimarcato la impossibilità di un Per_5 Persona_6
accertamento etiologico senza immagini strumentali, specificando quanto segue: a) L'esistenza in atti dei soli referti degli esami strumentali effettuati sull'Attrice non ci consente di poter esprimere con certezza scientifica una incontrovertibile valutazione circa a) la reale situazione anatomica delle lesioni da cui era affetta la b) quindi la effettiva correttezza Parte_1
dell'indicazione clinico-specialistica (ortopedica in questo caso) dei trattamenti chirurgici posti in essere rispetto alle lesioni stesse, c) né e conseguentemente, la correttezza dei trattamenti successivi […] Nello specifico tale mancanza di immagini non ci consente di poter fornire una corretta valutazione anche in ordine alla guarigione ossea per quanto riguarda le fratture del radio e dell'ulna, ma soprattutto non ci consente di definire se ci fosse una reale indicazione clinica per una osteosintesi della stiloide ulnare, alla luce del fatto che la localizzazione della lesione, secondo la letteratura dell'epoca e quella successiva, dimostra un differente risultato Co clinico/funzionale (vedasi ad esempio: et Results of Non-treated Ulnar Styloid CP_5
Fractures Complicated with Fractures of Distal End of Radius, & 49 CP_7 CP_8
Co (2), 2000, 481 et ssgg;
et The Effect of Ulnar Styloid Fractures on Controparte_9
Patient-Reported Outcomes After Surgically Treated Distal Radial Fractures, JBJS 7(3), e 22,
2022.
14 3.5 Più nel dettaglio, circa l'omesso trattamento della frattura della stiloide ulnare non è dimostrata la correlazione tra l'omesso trattamento di osteosintesi e il ritardo della guarigione o altri eventi di danno, quali ad esempio la instabilità della articolazione della TFC.
A parte la assenza di immagini strumentali, i risultati dei controlli in follow up riportati nella letteratura medica richiamata da entrambi i CTU non evidenziano sostanziali differenze nel decorso della guarigione tra i pazienti con frattura del radio e dello stiloide ulnare trattati
(anche) con osteosintesi dello stiloide e quelli sottoposti a trattamento conservativo.
Tali evidenze scientifiche emergono a pag. da 22 a 24 della relazione del CTU Dr. il quale Per_4 ha menzionato studi del periodo 2011-2014, secondo i quali: per 62 pazienti, seguiti nel 2011, nei pazienti con frattura della epifisi distale del radio trattati con placca non vi fosse differenza significativa nel risultato clinico tra quelli che avevano e non avevano una frattura dello stiloide ulnare;
per 362 pazienti, seguiti nel 2014, non vi era relazione tra la non unione della frattura della stiloide ulnare e la funzionalità del polso nei pazienti con frattura delle pifisi distale del radio;
per 480 pazienti, seguiti nel 2011, la sintesi di una frattura della stiloide ulnare non è necessaria se la frattura della epifisi distale è stata fatta in modo anatomico e stabile.
L'omogeneità di risultati tra il trattamento di osteosintesi e quello conservativo emerge anche in due articoli del 2014 e del 2017, riportati nella relazione dei CTU del presente grado
[...]
Ulnar styloid processnonunion and outcome in patients with a distal radius, CP_10
fracture: A meta-analysis of comparative clinical trials, Injury, 2014 (45), 1889 et ssgg;
Per_7
et Al.: Does concomitant ulnar styloid fracture and distal radius fracture portend poorer
[...]
outcomes? A meta-analysis of comparative studies, Injury. 2017 Nov;
48(11):2575-2) […]
La validità di entrambi i protocolli trova conferma del resto nel fatto che, dopo l'intervento dell'Ospedale di Perugia, anche il Prof. dell' intervenenedo Per_1 Controparte_11 chirurgicamente, si fosse limitato a rimuovere i mezzi di sintesi presenti nel radio e a decomprimere il nervo mediano (cfr. pag. 25 della relazione del CTU), senza tuttavia praticare la osteosintesi della stiloide ulnare non praticata dai sanitari di Perugia.
3.6 Circa l'assenza di diagnosi e di trattamento della instabilità articolare e della lesione (recte, degenerazione, termine usato con maggiore frequenza) della TFC, attribuita a distacco della
TFCC dalla fovea (pag. 6 relazione del Dr. ), non può ritenersi raggiunta la prova a) Parte_2
della presenza di un quadro degenerativo e fessurativo della cartilagine, b) della entità e della riconducibilità dello stesso all'età della Sig.ra ovvero al trauma e in particolare al Parte_1
distacco della TFC dalla fovea;
c) della eventuale correlazione dell'insorgenza di tale
15 degenerazione con errori di trattamento della frattura o di diagnosi da parte dell'Ospedale di
Perugia o dell'Ospedale di Terni.
Queste le ragioni:
a) Diversamente da quanto prospetta il CTP Dr. (Pag. 6 Relazione CTP in Parte_2 Parte_1
assenza delle immagini strumentali, oltre a non essere dimostrato il processo degenerativo o lesivo, non risulta dimostrato il distacco della della fibrocartilagine triangolare dalla fovea, che determinando la instabilità, ne avrebbe innescato o aggravato il logoramento. La artroscopia diagnostica del 26.5.2009 del Dr. che ha diagnosticato per la prima volta una CP_3 degenerazione avanzata, non parla comunque di distacco della TFCC dalla fovea.
b) L'assenza di immagini provenienti dalle strutture di Perugia e Terni non consente di chiarire se i segni della degenerazione della fibrocartilagine fossero presenti prima dell'intervento dei sanitari di Perugia, o siano emersi successivamente, dopo le cure dell'Ospedale di Perugia o di quello di Terni, e la relativa evoluzione.
c) Non solo. Dal 23.10.2007 al 23.4.2008, nel lasso di tempo precedente il transito presso l'Ospedale di Terni, l'Azienda ospedaliera di Perugia ha sottoposto la sig.ra a cinque Parte_1 radiografie, in date 7.11.2007 (in gesso), 28.11.2007 (in gesso), 19.12.2007 (in gesso),
23.1.2008 (in gesso) e 9.4.2008 (in gesso), delle quali l'appellante ha versato solo i referti. Tali documenti, redatti da tre medici diversi (Dottori e Persona_8 Persona_9
, oltre a certificare un monitoraggio costante del decorso dopo Persona_10
l'intervento di osteosintesi, descrivono unicamente il controllo della frattura metaepifisaria distale di radio sinistro, trattata chirurgicamente con placca e viti, con frammenti allineati, e il distacco dello stiloide ulnare.
In assenza delle immagini radiologiche non è possibile accertare se, diversamente dai referti, le radiografie evidenziassero anche un allargamento della RUD tra l'ulna e il radio, che costituisce la prima spia di una lesione della fibrocartilagine triangolare e di un indebolimento del legamento con instabilità dell'articolazione.
L'unico dato inequivoco è quindi che tre diversi medici refertatori dell'Ospedale di Perugia non avevano evidenziato un allargamento della RUD tra l'ulna e il radio, che avrebbe suggerito un approfondimento mediante TAC o RMN al fine di fare chiarezza sulla degenerazione della TFC.
Di conseguenza, durante la cura presso l'Ospedale di Perugia post intervento, è altamente probabile che non siano emersi elementi predittivi di una lesione della TFC, indicativi della necessità di un approfondimento.
16 Non può pertanto rimproverarsi ai sanitari dell' di non avere Controparte_1 immediatamente eseguito una TAC o una RMN del polso, o una artroscopia diagnostica, esami che avrebbero indirizzato verso un intervento chirurgico correttivo. La TC, la RM o la artroscopia diagnostica sono tra l'altro esami strumentali di secondo livello, da espletare in una seconda fase clinica e in presenza di fondati sospetti clinici, e non erano emersi neppure durante la visita e l'intervento del prof. Per_1
d) L'assenza di indici di instabilità della articolazione durante le cure dell'Ospedale di Perugia, trova riscontro nella relazione del Fisiatra Dr. del 17.09.2008 (doc. 15 Persona_3
, nella quale non era emersa alcuna instabilità della RUD, suggestiva di una lesione o Parte_1 degenerazione della TFC, anche all'esito di esame ecografico. La relazione, di poco precedente l'intervento di rimozione della osteosintesi del Prof. dell'Ospedale di Terni, Per_1
diagnosticò una limitazione funzionale dolorosa dei movimenti di flesso estensione e prono supinazione del polso, ma non l'instabilità articolare, suggestiva di lesione della TFC e testabile con il movimento del polso, secondo quanto riferito dal CTU Dr. Per_4
Malgrado l'ecografia offra risultati meno precisi della RMN o della TAC, non può passare inosservato che secondo il Dr. l'ecografia del 1.9.2008, non allegata, aveva Per_3 diagnosticato esclusivamente un ematoma sotto il muscolo flessore ulnare del carpo e irregolarità del profilocorticale a livello dell'apofisi stiloide ulnare. Null'altro.
