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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4/2023 R.G.
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
) morto il 14.08.21 a Chiaravalle (AN), C.F._3 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
, (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._9 Parte_9
), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11
( C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._12 Parte_12
), (C.F. ), C.F._13 Parte_13 C.F._14 (C.F. ), rappresentati e difesi in Parte_14 C.F._15 virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Paolo Pètrina (C.F.
del Foro di ON, con studio in c.so Matteotti n. 28 di C.F._16
Chiaravalle, dove sono tutti elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
nei confronti di
, (c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_15 C.F._17 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica Punzo (c.f.
e dall'Avv. Fernando Prosperi (c.f. ) C.F._18 C.F._19 ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
e di
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_20 dall'Avv. Angelo Raffaele Dilillo (C.F. ), giusta delega in CodiceFiscale_21 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN) Via
Gherardi n. 60;
APPELLATO
e di
(P.IVA: , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giampaolo Cosimi (c.f.: , in virtù di C.F._22 delega in atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi a
ON (AN) in Via Nino Bixio n. 5;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
e di
), rappresentato e difeso in Controparte_3 C.F._23 virtù di delega in atti dall'Avv. Bernardo Becci ) del Foro C.F._24 di ON ed elettivamente domiciliato a ON (AN) in Via San Martino n.
23 presso e nello studio del suddetto procuratore;
APPELLATO
e di
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore degli appellanti ha concluso come da atto di appello chiedendo:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, riformare la sentenza impugnata e così provvedere:
1. Per la causa “ + 17/BALDUCCI” già R.G. 2587/19 Tribunale di ON. Pt_1 in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC (attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053
c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di €
2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de “Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare i convenuti all'integrale refusione: a) delle spese legali stragiudiziali per l'assistenza nella mediazione [R.G. 283/19
Camera di Conciliazione Forense di ON (Mediatore Avv. Ornella Barbara
Battaglini)] ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata [doc. 6.9], cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell'organismo [doc. 6.7]; b) delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue, nonché alla ripetizione delle spese anticipate per la
C.T.U. [doc. 23 e 25-30 - € 6.070,79] e quelle sostenute per l'assistenza del
C.T.P. [doc. 24 - € 1.903,20]. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]...TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) € 8.827,28 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA
55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) €
8.827,28;
- 2. Per la causa “ + 17/Di Gregorio” già R.G. 5944/19 Tribunale di Pt_1
ON. in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del
28.03.22 [R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito
− accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori
(convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via
San Pietro n° 60/D di RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori
(convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1
“Fatto in sé” de “Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di €
5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale €
7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2
D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13;
3. Per la causa “ + 17/Giulioni” già R.G. 5945/19 Tribunale di ON. in Pt_1 via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC ( attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori ( convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
-rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
-in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de
“Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale €
7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2
D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13.
- 4. Per la causa “ + 17/Marinelli” già R.G. 5948/19 Tribunale di ON. Pt_1 in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC (attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053
c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di €
2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de “Fatto” de “60D -
60N, appunti”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione: 1) delle spese legali stragiudiziali per l'assistenza nella mediazione [R.G. 45/20 Camera di
Conciliazione Forense di ON (Mediatore Avv. Riccardo Somma)] ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata [doc.
6.9], cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell'organismo [doc. 6.7]; 2) delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al
Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) 433,29 -
Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e
IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 433,29.
- 5. Per il processo di appello. − condannare gli appellati all'integrale refusione delle spese di lite del giudizio di appello da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi alla Corte di Appello con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media] ... TOTALE parziale € 12.156,00 849,00 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 4.862,40 - -
Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa contro più soggetti in cause riunite € 4.862,40 - - ----------- ----------- ---------
-- TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. €
21.880,80 ( spese imponibili) 849,00.
- In via istruttoria, si chiede vengano ammessi i seguenti mezzi istruttori: 1.
Per la causa “ + 17/BALDUCCI” già R.G. 2587/19 Tribunale di ON. A. Pt_1
Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio
11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di
RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri
B.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa Pt_16 identificazione si rimanda all'atto di citazione;
prova testimoniale del Sig. Pt_17
residente in [...] Testimone_3 del Sig. domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – Testimone_1
60015 ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]
CA NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli
(AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata C.F._25 presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio Parte_18
11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente Persona_2 in via della Torre n° 16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta stà edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 2. Per la causa “ + 17/Di Gregorio” già R.G. Pt_1
5944/19 Tribunale di ON. A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio Testimone_1 in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig. Testimone_2 nato il [...] a [...] e residente in [...]
– 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC manuela
[...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via San Pietro n°
60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro
n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San
Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti
(condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri B.A. interrogatorio formale di tutti i Pt_16 convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
B.B. prova testimoniale del Sig. residente in [...]
64 – 60018 RC (AN), del Sig. domiciliato presso il Testimone_1 suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pellegrino n° 21 – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC Emai_3 [...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 Parte_18 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 3. Per la causa “ + 17/Giulioni” già R.G. Pt_1
5945/19 Tribunale di ON. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio Testimone_1 in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig. Testimone_2 nato il [...] a [...] e residente in [...]
– 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC manuela
[...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via San Pietro n°
60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro
n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San
Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti
(condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri B.A. interrogatorio formale di tutti i Pt_16 convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
B.B. prova testimoniale del Sig. residente in [...]
64 – 60018 RC (AN), del Sig. domiciliato presso il Testimone_1 suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pellegrino n° 21 – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25 60123 ON (AN) [indirizzo PEC Emai_3 [...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 Parte_18 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali
979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101?
4. Per la causa “ + 17/Marinelli” già R.G. 5948/19 Tribunale di ON. Pt_1
A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio
11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di
RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri
B.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa Pt_16 identificazione si rimanda all'atto di citazione;
prova testimoniale del Sig. Pt_17 residente in [...] Testimone_3 del Sig. domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – Testimone_1
60015 ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]
CA NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli
(AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata C.F._25 presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio Parte_18
11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing. legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? D. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il concorso tra le responsabilità del proprietario-locatore e del conduttore: D.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
D.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. ha Controparte_1 indicato ai conduttori del suo appartamento sito in via San Pietro n° 60/N di
RC, interno 27 contraddistinto al sub 117 (abitazione P.1.), quale via di accesso all'immobile stesso la striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella
1101?”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso come da Parte_15 comparsa di costituzione chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
ON Tribunale di ON, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Con condanna alla rifusione delle spese legali di questo procedimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso Controparte_2 come da comparsa di costituzione fatta eccezione per la domanda incidentale, espressamente rinunciata, chiedendo: “- accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, la statuizione impugnata;
- in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, poiché infondato in fatto e in diritto, l'avverso appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di ON n. 1426/2022, pubblicata il 6.12.22, n. R.G.
2587/2019, Repert. n. 3522/2022 del 6.12.2022, integralmente da riconfermare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, con diversa motivazione, accogliendo e valutando positivamente le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure;
- in subordine, salvo gravame, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, in ogni caso, non provate;
...Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e C.N.P.A. “come per legge” e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Il procuratore di ha concluso chiedendo:” Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata. -In subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto e in diritto l'appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di ON in data
06/12/2022, avente R.G. n. 2587/2019, rep. n. 3522/2022 del 06/12/2022, da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. - Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. -Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta chiedendo:” Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita: ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata;
in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto l'appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, pubblicata dal Tribunale di ON in data 06.12.2022, avente R.G. n.
2587/2019 da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di ON n.
1426/22 del 02.12.22-06.12.22.
FATTI DI CAUSA
I sigg.ri Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_6 [...] Controparte_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
tutti condomini del Condominio di via San Pietro n. 60/D di Parte_14
RC, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ON la chiedendo accertare e dichiarare la detenzione Controparte_9 sine titulo da parte della predetta della striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11, particella 1101, di proprietà, in comunione tra loro, degli attori, e per l'effetto condannare l'illegittimo detentore: a) al rilascio della striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica, ex art. 2058 comma 1
c.c., i condomini di via San Pietro n. 60/D di RC nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
b) al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice C.E.M. Costruzioni Edili Marche S.r.l. ( d'ora in poi C.E.M. S.r.l.) e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 mq di cui sopra e contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condomini di via San
Pietro n. 60/D di RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti): 1) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
2) a risarcire il danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice C.E.M. S.r.l. e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in via ulteriormente subordinata e in caso di costituzione ex novo della servitù ex art. 1053 c.c., condannare i convenuti a pagare a titolo di indennità, la somma periodica di € 2.000,00 all'anno, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice
C.E.M. S.r.l. e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui la servitù sarà costituita, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in ogni caso condannare i convenuti all'integrale refusione delle spese di lite.
La costituendosi, contestava la domanda Controparte_2 attrice e chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di rogito
Notaio di Senigallia in data 20.04.1979 n. rep. 42080, fasc. 11747, reg. Per_3
a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo sulla particella 1101 e, in parte, sulla part. 148, del fg. 11 (già sez. A foglio 10) del N.C.E.U. del Comune di RC, per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in subordine, accertare, dichiarare o costituire la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di
RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in ulteriore subordine, accertare il maturato periodo di tempo utile per l'usucapione e per l'effetto costituire per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carraio che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di RC
(AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 ( già sez.
A foglio 10) , la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in via ulteriormente subordinata, accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 c.c. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di RC (AN) - al foglio 11 (già sez. A foglio 10), con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 16.01.2020 veniva formulata dal giudice la seguente proposta transattiva, “ corrisponderà agli attori, Controparte_2 quale corrispettivo per la costituzione della servitù di passaggio sul fondo oggetto di causa, la somma complessiva di euro 3.200,00 con rinuncia a tutte le ulteriori domande. Spese di lite compensate”, cui gli attori dichiaravano di aderire.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione al suindicato giudizio, contraddistinto dal n. r.g. 2587/2019, degli ulteriori giudizi promossi dagli attori e distinti al n. r.g. 5944/2019, nei confronti di , Parte_15 al n. r.g. 5945/2019, nei confronti di e al n. r.g. Controparte_3
5948/2019 nei confronti di Controparte_1
Il sig. , costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande Parte_15 di parte attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. affermando che l'intero fabbricato di cui fa parte l'appartamento di sua proprietà è ubicato in un fondo intercluso che ha accesso alla via pubblica solo attraverso la particella
148 del foglio 11 mediante servitù di passaggio perpetua costituita con atto rogito Notaio del 20/04/1979. Per_3
Il sig. contestava le domande di parte attrice Controparte_3 sostenendo di aver acquistato il proprio appartamento dalla società C.E.M.
Costruzioni Edili Marche S.r.l., con rogito in data 5/12/2011, e di non aver mai posto in essere alcun transito essendo domiciliato a Roma dal 2011 al
2015, a Parigi dal 2015 al 2018 ed a Barcellona dal 2018, e che lo sporadico utilizzo dell'immobile per alcuni giorni di ferie non risultava produttivo di alcun danno. Sottolineava che il condominio si trova su un fondo intercluso, che il fondo degli attori è già gravato da servitù di passaggio e costituisce accesso non solo per i condomini in Via San Pietro 60/N ma anche per gli immobili ai civici 60/G, 60/I e 60/L. Contestava, infine, la determinazione del risarcimento annuale (€ 2.000,00) ritenendo che l'importo andava eventualmente suddiviso tra tutti i condomini. Concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte e, in via riconvenzionale, per il riconoscimento della servitù di passaggio.
Il sig. si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 introduttiva per il mancato esperimento della procedura di mediazione, posto che il procedimento promosso avanti alla Camera di Commercio delle Marche era stato avviato dall'amministratore del condominio e non dai singoli condomini, e la nullità della citazione introduttiva per la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice sostenendo di aver acquistato la propria unità immobiliare dalla società
C.E.M., Costruzioni Edili Marche S.r.l., già dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché servita da una strada di accesso collegata a quella pubblica;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'esistenza originaria della servitù di passaggio e la condanna degli attori per lite temeraria
Veniva, quindi, disposta ed espletata CTU ed all'esito, rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 1426/2022 pubblicata in data 06.12.2022 il
Tribunale di ON così disponeva: “Respinge tutte le domande di parte attrice. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_9
7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di lite, Parte_15 che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_3
€ 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
I sigg.ri e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto il 14.08.2021, Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e propongono appello avverso la Parte_13 Parte_14 suindicata sentenza deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate. Il sigg.ri , e la Parte_15 Controparte_1 Controparte_3
costituiti con separate comparse hanno Controparte_2 contestato l'appello e chiesto dichiarare l'inammissibilità del gravame o pronunciarne il rigetto. La predetta società ha, inoltre, chiesto, in ipotesi di riforma della sentenza, “ accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto Notaio Dott. di Senigallia del Per_3
20.4.1979 (Rep. n. 42080; fasc. n. 11747, reg. a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero - nel
Comune di RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto
Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , Dott.
Ing. ; - in subordine di I^ grado accertare, dichiarare o costituire Persona_4 la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di RC
(AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, Dott. Ing. ; - in subordine di II^ Persona_4 grado: accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 C.C. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di RC (AN) - al foglio 11 (già sez. A foglio 10) e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, Dott. Ing. ; - in subordine di III^ grado: Persona_4 accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto Notaio Dott. di Senigallia del 20.4.1979 (Rep. n. Per_3
42080; fasc. n. 11747, reg. a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di
RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , Dott. Ing. Per_4
; - in subordine di IV^ grado: accertare e costituire la servitù de qua di
[...] passaggio carraio e pedonale oppure dichiarata costituita l'originaria e/o esistente servitù, riconoscerne l'aggravamento in capo alla stessa come da perizia effettuata dal CTU Dott. Ing. in atti e per l'effetto, qualora Persona_4 venga ritenuto di giustizia, disporre a favore di parte attrice il pagamento della somma che dovesse venire ritenuta applicabile da porre a carico della convenuta secondo la quota di pertinenza Controparte_2 millesimale attribuitale ( in forza di tabella millesimale consegnata appena richiesta dal CTU) come segue: 50,25/1000 x 600/950 = 31,74/1000 (all.
7.4 della predetta perizia). Qualora ritenuto, condannare i ricorrenti al risarcimento del danno, per aver agito in giudizio con dolo, colpa grave e/o mala fede, con liquidazione delle somme, anche in via equitativa, da effettuarsi a cura dell'Ill.mo Giudice adito. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e C.N.P.A. “come per legge” e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte veniva concesso alla parti termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
La causa veniva infine trattenuta in decisione all'esito della disposta discussione orale richiesta dagli appellanti a norma dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto [art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. in relazione agli artt. 949,
1027, 1065 e 1067 c.c., oltre altri meglio indicati in motivazione] e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche delle risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n° 4 c.p.c.] nel punto in cui sono state rigettate le domande volte ad accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù con condanna alla cessazione dell'illegittimo passaggio eliminando la turbativa e al risarcimento del danno, oggetto del motivo n° 2
[<actio negatoria servitutis (art.949 comma 1 c.c. e risarcimento del danno per equivalente (art.2058 2>].
Rilevano gli appellanti distinti profili di erroneità della decisione impugnata: 1) perché fondata sul presupposto che la servitù di passaggio costituita con l'atto pubblico rogito Notaio del Persona_5
20.04.1979 sarebbe “oggi di fatto estesa all'intero lotto costituito dall'odierna particella 1017 derivato da accorpamenti nel tempo con altre particelle” su cui è stato edificato il Parte_19 di RC con conseguente violazione del principio secondo cui “ la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo dovendo i due fondi originari costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù”
( Cass. 2001/10447; Cass. 2011/10907) la cui applicazione avrebbe, peraltro, consentito l'accoglimento della negatoria servitutis “... esperibile quando il proprietario del fondo dominante esercita il passaggio a favore di fondi di sua proprietà diversi da quello a vantaggio del quale è costituito il diritto di servitù”( Cass. 10907/2011); 2) sussistenza in capo all'attore dell'interesse sotteso alla richiesta di negatoria servitutis, di declaratoria di insussistenza della servitù a vantaggio dei fondi riuniti al fondo unico dominante per cui il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto negando la sussistenza della servitù; 3) erronea affermazione secondo cui la tutela non si esercita mediante l'actio negatoria servitutis bensì attraverso il ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. in violazione dei principi per cui “non rientra nelle facoltà del diritto del proprietario del fondo dominante consentire il passaggio per accedere a fondi diversi da quello a favore del quale è costituito il diritto” e “il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può usare del medesimo vantaggio per altri fondi, pure di sua proprietà, ma diversi da quello cui la servitù si riferisce” in base ai quali il tribunale avrebbe, invece, dovuto accogliere l'azione negatoria servituitis e ordinare l'eliminazione della turbativa e, quindi, dell'illegittimo passaggio;
4) erronea qualificazione come nuova della domanda sottesa all'affermazione secondo cui “una eventuale estensione della servitù di passaggio sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 1067 c.c. “ sulla base del richiamo della pronuncia 2018/14502 riferita all'appello, omettendo di considerare i principi di cui alle pronunce delle SU 2015/12310 e 2017/22404; 5) erroneo richiamo alla giurisprudenza in tema di aggravamento di servitù conseguente al
“mutamento della destinazione o a trasformazione” del fondo posto che nella fattispecie in esame detto mutamento non ha riguardato il fondo che fruisce della servitù ma altro fondo.
Con il secondo motivo deduce la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto [art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1051, 1052, 1054 e
1062 c.c., oltre altri meglio indicati in motivazione] e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche delle risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n° 4 c.p.c.] nel punto in cui è stato affermato che gli edifici del condòminio di via San Pietro n. 60/N di
RC “si trovano in un fondo di fatto intercluso”.
Deducono gli appellanti plurimi profili di erroneità rispetto a quanto affermato dal primo giudice in ordine all' interclusione del fondo su cui è stato realizzato il : 1) omessa Parte_20 valutazione di quanto evidenziato dal CTU laddove ha affermato che “... il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC <risulterebbe – se non utilizzasse il passaggio sulla particella 1101 degli attori
– intercluso>, ma <tale interclusione è tuttavia facilmente superabile in quanto si può realizzare un accesso ... da via monte san vicino> 80. Tale accesso può essere realizzato mediante <demolizione del muro in c.a. esistente, sbancamento terreno retrostante, realizzazione di muri d'ala, una rampa e tutte le sistemazioni della corte interna per compensare il dislivello quota>” . Hanno quindi evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva di servitù invocando il disposto di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. , stante quanto accertato dal CTU secondo cui “...la striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale su cui è esercitato il passaggio è “a tutti gli effetti un'area cortilizia urbana” o che comunque
“potrebbe essere destinata ad area cortilizia eventualmente adattabile ad un uso esclusivo ad una o più unità immobiliari” . Di conseguenza poiché il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC non è intercluso in modo assoluto ma, al limite, in modo relativo e “facilmente superabile”, la striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale su cui è esercitato il passaggio è esente dalla servitù ai sensi dell'art. 1051 comma 4 c.c.; 2) che comunque, poiché il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC è distante pochi metri dalla pubblica via, la “valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare” consentirebbe di concedere al massimo un passaggio pedonale e non anche quello carrabile che invece rappresenterebbe solo la soddisfazione di una maggiore comodità per il fondo dominante con sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente.
Da ultimo rilevano che non risulta configurabile né l'interclusione relativa, posto che , in linea generale l'“eccessivo dispendio o disagio” – la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio del giudice del merito – richiesto dall'art. 1051 comma 1 c.c. sussiste solo nei casi in cui il fondo sia separato dalla via pubblica da un fossato, da un corso d'acqua o da qualsiasi altro elemento non facilmente superabile con un'ordinaria opera mentre nella fattispecie in esame gli accessi su via Bosco della Castagnola e su via Monte
San Vicino suggeriti dal C.T.U. sono certamente delle opere ordinarie facilmente realizzabili, né l'ipotesi ai sensi dell'art. 1052 comma 2 c.c. di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso che “può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria” poiché nel presente caso il passaggio non risponde alle predette finalità bensì alla semplice maggior comodità dei condòmini di via San Pietro n. 60/N di RC. Da ultimo osservano che, ad ogni buon conto, anche qualora il fondo identificato al NCEU al foglio 11 particella 1017, su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC, fosse veramente intercluso e fosse eccessivamente dispendioso o disagiato procurargli un accesso, non sarebbe mai possibile costituire la servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dei condòmini di via San Pietro n. 60/D di RC. Ciò in quanto il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC sarebbe divenuto intercluso solo a seguito delle compravendite a rogito Notaio
del 23.02.02 [doc. 8] e del 09.11.04 [doc. 10] Persona_6
(alienazioni a titolo oneroso) per cui il suo proprietario deve ottenere il passaggio dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1054 c.c. (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione). Diversamente gli altri contraenti, ovverosia i Sig.ri che erano gli originari proprietari dell'intero fondo la Pt_16 cui porzione sarebbe divenuta interclusa, sono ancora proprietari dei confinanti fondi identificati al NCEU al foglio 11 particelle 961 e 962 [doc. 2 e 10] aventi diretto e ampio accesso alla pubblica via San Pietro di RC così come risultante dagli stessi atti pubblici a rogito Notaio Persona_6 del 23.02.02 [doc. 8] e del 09.11.04 [doc. 10] in cui la proprietà dei Sig.ri
è sempre indicata come confinante . Pt_16
Quanto all'indennità per la costituzione coattiva osservano che la somma indicata a tale titolo dal CTU oscillante da euro € 25.203,00 ed € 43.600,00 non potrebbe essere versata pro quota da tutti i soggetti del fondo dominante in quanto estranei al presente giudizio si da doversi ritenere preferibile il versamento della somma di euro 2.000,0 annui per ogni soggetto che vi transita.
Infine ribadiscono la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dei sigg.ri. e della società Controparte_10 Controparte_2 per la dedotta “ non ragionevole probabilità di accoglimento” del gravame in ragione dell'attuale fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dei predetti appellati per avere gli appellanti asseritamente redatto un atto senza specificare la parte della sentenza asseritamente meritevole di riforma, né tanto meno, indicato una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di una decisione alternativa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
L'esame dei motivi di appello deve essere preceduto dalla ricostruzione degli atti notarili e dei frazionamenti che hanno riguardato i beni di proprietà delle parti del presente giudizio e, più in generale, dei vari immobili interessati dal passaggio sulla particella oggetto di esame.
Il nominato CTU, Ing. , ha richiamato al riguardo il Persona_4 contenuto della relazione tecnica dell'Ing. consulente Persona_7 di parte di uno dei convenuti in quanto esaustiva, condivisibile e non contestata.
L'area oggetto di causa è costituita dalla part. 1101, attualmente censita a
Catasto Terreni al Foglio 11, Particella 1101, ente urbano di 270 mq che costituisce, tutti gli effetti, un'area cortilizia urbana la cui consistenza deriva da un frazionamento del 31.5.2011 relativo ad altra particella, la 148, che aveva superficie di 1.301 mq.
La proprietà degli attori (in Via San Pietro 60/D) comprende sia il fabbricato condominiale sulla part. 148 ( costituito da dodici appartamenti oltre accessori) che la corte attigua costituita, appunto, dalla predetta part. 1101.
Il complesso edilizio che ingloba la proprietà dei convenuti (in Via San Pietro
60/N) coincide invece con la part. 1017 ed è costituito da due grandi fabbricati suddivisi in trentuno appartamenti oltre accessori, con autonome amministrazioni condominiali, ed una piccola casa antica.
Come rilevato dal CTU, a diretto contatto con la part. 1101 oggetto di causa, vi è anche il mappale 956, sul quale insiste un altro condominio (in Via San
Pietro 60/F-G-H-I-L) che si ripartisce in cinque appartamenti più accessori;
inoltre viene coinvolto nell'utilizzo della part. 1101 anche l'edificio insistente sul mappale 1016 ripartito in tre appartamenti più accessori.
Con rogito del Notaio di Senigallia, in data 20.4.1979, Persona_5 rep.42080, fasc.11.747 , i Sig.ri vendevano al Sig. Pt_21 Parte_22 un'area di 1.296 mq (individuata in rosso nella foto di cui a pag. 27 della
CTU) e contemporaneamente istituivano a carico di una parte detta proprietà venduta (in giallo nella richiamata foto) ed a favore della propria area residua retrostante (in verde nella stessa foto) “una servitù di passaggio pedonale e carraio destinata al collegamento del fondo dominante alla strada provinciale , da esercitarsi in perpetuo lungo il confine nord del lotto alienato e per una larghezza di ml. 11 (undici)” ( pag. 26 della CTU).
Con rogito del Notaio di ON, in data 20.2.1998, Persona_8 rep.252.299, rog.38.24 i Sig.ri hanno venduto alla ditta “Al Colle Soc. Pt_21
Coop a r.l.” la piccola porzione di 387 mq, indicata in colore viola nella figura di cui alla pag. 29 della CTU . Su tale porzione insiste una “piccola casa di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione, con corte annessa, in RC, via San Pietro 18, dislocata ai piani terra e primo, distinta al alla partita 1003504, foglio 11, mappale 144, categ. A/5, CP_11 classe 3, vani 4,5, rendita Lire 211.500”) ed in favore di tale piccolo compendio compravenduto è stata richiamata la medesima servitù di passaggio su quell'area identificata con perimetro giallo, di cui all'originaria istituzione della servitù.
La C.E.M. S.r.l., impresa edile, è poi divenuta proprietaria dell'ampio lotto che oggi costituisce la part. 1017 mediante vari atti: rogito del Notaio
[...]
, di Senigallia, in data 23.2.2002, rep.170.326, rog.24.511, con cui Per_6 ha acquistato dai Sig.ri un'area di 2.665 che oggi si trova inclusa nella Pt_16 maggior consistenza della particella 1.107; rogito del Notaio
[...]
di ON, in data 3.10.2002, rep.286.676, rog.45.176, con cui ha Per_8 acquistato dalla società “Al Colle Soc. Coop. a r.l.” quella piccola porzione di
387 mq identificata in viola nella figura di cui alla pagina 29 della CTU;
rogito del Notaio , di Senigallia, in data 9.11.2004, Persona_6 rep.178.098, fasc.27.599, con cui ha acquistato dai Sig.ri un'area di Pt_16
1.573 che oggi si trova inclusa nella maggior consistenza della part. 1017.
L'area acquistata con tali tre atti di complessivi 4.625 mq, coincide con la part. 1017, di proprietà della C.E.M. s.r.l. Le difese degli appellati affermano che la servitù sarebbe stata pacificamente costituita in forza del richiamato atto pubblico rogito Notaio anche in relazione all'ulteriore porzione acquistata dalla C.E.M. S.r.l. Per_3 rispetto a quella oggetto di detto atto pubblico.
Indiscutibile l'esistenza della servitù a carico della part. 1101, si tratta di stabilire se l'inglobamento della particella a contorno viola (che godeva della servitù) nella particella a contorno bianco (odierna 1017)( come risultanti dalla foto di cui alla pag. 29 della CTU) comporti di fatto l'estensione di quel vantaggio a tutta questa superficie.
Il tribunale ha affermato al riguardo: “Ritenuto, pertanto, provato che l'individuazione della servitù di passaggio è contenuta nell'atto di compravendita del Notaio del 20.04.1979, successivamente trasferita Per_3 attraverso la vendita per atto pubblico di altri fondi tra i medesimi proprietari e terzi acquirenti , occorre valutare se tale limitazione abbia subito un aggravamento e se la stessa sia imputabile alla condotta del proprietario del fondo dominante”. Ed ancora che la suddetta servitù costituita con il richiamato atto Notaio risulti “ oggi di fatto estesa Per_3 all'intero lotto costituito dall'odierna particella 1017, derivato da accorpamento nel tempo con altre particelle” su cui è stato edificato il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC.
Ritiene il Collegio di dover condividere al riguardo la sia pur risalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può, usare del medesimo vantaggio per altri fondi pure di sua proprietà ma diversi da quello cui la servitù si riferisce non potendosi applicare il diverso principio che regola l'aggravamento delle condizioni del fondo servente per le innovazioni apportate al fondo dominante ( Cass. Sez. II, sentenza n. 6590 dell' 08.11.1983).
Si legge peraltro nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n.
104447 del 2001: “ Questa Corte ha affrontato in altre occasioni la tematica sottesa a tale fattispecie ed ha condivisibilmente affermato che la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza, tuttavia, che al dominus del nuovo più esteso fondo, come tale autorizzato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente...”.
Nello stesso senso quanto affermato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10907 del 2011:”Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza tuttavia, che al “dominus” del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ. in caso di uso della servitù divenuto più oneroso ( Cass. 10447/2001; 7064/1988; 2276/1982)”.
Va, dunque, accolta la censura di cui al primo motivo di appello con affermazione dell' inesistenza della servitù di passaggio in favore dei fondi di esclusiva proprietà dei condomini di via San Pietro n. 60/N non potendo a tal fine assumere rilievo il titolo invocato e di cui al rogito Notaio
del 20.04.1979 non risultando configurabile la prospettata Per_3 estensione della servitù dall'originario fondo dominante in virtù del richiamato titolo, a quello più ampio acquisito già acquisito dal medesimo proprietario C.E.M. S.r.l. che ha proceduto alla edificazione degli immobili e, quindi, alla vendita dei vari appartamenti in favore, peraltro, degli odierni appellati.
Secondo l'assunto di parte appellante, inoltre, l'azione esperibile nella fattispecie in esame andrebbe ravvisata nell'actio negatoria servitutis evidenziando che la diversa giurisprudenza che individua l'azione esperibile in quella di cui all'art. 1067 c.c. si è formata in relazione alle ipotesi in cui l'asservimento alla particella già oggetto di servitù, ha riguardato fondi diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente dominanti e dal perdurare dell'uso della servitù per l'utilità del fondo a favore del quale era stata costituita mentre nella fattispecie in esame i convenuti, odierni appellati, starebbero abusando del diritto avendo i predetti ammesso di utilizzare la servitù unicamente per accedere ai loro appartamenti che si trovano sui fondi che non beneficiano di detta servitù e che, secondo il loro assunto, risulterebbero interclusi.
Ed invero sia nella pronuncia n. 10907/2011 che in quella n.
10447/2001 la Suprema Corte ha pronunciato in fattispecie in cui era configurabile un “ dominus del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo...” mentre nella vicenda in esame, non risultando nell'attualità la titolarità dei due fondi in capo al medesimo proprietario, gli immobili siti nell'area unita alla originaria particella in favore della quale è stata istituita servitù di passaggio esercitano il passaggio senza vantare alcun diritto al riguardo.
In ragione di ciò deve, dunque, ritenersi configurabile l'azione negatoria servitutis che, per le ragioni sopra espresse merita, dunque, accoglimento anche quanto alla richiesta di cessazione della turbativa costituita dall'illegittimo passaggio esercitato dagli appellati sulla base della prospettata pretesa di un diritto sulla cosa, circostanza quest'ultima che non consente l'accoglimento dell'azione svolta dagli attori in via principale sulla base della prospettazione di una detenzione sine titolo.
In ogni caso andrebbe considerato che al contempo parte appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 1067 c.c. in quanto proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. poiché fondata su pronuncia riguardante la proposizione della domanda per la prima volta in grado di appello senza considerare la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di modificazioni ammesse a norma dell'art. 183 c.p.c. Come rilevato dalla difesa di parte appellante le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno affermato che “ la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (
Cass. S.U., sentenza n. 12310 del 27.01.2015, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
4322 del 14/02/2019).
In applicazione dei tale principio la giurisprudenza di legittimità ha in particolare evidenziato che “la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c.
è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018) e precisato che “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica
"complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” ( Cass. sez. 6, Ordinanza n.
18546 del 07/09/2020).
In particolare, in relazione a fattispecie riguardante una servitù di passaggio, sia pure nell'ambito di un giudizio promosso per la reintegrazione nel possesso, è stato rilevato che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda” ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11369 del
29/04/2019).
Nella fattispecie in esame la domanda, così come risultante dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., è stata proposta nei confronti delle stesse parti ed attiene alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo di primo grado riguardante il transito esercitato dai convenuti/appellati attraverso l'area di proprietà/comproprietà degli attori di cui alla part. 1101 - gravata da servitù in favore del solo fondo sul quale insiste il vecchio edificio – per raggiungere le loro proprietà insistenti sull'ulteriore e diversa area oggi integrante la part. 1017; essa, inoltre, tende alla medesima concreta finalità costituita dalla cessazione delle molestie e turbative derivanti dal transito sulla predetta area cortilizia ancorché non più fondata sul presupposto dell'inesistenza del diritto di servitù in favore del fondo unito a quello oggetto dell'atto
Notaio bensì su quello dell'abusivo esercizio della servitù in quanto Per_3 interessata da un aggravamento.
La domanda di aggravamento della servitù andrebbe, dunque, in ogni caso dichiarata ammissibile oltre che meritevole di accoglimento atteso che, se è vero che, in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonee, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù, è anche vero che nella fattispecie in esame occorre considerare che certamente i bisogni del fondo dominante, così come configurato sulla base della estensione della attuale part. 1017 e degli edifici sulla stessa realizzati, non risultavano certamente prevedibili all'epoca della costituzione della servitù atto
Notaio oltre che apparire del tutto avulsi rispetto alle previsioni del Per_3 titolo.
A tale aspetto deve, pertanto, attribuirsi preminente rilievo rispetto alle considerazioni svolte dagli appellati circa l'asserita scarsa incidenza del transito dagli stessi effettuato in considerazione del numero notevole di soggetti, proprietari degli ulteriori edifici circostanti, che esercitano il passaggio sulla porzione gravata da servitù.
La rinuncia da parte della alle richieste Controparte_2 oggetto dell'appello incidentale impongono di ritenere assorbite tutte ( anche quella risarcitoria) le richieste svolte dagli appellanti per il caso di costituzione ex novo di servitù.
Va, infine, rigettata la domanda svolta dagli appellanti ex art. 96, c. 3.
c.p.c. che “... applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.
27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass.Sez. 6 - 3, Ord. n.29812 del 18/11/2019).
Le argomentazioni di cui alla motivazione che precede escludono che possa ritenersi che gli appellati abbiano agito o resistito pretestuosamente nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia ( indeterminabile complessità bassa, valori medi) e con il riconoscimento della maggiorazione per il caso di assistenza a più parti posto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b),
6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147.
Deve poi aversi riguardo all'unico giudizio riunito non potendo attribuirsi rilievo - nei rapporti con la parte soccombente - la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi (peraltro di contenuto sostanzialmente identico) (in motivazione, Cass. Sez. 3 sentenza n. 17215 del 27.08.2015).
Avendo gli attori/appellanti la medesima posizione processuale, la cui difesa non ha comportato l'esame questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte sicché deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma
4, d.m. 55/14, per cui va riconosciuta la maggiorazione come richiesta per il primo grado.
Vanno riconosciute in favore degli appellanti le spese per la mediazione obbligatoria pari a complessivi euro 1.931,49.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base degli indicati criteri, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come già liquidate vanno poste definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
Nessuna pronuncia va adottata rispetto all'appello incidentale in quanto rinunciato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e quali Parte_1 Parte_2 eredi di deceduto il 14.08.21, Persona_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti di Parte_13 Parte_14 Parte_15 , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_7
ON n. 1426/22 del 02.12.22-06.12.22 resa nel giudizio n. 2587/2019
r.g., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di transito sul fondo di mq 270 circa, di proprietà degli appellanti, adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU, al fg. 11, part. 1101 vantata dagli appellati in favore dei loro fondi inibendo, per l'effetto, agli appellati il relativo transito;
rigetta la domanda ex art. 96, c 3, c.p.c.; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese del primo grado del giudizio liquidate in complessivi euro 10.662,40, oltre esborsi per euro 2.196,84, spese di mediazione per euro 1931,49 e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, e del presente grado liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre esborsi per euro 849,00 e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
ON, così deciso il 19.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4/2023 R.G.
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
) morto il 14.08.21 a Chiaravalle (AN), C.F._3 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
, (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._9 Parte_9
), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11
( C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._12 Parte_12
), (C.F. ), C.F._13 Parte_13 C.F._14 (C.F. ), rappresentati e difesi in Parte_14 C.F._15 virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Paolo Pètrina (C.F.
del Foro di ON, con studio in c.so Matteotti n. 28 di C.F._16
Chiaravalle, dove sono tutti elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
nei confronti di
, (c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_15 C.F._17 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica Punzo (c.f.
e dall'Avv. Fernando Prosperi (c.f. ) C.F._18 C.F._19 ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
e di
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_20 dall'Avv. Angelo Raffaele Dilillo (C.F. ), giusta delega in CodiceFiscale_21 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN) Via
Gherardi n. 60;
APPELLATO
e di
(P.IVA: , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giampaolo Cosimi (c.f.: , in virtù di C.F._22 delega in atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi a
ON (AN) in Via Nino Bixio n. 5;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
e di
), rappresentato e difeso in Controparte_3 C.F._23 virtù di delega in atti dall'Avv. Bernardo Becci ) del Foro C.F._24 di ON ed elettivamente domiciliato a ON (AN) in Via San Martino n.
23 presso e nello studio del suddetto procuratore;
APPELLATO
e di
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore degli appellanti ha concluso come da atto di appello chiedendo:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, riformare la sentenza impugnata e così provvedere:
1. Per la causa “ + 17/BALDUCCI” già R.G. 2587/19 Tribunale di ON. Pt_1 in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC (attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053
c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di €
2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de “Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare i convenuti all'integrale refusione: a) delle spese legali stragiudiziali per l'assistenza nella mediazione [R.G. 283/19
Camera di Conciliazione Forense di ON (Mediatore Avv. Ornella Barbara
Battaglini)] ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata [doc. 6.9], cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell'organismo [doc. 6.7]; b) delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue, nonché alla ripetizione delle spese anticipate per la
C.T.U. [doc. 23 e 25-30 - € 6.070,79] e quelle sostenute per l'assistenza del
C.T.P. [doc. 24 - € 1.903,20]. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]...TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) € 8.827,28 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA
55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) €
8.827,28;
- 2. Per la causa “ + 17/Di Gregorio” già R.G. 5944/19 Tribunale di Pt_1
ON. in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del
28.03.22 [R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito
− accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori
(convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via
San Pietro n° 60/D di RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori
(convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1
“Fatto in sé” de “Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di €
5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale €
7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2
D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13;
3. Per la causa “ + 17/Giulioni” già R.G. 5945/19 Tribunale di ON. in Pt_1 via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC ( attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori ( convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
-rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
-in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de
“Fatto”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale €
7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2
D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 - TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13.
- 4. Per la causa “ + 17/Marinelli” già R.G. 5948/19 Tribunale di ON. Pt_1 in via istruttoria − revocare l'ordinanza del Tribunale di ON del 28.03.22
[R.G. 2587/19] e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC con la memoria ex art. 183 comma 6
n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto;
nel merito − accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC
(attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di
RC (attori) nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC (attori)
e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
− rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie;
− in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053
c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di €
2.000,00 all'anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 “Fatto in sé” de “Fatto” de “60D -
60N, appunti”], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell'azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall'altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l'ha subita;
− in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all'integrale refusione: 1) delle spese legali stragiudiziali per l'assistenza nella mediazione [R.G. 45/20 Camera di
Conciliazione Forense di ON (Mediatore Avv. Riccardo Somma)] ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata [doc.
6.9], cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell'organismo [doc. 6.7]; 2) delle spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al
Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media]... TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) 433,29 -
Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e
IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 433,29.
- 5. Per il processo di appello. − condannare gli appellati all'integrale refusione delle spese di lite del giudizio di appello da liquidare come da nota spese che segue. Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi alla Corte di Appello con valore (anche a seguito della riconvenzionale) indeterminato – complessità media] ... TOTALE parziale € 12.156,00 849,00 - Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 4.862,40 - -
Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa contro più soggetti in cause riunite € 4.862,40 - - ----------- ----------- ---------
-- TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. €
21.880,80 ( spese imponibili) 849,00.
- In via istruttoria, si chiede vengano ammessi i seguenti mezzi istruttori: 1.
Per la causa “ + 17/BALDUCCI” già R.G. 2587/19 Tribunale di ON. A. Pt_1
Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio
11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di
RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri
B.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa Pt_16 identificazione si rimanda all'atto di citazione;
prova testimoniale del Sig. Pt_17
residente in [...] Testimone_3 del Sig. domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – Testimone_1
60015 ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]
CA NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli
(AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata C.F._25 presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio Parte_18
11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente Persona_2 in via della Torre n° 16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta stà edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 2. Per la causa “ + 17/Di Gregorio” già R.G. Pt_1
5944/19 Tribunale di ON. A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio Testimone_1 in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig. Testimone_2 nato il [...] a [...] e residente in [...]
– 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC manuela
[...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via San Pietro n°
60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro
n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San
Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti
(condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri B.A. interrogatorio formale di tutti i Pt_16 convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
B.B. prova testimoniale del Sig. residente in [...]
64 – 60018 RC (AN), del Sig. domiciliato presso il Testimone_1 suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pellegrino n° 21 – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC Emai_3 [...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 Parte_18 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 3. Per la causa “ + 17/Giulioni” già R.G. Pt_1
5945/19 Tribunale di ON. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio Testimone_1 in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig. Testimone_2 nato il [...] a [...] e residente in [...]
– 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25
60123 ON (AN) [indirizzo PEC manuela
[...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via San Pietro n°
60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro
n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San
Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti
(condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri B.A. interrogatorio formale di tutti i Pt_16 convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
B.B. prova testimoniale del Sig. residente in [...]
64 – 60018 RC (AN), del Sig. domiciliato presso il Testimone_1 suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA (AN), del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pellegrino n° 21 – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – C.F._25 60123 ON (AN) [indirizzo PEC Emai_3 [...] estratto dall'indice nazionale della PEC (INIPEC)], Email_2 dell'Ing. residente in [...] – 60018 Persona_2
RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 Parte_18 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali
979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing.
legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101?
4. Per la causa “ + 17/Marinelli” già R.G. 5948/19 Tribunale di ON. Pt_1
A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l'illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
A.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di via
San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio
11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di via San Pietro n° 60/D di
RC sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di via San Pietro n° 60/D di RC sono intenzionati a recintare l'area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio delle autovetture dei convenuti (condòmini di via San Pietro n° 60/N di
RC) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri
B.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa Pt_16 identificazione si rimanda all'atto di citazione;
prova testimoniale del Sig. Pt_17 residente in [...] Testimone_3 del Sig. domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – Testimone_1
60015 ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]
CA NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli
(AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata C.F._25 presso il suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. e la Sig.ra Testimone_3 quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio Parte_18
11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all'interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
C.B. prova testimoniale del Sig.
domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 Testimone_1
ON MA (AN), del Sig. nato il [...] a [...]_2
NA (AN) e residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv. EM NA, C.F. , domiciliata presso il C.F._25 suo studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che i muratori della C.E.M.
COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC hanno fin da subìto intimato ai muratori della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l'Ing. legale rappresentante della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI Persona_2
CH S.R.L., ha sempre riconosciuto l'altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere “l'accesso sul lotto dove codesta ditta sta edificando”, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di RC per renderla strada pubblica, così CP_8 come risulta dalle lettere della C.E.M. COSTRUZIONI EDILI CH S.R.L. del
16.01.09 (indirizzata al Comune di RC) [doc. 13], del 17.02.09
[doc. 14], del 08.04.09 [doc. 15] e del 19.11.10 [doc. 16] contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n° 60/N – tra cui i convenuti – hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di via San Pietro n° 60/D di RC identificata al
NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all'entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via San Pietro n°
60/D di RC hanno intimato ai condòmini del condominio di via San
Pietro n° 60/N di RC di non passare sulla striscia di terreno di 270
m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? D. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il concorso tra le responsabilità del proprietario-locatore e del conduttore: D.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all'atto di citazione;
D.B. prova testimoniale del Sig. Testimone_1 domiciliato presso il suo studio in via Puglie n° 8F – 60015 ON MA
(AN), del Sig. nato il [...] a [...] e Testimone_2 residente in [...] – 60012 Trecastelli (AN), dell'Avv.
EM NA, C.F. , domiciliata presso il suo C.F._25 studio in via Giannelli n° 36 – 60123 ON (AN) [indirizzo PEC estratto dall'indice nazionale Email_1 della PEC (INIPEC)], dell'Ing. residente in [...]
16 – 60018 RC (AN);
1. Vero che il Sig. ha Controparte_1 indicato ai conduttori del suo appartamento sito in via San Pietro n° 60/N di
RC, interno 27 contraddistinto al sub 117 (abitazione P.1.), quale via di accesso all'immobile stesso la striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella
1101?”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso come da Parte_15 comparsa di costituzione chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
ON Tribunale di ON, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Con condanna alla rifusione delle spese legali di questo procedimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso Controparte_2 come da comparsa di costituzione fatta eccezione per la domanda incidentale, espressamente rinunciata, chiedendo: “- accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, la statuizione impugnata;
- in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, poiché infondato in fatto e in diritto, l'avverso appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di ON n. 1426/2022, pubblicata il 6.12.22, n. R.G.
2587/2019, Repert. n. 3522/2022 del 6.12.2022, integralmente da riconfermare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, con diversa motivazione, accogliendo e valutando positivamente le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure;
- in subordine, salvo gravame, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, in ogni caso, non provate;
...Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e C.N.P.A. “come per legge” e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Il procuratore di ha concluso chiedendo:” Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata. -In subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto e in diritto l'appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di ON in data
06/12/2022, avente R.G. n. 2587/2019, rep. n. 3522/2022 del 06/12/2022, da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. - Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. -Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta chiedendo:” Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita: ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata;
in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto l'appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, pubblicata dal Tribunale di ON in data 06.12.2022, avente R.G. n.
2587/2019 da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di ON n.
1426/22 del 02.12.22-06.12.22.
