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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4235/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
Dario Marra (C.F. ) e dall'Avv. Marco Candela (C.F. C.F._2
) e presso questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._3
Loggia dei Pisani n° 13, giusta mandato in calce all'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti di Legge, il seguente numero di fax 081/2520036 - indirizzo di PEC
Email_1
CONTRO
, C.F. , rappresenta-to e difeso, come in atti, Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Fabio Acampora (C.F. ); C.F._5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La signora è proprietaria di un'unità immobiliare sita in NTNE Parte_1
(NA) alla via Crawford n° 35, piano I°, interno 3, contraddistinta al catasto al foglio 2, part. 282, sub. 4, cat. A1, classe 2, di vani 7, attualmente concessa in locazione, ad uso abitativo,
al sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
in NTNE (NA) alla Via Crawford n° 35, piano I°, int. 3, giusta contratto di locazione ad uso abitativo del 27/09/2016, regolarmente registrato in pari data presso l'Agenzia delle
Entrate (cfr doc. 1 e 2). Rinnovatosi automaticamente il contratto alla prima scadenza, la locatrice con racc.ta a.r. del 13.03.2023, ricevuta dal conduttore il 16.03.2023, ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto per un ulteriore quadriennio;
Il contratto deve quindi ritenersi giunto a scadenza alla data del 30.09.2024 e la sig.ra chiedeva pertanto: “Convalidare la licenza per finita locazione a far data Parte_1
dall' 01/10/2024 o, dalla data che il Giudice riterrà di giustizia, con contestuale ordine al
conduttore al rilascio, libero da cose e persone, dell'immobile locato sito in NTNE (NA) alla
via Crawford n° 35, piano I°, interno 3, contraddistinta al catasto al foglio 2, part. 282, sub. 4, cat.
A1, classe 2, di vani 7. Si costituiva in giudizio, in data 05/09/2023, il sig. , con CP_1
comparsa di costituzione e risposta, con cui venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Affinchè, nella denegata ipotesi di convalida della licenza per finita locazione, considerandosi le
suesposte circostanze, venga disposta inizio dell'esecuzione a non meno di 18 mesi dalla data di
scadenza del contratto, dell'1.10.2024”; mutato il rito la causa veniva in decisione
Preliminarmente va ritenuto che la legittimazione ad agire e l'interesse all'azione risultano provate dalla dichiarazioni rese e dalla documentazione delle parti.
Le parti hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge
431/98 e pertanto, i contratti di locazione che non rientrano nelle due tipologie speciali hanno una durata minima di quattro anni e alla scadenza vengono rinnovati almeno per altri quattro. A partire dalla seconda scadenza (nel caso di specie in data 1.10.24), in caso di mancata comunicazione di una delle parti da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza naturale, il contratto si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.
Chiariti i concetti ed i principi regolatori della materia, non vi è dubbio che il locatore ha effettuato la disdetta nei tempi previsti della legge. Il contratto è stato stipulato a decorrere dalla data del 1.10.2016 avente validità per gli otto anni seguenti scadenti il 1.10.2024. La
lettera raccomandata di disdetta del contratto interventuta prima della scadenza del quadrienio successivo al primo, in data 16.03.2023, non può che essere considerarsi tempestiva e correttamente formulata.
L'inquadramento della disdetta è questione da tempo chiarita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, infatti, si è concordi nel delinearla come dichiarazione negoziale,
unilaterale e recettizia ( Cass. Civ. 3 luglio 1979, n. 3763; Cass. Civ., 9 maggio 1991, n. 5164;
Cass. Civ. 23 novembre 1994, n. 9916; Cass. Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388; Cass. Civ. 14
gennaio 2005, n. 689; Cass. Civ. 19 dicembre 2005, n. 27931; Cass. Civ. 12 gennaio 2006, n.
409; Cass. Civ., 2 aprile 2009, n. 8006).
La natura negoziale deriva dal fatto che gli effetti che scaturiscono dal predetto atto trovano la loro fonte nella volontà negoziale dell'autore e non direttamente nella legge
(come avviene, invece, per gli atti giuridici in senso stretto). La normatività degli effetti di un diniego di rinnovazione non è prevista in ragione di una specifica e determinata norma o come diretta conseguenza della voluntas legis, ma si verifica quale effetto della dichiarazione di volontà di chi l'ha realizzata, meritevole di protezione per l'ordinamento in virtù del principio di autonomia contrattuale. Quindi, ben si applicano le norme codicistiche sul contratto e le obbligazioni.
La disdetta, come da giurisprudenza e dottrina, relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito 'ex lege', concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo,
purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi,
che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità
di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.” (Cass. Civ. - Sez. III, 07 gennaio 2011, n. 263 anche tra le varie, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 409, Pretura di Pontedera( Pisa), 28
gennaio 1999, n. 23).
Ciò posto, la legge 431/98, all'art 2 comma 1, ha disposto che le locazioni ad uso abitativo devono durare almeno 8 anni divisi in un primo quadriennio che si rinnova per una volta almeno. Nella fattispecie esaminata, invero, il contratto esibito da parte convenuta deve ritenersi unico dato regolatrice il rapporto negoziale.
La data della esecuzione ex art. 56 legge 392/78 modificato dall'art.
7-bis l. 269/2004 può
essere stabilita agevolmente al 15.06.2025 in maniera tale da concedere al conduttore la possibilità di organizzarsi per l'effettivo rilascio in un tempo sufficientemente breve alla materiale disponibilità del locatore.
Spese come da dispositivo che seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie la domanda di risoluzione per finita locazione alla data del 01.10.2024;
Rigetta ogni altra domanda perché infondata;
Ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito in dell'immobile sita in NTNE (NA)
alla via Crawford n° 35 libero e vuoto da persone e cose
Fissa l'esecuzione alla data del 15.06.2025 ore 09.00 col prosieguo Condanna il convenuto al pagamento in favore deli procuratori dichiaratosi antistatari della somma di euro 1800,00 per competenze oltre 140,00 per spese oltre iva c.p.a e spese generali
Il go
Dott Salvatore Nasti
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4235/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
Dario Marra (C.F. ) e dall'Avv. Marco Candela (C.F. C.F._2
) e presso questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._3
Loggia dei Pisani n° 13, giusta mandato in calce all'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti di Legge, il seguente numero di fax 081/2520036 - indirizzo di PEC
Email_1
CONTRO
, C.F. , rappresenta-to e difeso, come in atti, Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Fabio Acampora (C.F. ); C.F._5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La signora è proprietaria di un'unità immobiliare sita in NTNE Parte_1
(NA) alla via Crawford n° 35, piano I°, interno 3, contraddistinta al catasto al foglio 2, part. 282, sub. 4, cat. A1, classe 2, di vani 7, attualmente concessa in locazione, ad uso abitativo,
al sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
in NTNE (NA) alla Via Crawford n° 35, piano I°, int. 3, giusta contratto di locazione ad uso abitativo del 27/09/2016, regolarmente registrato in pari data presso l'Agenzia delle
Entrate (cfr doc. 1 e 2). Rinnovatosi automaticamente il contratto alla prima scadenza, la locatrice con racc.ta a.r. del 13.03.2023, ricevuta dal conduttore il 16.03.2023, ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto per un ulteriore quadriennio;
Il contratto deve quindi ritenersi giunto a scadenza alla data del 30.09.2024 e la sig.ra chiedeva pertanto: “Convalidare la licenza per finita locazione a far data Parte_1
dall' 01/10/2024 o, dalla data che il Giudice riterrà di giustizia, con contestuale ordine al
conduttore al rilascio, libero da cose e persone, dell'immobile locato sito in NTNE (NA) alla
via Crawford n° 35, piano I°, interno 3, contraddistinta al catasto al foglio 2, part. 282, sub. 4, cat.
A1, classe 2, di vani 7. Si costituiva in giudizio, in data 05/09/2023, il sig. , con CP_1
comparsa di costituzione e risposta, con cui venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Affinchè, nella denegata ipotesi di convalida della licenza per finita locazione, considerandosi le
suesposte circostanze, venga disposta inizio dell'esecuzione a non meno di 18 mesi dalla data di
scadenza del contratto, dell'1.10.2024”; mutato il rito la causa veniva in decisione
Preliminarmente va ritenuto che la legittimazione ad agire e l'interesse all'azione risultano provate dalla dichiarazioni rese e dalla documentazione delle parti.
Le parti hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge
431/98 e pertanto, i contratti di locazione che non rientrano nelle due tipologie speciali hanno una durata minima di quattro anni e alla scadenza vengono rinnovati almeno per altri quattro. A partire dalla seconda scadenza (nel caso di specie in data 1.10.24), in caso di mancata comunicazione di una delle parti da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza naturale, il contratto si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.
Chiariti i concetti ed i principi regolatori della materia, non vi è dubbio che il locatore ha effettuato la disdetta nei tempi previsti della legge. Il contratto è stato stipulato a decorrere dalla data del 1.10.2016 avente validità per gli otto anni seguenti scadenti il 1.10.2024. La
lettera raccomandata di disdetta del contratto interventuta prima della scadenza del quadrienio successivo al primo, in data 16.03.2023, non può che essere considerarsi tempestiva e correttamente formulata.
L'inquadramento della disdetta è questione da tempo chiarita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, infatti, si è concordi nel delinearla come dichiarazione negoziale,
unilaterale e recettizia ( Cass. Civ. 3 luglio 1979, n. 3763; Cass. Civ., 9 maggio 1991, n. 5164;
Cass. Civ. 23 novembre 1994, n. 9916; Cass. Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388; Cass. Civ. 14
gennaio 2005, n. 689; Cass. Civ. 19 dicembre 2005, n. 27931; Cass. Civ. 12 gennaio 2006, n.
409; Cass. Civ., 2 aprile 2009, n. 8006).
La natura negoziale deriva dal fatto che gli effetti che scaturiscono dal predetto atto trovano la loro fonte nella volontà negoziale dell'autore e non direttamente nella legge
(come avviene, invece, per gli atti giuridici in senso stretto). La normatività degli effetti di un diniego di rinnovazione non è prevista in ragione di una specifica e determinata norma o come diretta conseguenza della voluntas legis, ma si verifica quale effetto della dichiarazione di volontà di chi l'ha realizzata, meritevole di protezione per l'ordinamento in virtù del principio di autonomia contrattuale. Quindi, ben si applicano le norme codicistiche sul contratto e le obbligazioni.
La disdetta, come da giurisprudenza e dottrina, relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito 'ex lege', concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo,
purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi,
che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità
di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.” (Cass. Civ. - Sez. III, 07 gennaio 2011, n. 263 anche tra le varie, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 409, Pretura di Pontedera( Pisa), 28
gennaio 1999, n. 23).
Ciò posto, la legge 431/98, all'art 2 comma 1, ha disposto che le locazioni ad uso abitativo devono durare almeno 8 anni divisi in un primo quadriennio che si rinnova per una volta almeno. Nella fattispecie esaminata, invero, il contratto esibito da parte convenuta deve ritenersi unico dato regolatrice il rapporto negoziale.
La data della esecuzione ex art. 56 legge 392/78 modificato dall'art.
7-bis l. 269/2004 può
essere stabilita agevolmente al 15.06.2025 in maniera tale da concedere al conduttore la possibilità di organizzarsi per l'effettivo rilascio in un tempo sufficientemente breve alla materiale disponibilità del locatore.
Spese come da dispositivo che seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie la domanda di risoluzione per finita locazione alla data del 01.10.2024;
Rigetta ogni altra domanda perché infondata;
Ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito in dell'immobile sita in NTNE (NA)
alla via Crawford n° 35 libero e vuoto da persone e cose
Fissa l'esecuzione alla data del 15.06.2025 ore 09.00 col prosieguo Condanna il convenuto al pagamento in favore deli procuratori dichiaratosi antistatari della somma di euro 1800,00 per competenze oltre 140,00 per spese oltre iva c.p.a e spese generali
Il go
Dott Salvatore Nasti