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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 03/06/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. SAVOIA Parte_1
NICCOLO'
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv.
BATTISTA VALERIA e dall'avv. Ferrante Giulia
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, assunta il
09.12.1994 presso l' con la qualifica di “Collaboratore Controparte_1
Professionale Sanitario Infermiere” in quiescenza dall'1.09.2023, lamentando il mancato riconoscimento di numerosi avanzamenti orizzontali di carriera da parte del Datore di
Lavoro, rappresentava di aver proposto avanti Codesto Tribunale il giudizio iscritto al n.
3210/2016 R.G definito con sentenza n. 686/2018 depositata il 03.10.2018-corretta a seguito di istanza per la correzione dell'errore materiale, passata in giudicato giusta attestazione del 06.05.2019,che aveva riconosciuto il diritto “ad essere inquadrata nel livello D1 con decorrenza dal 1.1.2001, ad essere poi inquadrata nel livello D2 con decorrenza da luglio 2006, ad essere inquadrata nel livello D3 con decorrenza da luglio 2010 e ad essere infine inquadrata nel livello D4 con decorrenza da giugno 2015”, con condanna dell'Azienda“a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive dovute alla ricorrente quale dipendente inquadrata nel livello D3 dal 03.10.2011 al maggio 2015, quale dipendente inquadrata nel livello D4 dal giugno 2015 all'agosto 2017.” (cfr. all. n.
6 e 7 fascicolo ricorrente); che l' tramite Deliberazione del Direttore Generale n. CP_1
2154 del 15.11.2019, aveva preso atto della citata sentenza versando le differenze retributive indicate, tuttavia omettendo di ottemperare al disposto avanzamento di livello;
che nelle more del predetto giudizio- con deliberazione n. 180 del 12.05.2017 (cfr. all. n. 10 fascicolo ricorrente) e successiva delibera n. 002 del 23.08.2017 (cfr. all. n. 11 fascicolo ricorrente)
l' aveva disposto un ulteriore avviso di selezione interna per avanzamento Parte_2 orizzontale a far data da settembre 2017 e che la stessa, avendo presentato domanda di avanzamento (cfr. all. n. 12 fascicolo ricorrente) aveva ottenuto l'avanzamento da D3 a D4 avendo tuttavia diritto al passaggio da D4 a D5 in forza della sentenza n. 686/2018; di aver proposto ricorso avanti Codesto Tribunale, iscritto al n. RG 1754/2021, definito con
Sentenza n. 76/2023 del 02.02.2023 (cfr.all. n. 14 fascicolo ricorrente), passata in giudicato
(cfr all. n. 15 fascicolo ricorrente), che aveva riconosciuto il diritto all'avanzamento dal livello D4 al livello D5 con decorrenza dall'1.1.2019; che nelle more del predetto giudizio, con Delibera n. 394 del 05.07.2021 veniva indetto un ulteriore Avviso di Selezione Interna, per l'attribuzione di una ulteriore progressione economica orizzontale a far data dal
01.01.2020 ( cfr. all. n. 16 fascicolo ricorrente), all'esito del quale otteneva il riconoscimento giuridico ed economico del livello D5 con decorrenza dal mese di settembre 2022 (cfr. all.
n. 19 fascicolo ricorrente).
Tanto premesso, per effetto dei provvedimenti amministrativi e giudiziali indicati, la ricorrente rivendica il diritto al riconosciuto del livello D5 a far data dal 01.09.2017 e, quindi, per effetto di quest'ultimo avanzamento, del livello D6 a far data dal 01.01.2020 nonché alle conseguenti differenze retributive pari alla somma complessiva di euro 7.606,79 come risultanti dai conteggi in atti ( cfr. all 23 fascicolo ricorrente), così concludendo “Accertare e dichiarare che l' ha illegittimamente omesso di riconoscere Controparte_1
l'avanzamento orizzontale di carriera alla sig.ra riferito ai livelli D4-D5 deliberazione Parte_1
n. 180 del 12.05.2017 e successiva delibera n. 2 del 23.08.2017 e della Sentenza del Tribunale di Crotone
n. 686/2018 e di conseguenza omettendo di versare alla sig.ra le relative retribuzioni Parte_1 superiori, nonostante ella ne avesse diritto;
Accertare e dichiarare che l' Controparte_1 ha illegittimamente omesso di riconoscere l'avanzamento orizzontale di carriera alla sig.ra
[...] Pt_1 riferito ai livelli D5-D6, per effetto della Delibera n. 394 del 05.07.2021, della Sentenza del
[...] Tribunale di Crotone n. 76/2023 e della Deliberazione del Commissario Straordinario Pt_2 CP_1
n. 676 del 22.08.2022, di conseguenza omettendo di versare alla sig.ra le relative Parte_1 retribuzioni superiori, nonostante ella ne avesse diritto;
Per l'effetto, ordinare all'
[...] di riconoscere alla sig.ra l'avanzamento dal livello D4 al livello Controparte_1 Parte_1
D5 con decorrenza dal 01.09.2017 e dal livello D5 al livello D6 con decorrenza dal 01.01.2020 e sino alla data del 31.08.2023 (data in cui la lavoratrice è andata in quiescenza) -facendo salvi tutti i diritti economici, lavorativi e contributivi riconosciuti dalla legge- ed altresì condannare l'
[...]
a versare alla sig.ra la somma di € 7.606,79, oltre interessi legali e Controparte_1 Pt_1 rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive con i livelli di inquadramento economico illegittimamente non riconosciuti né giuridicamente né economicamente dal settembre 2017 ad oggi;
Per
l'effetto, condannare l' all'adeguamento del livello della sig.ra Controparte_1
con il nuovo livello “D5” ai fini contributivi e previdenziali a far data dal 01.09.2017 Parte_1
e “D6” ai fini contributivi e previdenziali a far data dal 01.01.2020; Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
Con vittoria di spese e compensi come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
L' convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “Accertare e dichiarare il ricorso inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, anche per abuso del diritto e del processo, per violazione del bis in idem, e per le motivazioni espresse in parte motiva, ed in ogni caso rigettarlo;
- In via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione di ogni pregressa pretesa;
- Accertare e dichiarare il ricorso inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile genericità delle contestazioni, delle leggi, e per tutte le motivazioni di cui in parte motiva ed in ogni caso rigettarlo;
In ogni caso, nel merito accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto, in diritto e non provata, e per l'effetto rigettare il Ricorso;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc
è così decisa.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Al fine di semplificare l'intricata vicenda processuale descritta, si muova da due assunti, che devono ritenersi pacifici tra le parti in quanto oggetto di due pronunce giudiziali passate in giudicato:
1. la ricorrente con sentenza n. 686/2018, depositata il 03.10.2018, ha ottenuto il diritto
“ad essere inquadrata nel livello D1 con decorrenza dal 1.1.2001, ad essere poi inquadrata nel livello
D2 con decorrenza da luglio 2006, ad essere inquadrata nel livello D3 con decorrenza da luglio 2010
e ad essere infine inquadrata nel livello D4 con decorrenza da giugno 2015”, e l'Amministrazione
è stata condannata “a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive dovute alla ricorrente quale dipendente inquadrata nel livello D3 dal 03.10.2011 al maggio 2015, quale dipendente inquadrata nel livello D4 dal giugno 2015 all'agosto 2017” (cfr. all. n. 6 e 7 fascicolo ricorrente);
2. la ricorrente nel giudizio iscritto al n. RG 1754/2021, con sentenza n. 76/2023 del
02.02.2023 (cfr.all. n. 14 fascicolo ricorrente), passata in giudicato (cfr all. n. 15 fascicolo ricorrente), ha ottenuto il riconoscimento del diritto all'avanzamento dal livello D4 al livello D5 con decorrenza dall'1.1.2019 oltre che al pagamento delle relative differenze retributive.
Ciò posto, la domanda di parte attrice di vedersi riconoscere l'avanzamento dal livello D4
a D5 con decorrenza dall'01.09.2017 non può trovare accoglimento in quanto coperta dal giudicato di cui alla citata sentenza n.76/2023, che ha definitivamente consacrato il diritto della ricorrente al passaggio dal livello D4 al D5 con decorrenza dall'1.1.2019; va da sé che laddove parte ricorrente avesse voluto contestare tale precetto (in ragione dell'ulteriore avviso di selezione interna, disposto con Delibera n. 394 del 05.07.2021, per l'attribuzione di una ulteriore progressione economica orizzontale a far data dal 01.01.2020) avrebbe dovuto farlo (semmai) all'interno del medesimo giudizio,ovvero appellando la relativa sentenza.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento la richiesta di vedersi riconoscere il passaggio dal livello D5 al livello D6 con decorrenza dall'1.1.2020, dovendosi ritenere incontestabile, in quanto coperto da giudicato, il diritto al livello D5 con decorrenza dall'1.1.2019 ed essendo pacifico che, secondo l'avviso di selezione indetto Delibera n. 394 del 05.07.2021, tra i requisiti di ammissione, occorreva possedere “almeno due anni di anzianità di servizio continuativo presso Enti o Aziende del SSN alla data del 31 dicembre 2019 nella medesima posizione economica in godimento, precisando per l'appunto “che non viene attribuito alcun punteggio alla permanenza nella posizione economica in godimento di 24 mesi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di attribuzione della fascia economica superiore( requisito di ammissione)” ( cfr. all 16 fascicolo ricorrente). Venendo al quantum debeatur è documentalmente provato e fatto pacifico tra le parti che l' con Deliberazione del Direttore Generale n. 2154 del 15.11.2019 ha provveduto CP_1
a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute in forza della sentenza n.
686/2018.
Successivamente, Codesto Tribunale con sentenza n. 76/2023 del 02.02.2023, accertando e dichiarando il diritto dell'odierna ricorrente all'avanzamento dal livello D4 al D5 con decorrenza dall'1.1.2019, ha altresì condannato l'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive.
Ciò posto, dall'esame dei documenti in atti, si evince che l' abbia Controparte_1 riconosciuto il diritto economico correlato alla progressione dal livello D4 al livello D5 solamente con decorrenza dal mese di settembre 2022 ( cfr. buste paga allegate in atti, all
21 fascicolo ricorrente) invece che con decorrenza dal mese di gennaio 2019, come statuito con sentenza 76/2023 del 02.02.2023, passata in giudicato.
Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate tra il livello D4 e il livello D5 per il periodo dall'1.01.2019 al 31.08.2022, pari alla somma complessiva di euro 3.386,70 oltre accessori di legge.
La predetta somma è stata calcolata prendendo a riferimento i conteggi allegati in atti , che possono essere condivisi in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva di riferimento e non contestati specificamente dall' convenuta limitatamente al CP_1 periodo dall'1.1.2019 all'31.12.2019; mentre per il periodo dall'1.1.2020 al 31.08.2022 li stessi sono stati rimodulati rapportandoli al differenziale economico tra il livello D4 e il livello D5 ( non potendosi aderire alla richiesta attorea di riconoscimento del livello D6).
Più in particolare le differenze retributive spettanti alla ricorrente, pari all'importo complessivo di euro 3.386,70, sono state così calcolate:
- 932,66 euro per l'anno 2019 ( come da conteggi in atti)
- 956,66 euro per l'anno 2020 (67,59 euro x 13 mesi oltre euro 77,99 per retribuzione indiretta), rimodulando il coefficiente retributivo da D6 a D5;
- 956,66 euro per l'anno 2021 (67,59 euro x 13 mesi oltre euro 77,99 per retribuzione indiretta), rimodulando il coefficiente retributivo da D6 a D5;
- 540,72 euro per l'anno 2022 ( 67,59 euro x 8 mesi), rimodulando il coefficiente retributivo da D6 a D5.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 43/2024, in parziale accoglimento dello stesso, così provvede:
- accerta e dichiara, per le ragioni in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo dall'1.1.2019 al
31.08.2022;
- condanna per l'effetto l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente CP_1
dell'importo pari ad euro 3.386,70, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- spese compensate
Crotone, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei