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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Salvà;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), anche quale mandatario di (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2
giusta procura generale alle liti, dagli avv. Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pier
Luigi Tomaselli
Resistenti in riassunzione
AVENTE AD OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. - Obbligo contributivo coltivatore diretto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 4408/2023, pubblicata il 13.2.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da avverso la sentenza di questa Parte_1
Corte d'appello n. 264/2021, pubblicata il 20.4.2021, che dichiarata la contumacia dell'appellante, accoglieva il gravame proposto dall avverso la sentenza con la CP_1
quale il Tribunale di Siracusa aveva accolto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320112000751847 relativo ai contributi IVS Gestione agricola- lavoratori autonomi, con inquadramento coltivatore diretto per gli anni 2007-2010.
La Corte di appello aveva accertato il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado relativa all'estinzione dell'obbligazione contributiva relativamente all'anno 2007; aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellato e la società agricola Al Simeto per il periodo 2008-2010 ritenendo provate le condizioni per ritenere coltivatore diretto con i Parte_1
conseguenti obblighi contributivi.
Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da , con il quale era stata dedotta la “violazione dell'art. Parte_1
24 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere la Corte d'Appello di Catania - ritenendo e dichiarando erroneamente contumace
l'appellato - preso in considerazione le difese dello stesso, le quali altrimenti avrebbero indotto il collegio giudicante a rigettare l'appello, anche solo parzialmente, essendo stata nelle stesse chiaramente evidenziata l'inutilizzabilità, per gli anni successivi al 2008, degli accertamenti di cui al verbale di ispettivo sulla base del quale è stata avanzata la pretesa contributiva dell ”. CP_1
Ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi relativi allo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto negli anni 2008-2010 con carattere di abitualità e prevalenza e alla sussistenza dell'obbligo contributivo, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata e ha rinviato a questa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La causa è stata posta in decisione il 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.5.2023, ha riassunto Parte_1
tempestivamente il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall e la conferma della sentenza n. 771/2017 del CP_1
Tribunale di Siracusa- Sez. Lavoro con condanna dell'ente alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si è costituito l contestando le deduzioni del ricorrente ed evidenziando CP_1
una distorta applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado. In particolare, rileva che le somme oggetto dell'avviso opposto scaturivano dal verbale ispettivo con il quale l'odierno ricorrente era stato iscritto quale lavoratore autonomo e che competeva allo stesso dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato al fine di qualificarlo come tale. Deduce che trattandosi di rapporti di lavoro prestati in ambito familiare era onere di superare la presunzione di gratuità Parte_1
delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare. L' insiste nell'ammissione CP_1
delle prove per testi richieste nella memoria di primo grado erroneamente ritenute generiche dal tribunale.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto l'iscrizione d'ufficio di Parte_1
quale coltivatore diretto per gli anni 2008-2010. nel
[...] Parte_1
periodo in esame è stato formalmente assunto come bracciante agricolo alle dipendenze della società Al Simeto della quale in precedenza era stato socio e amministratore.
La Legge 26/10/1957 n. 1047 dispone all'art. 1 L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.
L'art. 2 prevede “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”
L'art. 2 della L n. 9/1963 dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
In base alla normativa richiamata, al fine della iscrizione come coltivatore diretto è, dunque, necessaria la prova dell'abitualità dell'attività manuale di coltivazione dei terreni o dell'allevamento del bestiame e della prevalenza, requisiti che sussistono “allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo,
o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito” (Cassazione civile, sez. lav., 14/10/2022, n. 30261). Tali requisiti di abitualità e prevalenza devono sussistere in relazione al singolo appartenente al nucleo familiare del quale si chieda l'iscrizione come coltivatore diretto (Cassazione civile, sez. lav., 13/2/2024, n. 3973).
L'onere di provare tali requisiti nella fattispecie in esame incombe all il CP_1
quale pretende il versamento dei contributi conseguenti alla iscrizione d'ufficio di come coltivatore diretto. Parte_1
Le dichiarazioni rese da agli ispettori in data 16.10.2008 Parte_1
non hanno valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale e, tuttavia, costituiscono prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/2/2023, n.4253, Cass. n. 11898 del
18/06/2020; Cass. n. 29316 del 2008).
ha dichiarato agli ispettori “oggi il presidente del cda è il signor Pt_1
mentre io e il signor siamo soci subordinati. Parte_2 Parte_3
Tutti e tre siamo impegnati abitualmente e prevalentemente durante tutto l'arco dell'anno nella conduzione e gestione dell'azienda”. A fronte di tale dichiarazione resa nell'ottobre 2008, precisa e puntuale, deve ritenersi che anche per l'anno 2008 in effetti ricorrevano in capo a i requisiti per l'iscrizione come Parte_3
coltivatore diretto, così come per il precedente anno 2007.
Per il periodo successivo, ritiene il collegio che abbia provato Pt_1
l'effettività del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società.
I testi escussi hanno dichiarato che negli anni 2009 e 2010 Parte_1
ha svolto le mansioni di bracciante agricolo e si è occupato degli animali, per periodi limitati nel corso dell'anno, alle dipendenze della società Al Simeto, ha osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 e, come gli altri dipendenti, ha ricevuto le direttive sul lavoro dall'amministratore della società ed è stato retribuito da quest'ultimo.
Sulla base di tali elementi non può ritenersi raggiunta la prova dei requisiti richiesti per l'iscrizione di come coltivatore diretto. Parte_1 La prova per testi articolata in primo grado dall correttamente non è CP_1
stata ammessa siccome formulata in modo generico, senza alcun riferimento alla collocazione temporale dei fatti indicati nell'articolato e alla abitualità e prevalenza.
3. L'appello dell deve accogliersi parzialmente, limitatamente ai CP_1
contributi e alle sanzioni relativi all'anno 2008 portati dall'avviso di addebito n.
59320112000751847 e ai corrispondenti oneri di riscossione.
L'accoglimento parziale dell'opposizione ad avviso di addebito determina la soccombenza di , a carico del quale vanno liquidate le spese Parte_1
processuali di tutti i gradi di giudizio tenuto conto del valore della causa corrispondente all'importo dovuto per contributi e sanzioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto dall avverso la sentenza n CP_1
771/2017 del Tribunale di Siracusa e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara dovuti i contributi e le sanzioni relativi all'anno
2008 e i corrispondenti compensi di riscossione portati dall'avviso di addebito n.
59320112000751847, condanna a pagare in favore dell le spese processuali Parte_1 CP_1
che liquida per il primo grado in € 2697,00, per il giudizio di appello in € 2906,00, per il giudizio di cassazione in € 1541,00 e per il presente giudizio di rinvio in €
2906, oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi