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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9430 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARTA CERRELLA IRENE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BLANCA MARCELLO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 5/11/2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della
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prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti del resistente che avrebbe,
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in maniera irreversibile, compromesso l'affectio coniugalis, non cu- randosi di informare la moglie e i figli del suo arresto e dunque del motivo della sua prolungata assenza da casa.
Parte ricorrente, tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte resi- stente non ha fornito prova di tali circostanze, in particolare del nes- so di causalità tra la mancata comunicazione dell'arresto e la intolle- rabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la domanda di ad- debito non appare meritevole di accoglimento.
Non merita accogliento, poi, la domanda avanzata da parte ri- corrente di assegnazione della casa coniugale, peraltro già di pro- prietà della stessa , tenuto conto di quanto dichiarato dalla Pt_1
medesima in sede di udienza presidenziale in merito all'attività la- vorativa svolta dai figli maggiorenni e della rinuncia alla domanda di un contributo al mantenimento per gli stessi originariamente formulata.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della leg- ge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione del- la casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
- 4 -
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della medesima.
Ciò che difetta, in particolare, è il requisito della disparità economi- ca tra i coniugi, anche alla luce degli accertamenti effettuati e degli esigui importi percepiti dal resistente peraltro in stato di detenzio- ne.
In particolare, nel caso in esame, la ricorrente, proprietaria esclusiva della casa coniugale, ha dichiarato in sede di udienza presidenziale:
"Io non lavoro, mi aiutano i miei figli e, certe volte, mia madre. Percepisco circa 400 euro al mese di reddito di cittadinanza“ (vedi verbale di udienza del 24 gennaio 2023).
Ha poi precisato in corso di causa di non percepire più il suddetto reddito ma nulla ha dedotto su ulteriori sussidi oggi previsti dalla normativa vigente.
Il resistente, invece, attualmente in stato di detenzione svolge attivi- tà lavorativa, percependo importi pari a circa € 479,00 mensili.
Non consta, poi, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi co- niugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la
- 5 -
determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del- la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, tenuto conto, in ogni caso, della limitata attività difensiva svolta da parte resistente che ha depositato la sola comparsa di costituzio- ne.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 26 giugno 1991;
• rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanza- ta dalla ricorrente;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte resistente, liquidate in complessivi € 1300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel-
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la misura legalmente dovuta.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9430 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARTA CERRELLA IRENE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BLANCA MARCELLO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 5/11/2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della
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prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti del resistente che avrebbe,
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in maniera irreversibile, compromesso l'affectio coniugalis, non cu- randosi di informare la moglie e i figli del suo arresto e dunque del motivo della sua prolungata assenza da casa.
Parte ricorrente, tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte resi- stente non ha fornito prova di tali circostanze, in particolare del nes- so di causalità tra la mancata comunicazione dell'arresto e la intolle- rabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la domanda di ad- debito non appare meritevole di accoglimento.
Non merita accogliento, poi, la domanda avanzata da parte ri- corrente di assegnazione della casa coniugale, peraltro già di pro- prietà della stessa , tenuto conto di quanto dichiarato dalla Pt_1
medesima in sede di udienza presidenziale in merito all'attività la- vorativa svolta dai figli maggiorenni e della rinuncia alla domanda di un contributo al mantenimento per gli stessi originariamente formulata.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della leg- ge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione del- la casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della medesima.
Ciò che difetta, in particolare, è il requisito della disparità economi- ca tra i coniugi, anche alla luce degli accertamenti effettuati e degli esigui importi percepiti dal resistente peraltro in stato di detenzio- ne.
In particolare, nel caso in esame, la ricorrente, proprietaria esclusiva della casa coniugale, ha dichiarato in sede di udienza presidenziale:
"Io non lavoro, mi aiutano i miei figli e, certe volte, mia madre. Percepisco circa 400 euro al mese di reddito di cittadinanza“ (vedi verbale di udienza del 24 gennaio 2023).
Ha poi precisato in corso di causa di non percepire più il suddetto reddito ma nulla ha dedotto su ulteriori sussidi oggi previsti dalla normativa vigente.
Il resistente, invece, attualmente in stato di detenzione svolge attivi- tà lavorativa, percependo importi pari a circa € 479,00 mensili.
Non consta, poi, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi co- niugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la
- 5 -
determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del- la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, tenuto conto, in ogni caso, della limitata attività difensiva svolta da parte resistente che ha depositato la sola comparsa di costituzio- ne.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 26 giugno 1991;
• rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanza- ta dalla ricorrente;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte resistente, liquidate in complessivi € 1300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel-
- 6 -
la misura legalmente dovuta.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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