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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1725/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO XX SETTEMBRE 29 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. RAIMONDI MAURILIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliate in VIA MONTE SUELLO, 5 20133 MILANO presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. FARACE CARMINE, che le rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma della sentenza n. 353/2023 del Tribunale Ordinario di
Varese – Sezione Seconda Civile- Giudice Dr.ssa Valentina Leggio– emessa in data
14.04.2023 - pubblicata in data 17.04.2023 - non notificata: - Dichiarare la nullità assoluta, per violazione del contraddittorio, dell'Ordinanza 27.12.2022, con la quale il
Giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, in quanto la detta ordinanza non è mai stata comunicata al difensore di parte attrice;
- Dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la Sentenza n. 353/2023 emessa dal Tribunale di Varese il
14.04.2023 e pubblicata il successivo 17.04.2023.
IN VIA PRINCIPALE: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità delle donazioni effettuate dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Signore e CP_1 CP_3
poiché effettuate esclusivamente per motivi illeciti ai sensi dell'art. 788 c.c. CP_2
IN VIA SUBORDINATA: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità delle donazioni effettuate dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Sig.re e CP_1 CP_3 CP_2
per difetto della forma prescritta ad substantiam ai sensi degli artt. 782, 783, 2699, 2702,
1350, 809 C.C..
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO: ACCERTATA infine la simulazione assoluta della compravendita effettuata con l'atto 1501311 redatto in data 09.10.2009 a cura del Notaio Dott.
e DICHIARATO tale contratto inefficace, DICHIARARE di Persona_1
conseguenza l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 08.05.2017
IN VIA SUBORDINATA: ANNULLARE e dichiarare inefficace ad ogni giuridico effetto la medesima scrittura privata poiché sottoscritta dal sig. con consenso Pt_1
viziato da violenza morale ex art. 1427, 1434, 1435, 1436 C.C.; per l'effetto
CONDANNARE la sig.ra alla restituzione in capo al Sig. di tutti gli CP_1 Pt_1
immobili o quote di essi in questione – ovvero di una somma pari al loro valore di acquisto di € 480.050,00 totali – nonché di tutte le somme ulteriori comunque alla stessa conferite, per ulteriori € 697.911,18 nonché CONDANNARE le signore e CP_3
alla restituzione di una somma pari ad € 650.000,00 totali. IN OGNI CASO: CP_2
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Per , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, dato atto che le Appellate non accettano il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di nullità dell'ordinanza 27.12.2022 e di tutti i successivi atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata in quanto validamente formata.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Appellante e/o l'intervenuta prescrizione dei diritti da lui dedotti in causa e/o la prescrizione e/o decadenza delle relative azioni.
pagina 3 di 11 NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, condannando l'Appellante, ai sensi dell'art. 96 CPC, al risarcimento dei danni provocati alle Appellate, danni da liquidarsi in via equitativa.
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2018 conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Varese , e Controparte_1 CP_2 [...]
, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità delle donazioni effettuate CP_3
dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Sig.re e per difetto CP_1 CP_3 CP_2
della forma prescritta ad substantiam ai sensi degli artt. 782, 783, 2699, 2702, 1350, 809
C.C.; nonché, in ogni caso, accertata la simulazione assoluta della compravendita effettuata con l'atto redatto in data 09.10.2009 a cura del Notaio Dott. Per_1
e, dichiarato tale contratto inefficace, dichiarare di conseguenza l'invalidità
[...]
e/o l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 08.05.2017, o, in via subordinata, annullare e dichiarare inefficace ad ogni giuridico effetto la medesima scrittura privata poiché sottoscritta dal sig. con consenso viziato da violenza Pt_1
morale ex art. 1427, 1434, 1435, 1436 C.C.; per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
alla restituzione in capo al Sig. di tutti gli immobili o quote di essi in questione Pt_1
– ovvero di una somma pari al loro valore di acquisto di € 480.050,00 totali – nonché di tutte le somme ulteriori comunque alla stessa conferite, per ulteriori € 697.911,18 e condannare le signore e alla restituzione di una somma pari ad € CP_3 CP_2
650.000,00 totali.
Le convenute si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, in subordine, dichiarare l'intervenuta pagina 4 di 11 prescrizione dei diritti dedotti in causa dall'attore e/o la prescrizione e/o la decadenza delle relative azioni;
nel merito chiedevano di respingere ogni domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni cagionati alle convenute, da liquidarsi in via equitativa.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Varese respingeva le domande proposte da condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate Parte_1
in euro 29.154,00 per compensi, oltre oneri accessori.
ha interposto appello avverso tale sentenza lamentando, Parte_1
preliminarmente, la nullità della pronuncia per violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa;
nel merito ha rinnovato le domande disattese nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio contestando l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 aprile 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. poi differita al 17 dicembre 2024.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha eccepito, preliminarmente, la nullità della sentenza in conseguenza dell'omessa comunicazione al difensore dell'attore dell'ordinanza resa in data pagina 5 di 11 27.12.2022, con la quale il Giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
L'eccezione è fondata.
Invero, con tale ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2022, il Tribunale respingeva l'istanza di ammissione del giuramento decisorio e tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusionali.
Peraltro, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e, specificamente, dall'esame dell'elenco cronologico dei biglietti di Cancelleria riportati nel fascicolo telematico di primo grado, si evince che il provvedimento di scioglimento della riserva non è stato comunicato alle parti;
di conseguenza, l'omessa comunicazione del provvedimento ha impedito alla difesa di parte attrice di depositare gli atti conclusionali nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Da ciò consegue la pronuncia di nullità dell'ordinanza resa in data 27.12.2022, con la quale il Giudice di primo grado ha trattenuto la causa in decisione e la conseguente nullità della sentenza, perché resa in violazione del contraddittorio.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “siffatta evenienza è da equiparare, nella sostanza, a quella della mancata assegnazione dei termini ex art.
190 cod. proc. civ.” ciò che “costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 23056/2024).
Non vertendosi, nel caso di specie, di un vizio che determina la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., la domanda deve essere riesaminata nel merito previa rinnovazione degli atti nulli.
pagina 6 di 11 Nel merito si osserva quanto segue.
ha agito in giudizio nei confronti delle odierne convenute Parte_1
deducendo di aver donato all'ex coniuge, e a e Controparte_1 Controparte_3
(rispettivamente sorella e madre della convenuta ), ingenti CP_2 CP_1
somme di denaro allo scopo di far loro acquistare gli immobili, in atti specificati e per provvedere ad ingenti lavori di ristrutturazione di altri immobili, di loro proprietà.
Assume parte attrice che il fine sotteso a tali donazioni, noto e condiviso dalle convenute, era unicamente quello di mettere al riparo le predette risorse dai rischi economici connessi all'attività d'impresa esercitata nel settore edile dall'attore.
Ha poi riferito parte attrice di aver simulatamente venduto all'ex coniuge, con contratto di compravendita del 9/10/2009, la quota indivisa di ⅓ di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Locate Varesino per un prezzo complessivo di euro 208.900,00.
Ha dedotto infine l'attore di aver sottoscritto in data 8/05/2017, a seguito di una crisi coniugale, una scrittura privata, con la quale aveva riconosciuto alla convenuta CP_1
la proprietà esclusiva di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare già
[...]
intestato alla stessa, dichiarando di non avere nulla a pretendere per le spese sostenute per le predette ristrutturazioni, nonché per beni ed arredi presenti nella casa coniugale.
Ha precisato parte attrice di aver sottoscritto tale dichiarazione con la finalità di evitare la separazione dalla convenuta , separazione che si è poi perfezionata. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto di accertare la nullità di tutte le donazioni disposte in favore delle convenute, sia perché sorrette da motivo illecito, ex art. 788 c.c., sia perché prive di forma prescritta ad substantiam; ha chiesto inoltre di accertare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 9/10/2009 ex art. 1414 ss. c.c. e di accertare l'invalidità della scrittura privata dell'8/05/2017, in quanto sottoscritta per pagina 7 di 11 effetto di consenso viziato da violenza morale ex artt. 1427, 1434, 1435, 1436 c.c., con conseguente condanna delle convenute alla restituzione di tutte le somme donate.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La tesi di parte attrice, diretta a sostenere di aver donato ingenti somme di denaro alla convenuta , al fine di consentire all'ex coniuge l'acquisto degli Controparte_1
immobili in atti specificati, è infondata, in quanto parte attrice non ha offerto alcuna prova in merito all'asserita dazione di tali somme di denaro a titolo di donazione.
