Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
La disciplina della produzione e della commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena (D.M. 9 febbraio 1987 del ministero dell'agricoltura) non postula che, al consorzio volontario di almeno venti produttori all'uopo costituito (art. 14 D.M. citato), sia preventivamente affidato anche il compito di vigilanza sulla sua stessa produzione, ne' che, al consorzio stesso (o a ciascuno dei singoli consorziati), sia riconosciuta la qualità di imprenditore, con la conseguenza che, pur in difetto delle predette condizioni, la commercializzazione del prodotto "de quo" non integra, da parte del consorzio, atto di concorrenza sleale nei confronti di altri soggetti produttori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. SE Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA DEL BALSAMICO TRADIZIONALE MODENESE Snc di CA SE & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso l'avvocato SE CONSOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati EMILIO NEGRO, GIOVANNI PETRONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO TRA PRODUTTORI DI ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BERGOMI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
RO AL, GI MI, EI LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 793/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. SE Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Negro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Bergomi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Casa Del Balsamico Tradizionale Modenese, di AT SE e C. conveniva davanti al Tribunale di Modena il Consorzio tra i produttori di aceto balsamico Tradizionale di Modena, nonché IT RO, LL ZI e OR LE.
Narrava che con decreto del Ministero dell'Agricoltura del 9.2.87 era stata disciplinata la produzione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, la cui vigilanza, sempre secondo il predetto decreto, poteva essere affidata ad un consorzio volontario costituito da almeno venti produttori. Precisava che il convenuto consorzio, anche perché sprovvisto del predetto requisito numerico, aveva violato il complesso di normative, anche sanitarie e fiscali, che disciplinano la produzione in oggetto ed aveva altresì prodotto e messo in commercio aceto balsamico di cui non risultavano accertate le caratteristiche organolettiche e qualitative. Precisava ancora che il consorzio in quanto non autorizzato ad effettuare il controllo di cui al predetto decreto ministeriale non era comunque autorizzato a commercializzare il prodotto di cui si tratta, cosicché, facendolo, aveva posto in essere un comportamento di concorrenza sleale ai suoi danni.
Chiedeva pertanto che il convenuto fosse dichiarato responsabile di tale illecito, con le conseguenti condanne ai risarcimenti dei danni e alle inibitorie.
Si costituiva il solo consorzio, resisteva, e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo che l'attrice fosse dichiarata responsabile di concorrenza sleale essa stessa, avendo posto in essere il commercio di aceto balsamico diverso da quello tradizionale utilizzando tuttavia una ditta che richiama specificamente tale pregiatissimo prodotto. In tal modo essa, tra l'altro, aveva violato il disposto dell'art. 12 del dm.
9.2.87. Il Tribunale di Modena respingeva la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale. La s.n.c. Casa del Balsamico proponeva appello. Il consorzio resisteva e spiegava appello incidentale chiedendo che fosse pubblicato l'estratto della sentenza di condanna di primo grado su organi di stampa a sua cura ed a spese dell'appellante principale.
La Corte di Bologna respingeva l'appello principale ed accoglieva quello incidentale.
La sentenza di secondo grado rilevava anzitutto l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti degli eredi di OR LE. Quindi per quanto ancora rileva, precisava che sulla base del più volte citato dm. del 87, la commercializzazione da parte del consorzio dell'aceto balsamico tradizionale non presupponeva affatto che a tale soggetto fosse stata preventivamente affidata la vigilanza sulla sua produzione.
Rilevava altresì che la normativa applicabile al caso mentre definisce e regola il procedimento di produzione ed i requisiti che caratterizzano il prodotto, non pone alcun limite al novero dei produttori ne richiede per essi la qualità di imprenditore. Negava pertanto che la commercializzazione in questione da parte del consorzio ovvero da parte dei consorziati potesse integrare la affermata concorrenza sleale.
La corte di merito inoltre negava che il primo giudice avesse violato regole processuali laddove aveva negato ogni istruttoria in ordine alla qualificazione merceologica dell'aceto balsamico in questione;
negava l'ammissibilità e il fondamento di talune questioni di costituzionalità proposte nei confronti della normativa ministeriale suddetta;
confermava l'illiceità concorrenziale del comportamento dell'appellante la quale, facendo uso di una ragione sociale che la identificava produttore di aceto balsamico tradizionale, aveva commercializzato anche l'aceto balsamico, tout court, con ciò inducendo confusione nel mercato.
