Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/1968, n. 3696
CASS
Sentenza 8 novembre 1968

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Massime4

Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso effettuato per atto tra vivi nel corso del processo non rende improseguibile il processo nei confronti del cedente (o dell'alienante), ma abilita il cessionario (o l'acquirente) a spiegare intervento volontario nelle fasi di merito e ad impugnare, anche per Cassazione, la sentenza pronunciata nei confronti del cedente (o dell'alienante), quale destinatario degli effetti diretti da questa derivantigli. ( V. 1052-67, mass. N. 327411 1419-65 259-63).*

Nel giudizio di liquidazione, susseguente alla sentenza contenente la condanna generica al risarcimento dei danni, e necessario provare non solo che questi sussistono nella loro essenza ontologica, ossia che l'evento di danno si ricollega come effetto a causa direttamente ed immediatamente all'altrui condotta antigiuridica ma che sono, altresi, riferibili al soggetto a favore del quale e stata pronunciata la condanna generica al risarcimento.*

L'acquiescenza puo desumersi anche dal compimento di un'attivita antagonistica all'impugnazione, ma perche si produca l'effetto indicato nell'art. 329 cod. proc. civ. e pur sempre necessario che l'adeguamento della volonta alla sentenza, attuato attraverso l'iniziativa del vincitore che si sia accinto ad eseguire la sentenza esigendone l'adempimento nei confronti del soccombente, faccia capo al soggetto nei confronti del quale la sentenza stessa e stata pronunciata o a colui che tale soggetto rappresenta validamente nel processo. ( nella specie e stato escluso che costituisse acquiescenza alla sentenza di secondo grado la intimazione del precetto fatta a richiesta del cessionario in corso di causa del diritto controverso, cessionario che era rimasto estraneo tanto al giudizio di merito, quanto a quello di Cassazione).*

Ai fini della risarcibilita del danno futuro,occorre il requisito della certezza di un pregiudizio -nella specie - possibilita da parte di un capo carpentiere, di divenire titolare di un,impresa di costruzione- fondato su una situazione obiettiva ed inevitabile originata da causa efficiente in atto, e non su una semplice supposizione dell,interessato priva di elementi concreti di effettivita e verosimiglianza. Conforme alla sentenza n. 693-66, massima n. 321387.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/1968, n. 3696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3696
    Data del deposito : 8 novembre 1968

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