e) Dopo il Dr. , neppure il Prof. dell'Ospedale di Terni, ha formulato Per_3 Persona_2
una diagnosi di instabilità o degenerazione della TFC. In proposito l'appellante (pag. 3 appello) sostiene che il prof. avrebbe rilevato la instabilità articolare durante l'intervento di Per_1
rimozione dell'osteosintesi del 29.10.2008. E nelle conclusioni della relazione il CTP Dr.
afferma che la RNM (non versata in atti), effettuata il 18.2.2009, dopo quasi quattro Parte_2 mesi dall'intervento del Prof. aveva evidenziato fenomeni degenerativi della TFC, Per_1
senza evidenze di fessurazioni. Tali circostanze non trovano tuttavia riscontro nei documenti versati in atti.
Dalla cartella clinica precedente l'intervento del Prof. presso l'Ospedale di Terni Per_1
emerge che alla visita del 4.09.2008 venne evidenziata la presenza della placca dell'osteosintesi, la possibile presenza di una vite nell'articolazione, dolore ai movimenti, moderata parestesia, tumefazione dolente sede ulnare. Le indicazioni chirurgiche ipotizzate erano state la rimozione della placca, decompressione del tunnel carpale, l'ecografia per ematoma organizzato, e l'eventuale evacuazione.
Non risultano versate in atti né le immagini strumentali, né il referto della ecografia.
17 Nelle visite successive all'intervento della paziente non emerge alcuna diagnosi di instabilità articolare del polso o di degenerazione della cartilagine, che si sarebbe manifestata al chirurgo ortopedico durante l'intervento chirurgico di rimozione.
La lettera di dimissione dopo l'intervento del 29.10.2008 del Prof. diagnostica invece Per_1
postumi frattura radio distale sinistro. Trattamento: Rimozione messo di sintesi e decompressione nervo mediano a sinistra. Ciò corrisponde alla cartella clinica dell' CP_11
che parla di postumi di fratture degli arti superiori e sindrome del tunnel carpale.
[...]
Il successivo 17.11.2008 il sanitario riferiva di una limitazione funzionale della mano sinistra in esito a intervento chirurgico, senza specificare di che natura sia la limitazione e se vi sia instabilità radio ulnare distale.
E il successivo 6.2.2009 il Prof. scrive nel proprio certificato Esiti frattura radio distale Per_1
sin.. Necessita di Rx polso sin., senza aggiungere nulla sulla stabilità articolare.
Anche in questo caso mancano le immagini strumentali degli RX eventualmente effettuati.
3.8 L'assenza, sino questo punto della vicenda, della (prova di) indici della degenerazione della
TFC, porta a ipotizzare che non potrebbe essere esclusa, quale causa alternativa del presunto processo degenerativo, l'intervento chirurgico del Prof. dell'Ospedale di Persona_2
Terni.
La possibile correlazione della degenerazione della cartilagine con l'intervento di rimozione dell'osteosintesi sembrerebbe addirittura emergere dalle considerazioni medico legali (pag. 6 relazione CTP) del Dr. . Costui sostiene infatti che una diagnosi tempestiva della Parte_2
Par lesione della avrebbe evitato la sua degenerazione, in quanto quando passano più di sei mesi dal distacco inserzionale della Tfcc della fovea, il legamento va incontro a una degenerazione che rende sempre più precaria e difficoltosa la la sua eventuale riparazione.
