Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8335/2022 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Guido Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Francesca Guido, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
. Non costituita in giudizio. Controparte_1
CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Centonze, giusta mandato in Controparte_2
atti.
INTERVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 7.5.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di giorni dieci per le conclusionali e di giorni cinque per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e , con atto di citazione del 26.10.2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Controparte_3
perché: a) ritenuta la responsabilità dei sanitari dell
[...] Controparte_3
in relazione alle gravi lesioni subite da condannasse il predetto Ente
[...] CP_4
al pagamento, in favore della moglie e dei figli e , CP_5 Parte_2 Pt_3
dell'importo ritenuto di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, morale ed esistenziale, oltre interessi e svalutazione monetaria;
b) accertasse e dichiarasse la temerarietà della condotta dell'Ente convenuto, concretizzatasi nella dichiarazione di non adesione alla mediazione
A sostegno della domanda gli attori deducevano: di aver iniziato un procedimento di consulenza tecnica preventiva nei confronti di Controparte_3
iscritto al n. 8255/2017 RG, a conclusione del quale il collegio dei periti aveva accertato “profili di negligenza nel ritardo diagnostico e nella mancanza di un approccio precoce neurochirurgico, a causa dei quali il sig. conseguiva una invalidità permanente, CP_4
intesa come danno biologico a carattere permanente e quale maggior danno rispetto al quadro preesistente pari al 40%, intendendo quale danno preesistente una paraparesi con invalidità oscillante tra il 41% ed il 65% ed il danno all'attualità consistente in una paraplegia con invalidità tra l'80% e l'85%, nonché un periodo di incapacità temporanea totale della durata di giorni 180, un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale al 50% della durata di altri giorni 90 ed un altro periodo di incapacità temporanea parziale al 25% della durata di altri giorni
90”; che, dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, CP_4
l'Ospedale “Vito Fazzi” di e la compagnia di assicurazione dell'ente ospedaliero erano CP_3
addivenuti ad un accordo transattivo;
che la sofferenza patita da e la necessità CP_4
della sua assistenza continuativa, a causa della impossibilità di camminare, aveva inevitabilmente comportato un danno per i suoi prossimi congiunti, costretti a riorganizzare la loro vita e a patire il dramma derivante dal progressivo decadimento fisico del coniuge- genitore;
che inutilmente era stata costituita in mora l' Controparte_3
ed altrettanto inutilmente era stato esperito il procedimento di mediazione, per cui era
[...]
inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
, costituitasi in giudizio (sebbene non citata) con atto denominato Controparte_2
“opposizione”, deduceva: che aveva stipulato con polizza assicurativa n. CP_3
ITOMM1600011, con decorrenza dal 30.4.2017, diretta a garantire l dalle CP_3
conseguenze della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per fatti verificatisi in relazione all'attività svolta, con una franchigia di euro 160.000; che aveva tacitato transattivamente le pretese risarcitorie di mediante pagamento della somma CP_4
complessiva di euro 400.000,00 (di cui euro 160.000,00 versate dalla;
che era stata indotta a pagare tale ingente somma, nel convincimento del carattere tombale della transazione, perché a partire dal 2007 (data in cui vi sarebbe stata la negligenza dei sanitari della non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione da parte dei prossimi congiunti di
[...] i quali soltanto nell'anno 2020 avevano costituito in mora (non l , ma) il CP_4 CP_3
P.O. “Vito Fazzi”, per poi nell'anno 2021 avviare il procedimento di mediazione nei riguardi (non dell , ma) del P.O. “Vito Fazzi”; che l'atto di citazione era stato poi equivocamente CP_3
indirizzato all Vito Fazzi;
che, in presenza di tale incerta Controparte_3
situazione, in quanto assicuratore di con sede in Via Miglietta e pur non avendo CP_3
alcun rapporto con il P.O. “Vito Fazzi” (attualmente sprovvisto di soggettività giuridica), aveva interesse a proporre in via cautelativa opposizione, per eccepire: a) la nullità della citazione per indeterminatezza del destinatario;
b) la nullità della notificazione della citazione, effettuata dall'indirizzo PEC che la parte notificante dichiarava aver estratto Email_1
dall'indice nazionale degli indirizzi PEC della PA nel registro PP.AA. presente nel PST, mentre in realtà il soggetto non era presente nel registro;
c) la Controparte_3
prescrizione del credito risarcitorio;
d) l'improcedibilità della domanda giudiziale perché proposta oltre 90 giorni dopo la conclusione (avvenuta il 7.9.2021) del procedimento di mediazione;
e) l'introduzione della causa con rito ordinario di cognizione, invece che con quello semplificato prescritto dalla legge 24/2017, con conseguente necessaria applicazione di quest'ultimo rito, anche con riferimento ai termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; f) la nullità della citazione per indeterminatezza di petitum e causa petendi;
g) l'infondatezza della domanda nel merito.
Gli attori eccepivano l'inammissibilità dell'intervento “in opposizione” spiegato da
[...]
, posto che, ai sensi dell'art. 81 cpc, “fuori dei casi espressamente previsti Controparte_2
dalla legge nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui”.
Tanto gli attori quanto la compagnia di assicurazione formulavano richieste istruttorie, ma il
OT delegato a tenere udienza in sostituzione del giudice togato (collocato a riposo per raggiunti limiti di età), con ordinanza del 26.6.2024, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in considerazione della “natura potenzialmente assorbente dell'eccezione preliminare relativa alla legittimazione processuale della compagnia ”. CP_6
All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, in modo da consentire al giudicante di risolvere tutte le questioni preliminari poste dalla causa, che è stata perciò introitata per la decisione, con il termine di giorni dieci per le conclusionali e quello di giorni cinque per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE L stipulò con , oggi , polizza assicurativa volta a CP_3 CP_7 Controparte_8
tenerla indenne di quanto eventualmente tenuta a pagare per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza dei fatti illeciti verificatisi in relazione all'attività istituzionale svolta e, proprio in virtù di tale polizza, ebbe a ricevere in pagamento da la CP_4 CP_7
somma di euro 240.000,00 (oltre ad euro 160.000,00 direttamente dall , come risulta dalla quietanza in atti.
Nella sua qualità di assicuratore della responsabilità civile, , lungi dal far Controparte_8
valere in nome proprio un diritto altrui in violazione dell'art. 81 cpc (come hanno sostenuto gli attori), è legittimamente intervenuta nel presente giudizio ex art. 105 cpc.
In particolare, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (v., in motivazione, Cass.
12.9.2019, n. 22736 e, sempre in motivazione, Cass. Sez. Unite 4.12.2015, n. 24707),
l'assicuratore della responsabilità civile assume la posizione di interventore adesivo autonomo e, come tale, i suoi poteri processuali non subiscono le limitazioni che ricorrono nel caso di intervento adesivo dipendente, per cui ben può l'assicuratore della responsabilità civile che abbia spiegato intervento nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti del danneggiante anche sollevare eccezioni in senso stretto, fermo restando la preclusione per il terzo interveniente ex art. 268, comma 2, cpc di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle parti originarie.
Tanto, premesso, si può passare ad esaminare le eccezioni sollevate da ust Ass.ni spa.
Relativamente all'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del destinatario, deve osservarsi che gli attori hanno citato la < Controparte_9
(Cod. Fisc. , in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede in alla Piazza Filippo Muratore n. 1, p.e.c. ecce.it>>: CP_3 Email_2
indubbiamente la denominazione dell'ente convenuto non è corretta, perché gli attori, invece di citare l con sede in Via Miglietta n. 5, hanno erroneamente menzionato anche il CP_3
(che non è soggetto di diritto, ma soltanto una delle tante Controparte_9
articolazioni organizzative dell ed indicato l'indirizzo dell'ospedale (Piazza Filippo
Muratore) anziché quello (via Miglietta n. 5) della sede legale;
tuttavia, anche tenuto conto dell'esatta indicazione del codice fiscale, non si ravvisa quella incertezza assoluta in ordine al soggetto convenuto in giudizio richiesta dall'art. 164 cpc ai fini della declaratoria di nullità della citazione, essendo in definitiva il reale destinatario dell'atto agevolmente identificabile. Pure l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione è destituita di fondamento, essendo la notifica avvenuta all'indirizzo PEC ( di Email_1 CP_3
risultante dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
Le eccezioni di prescrizione, d'improcedibilità della domanda perché proposta oltre il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione e d'inosservanza del rito prescritto per le controversie di risarcimento danno da responsabilità sanitaria vanno esaminate congiuntamente perché strettamente connesse.
Bisogna premettere che le disposizioni dell'art. 8 della legge 24/2017 devono essere osservate da chiunque “intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria” e quindi non soltanto dal paziente danneggiato che faccia valere la responsabilità contrattuale dell , Controparte_1
ma anche dai prossimi congiunti che intendano far valere la responsabilità extracontrattuale della medesima azienda per i danni subiti in conseguenza della malattia patita dalla vittima primaria di malpractice sanitaria.
Ciò posto, deve rilevarsi che gli attori non hanno ottemperato correttamente a quanto prescritto dal citato art. 8 legge 24/2017.
Vero è infatti che hanno avviato il procedimento di mediazione, in alternativa al procedimento di consulenza tecnica preventiva;
tuttavia, tale procedimento non è stato instaurato nei confronti dell , ma nei confronti del che si è già detto CP_3 Controparte_9
non essere soggetto di diritto, ma semplice articolazione organizzativa dell e la domanda di mediazione è stata notificata alla direzione amministrativa dell'ospedale (più specificatamente alla email certificata diramm.pofazzi.asl upar.puglia.it), invece Email_3
che alla direzione generale della
In questo caso, a differenza di quanto avvenuto per l'atto di citazione, non vi è un semplice errore di denominazione che non comporta l'incertezza assoluta del destinatario, ma una domanda di mediazione proposta nei confronti di un ufficio privo di soggettività giuridica e peraltro notificata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello della
[...]
. Parte_4 Da ciò l'inevitabile conclusione che il procedimento di mediazione è da ritenersi tamquam non esset, con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi la domanda giudiziaria proposta decorso il termine perentorio di sei mesi dalla sua conclusione.
A ben vedere, gli attori hanno completamente disatteso le prescrizioni dell'art. 8 legge 24/2017: non soltanto non hanno correttamente esperito il procedimento di mediazione (in alternativa al ricorso ex art. 696 bis cpc), ma poi hanno introdotto il giudizio con citazione, anziché con ricorso ex art. 702 bis cpc.
E però bisogna considerare che, ove il giudice non abbia disposto il mutamento del rito entro la prima udienza di comparizione, si verifica il fenomeno del c.d. consolidamento del rito, ferme restando, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.lgs 150/2011, le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Pertanto, dovendosi valutare - ai sensi del citato art. 4, comma 5, d. lgs. 150/2011 - la tempestività dell'eccezione di prescrizione sulla base delle disposizioni che regolano il rito ordinario di cognizione (erroneamente seguito, ma ormai consolidatosi), deve ritenersi l'eccezione stessa tardiva, perché non sollevata nel termine di cui all'art. 166 cpc.
Infondata è infine l'eccezione di nullità della citazione per incertezza assoluta dell'oggetto della domanda e dei relativi fatti costitutivi, risultando perfettamente intellegibile dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio che gli attori intendono conseguire il risarcimento del danno patito per la lesione del rapporto parentale verificatasi a seguito delle lesioni gravemente invalidanti subite da e del conseguente sconvolgimento CP_4
delle loro abitudini di vita.
Pertanto, tutte le eccezioni preliminari sollevate da vanno rigettate. Controparte_8
La causa viene rimessa con separata ordinanza dinnanzi all'istruttore, che deciderà sulle richieste istruttorie delle parti.
Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del 26.10.2022, da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con l'intervento di , così provvede: Controparte_1 Controparte_8
1) rigetta tutte le eccezioni preliminari sollevate da;
Controparte_8
2) rimette le parti davanti all'istruttore per il prosieguo della causa;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce il 6.6.2025.
Il Giudice Unico