In particolare, non può ritenersi – come sostiene parte attrice – che i fatti posti a fondamento della domanda siano pacifici tra le parti, dal momento che la convenuta ha specificatamente contestato nei suoi atti difensivi le asserzioni di controparte.
In ogni caso deve rilevarsi che la convenuta ha dimostrato che la provvista CP_1
necessaria per l'acquisto degli immobili oggetto di causa proveniva dai conti correnti a lei intestati o da mutui da lei personalmente contratti (v. docc. n. 22, 24, 26, 27, 28).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alle asserite donazioni di somme di denaro per l'effettuazione di opere di ristrutturazione degli immobili di proprietà delle parti convenute, in quanto parte attrice non ha offerto alcuna prova in merito al trasferimento di somme di denaro alle convenute o alle imprese che si sono occupate dei lavori di ristrutturazione.
Con riferimento alla dedotta simulazione del contratto di compravendita stipulato in data
9.10.2009 tra l'attore e la convenuta , deve rilevarsi che parte attrice non ha CP_1
provato l'esistenza dell'accordo simulatorio: l'attore, infatti, ha prodotto unicamente copia del contratto di compravendita (v. doc. 5 fascicolo parte attrice) dal quale si evince il rilascio della quietanza di pagamento del saldo prezzo, ma non ha allegato alcun mezzo di prova diretto a dimostrare il carattere simulato del negozio inter partes.
pagina 8 di 11 Né l'appellante ha reiterato in questo grado di giudizio la richiesta di deferimento del giuramento decisorio, da ritenersi pertanto rinunciato.
Infine, per quanto riguarda la scrittura privata dell'8.5.2017, occorre rilevare che parte attrice non ha offerto alcuna prova dell'asserita violenza morale, che avrebbe indotto l'attore a sottoscrivere il documento.
In ogni caso la tesi di parte attrice, secondo cui avrebbe sottoscritto il documento in questione al mero fine di evitare la separazione coniugale è, all'evidenza, incompatibile con l'esistenza di una violenza morale, che presuppone la prospettazione di un male ingiusto e notevole – prospettazione neppure allegata in atti.
Piuttosto, deve rilevarsi che con la scrittura privata dell'8.5.2017, la cui validità, per quanto innanzi precisato, non può essere revocata in dubbio, l'attore ha riconosciuto che gli immobili oggetto di causa, nonché i titoli e i conti correnti ivi menzionati, sono di proprietà esclusiva di e ha dichiarato “di nulla avere a che Controparte_1
pretendere verso quest'ultima per qualsiasi titolo, ragione o effetto da essi derivanti o ad essi connesso”.
Analogamente con tale scrittura privata parte attrice ha riconosciuto “che nulla egli ha da pretendere dalle succitate , e per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
qualsiasi titolo, ragione o effetto derivante o connesso da lavori di ristrutturazione e/o migliorie apportate” all'immobile sito in Tradate via Don Luigi Sturzo n. 8.
Tale dichiarazione, quindi, assume l'inequivoco significato di rinuncia a far valere qualsiasi azione nei confronti delle convenute in relazione ai beni immobili e mobili oggetto di causa e rende inammissibile, oltre che infondata, la domanda di restituzione di eventuali somme, a qualsiasi titolo versate alle convenute, per gli acquisti dei quali si controverte.
pagina 9 di 11 Si osserva, infine, che la domanda di arricchimento senza causa, non essendo stata riproposta, deve intendersi rinunciata.
Per tali motivi le domande di parte attrice debbono essere respinte.
