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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/10/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2023 promossa da: ( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VATTERONI Parte_1 C.F._1 ament o studio ATTORE contro ( p. iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
ONSO e NI JACOPO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduazioni di cui alle note scritte ritualmente inserite dalle parti in pct con termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 22.04.2024; con ordinanza riservata del 23.04.2024 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ed era trattenuta la causa in decisione;
all'esito dello spirare dei predetti termini e lette le memoria ritualmenbte depositate dalle parti era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto d nte notificato la parte attice chiamava in giudizio la Parte_1 convenuta per sentire accertare la sua ilità nella causazione del CP_1 sinistro oc 2018 a Prato in Piazza del Mercato Nuovo e condanarla al risarcimento integrale dei danni subiti dall'attore e quantificato nella somma di €. 31.994,44 oltre al lucro cessante alla rivalutazione e agli interessi di legge;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava il sinistro sia nell'an debeatursia nel quantum e chiedeva, in tesi, il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi, la riduzione dell'entità del risarcimento;
con vittoria di spese. La causa era istruita con la sola produzione docunentale delle parti atteso che a parere del giudicante le istanze istruttorie delle parti erano supeflue alla decisione così come la CTU che appariva esplorativa. Nel caso di specie, infatti non vi sono le prove, neppure sotto il profilo indiziario, che il sinistrode quo sia imputabile alla caduta di un manufatto in ferro di proprietà della parte convenuta dall'autoarticolato Iveco Magims tg. BD446EN di propietà della societa convenuta.
pagina 1 di 3 Lo stesso attore nelle spontanee dichiarazioni in atti rese il 02.07.2018 riferisce di essere stato colpito improvvisamente dalla copertura di un bancone ma non riferisce che fosse un materiale in ferro. Le dichiarazioni rese dai testimoni nell'immediatezza dell'evento e cioè in data 21.05.2018 un quadro poco chiaro sulla dinamica dei fatti: il l.r.p.t.- della ditta convenuta,
[...]
, riferisce di non avere visto alcun urto con terze persone quando la copertura si è abb Pt_2 nte ma non di schianto per il vento e che la stessa è costituita da una parte a del mezzo;
il bandone si è fermato su un pancale di banane. Dopo qualche minuto, a detta del un uomo si Pt_2 sarebbe buttato a terra fra i corridoi dei banchi del mercato. La teste ha visto l'ala dello scarrabile abbassarsi velocemente ma non ha visto che la Testimone_1 stessa c a sentito le urla della gente e ha visto un uomo seduto a terra ma non si è avvicinata perchè impressionabile. La teste riferiva di essere davanti al banco della frutta e di avere sentito un rumore Testimone_2 che pro a, di essersi voltata in quella direzione e di avere vitso due coperture del bandone che cadevano rimanendo inclin ° con i bordi a cira un metro da terra;
una veniva sorretta da un signore e l'altra cadeva;
la riferisce che un signore che si era avvicinato nella Tes_2 prima fase al bancone “rimaneva colpito inale della caduta e il tutto si era svolto in poochi secondi;
tuttava non è certo se la entre era urtato dalla copertura sebbene poi lo abbia visto per terra;
peraltro lo stesso nelle spontanee dichiarazioni rese successivamente Parte_1 non aveva riferito di essere un c un soggetto che era lì per vedere cosa accadeva ma stava passando tra i banchi per cercare un posto per la sua attività di commericante;
pertanto doveva o dello stato dei luoghi perchè ne era un frequentatore per motivi di lavoro;
la teste invece riferiva di recarsi raramente al mercato. Tes_2
Pertanto non pare vi possa essere la prova della sussistenza dell'an debeatur della pretsa risarcitoria dell'attore dato che alcuno ha effettivamente assistito all'urto tra la copertura e l'attore. Tale incerto contesto, basato sulle dichiarazioni rese all'epoca dei fatti dai testi e dalle parti e inserite nel verbale del sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Prato e p attrice, ha indotto il giudicante a ritenere superflue le prove richieste dal e altresì Parte_1
l'accertamento peritale atteso che non era emersa in modo certo la ri sione alla caduta della copertura del bandone. Dal verbale dell'intervento dell'ambulanza accorsa sul posto emerge che l'attore, che parlava e comprendeva la lingua italiana, ha riferito una perdita di coscienza e un trauma cranico dovuto alla caduta a terra ito dalla “ caduta di un tendone di ferro”; della perdita di coscenza riferisce anche la teste che aveva chiamato il 118. Tes_2
Il referto del locale Pronto Soccorso recita la seguente dicitura: “trauma cranico lieve” con prognosi di gg. 5 s.c. Tale diagnosi non pare compatibile, ad avviso di chi scrive, con la caduta di un tendo che avrebbe causato una lesione ben maggiore nel soggetto colpito. Peraltro in seguito il non Pt_1 accenna in alcun modo al materiale ferroso della copertura che lo avrebbe colpito bale spontanee dichiarazioni del 02.07.2018); il referto della risonanza dell'encefalo effettuata il 07.06.2018 e quindi in data successiva al sinistro per cui è causa, non accerta cambiamenti della situazione rispetto al 2007 ( cfr. doc. in atti). Nel caso che ci occupa tuttavia non vi è la certezza giuridica della prova della idoneità del fatto contestato a produrre l'evento anche sotto il profilo della semplica probabilità o versomiglianza dell'evento ( cfr. Cass. SS.UU sent. 12.10.2022, n. 29862) e pertanto si deve ritenere, senza dovere esaminare la domanda sotto il profilo del quantum debetaur di rigettare le domande della parte attrice pagina 2 di 3 perchè infondate;
la soccombenza comporta la condanna della parte attrice alla refusione, ex art. 91 c.p.c. delle spese leagli sostenute nel giudizio dalla convenuta, che si liquidano come meglio indicato nel dispositivo con riferimento ai compensi previsti per tutte le fasi dello scaglione di valore della causa da €. 26.001,00 a e. 52.000,00 otre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande della parte attrice perchè infondate e, per l'effetto, condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 14 October 2024 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2023 promossa da: ( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VATTERONI Parte_1 C.F._1 ament o studio ATTORE contro ( p. iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
ONSO e NI JACOPO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduazioni di cui alle note scritte ritualmente inserite dalle parti in pct con termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 22.04.2024; con ordinanza riservata del 23.04.2024 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ed era trattenuta la causa in decisione;
all'esito dello spirare dei predetti termini e lette le memoria ritualmenbte depositate dalle parti era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto d nte notificato la parte attice chiamava in giudizio la Parte_1 convenuta per sentire accertare la sua ilità nella causazione del CP_1 sinistro oc 2018 a Prato in Piazza del Mercato Nuovo e condanarla al risarcimento integrale dei danni subiti dall'attore e quantificato nella somma di €. 31.994,44 oltre al lucro cessante alla rivalutazione e agli interessi di legge;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava il sinistro sia nell'an debeatursia nel quantum e chiedeva, in tesi, il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi, la riduzione dell'entità del risarcimento;
con vittoria di spese. La causa era istruita con la sola produzione docunentale delle parti atteso che a parere del giudicante le istanze istruttorie delle parti erano supeflue alla decisione così come la CTU che appariva esplorativa. Nel caso di specie, infatti non vi sono le prove, neppure sotto il profilo indiziario, che il sinistrode quo sia imputabile alla caduta di un manufatto in ferro di proprietà della parte convenuta dall'autoarticolato Iveco Magims tg. BD446EN di propietà della societa convenuta.
pagina 1 di 3 Lo stesso attore nelle spontanee dichiarazioni in atti rese il 02.07.2018 riferisce di essere stato colpito improvvisamente dalla copertura di un bancone ma non riferisce che fosse un materiale in ferro. Le dichiarazioni rese dai testimoni nell'immediatezza dell'evento e cioè in data 21.05.2018 un quadro poco chiaro sulla dinamica dei fatti: il l.r.p.t.- della ditta convenuta,
[...]
, riferisce di non avere visto alcun urto con terze persone quando la copertura si è abb Pt_2 nte ma non di schianto per il vento e che la stessa è costituita da una parte a del mezzo;
il bandone si è fermato su un pancale di banane. Dopo qualche minuto, a detta del un uomo si Pt_2 sarebbe buttato a terra fra i corridoi dei banchi del mercato. La teste ha visto l'ala dello scarrabile abbassarsi velocemente ma non ha visto che la Testimone_1 stessa c a sentito le urla della gente e ha visto un uomo seduto a terra ma non si è avvicinata perchè impressionabile. La teste riferiva di essere davanti al banco della frutta e di avere sentito un rumore Testimone_2 che pro a, di essersi voltata in quella direzione e di avere vitso due coperture del bandone che cadevano rimanendo inclin ° con i bordi a cira un metro da terra;
una veniva sorretta da un signore e l'altra cadeva;
la riferisce che un signore che si era avvicinato nella Tes_2 prima fase al bancone “rimaneva colpito inale della caduta e il tutto si era svolto in poochi secondi;
tuttava non è certo se la entre era urtato dalla copertura sebbene poi lo abbia visto per terra;
peraltro lo stesso nelle spontanee dichiarazioni rese successivamente Parte_1 non aveva riferito di essere un c un soggetto che era lì per vedere cosa accadeva ma stava passando tra i banchi per cercare un posto per la sua attività di commericante;
pertanto doveva o dello stato dei luoghi perchè ne era un frequentatore per motivi di lavoro;
la teste invece riferiva di recarsi raramente al mercato. Tes_2
Pertanto non pare vi possa essere la prova della sussistenza dell'an debeatur della pretsa risarcitoria dell'attore dato che alcuno ha effettivamente assistito all'urto tra la copertura e l'attore. Tale incerto contesto, basato sulle dichiarazioni rese all'epoca dei fatti dai testi e dalle parti e inserite nel verbale del sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Prato e p attrice, ha indotto il giudicante a ritenere superflue le prove richieste dal e altresì Parte_1
l'accertamento peritale atteso che non era emersa in modo certo la ri sione alla caduta della copertura del bandone. Dal verbale dell'intervento dell'ambulanza accorsa sul posto emerge che l'attore, che parlava e comprendeva la lingua italiana, ha riferito una perdita di coscienza e un trauma cranico dovuto alla caduta a terra ito dalla “ caduta di un tendone di ferro”; della perdita di coscenza riferisce anche la teste che aveva chiamato il 118. Tes_2
Il referto del locale Pronto Soccorso recita la seguente dicitura: “trauma cranico lieve” con prognosi di gg. 5 s.c. Tale diagnosi non pare compatibile, ad avviso di chi scrive, con la caduta di un tendo che avrebbe causato una lesione ben maggiore nel soggetto colpito. Peraltro in seguito il non Pt_1 accenna in alcun modo al materiale ferroso della copertura che lo avrebbe colpito bale spontanee dichiarazioni del 02.07.2018); il referto della risonanza dell'encefalo effettuata il 07.06.2018 e quindi in data successiva al sinistro per cui è causa, non accerta cambiamenti della situazione rispetto al 2007 ( cfr. doc. in atti). Nel caso che ci occupa tuttavia non vi è la certezza giuridica della prova della idoneità del fatto contestato a produrre l'evento anche sotto il profilo della semplica probabilità o versomiglianza dell'evento ( cfr. Cass. SS.UU sent. 12.10.2022, n. 29862) e pertanto si deve ritenere, senza dovere esaminare la domanda sotto il profilo del quantum debetaur di rigettare le domande della parte attrice pagina 2 di 3 perchè infondate;
la soccombenza comporta la condanna della parte attrice alla refusione, ex art. 91 c.p.c. delle spese leagli sostenute nel giudizio dalla convenuta, che si liquidano come meglio indicato nel dispositivo con riferimento ai compensi previsti per tutte le fasi dello scaglione di valore della causa da €. 26.001,00 a e. 52.000,00 otre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande della parte attrice perchè infondate e, per l'effetto, condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 14 October 2024 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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