Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2709/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 2709 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Eugenio C.F._2
Gamba il primo e dagli avv.ti Elisabetta Cassaro e Jacopo Altafini la seconda come da mandato in atti,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CONCLUSIONI
Dichiarare lo scioglimento dell'atto di matrimonio celebrato in Albania in data 28/08/1999, in regime di comunione dei beni, tra la signora e il signor , con atto Parte_2 Parte_1
registrato successivamente agli atti del Comune di Marcon al n. 27, parte II, Serie C, anno 2017,
1
1. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre nella residenza familiare sita in Marcon
(VE), Via San Giuseppe n.39 int.7, con permanenza presso il padre due pomeriggi alla settimana dalle ore16.00 alle ore 20.00, ed un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alle ore 20,30 della domenica;
la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie comprensive ad anni alterni del giorno del Natale e metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua;
la figlia minore trascorrerà Per_1
con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con sospensione in detto periodo della permanenza presso l'atro genitore.
3. Assegnarsi alla sig.ra la residenza familiare sita in Marcon (VE), Via San Parte_2
Giuseppe n.39 int.7, con i relativi arredi e corredi.
4. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Parte_2
Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e l'assegno mensile di euro 300,00 Per_1
(150,00 euro per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI a decorrere dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso per la separazione dei coniugi;
il sig.
concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 nell'interesse delle figlie;
ai fini dell'individuazione di tali spese, le parti fanno espresso ed integrale rimando al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Venezia del
19 settembre 2019. Dell'assegno unico/universale per le figlie ne godrà nella misura del 100% la sig.ra . Parte_2
5. Le parti si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e della figlia minore.
6. Spese di causa compensate tra le parti.”.
Per il P.M. intervenuto: voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti hanno esposto di aver contratto in data
28/08/1999 in Albania matrimonio con rito civile, successivamente registrato nel registro Atti di matrimonio del Comune di Marcon al n. 27, Parte 2, Serie C, anno 2017. Dall'unione
2 coniugale dei ricorrenti sono nate due figlie nata ad [...] il [...] e Per_3
nata a [...] il [...]. Persona_4
I ricorrenti, premesso che è tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'udienza di comparizione davanti al giudice delegato, hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione davanti al giudice delegato nell'ambito del giudizio di separazione, definito con sentenza n. 2208/2023 del 28.11.2023, pubblicata il 01/12/2023, del Tribunale di Venezia, passata in giudicato (come risulta dal documento depositato in atti unitamente alla nota di deposito 7.11.24).
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Entrambi i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi,
e soddisfa gli interessi della prole, pertanto va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 28/08/1999 con rito civile da e e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio (alla parte II, serie C, n. 27, dell'anno 2017) del Comune di Marcon (VE).
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica gli accordi raggiunti dalle parti e le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
4. Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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