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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18089/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18089/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Marigliano al C.so Vitto- Parte_1 C.F._1
rio Emanuele III n. 171, presso lo studio dell'Avv. ALICINO MICHELE (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Attore
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo presso lo sede dell'ente, unitamente all'Avv.
DIANI DAVIDE (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti.
- Convenuto
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 agosto 2024, il sig. Parte_1
ha chiesto “dichiarare la illegittimità della Ordinanza 34 del 04.12.2018, notificata il
15.01.2019, per violazione della legge 241/90 e, per l'effetto condannare il CP_1
ai sensi dell'art. 21 quinquies, L.241/90 al pagamento di un indennizzo, parame-
[...]
trato ai sensi della normativa, per la revoca della licenza posta in essere, il tutto da
1
contenersi nei limiti indicati dalla dichiarazione di valore;
condannare parte convenuta, al pagamento delle spese processuali per lite temeraria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ha sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
➢ il sig. , in data 19.11.2015, costituiva la semplificata, Parte_1 Controparte_2
con sede in alla Via delle Repubbliche n.324, titolare di un esercizio CP_1
commerciale destinato alla raccolta di scommesse ippiche e sportive (attività di cui all'art. 10, comma 9 octies del DL 16/2012 convertito nella L. 44/2016);
➢ la società cedente (“I Mardoc s.r.l”) era già titolare di licenza per la medesima attività, rilasciata dal Comune e dalla Questura di CP_1
➢ in data 4 dicembre 2018, veniva emessa dal Ordinanza Controparte_1
N.034 con la quale si intimava la “chiusura temporanea in via cautelare” dell'attività per giorni trenta, e si avviava il procedimento finalizzato alla chiu- sa definitiva, in quanto, la detta attività, sarebbe stata esercitata in difetto di autorizzazione comunale. Il a sostegno della immediata esecuzione CP_1
di quanto in essa predisposto, pur in assenza di fatti gravi ed indifferibili, come sancito dalla normativa, veniva giustificata da quanto previsto dall'art. 7 comma 2 Legge n. 241/90; in particolare veniva valorizzata “l'esigua distanza dall'esercizio in questione da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sporti- vi, istituti frequentati da giovani…….”;
➢ in data 26.01.2019, veniva presentato Ricorso al TAR Napoli dal sig. Pt_2
, nella qualità di unico socio e l.r.p.t. della contro il Controparte_2 [...]
per richiedere la sospensione, prima, e l'annullamento, poi, della CP_1
predetta ordinanza;
➢ a causa della crisi determinata dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, veni- va disposto la messa in liquidazione e lo scioglimento anticipato della predetta società;
➢ il TAR Campania, in data 06.12.2022, decideva la suddetta impugnativa con la sentenza, n. 975/2023, pubblicata in data 13.02.2023, a mezzo della quale di- chiarava il ricorso “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
2
Ciò premesso, l'attore ha evidenziato che la suddetta ordinanza ebbe a determina- re danni in capo alla società destinataria del provvedimento, di cui, di cui Pt_2
era unico socio, danni ritenuti ristorabili alla luce dell'affermata illegittimità del provvedimento (derivante dal rituale subingresso nelle licenze facenti capo alla so- cietà cedente i Mardoc s.r.l.).
b. Invero, con l'acquisto della licenza, parte attrice era subentrato, in ogni posizione, alla precedente società che, sino alla data del 19.11.2015, aveva regolarmente svolto la medesima attività nella sede ove era ubicato il centro scommesse gestito dal Pt_1
Si legge in citazione che “la impossibilità a tenere in vita la società, derivata anche dalla contestuale revoca della concessione da parte della UR (atto dovuto in assenza di locale) ha comportato la messa in liquidazione della medesima, proprio per le ingenti spese (locazione, dipendenti, utenze) non supportate da entrate cor- renti legate alle scommesse. Basti pensare che, tra la notifica dell'Ordinanza
(15.01.2019) e la pronuncia del Tar sulla sospensiva (16.04.2019) il danno in essere all'attore era già determinato in alcune decine di migliaia di euro (canoni di loca- zione, utenze, dipendenti e spese di procedura), oltre che alla perdita di clientela per la chiusura della attività, sia pure in via cautelare. Alla data del 14.02.2019, da- ta della riapertura, la concessione UR risultava revocata e, pertanto, la sala scommesse e giochi, era diventata una “scatola vuota” con spese di gestione esor- bitanti e senza possibilità di entrate”.