Dando credito a tale assunto, non potrebbe escludersi che la degenerazione sia iniziata dopo la rimozione dell'osteosintesi ulnare da parte del Prof. del 29.10.2008, per essere Per_1
ipotizzata dal Dr. nella visita del 15.4.2009, e quindi diagnosticata il 27.05.2009 con CP_3
l'artroscopia diagnostica, decorsi oltre sei mesi dall'intervento del Prof. Per_1
3.9 In proposito la terminologia del Dr. che per la prima volta ebbe a Controparte_3
diagnosticare la instabilità e la presenza di una degenerazione della TFC, non offre certezza sulle cause della mobilità articolare del polso e sulla riferibilità della degenerazione della TFC al trauma o a errori di intervento del Dr. dell'Ospedale di Perugia, o del Prof. CP_2 Per_1
dell'Ospedale di Terni.
18 Nella diagnosi del 15.4.2009 del Dr. si legge esito di frattura di polso trattata con CP_3 placca di radio distale. Permane a distanza di due anni instabilità fortemente dolente della
CP_1 Parte radio ulnare distale (RUD). ++ per lesione leg TFCC con instabilità della RUD. conferma di lesione del leg. TFCC.
Ma se nessuno prima di allora aveva diagnosticato la instabilità articolare quale causa del dolore, è del tutto inappropriato l'utilizzo del verbo permanere.
Anzi, come evidenzia il CTU in primo grado Dr. (pag. 27 CTU), al fine di dimostrare la Per_4
esistenza della degenerazione della TFC, sarebbe stato opportuno sottoporre la paziente a ulteriori esami di RX dinamica e a una fluoroscopia, che avrebbero dimostrato effettivamente la instabilità articolare.
Nella lettera di dimissioni del 27.05.2009, relativa all'escissione della stiloide ulnare in artroscopia con diagnosi artroscopica del legamento triangolare, il Dr. ha dichiarato E' CP_3
stata sottoposta ad artroscopia diagnostica con wafer resection della testa dell'ulna che ha evidenziato una degenerazione del legamento triangolare non riparabile, affermazione che sembra escludere la presenza di fessurazioni.
3.10 L'ulteriore controipotesi esplicativa della degenerazione cartilaginea da non obliterare è
l'invecchiamento umano.
Come evidenziato dal CTU in primo grado, se dopo i trenta anni inizia il degrado delle cartilagini, dopo la quinta decade compaiono anche fenomeni fessurativi. Senza essere smentito, il CTU di primo grado ha richiamato uno scritto presente nel sito web del Dr.
(pag. 26 e 27 relazione), il quale ha evidenziato che la degenerazione della cartilagine CP_3
è comune in soggetti non più giovani e che “a partire dalla terza decade di vita sono presenti lesioni degenerative che evolvono inevitabilmente verso la perforazione, reperto costante dopo 5 decade”. Ha inoltre rimarcato (pag. 24 relazione) come lo stesso consulente di parte
Dr. , dapprima (pag. 3 relazione CTP) ha affermato che la RNM del 18.2.2009, Parte_2
effettuata su indicazione del Dr. aveva evidenziato una degenerazione della TFC, Per_1
mentre nelle conclusioni afferma che la RNM del 18.2.2009 aveva evidenziato una lesione compatibile con il trauma.
Considerando che la Sig.ra nata il [...], al momento della caduta il 23.10.2007 Parte_1
aveva 55 anni, il CTU ha prospettato, con ragionamento scevro da contraddizioni logiche, che non era provato che la degenerazione dovesse essere ricondotta al trauma, potendo essere causata anche dell'invecchiamento.
19 3.11 Sulla scorta delle considerazioni che precedono risultano prive di pregio le critiche mosse alla CTU del primo e del presente grado, che la Corte condivide in quanto circostanziate e scevre da vizi logico-giuridici.
L'assunto del CTU, secondo cui la necessità dell'intervento di rimozione della placca da parte del Prof. al fine di decomprimere il nervo mediano, poteva derivare da una possibile Per_1
complicanza dell'intervento di sintesi effettuato a Perugia, viene criticato in modo generico.