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.000,00 ad €
2.000.000,00) operando, per il giudizio di primo grado, la riduzione massima per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria e con esclusione, per il giudizio d'appello, della fase istruttoria, assente nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 353/2023 resa dal Tribunale di Varese in data 14 aprile 2023 e pubblicata il 17 aprile 2023; respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in CP_3
euro 29.154,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1725/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO XX SETTEMBRE 29 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. RAIMONDI MAURILIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliate in VIA MONTE SUELLO, 5 20133 MILANO presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. FARACE CARMINE, che le rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma della sentenza n. 353/2023 del Tribunale Ordinario di
Varese – Sezione Seconda Civile- Giudice Dr.ssa Valentina Leggio– emessa in data
14.04.2023 - pubblicata in data 17.04.2023 - non notificata: - Dichiarare la nullità assoluta, per violazione del contraddittorio, dell'Ordinanza 27.12.2022, con la quale il
Giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, in quanto la detta ordinanza non è mai stata comunicata al difensore di parte attrice;
- Dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la Sentenza n. 353/2023 emessa dal Tribunale di Varese il
14.04.2023 e pubblicata il successivo 17.04.2023.
IN VIA PRINCIPALE: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità delle donazioni effettuate dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Signore e CP_1 CP_3
poiché effettuate esclusivamente per motivi illeciti ai sensi dell'art. 788 c.c. CP_2
IN VIA SUBORDINATA: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità delle donazioni effettuate dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Sig.re e CP_1 CP_3 CP_2
per difetto della forma prescritta ad substantiam ai sensi degli artt. 782, 783, 2699, 2702,
1350, 809 C.C..
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO: ACCERTATA infine la simulazione assoluta della compravendita effettuata con l'atto 1501311 redatto in data 09.10.2009 a cura del Notaio Dott.
e DICHIARATO tale contratto inefficace, DICHIARARE di Persona_1
conseguenza l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 08.05.2017
IN VIA SUBORDINATA: ANNULLARE e dichiarare inefficace ad ogni giuridico effetto la medesima scrittura privata poiché sottoscritta dal sig. con consenso Pt_1
viziato da violenza morale ex art. 1427, 1434, 1435, 1436 C.C.; per l'effetto
CONDANNARE la sig.ra alla restituzione in capo al Sig. di tutti gli CP_1 Pt_1
immobili o quote di essi in questione – ovvero di una somma pari al loro valore di acquisto di € 480.050,00 totali – nonché di tutte le somme ulteriori comunque alla stessa conferite, per ulteriori € 697.911,18 nonché CONDANNARE le signore e CP_3
alla restituzione di una somma pari ad € 650.000,00 totali. IN OGNI CASO: CP_2
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Per , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, dato atto che le Appellate non accettano il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di nullità dell'ordinanza 27.12.2022 e di tutti i successivi atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata in quanto validamente formata.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Appellante e/o l'intervenuta prescrizione dei diritti da lui dedotti in causa e/o la prescrizione e/o decadenza delle relative azioni.
pagina 3 di 11 NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, condannando l'Appellante, ai sensi dell'art. 96 CPC, al risarcimento dei danni provocati alle Appellate, danni da liquidarsi in via equitativa.
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2018 conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Varese , e Controparte_1 CP_2 [...]
, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità delle donazioni effettuate CP_3
dall'attore a vantaggio della Sig.ra e delle Sig.re e per difetto CP_1 CP_3 CP_2
della forma prescritta ad substantiam ai sensi degli artt. 782, 783, 2699, 2702, 1350, 809
C.C.; nonché, in ogni caso, accertata la simulazione assoluta della compravendita effettuata con l'atto redatto in data 09.10.2009 a cura del Notaio Dott. Per_1
e, dichiarato tale contratto inefficace, dichiarare di conseguenza l'invalidità
[...]
e/o l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 08.05.2017, o, in via subordinata, annullare e dichiarare inefficace ad ogni giuridico effetto la medesima scrittura privata poiché sottoscritta dal sig. con consenso viziato da violenza Pt_1
morale ex art. 1427, 1434, 1435, 1436 C.C.; per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
alla restituzione in capo al Sig. di tutti gli immobili o quote di essi in questione Pt_1
– ovvero di una somma pari al loro valore di acquisto di € 480.050,00 totali – nonché di tutte le somme ulteriori comunque alla stessa conferite, per ulteriori € 697.911,18 e condannare le signore e alla restituzione di una somma pari ad € CP_3 CP_2
650.000,00 totali.