Alla luce di tale ricostruzione, la parte ha invocato l'applicazione della tutela in- dennitaria prevista dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., e la carenza di legittimazione attiva di cui all'art. 81 c.p.c., per il difetto dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Il ha poi eccepito l'estinzione delle pretese creditorie per l'intervenuta pre- CP_1
scrizione ai sensi degli art. 2934 e 2947 c.c;. nel merito, ha rilevato l'esclusione della
3
responsabilità dell'ente, oltre alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, richiamando in tal senso l'articolo 86 del TULPS e l'art. 19 del DPR n. 616 del 24.07.1977, secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse e delle sale VLT, il cambio di titolarità è sempre subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale.
All'udienza del 9.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.06.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito GO, sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione.
Sul punto occorre preliminarmente evidenziare che, aldilà del contraddittorio ed equivoco richiamo alla tutela indennitaria di cui all'art.21 quinquies L. n.241/1990,
l'intero impianto argomentativo svolto dall'attore è palesemente ed univocamente correlato all'affermata illegittimità dell'ordinanza n.034 adottata dal CP_1
in data 4 dicembre 2018 con cui è stata ordinata “la chiusura temporanea per
[...]
giorni trenta, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, del negozio di gioco scommesse sito in alla CP_1
via delle Repubbliche Marinare, 324, 324A, 326, 326A,328, condotto dal sig. , Parte_1
nato a [...] il [...]”.
Il fondamento di tale provvedimento ha chiara natura repressiva, volta a contrastare l'attività di raccolta di scommesse in difetto dei presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015.
In particolare l'intervento repressivo viene, in primo luogo, giustificato in ragione del difetto di domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di raccolta scommesse di cui all'art. 7 del predetto Regolamento comunale che così recita:
“ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferi- mento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del
4
TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la pre- scritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comu- nale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche
e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5- Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni”.
In secondo luogo il provvedimento repressivo viene fondato sul difetto, in ogni caso, dei presupposti di cui all'art.6 del predetto Regolamento, volto a disciplinare la localiz- zazione dei centri scommesse.
Invero l'attore chiede in prima battuta di accertare tale illegittimità (“dichiarare la illegittimità della Ordinanza 34 del 04.12.2018, notificata il 15.01.2019, per violazione della legge 241/90”).
È inequivoco che l'intervento repressivo in esame vada qualificato come esercizio di un potere discrezionale; invero “i provvedimenti di polizia sono preordinati alla priorita- ria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzio- ne della commissione di reati e costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di
5
fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico» (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2023, n. 7171 ).
È, quindi, evidente che, a fronte dell'esercizio dei predetti poteri, la situazione giuridi- ca del soggetto inciso dallo stesso vada qualificata come interesse legittimo oppositivo.
Coerente con tale impostazione è stata, peraltro, la scelta della società di impugnare l'ordinanza innanzi al TAR Campania, vicenda conclusasi con la richiamata sentenza.
La conseguente richiesta di condanna del va, pertanto, corretta- Controparte_1
mente riqualificata come diretta ad ottenere il ristoro dei danni correlati all'adozione di detto provvedimento e consistiti, in ultima istanza, nei danni conseguenza derivanti dall'affermata lesione del predetto interesse legittimo.
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del GA a norma dell'art.30 6° comma del c.p.a. secondo cui “di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito GO, sussistendo, in materia, la giurisdi- zione esclusiva del GA;
fissa il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
he si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese
[...]
generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21.07.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18089/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Marigliano al C.so Vitto- Parte_1 C.F._1
rio Emanuele III n. 171, presso lo studio dell'Avv. ALICINO MICHELE (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Attore
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo presso lo sede dell'ente, unitamente all'Avv.
DIANI DAVIDE (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti.
- Convenuto
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 agosto 2024, il sig. Parte_1
ha chiesto “dichiarare la illegittimità della Ordinanza 34 del 04.12.2018, notificata il
15.01.2019, per violazione della legge 241/90 e, per l'effetto condannare il CP_1
ai sensi dell'art. 21 quinquies, L.241/90 al pagamento di un indennizzo, parame-
[...]
trato ai sensi della normativa, per la revoca della licenza posta in essere, il tutto da
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contenersi nei limiti indicati dalla dichiarazione di valore;
condannare parte convenuta, al pagamento delle spese processuali per lite temeraria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ha sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
➢ il sig. , in data 19.11.2015, costituiva la semplificata, Parte_1 Controparte_2
con sede in alla Via delle Repubbliche n.324, titolare di un esercizio CP_1
commerciale destinato alla raccolta di scommesse ippiche e sportive (attività di cui all'art. 10, comma 9 octies del DL 16/2012 convertito nella L. 44/2016);
➢ la società cedente (“I Mardoc s.r.l”) era già titolare di licenza per la medesima attività, rilasciata dal Comune e dalla Questura di CP_1
➢ in data 4 dicembre 2018, veniva emessa dal Ordinanza Controparte_1
N.034 con la quale si intimava la “chiusura temporanea in via cautelare” dell'attività per giorni trenta, e si avviava il procedimento finalizzato alla chiu- sa definitiva, in quanto, la detta attività, sarebbe stata esercitata in difetto di autorizzazione comunale. Il a sostegno della immediata esecuzione CP_1
di quanto in essa predisposto, pur in assenza di fatti gravi ed indifferibili, come sancito dalla normativa, veniva giustificata da quanto previsto dall'art. 7 comma 2 Legge n. 241/90; in particolare veniva valorizzata “l'esigua distanza dall'esercizio in questione da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sporti- vi, istituti frequentati da giovani…….”;
➢ in data 26.01.2019, veniva presentato Ricorso al TAR Napoli dal sig. Pt_2
, nella qualità di unico socio e l.r.p.t. della contro il Controparte_2 [...]
per richiedere la sospensione, prima, e l'annullamento, poi, della CP_1
predetta ordinanza;
➢ a causa della crisi determinata dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, veni- va disposto la messa in liquidazione e lo scioglimento anticipato della predetta società;
➢ il TAR Campania, in data 06.12.2022, decideva la suddetta impugnativa con la sentenza, n. 975/2023, pubblicata in data 13.02.2023, a mezzo della quale di- chiarava il ricorso “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
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Ciò premesso, l'attore ha evidenziato che la suddetta ordinanza ebbe a determina- re danni in capo alla società destinataria del provvedimento, di cui, di cui Pt_2
era unico socio, danni ritenuti ristorabili alla luce dell'affermata illegittimità del provvedimento (derivante dal rituale subingresso nelle licenze facenti capo alla so- cietà cedente i Mardoc s.r.l.).
b. Invero, con l'acquisto della licenza, parte attrice era subentrato, in ogni posizione, alla precedente società che, sino alla data del 19.11.2015, aveva regolarmente svolto la medesima attività nella sede ove era ubicato il centro scommesse gestito dal Pt_1
Si legge in citazione che “la impossibilità a tenere in vita la società, derivata anche dalla contestuale revoca della concessione da parte della UR (atto dovuto in assenza di locale) ha comportato la messa in liquidazione della medesima, proprio per le ingenti spese (locazione, dipendenti, utenze) non supportate da entrate cor- renti legate alle scommesse. Basti pensare che, tra la notifica dell'Ordinanza
(15.01.2019) e la pronuncia del Tar sulla sospensiva (16.04.2019) il danno in essere all'attore era già determinato in alcune decine di migliaia di euro (canoni di loca- zione, utenze, dipendenti e spese di procedura), oltre che alla perdita di clientela per la chiusura della attività, sia pure in via cautelare. Alla data del 14.02.2019, da- ta della riapertura, la concessione UR risultava revocata e, pertanto, la sala scommesse e giochi, era diventata una “scatola vuota” con spese di gestione esor- bitanti e senza possibilità di entrate”.