FATTI DI CAUSA
I sigg.ri Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_6 [...] Controparte_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
tutti condomini del Condominio di via San Pietro n. 60/D di Parte_14
RC, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ON la chiedendo accertare e dichiarare la detenzione Controparte_9 sine titulo da parte della predetta della striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11, particella 1101, di proprietà, in comunione tra loro, degli attori, e per l'effetto condannare l'illegittimo detentore: a) al rilascio della striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica, ex art. 2058 comma 1
c.c., i condomini di via San Pietro n. 60/D di RC nel diritto di proprietà mediante l'eliminazione della turbativa e la cessazione dell'illegittimo passaggio;
b) al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice C.E.M. Costruzioni Edili Marche S.r.l. ( d'ora in poi C.E.M. S.r.l.) e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 mq di cui sopra e contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condomini di via San
Pietro n. 60/D di RC (attori) e per l'effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti): 1) a cessare l'illegittimo passaggio eliminando la turbativa;
2) a risarcire il danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice C.E.M. S.r.l. e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in via ulteriormente subordinata e in caso di costituzione ex novo della servitù ex art. 1053 c.c., condannare i convenuti a pagare a titolo di indennità, la somma periodica di € 2.000,00 all'anno, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell'impresa costruttrice
C.E.M. S.r.l. e cessazione delle trattative per la vendita dell'area) al giorno in cui la servitù sarà costituita, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
− in ogni caso condannare i convenuti all'integrale refusione delle spese di lite.
La costituendosi, contestava la domanda Controparte_2 attrice e chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di rogito
Notaio di Senigallia in data 20.04.1979 n. rep. 42080, fasc. 11747, reg. Per_3
a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo sulla particella 1101 e, in parte, sulla part. 148, del fg. 11 (già sez. A foglio 10) del N.C.E.U. del Comune di RC, per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in subordine, accertare, dichiarare o costituire la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di
RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in ulteriore subordine, accertare il maturato periodo di tempo utile per l'usucapione e per l'effetto costituire per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carraio che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di RC
(AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 ( già sez.
A foglio 10) , la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato;
in via ulteriormente subordinata, accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 c.c. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di RC (AN) - al foglio 11 (già sez. A foglio 10), con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 16.01.2020 veniva formulata dal giudice la seguente proposta transattiva, “ corrisponderà agli attori, Controparte_2 quale corrispettivo per la costituzione della servitù di passaggio sul fondo oggetto di causa, la somma complessiva di euro 3.200,00 con rinuncia a tutte le ulteriori domande. Spese di lite compensate”, cui gli attori dichiaravano di aderire.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione al suindicato giudizio, contraddistinto dal n. r.g. 2587/2019, degli ulteriori giudizi promossi dagli attori e distinti al n. r.g. 5944/2019, nei confronti di , Parte_15 al n. r.g. 5945/2019, nei confronti di e al n. r.g. Controparte_3
5948/2019 nei confronti di Controparte_1
Il sig. , costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande Parte_15 di parte attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. affermando che l'intero fabbricato di cui fa parte l'appartamento di sua proprietà è ubicato in un fondo intercluso che ha accesso alla via pubblica solo attraverso la particella
148 del foglio 11 mediante servitù di passaggio perpetua costituita con atto rogito Notaio del 20/04/1979. Per_3
Il sig. contestava le domande di parte attrice Controparte_3 sostenendo di aver acquistato il proprio appartamento dalla società C.E.M.
Costruzioni Edili Marche S.r.l., con rogito in data 5/12/2011, e di non aver mai posto in essere alcun transito essendo domiciliato a Roma dal 2011 al
2015, a Parigi dal 2015 al 2018 ed a Barcellona dal 2018, e che lo sporadico utilizzo dell'immobile per alcuni giorni di ferie non risultava produttivo di alcun danno. Sottolineava che il condominio si trova su un fondo intercluso, che il fondo degli attori è già gravato da servitù di passaggio e costituisce accesso non solo per i condomini in Via San Pietro 60/N ma anche per gli immobili ai civici 60/G, 60/I e 60/L. Contestava, infine, la determinazione del risarcimento annuale (€ 2.000,00) ritenendo che l'importo andava eventualmente suddiviso tra tutti i condomini. Concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte e, in via riconvenzionale, per il riconoscimento della servitù di passaggio.
Il sig. si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 introduttiva per il mancato esperimento della procedura di mediazione, posto che il procedimento promosso avanti alla Camera di Commercio delle Marche era stato avviato dall'amministratore del condominio e non dai singoli condomini, e la nullità della citazione introduttiva per la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice sostenendo di aver acquistato la propria unità immobiliare dalla società
C.E.M., Costruzioni Edili Marche S.r.l., già dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché servita da una strada di accesso collegata a quella pubblica;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'esistenza originaria della servitù di passaggio e la condanna degli attori per lite temeraria
Veniva, quindi, disposta ed espletata CTU ed all'esito, rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 1426/2022 pubblicata in data 06.12.2022 il
Tribunale di ON così disponeva: “Respinge tutte le domande di parte attrice. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_9
7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di lite, Parte_15 che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_3
€ 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
I sigg.ri e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto il 14.08.2021, Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e propongono appello avverso la Parte_13 Parte_14 suindicata sentenza deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate. Il sigg.ri , e la Parte_15 Controparte_1 Controparte_3
costituiti con separate comparse hanno Controparte_2 contestato l'appello e chiesto dichiarare l'inammissibilità del gravame o pronunciarne il rigetto. La predetta società ha, inoltre, chiesto, in ipotesi di riforma della sentenza, “ accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto Notaio Dott. di Senigallia del Per_3
20.4.1979 (Rep. n. 42080; fasc. n. 11747, reg. a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero - nel
Comune di RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto
Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , Dott.
Ing. ; - in subordine di I^ grado accertare, dichiarare o costituire Persona_4 la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di RC
(AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, Dott. Ing. ; - in subordine di II^ Persona_4 grado: accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 C.C. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di RC (AN) - al foglio 11 (già sez. A foglio 10) e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, Dott. Ing. ; - in subordine di III^ grado: Persona_4 accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto Notaio Dott. di Senigallia del 20.4.1979 (Rep. n. Per_3
42080; fasc. n. 11747, reg. a Senigallia al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero - nel Comune di
RC (AN) - meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , Dott. Ing. Per_4
; - in subordine di IV^ grado: accertare e costituire la servitù de qua di
[...] passaggio carraio e pedonale oppure dichiarata costituita l'originaria e/o esistente servitù, riconoscerne l'aggravamento in capo alla stessa come da perizia effettuata dal CTU Dott. Ing. in atti e per l'effetto, qualora Persona_4 venga ritenuto di giustizia, disporre a favore di parte attrice il pagamento della somma che dovesse venire ritenuta applicabile da porre a carico della convenuta secondo la quota di pertinenza Controparte_2 millesimale attribuitale ( in forza di tabella millesimale consegnata appena richiesta dal CTU) come segue: 50,25/1000 x 600/950 = 31,74/1000 (all.
7.4 della predetta perizia). Qualora ritenuto, condannare i ricorrenti al risarcimento del danno, per aver agito in giudizio con dolo, colpa grave e/o mala fede, con liquidazione delle somme, anche in via equitativa, da effettuarsi a cura dell'Ill.mo Giudice adito. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e C.N.P.A. “come per legge” e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte veniva concesso alla parti termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
La causa veniva infine trattenuta in decisione all'esito della disposta discussione orale richiesta dagli appellanti a norma dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto [art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. in relazione agli artt. 949,
1027, 1065 e 1067 c.c., oltre altri meglio indicati in motivazione] e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche delle risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n° 4 c.p.c.] nel punto in cui sono state rigettate le domande volte ad accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa servitù con condanna alla cessazione dell'illegittimo passaggio eliminando la turbativa e al risarcimento del danno, oggetto del motivo n° 2
[<actio negatoria servitutis (art.949 comma 1 c.c. e risarcimento del danno per equivalente (art.2058 2>].
Rilevano gli appellanti distinti profili di erroneità della decisione impugnata: 1) perché fondata sul presupposto che la servitù di passaggio costituita con l'atto pubblico rogito Notaio del Persona_5
20.04.1979 sarebbe “oggi di fatto estesa all'intero lotto costituito dall'odierna particella 1017 derivato da accorpamenti nel tempo con altre particelle” su cui è stato edificato il Parte_19 di RC con conseguente violazione del principio secondo cui “ la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo dovendo i due fondi originari costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù”
( Cass. 2001/10447; Cass. 2011/10907) la cui applicazione avrebbe, peraltro, consentito l'accoglimento della negatoria servitutis “... esperibile quando il proprietario del fondo dominante esercita il passaggio a favore di fondi di sua proprietà diversi da quello a vantaggio del quale è costituito il diritto di servitù”( Cass. 10907/2011); 2) sussistenza in capo all'attore dell'interesse sotteso alla richiesta di negatoria servitutis, di declaratoria di insussistenza della servitù a vantaggio dei fondi riuniti al fondo unico dominante per cui il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto negando la sussistenza della servitù; 3) erronea affermazione secondo cui la tutela non si esercita mediante l'actio negatoria servitutis bensì attraverso il ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. in violazione dei principi per cui “non rientra nelle facoltà del diritto del proprietario del fondo dominante consentire il passaggio per accedere a fondi diversi da quello a favore del quale è costituito il diritto” e “il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può usare del medesimo vantaggio per altri fondi, pure di sua proprietà, ma diversi da quello cui la servitù si riferisce” in base ai quali il tribunale avrebbe, invece, dovuto accogliere l'azione negatoria servituitis e ordinare l'eliminazione della turbativa e, quindi, dell'illegittimo passaggio;
4) erronea qualificazione come nuova della domanda sottesa all'affermazione secondo cui “una eventuale estensione della servitù di passaggio sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 1067 c.c. “ sulla base del richiamo della pronuncia 2018/14502 riferita all'appello, omettendo di considerare i principi di cui alle pronunce delle SU 2015/12310 e 2017/22404; 5) erroneo richiamo alla giurisprudenza in tema di aggravamento di servitù conseguente al
“mutamento della destinazione o a trasformazione” del fondo posto che nella fattispecie in esame detto mutamento non ha riguardato il fondo che fruisce della servitù ma altro fondo.