Del tutto unilaterale è l'affermazione secondo cui il passaggio della paziente dal Dr. al Per_1
Dr. che ha diagnosticato la instabilità ulnoradiale, sarebbe dipeso dalla assenza di CP_3 idonea strumentazione presso l'Ospedale di Terni, che non risulta documentata. In realtà non vi è prova delle ragioni del passaggio della Sig.ra alle cure del Dr. Parte_1 CP_3
Circa l'omessa diagnosi di instabilità della articolazione RUD da parte del Dr. a Per_1
distanza di quasi un anno dall'incidente, l'appellante dissente dal CTU, secondo il quale la instabilità era accertabile manualmente. Da una ricerca del CTP dr. sarebbe infatti Parte_2
emerso che parte dei pazienti (15 su 150) assume un atteggiamento difensivo, che determinando la contrazione della muscolatura, avrebbe stabilizzato l'articolazione evitando la sublussazione dell'ulna.
Tuttavia tale percentuale di pazienti con atteggiamento difensivo (pari al 10 %) risulta estremamente esigua.
E comunque, dato e non concesso che rientrasse in tale percentuale, tale Parte_1
circostanza costituirebbe un ulteriore causa di esonero da responsabilità dei medici dell'Ospedale di Perugia, che non avrebbero potuto diagnosticare la instabilità a causa di tale atteggiamento difensivo della paziente.
3.12 In conclusione le evidenze esclusivamente documentali non consentono di ritenere raggiunta la prova:
a) che il trattamento con osteosintesi dello stiloide ulnare avrebbe reso la guarigione più probabile e più rapida del trattamento conservativo;
pertanto l'omissione di tale trattamento chirurgico, in aggiunta a quello di osteosintesi della metaepifisi distale del radio, non essendo prevista come obbligatoria dai protocolli medici, non contrasta con il parametro della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c. 2 c.c..
b) che il processo degenerativo trattato con ricostruzione della TFCC dal Dr. CP_3 conseguisse al trauma o a un errato trattamento da parte dell' , Controparte_1
che ha omesso di diagnosticarlo.
20 Non essendo dimostrata l'esistenza e la causa del processo degenerativo della fibrocartilagine triangolare, e il momento in cui si sarebbe manifestata, non può ritenersi dimostrato l'errore professionale dei medici dell'Ospedale di Perugia per l'omessa diagnosi della presunta lesione della TFC.
Un giudizio di responsabilità non può essere formulato neppure per presunzioni, ritenendo cioè sussistente la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Perugia sulla base della sola diagnosi del Dr. del 27.5.2009. Controparte_3
Infatti, indipendentemente dal fatto che la degenerazione della TFC è stata diagnosticata per la prima volta dal Dr. in precedenza, dopo l'intervento dei sanitari Controparte_3 dell'Ospedale di Perugia, nessuno dei due medici (Dr. e Prof. Persona_3 Per_2
che avevano visitato la Sig.ra aveva ipotizzato la presenza di tale
[...] Parte_1
processo degenerativo.
Tali dati probatori, precedenti la diagnosi del Dr. non consentono di ritenere Controparte_3
provata la negligenza professionale dei sanitari dell'Ospedale di Perugia.
4. Sulla riproposizione dei mezzi istruttori, sulla richiesta di sostituzione del CTU, e sulla richiesta di acquisizione delle immagini strumentali.
Parte appellante ha riproposto le richieste di ammissione dei mezzi istruttori avanzati nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2) c.p.c., con particolare riferimento alle prove testimoniali e alla rinnovazione della CTU medico legale.
Le istanze di ammissione dei mezzi di prova devono essere respinte, in quanto, anche alla luce dei risultati della nuova CTU medico legale disposta nel presente grado, emerge come la riconducibilità della instabilità della articolazione radio ulnare distale alla lesione traumatica della tfcc doveva essere diagnosticata con esami strumentali, e non può essere demandata a valutazioni contenute in mezzi istruttori orali.
Deve essere respinta la richiesta di concessione di termine per l'acquisizione delle immagini strumentali, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto finalizzata a dimostrare fatti principali e non secondari. In argomento occorre dare seguito al principio espresso dalla S. C. nella Sentenza S. U. n. 3086 del 01/02/2022, secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione
21 che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
5. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. I compensi professionali sono commisurati allo scaglione indeterminato di valore basso.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 983/2021 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Pone definitivamente le spese della CTU del presente grado per intero a carico di parte appellante.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 27 Marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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