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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17423 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI PALMA SONIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI PALMA SONIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 15/10/2024 e Parte_1 CP_1
premesso:
[...]
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 07.10.1989;
, - che dalla loro è nato il figlio (2.10.1990) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
1 - che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 4016/2022 del 12.05.2022 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, vivranno separati nel reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima;
2) La casa coniugale non viene assegnata ad alcuno dei due coniugi, atteso che il loro unico figlio è maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
3) Le parti si dichiarano entrambe autosufficienti ed indipendenti economicamente per cui dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra; 4) Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
5) Le spese del presente procedimento restano compensate fra le parti”.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano modificarsi i patti della separazione.
In particolare, sul presupposto che la sig.ra è casalinga chiedevano porsi a Controparte_1
carico del marito un assegno di mantenimento per la stessa.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di separazione, le parti stabilivano quanto segue:
“1) il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro Parte_1 Controparte_1
100,00 quale contributo al mantenimento della stessa;
2) Le spese del presente procedimento restano compensate fra le parti”
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott .Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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