Con il secondo motivo deduce la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto [art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1051, 1052, 1054 e
1062 c.c., oltre altri meglio indicati in motivazione] e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche delle risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n° 4 c.p.c.] nel punto in cui è stato affermato che gli edifici del condòminio di via San Pietro n. 60/N di
RC “si trovano in un fondo di fatto intercluso”.
Deducono gli appellanti plurimi profili di erroneità rispetto a quanto affermato dal primo giudice in ordine all' interclusione del fondo su cui è stato realizzato il : 1) omessa Parte_20 valutazione di quanto evidenziato dal CTU laddove ha affermato che “... il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC <risulterebbe – se non utilizzasse il passaggio sulla particella 1101 degli attori
– intercluso>, ma <tale interclusione è tuttavia facilmente superabile in quanto si può realizzare un accesso ... da via monte san vicino> 80. Tale accesso può
“potrebbe essere destinata ad area cortilizia eventualmente adattabile ad un uso esclusivo ad una o più unità immobiliari” . Di conseguenza poiché il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC non è intercluso in modo assoluto ma, al limite, in modo relativo e “facilmente superabile”, la striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale su cui è esercitato il passaggio è esente dalla servitù ai sensi dell'art. 1051 comma 4 c.c.; 2) che comunque, poiché il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n° 60/N di RC è distante pochi metri dalla pubblica via, la “valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare” consentirebbe di concedere al massimo un passaggio pedonale e non anche quello carrabile che invece rappresenterebbe solo la soddisfazione di una maggiore comodità per il fondo dominante con sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente.
Da ultimo rilevano che non risulta configurabile né l'interclusione relativa, posto che , in linea generale l'“eccessivo dispendio o disagio” – la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio del giudice del merito – richiesto dall'art. 1051 comma 1 c.c. sussiste solo nei casi in cui il fondo sia separato dalla via pubblica da un fossato, da un corso d'acqua o da qualsiasi altro elemento non facilmente superabile con un'ordinaria opera mentre nella fattispecie in esame gli accessi su via Bosco della Castagnola e su via Monte
San Vicino suggeriti dal C.T.U. sono certamente delle opere ordinarie facilmente realizzabili, né l'ipotesi ai sensi dell'art. 1052 comma 2 c.c. di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso che “può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria” poiché nel presente caso il passaggio non risponde alle predette finalità bensì alla semplice maggior comodità dei condòmini di via San Pietro n. 60/N di RC. Da ultimo osservano che, ad ogni buon conto, anche qualora il fondo identificato al NCEU al foglio 11 particella 1017, su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC, fosse veramente intercluso e fosse eccessivamente dispendioso o disagiato procurargli un accesso, non sarebbe mai possibile costituire la servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dei condòmini di via San Pietro n. 60/D di RC. Ciò in quanto il fondo su cui insiste il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC sarebbe divenuto intercluso solo a seguito delle compravendite a rogito Notaio
del 23.02.02 [doc. 8] e del 09.11.04 [doc. 10] Persona_6
(alienazioni a titolo oneroso) per cui il suo proprietario deve ottenere il passaggio dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1054 c.c. (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione). Diversamente gli altri contraenti, ovverosia i Sig.ri che erano gli originari proprietari dell'intero fondo la Pt_16 cui porzione sarebbe divenuta interclusa, sono ancora proprietari dei confinanti fondi identificati al NCEU al foglio 11 particelle 961 e 962 [doc. 2 e 10] aventi diretto e ampio accesso alla pubblica via San Pietro di RC così come risultante dagli stessi atti pubblici a rogito Notaio Persona_6 del 23.02.02 [doc. 8] e del 09.11.04 [doc. 10] in cui la proprietà dei Sig.ri
è sempre indicata come confinante . Pt_16
Quanto all'indennità per la costituzione coattiva osservano che la somma indicata a tale titolo dal CTU oscillante da euro € 25.203,00 ed € 43.600,00 non potrebbe essere versata pro quota da tutti i soggetti del fondo dominante in quanto estranei al presente giudizio si da doversi ritenere preferibile il versamento della somma di euro 2.000,0 annui per ogni soggetto che vi transita.
Infine ribadiscono la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dei sigg.ri. e della società Controparte_10 Controparte_2 per la dedotta “ non ragionevole probabilità di accoglimento” del gravame in ragione dell'attuale fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dei predetti appellati per avere gli appellanti asseritamente redatto un atto senza specificare la parte della sentenza asseritamente meritevole di riforma, né tanto meno, indicato una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di una decisione alternativa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
L'esame dei motivi di appello deve essere preceduto dalla ricostruzione degli atti notarili e dei frazionamenti che hanno riguardato i beni di proprietà delle parti del presente giudizio e, più in generale, dei vari immobili interessati dal passaggio sulla particella oggetto di esame.
Il nominato CTU, Ing. , ha richiamato al riguardo il Persona_4 contenuto della relazione tecnica dell'Ing. consulente Persona_7 di parte di uno dei convenuti in quanto esaustiva, condivisibile e non contestata.
L'area oggetto di causa è costituita dalla part. 1101, attualmente censita a
Catasto Terreni al Foglio 11, Particella 1101, ente urbano di 270 mq che costituisce, tutti gli effetti, un'area cortilizia urbana la cui consistenza deriva da un frazionamento del 31.5.2011 relativo ad altra particella, la 148, che aveva superficie di 1.301 mq.
La proprietà degli attori (in Via San Pietro 60/D) comprende sia il fabbricato condominiale sulla part. 148 ( costituito da dodici appartamenti oltre accessori) che la corte attigua costituita, appunto, dalla predetta part. 1101.
Il complesso edilizio che ingloba la proprietà dei convenuti (in Via San Pietro
60/N) coincide invece con la part. 1017 ed è costituito da due grandi fabbricati suddivisi in trentuno appartamenti oltre accessori, con autonome amministrazioni condominiali, ed una piccola casa antica.
Come rilevato dal CTU, a diretto contatto con la part. 1101 oggetto di causa, vi è anche il mappale 956, sul quale insiste un altro condominio (in Via San
Pietro 60/F-G-H-I-L) che si ripartisce in cinque appartamenti più accessori;
inoltre viene coinvolto nell'utilizzo della part. 1101 anche l'edificio insistente sul mappale 1016 ripartito in tre appartamenti più accessori.
Con rogito del Notaio di Senigallia, in data 20.4.1979, Persona_5 rep.42080, fasc.11.747 , i Sig.ri vendevano al Sig. Pt_21 Parte_22 un'area di 1.296 mq (individuata in rosso nella foto di cui a pag. 27 della
CTU) e contemporaneamente istituivano a carico di una parte detta proprietà venduta (in giallo nella richiamata foto) ed a favore della propria area residua retrostante (in verde nella stessa foto) “una servitù di passaggio pedonale e carraio destinata al collegamento del fondo dominante alla strada provinciale , da esercitarsi in perpetuo lungo il confine nord del lotto alienato e per una larghezza di ml. 11 (undici)” ( pag. 26 della CTU).
Con rogito del Notaio di ON, in data 20.2.1998, Persona_8 rep.252.299, rog.38.24 i Sig.ri hanno venduto alla ditta “Al Colle Soc. Pt_21
Coop a r.l.” la piccola porzione di 387 mq, indicata in colore viola nella figura di cui alla pag. 29 della CTU . Su tale porzione insiste una “piccola casa di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione, con corte annessa, in RC, via San Pietro 18, dislocata ai piani terra e primo, distinta al alla partita 1003504, foglio 11, mappale 144, categ. A/5, CP_11 classe 3, vani 4,5, rendita Lire 211.500”) ed in favore di tale piccolo compendio compravenduto è stata richiamata la medesima servitù di passaggio su quell'area identificata con perimetro giallo, di cui all'originaria istituzione della servitù.
La C.E.M. S.r.l., impresa edile, è poi divenuta proprietaria dell'ampio lotto che oggi costituisce la part. 1017 mediante vari atti: rogito del Notaio
[...]
, di Senigallia, in data 23.2.2002, rep.170.326, rog.24.511, con cui Per_6 ha acquistato dai Sig.ri un'area di 2.665 che oggi si trova inclusa nella Pt_16 maggior consistenza della particella 1.107; rogito del Notaio
[...]
di ON, in data 3.10.2002, rep.286.676, rog.45.176, con cui ha Per_8 acquistato dalla società “Al Colle Soc. Coop. a r.l.” quella piccola porzione di
387 mq identificata in viola nella figura di cui alla pagina 29 della CTU;
rogito del Notaio , di Senigallia, in data 9.11.2004, Persona_6 rep.178.098, fasc.27.599, con cui ha acquistato dai Sig.ri un'area di Pt_16
1.573 che oggi si trova inclusa nella maggior consistenza della part. 1017.
L'area acquistata con tali tre atti di complessivi 4.625 mq, coincide con la part. 1017, di proprietà della C.E.M. s.r.l. Le difese degli appellati affermano che la servitù sarebbe stata pacificamente costituita in forza del richiamato atto pubblico rogito Notaio anche in relazione all'ulteriore porzione acquistata dalla C.E.M. S.r.l. Per_3 rispetto a quella oggetto di detto atto pubblico.
