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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1641/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. DI FRANCO C.F._1
SALVATORE CLAUDIO del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2
IRREPERIBILE. CONTUMACE.
Conclusioni Il difensore di parte ricorrente chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza condizioni;
chiede, altresì, che il Tribunale disponga per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Motivi della decisione
Premesso che non si è costituito in giudizio, i coniugi in epigrafe: CP_1
• hanno contratto matrimonio a SCANDIANO (RE) in data 15/09/2004;
• non hanno avuto figli.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione dal coniuge, senza condizioni, vinte le spese processuali.
Il Presidente, rilevato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare e che la causa era matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni;
il difensore ha rinunciato al deposito della comparsa conclusionale.
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Orbene, osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Si prescinde, quindi, dall'accertamento di colpe e di responsabilità, atteso che la convivenza può rendersi intollerabile anche in conseguenza di fatti che nulla hanno a che vedere con la violazione degli obblighi familiari (es. diversità di cultura tra i coniugi, incompatibilità di carattere); d'altra parte, non sempre le violazioni di tali obblighi portano necessariamente all'intollerabilità della convivenza.
Posto ciò, nel caso di specie, i coniugi, come ha dichiarato la ricorrente, hanno convissuto per soli sei mesi dopo il matrimonio, separandosi di fatto nel 2005, non avendo più alcun tipo di contatto.
Dunque, si ravvisa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di essi, il che determina la presente pronuncia di loro separazione personale.
La domanda va quindi accolta. Attesa la non contestazione, da parte del resistente, della domanda di separazione, si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio celebrato a SCANDIANO in data CP_1
15/09/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto da detto Comune al n. 21, parte I, ufficio 1, anno 2004);
2. dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute da parte ricorrente;
3. provvede, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SCANDIANO (RE), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Imperia, deciso il 3 marzo 2025 .
Il Presidente dott. Eduardo Bracco