Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7978.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. Avv. Zecca
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 20.7.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto attività quale otd per 105gg nel 2020 e 105 gg (di cui 43 cancellati) nel 2021 con condanna di CP_ alla propria reiscrizione ed il proprio diritto a percepire una somma di denaro pari agli CP_ importi che avrebbe percepito se avesse accolto la domanda di ds per l'anno 2020 (invano presentata in data 29.1.21) con condanna al pagamento della indennità ds per il 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia lavorato per la società agricola dal 26.2.20 al 31.7.20 e dal 21.1.21 al 31.7.21 lavorando in c.da Santa Pt_2
Barbara-Marulla, e presso il frantoio ed in particolare a gennaio\marzo quale addetto alla CP_2 raccolta manuale delle olive mediante pettine e reti, alla pulizia dei terreni dai residui della raccolta, alla aratura dei terreni, al posizionamento di teli ed impianti di irrigazione;
da aprile a luglio quale addetto alla potatura degli ulivi, alla sbullonatura degli ulivi, ala pulizia ed accatastamento della legna derivante dalla pota degli alberi, alla piantagione e raccolta di ortaggi
(fragole, meloni, meloncelle, angurie) ed alla raccolta delle primizie e pulizia dei terreni dai residui, al posizionamento di teloni ed impianti di irrigazione ed alla costruzione di muretti a secco;
come dette attività siano state espletate in c.da (ove era un uliveto e coltivazione Pt_2
5\11,30 o 7\13,30 dal lunedì al sabato e talvolta di domenica, ricevendo direttive da Pt_3
ed a volte da;
il tutto verso un compenso erogato dal datore di lavoro e solo a
[...] Pt_4 volte da . Pt_4
Lamenta la violazione della l.241.90.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando la decadenza dall'azione e l'infondatezza alla luce del verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21.
Rilevata la tempestività del ricorso e considerato che il giudice adito è chiamato non a valutare CP_ eventuali vizi del procedimento amministrativo avviato da ma la sussistenza del diritto azionato in ricorso, si deve osservare quanto segue.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come il ricorrente avrebbe lavorato per la cooperativa nell'estate 2020\21 pur non ricordando la teste alcuna delle Pt_2 circostanze dedotte in ricorso [Myftari, lontana parente del ricorrente e che ha introdotto analogo giudizio, indicando il ricorrente quale teste]; come il ricorrente abbia lavorato per la Parte_5 in un periodo non altrimenti precisato tra gennaio e luglio 2020\21 in c.da quale
[...] Pt_2 addetto alla pulizia dei terreni dai residui della potatura ed alla raccolta e realizzazione di muretti a secco ricevendo direttive da che corrispondeva 50,00 euro giornaliere Parte_6
[Negri che cancellato, ha introdotto analogo giudizio e che ha proposto opposizione avverso il decreto penale di condanna notificatogli sul presupposto della inesistenza del dedotto rapporto di lavoro].
Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
sono stati effettuati sopralluoghi presso i terreni in via santa Barbara ( località c.da nei Pt_2 giorni 16.7.20, 31.7.20, 23.9.20, 30.9.20, 9.12.20, 23.12.20, 12.1.21, 21.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività né coltivazioni, trattandosi di fondo con uliveto colpito gravemente da xilella e per il resto coperto da erbacce mentre gli unici lavori riscontrati in data 16.7.20 riguardavano la costruzione di un muretto a secco;
come in data 30.10.20 e 6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il Persona_1 proprio datore di lavoro;
come in effetti i lavoratori rinvenuti in data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli rinvenuti in data 30.10.20, 6.11.20 e 23.12.20 da Parte_6 [...]
; Persona_1 come i fratelli abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli Pt_4 stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_1
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20, 6.11.20,
9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa operante Parte_7 nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_2
come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei fratelli
; Pt_4
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, , Parte_6
e abbiano costituito la cooperativa Marulla in data 16.1.17 Parte_8 Parte_9 con l.r. ; Parte_9
come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni 2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la conduzione dei terreni il primo Parte_6 Parte_10 Per_ al figlio ed il secondo alla moglie , titolari di omonima azienda agricola;
Pt_8
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al 2018 e Persona_2 come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur avendo qualche Parte_6 volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla , fosse a corrispondere la retribuzione;
Parte_5 Parte_6
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Parte_6 come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Pt_9 lavorative svolte.
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96,
Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
In merito agli elementi probatori offerti da parte ricorrente, si deve osservare come una teste
(che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando il ricorrente quale teste) non abbia saputo indicare alcuna circostanza in merito alle attività che avrebbe svolto il ricorrente salvo genericamente ricordare che abbia lavorato per la nell'estate 2020\21, Parte_5 mentre l'altro teste (pure cancellato e che ha proposto opposizione al decreto penale notificatogli) ha riferito di direttive impartite solo da che pure corrispondeva i Parte_6 compensi mentre il ricorrente assume di avere ricevuto direttive e compensi da e solo a Pt_3 volte da;
d'altra parte in data 16.7.20 ha riferito di condurre da circa un Parte_6 Pt_3 anno e mezzo un terreno in frazione Santa Barbara coltivato ad oliveto e come nelle campagne
2018\19 e 2019\20 abbia occupato solo 2\3 persone (di cui non ricordava il nome) perché
l'annata era stata “fiacca” utilizzando scopatrici, cernitrici.
La incertezza registratasi sulla figura del soggetto che normalmente impartiva le direttive ( Pt_3
[...
o ); la incapacità per di indicare quei pochi lavoratori avviati a poca Parte_6 Pt_3 distanza dai fatti di causa;
la divergenza tra quanto riferito dal ricorrente e da in merito Pt_3 all'utilizzo di strumenti meccanici per la raccolta delle olive;
le criticità evidenziate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione anche dei testi escussi nel corso del giudizio (peraltro con condanna di uno con decreto penale quand'anche opposto) minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/02/2025
Lorenzo Bellanova