Le convenute si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, in subordine, dichiarare l'intervenuta pagina 4 di 11 prescrizione dei diritti dedotti in causa dall'attore e/o la prescrizione e/o la decadenza delle relative azioni;
nel merito chiedevano di respingere ogni domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni cagionati alle convenute, da liquidarsi in via equitativa.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Varese respingeva le domande proposte da condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate Parte_1
in euro 29.154,00 per compensi, oltre oneri accessori.
ha interposto appello avverso tale sentenza lamentando, Parte_1
preliminarmente, la nullità della pronuncia per violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa;
nel merito ha rinnovato le domande disattese nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio contestando l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 aprile 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. poi differita al 17 dicembre 2024.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha eccepito, preliminarmente, la nullità della sentenza in conseguenza dell'omessa comunicazione al difensore dell'attore dell'ordinanza resa in data pagina 5 di 11 27.12.2022, con la quale il Giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
L'eccezione è fondata.
Invero, con tale ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2022, il Tribunale respingeva l'istanza di ammissione del giuramento decisorio e tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusionali.
Peraltro, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e, specificamente, dall'esame dell'elenco cronologico dei biglietti di Cancelleria riportati nel fascicolo telematico di primo grado, si evince che il provvedimento di scioglimento della riserva non è stato comunicato alle parti;
di conseguenza, l'omessa comunicazione del provvedimento ha impedito alla difesa di parte attrice di depositare gli atti conclusionali nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Da ciò consegue la pronuncia di nullità dell'ordinanza resa in data 27.12.2022, con la quale il Giudice di primo grado ha trattenuto la causa in decisione e la conseguente nullità della sentenza, perché resa in violazione del contraddittorio.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “siffatta evenienza è da equiparare, nella sostanza, a quella della mancata assegnazione dei termini ex art.
190 cod. proc. civ.” ciò che “costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 23056/2024).
Non vertendosi, nel caso di specie, di un vizio che determina la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., la domanda deve essere riesaminata nel merito previa rinnovazione degli atti nulli.
pagina 6 di 11 Nel merito si osserva quanto segue.
ha agito in giudizio nei confronti delle odierne convenute Parte_1
deducendo di aver donato all'ex coniuge, e a e Controparte_1 Controparte_3
(rispettivamente sorella e madre della convenuta ), ingenti CP_2 CP_1
somme di denaro allo scopo di far loro acquistare gli immobili, in atti specificati e per provvedere ad ingenti lavori di ristrutturazione di altri immobili, di loro proprietà.
Assume parte attrice che il fine sotteso a tali donazioni, noto e condiviso dalle convenute, era unicamente quello di mettere al riparo le predette risorse dai rischi economici connessi all'attività d'impresa esercitata nel settore edile dall'attore.
Ha poi riferito parte attrice di aver simulatamente venduto all'ex coniuge, con contratto di compravendita del 9/10/2009, la quota indivisa di ⅓ di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Locate Varesino per un prezzo complessivo di euro 208.900,00.
Ha dedotto infine l'attore di aver sottoscritto in data 8/05/2017, a seguito di una crisi coniugale, una scrittura privata, con la quale aveva riconosciuto alla convenuta CP_1
la proprietà esclusiva di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare già
[...]
intestato alla stessa, dichiarando di non avere nulla a pretendere per le spese sostenute per le predette ristrutturazioni, nonché per beni ed arredi presenti nella casa coniugale.
Ha precisato parte attrice di aver sottoscritto tale dichiarazione con la finalità di evitare la separazione dalla convenuta , separazione che si è poi perfezionata. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto di accertare la nullità di tutte le donazioni disposte in favore delle convenute, sia perché sorrette da motivo illecito, ex art. 788 c.c., sia perché prive di forma prescritta ad substantiam; ha chiesto inoltre di accertare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 9/10/2009 ex art. 1414 ss. c.c. e di accertare l'invalidità della scrittura privata dell'8/05/2017, in quanto sottoscritta per pagina 7 di 11 effetto di consenso viziato da violenza morale ex artt. 1427, 1434, 1435, 1436 c.c., con conseguente condanna delle convenute alla restituzione di tutte le somme donate.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La tesi di parte attrice, diretta a sostenere di aver donato ingenti somme di denaro alla convenuta , al fine di consentire all'ex coniuge l'acquisto degli Controparte_1
immobili in atti specificati, è infondata, in quanto parte attrice non ha offerto alcuna prova in merito all'asserita dazione di tali somme di denaro a titolo di donazione.
