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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 13/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2012/2014 R.g.
Tra
n.30/08/1959 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Voci Pietro
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 10/12/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizi o : Accertare e di chiarare che i l dott. n el periodo Parte_1
compreso tra l'1/06/2010 e il 31/10/2014 ha svolto, alle dipendenz e dell ' di , servi zio di " diagnostica cardiologi ca CP_2 CP_1
ambulatorial e” pr est ando la propria atti vità presso i poli ambulat ori di Piz zo
Calabro e Vibo Marina, con spostamenti avvenuti sempre con mezzo di propriet à del ri corrente, per come autorizzat o;
⁃ Conseguenzialment e, condannar e I' , in persona del l egal e rappresent ant e p. Controparte_3
t, a corris pondere, in f avor e del ri corrent e, la somma complessi va di Euro
16.797,24 a titol o di rimbors o indennit à chilomet ri ca, oltre int eressi l egali dal dovuto e f ino all 'effettivo soddisf o;
⁃ Condannare, in ogni caso, I'A.SP. di
Vibo Val entia alla ri fusione dell e spese e compet enze del present e giudizio da
1 distrarre, ex art. 93 c.p.c., a f avore del sottoscritto procurat ore che di chiara di aver anti ci pato l e prime e non riscosso le seconde;
condannare l di CP_2
, come pr o tempore legalment e rappresent at a, al pagamento CP_1
dell e spese di CTU eventual ment e di sposta;
i n vi a subordinata: condannare
l' in p ersona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3
corrisponder e in f avore del ricorrent e t utte l e di verse somme che dovesser o risult are do vut e anche a seguit o di di sponenda CTU sempre olt re i nt eressi legali dal dovuto e fi no al l'eff etti vo soddi sfo.
Part e resis te nte, non cost ituit asi in giudizio, va di chi arat a cont umace.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 15.07.2015 al 20.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 27.01.2021, 21.09.2022, 10.05.2023, 18.10.2023,
24.04.2024, 02.10.2024 e all 'udi enza del 08 april e 2025 , frattant o sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In primo luogo, deve rilevarsi che secondo la norma generale del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 4, il trattamento economico fondamentale ed accessorio "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (...), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa", esprimendo quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n.
3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261); l'applicazione di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n.
27385), come anche allorquando l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma
Pag. 2 di 3 in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto - organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze - Cass.
3094/2018 cit. - o di preposizione a più strutture complesse - Cass. 30 ottobre 2018, n.
27668); resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro "straordinario", strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione "istituzionale"; piuttosto le prestazioni eccedenti l'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni
"aggiuntive", specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche - v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 - o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti.
Alla luce delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali espressi dalla S.C. – cui il Giudice scrivente presta adesione – il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Nulla per le spese di lite atteso che la condanna alle spese processuali a norma dell'art.91c.p.c. si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza del 13.06.2014 n°13491).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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