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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/01/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2023 e vertente
TRA nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Quadri ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del predetto difensore sito in Milano via Dante n. 9 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FROJO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore sito in Milano via Hajech n. 10 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
AVV. AT Speciale dei minori (nato Controparte_2 Persona_1
il 06.08.2018) e (nato il [...]) nominata nel presente giudizio con il decreto di Persona_2
fissazione udienza del 11.07.2023 e costituitasi nel giudizio con memoria del 6.11.2023
ATTI COMUNICATI AL PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 12
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Persona_2
delegare al servizio sociale territorialmente competente la prosecuzione degli interventi nei confronti del padre dei minori (segnatamente, oltre a quanto previsto al punto 4 seguente: curare la presa in carico del Sig. da parte del competente con monitoraggio della fattiva adesione CP_1 CP_3 al percorso proposto;
di curare la presa in carico del Sig. all'interno di un percorso di CP_1
trattamento per uomini che sono stati maltrattanti;
previa valutazione psicodiagnostica, curare la presa in carico – ove necessaria – del Sig. da parte del competente servizio CP_1
specialistico) nonché il monitoraggio sul nucleo famigliare;
2) collocare i figli minori presso la madre nella casa famigliare sita in Bellinzago Lombardo (MI) via
Lombardia 37;
3) assegnare alla Sig.ra in quanto madre collocataria dei minori, la casa famigliare e Parte_1
pertinenze sita in Bellinzago Lombardo MI via Lombardia 37 (Censita al N.C.E.U. come segue: Fg. 1 mapp. 355/26 Viale Lombardia n. 37, piano 2-3, Cat. A2, cl. 3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.
96 - Totale escluse aree scoperte mq. 94, R.C.E. 397,67; - Fg. 1 mapp. 355/6 Viale Lombardia, piano
T., Cat. C6, cl. 1, mq. 28, superficie catastale totale mq. 28, R.C.E. 62,18) unitamente agli arredi e complementi che la compongono;
4) prevedere che la frequentazione tra i figli minori ed il padre prosegua allo stato con modalità osservate e protette e – sempre fermo restando l'interesse dei minori e tenuto conto sia della costruttiva adesione del Sig. agli interventi di cui al punto 1, sia della pregressa vicenda CP_1 famigliare ai sensi dell'art. 473 bis 46 c.p.c. – con possibilità di progressiva liberalizzazione, ferma la facoltà di ripristino delle modalità osservate e protette o di sospensione degli incontri ove di pregiudizio;
delegare per l'effetto i servizi sociali del competente Comune (Bellinzago Lombardo) di residenza dei minori di provvedere a quanto sopra.
5) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti all'udienza del giorno 11.1.2024, porre a carico del
Sig. con decorrenza dalla domanda, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP_1
pari ad Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascun figlio); assegno da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
pagina 2 di 12 6) porre a carico del Sig. il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da CP_1 sostenersi nell'interesse dei minori come da linee guida in atti doc. 19, da ritenersi integralmente ritrascritte;
7) prevedere che l'assegno unico per i figli ex artt.
1-2 D.Lgs.vo 230/21 venga percepito integralmente dalla Sig.ra per ciascuno dei figli minori. Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) rigettare la domanda di affido esclusivo dei figli minori alla madre
2) revocare l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo e per l'effetto confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori
3) rigettare la richiesta di delegare al Servizio Sociale la presa in carico del convenuto all'interno di un “percorso di trattamento per uomini che sono stati maltrattanti”
4) revocare il provvedimento di frequentazione tra i figli minori ed il padre nel sole modalità osservate
e protette e/o con la necessaria presenza degli assistenti sociali, psicologi od altri soggetti terzi atti al controllo, relegando tempi e modalità di incontro alla libera determinazione dei genitori 5) rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 400. Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE
1. Confermare il collocamento dei minori presso la madre con residenza presso la casa familiare sita in Bellinzago Lombardo in Viale Lombardia n.37;
2. Confermare l'affido all'Ente competente per territorio;
3. Confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti di: mantenere e ampliare le frequentazioni dei minori con il padre in Spazio Neutro, con successiva ed immediata trasformazione in mediazione educativa e frequentazioni libere con i figli, non appena le precisazioni giuridiche lo consentiranno;
mantenere la presa in carico del padre presso il Sert territorialmente competente;
mantenere tutti gli interventi di sostegno socio-psico- educativi a favore dei minori;
4. Confermare il prosieguo dei percorsi psico-educativi di sostegno per entrambi i genitori;
pagina 3 di 12
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2022 premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con da cui erano nati i figli (in data 6.08.2019) e CP_1 Persona_1
(in data 19.07.2021), riconosciuti da entrambi, dava atto che con provvedimento del 14 marzo Per_2
2023 adottato ai sensi dell'art. 403 c.c. la Pubblica Autorità aveva collocato in sicurezza la medesima ed i minori presso una struttura comunitaria;
che in data 17 marzo 2023 il Tribunale per i Minorenni di
Milano convalidava i provvedimenti così assunti e provvedeva ad affidare i minori ai Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo con limitazione della responsabilità genitoriale, a sospendere il diritto di visita paterno, ad incaricare i Servizi Sociali e Specialistici conferendo precisi incarichi ed a nominare nell'interesse dei minori un Curatore Speciale. Ciò premesso parte attrice chiedeva che i minori venissero a lei affidati in va super esclusiva e collocati presso di sé nella casa familiare di
Bellinzago Lombardo, con assegnazione a sé dell'immobile, frequentazioni padre figli in modalità protette ed osservata, Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinari ed assegno unico integralmente in proprio favore.
Con comparsa di costituzione in giudizio ritualmente depositata chiedeva, previo CP_1
rigetto di tutte le domande di parte attrice, che la frequentazione con i figli fosse rimessa agli accordi liberamente assunti dalle parti, che venissero autorizzati i suoi parenti a frequentare i minori e quanto agli aspetti economici si dichiarava disponibile a versare per il mantenimento dei figli Euro 500,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 11 gennaio 2024, il Giudice delegato procedeva a sentire le parti e la AT Speciale;
all'esito assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. che integralmente si riportano:
“ 1) provvede in conformità alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano pubblicata il
21/11/23 n. 336/23;
2) assegna alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minore, la casa familiare, di
Bellinzago Lombardo, via Lombardia n. 37;
3) dato atto delle convergenti richieste delle parti in punto economico, pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di Euro
500,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie
pagina 4 di 12 come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17, oltre ad Euro 100 a titolo di contributo per il nido di dalla mensilità di febbraio 2024 a giugno 2024; Per_2
adotta i seguenti provvedimenti istruttori:
1) dispone che i Servizi Sociali del comune di Bellinzago Lombardo trasmettano al Tribunale una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in oggetto, sulla condizione di benessere psicofisico dei figli minori, sulla qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, nonché sull'andamento di tutti gli interventi di sostegno in corso entro il 30/4/24, fornendo al
Tribunale tutti gli elementi per valutare, nell'attualità, il regime di responsabilità genitoriale maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori;
2) assegna alle parti ed al Curatore Speciale termine fino al 15 maggio 2024 per memorie di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali;
3) fissa udienza al 5 giugno 2024 per ulteriore trattazione al che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte con le istanze e conclusioni da depositarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 4 giugno
2024.”
In data 29 aprile 2024 perveniva la relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario
Con provvedimento del 5 giugno 2024 il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dalla , ritenuta la causa matura per la decisione procedeva Parte_2 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. e sostituiva l'udienza di rimessione della causa in decisione con note scritte da effettuarsi entro il 12 dicembre 2024 2024, assegnava termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento ed alle parti i termini normativamente previsti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della relative comparse conclusionali e repliche.
In data 2 dicembre 2024 pervenivano le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, del Servizio Specialistico ASST Melegnano e Martesana e dello Spazio Neutro sull'andamento degli incontri padre figli.
Con provvedimento del 12 dicembre 2024, lette le note scritte delle parti e i relativi scritti conclusivi, rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Le risultanze acquisite all'esito degli approfondimenti disposti, le indagini sul nucleo familiare effettuate dai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario che hanno monitorato e seguito l'evoluzione del nucleo familiare e delle minori, periodicamente relazionando al Tribunale, unitamente alle ulteriori risultanze acquisiste per il tramite della AT , offrono al Collegio elementi Pt_2
pagina 5 di 12 più che adeguati e completi per adottare i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale maggiormente rispondenti, nell'attualità, all'interesse delle minori.
Con riferimento alle questioni di carattere economico, la documentazione in atti è esaustiva richiamando il Tribunale il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non
è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
La responsabilità genitoriale
Dalla lettura delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati depositate in atti, si evincono le buone capacità genitoriali della madre che, una volta uscita dalla comunità protetta ove era stata in via d'urgenza ex art. 403 c.c. collocata unitamente ai minori, è rientrata nel giugno del 2023 nella casa familiare di Bellinzago.
Da quel momento, la ricorrente provvede in via esclusiva alla cura ed alla gestione dei figli minori.
Nell'ultima relazione del dicembre 2024, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito della positiva evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare in oggetto, sottolineando la piena adeguatezza della madre, genitore attento e accudente rispetto alle esigenze morali e materiali dei figli.
La ricorrente ha collaborato attivamente con gli operatori dei Servizi e ha favorito, nel rispetto delle prescrizioni del Tribunale, l'accesso dei minori al padre, garantendo la partecipazione dei figli agli incontri in Spazio Neutro, anche modificando la propria organizzazione di vita.
I minori sono risultati sereni e ben inseriti nei contesti sociali e scolastici di riferimento.
Il padre vede regolarmente i figli in Spazio Neutro, una volta a settimana.
L'andamento della relazione è risultata positiva ed il rapporto con i minori è saldo (vedi da ultimo relazione servizio Spazio incontri del 15 novembre 2024).
Dalla relazione degli educatori dello Spazio Neutro si evince, tuttavia, che il resistente fatica ancora molto a distinguere il piano personale, relativo al rapporto con l'ex compagna, da quello genitoriale.
Risulta, infatti, che si rivolge ai figli chiedendo informazioni sulla vita personale della CP_1
madre, con una commistione di piani che sono indice della mancata elaborazione della relazione con e della vicenda separativa dalla medesima, nonché della mancata acquisizione di Parte_1
competenze genitoriali strutturate soprattutto sotto il profilo della capacità di individuare e tutelare i bisogni dei figli proteggendoli dalle problematiche con la madre dei medesimi.
Ciò è ancora più preoccupante se si considera il pregresso del nucleo familiare e le gravi condotte di pagina 6 di 12 maltrattamento in famiglia previste e punite dagli artt. 94c. 3 e 572 c. 1 e 2 c.p. per le quali il resistente, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è indagato con udienza preliminare fissata al 16/1/25.
L'avvio del percorso di supporto alla genitorialità suggerito, ad oggi non è stato ancora intrapreso. (v relazione 2 dicembre 2024). CP_ Il resistente sta proseguendo anche nel percorso presso il presentandosi a tutti gli appuntamenti.
Dopo alcuni riscontri positivi relativi ai nei primi mesi del 2024, l'ultimo esame tossicologico di settembre 2024 ha dato esito negativo. (v. relazione Controparte_4
23.10.2024).
La presa in carico è ancora attiva e il positivo andamento dell'intervento, con stabilizzazione della situazione, necessita ancora di essere verificato.
Permangono, dunque, aspetti di criticità, sia personali che relazionali, con evidenti ed indubbie ripercussioni sulla capacità genitoriale del resistente che rendono, allo stato, non accoglibile, perché non tutelante per i figli, la domanda di affidamento condiviso dei medesimi.
Di contro, il consolidamento e rafforzamento delle capacità genitoriali della madre, pienamente adeguata nella cura e gestione dei figli, inducono il Tribunale a revocare l'affidamento all'Ente, con affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) cd. super– esclusivo, con limitazione della responsabilità genitoriale della madre solo con riferimento alla frequentazione padre-figli.
I Servizi Sociali regolamenteranno le relative frequentazioni, allo stato in Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi, da attentamente monitorarsi, nonché dell'andamento di tutti gli interventi di supporto al nucleo.
I Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Bellinzago Lombardo ed i Servizi Sociali del Comune di
Lodi Vecchio manterranno l'attento monitoraggio del nucleo familiare, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che rendano necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Vanno confermati gli incarichi ai SS così come dettagliati in dispositivo.
L'assegnazione della casa coniugale
pagina 7 di 12 Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in di Bellinzago Lombardo, via
Lombardia n. 37 alla madre quale genitore collocatario prevalente dei figli minori, Parte_1 necessaria al fine di garantire la conservazione dell'habitat domestico e delle radicate consuetudini di vita dei minori
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Quanto agli aspetti economici con i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. veniva posto a carico del padre, su accordo delle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione dell'importo di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida, oltre ad euro 100,00 a titolo di contributo per l'asilo di . Per_2
La madre chiede la conferma di tale assetto, mentre il padre insiste per una rideterminazione del contributo ad euro 400,00 mensili.
Preliminarmente va osservato che nessuna delle due parti ha aggiornato le informazioni relative alla propria condizione economica e reddituale per l'accertamento della quale occorre rifarsi ai dati presenti in atti.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti da parte attrice risale all'anno di imposta del 2022 da cui si desume che la stessa ha percepito nell'anno un reddito da lavoro dipendente dalla società
Rotomail Italia S.p.A. pari ad euro 11.995,74 oltre ad euro 2.709, 60 dall' per un complessivo CP_5
reddito percepito di euro 14.705,34, oltre ad euro 5.060,00 di redditi esenti derivanti dall'integrale percezione dell'assegno unico universale (v. le due C.U. 2023 doc. 16.). Nel marzo del 2023 la signora
è stata poi assunta a tempo determinato come impiegata customer service presso la società Gpak S.p.A.
e con retribuzione per tredici mensilità pari ad euro 1.769,23 come si evince dal contratto depositato in atti. Sono state prodotte solamente alcune buste paga con redditi variabili ricompresi tra euro 1.150,00 ed euro 1.590,00. Non è stata invece prodotta la relativa dichiarazione dei redditi pur disponibile, né sono state depositate le buste paga.
La ricorrente vive con i figli nella casa familiare in comproprietà al 50% con l'ex compagno e gravata da mutuo anch'esso cointestato e con rata mensile di importo variabile di Euro 500,00- 550,00 al mese presso RE (v. doc. 9 e 10); riferisce, tuttavia, che da maggio 2023 starebbe sostenendo integralmente la relativa rata del mutuo.
Percepisce, infine, integralmente l'assegno unico per un importo pari a circa euro 450,00 mensili.
Quanto invece al padre il medesimo dopo aver cambiato diversi lavori tra il 2020 ed il 2022, anche a causa di mancato rinnovo contrattuale e con percezione quindi di indennità Naspi, è stato poi assunto nell'ottobre del 2023 presso la Società Imballaggi protettivi con contratto a tempo determinato a pagina 8 di 12 scadenza 31 dicembre 2023 e retribuzione mensile pari ad euro 1.694,00 sostanzialmente in linea con quella percepita con i precedenti lavori (v. per confronto da doc. 4 a 7 buste paga del precedente lavoro come operario e doc. 8 contratto di assunzione).
Nulla è stato documentato sulla stabilizzazione dell'attività lavorativa;
nessuna busta paga è stata infatti prodotta, né tantomeno è stato esplicitato se nel proseguo essa sia stata, e soprattutto a quali condizioni, rinnovata
Non è stata depositata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2023, né alcuna busta paga per il 2024.
Quanto agli oneri abitativi, il medesimo dopo aver vissuto per un periodo ospite prima dello zio e poi di amici, ha recentemente stipulato ad ottobre 2024 contratto di locazione per un'abitazione a Lodi
Vecchio per cui corrisponde un canone mensile complessivo pari ad euro 290,00 (v. contratto allegato con deposito del 15 novembre 2024).
Al momento il medesimo non è gravato dal mantenimento diretto dei figli che vede in Spazio Neutro.
Così fotografata la situazione delle parti, ritiene il Tribunale di dover rideterminare la misura mensile del contributo paterno in euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi probatori che fondano tale decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio, ferme le statuizioni vigenti sino a tale momento.
Resta ferma, invece, la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno delle figlie al 50% ciascuno come da protocollo meglio indicato in dispositivo.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre che provvede al momento integralmente alla cura e gestione dei minori.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento e considerata la maggiore soccombenza del padre in ordine alle domande svolte con particolare riferimento a quella inerente alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della CP_1
residua parte (1/3) in favore di liquidate come in dispositivo. Parte_1
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della
AT Speciale nominata Avvocato che dovrà essere posto a carico Controparte_2 dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
pagina 9 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. REVOCA l'affidamento dei minori al Comune di Bellinzago Lombardo;
2. DISPONE l'affidamento dei minori (in data 6.08.2019) e (in data 19.07.2021) Persona_1 Per_2
in via esclusiva alla madre che lì terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione via Lombardia n. 37. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza, limitando la responsabilità genitoriale della medesima solo con riferimento alle frequentazioni padre-figli;
3. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST territorialmente competenti e con i Servizi Sociali del Comune CP_6
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
[...]
- di continuare a regolamentare gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in Spazio
Neutro mantenendosi l'attuale cadenza settimanale, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi, da attentamente monitorarsi, nonché dell'andamento di tutti gli interventi di supporto al nucleo;
- di avviare/proseguire ogni intervento di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/psicoterapico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse dei minori;
- di avviare/proseguire il supporto alla genitorialità/psicologico per le parti;
-di mantenere, per tutto il tempo necessario, fino a completamento del percorso, la presa in carico del padre presso il con periodici controlli;
CP_3
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
pagina 10 di 12 4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori tramite CP_1
corresponsione alla Signora con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione gennaio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per pagina 11 di 12 attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo e collocatario;
6. CONDANNA a rifondere in favore di 1/3 delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquidano per tale quota nella misura di euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con compensazione dei restanti 2/3;
7. Spese del Curatore Speciale da liquidarsi con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, alla AT Speciale, al Servizio Sociale del e del , nonché ai Controparte_7 Controparte_8
. Controparte_9
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Fulvia De Luca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2023 e vertente
TRA nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Quadri ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del predetto difensore sito in Milano via Dante n. 9 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FROJO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore sito in Milano via Hajech n. 10 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
AVV. AT Speciale dei minori (nato Controparte_2 Persona_1
il 06.08.2018) e (nato il [...]) nominata nel presente giudizio con il decreto di Persona_2
fissazione udienza del 11.07.2023 e costituitasi nel giudizio con memoria del 6.11.2023
ATTI COMUNICATI AL PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Persona_2
delegare al servizio sociale territorialmente competente la prosecuzione degli interventi nei confronti del padre dei minori (segnatamente, oltre a quanto previsto al punto 4 seguente: curare la presa in carico del Sig. da parte del competente con monitoraggio della fattiva adesione CP_1 CP_3 al percorso proposto;
di curare la presa in carico del Sig. all'interno di un percorso di CP_1
trattamento per uomini che sono stati maltrattanti;
previa valutazione psicodiagnostica, curare la presa in carico – ove necessaria – del Sig. da parte del competente servizio CP_1
specialistico) nonché il monitoraggio sul nucleo famigliare;
2) collocare i figli minori presso la madre nella casa famigliare sita in Bellinzago Lombardo (MI) via
Lombardia 37;
3) assegnare alla Sig.ra in quanto madre collocataria dei minori, la casa famigliare e Parte_1
pertinenze sita in Bellinzago Lombardo MI via Lombardia 37 (Censita al N.C.E.U. come segue: Fg. 1 mapp. 355/26 Viale Lombardia n. 37, piano 2-3, Cat. A2, cl. 3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.
96 - Totale escluse aree scoperte mq. 94, R.C.E. 397,67; - Fg. 1 mapp. 355/6 Viale Lombardia, piano
T., Cat. C6, cl. 1, mq. 28, superficie catastale totale mq. 28, R.C.E. 62,18) unitamente agli arredi e complementi che la compongono;
4) prevedere che la frequentazione tra i figli minori ed il padre prosegua allo stato con modalità osservate e protette e – sempre fermo restando l'interesse dei minori e tenuto conto sia della costruttiva adesione del Sig. agli interventi di cui al punto 1, sia della pregressa vicenda CP_1 famigliare ai sensi dell'art. 473 bis 46 c.p.c. – con possibilità di progressiva liberalizzazione, ferma la facoltà di ripristino delle modalità osservate e protette o di sospensione degli incontri ove di pregiudizio;
delegare per l'effetto i servizi sociali del competente Comune (Bellinzago Lombardo) di residenza dei minori di provvedere a quanto sopra.
5) in ossequio all'accordo intercorso tra le parti all'udienza del giorno 11.1.2024, porre a carico del
Sig. con decorrenza dalla domanda, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP_1
pari ad Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascun figlio); assegno da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
pagina 2 di 12 6) porre a carico del Sig. il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da CP_1 sostenersi nell'interesse dei minori come da linee guida in atti doc. 19, da ritenersi integralmente ritrascritte;
7) prevedere che l'assegno unico per i figli ex artt.
1-2 D.Lgs.vo 230/21 venga percepito integralmente dalla Sig.ra per ciascuno dei figli minori. Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) rigettare la domanda di affido esclusivo dei figli minori alla madre
2) revocare l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo e per l'effetto confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori
3) rigettare la richiesta di delegare al Servizio Sociale la presa in carico del convenuto all'interno di un “percorso di trattamento per uomini che sono stati maltrattanti”
4) revocare il provvedimento di frequentazione tra i figli minori ed il padre nel sole modalità osservate
e protette e/o con la necessaria presenza degli assistenti sociali, psicologi od altri soggetti terzi atti al controllo, relegando tempi e modalità di incontro alla libera determinazione dei genitori 5) rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 400. Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE
1. Confermare il collocamento dei minori presso la madre con residenza presso la casa familiare sita in Bellinzago Lombardo in Viale Lombardia n.37;
2. Confermare l'affido all'Ente competente per territorio;
3. Confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti di: mantenere e ampliare le frequentazioni dei minori con il padre in Spazio Neutro, con successiva ed immediata trasformazione in mediazione educativa e frequentazioni libere con i figli, non appena le precisazioni giuridiche lo consentiranno;
mantenere la presa in carico del padre presso il Sert territorialmente competente;
mantenere tutti gli interventi di sostegno socio-psico- educativi a favore dei minori;
4. Confermare il prosieguo dei percorsi psico-educativi di sostegno per entrambi i genitori;
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2022 premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con da cui erano nati i figli (in data 6.08.2019) e CP_1 Persona_1
(in data 19.07.2021), riconosciuti da entrambi, dava atto che con provvedimento del 14 marzo Per_2
2023 adottato ai sensi dell'art. 403 c.c. la Pubblica Autorità aveva collocato in sicurezza la medesima ed i minori presso una struttura comunitaria;
che in data 17 marzo 2023 il Tribunale per i Minorenni di
Milano convalidava i provvedimenti così assunti e provvedeva ad affidare i minori ai Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo con limitazione della responsabilità genitoriale, a sospendere il diritto di visita paterno, ad incaricare i Servizi Sociali e Specialistici conferendo precisi incarichi ed a nominare nell'interesse dei minori un Curatore Speciale. Ciò premesso parte attrice chiedeva che i minori venissero a lei affidati in va super esclusiva e collocati presso di sé nella casa familiare di
Bellinzago Lombardo, con assegnazione a sé dell'immobile, frequentazioni padre figli in modalità protette ed osservata, Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinari ed assegno unico integralmente in proprio favore.
Con comparsa di costituzione in giudizio ritualmente depositata chiedeva, previo CP_1
rigetto di tutte le domande di parte attrice, che la frequentazione con i figli fosse rimessa agli accordi liberamente assunti dalle parti, che venissero autorizzati i suoi parenti a frequentare i minori e quanto agli aspetti economici si dichiarava disponibile a versare per il mantenimento dei figli Euro 500,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 11 gennaio 2024, il Giudice delegato procedeva a sentire le parti e la AT Speciale;
all'esito assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. che integralmente si riportano:
“ 1) provvede in conformità alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano pubblicata il
21/11/23 n. 336/23;
2) assegna alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minore, la casa familiare, di
Bellinzago Lombardo, via Lombardia n. 37;
3) dato atto delle convergenti richieste delle parti in punto economico, pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di Euro
500,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie
pagina 4 di 12 come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17, oltre ad Euro 100 a titolo di contributo per il nido di dalla mensilità di febbraio 2024 a giugno 2024; Per_2
adotta i seguenti provvedimenti istruttori:
1) dispone che i Servizi Sociali del comune di Bellinzago Lombardo trasmettano al Tribunale una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in oggetto, sulla condizione di benessere psicofisico dei figli minori, sulla qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, nonché sull'andamento di tutti gli interventi di sostegno in corso entro il 30/4/24, fornendo al
Tribunale tutti gli elementi per valutare, nell'attualità, il regime di responsabilità genitoriale maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori;
2) assegna alle parti ed al Curatore Speciale termine fino al 15 maggio 2024 per memorie di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali;
3) fissa udienza al 5 giugno 2024 per ulteriore trattazione al che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte con le istanze e conclusioni da depositarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 4 giugno
2024.”
In data 29 aprile 2024 perveniva la relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario
Con provvedimento del 5 giugno 2024 il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dalla , ritenuta la causa matura per la decisione procedeva Parte_2 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. e sostituiva l'udienza di rimessione della causa in decisione con note scritte da effettuarsi entro il 12 dicembre 2024 2024, assegnava termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento ed alle parti i termini normativamente previsti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della relative comparse conclusionali e repliche.
In data 2 dicembre 2024 pervenivano le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, del Servizio Specialistico ASST Melegnano e Martesana e dello Spazio Neutro sull'andamento degli incontri padre figli.
Con provvedimento del 12 dicembre 2024, lette le note scritte delle parti e i relativi scritti conclusivi, rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Le risultanze acquisite all'esito degli approfondimenti disposti, le indagini sul nucleo familiare effettuate dai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario che hanno monitorato e seguito l'evoluzione del nucleo familiare e delle minori, periodicamente relazionando al Tribunale, unitamente alle ulteriori risultanze acquisiste per il tramite della AT , offrono al Collegio elementi Pt_2
pagina 5 di 12 più che adeguati e completi per adottare i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale maggiormente rispondenti, nell'attualità, all'interesse delle minori.
Con riferimento alle questioni di carattere economico, la documentazione in atti è esaustiva richiamando il Tribunale il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non
è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
La responsabilità genitoriale
Dalla lettura delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati depositate in atti, si evincono le buone capacità genitoriali della madre che, una volta uscita dalla comunità protetta ove era stata in via d'urgenza ex art. 403 c.c. collocata unitamente ai minori, è rientrata nel giugno del 2023 nella casa familiare di Bellinzago.
Da quel momento, la ricorrente provvede in via esclusiva alla cura ed alla gestione dei figli minori.
Nell'ultima relazione del dicembre 2024, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario hanno riferito della positiva evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare in oggetto, sottolineando la piena adeguatezza della madre, genitore attento e accudente rispetto alle esigenze morali e materiali dei figli.
La ricorrente ha collaborato attivamente con gli operatori dei Servizi e ha favorito, nel rispetto delle prescrizioni del Tribunale, l'accesso dei minori al padre, garantendo la partecipazione dei figli agli incontri in Spazio Neutro, anche modificando la propria organizzazione di vita.
I minori sono risultati sereni e ben inseriti nei contesti sociali e scolastici di riferimento.
Il padre vede regolarmente i figli in Spazio Neutro, una volta a settimana.
L'andamento della relazione è risultata positiva ed il rapporto con i minori è saldo (vedi da ultimo relazione servizio Spazio incontri del 15 novembre 2024).
Dalla relazione degli educatori dello Spazio Neutro si evince, tuttavia, che il resistente fatica ancora molto a distinguere il piano personale, relativo al rapporto con l'ex compagna, da quello genitoriale.
Risulta, infatti, che si rivolge ai figli chiedendo informazioni sulla vita personale della CP_1
madre, con una commistione di piani che sono indice della mancata elaborazione della relazione con e della vicenda separativa dalla medesima, nonché della mancata acquisizione di Parte_1
competenze genitoriali strutturate soprattutto sotto il profilo della capacità di individuare e tutelare i bisogni dei figli proteggendoli dalle problematiche con la madre dei medesimi.
Ciò è ancora più preoccupante se si considera il pregresso del nucleo familiare e le gravi condotte di pagina 6 di 12 maltrattamento in famiglia previste e punite dagli artt. 94c. 3 e 572 c. 1 e 2 c.p. per le quali il resistente, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è indagato con udienza preliminare fissata al 16/1/25.
L'avvio del percorso di supporto alla genitorialità suggerito, ad oggi non è stato ancora intrapreso. (v relazione 2 dicembre 2024). CP_ Il resistente sta proseguendo anche nel percorso presso il presentandosi a tutti gli appuntamenti.
Dopo alcuni riscontri positivi relativi ai nei primi mesi del 2024, l'ultimo esame tossicologico di settembre 2024 ha dato esito negativo. (v. relazione Controparte_4
23.10.2024).
La presa in carico è ancora attiva e il positivo andamento dell'intervento, con stabilizzazione della situazione, necessita ancora di essere verificato.
Permangono, dunque, aspetti di criticità, sia personali che relazionali, con evidenti ed indubbie ripercussioni sulla capacità genitoriale del resistente che rendono, allo stato, non accoglibile, perché non tutelante per i figli, la domanda di affidamento condiviso dei medesimi.
Di contro, il consolidamento e rafforzamento delle capacità genitoriali della madre, pienamente adeguata nella cura e gestione dei figli, inducono il Tribunale a revocare l'affidamento all'Ente, con affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) cd. super– esclusivo, con limitazione della responsabilità genitoriale della madre solo con riferimento alla frequentazione padre-figli.
I Servizi Sociali regolamenteranno le relative frequentazioni, allo stato in Spazio Neutro, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi, da attentamente monitorarsi, nonché dell'andamento di tutti gli interventi di supporto al nucleo.
I Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Bellinzago Lombardo ed i Servizi Sociali del Comune di
Lodi Vecchio manterranno l'attento monitoraggio del nucleo familiare, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che rendano necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Vanno confermati gli incarichi ai SS così come dettagliati in dispositivo.
L'assegnazione della casa coniugale
pagina 7 di 12 Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in di Bellinzago Lombardo, via
Lombardia n. 37 alla madre quale genitore collocatario prevalente dei figli minori, Parte_1 necessaria al fine di garantire la conservazione dell'habitat domestico e delle radicate consuetudini di vita dei minori
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Quanto agli aspetti economici con i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. veniva posto a carico del padre, su accordo delle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione dell'importo di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida, oltre ad euro 100,00 a titolo di contributo per l'asilo di . Per_2
La madre chiede la conferma di tale assetto, mentre il padre insiste per una rideterminazione del contributo ad euro 400,00 mensili.
Preliminarmente va osservato che nessuna delle due parti ha aggiornato le informazioni relative alla propria condizione economica e reddituale per l'accertamento della quale occorre rifarsi ai dati presenti in atti.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti da parte attrice risale all'anno di imposta del 2022 da cui si desume che la stessa ha percepito nell'anno un reddito da lavoro dipendente dalla società
Rotomail Italia S.p.A. pari ad euro 11.995,74 oltre ad euro 2.709, 60 dall' per un complessivo CP_5
reddito percepito di euro 14.705,34, oltre ad euro 5.060,00 di redditi esenti derivanti dall'integrale percezione dell'assegno unico universale (v. le due C.U. 2023 doc. 16.). Nel marzo del 2023 la signora
è stata poi assunta a tempo determinato come impiegata customer service presso la società Gpak S.p.A.
e con retribuzione per tredici mensilità pari ad euro 1.769,23 come si evince dal contratto depositato in atti. Sono state prodotte solamente alcune buste paga con redditi variabili ricompresi tra euro 1.150,00 ed euro 1.590,00. Non è stata invece prodotta la relativa dichiarazione dei redditi pur disponibile, né sono state depositate le buste paga.
La ricorrente vive con i figli nella casa familiare in comproprietà al 50% con l'ex compagno e gravata da mutuo anch'esso cointestato e con rata mensile di importo variabile di Euro 500,00- 550,00 al mese presso RE (v. doc. 9 e 10); riferisce, tuttavia, che da maggio 2023 starebbe sostenendo integralmente la relativa rata del mutuo.
Percepisce, infine, integralmente l'assegno unico per un importo pari a circa euro 450,00 mensili.
Quanto invece al padre il medesimo dopo aver cambiato diversi lavori tra il 2020 ed il 2022, anche a causa di mancato rinnovo contrattuale e con percezione quindi di indennità Naspi, è stato poi assunto nell'ottobre del 2023 presso la Società Imballaggi protettivi con contratto a tempo determinato a pagina 8 di 12 scadenza 31 dicembre 2023 e retribuzione mensile pari ad euro 1.694,00 sostanzialmente in linea con quella percepita con i precedenti lavori (v. per confronto da doc. 4 a 7 buste paga del precedente lavoro come operario e doc. 8 contratto di assunzione).
Nulla è stato documentato sulla stabilizzazione dell'attività lavorativa;
nessuna busta paga è stata infatti prodotta, né tantomeno è stato esplicitato se nel proseguo essa sia stata, e soprattutto a quali condizioni, rinnovata
Non è stata depositata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2023, né alcuna busta paga per il 2024.
Quanto agli oneri abitativi, il medesimo dopo aver vissuto per un periodo ospite prima dello zio e poi di amici, ha recentemente stipulato ad ottobre 2024 contratto di locazione per un'abitazione a Lodi
Vecchio per cui corrisponde un canone mensile complessivo pari ad euro 290,00 (v. contratto allegato con deposito del 15 novembre 2024).
Al momento il medesimo non è gravato dal mantenimento diretto dei figli che vede in Spazio Neutro.
Così fotografata la situazione delle parti, ritiene il Tribunale di dover rideterminare la misura mensile del contributo paterno in euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi probatori che fondano tale decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio, ferme le statuizioni vigenti sino a tale momento.
Resta ferma, invece, la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno delle figlie al 50% ciascuno come da protocollo meglio indicato in dispositivo.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre che provvede al momento integralmente alla cura e gestione dei minori.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento e considerata la maggiore soccombenza del padre in ordine alle domande svolte con particolare riferimento a quella inerente alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della CP_1
residua parte (1/3) in favore di liquidate come in dispositivo. Parte_1
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della
AT Speciale nominata Avvocato che dovrà essere posto a carico Controparte_2 dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
pagina 9 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. REVOCA l'affidamento dei minori al Comune di Bellinzago Lombardo;
2. DISPONE l'affidamento dei minori (in data 6.08.2019) e (in data 19.07.2021) Persona_1 Per_2
in via esclusiva alla madre che lì terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione via Lombardia n. 37. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza, limitando la responsabilità genitoriale della medesima solo con riferimento alle frequentazioni padre-figli;
3. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Lombardo in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST territorialmente competenti e con i Servizi Sociali del Comune CP_6
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
[...]
- di continuare a regolamentare gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in Spazio
Neutro mantenendosi l'attuale cadenza settimanale, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi, da attentamente monitorarsi, nonché dell'andamento di tutti gli interventi di supporto al nucleo;
- di avviare/proseguire ogni intervento di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/psicoterapico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse dei minori;
- di avviare/proseguire il supporto alla genitorialità/psicologico per le parti;
-di mantenere, per tutto il tempo necessario, fino a completamento del percorso, la presa in carico del padre presso il con periodici controlli;
CP_3
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
pagina 10 di 12 4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori tramite CP_1
corresponsione alla Signora con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione gennaio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per pagina 11 di 12 attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo e collocatario;
6. CONDANNA a rifondere in favore di 1/3 delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquidano per tale quota nella misura di euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con compensazione dei restanti 2/3;
7. Spese del Curatore Speciale da liquidarsi con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, alla AT Speciale, al Servizio Sociale del e del , nonché ai Controparte_7 Controparte_8
. Controparte_9
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Fulvia De Luca
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