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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato presso il loro studio in Messina, via Cesare Battisti 175, rappresentato e difeso dagli avv. IA Gabriella Giacoponello e dall'avv. Francesco Aloisi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- RICORRENTE–
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario, dott. legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv. Carmela Puglisi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], residente in [...], San Controparte_3
Gregorio di Catania (CT), C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
pagina 1 di 9 Messina Viale Cadorna n. 32 e rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Leo, giusta procura in atti;
- TE CH -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONSIDERATO IN FATTO
con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data Parte_2
06/09/2023, conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, l' Controparte_1
dopo avere espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo, CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati nel procedimento per ATP n. 4897/2020 e quantificati dal Collegio
Peritale nell'importo di € 6.116,28; chiedeva, inoltre, l'ulteriore somma di € 5.549,00 (di cui
€ 2.576,00 per compenso corrisposto al Collegio medico, come da provvedimento del
Presidente del Tribunale e da bonifici bancari;
€ 286,00 per c.u. e marca per ricorso ATP iscritto al n. 4897/2020; € 2.687,00 per compensi procedimento ATP).
Rappresentava di essere stato sottoposto a intervento di parotidectomia presso il
Presidio Ospedaliero di Taormina e che nel corso della procedura anestesiologica riportava danni ai denti a seguito dell'intubazione.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del dott. . Controparte_3
Nel merito contestava la domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto per assenza di nesso di causalità tra la condotta e l'evento; in subordine chiedeva di dichiarare responsabile , onerandolo a tenere indenne l' per ogni onere Controparte_3 CP_1 derivante dal suo comportamento, ivi comprese spese giudiziali e di CTU.
Si costituiva il terzo chiamato , che eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_4 della notifica dell'atto di chiamata del terzo, l'improcedibilità della domanda, la prescrizione della richiesta risarcitoria.
Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1 di manlevarlo da qualsivoglia pretesa risarcitoria del ricorrente.
[...]
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 05/04/2024 il GIudice disponeva che le parti esperissero un tentativo di mediazione.
In data 27 maggio 2024 le parti si presentavano al procedimento di mediazione - ad eccezione del dott. , assente - e il ricorrente, ritenendo insufficiente e non CP_3
Cont satisfattiva la somma offerta dall' pari a euro 4.500,00 oltre spese legali, la rifiutava, concludendo negativamente il tentativo di componimento bonario.
Il Giudice, considerato l'esito negativo della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 6/11/2025 per le precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 6/11/2025 i procuratori delle parti del giudizio precisavano le conclusioni e il giudice assegnava la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che, essendo stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione, sia pure con esito negativo, risulta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs 28 del 2010 e del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che hanno previsto l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria/professionale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione del terzo chiamato in causa, , Controparte_3 circa la nullità della notifica. Sul punto, va evidenziato che lo stesso , con la sua CP_3 costituzione in giudizio sebbene tardiva, mostra la conoscenza dei fatti di causa, sanando, così, qualsivoglia pretesa irregolarità. Per la Cassazione (ord. n. 24329/2024), infatti, i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.
Infondata è l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva.
Sul tema si ricorda che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto - che è questione di merito - bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui pagina 3 di 9 confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata da non CP_3
Cont può essere accolta sulla scorta della domanda dell'
Per quanto concerne, invece, l'eccepita intervenuta prescrizione, sebbene possa essere fondata, non può essere esaminata in questa sede in quanto è un'eccezione propria che va proposta tempestivamente nell'atto di costituzione, mentre nel caso di specie il convenuto si
è costituito tardivamente.
La domanda, tuttavia, nei confronti del è improcedibile in quanto allo stesso CP_3 non è stato notificato il procedimento per accertamento tecnico preventivo. E si tratta di un'eccezione che può essere dedotta oltre che dalla parte anche dal Giudice.
Nel merito, la risoluzione della presente controversia impone una breve disamina circa la natura della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e al medico operante in ipotesi di specie.
Deve, infatti, essere rilevato che risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni '90, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Quanto alla struttura sanitaria, tale tipo di responsabilità è stata ravvisata nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedialità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia ai fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico e questo accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente – paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di Cassazione con sentenza pagina 4 di 9 del 22/01/1999 nr. 589 ha affermato, infatti, che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale”. L'affermata natura contrattuale della responsabilità dell'ente sanitario ha, poi, trovato l'ulteriore conforto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza nr. 577/2008, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata
a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”.
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della legge nr. 189/2012 c.d. Legge BA (a parte l'irretroattività della stessa ove le si attribuisca valore fondante e, quindi, innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, dovendosi ritenere che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della relativa disciplina), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile.
Rimane, dunque, possibile per il Giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato.
Infine, occorre precisare che anche la più recente legge di riforma della responsabilità sanitaria - legge nr. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco -, inapplicabile al caso di specie ratione temporis, ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno pagina 5 di 9 che non abbiano agito nell'adempimento di un'obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Peraltro, in giurisprudenza, è pacifico che la responsabilità professionale del sanitario possa essere ritenuta sussistente “in via di fatto”, non tanto per aver instaurato con il paziente un rapporto privatistico da “contratto”, ma perché la presa di contatto tra il sanitario ed il paziente nonché la sottoposizione del paziente a visita clinica sono evidenze che collocano, in via di fatto, il medico all'interno della relazione terapeutica riguardante il paziente e che valgono a qualificare, a sua volta, il medico quale garante dell'integrità del paziente. In altri termini, si ritiene che quello che conta non è solo il vincolo giuridico preordinato alla posizione di garanzia, ma la c.d. “presa in carico” del paziente. Sicchè, con riferimento ai trattamenti medico-chirurgici, per attribuire al sanitario una posizione di garanzia è sufficiente che sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e sanitario (cfr.
Cass. Pen., Sez. IV, 4 giugno 2008, nr. 35307; Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2010, nr.
20584).
Orbene, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale della struttura sanitaria inerente ai dedotti danni subiti da dirimenti debbono Parte_3 considerarsi le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il nominato collegio di consulenti tecnici d'ufficio.
Dalla consulenza espletata nel procedimento di ATP e acquisita nel presente giudizio – consulenza che questo giudice condivide, in quanto completa, coerente e adeguatamente motivata – emerge la sussistenza di un nesso eziologico tra il danno riportato dal ricorrente e l'intervento chirurgico cui egli è stato sottoposto, danno riconducibile alla non corretta intubazione effettuata in preparazione all'intervento di parotidectomia eseguito presso
Presidio Ospedaliero di Taormina ). Controparte_1
Infatti, il Collegio medico incaricato, composto dal Dott. Federico Rotondo,
[...]
e nel proprio elaborato affermando che “Esclusa l'avulsione CP_5 CP_6 dell'elemento 2.1, non si ravvisa pertanto la sussistenza di un nesso causale tra le manovre anestesiologiche e la mobilità degli altri elementi dentari, obiettivata tra l'altro per la prima volta a distanza di qualche mese dall'intervento, e trattata mediante riabilitazione protesica solo dopo diversi anni, durante i quali non figurano agli atti documentazioni mediche
pagina 6 di 9 riconducibili a terapie odontoiatriche atte a ridurre eventuali lussazioni dentarie subite durante l'atto chirurgico in questione (ad esempio, splintaggi o placche di contenzione). In assenza di chiari elementi deponenti per una difficoltosa intubazione, non è pertanto possibile escludere che l'avulsione dell'elemento dentario 2.1 possa aver fatto seguito a un incauto utilizzo degli strumenti per l'intubazione, già di per sé dotati di un'intrinseca idoneità lesiva. Tanto premesso, la documentazione medica esaminata consente di rilevare che la procedura di intubazione cui è stato sottoposto sia stata Parte_3 causativa della sola avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro (e.d. 2.1), ma non della mobilità di altri elementi dentari. In esito alla suddetta procedura si ritiene sussistente, quale conseguente menomazione, la perdita dell'elemento dentario 2.1 con successivo impianto osteointegrato. La suddetta menomazione, interamente ascrivibile agli effetti di un'incauta intubazione orotracheale cui il ricorrente è stato sottoposto, comporta un danno biologico pari all'1,25%, ridotta allo 0,50%, per la buona emendabilità protesica raggiunta.
Il danno emergente ammonta ai costi che il danneggiato avrebbe affrontato per la riabilitazione del solo elemento 2.1, per un totale di € 2.075,00 così ripartiti:
1. Euro 250,00 per un provvisorio immediato rimovibile;
2. Euro 975,00 per un impianto osteointegrato comprensivo di abutment;
3. Euro 100 per un provvisorio in resina;
4. Euro 750.00 per una corona metal-free.
Sulla base delle aspettative di vita media (83 anni circa), nonché della durata media di un manufatto protesico metal-free (13-15 anni circa), ammettendo altresì una riabilitazione immediata al momento del sinistro, appare congruo riconoscere un danno futuro pari ad €
850,00 per i rifacimenti dei punti 3 e 4 della precedente lista” ha confermato in maniera esaustiva il nesso eziologico tra l'intervento e il danno subito dall' ad eccezione Parte_3 della mobilità dentaria.
A seguito delle osservazioni sollevate da parte ricorrente, i consulenti precisavano l'inabilità affermando “si ritiene debba essere prospettato al risarcimento un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 90 giorni, connessa al periodo di necessario per il trattamento protesico della lesione dentaria subita”.
Conseguentemente occorre soffermarsi sul quantum risarcitorio.
pagina 7 di 9 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico- fisica la Corte ritiene applicabile la tabella del Tribunale di Milano (2024), tabella che, per la sua diffusione sul territorio nazionale, garantisce uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (Cass. 7/6/2011 n. 12408). Detta tabella, inoltre, in applicazione dei principi elaborati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, determina il valore finale del punto utile al calcolo del danno tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali: sia, cioè, della lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (nei suoi risvolti anatomo-funzionali) sia del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di c. danno morale.
Pertanto, verificato il nesso causale tra il danno subito dal ricorrente e l'intervento eseguito presso il presidio ospedaliero è possibile quantificare il danno – secondo i parametri definiti dal consulente applicati alle Tabelle di Milano del 2024 – nella complessiva somma pari ad € 1.632,55 (57 anni al momento dell'evento) di cui € 368,50 a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 0,50 % e una ITP al 25% giorni 90 senza liquidare, però, il danno morale e operare alcuna personalizzazione, in assenza di specifiche prove sul punto.
Tale somma, va poi devalutata alla data dell'evento lesivo (24/03/2012) e rivalutata secondo gli indici ISTAT e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che la complessiva somma sopra calcolata deve in tal senso essere devalutata in € 1.320,83 e rivalutata in complessivi € 1.899,91.
Vanno, altresì, risarcite le voci di danno emergente relativo ai costi che il danneggiato avrebbe affrontato per la riabilitazione del solo elemento 2.1, per un totale di € 2.075,00 così come determinate dai consulenti in sede di ATP ed € 850,00 per danno patrimoniale futuro per rifacimento dentario.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna l' a titolo di risarcimento del danno Controparte_7 non patrimoniale, della complessiva somma di € 1.899,91, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
pagina 8 di 9 L va, altresì, condannata al pagamento, in Controparte_7 favore di , del danno patrimoniale pari ad € 2.925,00 oltre interessi Parte_3 legali dalla decisione al soddisfo. Cont L va, altresì, condanna a risarcire a parte ricorrente le spese liquidate ai consulenti in sede di ATP, ammontanti ad euro 2.576,00, oltre alle spese per la mediazione (euro
207,66)
Al ricorrente, pertanto, spetta la complessiva somma di euro 7.608,57, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Alla luce dell'esito del giudizio anche nei confronti del terzo chiamato e considerato il quantum risarcitorio determinato in questa sede, valutata l'offerta dell' resistente, CP_1 vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1993/2023 r.g., vertente tra
[...]
(ricorrente) e l' (resistente) e Parte_3 Controparte_1 nei confronti di (Terzo chiamato) disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la responsabilità dell' e, per l'effetto, Controparte_1 condanna l' a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_3
, la somma di euro 7.608,57, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
[...]
2. rigetta la domanda dell' nei confronti di CP_1 Controparte_3
3. compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il Giudice
IA IT
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo
Tribunale.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato presso il loro studio in Messina, via Cesare Battisti 175, rappresentato e difeso dagli avv. IA Gabriella Giacoponello e dall'avv. Francesco Aloisi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- RICORRENTE–
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario, dott. legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv. Carmela Puglisi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], residente in [...], San Controparte_3
Gregorio di Catania (CT), C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
pagina 1 di 9 Messina Viale Cadorna n. 32 e rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Leo, giusta procura in atti;
- TE CH -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONSIDERATO IN FATTO
con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data Parte_2
06/09/2023, conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, l' Controparte_1
dopo avere espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo, CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati nel procedimento per ATP n. 4897/2020 e quantificati dal Collegio
Peritale nell'importo di € 6.116,28; chiedeva, inoltre, l'ulteriore somma di € 5.549,00 (di cui
€ 2.576,00 per compenso corrisposto al Collegio medico, come da provvedimento del
Presidente del Tribunale e da bonifici bancari;
€ 286,00 per c.u. e marca per ricorso ATP iscritto al n. 4897/2020; € 2.687,00 per compensi procedimento ATP).
Rappresentava di essere stato sottoposto a intervento di parotidectomia presso il
Presidio Ospedaliero di Taormina e che nel corso della procedura anestesiologica riportava danni ai denti a seguito dell'intubazione.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, Controparte_1 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del dott. . Controparte_3
Nel merito contestava la domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto per assenza di nesso di causalità tra la condotta e l'evento; in subordine chiedeva di dichiarare responsabile , onerandolo a tenere indenne l' per ogni onere Controparte_3 CP_1 derivante dal suo comportamento, ivi comprese spese giudiziali e di CTU.
Si costituiva il terzo chiamato , che eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_4 della notifica dell'atto di chiamata del terzo, l'improcedibilità della domanda, la prescrizione della richiesta risarcitoria.
Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1 di manlevarlo da qualsivoglia pretesa risarcitoria del ricorrente.
[...]
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 05/04/2024 il GIudice disponeva che le parti esperissero un tentativo di mediazione.
In data 27 maggio 2024 le parti si presentavano al procedimento di mediazione - ad eccezione del dott. , assente - e il ricorrente, ritenendo insufficiente e non CP_3
Cont satisfattiva la somma offerta dall' pari a euro 4.500,00 oltre spese legali, la rifiutava, concludendo negativamente il tentativo di componimento bonario.
Il Giudice, considerato l'esito negativo della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 6/11/2025 per le precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 6/11/2025 i procuratori delle parti del giudizio precisavano le conclusioni e il giudice assegnava la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che, essendo stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione, sia pure con esito negativo, risulta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs 28 del 2010 e del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che hanno previsto l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria/professionale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione del terzo chiamato in causa, , Controparte_3 circa la nullità della notifica. Sul punto, va evidenziato che lo stesso , con la sua CP_3 costituzione in giudizio sebbene tardiva, mostra la conoscenza dei fatti di causa, sanando, così, qualsivoglia pretesa irregolarità. Per la Cassazione (ord. n. 24329/2024), infatti, i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.
Infondata è l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva.
Sul tema si ricorda che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto - che è questione di merito - bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui pagina 3 di 9 confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata da non CP_3
Cont può essere accolta sulla scorta della domanda dell'
Per quanto concerne, invece, l'eccepita intervenuta prescrizione, sebbene possa essere fondata, non può essere esaminata in questa sede in quanto è un'eccezione propria che va proposta tempestivamente nell'atto di costituzione, mentre nel caso di specie il convenuto si
è costituito tardivamente.
La domanda, tuttavia, nei confronti del è improcedibile in quanto allo stesso CP_3 non è stato notificato il procedimento per accertamento tecnico preventivo. E si tratta di un'eccezione che può essere dedotta oltre che dalla parte anche dal Giudice.
Nel merito, la risoluzione della presente controversia impone una breve disamina circa la natura della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e al medico operante in ipotesi di specie.
Deve, infatti, essere rilevato che risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni '90, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Quanto alla struttura sanitaria, tale tipo di responsabilità è stata ravvisata nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedialità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia ai fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico e questo accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente – paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di Cassazione con sentenza pagina 4 di 9 del 22/01/1999 nr. 589 ha affermato, infatti, che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale”. L'affermata natura contrattuale della responsabilità dell'ente sanitario ha, poi, trovato l'ulteriore conforto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza nr. 577/2008, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata
a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”.
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della legge nr. 189/2012 c.d. Legge BA (a parte l'irretroattività della stessa ove le si attribuisca valore fondante e, quindi, innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, dovendosi ritenere che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della relativa disciplina), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile.
Rimane, dunque, possibile per il Giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato.
Infine, occorre precisare che anche la più recente legge di riforma della responsabilità sanitaria - legge nr. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco -, inapplicabile al caso di specie ratione temporis, ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno pagina 5 di 9 che non abbiano agito nell'adempimento di un'obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Peraltro, in giurisprudenza, è pacifico che la responsabilità professionale del sanitario possa essere ritenuta sussistente “in via di fatto”, non tanto per aver instaurato con il paziente un rapporto privatistico da “contratto”, ma perché la presa di contatto tra il sanitario ed il paziente nonché la sottoposizione del paziente a visita clinica sono evidenze che collocano, in via di fatto, il medico all'interno della relazione terapeutica riguardante il paziente e che valgono a qualificare, a sua volta, il medico quale garante dell'integrità del paziente. In altri termini, si ritiene che quello che conta non è solo il vincolo giuridico preordinato alla posizione di garanzia, ma la c.d. “presa in carico” del paziente. Sicchè, con riferimento ai trattamenti medico-chirurgici, per attribuire al sanitario una posizione di garanzia è sufficiente che sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e sanitario (cfr.
Cass. Pen., Sez. IV, 4 giugno 2008, nr. 35307; Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2010, nr.
20584).
Orbene, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale della struttura sanitaria inerente ai dedotti danni subiti da dirimenti debbono Parte_3 considerarsi le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il nominato collegio di consulenti tecnici d'ufficio.
Dalla consulenza espletata nel procedimento di ATP e acquisita nel presente giudizio – consulenza che questo giudice condivide, in quanto completa, coerente e adeguatamente motivata – emerge la sussistenza di un nesso eziologico tra il danno riportato dal ricorrente e l'intervento chirurgico cui egli è stato sottoposto, danno riconducibile alla non corretta intubazione effettuata in preparazione all'intervento di parotidectomia eseguito presso
Presidio Ospedaliero di Taormina ). Controparte_1
Infatti, il Collegio medico incaricato, composto dal Dott. Federico Rotondo,
[...]
e nel proprio elaborato affermando che “Esclusa l'avulsione CP_5 CP_6 dell'elemento 2.1, non si ravvisa pertanto la sussistenza di un nesso causale tra le manovre anestesiologiche e la mobilità degli altri elementi dentari, obiettivata tra l'altro per la prima volta a distanza di qualche mese dall'intervento, e trattata mediante riabilitazione protesica solo dopo diversi anni, durante i quali non figurano agli atti documentazioni mediche
pagina 6 di 9 riconducibili a terapie odontoiatriche atte a ridurre eventuali lussazioni dentarie subite durante l'atto chirurgico in questione (ad esempio, splintaggi o placche di contenzione). In assenza di chiari elementi deponenti per una difficoltosa intubazione, non è pertanto possibile escludere che l'avulsione dell'elemento dentario 2.1 possa aver fatto seguito a un incauto utilizzo degli strumenti per l'intubazione, già di per sé dotati di un'intrinseca idoneità lesiva. Tanto premesso, la documentazione medica esaminata consente di rilevare che la procedura di intubazione cui è stato sottoposto sia stata Parte_3 causativa della sola avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro (e.d. 2.1), ma non della mobilità di altri elementi dentari. In esito alla suddetta procedura si ritiene sussistente, quale conseguente menomazione, la perdita dell'elemento dentario 2.1 con successivo impianto osteointegrato. La suddetta menomazione, interamente ascrivibile agli effetti di un'incauta intubazione orotracheale cui il ricorrente è stato sottoposto, comporta un danno biologico pari all'1,25%, ridotta allo 0,50%, per la buona emendabilità protesica raggiunta.
Il danno emergente ammonta ai costi che il danneggiato avrebbe affrontato per la riabilitazione del solo elemento 2.1, per un totale di € 2.075,00 così ripartiti:
1. Euro 250,00 per un provvisorio immediato rimovibile;
2. Euro 975,00 per un impianto osteointegrato comprensivo di abutment;
3. Euro 100 per un provvisorio in resina;
4. Euro 750.00 per una corona metal-free.
Sulla base delle aspettative di vita media (83 anni circa), nonché della durata media di un manufatto protesico metal-free (13-15 anni circa), ammettendo altresì una riabilitazione immediata al momento del sinistro, appare congruo riconoscere un danno futuro pari ad €
850,00 per i rifacimenti dei punti 3 e 4 della precedente lista” ha confermato in maniera esaustiva il nesso eziologico tra l'intervento e il danno subito dall' ad eccezione Parte_3 della mobilità dentaria.
A seguito delle osservazioni sollevate da parte ricorrente, i consulenti precisavano l'inabilità affermando “si ritiene debba essere prospettato al risarcimento un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 90 giorni, connessa al periodo di necessario per il trattamento protesico della lesione dentaria subita”.
Conseguentemente occorre soffermarsi sul quantum risarcitorio.
pagina 7 di 9 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico- fisica la Corte ritiene applicabile la tabella del Tribunale di Milano (2024), tabella che, per la sua diffusione sul territorio nazionale, garantisce uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (Cass. 7/6/2011 n. 12408). Detta tabella, inoltre, in applicazione dei principi elaborati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, determina il valore finale del punto utile al calcolo del danno tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali: sia, cioè, della lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (nei suoi risvolti anatomo-funzionali) sia del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di c. danno morale.
Pertanto, verificato il nesso causale tra il danno subito dal ricorrente e l'intervento eseguito presso il presidio ospedaliero è possibile quantificare il danno – secondo i parametri definiti dal consulente applicati alle Tabelle di Milano del 2024 – nella complessiva somma pari ad € 1.632,55 (57 anni al momento dell'evento) di cui € 368,50 a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 0,50 % e una ITP al 25% giorni 90 senza liquidare, però, il danno morale e operare alcuna personalizzazione, in assenza di specifiche prove sul punto.
Tale somma, va poi devalutata alla data dell'evento lesivo (24/03/2012) e rivalutata secondo gli indici ISTAT e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che la complessiva somma sopra calcolata deve in tal senso essere devalutata in € 1.320,83 e rivalutata in complessivi € 1.899,91.
Vanno, altresì, risarcite le voci di danno emergente relativo ai costi che il danneggiato avrebbe affrontato per la riabilitazione del solo elemento 2.1, per un totale di € 2.075,00 così come determinate dai consulenti in sede di ATP ed € 850,00 per danno patrimoniale futuro per rifacimento dentario.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna l' a titolo di risarcimento del danno Controparte_7 non patrimoniale, della complessiva somma di € 1.899,91, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
pagina 8 di 9 L va, altresì, condannata al pagamento, in Controparte_7 favore di , del danno patrimoniale pari ad € 2.925,00 oltre interessi Parte_3 legali dalla decisione al soddisfo. Cont L va, altresì, condanna a risarcire a parte ricorrente le spese liquidate ai consulenti in sede di ATP, ammontanti ad euro 2.576,00, oltre alle spese per la mediazione (euro
207,66)
Al ricorrente, pertanto, spetta la complessiva somma di euro 7.608,57, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Alla luce dell'esito del giudizio anche nei confronti del terzo chiamato e considerato il quantum risarcitorio determinato in questa sede, valutata l'offerta dell' resistente, CP_1 vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1993/2023 r.g., vertente tra
[...]
(ricorrente) e l' (resistente) e Parte_3 Controparte_1 nei confronti di (Terzo chiamato) disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la responsabilità dell' e, per l'effetto, Controparte_1 condanna l' a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_3
, la somma di euro 7.608,57, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
[...]
2. rigetta la domanda dell' nei confronti di CP_1 Controparte_3
3. compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il Giudice
IA IT
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo
Tribunale.
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