In particolare, non può ritenersi – come sostiene parte attrice – che i fatti posti a fondamento della domanda siano pacifici tra le parti, dal momento che la convenuta ha specificatamente contestato nei suoi atti difensivi le asserzioni di controparte.
In ogni caso deve rilevarsi che la convenuta ha dimostrato che la provvista CP_1
necessaria per l'acquisto degli immobili oggetto di causa proveniva dai conti correnti a lei intestati o da mutui da lei personalmente contratti (v. docc. n. 22, 24, 26, 27, 28).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alle asserite donazioni di somme di denaro per l'effettuazione di opere di ristrutturazione degli immobili di proprietà delle parti convenute, in quanto parte attrice non ha offerto alcuna prova in merito al trasferimento di somme di denaro alle convenute o alle imprese che si sono occupate dei lavori di ristrutturazione.
Con riferimento alla dedotta simulazione del contratto di compravendita stipulato in data
9.10.2009 tra l'attore e la convenuta , deve rilevarsi che parte attrice non ha CP_1
provato l'esistenza dell'accordo simulatorio: l'attore, infatti, ha prodotto unicamente copia del contratto di compravendita (v. doc. 5 fascicolo parte attrice) dal quale si evince il rilascio della quietanza di pagamento del saldo prezzo, ma non ha allegato alcun mezzo di prova diretto a dimostrare il carattere simulato del negozio inter partes.
pagina 8 di 11 Né l'appellante ha reiterato in questo grado di giudizio la richiesta di deferimento del giuramento decisorio, da ritenersi pertanto rinunciato.
Infine, per quanto riguarda la scrittura privata dell'8.5.2017, occorre rilevare che parte attrice non ha offerto alcuna prova dell'asserita violenza morale, che avrebbe indotto l'attore a sottoscrivere il documento.
In ogni caso la tesi di parte attrice, secondo cui avrebbe sottoscritto il documento in questione al mero fine di evitare la separazione coniugale è, all'evidenza, incompatibile con l'esistenza di una violenza morale, che presuppone la prospettazione di un male ingiusto e notevole – prospettazione neppure allegata in atti.
Piuttosto, deve rilevarsi che con la scrittura privata dell'8.5.2017, la cui validità, per quanto innanzi precisato, non può essere revocata in dubbio, l'attore ha riconosciuto che gli immobili oggetto di causa, nonché i titoli e i conti correnti ivi menzionati, sono di proprietà esclusiva di e ha dichiarato “di nulla avere a che Controparte_1
pretendere verso quest'ultima per qualsiasi titolo, ragione o effetto da essi derivanti o ad essi connesso”.
Analogamente con tale scrittura privata parte attrice ha riconosciuto “che nulla egli ha da pretendere dalle succitate , e per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
qualsiasi titolo, ragione o effetto derivante o connesso da lavori di ristrutturazione e/o migliorie apportate” all'immobile sito in Tradate via Don Luigi Sturzo n. 8.
Tale dichiarazione, quindi, assume l'inequivoco significato di rinuncia a far valere qualsiasi azione nei confronti delle convenute in relazione ai beni immobili e mobili oggetto di causa e rende inammissibile, oltre che infondata, la domanda di restituzione di eventuali somme, a qualsiasi titolo versate alle convenute, per gli acquisti dei quali si controverte.
pagina 9 di 11 Si osserva, infine, che la domanda di arricchimento senza causa, non essendo stata riproposta, deve intendersi rinunciata.
Per tali motivi le domande di parte attrice debbono essere respinte.
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.000,00 ad €
2.000.000,00) operando, per il giudizio di primo grado, la riduzione massima per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria e con esclusione, per il giudizio d'appello, della fase istruttoria, assente nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 353/2023 resa dal Tribunale di Varese in data 14 aprile 2023 e pubblicata il 17 aprile 2023; respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in CP_3
euro 29.154,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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