TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1628 alla quale è stato riunito il fascicolo NRG 6490/2022, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. STILE FABRIZIO con il quale Parte_1 elettivamente domicilia in Casola di Napoli (NA) alla Via Roma n. 226
Ricorrente
E
l' in Controparte_1 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CONCETTA
PETRILLO dell'Avvocatura interna , con cui elettivamente domicilia come in atti rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Raimondo Di Iesu , presso cui è elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione cartella esattoriale e preavviso di iscrizione ipotecaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente in data 20.03.22 e 25.11.2022, ritualmente notificati, poi successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il ricorrente ha impugnato la INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
N°07120229002288643000 notificata il 04/03/2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°07176202200007253000 notificata il 09/11/2022.
Gli atti impugnati scaturiscono da numerosissime cartelle insolute portanti, tra l'altro, come CP_ causali l'omesso versamento dei contributi all' e delle rate dei premi assicurativi all' rispetto alle quali il ricorrente ha dedotto la omessa notifica degli atti prodromici CP_1 motivo per il quale, eccepita la prescrizione, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata istando per l'annullamento dei crediti previdenziale ed assicurativi, richiamati negli atti impugnati . Nel procedimento RGN 1628.22, hanno provveduto alla rituale costituzione processuale,
L' e l che, diversamente argomentando, contestavano la fondatezza delle CP_4 CP_1 avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli atti impugnati e concludevano per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Riguardo al procedimento RNG 6490.2022, provvedeva alla rituale costituzione che, CP_5 eccepiva preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e deduceva la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria nr.
n°07176202200007253000 in quanto il contraddittorio non risultava esteso agli enti impositori ed titolari dei crediti per cui è causa. CP_3 CP_1
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò precisato, ai fini della corretta perimetrazione della presente controversia, occorre evidenziare che il ricorrente ha limitato l'impugnativa agli atti rientrante nella giurisdizione di questo Tribunale ordinario in funzione del Giudice del lavoro e, precisamente, ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N°07120229002288643000 (limitatamente alla cartella di pagamento n°07120160062225441000 e alla di pagamento n°07120170067166653000 per crediti vantati dall' ) e il preavviso di iscrizione ipotecaria n°07176202200007253000 CP_1
(limitatamente ai seguenti atti: avviso di pagamento n°37120160001046901000; l'avviso di pagamento n°37120160009155382000; l'avviso di pagamento n°37120160011388291000;
l'avviso di pagamento n°37120170006267517000; l'avviso di pagamento n°37120170006305525000; l'avviso di pagamento n°37120170013405970000; l'avviso di pagamento n°37120170016539262000; l'avviso di pagamento n°3712018000760073300 tutti emessi per crediti vantati dall' , oggetto del proc civ RGN 1717/22 deciso con CP_3 sentenza del Giudice del Lavoro di Torre Annunziata n. 203/2024; nonché
n°07120160062225441000 e n°07120170067166653000 di competenza dell' ed CP_1 oggetto del proc RGN 1628/2022; ed infine le cartella di pagamento n°07120200069207140000; cartella di pagamento n°07120210000202133000; cartella di pagamento n°07120210038617403000; cartella di pagamento n°07120220061344154000 CP_ di competenza dell' e dell' .) . CP_1
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' e dall' deducendo CP_1 CP_3
l'omessa notifica degli avvisi di addebito ragion per cui, essendo stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione, la presente azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n.
29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ritualmente formulata dall'agente di riscossione nel proc. 6490.22, giacchè il ricorrente non ha evocato in giudizio gli Enti Impositori ed titolari dei crediti e, quindi, titolari della situazione CP_3 CP_1 sostanziale dedotta in giudizio.
In vero, nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n.
7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti,
«l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo comunque al merito delle domande, entrambe i ricorsi sono risultati infondati.
Procedendo per gradi, quanto al ricorso NRG 1628.22, la corposa documentazione prodotta in atti sia dall' che dall'Agente di riscossione, ha consentito di accertare la pretestuosità CP_1
e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti per cui è causa.
Infatti, dall'attento scrutinio della documentazione probatoria prodotta dalle parti è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti prodromici alla intimazione di pagamento.
Come si evince dalla documentazione agli atti, ovvero dalle relate di notifica a mezzo pec allegate in atti, le cartella n. 07120160062225441000 e la cartella n.
07120170067166653000 venivano notificate rispettivamente in data 25.08.2016 e 23.08.2017 mentre il successivo avviso di intimazione, oggetto della odierna impugnazione,
è stato notificato in data 4.03.2022 ovvero prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge 335/1995, tenendo conto della sospensione Covid, di cui si dirà infra.
Parimenti infondata è risultata la domanda di annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
In limine litis, va dato atto che nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 203/2024 del 27/01/2024, passata in giudicato, questo Tribunale nella persona del Giudice Tritto, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 7120229002288643000 riferita agli avvisi di pagamento n°37120160001046901000; n°37120160009155382000;
n°37120160011388291000; n°37120170006267517000; n°37120170006305525000;
n°37120170013405970000; n°37120170016539262000; n°3712018000760073300 tutti emessi per crediti vantati dall' . CP_3
Pertanto, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324
c.p.c.), formatosi sulla domanda volta ad ottenere l'annullamento dei predetti avvisi di pagamento oggi nuovamente impugnati, rende inammissibile il vaglio delle medesime questioni nel presente giudizio. Il principio del ne bis in idem non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità delle domande de quibus già decise con sentenza passata in giudicato.
Per tale motivo la domanda attorea in parte qua non può trovare accoglimento.
Parimenti infondata risulta la restante parte della domanda afferente le ulteriore cartelle di pagamento, avendo l'ente di riscossione fornito piena prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria nel termine di prescrizione quinquennale.
Né vi è stata valida contestazione da parte del ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione. Le eccezioni del ricorrente non colgono nel segno e sono smentite dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la piena validità delle notifiche esattoriali, evidenziando che la Posta Elettronica Certificata (PEC) assicura comunque la provenienza e autenticità del documento. (vedasi ex multis ordinanza Cass. n. 30922 del 3 dicembre 2024)
Per completezza, va ribadito che è provata per tutti gli atti impugnati la efficace interruzione del termine di prescrizione che, prorogato per effetto della sospensione del decreto Cura
Italia, non risulta decorso alla data di notifica degli atti impugnati. Quanto appena detto vale anche per le cartelle notificate in data più risalente, ovvero il 2016, in quanto il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del
D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
In ragioni delle peculiarità e della oggettiva incontrovertibilità delle questioni trattate si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di introdotte con ricorso portante nrg. 1628/22 Parte_1
e con ricorso 6490/22 riuniti con provvedimento del 10.06.2024.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Torre Annunziata, 25/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1628 alla quale è stato riunito il fascicolo NRG 6490/2022, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. STILE FABRIZIO con il quale Parte_1 elettivamente domicilia in Casola di Napoli (NA) alla Via Roma n. 226
Ricorrente
E
l' in Controparte_1 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CONCETTA
PETRILLO dell'Avvocatura interna , con cui elettivamente domicilia come in atti rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Raimondo Di Iesu , presso cui è elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione cartella esattoriale e preavviso di iscrizione ipotecaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente in data 20.03.22 e 25.11.2022, ritualmente notificati, poi successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il ricorrente ha impugnato la INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
N°07120229002288643000 notificata il 04/03/2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°07176202200007253000 notificata il 09/11/2022.
Gli atti impugnati scaturiscono da numerosissime cartelle insolute portanti, tra l'altro, come CP_ causali l'omesso versamento dei contributi all' e delle rate dei premi assicurativi all' rispetto alle quali il ricorrente ha dedotto la omessa notifica degli atti prodromici CP_1 motivo per il quale, eccepita la prescrizione, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata istando per l'annullamento dei crediti previdenziale ed assicurativi, richiamati negli atti impugnati . Nel procedimento RGN 1628.22, hanno provveduto alla rituale costituzione processuale,
L' e l che, diversamente argomentando, contestavano la fondatezza delle CP_4 CP_1 avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli atti impugnati e concludevano per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Riguardo al procedimento RNG 6490.2022, provvedeva alla rituale costituzione che, CP_5 eccepiva preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e deduceva la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria nr.
n°07176202200007253000 in quanto il contraddittorio non risultava esteso agli enti impositori ed titolari dei crediti per cui è causa. CP_3 CP_1
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò precisato, ai fini della corretta perimetrazione della presente controversia, occorre evidenziare che il ricorrente ha limitato l'impugnativa agli atti rientrante nella giurisdizione di questo Tribunale ordinario in funzione del Giudice del lavoro e, precisamente, ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N°07120229002288643000 (limitatamente alla cartella di pagamento n°07120160062225441000 e alla di pagamento n°07120170067166653000 per crediti vantati dall' ) e il preavviso di iscrizione ipotecaria n°07176202200007253000 CP_1
(limitatamente ai seguenti atti: avviso di pagamento n°37120160001046901000; l'avviso di pagamento n°37120160009155382000; l'avviso di pagamento n°37120160011388291000;
l'avviso di pagamento n°37120170006267517000; l'avviso di pagamento n°37120170006305525000; l'avviso di pagamento n°37120170013405970000; l'avviso di pagamento n°37120170016539262000; l'avviso di pagamento n°3712018000760073300 tutti emessi per crediti vantati dall' , oggetto del proc civ RGN 1717/22 deciso con CP_3 sentenza del Giudice del Lavoro di Torre Annunziata n. 203/2024; nonché
n°07120160062225441000 e n°07120170067166653000 di competenza dell' ed CP_1 oggetto del proc RGN 1628/2022; ed infine le cartella di pagamento n°07120200069207140000; cartella di pagamento n°07120210000202133000; cartella di pagamento n°07120210038617403000; cartella di pagamento n°07120220061344154000 CP_ di competenza dell' e dell' .) . CP_1
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' e dall' deducendo CP_1 CP_3
l'omessa notifica degli avvisi di addebito ragion per cui, essendo stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione, la presente azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n.
29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ritualmente formulata dall'agente di riscossione nel proc. 6490.22, giacchè il ricorrente non ha evocato in giudizio gli Enti Impositori ed titolari dei crediti e, quindi, titolari della situazione CP_3 CP_1 sostanziale dedotta in giudizio.
In vero, nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n.
7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti,
«l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo comunque al merito delle domande, entrambe i ricorsi sono risultati infondati.
Procedendo per gradi, quanto al ricorso NRG 1628.22, la corposa documentazione prodotta in atti sia dall' che dall'Agente di riscossione, ha consentito di accertare la pretestuosità CP_1
e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti per cui è causa.
Infatti, dall'attento scrutinio della documentazione probatoria prodotta dalle parti è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti prodromici alla intimazione di pagamento.
Come si evince dalla documentazione agli atti, ovvero dalle relate di notifica a mezzo pec allegate in atti, le cartella n. 07120160062225441000 e la cartella n.
07120170067166653000 venivano notificate rispettivamente in data 25.08.2016 e 23.08.2017 mentre il successivo avviso di intimazione, oggetto della odierna impugnazione,
è stato notificato in data 4.03.2022 ovvero prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge 335/1995, tenendo conto della sospensione Covid, di cui si dirà infra.
Parimenti infondata è risultata la domanda di annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
In limine litis, va dato atto che nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 203/2024 del 27/01/2024, passata in giudicato, questo Tribunale nella persona del Giudice Tritto, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 7120229002288643000 riferita agli avvisi di pagamento n°37120160001046901000; n°37120160009155382000;
n°37120160011388291000; n°37120170006267517000; n°37120170006305525000;
n°37120170013405970000; n°37120170016539262000; n°3712018000760073300 tutti emessi per crediti vantati dall' . CP_3
Pertanto, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324
c.p.c.), formatosi sulla domanda volta ad ottenere l'annullamento dei predetti avvisi di pagamento oggi nuovamente impugnati, rende inammissibile il vaglio delle medesime questioni nel presente giudizio. Il principio del ne bis in idem non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità delle domande de quibus già decise con sentenza passata in giudicato.
Per tale motivo la domanda attorea in parte qua non può trovare accoglimento.
Parimenti infondata risulta la restante parte della domanda afferente le ulteriore cartelle di pagamento, avendo l'ente di riscossione fornito piena prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria nel termine di prescrizione quinquennale.
Né vi è stata valida contestazione da parte del ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione. Le eccezioni del ricorrente non colgono nel segno e sono smentite dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la piena validità delle notifiche esattoriali, evidenziando che la Posta Elettronica Certificata (PEC) assicura comunque la provenienza e autenticità del documento. (vedasi ex multis ordinanza Cass. n. 30922 del 3 dicembre 2024)
Per completezza, va ribadito che è provata per tutti gli atti impugnati la efficace interruzione del termine di prescrizione che, prorogato per effetto della sospensione del decreto Cura
Italia, non risulta decorso alla data di notifica degli atti impugnati. Quanto appena detto vale anche per le cartelle notificate in data più risalente, ovvero il 2016, in quanto il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del
D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
In ragioni delle peculiarità e della oggettiva incontrovertibilità delle questioni trattate si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di introdotte con ricorso portante nrg. 1628/22 Parte_1
e con ricorso 6490/22 riuniti con provvedimento del 10.06.2024.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Torre Annunziata, 25/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco