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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6437 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. IL Di TE – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano- consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5690 dell'anno 2019 tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Parte_1
Carnevali
- appellante e
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Giovanni Marrocco
- appellata avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1004 dell'anno 2019 oggetto esecuzione esattoriale conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società si opponeva a Controparte_1
due pignoramenti presso terzi eseguiti da ai sensi Parte_1
dell'art. 72 bis DPR 602/1973 sulla base di due cartelle esattoriali per la somma di euro 183.898,71.
Si costituiva per resistere l' chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione per difetto dei presupposti di legge compensando le spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva . Parte_1
Resisteva la società Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' deduce l'“Illegittimità della CP_2 Controparte_2
motivazione nella parte in cui ritiene l'inesistenza della notifica effettuata dall'Agente della Riscossione in quanto soggetto non abilitato”.
Il Tribunale, in proposito, aveva rilevato un vizio insanabile della notifica in quanto effettuata mediante raccomandata postale direttamente da
[...]
senza l'intervento di un soggetto qualificato. Parte_1
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte “Corrisponde a ricevuto principio di diritto l'insegnamento per cui, "ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente "ratione temporis", anche dopo che l'art. 12 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, "qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. 24 maggio 2024, n. 14649).
Ora, stante la fondatezza del motivo, occorre esaminare il secondo motivo
Con il secondo motivo l' deduce l'”Illogicità della Controparte_2
motivazione relativamente alla asserita mancata notificazione delle cartelle di pagamento per mancanza di notifica degli atti presupposti”.
Con questo mezzo l'Agente della insiste nella affermazione che Parte_1
l' può notificare i propri atti mediante posta raccomandata (v. pag. 8 CP_3
appello).
Il motivo, tuttavia, non coglie nel segno perché il Tribunale ha osservato che “Vi è poi da evidenziare che nella fattispecie in esame ricorre anche l'ipotesi di nullità degli avvisi impugnati per mancata notifica dell'atto presupposto”.
La ratio decidendi del Tribunale – neppure considerata dall'appellante – si riferisce alla specifica eccezione di nullità sollevata dalla società CP_1
“per omessa preventiva notifica dell'avviso di intimazione”,
[...] In proposito, giova osservare che, secondo il diritto vivente, “- in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
- tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal
D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria;
- la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”
(ex pluribus, Cass. 15 settembre 2023 n. 26660).
Tuttavia, l'Agente della riscossione non ha colto la ratio decidendi del
Tribunale che ha fatto applicazione del surriportato consolidato orientamento giurisprudenziale.
Con una terza censura, peraltro inserita tra i due precedenti motivi, l'
[...]
lamenta che “il Tribunale nulla ha statuito in merito Controparte_2
all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione in favore della Commissione tributaria di Frosinone e per le cartelle INAIL in favore del Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro”.
Anche questo motivo non coglie nel segno perchè il Tribunale – contrariamente a quanto opina l'appellante – si è pronunciato ex professo sul punto rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegando le ragioni per cui, nella fattispecie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (il Tribunale ha infatti osservato che “l'opposizione promossa ex art. 615 cpc denuncia vizi propri della procedura esecutiva quali il difetto di notifica che incardinano la competenza dinanzi al giudice ordinario come la sostenuta violazione dell'art. 515 cpc”).
Ora, tale ratio decidendi – ancorchè non sembri condivisibile perché, per quanto riguarda le opposizioni all'esecuzione esattoriale, il giudice ordinario è competente solo quando non è controversa la regolare notifica della cartella mentre nel caso di specie la società oggi appellata aveva proprio lamentato la mancata notifica della cartella - non è stata comunque censurata per cui sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non si fa luogo alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all , di ulteriore contributo unificato ex Controparte_2
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, posto che non vi è titolo per il recupero a carico dell' soccombente ai sensi dell'art. Controparte_2
48 D.P.R. 602/1973 (cfr. condivisibile nota Ministero 9 febbraio Controparte_4
2024).
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1004 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali che Controparte_1
liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge.
Roma, li 15 ottobre 2025 Il presidente estensore
IL Di TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. IL Di TE – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano- consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5690 dell'anno 2019 tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Parte_1
Carnevali
- appellante e
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Giovanni Marrocco
- appellata avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1004 dell'anno 2019 oggetto esecuzione esattoriale conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società si opponeva a Controparte_1
due pignoramenti presso terzi eseguiti da ai sensi Parte_1
dell'art. 72 bis DPR 602/1973 sulla base di due cartelle esattoriali per la somma di euro 183.898,71.
Si costituiva per resistere l' chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione per difetto dei presupposti di legge compensando le spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva . Parte_1
Resisteva la società Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' deduce l'“Illegittimità della CP_2 Controparte_2
motivazione nella parte in cui ritiene l'inesistenza della notifica effettuata dall'Agente della Riscossione in quanto soggetto non abilitato”.
Il Tribunale, in proposito, aveva rilevato un vizio insanabile della notifica in quanto effettuata mediante raccomandata postale direttamente da
[...]
senza l'intervento di un soggetto qualificato. Parte_1
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte “Corrisponde a ricevuto principio di diritto l'insegnamento per cui, "ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente "ratione temporis", anche dopo che l'art. 12 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, "qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. 24 maggio 2024, n. 14649).
Ora, stante la fondatezza del motivo, occorre esaminare il secondo motivo
Con il secondo motivo l' deduce l'”Illogicità della Controparte_2
motivazione relativamente alla asserita mancata notificazione delle cartelle di pagamento per mancanza di notifica degli atti presupposti”.
Con questo mezzo l'Agente della insiste nella affermazione che Parte_1
l' può notificare i propri atti mediante posta raccomandata (v. pag. 8 CP_3
appello).
Il motivo, tuttavia, non coglie nel segno perché il Tribunale ha osservato che “Vi è poi da evidenziare che nella fattispecie in esame ricorre anche l'ipotesi di nullità degli avvisi impugnati per mancata notifica dell'atto presupposto”.
La ratio decidendi del Tribunale – neppure considerata dall'appellante – si riferisce alla specifica eccezione di nullità sollevata dalla società CP_1
“per omessa preventiva notifica dell'avviso di intimazione”,
[...] In proposito, giova osservare che, secondo il diritto vivente, “- in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
- tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal
D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria;
- la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”
(ex pluribus, Cass. 15 settembre 2023 n. 26660).
Tuttavia, l'Agente della riscossione non ha colto la ratio decidendi del
Tribunale che ha fatto applicazione del surriportato consolidato orientamento giurisprudenziale.
Con una terza censura, peraltro inserita tra i due precedenti motivi, l'
[...]
lamenta che “il Tribunale nulla ha statuito in merito Controparte_2
all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione in favore della Commissione tributaria di Frosinone e per le cartelle INAIL in favore del Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro”.
Anche questo motivo non coglie nel segno perchè il Tribunale – contrariamente a quanto opina l'appellante – si è pronunciato ex professo sul punto rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegando le ragioni per cui, nella fattispecie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (il Tribunale ha infatti osservato che “l'opposizione promossa ex art. 615 cpc denuncia vizi propri della procedura esecutiva quali il difetto di notifica che incardinano la competenza dinanzi al giudice ordinario come la sostenuta violazione dell'art. 515 cpc”).
Ora, tale ratio decidendi – ancorchè non sembri condivisibile perché, per quanto riguarda le opposizioni all'esecuzione esattoriale, il giudice ordinario è competente solo quando non è controversa la regolare notifica della cartella mentre nel caso di specie la società oggi appellata aveva proprio lamentato la mancata notifica della cartella - non è stata comunque censurata per cui sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non si fa luogo alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all , di ulteriore contributo unificato ex Controparte_2
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, posto che non vi è titolo per il recupero a carico dell' soccombente ai sensi dell'art. Controparte_2
48 D.P.R. 602/1973 (cfr. condivisibile nota Ministero 9 febbraio Controparte_4
2024).
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1004 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali che Controparte_1
liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge.
Roma, li 15 ottobre 2025 Il presidente estensore
IL Di TE