Alla luce di tale ricostruzione, la parte ha invocato l'applicazione della tutela in- dennitaria prevista dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., e la carenza di legittimazione attiva di cui all'art. 81 c.p.c., per il difetto dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Il ha poi eccepito l'estinzione delle pretese creditorie per l'intervenuta pre- CP_1
scrizione ai sensi degli art. 2934 e 2947 c.c;. nel merito, ha rilevato l'esclusione della
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responsabilità dell'ente, oltre alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, richiamando in tal senso l'articolo 86 del TULPS e l'art. 19 del DPR n. 616 del 24.07.1977, secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse e delle sale VLT, il cambio di titolarità è sempre subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale.
All'udienza del 9.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.06.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito GO, sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione.
Sul punto occorre preliminarmente evidenziare che, aldilà del contraddittorio ed equivoco richiamo alla tutela indennitaria di cui all'art.21 quinquies L. n.241/1990,
l'intero impianto argomentativo svolto dall'attore è palesemente ed univocamente correlato all'affermata illegittimità dell'ordinanza n.034 adottata dal CP_1
in data 4 dicembre 2018 con cui è stata ordinata “la chiusura temporanea per
[...]
giorni trenta, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, del negozio di gioco scommesse sito in alla CP_1
via delle Repubbliche Marinare, 324, 324A, 326, 326A,328, condotto dal sig. , Parte_1
nato a [...] il [...]”.
Il fondamento di tale provvedimento ha chiara natura repressiva, volta a contrastare l'attività di raccolta di scommesse in difetto dei presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015.
In particolare l'intervento repressivo viene, in primo luogo, giustificato in ragione del difetto di domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di raccolta scommesse di cui all'art. 7 del predetto Regolamento comunale che così recita:
“ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferi- mento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del
4
TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la pre- scritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comu- nale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche
e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5- Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni”.
In secondo luogo il provvedimento repressivo viene fondato sul difetto, in ogni caso, dei presupposti di cui all'art.6 del predetto Regolamento, volto a disciplinare la localiz- zazione dei centri scommesse.
Invero l'attore chiede in prima battuta di accertare tale illegittimità (“dichiarare la illegittimità della Ordinanza 34 del 04.12.2018, notificata il 15.01.2019, per violazione della legge 241/90”).
È inequivoco che l'intervento repressivo in esame vada qualificato come esercizio di un potere discrezionale; invero “i provvedimenti di polizia sono preordinati alla priorita- ria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzio- ne della commissione di reati e costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di
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fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico» (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2023, n. 7171 ).
È, quindi, evidente che, a fronte dell'esercizio dei predetti poteri, la situazione giuridi- ca del soggetto inciso dallo stesso vada qualificata come interesse legittimo oppositivo.
Coerente con tale impostazione è stata, peraltro, la scelta della società di impugnare l'ordinanza innanzi al TAR Campania, vicenda conclusasi con la richiamata sentenza.
La conseguente richiesta di condanna del va, pertanto, corretta- Controparte_1
mente riqualificata come diretta ad ottenere il ristoro dei danni correlati all'adozione di detto provvedimento e consistiti, in ultima istanza, nei danni conseguenza derivanti dall'affermata lesione del predetto interesse legittimo.
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del GA a norma dell'art.30 6° comma del c.p.a. secondo cui “di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito GO, sussistendo, in materia, la giurisdi- zione esclusiva del GA;
fissa il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
he si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese
[...]
generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21.07.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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