Contro questa decisione ricorre in Cassazione la Casa del Balsamico. Resiste il Consorzio con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di OR LE, deceduto nel corso del processo di primo grado come fa rilevare il resistente nel suo controricorso. Peraltro la sentenza impugnata, come si è precisato in narrativa, ha dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti degli eredi del predetto.
2) Con il primo motivo di ricorso Casa del Balsamico sostiene la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598 n.3 cc. nonché delle normative in materia di mosti, aceti ed alimenti che comunque rilevano nella produzione degli aceti in questione. Lamenta altresì la motivazione insufficiente relativamente al punto decisivo della esatta qualifica merceologica del prodotto di cui è causa, ed il mancato accoglimento delle istanze istruttorie dedotte davanti al giudice di merito. Rileva che i produttori non imprenditori sono riusciti a impedire i controlli, ai quali come imprenditori non avrebbero potuto sottrarsi relativamente all'osservanza della complessiva normativa igienica, sanitaria e fiscale che nella specie vige. Sostiene che conseguentemente la stessa violazione è stata compiuta dal consorzio, il quale, commercializzando abusivamente il prodotto in questione, benché sprovvisto del potere di vigilanza, e per di più senza l'osservanza di alcuna normativa imposta agli imprenditori del settore, ha goduto di una posizione ingiustificata di privilegio e di abbattimento dei costi.
2a) Osserva il collegio che il sillogismo che sostanzia l'accusa di illecito mossa da Casa del balsamico, si basa oltre che sulla generica affermazione della violazione di non precisate normative di settore, sulla affermazione per la quale un consorzio di produttori dell'aceto balsamico tradizionale non ha diritto di commercializzare esso stesso il prodotto, se non in quanto depositario del potere di esercitare la sorveglianza sulla sua produzione e sull'applicazione delle relative regole previste dal dm. del 1987.
Tale presupposto è errato giacché l'art. 14 del dm.
9.2.87 precisa che: "Il consorzio che abbia ottenuto l'incarico di vigilanza potrà utilizzare un proprio contrassegno per la presentazione e commercializzazione del prodotto imbottigliato, ......per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso".
Consegue che incarico di vigilanza e diritto di commercializzare sono posizioni che possono non coesistere nello steso soggetto e nello stesso momento, ben potendo un consorzio libero di produttori non richiedere una tale attribuzione di poter pubblicistico e tuttavia esercitare le proprie funzioni di diritto privato secondo le regole degli artt. 2602 cc e seguenti. Consegue che come nel caso di specie possa anche esercitare la speciale legittimazione di cui all'art. 1601 cc. Deriva da tutto ciò che esattamente la Corte di appello ha rilevato l'erroneità della accusa di illecito mossa al consorzio sulla base della irrilevante circostanza della carenza in capo ad esso dei poteri di sorveglianza espressamente previsti dalla norma amministrativa.
2b) Esattamente inoltre la corte di merito ha rilevato l'arbitrarietà della ulteriore accusa mossa da Casa del Balsamico alla sentenza di primo grado, relativa alla mancanza di qualità imprenditoriale in capo ai produttori pure convenuti, desunta dalla mancanza di iscrizione dei medesimi presso la Camera di commercio. Infatti, al di là della rilevanza di tale qualifica soggettiva con riferimento alla struttura del contratto di consorzio, ciò che nella specie risulta tranciante è la esclusione che il giudice di merito ha compiuto, in fatto, del compimento di atti di concorrenza sleale da parte dei convenuti diversi dal consorzio. La sentenza impugnata infatti, rileva che è pacifico in atti che detti soggetti hanno prodotto aceto balsamico tradizionale. Dunque nessun rimprovero concorrenziale può essere ad essi mosso.
2c) Le accuse di violazioni di normative peraltro non precisate danno luogo in realtà ad una ripetizione di deduzioni, senza alcuna originalità rispetto a quanto discusso davanti al giudice del merito.
Il motivo è dunque complessivamente infondato.
3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598 n.3 conseguente alla mancata considerazione delle norme sulle etichette, ed all'aver inibito alla s.n.c. con motivazione contraddittoria che non avrebbe tenuto conto del fatto della commercializzazione da parte sua dell'aceto balsamico tradizionale, l'uso della propria ragione sociale. Sostiene infatti che essa ha fatto legittimo uso della propria ditta data la certezza di tale circostanza che escludeva ogni carattere non veritiero della medesima, la quale non poteva indurre in confusione il mercato giacché comunque il prezzo dell'aceto balsamico tradizionale, che è assai più alto del semplice aceto balsamico, è in grado di tenere avvertito il consumatore. 3a) Osserva il collegio che il giudice di merito non ha affatto confuso la nozione e la disciplina della ditta con quelle del marchio. Ciò in quanto l'esperienza ha dimostrato che la ditta benché non abbia come il marchio funzione di informare il consumatore finale, ma invece quella di individuare il produttore nei rapporti che egli intrattiene con gli operatori economici, tuttavia per lo sviluppo della pubblicità, oppure per specifiche circostanza che caratterizzano un settore di mercato finisce talvolta, nella immagine che comunque riverbera ai consumatori, per assumere la cosiddetta funzione di "marchio generale", suscettibile, come tale, di indurre una confondibilità affine a quella alla quale può dar luogo l'uso scorretto del marchio in senso tecnico. Pertanto l'elaborazione da parte della dottrina soprattutto, sul punto, ha indotto a valorizzare a proposito della ditta il cosiddetto principio di verità in base al quale, ed anche per quanto riguarda il caso di specie, si ritiene di applicare per analogia la norma specifica dell'art. 18 della legge marchi.
Esattamente dunque la sentenza impugnata, senza cadere in alcuna contraddizione giuridica o logica ha ritenuto di richiamare il disposto della predetta norma, nel testo all'epoca vigente, ed ha proceduto ad esaminare la affermata confondibilità tra i prodotti indotta dalla ditta in questione. Il giudice di merito, in sostanza, ha ritenuto che una ragione sociale che pubblicizza la vocazione di una impresa a produrre l'aceto balsamico tradizionale, ovvero un prodotto di grande pregio, costituisce ragione di confusione se lo stesso produttore, utilizzando ovviamente la predetta medesima ragione sociale, analogamente offre aceto balsamico, ovvero un prodotto di minore pregio. E la differenza di prezzo, lungi dall'essere elemento di chiarimento, come pretende la ricorrente, può risultare in casi siffatti ragione stessa di una scelta distorta da parte del consumatore.
L'accertamento compiuto dal giudice di merito, poiché segue ai suesposti principi, non può essere censurato.
3b) Osserva ancora il collegio che la ulteriore censura contenuta nel medesimo mezzo relativa alla errata estensione dell'inibitoria dell'uso di siffatta ditta anche alla commercializzazione dell'aceto balsamico, non può essere esaminata. Tutto il dibattito processuale si è svolto sulla considerazione unitaria della ditta e dunque della sua legittimità ovvero illegittimità in quanto segno unitario del produttore in questione. La sua scissione ovvero la sua considerazione distinta a seconda del riferimento a questo o a quel prodotto dello stesso produttore, correttezza giuridica a parte, non è mai stata prospettata nel giudizio di merito. Essa è dunque nuova. 4) Con l'ultimo motivo la ricorrente sostiene la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2600 cc., nonché la motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria. Afferma infatti che in assenza di un danno risarcibile la sentenza la sentenza non doveva essere pubblicata, e rileva comunque non è stata motivata.
4a) Osserva il collegio che la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 cc può essere disposta anche in funzione preventiva rispetto ai danni che potrebbero verificarsi in futuro. (cass. 12103 del 1995). La misura inoltre rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale nella specie ha indicato la necessità di una particolare diffusione della condanna, in considerazione dell'analoga diffusione che ebbero a suo tempo le accuse della odierna ricorrente. Il motivo è pertanto infondato. 5) Il ricorso deve essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del consorzio resistente.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di OR LE e lo rigetta nei confronti del Consorzio resistente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in £.603.670, oltre a £.
8.000.000 per onorari di avvocato. In Roma il 21 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 16/2/1999.