Indiscutibile l'esistenza della servitù a carico della part. 1101, si tratta di stabilire se l'inglobamento della particella a contorno viola (che godeva della servitù) nella particella a contorno bianco (odierna 1017)( come risultanti dalla foto di cui alla pag. 29 della CTU) comporti di fatto l'estensione di quel vantaggio a tutta questa superficie.
Il tribunale ha affermato al riguardo: “Ritenuto, pertanto, provato che l'individuazione della servitù di passaggio è contenuta nell'atto di compravendita del Notaio del 20.04.1979, successivamente trasferita Per_3 attraverso la vendita per atto pubblico di altri fondi tra i medesimi proprietari e terzi acquirenti , occorre valutare se tale limitazione abbia subito un aggravamento e se la stessa sia imputabile alla condotta del proprietario del fondo dominante”. Ed ancora che la suddetta servitù costituita con il richiamato atto Notaio risulti “ oggi di fatto estesa Per_3 all'intero lotto costituito dall'odierna particella 1017, derivato da accorpamento nel tempo con altre particelle” su cui è stato edificato il condominio di via San Pietro n. 60/N di RC.
Ritiene il Collegio di dover condividere al riguardo la sia pur risalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può, usare del medesimo vantaggio per altri fondi pure di sua proprietà ma diversi da quello cui la servitù si riferisce non potendosi applicare il diverso principio che regola l'aggravamento delle condizioni del fondo servente per le innovazioni apportate al fondo dominante ( Cass. Sez. II, sentenza n. 6590 dell' 08.11.1983).
Si legge peraltro nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n.
104447 del 2001: “ Questa Corte ha affrontato in altre occasioni la tematica sottesa a tale fattispecie ed ha condivisibilmente affermato che la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza, tuttavia, che al dominus del nuovo più esteso fondo, come tale autorizzato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente...”.
Nello stesso senso quanto affermato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10907 del 2011:”Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza tuttavia, che al “dominus” del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ. in caso di uso della servitù divenuto più oneroso ( Cass. 10447/2001; 7064/1988; 2276/1982)”.
Va, dunque, accolta la censura di cui al primo motivo di appello con affermazione dell' inesistenza della servitù di passaggio in favore dei fondi di esclusiva proprietà dei condomini di via San Pietro n. 60/N non potendo a tal fine assumere rilievo il titolo invocato e di cui al rogito Notaio
del 20.04.1979 non risultando configurabile la prospettata Per_3 estensione della servitù dall'originario fondo dominante in virtù del richiamato titolo, a quello più ampio acquisito già acquisito dal medesimo proprietario C.E.M. S.r.l. che ha proceduto alla edificazione degli immobili e, quindi, alla vendita dei vari appartamenti in favore, peraltro, degli odierni appellati.
Secondo l'assunto di parte appellante, inoltre, l'azione esperibile nella fattispecie in esame andrebbe ravvisata nell'actio negatoria servitutis evidenziando che la diversa giurisprudenza che individua l'azione esperibile in quella di cui all'art. 1067 c.c. si è formata in relazione alle ipotesi in cui l'asservimento alla particella già oggetto di servitù, ha riguardato fondi diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente dominanti e dal perdurare dell'uso della servitù per l'utilità del fondo a favore del quale era stata costituita mentre nella fattispecie in esame i convenuti, odierni appellati, starebbero abusando del diritto avendo i predetti ammesso di utilizzare la servitù unicamente per accedere ai loro appartamenti che si trovano sui fondi che non beneficiano di detta servitù e che, secondo il loro assunto, risulterebbero interclusi.
Ed invero sia nella pronuncia n. 10907/2011 che in quella n.
10447/2001 la Suprema Corte ha pronunciato in fattispecie in cui era configurabile un “ dominus del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo...” mentre nella vicenda in esame, non risultando nell'attualità la titolarità dei due fondi in capo al medesimo proprietario, gli immobili siti nell'area unita alla originaria particella in favore della quale è stata istituita servitù di passaggio esercitano il passaggio senza vantare alcun diritto al riguardo.
In ragione di ciò deve, dunque, ritenersi configurabile l'azione negatoria servitutis che, per le ragioni sopra espresse merita, dunque, accoglimento anche quanto alla richiesta di cessazione della turbativa costituita dall'illegittimo passaggio esercitato dagli appellati sulla base della prospettata pretesa di un diritto sulla cosa, circostanza quest'ultima che non consente l'accoglimento dell'azione svolta dagli attori in via principale sulla base della prospettazione di una detenzione sine titolo.
In ogni caso andrebbe considerato che al contempo parte appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 1067 c.c. in quanto proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. poiché fondata su pronuncia riguardante la proposizione della domanda per la prima volta in grado di appello senza considerare la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di modificazioni ammesse a norma dell'art. 183 c.p.c. Come rilevato dalla difesa di parte appellante le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno affermato che “ la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (
Cass. S.U., sentenza n. 12310 del 27.01.2015, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
4322 del 14/02/2019).
In applicazione dei tale principio la giurisprudenza di legittimità ha in particolare evidenziato che “la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c.
è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018) e precisato che “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica
"complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” ( Cass. sez. 6, Ordinanza n.
18546 del 07/09/2020).
In particolare, in relazione a fattispecie riguardante una servitù di passaggio, sia pure nell'ambito di un giudizio promosso per la reintegrazione nel possesso, è stato rilevato che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda” ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11369 del
29/04/2019).
Nella fattispecie in esame la domanda, così come risultante dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., è stata proposta nei confronti delle stesse parti ed attiene alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo di primo grado riguardante il transito esercitato dai convenuti/appellati attraverso l'area di proprietà/comproprietà degli attori di cui alla part. 1101 - gravata da servitù in favore del solo fondo sul quale insiste il vecchio edificio – per raggiungere le loro proprietà insistenti sull'ulteriore e diversa area oggi integrante la part. 1017; essa, inoltre, tende alla medesima concreta finalità costituita dalla cessazione delle molestie e turbative derivanti dal transito sulla predetta area cortilizia ancorché non più fondata sul presupposto dell'inesistenza del diritto di servitù in favore del fondo unito a quello oggetto dell'atto
Notaio bensì su quello dell'abusivo esercizio della servitù in quanto Per_3 interessata da un aggravamento.
La domanda di aggravamento della servitù andrebbe, dunque, in ogni caso dichiarata ammissibile oltre che meritevole di accoglimento atteso che, se è vero che, in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonee, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù, è anche vero che nella fattispecie in esame occorre considerare che certamente i bisogni del fondo dominante, così come configurato sulla base della estensione della attuale part. 1017 e degli edifici sulla stessa realizzati, non risultavano certamente prevedibili all'epoca della costituzione della servitù atto
Notaio oltre che apparire del tutto avulsi rispetto alle previsioni del Per_3 titolo.
A tale aspetto deve, pertanto, attribuirsi preminente rilievo rispetto alle considerazioni svolte dagli appellati circa l'asserita scarsa incidenza del transito dagli stessi effettuato in considerazione del numero notevole di soggetti, proprietari degli ulteriori edifici circostanti, che esercitano il passaggio sulla porzione gravata da servitù.
La rinuncia da parte della alle richieste Controparte_2 oggetto dell'appello incidentale impongono di ritenere assorbite tutte ( anche quella risarcitoria) le richieste svolte dagli appellanti per il caso di costituzione ex novo di servitù.
Va, infine, rigettata la domanda svolta dagli appellanti ex art. 96, c. 3.
c.p.c. che “... applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.
27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass.Sez. 6 - 3, Ord. n.29812 del 18/11/2019).
Le argomentazioni di cui alla motivazione che precede escludono che possa ritenersi che gli appellati abbiano agito o resistito pretestuosamente nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia ( indeterminabile complessità bassa, valori medi) e con il riconoscimento della maggiorazione per il caso di assistenza a più parti posto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b),
6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147.
Deve poi aversi riguardo all'unico giudizio riunito non potendo attribuirsi rilievo - nei rapporti con la parte soccombente - la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi (peraltro di contenuto sostanzialmente identico) (in motivazione, Cass. Sez. 3 sentenza n. 17215 del 27.08.2015).
Avendo gli attori/appellanti la medesima posizione processuale, la cui difesa non ha comportato l'esame questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte sicché deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma
4, d.m. 55/14, per cui va riconosciuta la maggiorazione come richiesta per il primo grado.
Vanno riconosciute in favore degli appellanti le spese per la mediazione obbligatoria pari a complessivi euro 1.931,49.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base degli indicati criteri, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come già liquidate vanno poste definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
Nessuna pronuncia va adottata rispetto all'appello incidentale in quanto rinunciato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e quali Parte_1 Parte_2 eredi di deceduto il 14.08.21, Persona_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti di Parte_13 Parte_14 Parte_15 , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_7
ON n. 1426/22 del 02.12.22-06.12.22 resa nel giudizio n. 2587/2019
r.g., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di transito sul fondo di mq 270 circa, di proprietà degli appellanti, adiacente al lato ovest dell'edificio condominiale identificata al NCEU, al fg. 11, part. 1101 vantata dagli appellati in favore dei loro fondi inibendo, per l'effetto, agli appellati il relativo transito;
rigetta la domanda ex art. 96, c 3, c.p.c.; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese del primo grado del giudizio liquidate in complessivi euro 10.662,40, oltre esborsi per euro 2.196,84, spese di mediazione per euro 1931,49 e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, e del presente grado liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre esborsi per euro 849,00 e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
ON, così deciso il 19.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli