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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 855 /2024 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
T R A
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
in atti, dall'Avv. DE RANGO MARIETTA
RICORRENTE
C O N T R O
rappresentato e difeso, in virtù di procura a Controparte_1
margine della memoria difensiva, dall'Avv. JORIO FEDERICO e dall'Avv.
GABRIELLA FABIANI
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con e compensazione delle spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione
2 della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite, segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 488/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 06/02/2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 855 /2024 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
T R A
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
in atti, dall'Avv. DE RANGO MARIETTA
RICORRENTE
C O N T R O
rappresentato e difeso, in virtù di procura a Controparte_1
margine della memoria difensiva, dall'Avv. JORIO FEDERICO e dall'Avv.
GABRIELLA FABIANI
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con e compensazione delle spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione
2 della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite, segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 488/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 06/02/2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti
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